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MINISTERO DEL TESORO - DECRETO 30 giugno 1997, n. 322
Regolamento recante norme sulle condizioni di ammissibilita' all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

GU n. 223 del 24-9-1997

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e, in
particolare l'articolo 23, commi 4 e 5, il quale prevede
l'istituzione presso la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari e
la determinazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita'
per l'iscrizione al predetto Albo, con regolamento adottato dal
Ministro del tesoro sentita la CONSOB;
Visto l'articolo 66, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 415/1996;
Sentito il parere della CONSOB, trasmesso con nota dell'11 dicembre
1996;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997, il quale, in particolare, ha invitato ad
evitare un rinvio ad altro testo normativo per l'individuazione dei
requisiti di onorabilita' richiesti per l'iscrizione al suddetto
Albo;
Ritenuto di non poter raccogliere l'invito del Consiglio di Stato,
in quanto risulta prioritaria l'esigenza di assicurare l'uniformita'
nel trattamento dei requisiti di onorabilita' prescritti agli
operatori del mercato finanziario;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in
data 5 maggio 1997;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Requisiti di onorabilita'
1. Possono essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari, di
cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, (di seguito definito Albo), coloro che sono in possesso dei
requisiti di onorabilita' previsti ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 415/1996 per gli esponenti aziendali delle
SIM.
2. Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 415/1996, possono essere
iscritti all'Albo coloro che presentano i requisiti di onorabilita'
richiesti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 2 gennaio
1991, n. 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.


Art. 2.
Requisiti di professionalita'
1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono
possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata
quinquennale, o un titolo di studio estero equipollente.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi', superare una
prova valutativa indetta dalla CONSOB e costituita da un esame
scritto e un esame orale, secondo le modalita' stabilite dalla CONSOB
medesima.
3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2
coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalita'
accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati
dall'articolo 3.

Art. 3.
Criteri valutativi della esperienza professionale
1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari e' consentito a
coloro che hanno acquistato una specifica esperienza pofessionale
nello svolgimento di una delle sottoindicate attivita':
a) agente di cambio iscritto al ruolo unico o al ruolo speciale,
tenuti dal Ministero del tesoro;
b) negoziatore abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
c) funzionario di banca addetto ad uno dei settori di attivita'
autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996 o al settore
della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero
personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unita' operativa,
o comunque responsbile della stessa, addetto ad uno dei predetti
settori di attivita' autorizzate;
d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei
settori di attivita' autorizzate ai sensi del decreto legislativo n.
415/1996, ovvero personale prepsto ad un'unita' operativa, o comunque
responsabile della stessa, di un settore di attivita' autorizzate ai
sensi del decreto legislativo n. 415/1996, ovvero responsabile del
controllo interno.
2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono
essere state svolte per uno o piu' periodi di tempo complessivamente
pari ad almeno tre anni.
3. La documentazione da produrre per l'attestazione del posseddo
dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1
deve includere una dichiarazione autenticata resa dal rappresentante
legale del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza
professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente
l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte ed il
relativo periodo di svolgimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Roma, 30 giugno 1997


Il Ministro: Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick


Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1997
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 47

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 23, commi 4 e 5, del D.Lgs. 23
luglio 1996, n. 415, e' il seguente:
"4. E' istituito presso la CONSOB l'Albo unico
nazionale dei promotori finanziari.
5. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato
sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita'
e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo previsto
dal comma 4. I requisiti di professionalita' per
l'iscrizione all'Albo sono accertati sulla base di
rigorosi criteri valutativi che tengano conto della
pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette
dalla CONSOB".
- Il testo dell'art. 66, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. numero 415/1995 e' il seguente:
"1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 2
gennaio 1991, n. 1, con la decorrenza indicata nelle
rispettive lettere:
a) (omissis);
b) l'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), dall'entrata
in vigore del provvedimento previsto dall'art. 7, comma 1".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 415/1996 e' il
seguente:
"Art. 7 (Requisiti di professionalita' e di
onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso SIM devono possedere i
requisiti di professionalita' e di onorabilita'
stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro sessanta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla CONSOB.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge
2 gennaio 1991, n. 1, e' il seguente:
"2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attivita' di
cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo
delle societa' indicando le attivita' per le quali le
societa' stesse sono autorizzate, sulla base
dell'accertamento della sussistenza dei seguenti
requisiti, oltre che della conformita' dello statuto
sociale alle disposizioni della presente legge:
a) (omissis);
b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono
possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 1,
quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del
1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di
esclusione dai locali della borsa previste dall'art. 8
della legge 20 marzo 1913, n. 272, ne' essere stati
sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i
direttori gnerali e i dirigenti cui sono conferiti poteri
di rappresentanza nonche' i soci accomandatari devono
altresi' avere svolto per uno o piu' periodi,
complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di
amministratore o funzioni di carattere direttivo in
societa' o enti del settore creditizio, assicurativo o
finanziario, o in societa' fiduciarie di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1966, o in societa' commissionarie
ammesse agli anti recinti alle grida delle borse valori,
o in societa' di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare, o in societa' di intermediazione
mobiliare, o avere esercitato la professione di agente
di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto
dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore
generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio".
- Il testo dell'art. 1, quarto comma, lettera d) (gia'
c), della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, e' il seguente: " d) se, ferma
l'applicabilita' delle norme relative alle cause
d'ineleggibilita' e di decadenza per gli amministratori
delle societa' per azioni, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza
ed i sindaci della societa' di gestione abbiano
riportato condanne, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la
fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero
siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione
disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come
successivamente modificate e integrate, salvi gli
effetti della riabilitazione. Agli amministratori,
ai direttori generali e a coloro che rivestono
cariche che comportano l'esercizio di funzioni
equivalenti si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1985, n. 350".

Note all'art. 3:
- Il ruolo unico e il ruolo speciale degli agenti di
cambio sono stati previsti dall'art. 7, comma 4, e
dall'art. 19, comma 2, della legge n. 1/1991, di cui si
riportanto i testi:
"Art. 7 (Attivita' di negoziazione nei mercati
regolamentati), comma 4. - Gli agenti di cambio che
siano soci, amministratori o dirigenti delle societa' di
intermediazione mobiliare, nonche' quelli di cui le
societa' di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi
del comma 2, sono iscritti in un ruolo speciale istituito
presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere
le attivita' loro consentite dal presente articolo
esclusivamente nell'interesse della societa' di
appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti
soltanto di una delle predette societa'. Essi restano
individualmente assoggettati ai divieti, ed alle
incompatibilita' stabiliti dalle leggi vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge".
"Art. 19 (Disposizioni relative agli agenti di
cambio e alle societa' commissionarie di borsa), comma
2. - Dalla data di entrata invigore della presente legge
non sono piu' banditi concorsi per la nomina di agenti di
cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso
il Ministero del tesoro sono unificati in un unico
ruolo nazionale".
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge n.
1/1991 e' il seguente: "2. Per lo svolgimento
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 le
societa' di intermediazione mobiliare devono avvalersi di
agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a
seguito di apposito esame. Coloro che alla data di
entrata in vigore della presente legge siano
procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di
cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa
delle societa' commissionarie ammesse agli antirecinti
alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o
istituti di credito ammessi negli antirecinti per un
periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono
abilitati di diritto".
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.
415/1996 e' il seguente:
"3. Per ''servizi d'investimento'' si intendono le
seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o
acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonche'
mediazione".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato