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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DECRETO 20 novembre 1997, n.487
Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.

GU n. 14 del 19-1-1998

note:
Entrata in vigore del decreto: 3-2-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembe 1996, n. 610;
Visto l'articolo 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della
strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale,
nonche' l'articolo 203, comma 2, lettera m), del regolamento di
esecuzione dello stesso codice;
Visto il decreto 17 dicembre 1987, n. 553 sulla normativa tecnica
ed amministrativa relativa alle autoambulanze;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla
circolazione di particolari autoveicoli ad uso speciale progettati ed
equipaggiati per il trasporto ed il trattamento di base ed il
monitoraggio dei pazienti;
Sentito il competente parere del Ministero della sanita';
Decreta:
Art. 1.
Definizione delle autoambulanze di soccorso
per emergenze speciali
1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli, denominati
autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti
al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti.
Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54,
comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoli
per uso speciale, distinti da particolari attrezzature.
2. Ai sensi dell'articolo 82 del citato codice sono da considerarsi
destinati ad uso proprio le autoambulanze di soccorso per emergenze
speciali in proprieta' o usufrutto di aziende sanitarie locali,
ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica
assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti
siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione
con facolta' di compera.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 54
del nuovo codice della strada e' il seguente:
"Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
af) (omissis);
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto
proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del
personale e dei materiali connessi col ciclo operativo
delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse".
- Il testo della lettera m) del comma 2 dell'art.
203 del regolamento di esecuzione del nuovo codice
della strada e' il seguente:
"Art. 203. (Art. 54 cod. str.) (Autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per uso speciale). - 1. (Omissis).
2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2,
del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
al) (omissis);
m) autoambulanze".
Note all'art. 1:
- Per il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 54
del nuovo codice della strada, vedi in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 82 del nuovo codice della
strada e' il seguente:
"Art. 82 (Destinazione ed uso dei veicoli). - 1. Per
destinazione del veicolo s'intende la sua
utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione
economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso
di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e'
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di
persone diverse dall'intestatario della carta di
circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende
adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere
utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per
il trasporto di persone. L'autorizzazione e'
rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga
autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a
servizio di noleggio con conducente, i quali possono
essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive
emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o
agli usi cui puo' essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali,
chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per
un uso diversi da quelli indicati sulla carta di
circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso
di recidiva la sospensione e' da sei a dodici mesi".

Art. 2.
Rispondenza a norme generali
1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, in
relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme
applicabili, alla data di presentazione delle richieste di
omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M 1 , di
cui all'articolo 47 del nuovo codice della strada.

Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 47 del nuovo codice della
strada e' il seguente:
"Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I
veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come
segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma
1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i
50 km/h:
categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50
cc o la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione supera i 50 km/h
(motocicli con carrozzetta laterale);
categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50
cc o la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h;
b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto
di persone ed aventi almeno quattro ruote;
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente;
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto
di merci, aventi almeno quattro ruote;
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a
12 t;
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 12 t;
d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a
0,75 t;
categoria O2: rimorchi con massa massima non superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5
t ma non superiore a 10 t;
categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10
t".

Art. 3.
Caratteristiche costruttive
1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono
rispondere alle caratteristiche costruttive previste nell'allegato
tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte
integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Roma, 20 novembre 1997


Il Ministro: Burlando
Visto, il Guardasigilli: Flick


Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1998
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 1


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Allegato tecnico


1. Definizioni.
1.1. Ambulanza di soccorso per emergenze speciali: autoveicolo che
trasporta almeno due persone addestrate in campo medico per la cura
ed il trasporto di un paziente barellato al quale e' riservato il
trattamento medico di base e l'eventuale monitoraggio. L'autoveicolo,
per le sue contenute caratteristiche dimensionali, e' destinato ad
operare nei centri storici ed in altre circostanze definite dal
competente Ministero della sanita'.
2. Massa.
2.1. La tara delle autoambulanze di soccorso per emergenze
speciali, oltre quanto definito per la generalita' dei veicoli,
comprende anche la barella di dotazione, ma non comprende
necessariamente le attrezzature previste per lo svolgimento delle
specifiche funzioni.
2.2. La massa convenzionale dei passeggeri trasportati e' di 75 kg,
nell'ipotesi di occupazione di tutti i sedili e della barella. Per le
specifiche attrezzature deve essere previsto un carico uniformemente
ripartito sul pavimento del compartimento sanitario pari ad almeno
150 kg.
3. Dimensioni.
3.1. Nel vano guida non debbono esserci piu' di due posti a sedere
frontali singoli.
3.2. Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con
l'esclusione di attrezzature ed arredi, sono:
lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,20 m;
larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,30 m;
altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,80 m e lunga almeno
2,00 m): 1,70 m.
3.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina
di guida mediante un divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di
porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali
porte o sportelli e' ammessa la presenza di vetri purche' di
sicurezza.
3.4. Nel compartimento sanitario deve trovare alloggiamento una
barella a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed
adeguatamente ancorabile al veicolo sia longitudinalmente che
trasversalmente e verticalmente avente dimensioni non inferiori a
1,85 x 0,56 m.
3.5. L'altezza di lavoro della superfice della barella, materasso
escluso, deve trovarsi tra i 0,40 m e i 0,65 m dal piano di
calpestio.
3.6. Nel compartimento sanitario debbono trovarsi almeno due sedili
dei quali uno situato in posizione contromarcia in prossimita' della
testa della barella. I sedili debbono comunque essere ancorati alla
struttura del veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di
almeno 0,40 m. Sono ritenuti ammissibili i sedili pieghevoli,
girevoli o a scomparsa.
3.7. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore
ad una o due ante della massima larghezza possibile in relazione alla
struttura del veicolo e comunque non inferiore a 1,05 m e di altezza
non inferiore all'80% di quella del compartimento sanitario. Deve
inoltre essere prevista nel compartimento almeno una porta scorrevole
sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a
0,80 m.
Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che
dall'esterno.
Inoltre su ogni porta del compartimento sanitario deve essere
installato un sistema di sicurezza che permetta:
di chiuderla ed aprirla dall'interno senza l'utilizzo di una
chiave;
di chiuderla ed aprirla dall'esterno con l'utilizzo di una chiave.
Le porte del compartimento sanitario dovranno poter essere bloccate
con sicurezza nella posizione aperta.
3.8. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una
finestra, apribile solo dall'interno, su ogni fiancata. Almeno una
delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e
presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0,24
m(elevato a)2 con dimensione assiale non inferiore a 0,45 m.
4. Servizi accessori.
4.1. Sistema di ventilazione.
Il sistema di ventilazione dovra' essere in grado di garantire un
ricambio completo d'aria ogni tre minuti primi, a veicolo fermo.
4.2. Sistema di riscaldamento.
In aggiunta al sistema di riscaldamento del vano guida deve esserci
un sistema di condizionamento dell'aria almeno del compartimento
sanitario.
4.3. Sistema di illuminazione interna.
Il compartimento sanitario deve risultare convenientemente
illuminato. L'illuminazione, di colore naturale, deve garantire un
livello di intensita' luminosa minima di:
300 lux, nell'area del paziente;
50 lux, nell'area circostante,
con possibilita' di abbassare il livello nell'area del paziente ad
almeno 150 lux.
4.4. Insonorizzazione.
Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato in modo tale
da garantire un livello di pressione acustica interna compatibile con
lo svolgimento delle specifiche funzioni.
4.5. Sistemi di trattenuta.
I sedili del vano guida ed i relativi sistemi di trattenuta degli
occupanti debbono rispondere a tutte le norme in vigore per
l'omologazione degli autoveicoli della categoria M1.
I sedili alloggiati nel compartimento sanitario e la barella
debbono essere solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli
ancoraggi dei sedili, della barella e dei sistemi di trattenuta degli
occupanti debbono poter resistere almeno a forze conseguenti ad
accelerazioni di 20 g con direzione longitudinale al veicolo (nei due
versi) e di 10 g con direzione trasversale (nei due versi).
L'accertamento potra' essere effettuato sperimentalmente o la
resistenza verificata con opportune calcolazioni.
4.6. Rivestimenti interni.
I materiali di rivestimento del compartimento sanitario debbono
essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da
non essere intaccati, se sottoposti a disinfezione. Non sono ammesse
soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici.
Debbono essere ridotte al minimo le soluzioni di continuita' tra i
vari componenti del rivestimento.
4.7. Estintori.
Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere
munite di almeno due estintori dei quali uno alloggiato nel vano
guida ed un altro nel compartimento sanitario.
5. Segni distintivi.
5.1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono
essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva
a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'articolo
177 del codice della strada.
5.2. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono
avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata,
nonche' anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e
posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato
nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n.
553.
5.3. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono
essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica
autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm,
applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonche' nella
parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di
porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia
aziendale), purche' non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.
5.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze di soccorso per
emergenze speciali deve essere riportata, con lo stesso materiale di
cui al punto 5.3, la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in
immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 times 60
cm.
5.5. Sono ammesse altre indicazioni purche' non luminose,
retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro punto
ad una distanza dal simbolo di cui al punto 5.2 inferiore a 50 cm. In
particolare, sulle due fiancate deve essere riportata la
denominazione dell'ente che ha la proprieta', l'usufrutto del veicolo
o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con
facolta' di compera.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato