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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DECRETO 5 novembre 1996
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo.

GU n. 268 del 15-11-1996

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada
che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche'
l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello
stesso codice che attribuisce al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, la facolta' di classificare come uso
speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee
per tale uso;
Visto l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo
cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati al trasporto
di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneita' al
servizio da parte della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla
circolazione degli autoveicoli destinati al soccorso avanzato con
personale medico e infermieristico a bordo;
Decreta:


Art. 1.
Classificazione degli autoveicoli di soccorso avanzato
Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al
trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con
personale medico ed infermieristico a bordo, denominati autoveicoli
di soccorso avanzato. Essi rientrano nella categoria dei veicoli
definiti all'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della
strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari
attrezzature.
Ai sensi dell'art. 82 del citato codice sono da considerarsi
destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in
proprieta' o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali,
cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza
o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano
acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con
facolta' di compera.

Art. 2.
Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli di soccorso avanzato in relazione alla loro massa
debbono essere conformi alle norme applicabili alla data di
presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di
accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli
della categoria internazionale M1, di cui all'art. 47 del nuovo
codice della strada.

Art. 3.
Caratteristiche costruttive
Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono rispondere alle
caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto,
di cui esso costituisce parte integrante.


Roma, 5 novembre 1996


Il direttore generale: BERRUTI


ALLEGATO TECNICO


1. Caratteristiche generali.
1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la
generalita' dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa
necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.
1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:
di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;
di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle
d'accesso alla cabina, nonche' una porta posizionata sulla parte
posteriore del veicolo stesso.
2. Segni distintivi.
2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di
quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.
2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale
bianca e portare su ogni fiancata, nonche' anteriormente (se esiste
lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo
internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto
ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.
2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di
pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione,
di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte
posteriore, nonche' nella parte interna delle ante della porta
posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre
indicazioni (es: fascia aziendale), purche' non luminose,
retroriflettenti o fosforescenti.
2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli di soccorso avanzato deve
essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la
denominazione dell'ente che ha la proprieta' o l'usufrutto del
veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato
con facolta' di compera.
3. Accessori.
I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento
sanitario debbono essere ignifughi o autoestinguenti.
Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di
estintore.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato