Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507
Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato.

GU n. 35 del 12-02-1998

in vigore dal: 27-2-1998
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle
cose di interesse artistico e storico;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione
del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di
ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello
Stato;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione
della tassa di ingresso ai musei statali;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati espressi,
rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997 e del 25
settembre 1997;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti,
musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali
dello Stato.
Art. 1.
Biglietti di ingresso
1. L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',
parchi e giardini monumentali dello Stato e' consentito di regola
dietro pagamento di un biglietto, la cui validita' puo' prescindere
dalla data di emissione.
2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la seguente:
a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di
cui al comma 1;
b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu' luoghi tra
quelli indicati al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o piu' dei
luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o piu' monumenti, musei,
gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini non statali nonche'
mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e
c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1
mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti
altri tipi di biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera
magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste
all'ingresso degli istituti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali).
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, recante
"Istituzione del Ministero per i beni culturali e per
l'ambiente", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322
del 19 dicembre 1974. E' stato convertito in legge con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 14 febbraio
1975.
- La legge 23 luglio 1980, n. 502, recante
"Istituzione del comitato per il coordinamento e la
disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei,
gallerie e scavi di antichita' dello Stato", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 30 agosto 1980.
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela
delle cose d'interesse artistico e storico", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1939.
- La legge 25 marzo 1997, n. 78, recante "Soppressione
della tassa d'ingresso ai musei statali", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997.

Art. 2.
Sistema di emissione, distribuzione
vendita e verifica dei biglietti
1. I biglietti di ingresso, di cui all'articolo 1, sono posti in
vendita anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature informatiche.
2. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici, fatte salve le
competenze di cui al comma 3, puo' affidare in concessione, mediante
convenzioni ad enti e soggetti pubblici o privati, i sistemi di
gestione - ivi compresa eventualmente la distribuzione e la vendita -
e di verifica dei biglietti di ingresso, da realizzare anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.
3. Con convenzioni anche integrative di quelle previste dal comma
2, i capi degli istituti periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali possono affidare in concessione ad enti e
soggetti pubblici o privati la distribuzione e vendita dei biglietti
di ingresso.
4. Le convenzioni possono anche prevedere la corresponsione da
parte del concessionario di un corrispettivo globale per il servizio
di vendita dei biglietti, il cui importo, fissato sulla base degli
introiti realizzati nell'anno precedente, non puo' essere inferiore
all'85 per cento degli importi medesimi e viene adeguato annualmente
in relazione alle variazioni degli incassi verificatisi nel periodo
medesimo.
5. Agli affidamenti in concessione di cui ai commi 2 e 3 si
applicano le vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di
servizi.
6. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali puo'
stipulare, sia a livello centrale che periferico, convenzioni con
soggetti pubblici e privati per l'abbinamento del biglietto di
ingresso agli istituti espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con
quelli di altri organismi convenzionati o con altre attivita' anche
non espositive.
7. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 debbono prevedere l'obbligo
del versamento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti
di ingresso alla competente sezione di tesoreria dello Stato nei
cinque giorni successivi alla riscossione. Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di responsabilita'
amministrativacontabile, non si applicano nei riguardi delle
convenzioni previste dal comma 4 le norme in materia di conti
giudiziali.
8. Le convenzioni possono anche regolare la pubblicita' e le altre
forme di promozione commerciale sui biglietti di ingresso.
9. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali esercita il
controllo sull'attivita' dei concessionari anche mediante verifiche
ed ispezioni.

Art. 3.
Comitato per i biglietti di ingresso
1. E' istituito il comitato per i biglietti di ingresso composto
da:
a) il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici, con funzioni di
Presidente;
b) tre soprintendenti per i beni artistici e storici;
c) due soprintendenti per i beni archeologici;
d) un soprintendente per i beni ambientali e architettonici.
2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali e rimane in carica quattro anni.
3. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici, su proposta del
capo dell'istituto, sentito il comitato, stabilisce l'importo dei
biglietti di ingresso. Il prezzo del biglietto include gli oneri
derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.
4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il
comitato, stabilisce ogni anno, nel limite massimo del 5 per cento,
la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente
nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 4.
Libero ingresso e ingresso gratuito
1. Il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato e' autorizzato
nei luoghi i cui introiti siano inferiori alle spese di riscossione,
calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti
dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali nell'anno
precedente.
2. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il
comitato per i biglietti di ingresso, puo' stabilire che in occasione
di particolari avvenimenti si acceda liberamente ai luoghi di cui
all'articolo 1, comma 1.
3. L'ingresso gratuito e' consentito:
a) alle guide turistiche nell'esercizio della propria attivita'
professionale, mediante esibizione di valida licenza, rilasciata
dalla competente autorita';
b) agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco
della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla
competente autorita';
c) al personale del Ministero per i beni culturali e ambientali;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
e) ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o
che abbiano superato il sessantesimo anno di eta'. I visitatori
minori di anni dodici debbono essere accompagnati;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e
non statali, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione,
nel contingente stabilito dal capo dell'istituto.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni
scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e
di cultura italiani o stranieri, da organi del Ministero per i beni
culturali e ambientali, ovvero per particolari e motivate esigenze, i
capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano
richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il direttore
generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici,
architettonici, artistici e storici puo' rilasciare a singoli
soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti i
monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', parchi e giardini
monumentali dello Stato, nonche' individuare - previo parere del
comitato per i biglietti di ingresso - categorie di soggetti alle
quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai
medesimi luoghi.

Art. 5.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1,
sono stabiliti dai rispettivi capi di istituto in modo da assicurare
la piu' ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale.
2. Entro il mese di ottobre il Ministero adotta il calendario di
apertura dei luoghi espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con
l'indicazione dell'orario e dell'eventuale giorno di chiusura
infrasettimanale.
3. In relazione a particolari esigenze il capo dell'istituto puo'
modificare l'orario di accesso del pubblico all'istituto.
4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici, su richiesta
motivata del capo d'istituto, puo' autorizzare la chiusura temporanea
dell'istituto medesimo.

Art. 6.
Norme transitorie
1. Fino alla completa attivazione dei sistemi di emissione,
gestione, verifica, distribuzione e vendita dei biglietti di
ingresso, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere venduti
gli attuali biglietti, anche in concomitanza con l'attivazione di
sistemi informatici. Per la relativa contabilita' e rendicontazione
si provvede con le modalita' previste dalla normativa vigente alla
data di adozione del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 dicembre 1997
Il Ministro: Veltroni
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 23


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato