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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DECRETO 17 dicembre 1987, n. 553
Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.

GU n. 13 del 18-1-1988

note:
Entrata in vigore del decreto: 02/02/1988

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonche' le successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale sono state
stabilite le modalita' di recepimento delle direttive della Comunita'
economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e
loro rimorchi;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla
circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o
infortunati;
Viste le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione di
studio istituita con decreto del Ministro dei trasporti 29 luglio
1983;
Decreta:
Art. 1.
Classificazione delle autoambulanze
1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al
trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi
rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera
f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per
trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari
condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale
scopo.
2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i
seguenti due tipi di autoambulanze:
tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso",
attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il
servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di
assistenza;
tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto",
attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati,
con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
3. Ai sensi dell'art. 57 del citato testo unico, le autoambulanze
definite nel presente articolo sono da considerarsi destinate ad uso
privato se in proprieta' o in usufrutto di unita' sanitarie locali,
ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o
volontaristiche riconosciute dallo Stato, imprese o altre
collettivita', che a cio' siano obbligate, per le loro necessita',
ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato
dominio o prese in locazione con facolta' di compera; sono invece da
considerarsi destinate ad uso privato per noleggio con conducente
negli altri casi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo della lettera f) dell'art. 26 del testo unico
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
D.P.R. n. 393/1959 e modificato con leggi 10 febbraio
1982, n. 38 e 14 febbraio 1987, n. 37 e' il seguente: "Gli
autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:
(Omissis)
f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti
specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli
per uso speciale quelli destinati prevalentemente al
trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di
cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici
quelli destinati al trasporto di persone in particolari
condizioni o di determinate cose e distinti da una
particolare attrezzatura relativa a tale scopo".
- Si trascrive il n. 1 dell'art. 57 del medesimo testo
unico:
"Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono
essere destinati ai seguenti usi:
1) Uso privato:
a) per trasporto di persone;
b) per trasporto di persone con autovetture o
motoveicoli da locare senza conducente;
c) per trasporto di persone con autoveicoli o
motocarrozzette da noleggiare con conducente".

Art. 2.
Rispondenza a norme generali
1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa complessiva a
pieno carico, devono essere conformi alle norme applicabili alla data
di presentazione delle domande di approvazione, sia ai sensi
dell'art. 53 che dell'art. 54 del testo unico citato nelle premesse,
ai veicoli delle seguenti categorie internazionali, di cui al decreto
del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 23 aprile 1974:
autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t:
categoria M1 o M2;
autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non
superiore a 5 t: categoria M2;
autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3.
2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo gia' omologato,
l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla
relativa omologazione del veicolo base.

Note all'art. 2:
- Gli articoli 53 e 54 del testo unico gia' citato
riguardano rispettivamente l'omologazione del tipo dei
veicoli e l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione per veicoli di tipo non omologato.
- Le note all'allegato I al decreto del Ministro dei
trasporti 29 marzo 1974, inerente alle norme relative
all'omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento,
prevedono per gli autoveicoli le seguenti categorie
internazionali:
"1. Categoria M: Veicoli a motore destinati al trasporto
di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote
e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;
Categoria M1: Veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente;
Categoria M2: Veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate;
Categoria M3: Veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate".

Art. 3.
Caratteristiche costruttive
1. Le autoambulanze devono rispondere alle caratteristiche previste
nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce
parte integrante.

Art. 4.
Immatricolazione
1. La Direzione generale M.C.T.C. stabilisce i titoli e la
documentazione necessari per conseguire l'immatricolazione delle
autoambulanze ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, al fine di determinare la
destinazione d'uso di cui al comma 3 del precedente art. 1.

Nota all'art. 4:
Il testo del primo periodo del comma settimo dell'art.
58 (Carta di circolazione e immatricolazione) del testo
unico gia' citato e' il seguente:
"Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da
destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da
destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non
puo' essere rilasciata se il richiedente non abbia
conseguito il titolo per effettuare il servizio".

Art. 5.
Norme transitorie e finali
1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a domande di
approvazione ai sensi dell'art. 53 o 54 del testo unico citato nelle
premesse, presentate a decorrere dal 1› luglio 1988. A richiesta del
costruttore le prescrizioni possono essere applicate anteriormente.
2. A partire dal 1° luglio 1989 non potranno piu' essere
immatricolate per la prima volta in Italia autoambulanze che non
rispondano alle prescrizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Roma, addi' 17 dicembre 1987


Il Ministro: MANNINO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


1. MASSE.
1.1. La tara delle autoambulanze, oltre quanto definito per le
generalita' degli autoveicoli, comprende anche le barelle di
dotazione ed il peso relativo ad eventuali serbatoi fissi d'acqua e
loro contenuto, ma non comprende le attrezzature specifiche previste
per le autoambulanze di tipo A.
1.2. Per l'ammissibilita' del veicolo deve essere verificato il
rispetto dei carichi massimi totali e per asse riconosciuti nonche'
dei relativi rapporti limite, nell'ipotesi di occupazione delle
barelle e di tutti i posti a sedere previsti, considerando per ogni
trasportato il peso convenzionale di 75 kg.
1.3. Per le autoambulanze di tipo A, nell'ipotesi di carico dovra'
altresi' essere previsto, per le specifiche attrezzature, un carico
uniformemente distribuito sul pavimento del compartimento sanitario
nella misura di 300 kg se a barella unica aumentato di 100 kg per
ogni barella supplementare.
Nel caso di ubicazione stabile di parte o di tutta l'attrezzatura
specifica, la verifica dei carichi sugli assi e loro rapporto potra'
essere condotta tenendo conto della reale ubicazione di dette
attrezzature e considerando uniformemente ripartita soltanto la
residua aliquota del carico previsto al comma precedente.
2. COMPARTIMENTO SANITARIO.
2.1. Per le autoambulanze di tipo A le dimensioni minime interne del
compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi
sono:
lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;
larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;
altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno
2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m(Elevato al Quadrato)):
1,75 m.
Per le autoambulanze di tipo B il compartimento sanitario deve essere
capace di contenere, tenuto altresi' conto delle esigenze del
trasporto, almeno una barella a norma UNI di dimensioni non inferiori
a 1,85 x 0,56 m.
2.2. L'altezza massima da terra del piano di calpestio e' di 40 cm.
Tale altezza puo' raggiungere 80 cm con l'impiego di opportuni
scalini, ovvero nelle automabulanze di tipo B e puo' essere, se
necessario, piu' elevata nel caso di veicolo a trazione integrale.
2.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di
guida mediante divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta
o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o
sportelli e' ammessa la presenza di vetri purche' di sicurezza.
2.4. Nel compartimento sanitario devono trovare alloggiamento una o
piu' barelle a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed
adeguatamente ancorabili al veicolo sia longitudinalmente, che
trasversalmente e verticalmente, di cui almeno una (barella
principale) avente dimensioni come previsto al precedente punto 2.1.
Nelle autoambulanze di tipo A il piano superiore della barella
principale, materasso escluso, deve trovarsi a non meno di 40 ed a
non piu' di 120 cm dal piano di calpestio.
2.5. Nel compartimento sanitario delle autombulanze di tipo A devono
trovarsi almeno tre sedili, uno dei quali situato in posizione
contromarcia in prossimita' della testa della o delle barelle.
Nelle autoambulanze di tipo B e' necessario almeno un posto a sedere
oltre quello del conducente.
I sedili devono comunque essere ancorati al veicolo, avere una
larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm ed essere provvisti
di cinture di fissaggio. Sono ammessi sedili ribaltabili.
2.6. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore
ad una o due ante di larghezza massima possibile in relazione alla
struttura del veicolo e comunque non inferiore a 120 cm nelle
autoambulanze di tipo A.
Le autoambulanze di tipo A devono inoltre avere nello stesso
compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con
vano libero di larghezza non inferiore a 100 cm.
Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che
dall'esterno.
2.7. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una
finestra su ogni fiancata apribile solo dall'interno.
Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile
dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima
libera di 0,24 m(Elevato al Quadrato) con dimensione assiale non
inferiore a 45 cm.
2.8. Il compartimento sanitario deve essere convenientemente
illuminato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo.
2.9. Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato secondo
tabelle d'unificazione a carattere definitivo.
3. SEGNI DISTINTIVI.
3.1. Le autoambulanze devono essere dotate del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di
quello di allarme previsti rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
3.2. Le autoambulanze devono essere di colore bianco e portare su
ogni fiancata nonche' anteriormente e posteriormente il simbolo
internazionale di soccorso riportato in appendice, con dimensioni
minime pari a quelle ivi indicate e con fondo di colore azzurro
realizzato in materiale retroriflettente.
3.3. Le autoambulanze devono essere dotate di una fascia di pellicola
retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza
minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore
nonche' nella parte interna della ante della porta posteriore. Tale
altezza puo' essere ridotta a 10 cm nelle autoambulanze di tipo B.
3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze di tipo A deve essere
riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.3, la scritta
AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni
complessive minime di 6 x 60 cm.
3.5. Sono ammesse altre indicazioni purche' non luminose,
retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro punto
ad una distanza dal simbolo di cui al punto 3.2 inferiore a 50 cm. In
particolare, sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere
riportata, in forma chiaramente individuale, la denominazione
dell'ente che abbia la proprieta' o la disponibilita' del veicolo.
4. ACCESSORI.
I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento
sanitario devono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere
caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a
disinfezione.
Le autoambulanze devono essere munite di estintore da conservare
nella cabina di guida; le ambulanze di tipo A devono essere munite di
un altro estintore da conservare nel comparto sanitario.
Le caratteristiche dei materiali di rivestimento e degli estintori
di cui ai commi precedenti saranno stabilite mediante tabelle
d'unificazione a carattere definitivo.
5. NORME TRANSITORIE.
In assenza di tabelle d'unificazione a carattere definitivo, la
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione stabilisce le modalita' di accertamento dei requisiti
prescritti.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato