Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

MINISTERO DELLE FINANZE - DECRETO 28 dicembre 1993, n.567
Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.

GU n. 306 del 31-12-1993

1 - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (in G.U. 29/6/1995, n. 150) convertito con L. 8 agosto 1995, n. 349 (G.U. 23/8/1995 n. 196) ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 5, comma 5.
2 - Il D.P.R. 6 febbraio 1996, n. 147 (in G.U. 23/3/1996 n. 69) ha modificato l'art. 15.
3 - Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437 (in G.U. 26/8/1996 n. 199), convertito con L. 24 ottobre 1996, n. 556 (in G.U. 25/10/1996 n. 251), ha disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 11.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene
istituito a decorrere dal 1 gennaio 1993 il conto fiscale;
Visto, in particolare, il comma 38 del predetto art. 78, che
prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 dello stesso
art. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, concernente "Istituzione del servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici";
Considerata la necessita' di stabilire criteri e modalita' per
l'attuazione delle prescrizioni contenute nei sopracitati commi
dell'art. 78 della legge 413 del 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 novembre 1993;
Constatato che in data 27 dicembre 1993 e' stata effettuata la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista
dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:

Titolo primo
DISCIPLINA GENERALE DEL CONTO FISCALE

Art. 1.
Intestatari di conto fiscale
1. Il conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e' utilizzato da tutti i soggetti titolari
di reddito d'impresa nonche' dai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono una attivita' per la quale vi e' obbligo di
presentare apposita dichiarazione ai fini dell'attribuzione della
partita IVA.
2. Il conto fiscale e' aperto presso il concessionario del servizio
della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale), commi da 27 a 38, e' il seguente:
"27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il
conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere
obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito
di impresa o di lavoro autonomo.
28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun
contribuente dovra' risultare intestatario di un unico
conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed
i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta
sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze
connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o
commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra'
essere consentita dall'Amministrazione finanziaria
l'apertura di piu' conti intestati allo stesso
contribuente.
29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario
del servizio della riscossione competente per territorio,
che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in
qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai
contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
competente concessionario del servizio della riscossione, i
soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i
termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29,
esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante
delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui
all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni. Le deleghe possono essere
conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di
cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto
1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n.
707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una
dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito
territoriale del concessionario dipendente.
31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
il competente concessionario saranno regolati secondo i
seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e consegna
della relativa documentazione al competente concessionario
del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno
lavorativo successivo al versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di
credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un
compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
spettante al competente concessionario ai sensi
dell'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso
ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del
bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso
percentuale e' a totale carico del concessionario
competente e non costituisce elemento di valutazione per la
revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli
articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988;
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle
somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti
interessati, saranno coordinati gli attuali termini di
versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire
lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando
che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da
parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello di cui alla lettera a) del presente
comma;
d) invio periodico al competente concessionario da
parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti
magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi
istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario
oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento
da parte del contribuente, si applicano nei confronti del
concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed
interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte
dell'istituto stesso.
32. I concessionari del servizio della riscossione
devono aggiornare i conti di cui al presente articolo,
entro il mese successivo, con la movimentazione dei
versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha
indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha
effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere
aggiornato entro i tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione,
nella qualita' di gestori dei conti di cui alle
disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente
articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei
limiti ed alle condizioni seguenti:
a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata
entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta,
sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al
rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio
competente;
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di
specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al
10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto
dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data
della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui
alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa
prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di
durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione
dell'ufficio competente;
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate
dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati
all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei
rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati
dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4
ottobre 1986, n. 657.
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli
uffici competenti possano conoscere lo stato della
riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al
collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei
concessionari della riscossione, per il tramite del
Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e' abrogato.
37. A decorerre dal 1 gennaio 1993, i concessionari
della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di
cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a
carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della
presente legge, i contribuenti potranno richiedere
direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo
complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel
1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel
1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emananti e
pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei
Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di
quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente
articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi
regolamenti potra' essere prevista l'estensione
dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi
diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore
aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida
acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei
termini di versamento dei versamenti diretti riscossi
direttamente dai concessionari con conseguente revisione
della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43".
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, concernente:
"Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di
altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici," e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 27 dell'art. 78 della legge n.
413/1991 v. nelle note alle premesse.

Art. 2.
Identificazione e apertura dei conti fiscali
1. Il conto fiscale e' individuato attraverso un codice
identificativo costituito, nell'ordine, dal codice dell'ambito nel
quale opera il concessionario competente e dal codice fiscale
dell'intestatario.
2. Il conto fiscale e' aperto d'ufficio, a cura del concessionario
del servizio della riscossione competente per territorio in relazione
al domicilio fiscale del contribuente, per tutti gli intestatari
indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento. I dati
identificativi necessari all'apertura dei conti sono forniti ai
concessionari dal sistema informativo del Ministero delle finanze.
3. I concessionari hanno l'obbligo di comunicare agli intestatari
l'avvenuta apertura del conto, nonche' di richiedere gli estremi del
conto corrente bancario dell'intestatario da utilizzare ai fini della
erogazione dei rimborsi.
4. Il concessionario competente ha l'obbligo di aggiornare il conto
qualora durante la gestione si rendano necessarie variazioni di
alcuni dei dati identificativi dei contribuenti. Le variazioni da
apportare sono comunicate, al concessionario competente, dal sistema
informativo del Ministero delle finanze.
5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale sono stabiliti i dati che il sistema informativo
del Ministero delle finanze deve fornire ai concessionari in
relazione agli adempimenti previsti ai commi 2 e 4 del presente
articolo. Con tale decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di
comunicazione agli intestatari prevista al comma 3 del presente
articolo.

Art. 3.
Tributi che affluiscono sul conto fiscale
e modalita' di contabilizzazione
1. Nei confronti di ciascun contribuente e' intestato un unico
conto fiscale sul quale sono registrati tutti i versamenti ed i
r/mborsi relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in
qualita' di sostituto d'imposta, all'imposta locale sui redditi, alle
imposte sostitutive delle anzidette ed all'imposta sul valore
aggiunto.
2. Per i soggetti di cui all'art. 1 l'utilizzo del conto fiscale e'
esteso ai versamenti ed ai rimborsi relativi all'imposta di registro,
all'imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e
catastali, all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta di bollo
dovuta in modo virtuale, a decorrere dalla data dei decreti
ministeriali che verranno emanati per ogni singolo tributo ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
3. Il conto fiscale si struttura nella gestione anagrafica e
contabile della posizione di ogni singolo intestatario, mediante
procedure informatiche operanti su basi informative ad accesso
diretto, ai fini della registrazione e del reperimento dei dati
relativi alle singole operazioni di riscossione e di rimborso dei
tributi nonche' di contabilizzazione delle somme riscosse e
rimborsate ai fini dei riversamenti alle competenti sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti
destinatari.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i dati
analitici necessari per la tenuta del conto fiscale.
5. A richiesta dell'Amministrazione finanziaria il concessionario
del servizio della riscossione e' tenuto a fornire i movimenti
registrati sui conti fiscali anche su supporto cartaceo.

Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 43/1988 e' il
seguente: "3. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri
interessati, puo' disporsi che il servizio centrale
provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito
dello Stato o di altri enti pubblici".

Art. 4.
Autorizzazione all'apertura di piu' conti
1. Il contribuente che risulti titolare di piu' stabilimenti,
industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale fuori
dell'ambito territoriale del concessionario competente rispetto al
comune di domicilio fiscale, puo' chiedere al Ministro delle finanze,
nei casi previsti dal comma 2, l'autorizzazione all'apertura di piu'
conti.
2. L'autorizzazione puo' essere concessa solo nei casi di accertata
impossibilita' di versamento nei termini delle somme dovute
all'erario ed ove non vi ostino specifiche disposizioni di legge
relative ai tributi indicati nell'art. 3 del presente regolamento.
Si procede in ogni caso alla revoca dell'autorizzazione concessa
qualora vi sia pericolo per la tempestiva e regolare riscossione
delle imposte dovute.
3. Ai fini dell'erogazione dei rimborsi di cui agli artt. 18 e
seguenti del presente regolamento, non e' consentito il cumulo degli
importi affluiti nei diversi conti fiscali intestati allo stesso
contribuente.

Art. 5.
Termini per i versamenti
effettuati dagli intestatari di conto fiscale
1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono versate, dagli intestatari di conto fiscale, al
concessionario del servizio di riscossione o, in alternativa,
mediante delega irrevocabile ad una delle aziende o istituti di
credito di cui al successivo art. 7 entro i primi quindici giorni del
mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state
operate.
2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono effettuati entro il giorno diciotto di ciascun
mese.
3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 33 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno
dei primi tre trimestri solari.
4. I soggetti di cui all'art. 74, comma 4, dell'anzidetto decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano
la liquidazione ed il versamento relativi all'ultimo trimestre solare
entro il giorno tre del mese di febbraio.
5. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di
acconto previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e
successive modificazioni e' effettuato entro il giorno quindici del
mese di dicembre di ciascun anno.
6. Restano fermi tutti gli altri termini di versamento delle
imposte affluenti sul conto fiscale previsti dalle vigenti
disposizioni.


Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, concernente: "Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e'
il seguente:
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni
indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i
quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art.
46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro
dipendente, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di
rivalsa.
La ritenuta da operare e' determinata:
a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi
quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle
pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui
al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di
paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto
decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a
condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e
ne indichi la misura;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto
indicato nella precedente lettera a), intendendo per
reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi
di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
biennio precedente (4);
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre
indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del
decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri
di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare
entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di
cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto
indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle sole detrazioni di imposta gia' applicate a
norma della lettera a), del secondo comma.
Le disposizoni dei precedenti commi si applicano anche
alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai
sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma
precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro
dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della
determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto,
corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge
o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro,
gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la
responsabilita' solidale del datore di lavoro.
Per i rapporti di lavoro dipendente che importano
prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di
emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti
corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza
dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di
imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella
lettera a) del secondo comma; la parte eccedente e'
soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli
scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, computando anche le somme non assoggettate a
ritenuta.
Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto
delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta
apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di
lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente
rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta".
"Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - I soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo precedente, che corrispondono indennita',
gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b),
c) ed f) dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere
g) e h) dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare
all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento.
Le regioni, le province ed i comuni, all'atto del
pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art.
47 del decreto indicato nel precedente comma, devono
operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con obbligo di rivalsa,
commisurata al quaranta per cento (1) del relativo
ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le
aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art.
23. Per le pensioni, i vitalizi (2) e le indennita' dovuti
in dipendenza della cessazione delle cariche e dalle
funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero
ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla parte
imponibile delle indennita'.
Per i proventi di cui all'art. 47, comma 1, lettera l),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta e' operata
dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando
l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di
paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello
stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'art. 23
del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da
gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito
all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance,
devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che
gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la
percezione.
Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite
vitalizie di cui alla lettera e) del detto art. 47 valgono
le disposizioni del precedente articolo.
Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del
precedente art. 23 i terzi che corrispondono le indennita'
e i compensi indicati nella lettera b) del predetto art. 47
devono comunicare al datore di lavoro del percipiente
l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute
effettuate.
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera
g) dell'art. 47 del decreto indicato nel primo comma,
devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente
l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di
imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso
decreto".
Il testo degli articoli 27, 33 e 74, comma 4, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 concernente "Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e' il
seguente:
"Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il
giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in
apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del
registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni
eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e
con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e
l'ammontare detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto
anche delle variazioni di cui all'art. 26.
Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente
che affida a terzi la tenuta della contabilita', ai fini
del calcolo della differenza di imposta relativa al mese
precedente puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite
durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente
nella dichiarazione relativa all'anno precendente o nella
dichiarazione di inizio dell'attivita'. L'opzione ha
effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che
iniziano l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica
dell'anno.
Entro il termine previsto dal primo comma il
contribuente deve versare l'importo della differenza a
norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi
della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi
il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del
contribuente, il relativo importo e' computato in
detrazione nel mese successivo.
Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a
norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo
a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare
complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili registrate ai sensi dell'art. 24,
diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per
quelle soggette all'aliquota del quattro per cento,
all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del
nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette
all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per
quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In
tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di
imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in
alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra
indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta
e' del quattro per cento, per 109 quando l'imposta e' del
nove per cento, per 112 quando l'imposta e' del dodici per
cento, per 119 quando l'imposta e' del diciannove per
cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando
il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu'
prossima.
Le detrazioni non computate per il mese di competenza
non possono essere computate per i mesi successivi, ma
soltanto in sede di dichiarazione annuale".
"Art. 33 (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni ed ai versamenti). - I
contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a
trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese
aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone
comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione
relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di
inizio attivita':
a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e
dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
qualora l'imposta non superi il limite di lire
cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato
insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le
attivita' esercitate.
Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma
1, le somme da versare devono essere maggiorate degli
interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24.
L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e'
esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso".
"Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori),
quarto comma. - Gli enti e le imprese che prestano servizi
al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e
diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi
per periodi superiori al mese possono essere autorizzati,
con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le
liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi
versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa
autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.
In tal caso, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si
applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali
dispositi con decreti del Ministro delle finanze, emanati a
norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo
periodo del presente comma".
- Il testo dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n.
405 (Legge finanziaria 1991) e' il seguente:
"Art. 6. - 1. (Omissis; sostituisce il primo comma
dell'art. 27 del D.P.R. n. 633/1972: v. nota che precede).
2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti
agli obblighi di liquidazione e versamento previsti
dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 20 del
mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento
relativo al mese stesso, un importo pari al sessantacinque
per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto
effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o,
se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese
dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in
sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo
stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da
effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo
pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato
o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione
annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da
effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in
corso; per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma,
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono
gli ammontari relativi al quarto trimestre.
3. Se in conseguenza della variazione del volume di
affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei
versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione
dell'acconto riferito a tale anno e' costituito; se la
cadenza e' stata trimestrale, da un terzo dell'imposta
versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art.
33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato
nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto
comma del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza e' stata mensile,
dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi
dell'anno.
4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare
inferiore a lire 200.000.
5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di
cui al comma 2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per
cento delle somme non versate o versate in meno.
6.-7. (Omissis)".

Art. 6.
Versamenti ai concessionari
1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a
riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta,
l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette
e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai
contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
2. Il versamento diretto di cui al precedente comma e' eseguito
direttamente allo sportello del concessionario competente
territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito", e' il seguente:
"Art. 7 (Versamento diretto mediante conti correnti
postali). - Il versamento diretto puo' essere effettuato in
danaro sull'apposito conto corrente postale intestato
all'esattore su stampati conformi al modello approvato con
decreto del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di
allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono
contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo
comma, per le distinte di versamento.

Art. 7.
Versamenti mediante delega ad azienda di credito
1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli
intestatari hanno facolta' di effettuare i versamenti di cui all'art.
6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso
una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega
irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono
essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui
al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4
agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100
milioni.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente sono versate
le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a
iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi
previsti.
3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con
delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al
concessionario. La delega e', in ogni caso, rilasciata
dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita
nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la
delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario e'
soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del R.D. 23 maggio
1924, n. 827:
"Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza dei
contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo
Stato debbono prestare reale e valida cauzione in
numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato,
al valore di borsa.
Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.
Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di
credito di diritto pubblico e le banche di interesse
nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un
patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a
lire 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di
credito su pegno di prima categoria e le banche popolari
aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000.
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la
fidejussione puo' accettarsi quando il canone annuo non
superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei
anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione puo'
accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente
il prezzo pattuito.
Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti
senza l'impiego di trazione animale o meccanica che
importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue,
l'amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona
proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo'
essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima
ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di
Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e
quello della Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e
liberta' dei beni da accettare in cauzione.
E' pure fatta facolta' all'amministrazione di
prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione
per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte,
sia nazionali che estere, di notoria solidita' e per le
provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della
fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione.
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori
o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo
stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si
puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione
vincolata per il contratto precedente, salvo quelle
speciali garanzie che l'amministrazione contraente
riconosce necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai
quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato".
- Il R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane),
modificato dalla legge 4 agosto 1955 n. 707, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre
1937.
- Il testo dell'art. 93 del D.P.R. 602/1973 e' il
seguente:
"Art. 93 (Versamenti ad ufficio incompetente). - E'
soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo
delle somme versate:
a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria
incompetente;
b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle
quali e' prescritto il versamento diretto all'esattoria;
c) chi versa in esattoria somme delle quali e'
prescritto il versamento diretto ad una sezione di
tesoreria".

Art. 8.
Modalita' di accreditamento
al concessionario competente
1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma
irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli
intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge
24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilita' del giorno
dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in
conto corrente postale.
2. L'accredito e' effettuato, al netto della commissione spettante,
al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza
che ha ricevuto la delega.
3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito
consegnano al competente concessionario un esemplare
dell'attestazione rilasciata all'intestatario.
4. La consegna delle attestazioni e' effettuata, distintamente per
tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del
numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e
dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso
complessivamente trattenuto, nonche' dei totali generali, con
l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di
cui al comma 1.
5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 e' in facolta'
delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel
termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia,
riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di
compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del
concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi
dell'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la
consegna delle attestazioni di cui al comma 3 e' effettuata entro la
fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo
giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese
successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno
del mese.
6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di
credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco
riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di
cui al comma 5.
7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le
ore tredici del giorno di scadenza.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dei primi due articoli del D.Lgs.
15 gennaio 1948, n. 1, concernente proroga dei termini
legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle
aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi
eccezionali:
"Art. 1. - Qualora le aziende di credito e gli istituti
di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni, o alcune delle loro dipendenze non potessero
funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali
o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche'
relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra
piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle
aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al
pubblico".
"Art. 2. - La eccezionalita' dell'evento e il periodo di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o
dipendenze di cui al precedente art. 1, sono determinati
per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su
richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel
capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio
annunzi legali della provincia".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 gennaio
1962, n. 13 concernente proroga di termini scadenti in
giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti, di
cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni:
"Art. 1. - Sono prorogati di diritto al primo giorno
feriale successivo tutti i termini, anche se di
prescrizione e di decandenza, cui sia soggetto qualunque
adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso
l'istituto di emissione o le aziende ed istituti di credito
di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi
dall'istituto di emissione o da dette aziende ed istituti
di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo
l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1955 e successive modificazioni, presso gli
ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da
dette aziende ed istituti di credito sia da considerarsi
non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari"

Art. 9.
Modelli per l'effettuazione dei versamenti
da parte degli intestatari
1. Le distinte di versamento e i bollettini di conto corrente
postale vincolato con i quali sono effettuati i versamenti al
concessionario da parte degli intestatari di conto fiscale sono
approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale sono regolati:
le caratteristiche dell'attestazione da rilasciare
all'intestatario dalle aziende di credito delegate;
le modalita' per l'esecuzione dei versamenti ricevuti per delega e
i modelli da utilizzare per gli adempimenti di cui all'art. 8, commi
4 e 5.
3. Con i decreti di cui ai precedenti commi sono, inoltre,
disciplinate modalita' di versamento sul conto fiscale, che
consentano l'utilizzo di sistemi meccanografici sia nella
effettuazione dei versamenti, da parte degli intestatari di conto
fiscale, sia nel rilascio delle attestazioni da parte dei
concessionari e delle aziende di credito.

Art. 10.
Compenso alle aziende di credito
1. All'azienda di credito delegata compete separatamente per
ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un
compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25%
della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi
dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all'atto
dell'accreditamento al concessionario delle sonme spettanti ai sensi
dell'art. 8, comma 1.
2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento
di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall'art. 61
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 43/1988 e' il
seguente:
"Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi e
i rimborsi spese spettanti al concessionario sono
determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta
del servizio centrale, sentito il parere della commissione
di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3
deve:
a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla
determinazione del compenso;
b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun
elemento di valutazione sul risultato finale;
c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla
lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi
considerati ai fini della determinazione dei compensi per
altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.
3. La remunerazione del servizio di riscossione viene
determinata in modo da assicurare una percentuale non
differenziata di utile per ogni concessionario sulla base
dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione
a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a
gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto
del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del
personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso
ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123,
ove tale personale ecceda le necessita' operative
riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con
riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale
delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e
tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di
inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti
diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali,
stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con
la determinazione di un importo minimo e di un importo
massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte
a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali,
stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con
la determinazione di un importo minimo e di un importo
massimo tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile
ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto
dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a
ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale
per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura
percentuale delle somme riscosse, tenendo conto
dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e
dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle
altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante
servito, differenziato per ogni ambito territoriale e
determinato in relazione al prevedibile ammontare delle
commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli
interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del
presente articolo al fine di assicurare la remunerazione
calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del
presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni
concessione e' quello risultante dagli ultimi dati sulla
popolazione residente pubblicati dall'Istat.
4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle
spese delle procedure esecutive in misura determinata, per
i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal
Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di
grazia e giustizia.
5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti
impositori il pagamento della commissione di cui alla
lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma
3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo
prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso,
ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato,
inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da
erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei
mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun
anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente
intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento,
ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione
a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla
prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i
crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio
e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti
impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento,
delle spese delle procedure esecutive.
6. Sono invece a carico dei contribuenti:
a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3,
lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento
spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
b) pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera
c);
c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive
e degli interessi semestrali di mora per il ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da
determinare annualmente con decreto del Ministro delle
finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al
concessionario un compenso percentuale rapportato al volume
delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con
gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del
servizio e in misura che assicuri una adeguata
remunerazione. In caso di mancato accordo, la
determinazione del compenso e' stabilita dal servizio
centrale, il quale provvede con atto motivato.
8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio
economico di ogni singola gestione viene effettuata, con
periodicita' biennale, la revisione delle misure delle
commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto
conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo
per il biennio successivo nonche' delle eventuali modifiche
alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad
intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede
il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno
precedente a quello di entrata in vigore dello stesso
decreto.

Art. 11.
Termini e modalita' di versamento
alle tesorerie provinciali dello Stato
1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al
precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente
per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello
Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme
allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della
commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati
secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonche'
dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di
dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti
diretti.
2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal
concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale
va versato, distintamente per imposta, alla competente Sezione di
tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari
entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto
della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui
al successivo art. 12, nonche' delle altre somme indicate al
precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite
postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione
dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di
credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata
sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente
regolamento, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e
diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli
enti destinatari secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle
entrate - Direzione centrale per la riscossione.
4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello
o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano
nella disponibilita' del concessionario costituiscono i fondi
specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle
disposizioni contenute nel titolo secondo.
5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano
anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d)
del citato decreto.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 43/1988
e' il seguente: "2. I concessionari indicati all'art. 31,
comma 1, lettere a ) e b), devono versare presso le
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
esclusivamente in contanti o con le modalita' di cui al
terzo comma dell'art. 230 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con R.D.L. (rectius: R.D.)
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le
somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle
affluite sul conto corrente postale vincolato a favore
dello Stato che devono essere versate solo tramite
postagiro".
- Il testo dell'art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988
e' il seguente:
"Art. 31 (Soggetti della concessione). - 1. La
concessione puo' essere conferita:
a) alle aziende e agli istituti di credito di cui
all'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del R.D.L. 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle
casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello
stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire
un miliardo;
b) alle speciali sezioni autonome dei predetti
istituti e aziende di credito;
c) alle societa' per azioni regolarmente costituite,
con sede in Italia e con capitale interamente versato non
inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto
esclusivo la gestione in concessione del servizio,
costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da
persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei
confronti della societa' del trasferimento delle azioni per
atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro
delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle
societa' per azioni gia' esercenti attivita' esattoriale
per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente
lettera, non danno luogo all'applicazione dell'art. 2437
del codice civile;
d) alle societa' cooperative con capitale non
inferiore a lire un miliardo, che alla data di entrata in
vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari
di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.".

Art. 12.
Commissione ai concessionari

1. In relazione a quanto previsto nel precedente articolo con
effetto dalla data di attivazione del conto si procedera' ad
applicare un aumento del 15% alla commissione spettante ai
concessionari alla data di entrata in vigore del presente regolamento
per i versamenti diretti effettuati agli sportelli dei concessionari
stessi.

Art. 13.
Trasmissione dei dati ai concessionari
da parte delle aziende di credito
1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici
i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso
effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe
ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo
giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo
all'ultimo giorno del mese.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di trasmissione, i
dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le
caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere.

Art. 14.
Aggiornamento dei conti fiscali
1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad
aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini:
a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli
intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi
da parte dei concessionari;
b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei
versamenti allo sportello del concessionario;
c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di
comunicazione al concessionario, da parte dell'amministrazione
postale, dell'avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto
corrente vincolato;
d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei
versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo;
e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati
mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente.

Art. 15.
Estratto conto
1. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario del
servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario
di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e
dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio.
2. Il modello dell'estratto conto di cui al precedente comma e'
approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario
competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati
sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, l'estratto del conto va
rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta
stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato,
l'intestatario puo' rivolgersi alla competente direzione regionale
delle entrate.

Art. 16.
S a n z i o n i
1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il
riversamento delle relative somme alla competente Sezione di
tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia
omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai
predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le
sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha
l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle
sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento.
Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario,
imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non
costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini
dell'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad
esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati
versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle
casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi
allo sportello o mediante conto corrente vincolato.

Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 e' il
seguente:
"Art. 104 (Ritardo od omissione di versamenti in
tesoreria o nelle casse degli enti creditori). - 1. Nei
confronti del concessionario che omette in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli
enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena
pecuniaria pari alla somma di cui e' stato omesso il
versamento, salve le sanzioni penali se il fatto
costituisce reato.
2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta
giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria puo'
essere ridotta fino ad un quarto.
3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate
con ritardo, nonche' su quelle per le quali il
concessionario e' tenuto all'anticipazione e non versate
nei termini fissati dall'art. 72, comma 1, si applica
l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6.
4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in
parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo
le disposizioni dell'art. 56".
- Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 43/1988 e'
il seguente:
"Art. 20 (Decadenza della concessione). - 1. Il
concessionario incorre nella decadenza qualora:
a) non inizi il servizio alla data fissata nella
concessione;
b) commetta gravi o reiterati abusi o irregolarita' ed
in particolare non effettui alle prescritte scadenze in
tutto o in parte i versamenti dovuti;
c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di
concessione e dal relativo disciplinare;
d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita' del
servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta
degli enti locali interessati e quello di riscossione di
altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale
di cui all'art. 2, comma 3;
e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle
leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' dai
contratti collettivi per gli addetti al servizio di
riscossione dei tributi che vanno applicati a tutto il
personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai
quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre
1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del
settore del credito;
f) non presti o non adegui la cauzione nei termini
stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'art. 9,
comma 1, e dall'art. 54;
g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi
dell'art. 17 nella gestione del servizio, per cause non
imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal
provvedimento di sospensione;
h) negli altri casi previsti dal presente decreto.
2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta
da motivata e formale contestazione delle inadempienze che
vi hanno dato causa.
3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con
decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione
consultiva di cui all'art. 3 e il competente intendente di
finanza.
4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in
caso di decadenza".

Art. 17.
Collegamenti telematici e scambio di informazioni
1. Al fine di consentire ai competenti uffici di conoscere lo stato
della riscossione e dei rimborsi dei tributi, i concessionari devono
collegarsi telematicamente con il Sistema informativo del Ministero
delle finanze per il tramite del consorzio nazionale fra i
concessionari.
2. Attraverso tale collegamento i concessionari comunicano al
Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati, di cui
all'art. 3, comma 4, necessari alla costituzione delle basi
informative che il citato Sistema informativo mettera' a disposizione
degli uffici finanziari per gli adempimenti loro competenti. Le
modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione,
al Sistema informativo del Ministero delle finanze, dei dati dei
singoli conti fiscali nonche' le modalita' di applicazione delle pene
pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienze nella
comunicazione dei dati da parte dei concessionari, sono stabiliti con
decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro sono indicati i dati che il Sistema informativo
del Ministero delle finanze trasmette al Sistema informativo del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato relativamente
alle contabilita' tenute dai concessionari sui conti fiscali. Con lo
stesso decreto sono definite le modalita', i termini e le
caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
4. La regolazione contabile relativa ai compensi trattenuti dai
concessionari del servizio della riscossione e dai commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione e quella
relativa ai rimborsi, eseguiti dagli stessi, viene effettuata a
carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze mediante versamento agli appositi
capitoli dello stato di previsione dell'entrata. In relazione
all'entita' della regolazione contabile da effettuarsi mediante
versamento al capitolo di entrata concernente l'imposta sul valore
aggiunto, alle occorrenti variazioni di bilancio provvede, con propri
decreti, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle
finanze.

Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 e' il
seguente:
"Art. 111 (Altre infrazioni). - 1. Per l'inosservanza
delle disposizioni che regolano la riscossione, la tenuta
della contabilita' e gli adempimenti prescritti ai fini dei
controlli, per la quale non e' prevista apposita sanzione,
si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 300
mila.
2. Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono
comprese le disposizioni e istruzioni impartite dal
servizio centrale della riscossione".

Titolo secondo
RIMBORSI TRAMITE CONCESSIONARIO

Art. 18.
Rimborsi erogati dai concessionari
1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita'
di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei
confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro
spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi
d'imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente
regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di
cui al precedente art. 11, comma 4.
2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla
base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed
attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione
dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente
bancario intestato allo stesso.
3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art.
3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e
regolati al successivo art. 19, e' eseguita relativamente ai crediti
d'imposta sorti dal 1 gennaio 1994. Per i crediti di imposta
derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono
autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni
presentate a partire dal 1 gennaio 1994.
4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di
idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il
concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione
di cui al capo terzo del titolo secondo del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del
primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento
delle entrate - Direzione centrale per la riscossione provvede ad
adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di
entrata, secondo la procedura indicata all'art. 54, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Note all'art. 18:
- Per il testo del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, v.
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988
e' il seguente:
"Art. 54 (Adeguamento della cauzione nel corso della
gestione). - 1. Se nel corso della gestione e comunque per
un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei
beni che costituiscono la cauzione e' diminuito di almeno
il dieci per cento o il carico complessivo della
riscossione e' aumentato di almeno il dieci per cento, il
servizio centrale, con avviso notificato, invita il
concessionario ad integrare la cauzione entro trenta
giorni".

Art. 19.
Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
disposti dagli uffici
1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai
competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all'istituzione
del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, dai
concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico
dei relativi fondi della riscossione.

Art. 20.
Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi
1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta' di richiedere
direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre
somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilita' la domanda e'
compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti.
Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno
definite le modalita' per la richiesta e per l'erogazione dei
rimborsi.
2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed
attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello
del competente concessionario il quale entro i dieci giorni
successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una
delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata
gia' prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso.
3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni
successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso,
la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate
dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici
vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.
4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della
richiesta o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione
dell'ufficio tributario, il concessionario, rispettando l'ordine
cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo,
entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e,
se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento
sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario.
5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario ovvero
disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa
essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal
precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici
della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei
giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del
rimborso, piu' accrediti, sul conto corrente bancario
dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di
riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del
compenso, la pluralita' di accrediti e' considerata una unica
operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa
essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di
sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera a), della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte
non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali
per i crediti di imposte.
6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4,
relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa
insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli
concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta
dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi
nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi
specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica
della compatibilita' con i capitoli di bilancio relativi ai tributi
utilizzati.
7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari
l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti
dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le
disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il
recupero delle relative somme non sia stato preventivamente
effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia
l'obbligo; in tale sede andra' recuperata la somma trattenuta dal
concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti
totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario
risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone
per la parte residua.

Nota all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 78, comma 33, lettera a), della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, v. nelle note alle
premesse.

Art. 21.
Limiti di erogabilita' del rimborso
senza prestazione di garanzia
1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione
dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per
cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la
data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i
versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi
gia' erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento
si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della
richiesta.
2. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato
sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 22.
Prestazione della garanzia
da parte degli intestatari
1. Per l'erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di
cui all'art. 21 l'intestatario deve prestare una delle garanzie di
durata quinquennale, indicate all'arti-colo 38-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. E' consentito il cumulo di piu' forme di garanzia.
2. La garanzia, da intestarsi a favore del direttore regionale
delle entrate, va prestata per l'ammontare del rimborso richiesto,
maggiorato dell'importo degli interessi annui, di cui all'art. 38-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, per la durata di cinque anni. La stessa garanzia viene
consegnata al competente concessionario del servizio della
riscossione per il necessario inoltro alla direzione regionale delle
entrate.
3. Nel caso di prestazione della garanzia in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, va effettuato, a cura e spesa
dell'intestatario il deposito dei titoli alla Cassa depositi e
prestiti che ne rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla
richiesta di rimborso, per il necessario inoltro alla direzione
regionale delle entrate.

Nota all'art. 22.
- Il testo dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, e' il seguente:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). I rimborsi
previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la
durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero
fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di
credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che
a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate
garanzie di solvibilita' o mediante polizza fidejussoria,
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle
somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del
9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della richiesta di documenti e la data
della loro consegna, quando superi quindici giorni.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate
nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a)
e b) del terzo comma dell'art. 30.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
sospesa, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta
sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri
documenti illecitamente emessi o utilizzati, fino alla
definizione del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento
degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando
i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle
somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore
aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza
occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata
dilazione per il versamento all'erario dell'imposta
riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i
normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le
modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso
di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate,
insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data
del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista
nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo".

Art. 23.
Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono
approvate le modalita' concernenti il recupero di rimborsi
indebitamente effettuati.
2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari
e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono
attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilita' generale
dello Stato.

Nota all'art. 23.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400/1988 v. nelle note alle premesse.

Art. 24.
Compensi e penalita' per l'erogazione dei rimborsi
1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al
concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire
venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento
utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al
precedente art. 11.
2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria
provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a
rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le
disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Nota all'art. 24.
- Per il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 v.
nelle note all'art. 16.

Titolo terzo
DISPOSIZIONl TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.
Limiti alla erogazione dei rimborsi
1. Fino al 31 dicembre 1997, le richieste di rimborso presentate
dagli intestatari al concessionario del servizio della riscossione ai
sensi dell'art. 20 non possono complessivamente eccedere per i
tributi e le altre somme affluenti sul conto fiscale i seguenti
limiti:
a) lire 20 milioni nel 1994;
b) lire 40 milioni nel 1995;
c) lire 60 milioni nel 1996;
d) lire 80 milioni nel 1997.
2. Qualora nei singoli anni vengano presentate richieste di
rimborso complessivamente superiori ai limiti di cui al precedente
comma, i concessionari sono tenuti ad erogare i rimborsi nell'ambito
dei suddetti limiti. Nei confronti dei concessionari inadempienti, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Nota all'art. 25.
- Per il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 v.
nelle note all'art. 16.

Art. 26.
Trasmissione dei dati al Sistema informativo
del Ministero delle finanze
1. Per consentire ai concessionari il completamento dei propri
sistemi informativi e la realizzazione del collegamento telematico di
questi con il Sistema informativo del Ministero delle finanze, per il
tramite del Consorzio nazionale fra i concessionari, per i primi due
anni di applicazione del presente regolamento la trasmissione dei
dati al sistema informativo potra' avvenire mediante l'utilizzo di
supporti magnetici. Con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono determinate le modalita', i
termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati al
Sistema informativo del Ministero delle finanze.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie di cui
all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da
parte dei concessionari.

Note all'art. 26.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400/1/988 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 v.
nella nota all'art. 17.

Art. 27.
Differimento dei termini per l'aggiornamento
dei conti fiscali
1. Per i primi sei mesi di applicazione del presente regolamento il
termine per l'aggiornamento dei conti fiscali di cui all'art. 14,
lettera e), e' differito di un mese. Tenuto conto di eventuali
particolari difficolta' organizzative con decreto del Ministro delle
finanze il periodo di sei mesi di cui sopra potra' essere prorogato
fino a ulteriori sei mesi.

Art. 28.
Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto
da parte degli uffici
1. Le riscossioni in materia di imposta sul valore aggiunto,
diverse da quelle previste dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche'
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, continuano ad
essere curate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Con
successivi decreti del Ministro delle finanze, possono essere
stabilite nuove procedure di riscossione.

Note all'art. 38.
- Per il testo degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n.
633/1972, nonche' dell'art. 6 della legge n. 405/1990 v.
nelle note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 e' il
seguente: "Art. 30. (Versamento di conguaglio e rimborso
dell'eccedenza). - La differenza tra l'ammontare
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e
l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi
dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro
il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare
detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle
somme versate mensilmente, e' superiore a quello
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al
n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di
computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno
successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25,
ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai
commi successivi e comunque in caso di cessazione di
attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della
dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui
agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti
risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso
puo' essere richiesto per un ammontare comunque non
superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito allegato che, in
relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
verificarsi della eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo
comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
del presente articolo si intendono applicabili per i
rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa'
controllanti".

Art. 29.
Efficacia del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a
decorrere dal 1 gennaio 1994.

Art. 30.
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1993
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 179


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato