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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - DECRETO 5 ottobre 1994, n.585
Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

G. U. n. 247 del 21/10/1994

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in data 29 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e cio' mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe;

Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per l'approvazione della tariffa (1 giugno 1994), comporti necessariamente uno spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50% delle voci incise dal 1 ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e l'ulteriore 50%, dal 1 aprile 1995 in conformita' alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4135 del 16 giugno 1994);

Vista la delibera 29 settembre 1994 con la quale il Consiglio nazionale forense ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato ed al rilievo della Corte dei conti;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. E' approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

N O T E

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), modificato implicitamente dall'art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957, cosi' recita: "Art. 57. - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia".

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

- Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 2.
1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1 aprile 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 1994
Il Ministro: BIONDI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 96

Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Nella tornata del 12 giugno 1993;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392, che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;

Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, che ha modificato le tariffe penali rapportandole alle varie attivita' previste dal nuovo codice di procedura penale.

Ritenuta la necessita' di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresi' alcune delle precedenti disposizioni;

Delibera:
Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:
1) degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
3) degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.

Il presidente: RICCIARDI
Il segretario: PARRINO

ALLEGATO
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Visto il rilievo mosso dalla Corte dei conti sulla scorta del parere del Consiglio di Stato concernente i criteri adottati con provvedimento di questo Consiglio in data 12 giugno 1993, in ordine alla necessita' di fare entrare in vigore gli aumenti previsti in due fasi;

Ad integrazione del predetto provvedimento;

Delibera:
Gli aumenti di cui alle tabelle allegate alla tariffa come sopra adottata decorreranno dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e dal 1 aprile 1995, per il restante 50%.
Restano immutate tutte le altre disposizioni.

Roma, 29 settembre 1994
Il presidente: RICCIARDI

Il consigliere segretario f.f.: SCASSELLATI SFORZOLINI

TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Diritto dell'avvocato e del procuratore

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.

Art. 2.
Obbligo del cliente
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.
Giudizi non compiuti
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.
Inderogabilita' della tariffa
1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

II - ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5.
Criteri generali per la liquidazione

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' svolta dall'avvocato davanti al giudice.

2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente puo' arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonche' dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attivita'; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione puo' arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda piu' persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico puo' essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove piu' cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione.

5. Nella ipotesi che, pur nella identita' di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

6. All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6.
Determinazione del valore della controversia
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa e' determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo' aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il valore e' determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo; negli altri casi, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza.

4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

5. Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimita' dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione.

Art. 7.
Pluralita' dei difensori
1. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

III - ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE
Art. 8.
Cause trattate dal solo procuratore

1. Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella A.

Art. 9.
Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore

1. Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella B.

Art. 10.
Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture

1. Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della corte di appello, deve essere liquidata la meta' degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore e all'avvocato.

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.
Procedimenti davanti ad organi speciali

1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 12.
Procedimenti davanti agli arbitri
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.
Procedimenti speciali
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.
Cause in materia di rapporti di lavoro
1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.

Art. 15.
Rimborso spese generali
1. All'avvocato ed al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.

TABELLA A
(rif. art. 1)

   
   I - Cause avanti ai giudici conciliatori.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       1) Per l'intero giudizio:
    cause di valore fino a L. 250.000
                                           80.000            150.000
    cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000
                                          120.000            240.000
    cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000
                                          150.000            300.000

Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia - se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
Nelle cause di competenza del giudice di pace si applicano gli onorari previsti nei corrispettivi scaglioni di valore davanti al conciliatore, al pretore e al tribunale.

 II - Cause avanti al pretore.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       2) Studio controversia              85.000            225.000
       3) Consultazioni con il cliente     45.000            113.000
       4) Ispezione dei luoghi della
    controversia - Ricerca dei documenti   35.000             58.000
       5) Preparazione e redazione
    dell'atto introduttivo del giudizio o
    della comparsa di risposta             70.000            179.000
       6) Assistenza a ciascuna udienza di
    trattazione escluse quelle in
    cui sono disposti semplici rinvii      30.000             44.000
       7) Assistenza ai mezzi di prova
    disposti dal giudice (per ogni
    mezzo istruttorio)                     55.000            179.000
       8) Redazione delle difese (comparse
    conclusionali, memorie, ecc.)         230.000            438.000
       9) Discussione in pubblica udienza
    o in camera di consiglio               70.000            230.000
      10) Opera prestata per la
    conciliazione                          60.000            179.000

Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della presente tabella in relazione all'importo
di cui si ingiunge il pagamento.
Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi sono quelli
massimi dello scaglione precedente ridotto del 50% mentre i massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 5.000.
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo
seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

 

    III - Cause avanti al  tribunale,  agli  organi  equiparati  ed  agli
    organi di giustizia tributaria.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                             __                __
       11) Studio della controversia       120.000           325.000
       12) Consultazioni con il cliente     60.000           163.000
       13) Ispezione dei luoghi della
    controversia - Ricerca dei documenti    50.000            84.000
       14) Preparazione e redazione
    dell'atto introduttivo del giudizio o
    della comparsa di risposta             105.000           258.000
       15) Assistenza a ciascuna udienza
    di trattazione, escluse quelle
    in cui sono disposti semplici rinvii    40.000            64.000
       16) Assistenza ai mezzi di prova
    disposti dal giudice (per ogni
    mezzo istruttorio)                      80.000           258.000
       17) Memorie depositate fino alla
    udienza di precisazione delle
    conclusioni, per ogni memoria           90.000           150.000
       18) Redazione delle difese
    (comparse conclusionali, memorie,
    ecc.)                                  325.000           630.000
       19) Discussione in pubblica udienza
    o in camera di consiglio               105.000           332.000
       20) Opera prestata per la
    conciliazione                           85.000           258.000

Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della precedente tabella in relazione
all'importo di cui si ingiunge il pagamento.

 IV - Cause avanti agli organi di giustizia  amministrativa  di  primo
    grado.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       21) Studio della controversia       120.000           405.000
       22) Consultazioni con il cliente     60.000           203.000
       23) Ricerca documenti                50.000           105.000
       24) Redazione del ricorso           160.000           550.000
       25) Istanza di sospensione           50.000           105.000
       26) Deduzioni di costituzione       115.000           285.000
       27) Redazione motivi aggiunti       160.000           550.000
       28) Atto di intervento               50.000           105.000
       29) Memorie difensive               325.000           875.000
       30) Discussione in pubblica udienza
    o in camera di consiglio               105.000           455.000
       Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di
    cui sopra in quanto analogicamente applicabili.
    V - Cause avanti alla corte di appello.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       31) Studio controversia             190.000           405.000
       32) Consultazioni con il cliente     95.000           203.000
       33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei
    documenti                               80.000           109.000
       34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o
    della comparsa di risposta             165.000           368.000
       35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in
    cui sono disposti semplici rinvii       60.000            92.000
       36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni
    mezzo istruttorio)                       5.000           360.000
       37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle
    conclusioni, per ogni memoria          120.000           200.000
       38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie,
    ecc.)                                  450.000           875.000
       39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio
                                           160.000           455.000
       40) Opera prestata per la conciliazione
                                           130.000           360.000
     

VI - Coefficienti di applicazione.

A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di detto scaglione sono aumentati del 100%.
C) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono raddoppiati.
D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 200%.
E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 300%.
F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 400%.
G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 500%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 700%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 900%.
L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000, a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da D) a G).
N) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.

VII - Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori ivi comprese quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza.
     
            

                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       41) Studio della controversia       123.000           263.000
       42) Consultazioni con il cliente     62.000           132.000
       43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie
                                           123.000           263.000
       44) Discussione                     123.000           263.000


Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

VIII - Cause davanti alla Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.

     
                                           Minimo            Massimo

                                            lire              lire
                                              -                 -
       45) Studio della controversia       188.000           525.000
       46) Consultazioni con il cliente     94.000           263.000
       47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie
                                           188.000           525.000
       48) Discussione                     188.000           525.000

Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

IX - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della meta'.
C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%.
D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.
E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati.
F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 200%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 300%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 400%.
L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 500%.
M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 e fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 700%.
N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 900%.
O) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di 1/5.
Q) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da H) a L).
R) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.

X - Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari.


                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
       49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera
    prestata:
         a) davanti ai pretori               30.000           134.000
         b) davanti ai tribunali             85.000           223.000
         c) davanti le corti di appello     105.000           279.000
       50) Procedimenti di ingiunzione       25.000           115.000
  
 

51) Per la redazione del precetto e' dovuto un onorario pari all'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le procedure esecutive mobiliari ridotto del 50%.
52) Per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale e' dovuto l'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le esecuzioni immobiliari ridotto del 50%.

 53)  Procedure  esecutive  immobiliari  e   quelle   di   cui   al
    decreto-legge  15  marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per
    l'opera prestata:
         a) davanti al pretore               30.000           134.000
         b) davanti ai tribunali             85.000           223.000
       54) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari
    (III capo del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499)
                                             45.000           112.000
       55) Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio
                                             70.000           135.000
   

56) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 e' soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.
Gli onorari di cui al n. 49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio puo' essere praticato per gli onorari di cui al n. 53 limitatamente alle procedure esecutive immobiliari se queste comportano una complessa ed articolata attivita' dell'avvocato.
Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.
Per i procedimenti previsti dal capo III, sez. I, per quelli previsti dall'art. 669-quatordecies del c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c. sono dovuti gli onorari minimi e massimi di cui alla presente tabella, paragrafi II, III e V in quanto applicabili.

XI - Trasferta.
57) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennita' cosi' come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali.

TABELLA B
(rif. art. 1)


I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali,
agli arbitri ed autorita', commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali.

 Lire
                                                                      ___
     
        1) Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese
                                                                   20.000
        2) Per la disamina
                                                                    5.000
        3) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di
    risposta e per l'intervento
                                                                   20.000
        4) Per la rinnovazione o riassunzione della domanda
                                                                    5.000
        5) Per la chiamata di un terzo in causa
                                                                    5.000
        6) Per l'autentica di ogni firma
                                                                    5.000
        7) Per esame della procura notarile
                                                                    5.000
        8) Per la iscrizione della causa a ruolo
                                                                    5.000
        9) Per la costituzione in giudizio
                                                                    5.000
       10) Per l'esame degli scritti difensivi della controparte
    anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza
                                                                   10.000
       11) Per l'esame della documentazione prodotta da controparte
    anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza
                                                                   10.000
       12) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie,
    comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuna
                                                                   20.000
       13) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al
    collegio
                                                                   10.000
       14) Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza, e di ogni
    decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza
                                                                    5.000
       15) Per l'esame del testo integrale della sentenza o
    dell'ordinanza collegiale
                                                                   10.000
       16) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti
    dalla legge
                                                                    5.000
       17) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione
    dell'indice
                                                                    5.000
       18) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento
    alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non e'
    cumulabile con quelli previsti dal n. 13, dal n. 14 nella ipotesi di
    ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o
    frazione di ora
                                                                   10.000
       19) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al
    collegio, per ogni ora o frazione di ora
                                                                   10.000
       20) Per le consultazioni con il cliente
                                                                   20.000
       21) Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al
    rimborso delle spese
                                                                   20.000
       22) Per la notificazione di ogni atto.
                                                                    5.000
    se la notificazione deve farsi a piu' di una persona, sono dovute per
    ogni persona in piu'
                                                                    3.000
       23) Per l'esame di ogni relata di notifica
                                                                    5.000
       24) Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando
    questa e' avvenuta
                                                                   23.000
       25) Per la intimazione ai testimoni
                                                                    5.000
       26) Per la designazione del consulente tecnico di parte
                                                                    5.000
       27) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni
    ora o frazione di ora di ciascuna udienza
                                                                   10.000
       28) Per la richiesta dei documenti e certificati da rilasciarsi da
    uffici, autorita', enti, notai, ecc. (per ciascun documento o
    certificato)
                                                                    5.000
       29) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per
    ciascuna copia rilasciata)
                                                                    3.000
       30) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria
                                                                    5.000
       31) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria
                                                                    5.000
       32) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per
    ognuno)
                                                                    5.000
       33) Per sottoporre atti e documenti al bollo e legalizzazione
                                                                    3.000
        Tale diritto e' dovuto per ogni atto e documento fino al numero
    dieci. Per ogni atto e documento in piu' fino al numero di venti
                                                                    2.000
       34) Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella
    "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche
                                                                    5.000
       35) Per la proposizione della querela di falso
                                                                    5.000
       36) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio
    (formale o non formale) prestato dalle parti
                                                                    5.000
       Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti
    contabili (per ciascun mezzo istruttorio)
                                                                    5.000
       Se l'esame dura oltre un'ora e' dovuto in piu' il diritto di
    vacazione.
       37) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al
    collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura
    civile al consulente tecnico
                                                                   20.000
       38) Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte
                                                                   20.000
       39) Per la redazione della nota spese
                                                                   10.000
       40) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e
    procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato
                                                                    5.000
       41) Per l'assegnazione della causa a sentenza
                                                                    5.000
       42) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni
    altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito
                                                                    5.000
       43) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o
    banche a titolo di deposito cauzionale
                                                                    5.000
       44) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti
    dalla legge
                                                                    5.000
       45) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei
    numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto
                                                                    5.000
       I diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche
    dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale,
    dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.
    II - Processo di esecuzione.
       46) Per la richiesta di copia in forma esecutiva
                                                                    5.000
       47) Per la disamina di ogni titolo esecutivo
                                                                    5.000
       48) Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o
    contro il terzo proprietario
                                                                   20.000
       49) Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del
    precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione
    all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al
    processo di esecuzione
                                                                    5.000
       Se la notificazione e' fatta a piu' persone sono dovute per ogni
    persona in piu'
                                                                    3.000
       50) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di
    navi, automobili o aereomobili
                                                                   20.000
       51) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare
                                                                   10.000
       52) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio
                                                                   23.000
       53) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro
    ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di
    intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di
    insinuazione al credito in procedure concorsuali
                                                                   20.000
       54) Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione
    nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri
                                                                   10.000
       55) Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione,
    annotazione, cancellazione o annullamento di formalita' in pubblici
    registri
                                                                    5.000
       56) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota
                                                                   10.000
       57) Per l'esame di ogni certificato ipotecario
                                                                   10.000
       58) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale
                                                                   10.000
       59) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo
                                                                   10.000
       60) Per l'esame di ogni certificato catastale
                                                                   10.000
       Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le
    ispezioni, esami e richieste al P.R.A.
       Se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono piu'
    di un'ora, e' dovuto per ogni ora o frazione di ora in piu' il
    diritto di vacazione.
       61) Per ottenere la pubblicita' di avvisi
                                                                    5.000
       62) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti
    dai creditori intervenuti nel processo
                                                                    5.000
       63) Per il deposito di somme
                                                                    5.000
       64) Per la domanda di vendita dei beni pignorati
                                                                    5.000
       65) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione, per
    ogni ora o frazione di ora
                                                                   10.000
       66) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai
    giudici o altri pubblici ufficiali
                                                                    5.000
       67) Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora
                                                                   10.000
       68) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante
    (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona
    nominata o da nominare
                                                                   10.000
       69) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante
    l'amministrazione giudiziaria
                                                                    5.000
       70) Per concorrere alla distribuzione del prezzo
                                                                    5.000
       71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole
    della somma ricavata dalla vendita immobiliare
                                                                   20.000
       72) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole
    della somma ricavata dalla vendita immobiliare
                                                                   20.000
       73) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della
    vendita mobiliare o immobiliare
                                                                   20.000
       74) Per la partecipazione alla discussione del progetto di
    distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o
    immobiliare, per ogni udienza
                                                                   20.000
       75) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo
    ricavato della vendita mobiliare o immobiliare
                                                                   20.000
       76) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel
    procedimento esecutivo od in procedure concorsuali, per ogni ora o
    frazione di ora
                                                                   10.000

       77) Per ogni altra prestazione concernente il processo di
    esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente
    paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono
    dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le
    corrispondenti prestazioni.
    III - Procedimenti speciali.
       78) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con
    esclusione delle cause in materia matrimoniale) o di competenza del
    giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per
    l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della
    copia del provvedimento
                                                                   30.000
       79) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali
    disciplinati  dal codice di procedura civile o da altra legge e per i
    giudizi ai quali diano luogo  i  procedimenti  stessi,  sono  dovuti,
    salvo  il  disposto  del  comma  seguente,  gli  onorari  e i diritti
    stabiliti per le corrispondenti prestazioni  dal  paragrafo  I  della
    presente tabella.
     IV - Diritto di vacazione.
       80)  Le  vacazioni  dei  procuratori  sono di un'ora ciascuna e il
    diritto per ognuna di esse e' di L. 24.000.
       La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.
       Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa
    causa o per lo stesso affare.
       Gli  atti  ed i verbali in relazione ai quali e' dovuto il diritto
    di vacazione, indicano l'ora di  apertura  e  chiusura  di  essi:  in
    difetto  di  tali  indicazioni  e'  dovuto  il  diritto  per una sola
    vacazione.
    V - Coefficienti di applicazione.
        a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a  III  e
    nel  paragrafo  VIII della presente tabella si riferiscono alle cause
    di valore da L. 250.000 a L. 500.000.
        b) Per le cause di  valore  inferiore  a  L.  250.000  essi  sono
    ridotti di un quinto.
        c)  Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi
    sono aumentati del 75%.
        d) Per le cause di valore da L. 1.000.000  a  L.  3.000.000  essi
    sono aumentati del 200%.
        e)  Per  le  cause  di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi
    sono aumentati del 250%.
        f) Per le cause di valore da L. 5.000.000 a  L.  10.000.000  essi
    sono aumentati del 300%.
        g)  Per  le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi
    sono aumentati del 400%.
        h) Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000  essi
    sono aumentati del 500%.
        i) Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi
    sono aumentati del 700%.
        l) Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi
    sono aumentati del 900%.
        m)  Per  le  cause di valore da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000
    essi sono aumentati del 1.000%.
        n) Per le cause di valore da L. 1.000.000.000 a L.  3.000.000.000
    essi sono aumentati del 1.200%.
        o)  Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 essi sono
    aumentati del 1.400%.
        p) Per le cause  di  valore  indeterminabile  si  considerano  di
    valore  eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 200.000.000 a seconda
    dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo.
        q) Gli arrotondamenti verranno calcolati  per  eccesso,  alle  L.
    1.000.
    VI - Prestazioni del procuratore domiciliatario.
                                                                     Lire
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       81)  Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute
    dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:
        nei giudizi avanti  la  pretura,  al  tribunale  o  giurisdizioni
    equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate
                                                                   70.000
        nei  giudizi  avanti  alla  Corte  costituzionale,  alla Corte di
    cassazione o giurisdizioni equiparate
                                                                  115.000
       Il suddetto compenso non e' cumulabile con i diritti e gli onorari
    di procuratore di cui alle voci dal n. 1 al  n.  82,  con  esecuzione
    dell'onorario e del diritto - se dovuto - previsto dal n. 21.
    VII - Indennita' di trasferta.
       82)  Al  procuratore  che  deve trasferirsi fuori della sua legale
    residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni  compiute,
    il  rimborso  delle  spese  e  l'indennita'  di  trasferta cosi' come
    previsto nella tariffa stragiudiziale.
       Questo diritto non compete  al  procuratore  che  avendo  ottenuto
    l'autorizzazione   di  che  all'art.  10  ultima  parte  della  legge
    sull'ordinamento  professionale  debba  recarsi  al   capoluogo   per
    compiere atti del suo ministero.
    VIII - Diritti di collazione degli scritti.
                                                                     Lire
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       83) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse
    e  di  qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque
    da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese,
    sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
     
        nel caso di impiego della dattilografia
                                                                    3.000
        nel caso di impiego della stampa
                                                                    6.000
        nel caso di utilizzo di copisteria, secondo fattura.
       Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi  correnti,
    la   misura   del   rimborso  delle  spese  di  scritturazione  e  di
    fotocopiatura.

NORME GENERALI
Art. 1.

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilita' della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entita' economica o la importanza degli interessi coinvolti, il risultato ottenuto, la continuita' dell'impegno necessario, la frequenza e la entita' della assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessita' di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali .. ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi possono essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.
4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
5. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attivita' difensiva svolta, potra' ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

Art. 2.

1. Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, gia' compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3.

1. Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti.
2. Nel caso di assistenza a due o piu' clienti che abbiano identita' di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avra' diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
3. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4.
1. Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avra' diritto alla indennita' di trasferta e al rimborso delle spese cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5.
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile.

Art. 6.
1. Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).

Art. 7.
1. Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennita' previsti per l'avvocato.
2. Detti onorari ed indennita' sono ridotti alla meta' per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

Art. 8.

1. All'avvocato e al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.

 TABELLA
                                                            (rif. art. 1)
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                             __                __
       1. Corrispondenza e sessioni.
       1.1. Informativa, anche telefonica,
    per ognuna
                                            15.000            25.000
       1.2. In studio con il cliente od un
    suo incaricato, per ogni sessione       50.000           100.000
       1.3. In studio collegialmente, con
    colleghi, consulenti, investigatori
    privati o fuori studio con gli stessi,
    con il cliente o con magistrati per
    ogni sessione                          100.000           200.000
       2. Esame e studio                    40.000           100.000
       L'onorario e' dovuto:
        in  occasione della prima sessione, prima della partecipazione od
    assistenza, nella fase delle indagini  preliminari,  ad  atti  od  ad
    attivita',  da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la
    partecipazione del difensore;  prima  della  partecipazione  ad  ogni
    udienza in camera di consiglio o dibattimentale;
        dopo  la  comunicazione o la notificazione di richieste, decreti,
    ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito  di  uno  di  questi
    atti, di cui si sia esaminata la copia;
        all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste,
    memorie;  della  dichiarazione  di  impugnazione,  di  opposizione  a
    decreto penale, di costituzione di parte civile,  di  intervento  del
    responsabile   civile   o   del  civilmente  obbligato  per  la  pena
    pecuniaria.
       3. Indennita'.
       Di accesso al carcere o  ad  uffici,  di  attesa,  di  ricerca  ed
    assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall'art.
    38  delle  disposizioni  di attuazione al codice di procedura penale,
    per ogni ora  o  frazione  di  ora,  con  un  massimo  di  dieci  ore
    giornaliere
                                                     25.000        40.000
       4. Partecipazione ed assistenza.
       Ad  atti  od  attivita',  compiuti durante le indagini preliminari
    dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice,  per
    i  quali  sia  prevista  o  richiesta la presenza del difensore; alle
    attivita' di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse  o
    disposte  al  dibattimento. Per ogni partecipazione o assistenza, per
    ogni ora o frazione di ora
                                                     50.000       100.000
       5. Onorario per la partecipazione  e  la  discussione  orale  alle
    udienze in camera di consiglio o dibattimentali (per ognuna)
                                                    360.000     1.200.000
       6.  Istanze,  memorie,  richieste,  denunce,  querele,  motivi  di
    impugnazione, pareri che esauriscono l'attivita'
                                                    120.000       600.000
     

La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore viene applicato il moltiplicatore dello 0,75; per quelli dinanzi alla corte d'appello dell'1,25; per quelli dinanzi alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0 e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5.

NORME GENERALI
Art. 1.

1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.
2. Gli onorari stessi sono ridotti alla meta' per chi e' praticante abilitato al patrocinio.
3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla meta'.

Art. 2.

1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3.
1. Se piu' avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza.
2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessita' e difficolta', il massimo dell'onorario puo' essere aumentato fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.

Art. 5.

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.
2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 200.000.000; se pero' il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di L. 1.000.000.000.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

Art. 6.
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avra' riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.
1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonche' gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennita' di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50.000 per ogni ora o frazione di ora.
2. Al praticante procuratore l'indennita' sopra indicata e' dovuta limitatamente alla meta'.

Art. 9.
1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non e' derogabile.

Art. 10.
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11.

1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.

 TABELLA
                                                            (rif. art. 1)
     
    1 - Prestazioni di consulenza.
     
                                           Minimo            Massimo
                                            lire              lire
                                              -                 -
        A) Consultazioni orali che
    esauriscono la pratica e pareri,
    anche telefonici, che non importino
    informativa e studio particolare       20.000            145.000
        B) Pareri che importino informativa e studio particolare:
         a) pareri orali:
         fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 189.000;
         da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 100.000 a L. 263.000;
         da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 135.000 a L. 458.000;
         da oltre 50.000.000  a  L.  100.000.000:  da  L.  230.000  a  L.
    656.000;
         b) pareri scritti:
         fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 378.000;
         da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 190.000 a L. 563.000;
         da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 285.000 a L. 1.176.000;
         da  oltre  L.  50.000.000  a  L. 100.000.000: da L. 590.000 a L.
    1.890.000.
     2 - Prestazioni di assistenza.
        a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese:  diritto
    fisso L. 20.000.
        b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica (oltre
    al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 10.000
    a L. 25.000.
        c) Esame e studio della pratica:
    fino a L. 3.000.000: da L. 70.000 a L. 345.000;
    da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 210.000 a L. 518.000;
    da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 275.000 a L. 1.071.000;
    da  oltre  L.  50.000.000  a  L.  100.000.000:  da  L.  820.000  a L.
    1.743.000.
        d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In
    studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 50.000 al massimo  di  L.
    100.000.  In  studio collegialmente, con altri professionisti o fuori
    di studio: dal minimo di L. 100.000 al massimo di L. 200.000.
        e) Redazione di diffide, ricorsi,  memorie,  esposti,  relazioni,
    denunce:
    fino a L. 3.000.000: da L. 25.000 a L. 141.000;
    da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 75.000 a L. 210.000;
    da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 105.000 a L. 471.000;
    da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 240.000 a L. 705.000.
        f)  Redazione  di  contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o
    per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono  dovuti
    sul  valore  della  pratica,  determinato  secondo  i  criteri di cui
    all'art. 5 delle norme generali:
        dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000;
        dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000;
        dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000;
        dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000;
        dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000;
        dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000;
        dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000;
        dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000.
       L'onorario e' dovuto una sola volta anche in caso di  redazione  e
    successiva assistenza alla stipula ed alla redazione.
       Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla
    loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.
    3  -  Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc, per
    ogni assistenza:
       dal minimo di L. 55.000 al massimo di L. 1.000.000.
    4 - Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e  stragiudiziali,
    in  pratiche  di  successioni,  divisioni,  liquidazioni, tributarie,
    quando esigano continuativa attivita' di consulenza:
       dallo  0,50%  al  5%  a  seconda  dell'attivita'  prestata  e  del
    risultato conseguito con il minimo di L. 100.000.
    5 - Assistenza in procedure arbitrali irrituali:
       gli  stessi  diritti  ed  onorari  che  sarebbero  dovuti  in sede
    giudiziaria.
    6 - Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento  di
    incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art.
    7 delle norme sulla base delle entrate lorde.
       Sino  a  L.  1.500.000  dal  3% al 5% con un minimo di L. 100.000.
    Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle
    successive: dallo 0,50% all'1%.
    7 - Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti.
       I diritti ed  onorari  corrispondenti  della  tariffa  giudiziaria
    civile.
     8 - Arbitro unico.
       All'avvocato  o al procuratore quale arbitro unico e' dovuto oltre
    il rimborso delle spese documentate il seguente onorario:
     
                 Valore                       Minimo        Massimo
                   __                           __             __
    Fino a L. 50.000.000                     1.000.000       3.000.000
      Sul maggior valore:
    Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000        2.500.000       5.000.000
    Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000       4.000.000       8.000.000
    Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000       8.000.000      16.000.000
    Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000    15.000.000      40.000.000
    Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000  25.000.000      70.000.000
    Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 25.000.000      70.000.000
                                           oltre all'1% sull'eccedenza
       Oltre L.  50.000.000.000  gli  onorari  previsti  nello  scaglione
    precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000.
       Valore indeterminabile                2.000.000      16.000.000
       Per   le   controversie   che   involgono  questioni  di  notevole
    complessita'  e/o  di  particolare  importanza  gli  onorari  massimi
    possono essere aumentati fino al doppio.
    9 - Collegio arbitrale.
       Al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali,
    oltre  al  rimborso  delle  spese  documentate, e' dovuto il seguente
    onorario:
     
                 Valore                       Minimo        Massimo
                   __                           __             __
    Fino a L. 50.000.000                      3.000.000     8.000.000
      Sul maggior valore:
    Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000         6.000.000    12.000.000
    Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000       10.000.000    22.000.000
    Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000       20.000.000    40.000.000
    Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000     35.000.000    90.000.000
    Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000   65.000.000   180.000.000
    Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000  65.000.000   180.000.000
                                          oltre all'1% sull'eccedenza
       Oltre L. 50.000.000.000,  gli  onorari  previsti  nello  scaglione
    precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000.
       Valore indeterminabile                 5.000.000    40.000.000
       Al  presidente  del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso,
    agli altri  componenti  il  30  ciascuno.  Per  le  controversie  che
    involgono  questioni  di  notevole  complessita'  e/o  di particolare
    importanza gli onorari  massimi  possono  essere  aumentati  fino  al
    doppio.
    10 - Onorario a tempo.
       Per  le  prestazioni  di  cui  al n. 2 della presente tariffa e ai
    sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  2233  c.c.  le  parti  possono
    convenire  un  compenso  sostitutivo di quello previsto nella tariffa
    medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attivita'
    accessorie, e comunque non inferiore alle L. 100.000 all'ora.
       Qualora tra la prestazione resa e  il  compenso  orario  convenuto
    appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore
    e  la  natura  della  pratica,  l'importanza  della  prestazione, una
    manifesta   sproporzione,   il   compenso   convenuto   puo'   essere
    congruamente aumentato previo parere del consiglio dell'ordine.


Norme comuni ai numeri 1/B/a, 1/B/b, 2/c, 2/e. Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della prima colonna sono ridotti della meta'.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 100.000 e fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 25%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 50%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 75%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 100%.
Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi, con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
Gli arrotondamenti vanno calcolati per eccesso alle L. 5.000. I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella stessa mentre sono cumulabili le prestazioni di assistenza e consulenza.