DOCUMENTO lSTRUTTORIO

La Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17 prevede interventi ed indennità per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.

L'art. 3 comma 1 prevede che I'indennizzo venga concesso fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori medi determinati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Negli ultimi anni i danni al patrimonio zootecnico sono considerevolmente aumentati.
Le motivazioni sono da ricercare:
- nella diffusione del fenomeno del randagismo soprattutto nelle aree litoranee e collinari;
- nell'aumentato numero di lupi nelle aree montane;
- dalla presenza di greggi incustodite per tutta la notte e per buona parte della giornata.
Vista la necessita di fissare i valori relativi agli indennizzi per gli allevatori che hanno subito danni al patrimonio zootecnico a causa di canidi, si ritiene di proporre quanto segue:

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi, e di adottare, per I'anno 1999, ai sensi detl'art. 3 comma 2 della LR 17/95, le tabelle di seguito riportate, già adottate per l'anno 1998 con DGR n. 761 del 06/04/98, nelle quali sono individuati i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive delle specie allevate; nonché i fac-simili di comunicazione al Sindaco e del verbale di accertamento del danno di cui agli allegati A e B che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

VALORI MEDI PER SPECIE, RAZZA, ETA' E CARATTERIZZAZIONI OGGETTIVE AGLI EFFETTI DELLA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO AI FINI DELLA L.R. 17/95

BONVINI di razza Marchigiana, Chianina, Romagnola Charolalse e Limousine:

BOVINI SESSO

LIRE A CAPO

fino a 10 giorni maschio 950.000
femmina 700.000
fino a 3 mesi maschio 1.100.000
femmina 900.000
da 3 a 6 mesi maschio 1.500.000
femmina 1.300.000
da 6 a 12 mesi maschio 1.900.000
femmina 1.500.000
oltre 12 mesi maschio 1.900.000
femmina 2.100.000
capi adulti maschio 2.100.000
femmina 2.100.000


- per soggetti con gravidanza accertata maggiorazione del 15% sul valore indicato in tabella;
- per Bovini di altre razze, riduzioni di lire 200.000 a capo;
- per soggetti iscritti al L.G. maggiorazione di L. 200.000 a capo (indicare n° di matricola L.G.)

OVINI e CAPRINI di tutte le razze:

OVINI E CAPRINI LIRE A CAPO
fino a 10 kg 70.000
da 10,1 a 15 kg 85.000
da 15,1 a 20 kg 110.000
oltre i 20 kg 130.000
Da rimonta sopra i 30 kg 180.000
Pecore 200.000
Arieti 250.000

- per soggetti con gravidanza accertata maggiorazione del 10% sul valore indicato in tabella
- per soggetti di razza Tibetana o nana riduzione del 30%
- per soggetti iscritti al L.G. maggiorazione di L. 20.000 a capo (indicare n° di matricola L.G.)

EQUINI di razze Avelignese, Agricolo Italiano TPR, Cavallo del Catria, Sella Italiano, Puro Sangue arabo, Anglo Arabo Sardo, Puro sangue inglese, Quorter Horse, Trottatore

EQUINI LIRE A CAPO
fino a 6 mesi 850.000
da 6 a 12 mesi 1.100.000
da 12 a 18 mesi 1.300.000
capi adulti 1.800.000

- per soggetti con gravidanza accertata, maggiorazione del 15% sul valore indicato in tabella
- per asini e muli valutazione come per gli equini con una riduzione del 15%
- per soggetti iscritti ai LL.GG., maggiorazioni di L. 200.000 a capo (iscrizione documentata)
- per equini di altre razze o meticci, riduzione di lire 200.000 a capo;

2. di stabilire i seguenti criteri e modalità per la concessione degli indennizzi previsti dall'art. 3 comma 1 della LR 17/95:

2,1 MODALITA'

  1. la domanda di indennizzo dovrà essere presentata dall'allevatore al Sindaco del Comune ove l'evento dannoso si è verificato, entro le 24 ore successive al verificarsi dello stesso. Contestualmente, entro lo stesso termine, copia della suddetta comunicazione, dovrà essere inviata a mezzo FAX o telegramma al Servizio Agricoltura Ufficio Zootecnia della Regione Marche.

  2. la comunicazione dell'evento dannoso al Servizio Agricoltura della Regione Marche nel termine di cui alla lettera a) del precedente punto, consente alla Regione di poter effettuare delle verifiche del danno segnalato.

  3. l'entità del contributo è fissata nella misura massima del 100% del danno subito e può essere ridotta proporzionalmente con atto del Dirigente del Servizio, in funzione delle domande che perverranno ad ogni semestre e alla dotazione finanziaria del periodo. I valori sono stabiliti secondo quanto indicato nelle tabelle riportate al punto 1-;

  4. il Servizio Agricoltura si riserva la facoltà di richiedere alla ASL di competenza copia del modello 2/33 bis;

2.2 CRITERI

L'erogazione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi di seguito indicati:

  1. per le specie bovina, ovina e caprina, i responsabili di aziende, così come definiti dal DPR 317/96 del 30 aprile 1996 e successive modifiche, dovranno essere in regola con le norme per l'eradicazione delle malattie infettive.

  2. indicazione sulla richiesta di risarcimento danni dei seguenti dati:
    - tipo di smaltimento delle carcasse che s'intende utilizzare;
    - numero complessivo dei capi di cui è composto il gregge e/o mandria che è stata assalita;

  3. indicazione sul verbale d'accertamento del danno, dei seguenti dati:
    - descrizione dettagliata del luogo d'avvenuta predazione;
    - numero di auricolare per ogni soggetto di cui si richiede il risarcimento, con l'esclusione di bovini con meno di 20 giorni d'età, di ovi-caprini con meno di 60 e di equini;
    - per il solo settore ovi-caprino descrizione dettagliata dei mezzi di difesa attuati, comprendente numero dei cani, il rispetto delle norme sull'anagrafe canina, razza e tipologia delle recinzioni, tenendo conto che le condizioni minime per accedere all'aiuto sono le seguenti:
    a) un adeguato numero di cani per la difesa dei gregge, ammettendo esclusivamente le razze da guardiania e/o primi meticciamenti con le stesse

    OPPURE

    b) adeguate recinzioni di protezione costituite da stazzi notturni e diurni che, per l'altezza della struttura o per la particolare tipologia utilizzata (recinzione con misure antiintrusione ) possano garantire l'incolumità del gregge dagli attacchi dei predatori

2.3 PRIORITA'

a) i contributi vanno concessi nel rispetto della disponibilità di bilancio tenuto conto della priorità derivante dalla data di presentazione delle domande;

Inoltre I'art. 5 prevede, al punto 1 una serie di iniziative volte alla protezione ed alla conservazione del lupo e dell'aquila, al punto 5 censimenti dei cani randagi, vaganti e ferali, il punto 6 destina un "decimo della somma annualmente erogata" alle misure di cui ai punti suddetti.

Poiché lo stanziamento di bilancio per la legge in parola presenta una somma indivisa, I'espressione "la somma annualmente erogata" di cui al punto 6 doll'art. 5, si ritiene che debba essere intesa come somma stanziata sul bilancio dell'esercizio finanziario corrente su cui calcolare il 10% da destinare alle iniziative previste dal predetto art. 5.

Inoltre con la emanazione della legge regionale 20/01/97 n. 10, è assicurata I'attuazione di misure volte la contenimento del fenomeno del randagismo Canino per cui si ritiene che non sia necessario realizzare i censimenti dei cani randagi vaganti e ferali previsti dal richiamato punto 5.

Per quanto sopra si propone quanto segue per I'applicazione dell'art. 5 della L. 17/95:

3. di destinare il 10% della somma messa a disposizione sul capitolo n. 2131101 del bilancio per l'anno 1999, al finanziamento di interventi per progetti destinati alle misure di cui al punto 1 dell'art. 5 della LR 17/95, secondo i criteri che seguono e per quanto detto nel documento istruttorio, fermo restando che la quota non utilizzata, in tutto o in parte, in mancanza di progetti ritenuti ammissibili sia comunque da destinare agli indennizzi dei danni causati agli allevatori;

  1. la Regione si avvale, per la realizzazione delle indagini previste dal punto 1 dell'art.5, mediante stipula di apposite convenzioni, dell'opera delle associazioni naturalistiche, di Istituti di Ricerca Universitari delle Marche o di Osservatori operanti a livello regionale in possesso di specifiche conoscenze per animali di notevole interesse scientifico;

  2. gli Enti indicati al punto 3a) i quali intendono sottoporre alla Regione Marche un progetto di ricerca, di cui al successivo punto C), dovranno presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BUR allegando il programma di massima, il preventivo di spesa, lo statuto e l'atto costitutivo per le associazioni nonché la documentazione idonea a dimostrare il riconoscimento ai sensi dell'art. 13 della legge 8/7/86 n. 349 e l'iscrizione sullo schedario "anagrafe nazionale e ricerche", con riserva, da parte dell'ufficio competente della Regione, di richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile per la istruttoria della pratica;

  3. le indagini suddette dovranno riguardare la seguente tipologia di attività di ricerca e/o formazione :
    - Formazione per veterinari tecnici addetti all'accertamento e alla verifica del danno
    - Incidenza della predazione su ungulati domestici in aree a bassa densità faunistica
    - Incidenza della predazione in aree montane predefinite e studio sulle tecniche di difesa - tipologia e modelli di recinzioni antilupo -

  4. le convenzioni verranno stipulate, nel limite della dotazione finanziaria massima, entro 60 gg. dalla presentazione delle domande, secondo i seguenti criteri di priorità:

    1. TIPOLOGIA PROGETTUALE:

      1. formazione per veterinari e tecnici addetti all' accertamento del danno e sua verifica

      2. incidenza della predazione in aree montane predefinite e studio sulle tecniche di difesa - tipologia e modelli di recinzioni antilupo -

      3. incidenza della predazione su ungulati domestici in aree a bassa densità faunistica

    2. FIGURA DEL RICHIEDENTE:

      1. Osservatori operanti a livello regionale e che abbiano specifiche conoscenze per animali di notevole interesse scientifico;

      2. Associazioni naturalistiche;

      3. Istituti di Ricerca Universitari;

Verranno stipulate le convenzioni per quei progetti che assommeranno alla più alta priorità di tipo progettuale, quella più elevata come figura del richiedente. In caso di parità prevarranno le priorità di tipo progettuale rispetto a quelle sulla figura del richiedente.

4. di non finanziare censimenti di cani randagi vaganti e ferali previsti dal richiamato punto 5 dell'art. 5 della L.R. 17/95, e porre in essere ulteriori misure per il contenimento del fenomeno del randagismo canino in quanto con l'approvazione della LR 20/01/97 n. 10, è assicurata l'attuazione di misure volte al contenimento del fenomeno del randagismo canino.