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D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n. 125192;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 18 febbraio
1998, n. 38;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 19
novembre 1998, n. 846;

- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno
1996, n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751;
Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ.
14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 27
gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile
1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre
1998, n. 387; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6 settembre 2000, n. 210;

- Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e
la programmazione economica;

Decreta:

È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

 

PARTE I

Diritto al trattamento di quiescenza

TITOLO I

Disposizioni generali

 

1. Soggetti del diritto.

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente
testo unico.

Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia
militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.

Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

 

 

2. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.

Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:

a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione
per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo
unico;

b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e
degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti;

c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta
assicurazione generale.

Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono applicabili le
disposizioni del presente testo unico.

 

3. Ritenute sugli assegni di attività.

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del
Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attività.

In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili è pari a quella prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.

 

 

4. Cessazione dal servizio per limiti di età.

Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a riposo al compimento
del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne (2/a).

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento
del limite di età.

Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a particolari
categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonché le norme che prevedono il
trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età.

La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia
civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.

 

(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 giugno 1991, n. 282 (Gazz. Uff. 26 giugno 1991, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a vigore non abbia
compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e
comunque non oltre il 70 anno di età.

 

5. Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto.

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto
disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.

 

 

6. Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi.

Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento
prescelto dall'interessato.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.

Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.

 

7. Membri del Governo e parlamentari.

L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante
nella qualifica di appartenenza.

Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.

 

TITOLO II

Servizi computabili

Capo I - Servizi dei dipendenti statali

 

8. Computo.

Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.

Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il Personale militare il computo si
effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso.

Non si tiene conto del tempo trascorso:

a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni
concessa a domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni;

b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga;

c) durante la detenzione per condanna penale.

È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera c) del comma
precedente.

 

9. Cessazione dal servizio seguita da riammissione.

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segna la riammissione in
servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla
data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento
penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.

 

Capo II - Servizi computabili a domanda

 

10. Disposizioni comuni.

A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei servizi e dei periodi,
anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo.

Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto o in parte.

 

 

11. Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi.

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio
ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono
computabili per il periodo retribuito.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di
previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.

 

 

12. Servizi resi ad enti diversi.

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto Pubblico
sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.

L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei
contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal
dipendente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.

 

 

13. Periodi di studi superiori e di esercizio professionale.

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione
rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi
universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante
alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è
commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio (2/b) (1/cost).

Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.

Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto
totale o parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo
pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la
cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio.

Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la
qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della carriera
direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari (2/cost).

 

(2/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1987, n. 177, riportata al n. A/XXX. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-5
dicembre 1990, n. 535 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990 n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, primo comma, nella parte in cui non prevede il
riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di
belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella
Accademia di belle arti. Con altra sentenza 23 maggio-13 giugno 1991, n. 257 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato
l'illegittimità del primo comma dell'art. 13 nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello
corrispondente alla durata di corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della
pubblica amministrazione; con sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2000, n. 9 - Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del combinato
disposto dell'art. 13, primo comma, del presente decreto e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nella parte in cui non consentono al
dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero
presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia
richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

(1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 112 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(2/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-16 maggio 1995, n. 168 (Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

 

14. Servizi ammessi a riscatto.

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:

a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (3),
modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636;

b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;

c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;

d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della L. 22 luglio 1960, n. 765 (4), anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del
personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del R.D.L. 8 maggio 1924, n. 745 (5), e amanuense ipotecario;

f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;

g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste
dall'art. 18 della L. 18 marzo 1958, n. 311 (6);

h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti
professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45 (6) (6/a).

Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento
dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei
successivi commi quarto e quinto. (6/b).

Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o
retribuzione.

Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato
all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.

Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.

 

(3) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(4) Recante modifiche al ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero della marina mercantile.

(5) Recante l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

(6) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

(6/a) La Corte costituzionale con sentenza 14-21 gennaio 1988, n. 44, (Gazz. Uff. 27 gennaio 1988, n. 4 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della lettera
h), nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso
università estere.

(6/b) Contributo elevato al 7 per cento dall'art. 14, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX. Vedi, anche, l'art. 10, D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 946,
riportato alla voce Lotto e lotterie.

 

15. Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento.

I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono
computabili a domanda.

Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria.

Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità contenute nelle singole leggi di inquadramento.

 

16. Personale postelegrafonico.

Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406 (7), secondo le disposizioni contenute nel D.P.R.
5 agosto 1966, n. 1296 (7), nonché quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della L. 27 febbraio 1958, n. 119 (7).

Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque
assunto, abbia prestato servizio in qualità di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della L. 31 dicembre
1961, n. 1406 (7).

 

(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

17. Corsi di istruzione per i servizi telefonici.

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati
a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo
1958.

Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli
articoli 9 e 10 della L. 27 febbraio 1958, n. 119 (7), trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.

 

(7) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Capo III - Aumenti nel computo dei servizi

 

18. Campagne di guerra.

Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.

 

 

19. Servizio di navigazione e servizio su costa.

Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da
detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su
navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.

Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà (7/a).

 

(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X.

20. Servizio di volo.

Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo (7/a).

 

(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X.

 

21. Servizio di confine.

Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due
anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione (7/a).

 

(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X.

22. Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena.

Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto (7/a).

 

(7/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 3 aprile 1997, n. 165, riportato al n. Q/X.

23. Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate.

Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro
competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad
altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo.

 

 

24. Servizi scolastici.

Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:

a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;

b) ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 465 (7/b), dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori
d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;

c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva l'art. 21, comma secondo.

[Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:

a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, sia nelle località delle province di Trento e di Bolzano
indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 (7/b);

b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e
di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;

c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b)] (7/c).

La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti elementari che, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in scuole di
quinta categoria e rurali già dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonché per il personale direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni
comprendenti le scuole suddette.

 

(7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

(7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

(7/c) Comma abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

25. Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici.

Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto.

Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio.

I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n.
1100 (8).

 

(8) Recante norme per la classificazione dei lavori insalubri agli effetti della L. 26 dicembre 1901, n. 518, sulle pensioni degli operai della Marina e di quella 15 luglio
1906, n. 360, sulle pensioni degli operai borghesi, dipendenti dal Ministero della guerra.

 

26. Servizi prestati in colonia e in territorio somalo.

Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia
allo Stato somalo.

Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al
secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.

 

27. Servizio prestato in zona di armistizio.

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925 (9), è aumentato della metà
per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.

 

(9) Recante norme per il computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in stato di guerra.

Capo IV - Disposizioni speciali

 

28. Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali.

Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilità di Governo è equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli
impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato.

È equiparato al servizio militare quello prestato:

a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;

b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni;

d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonché dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano
militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualità di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale.

È inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di
Trieste.

 

 

29. Servizi scolastici.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incarieato o supplente annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12,
secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 (10), è riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del
trattamento di quiescenza.

Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso dell'abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1188 (11), servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in
ruolo.

Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1 ottobre 1942 e
assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1 ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalità dei servizi prestati nelle scuole elementari.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni,
si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, numero 176 (12) e successive modificazioni.

Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (12), il computo del servizio prestato anteriormente all'iscrizione
al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel titolo suddetto.

Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualità di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte pensioni, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690 (13).

 

(10) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione elementare.

(11) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.

(12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

(12) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

(13) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

30. Servizio ferroviario.

Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualità di agente di
ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario.

L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello Stato.

 

31. Navigazione mercantile.

Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina è computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi
nazionali della marina mercantile.

 

 

32. Studi superiori richiesti agli ufficiali.

Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti
alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in
servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo (2/cost).

 

(2/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-16 maggio 1995, n. 168 (Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

33. Servizio prestato dai legionari fiumani.

Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.

 

 

34. Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici.

Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione è computabile ai
sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, numero 301 (14), in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 (15); per i dipendenti non di ruolo si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 (16) e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90 (16).

Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079
(16).

È computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46 (16/a), il servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego
era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.

Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
(17), convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

 

(14) Recante norme per la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

(15) Recante norme per la riammissione in servizio dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici.

(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(16) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(16/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

(17) Riportata alla voce Profughi.

35. Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati.

In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 (18), e
dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 (19) e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione
ai concorsi originari, è computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con
la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19/a), avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle
già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per
meriti fascisti o demografici.

 

(18) Recante provvidenza a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale.

(19) Recente norma sullo svolgimento dei concorsi.

(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

36. Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi.

Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 (20),
che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono
riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di previdenza.

Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano
le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936 (21), nella legge 24 luglio 1954, n. 601 (22), e nella legge
7 febbraio 1958, n. 88 (23).

Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della
legge 9 luglio 1954, n. 431 (24), si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090 (25), e nella legge 18
marzo 1968, n. 350 (19/a).

Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, numero 64 (26).

Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (27).

Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità, anche ai fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti pubblici soppressi
nonché di particolari periodi connessi alla prestazione di tali servizi.

I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero valutabili ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si
osservano i termini stabiliti dall'art. 147.

 

(20) Riportato alla voce Lavoro.

(21) Recante norme per l'istituzione di un ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione media.

(22) Recante norma sul trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n.
936.

(23) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.

(24) Recante norme integrative e modificative della L. 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.

(25) Riportata al n. N/III.

(19/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(26) Recante norme per la soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura.

(27) Riportata alla voce Ciechi civili.

 

37. Servizio reso nella m.v.s.n.

Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità sono valutabili ai sensi
dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72 (28).

Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità
riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra.

I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonché quelli
prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati
in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.

I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465
(29), della legge 25 maggio 1939, n. 890 (30), e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554 (31); sono altresì valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialità e milizie
speciali.

 

(28) Riportata al n. S/III.

(29) Recante approvazione del regolamento della Milizia nazionale forestale.

(30) Recante il trattamento di quiescenza per il personale della Milizia.

(31) Recante approvazione del regolamento per la Milizia nazionale dello Stato.

38. Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440 (32), il servizio prestato anteriormente al passaggio nell'amministrazione italiana è
computato secondo le norme degli ordinamenti di provenienza.

 

(32) Recante norme per la sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana.

Capo V - Disposizioni comuni

39. Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico.

Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più
favorevole.

Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.

 

 

40. Servizio effettivo e servizio utile.

Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al
precedente capo ILI, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.

Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si
trascura.

Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del
comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.

 

 

41. Servizi non computabili.

I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del
trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto.

Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (33), come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077
(33), ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.

 

(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

TITOLO III

Trattamento di quiescenza normale

Capo I - Personale civile

 

42. Diritto al trattamento normale.

Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se
ha compiuto quindici anni di servizio effettivo (33/a).

Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto
venti anni di servizio effettivo.

Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio
effettivo sino al massimo di cinque anni.

Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio
effettivo.

 

(33/a) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX.

 

43. Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o
retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
(33);

b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 (33) per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli
operai dello Stato;

c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 (34), per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso
quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 (35), convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale
insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (36), per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica;

f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 (37), per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale
operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (38).

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente
la valutazione nella base pensionabile (39).

 

(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(34) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(35) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(36) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

(37) Riportato alla voce Monopoli di Stato.

(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(39) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1
gennaio 1976.

44. Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è
aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e
ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

 

45. Personale della carriera diplomatica.

[Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata, collocati a riposo ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (40), hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo.

Ai fini della misura della pensione, il servizio utile è aumentato di cinque anni.

Qualora con tale aumento il servizio utile non raggiunga venti anni, il servizio prestato con le qualifiche di cui al primo comma è aumentato di un terzo non oltre il
raggiungimento di venti anni di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto spettante al personale di cui al presente articolo, che abbia prestato almeno un anno di servizio effettivo, è pari allo stipendio e agli altri
assegni pensionabili dovuti nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta] (40/a).

 

(40) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.

(40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

46. Personale dell'Amministrazione dell'interno.

[Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'articolo 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(38), si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Ai fini dell'aumento previsto nel terzo comma di detto articolo si considera il servizio prestato in qualità di
prefetto.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45 si applicano anche agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, dispensati o collocati a
riposo per gravi ragioni di servizio ai sensi dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 (38).

I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di cinque anni del servizio
utile a pensione.

Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei ruoli organici transitori del soppresso servizio speciale riservato dell'amministrazione civile
del Ministero dell'interno, collocato a riposo al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è escluso il personale con qualifica di elettrotecnico capo o di
elettrotecnico principale.

Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminili hanno diritto alla pensione normale dopo quindici anni di servizio effettivo, purché abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età, fermo restando il disposto dell'art. 42, comma primo; in caso di dimissioni, l'aumento massimo di servizio effettivo di cui al terzo comma
dell'art. 42 è stabilito, per il personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di età, il servizio utile è aumentato di cinque anni.

Resta in vigore l'art. 7 del testo unico approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 (41)] (40/a).

 

(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(41) Il R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, già riportato al n. A/I, è stato abrogato dall'art. 254 del presente testo unico. L'art. 7 sopra citato così dispone: «Gli ufficiali di
pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio».

(40/a) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

47. Personale scolastico.

Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi
senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica
dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

 

48. Dipendenti civili affetti da tubercolosi.

Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, ha diritto alla
pensione normale se ha maturato un'anzianità di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.

Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il
raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti
dall'art. 13, riscattati dall'interessato.

 

49. Personale già in servizio nel territorio di Trieste.

Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (38), che
all'atto del collocamento a riposo per limiti di età abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianità prevista dal primo comma
dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.

 

(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

50. Personale addetto alla commutazione telefonica.

I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.

Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di
capo-turno negli uffici radio p.t. (41/a) (41/cost).

 

(41/a) Comma così sostituito dall'art. 23, L. 22 dicembre 1981, n. 797, riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(41/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-28 maggio 2001, n. 168 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Cost.

51. Benefici combattentistici.

A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336 (42), nella legge 8 luglio 1971, n. 541
(42), e nella legge 9 ottobre 1971, numero 824 (42).

 

(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

Capo II - Personale militare

 

52. Diritto al trattamento normale.

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità
di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a
quella indicata nel comma precedente.

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto
alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio
effettivo.

All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per
una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione
dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita.

Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.

 

 

53. Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base
pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per
cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (43);

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (43), in favore degli ufficiali di grado inferiore
a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (42), applicabile al personale militare in base
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 (43).

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente
la valutazione nella base pensionabile.

Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente
devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado (43/a).

 

(43) Riportata alla voce Forze armate.

(43) Riportata alla voce Forze armate.

(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(43) Riportata alla voce Forze armate.

(43/a) Articolo così sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976, dall'art. 16, L. 29 aprile 1976, n. 177,
riportata al n. A/XXX.

 

54. Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo
quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1
annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età
previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.

Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.

La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla
data di cessazione dal servizio.

Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art.
52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.

L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

 

 

55. Ufficiali in ausiliaria.

L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha
diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della
prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (43/b), relativi al periodo
trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale collocato in
ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo
stesso e l'aumento di sei anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63.

Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che
l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare.

 

(43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

56. Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto.

L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un
periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (44), ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base
dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19 (43/b), relativi al periodo suddetto.

Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella
riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113 (44).

 

(44) Riportata alla voce Forze armate.

(43/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(44) Riportata alla voce Forze armate.

 

57. Richiamo in servizio di militari pensionati.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo
assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione
si considera anche l'ultimo stipendio percepito.

Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al
presente testo unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più
favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante
il richiamo e con l'applicazione dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo conseguono la
nomina a ufficiale.

 

58. Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.

Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in
applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato
giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività.

 

 

59. Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica.

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli
del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di
volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di
aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti
ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio
fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente
comma.

A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della
cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui al primo e secondo comma, è effettuato separatamente
per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure
vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti (44/a).

 

(44/a) Articolo così sostituito dall'art. 148, L. 11 luglio 1980, n. 312, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
della legge stessa e poi dall'art. 19, L. 23 marzo 1983, n. 78, riportata alla voce Forze armate.

60. Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronautica.

Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e
abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette
indennità nella misura e con i limiti previsti nell'art. 59.

Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali
dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

 

 

61. Servizi antincendi e Corpo forestale.

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla
soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.

Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari
grado dell'Arma dei carabinieri.

Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e
guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si
applica il terzo comma dell'art. 52.

Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

 

 

62. Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e dell'ordine di Malta.

Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione
dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti
alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità vescovile ha diritto alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal servizio permanente per
l'età.

 

 

63. Militari invalidi di guerra.

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha
diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.

In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della
pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile.

Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile è aumentato di sei anni.

Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della
cessazione di detto trattamento.

Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero,
trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo
comma dell'art. 52, è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa
essere superato il limite di quindici anni.

L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal
servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni.

Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1472 (45), e successive modificazioni.

 

(45) Recante provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo e i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati e invalidi della guerra 1940-1944.

TITOLO IV

Trattamento privilegiato

 

64. Diritto alla pensione.

Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della
tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e
determinante.

 

 

65. Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio.

Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46), la pensione
privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere
inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa.

In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è
diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati,
secondo le disposizioni dell'art. 44.

Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più
favorevoli.

 

(46) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

 

66. Misura della pensione privilegiata degli operai.

La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non
può essere inferiore al 44 per cento né superiore all'80 per cento della base pensionabile.

Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle riforme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà all'interessato di optare per
l'indennità di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al
trattamento infortunistico.

 

 

67. Misura della pensione privilegiata dei militari.

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313
(46/a), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per
cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo
comma di questo articolo.

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio
utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale
aumentata di un decimo, se più favorevole.

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi
carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della
pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

 

(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

 

68. Assegno rinnovabile per i militari.

Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), sono suscettibili di miglioramento, spetta
al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto
disposto nel quarto comma.

Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili
di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), spetta l'indennità per una volta tanto
stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le
lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile
che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.

Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non
spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza
dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico
precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore.

Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità
di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile (46/b).

 

(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/b) Vedi, anche, l'art. 5, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI.

 

69. Indennità per una volta tanto per i militari.

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), ha
diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della
pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (46/c).

È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313 (46/a). Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento
complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

 

(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69,
primo comma limitatamente all'inciso «purché non gli spetti la pensione normale».

(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

 

70. Aggravamento.

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti
chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso
provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme
concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti
accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle
domande presentate prima del 12 giugno 1965. È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva
con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento (46/d).

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore
a quella a cui venne prima assegnata.

La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse
dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69.

Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo
dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il
recupero è effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.

Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione della pensione o dell'assegno
per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito nella forma della
pensione.

Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.

 

(46/d) Periodo aggiunto dall'art. 5, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata al n. A/XXIX.

 

71. Criteri di classificazione.

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), la perdita anatomica o funzionale dell'arto
sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Le «Avvertenze alla tabella A e B», di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, numero 585 (46/e).

 

(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

72. Coesistenza di più infermità.

Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (46/e),
all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo
quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.

Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella
risultante dal complesso delle altre infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.

 

(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

73. Perdita dell'organo superstite.

Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di
servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla
lesione dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari,
venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte
dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), ovvero sospese e versate in conto entrate del
tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda.

 

(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

74. Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.

Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione
privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla presente legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento
corrispondente a diciotto ventottesimi (46/ee).

Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti (46/ee).

L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al
secondo comma dell'art. 67.

In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo
calcolata ad anno.

 

(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.

(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.

75. Servizi antincendi e Corpo forestale.

Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all'art. 61.

 

76. Allievi delle accademie militari.

La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto
dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di
sottufficiale.

Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione
privilegiata è determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.

 

77. Malattie tropicali.

Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono considerate dipendenti da fatti di servizio le
malattie tipicamente tropicali ivi contratte.

 

78. Ricovero in ospedali psichiatrici.

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le
disposizioni concernenti i pensionati di guerra.

 

79. Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.

Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di
guerra, per l'eventuale indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di
riversibilità previsti dal presente testo unico.

 

 

80. Servizio di guerra.

Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei
casi previsti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.

Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale
trattamento è emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perché il servizio che ha
determinato la lesione o l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata oltre i termini
previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n. 313 (46/f).

 

(46/f) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.

TITOLO V

Trattamento di riversibilità

 

81. Coniuge superstite.

La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilità; se il
dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di
cui dodici di servizio effettivo (46/g).

Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il
pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli
naturali.

La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni (46/h).

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso ove sussista lo
stato di bisogno è corrisposto alla vedova un assegno alimentare (46/i) (46/cost).

Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità di cui al primo comma,
spetta un'indennità per una volta tanto.

In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico
della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di età. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato,
di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma (46/i) (46/l).

La pensione di riversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze (47/cost).

Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898.

 

(46/g) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX.

(46/h) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n. 139 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1979, n. 338), ha dichiarato la illegittimità dell'art. 6,
secondo comma, L. 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32, L. 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al requisito
che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni; a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 ha dichiarato inoltre la illegittimità, nella stessa
parte e medesimi termini sopra indicati, dell'art. 81, terzo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Successivamente, con ordinanza 10-16 luglio 1980, n.
118 (Gazz. Uff. 23 luglio 1980, n. 201), la stessa Corte ha ordinato che nel disposto della citata sentenza n. 139, in luogo delle parole: «dell'art. 32 della L. 22
novembre 1975, n. 168», siano inserite le parole: «dell'art. 32 della L. 3 giugno 1975, n. 160». La Corte, con sentenza 12-13 maggio 1988, n. 587 (Gazz. Uff. 8
giugno 1988, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma, limitatamente alle parole «e che la differenza di età tra i coniugi non superi i
venticinque anni». La stessa Corte, con sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123 (Gazz. Uff. 21 marzo 1990, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
81, terzo comma limitatamente alle parole «a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni».

(46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 81, quarto comma, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con
sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima proposizione, che estende l'applicabilità del quarto
comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato.

(46/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 123 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

(46/i) Con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 81, quarto comma, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con
sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima proposizione, che estende l'applicabilità del quarto
comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato.

(46/l) La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 214 (Gazz. Uff. 25 luglio 1984, n. 204), ha dichiarato l'illegittimità del sesto comma dell'art. 81,
nella parte in cui richiede per il conferimento della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale che il vedovo sia inabile e proficuo lavoro
e vivesse a carico della moglie.

(47/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 70 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

 

82. Orfani.

Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione
spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti
(46/m).

Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale
degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età (46/n).

Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno
di età, nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante
causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di riversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati,
purché la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età (46/o).

Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze
di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianità
prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto.

 

(46/m) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1988, n. 366 (Gazz. Uff. 6 aprile 1988, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 82,
primo comma, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, che frequentino un corso di studi
universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.

(46/n) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 luglio 1984, n. 391 (Gazz. Uff. 30 luglio 1984, n. 208).

(46/o) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 403 (Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
82, terzo comma, limitatamente alle parole «purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa».

 

83. Genitori.

Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla
pensione di riversibilità, questa spetta al padre o, in man canza, alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni nonché
nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.

In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affiliati.

Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque
riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali tra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della pensione
già attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.

È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.

 

 

84. Fratelli e sorelle.

In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai fratelli
e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purché siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in
età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.

 

 

85. Condizioni economiche.

Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano
a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle
modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue (47).

L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa
dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.

Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato alla sussistenza di condizioni
economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorità consolari.

Per la definizione delle situazioni anteriori al 1 gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta
complementare.

 

(47) Vedi, anche, l'art. 24, L. 28 febbraio 1986, n. 41.

 

86. Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento del la morte del dipendente o del
pensionato.

Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in
godimento dell'assegno alimentare.

La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilità, salvo quanto disposto
nel successivo art. 87.

È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della
pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori
(47/a).

 

(47/a) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX.

 

87. Consolidamento.

La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati
e ciascuno di essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro.

Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per
l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.

 

 

88. Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare.

La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli
sarebbe spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento: più di quattro, 60 per cento;

c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con più di tre, 75 per
cento.

Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di
precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella
precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa
e che convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo.

Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto
dal giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica