Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257.
TITOLO I
L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria
Capo I - Attività protette
1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle
persone le quali, nelle condizioni
previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente
dalla persona che ne
usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici,
nonché delle persone
comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori,
opere o servizi, i quali
comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli
apparecchi o gli impianti di cui al
precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente
ad operazioni
attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o
ambienti, ovvero siano adoperati
dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica
o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le
ipotesi di cui ai commi precedenti
per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette
ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese
le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento,
riassetto delle opere stesse,
di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili,
nonché ai lavori, sulle strade,
di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli
impianti all'interno o
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione,
collaudo delle macchine,
degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica
o il miglioramento
fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione
o la derivazione di
sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il
diserbo dei canali e il
drenaggio in galleria;
4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti
con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie,
teleferiche e funivie o al loro
esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di
distribuzione del gas,
dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche
e radiotelegrafiche,
telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione,
manutenzione e rimozione di
linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o
animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici
o aerei, nonché di posteggio
anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato
il personale di cui
all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione
aerea, convertito
nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque
esercitata delle
spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura,
della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti
esplosivi, esplodenti,
infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori
relativi all'esercizio di aziende
destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate
materie infiammabili quelle
sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 °C
e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii
minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione
delle materie
estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché
ad operazioni di recupero di essi
o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette
alla sorveglianza delle
riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori
nei giardini zoologici e
negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per
l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali
cinematografici e teatrali
;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui
al n. 5) dell'articolo 4
.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro
che compiono funzioni in
dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio
direttamente prodotto dalle
macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo
le persone le quali,
nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore
di lavoro in lavori
complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati
da quelli in cui si svolge la
lavorazione principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28)
del presente articolo le persone le
quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore
di lavoro anche in lavori
complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto
nel caso di attività
lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente
assunti per la
conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui
al presente articolo quando siano
svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole
o forestali, anche se i
lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero
non direttamente
dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo
del presente decreto
.
Capo II - Oggetto dell'assicurazione
2. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta
in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, ovvero
un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro
per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro
l'infezione carbonchiosa. Non è
invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante
da infezione malarica, il
quale è regolato da disposizioni speciali .
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro
o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante
il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale
percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora
non sia presente un servizio di
mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono
necessitate quando sono
dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi
penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo
di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione,
inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida .
3. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali
indicate nella tabella allegato n. 4,
le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate
nella tabella stessa ed in
quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella
predetta può essere modificata
o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite
le organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative .
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite
disposizioni speciali, si
applicano quelle concernenti gli infortuni.
Capo III - Persone assicurate
4. Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto
la direzione altrui
opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche
senza partecipare
materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese
;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi
ordine e grado, anche
privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche,
o che svolgano
esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione
o riqualificazione professionale
o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque
istituiti o gestiti,
nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed
esercitazioni tecnico-pratiche o di
lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini,
gli affiliati e gli affidati del
datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze
opera manuale, ed anche
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) ;
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di
fatto, comunque denominata,
costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale
alle condizioni di cui al
precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza
e beneficenza quando, per
il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano
addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività
stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando,
per il servizio interno degli
istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti
ad uno dei lavori indicati nell'art. 1,
nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo
1958, n. 264, e del
regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289 .
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti
e gli agenti delle imposte di
consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie
mansioni si avvalgano
non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti .
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera
retribuita manuale, o anche
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi
diversi dagli enti
ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere
a) e b), del Concordato tra la
Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro
siano pattuite direttamente tra il
datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti
occupati e se la
remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente
predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione
i componenti
dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti
a scopo di diporto
.
5. Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell'art.
4, coloro che, prestando la
loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze
lavorative o per rapporti di
parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.
6. Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni
stabilite nell'art. 66
anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere
imbarco sulle navi al
servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui
la dimissione dal ruolo abbia
avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento
o da quella in cui esse
trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio
di andata o di ritorno esse
non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.
7. Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti
l'equipaggio della
nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate
per servizio della
nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri
di matricola e di paga.
Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti
l'equipaggio le persone
iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri di matricola
e di paga prescritti dall'art. 20
e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve
osservarsi anche per le
navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo
all'equipaggio e a quelle
adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese
fra quelle assicurate
presso le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del presente decreto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la marina mercantile,
sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni
degli articoli da 20 a 26 circa la
formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.
8. Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione
in località diversa da quella
dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul
ruolo di equipaggio speciale
menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.
Capo IV - Datori di lavoro
9. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le
persone e gli enti privati o
pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività
previste dall'art. 1 occupano
persone tra quelle indicate nell'art. 4 .
Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro:
le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di
fatto, comunque denominata, costituite
totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti
ai lavori nei modi
previsti nel n. 7) dell'art. 4;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni
di imbarco, sbarco,
trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane
di facchini e altri simili
aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti
degli addetti alla
navigazione e alla pesca marittima;
le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei
confronti dei radiotelegrafisti di
bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati,
gli enti gestori dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale
anche aziendali o di
cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4 n.
5);
le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza,
nei confronti delle
persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle
persone e nei limiti di cui
all'art. 4, n. 9);
gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati
per conto dello Stato, di
Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego
delle macchine,
apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o
gli impianti o che li
facciano esercire da loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla L. 23 ottobre
1960, n. 1369, da datori di
lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del
presente decreto alle dipendenze
del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio
conto adibiscano
complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone
nei lavori previsti dall'art. 1
del presente decreto . Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di
lavori previsti dal primo e
secondo comma dell'art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere
edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse,
eseguiti con uso di impalcature o di
ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di
lavori di qualsiasi genere
eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento,
riproduzione e custodia di
animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento
ed esercizio di parchi di
divertimento.
10. L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro
dalla responsabilità civile
per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile
a carico di coloro che abbiano
riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresí, la responsabilità civile del datore di lavoro
quando la sentenza penale stabilisca che
l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato
della direzione o
sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice
civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità
del fatto dal quale
l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato
o per amnistia, il
giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni
dalla sentenza, decide se
per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità
civile a norma dei commi secondo,
terzo e quarto del presente articolo .
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende
a somma maggiore
dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata
all'infortunato o ai suoi aventi diritto
.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte
che eccede le indennità
liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti .
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio
è rappresentata dal valore
capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art.
39 .
11. L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi
previsti dal precedente articolo,
salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità
e per le spese accessorie contro le
persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì,
versare all'Istituto
assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita
dovuta, calcolato in
base alle tabelle di cui all'art. 39 .
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente
articolo, è sufficiente a
costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile
per le somme
indicate nel comma precedente .
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso
contro l'infortunato quando l'infortunio sia
avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata
la sentenza di
non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere
accertato nelle forme
stabilite dal Codice di procedura civile .
12. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono
denunciare all'Istituto
assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei
lavori stessi ed in particolare
le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per
l'assicurazione contro le
malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi
e le indicazioni che
siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del
premio di assicurazione
.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non
fosse possibile fare detta denuncia
preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni
successivi all'inizio dei
lavori.
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore
le successive modificazioni di
estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la
cessazione della lavorazione non
oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette
si sono verificate. Per le
imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione
del rischio si verifica durante
il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti
l'individuazione del
titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la
sede dell'azienda, entro otto giorni da
quello nel quale le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento
del premio di
assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo
giorno successivo a quello
della cessazione .
13. La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli
infortuni e tutte le
comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della
circoscrizione dell'Istituto
assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita
dall'Istituto medesimo e sui
moduli dallo stesso predisposti .
.
.
14. Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione,
è obbligato a denunciare
all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta
a tutti gli effetti del presente
titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.
15. Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro,
quest'ultimo,
nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente
obbligato con il primo, salvo
l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente,
per tutto quanto risulta
dovuto all'Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi
interessi e per somme
supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti.
Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di
cui al precedente comma
sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà della nave,
tranne che il passaggio sia
avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.
16. L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto
secondo le
disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di
lavoro mediante cartolina
raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle
disposizioni del presente
articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante
dagli accertamenti compiuti
dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.
Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà
al datore di lavoro di ricorrere, entro
lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione
si svolge il lavoro.
Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il
datore di lavoro hanno facoltà
di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; il ricorso non ha
effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente
la sospensione degli
effetti della decisione di primo grado.
All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità
giudiziaria, da proporsi
entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale.
Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche
per la competenza, le norme di cui
agli artt. 459-466 del Codice di procedura civile.
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo
e al quarto comma del
presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità
marittima del porto di iscrizione
della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
salva sempre l'azione
avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.
17. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono,
all'inizio di ciascun anno o
all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che
si trovavano in disarmo al
principio dell'anno, comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle persone
normalmente occupate
a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme
degli artt. 31 e 32, che
essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio, e la
navigazione o zona di
pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre,
notificare ogni indicazione che
sia richiesta per mettere in grado l'Istituto assicuratore di valutare il rischio.
L'Istituto assicuratore
deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare del contributo e le modalità
del pagamento.
Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio
e le retribuzioni, deve
essere subito notificata all'Istituto assicuratore. Gli statuti degli Istituti
assicuratori stabiliscono le
modalità per le denunce degli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.
18. Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere
mensilmente all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle
licenze e delle concessioni
rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le Camere
di commercio, industria
e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere
per le aziende che iniziano la
loro attività nella rispettiva circoscrizione.
19. Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro
e degli obblighi derivanti
all'Istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è
obbligato a dare all'Istituto stesso e, per
esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative
alle retribuzioni che debbono
servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire
agli incaricati suddetti
l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle
notizie predette, delle
circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti
per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste
o le diano scientemente
errate od incomplete, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire
360.000, salvo che il fatto
non costituisca reato più grave .
Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi
e sopra ogni altro particolare
di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni d'ufficio. In caso
di violazione del segreto
sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non
si tratti di reato più grave.
20. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono
tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della
loro assunzione in servizio
e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art.
4. Il libro di matricola deve
indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione,
il cognome e il nome, la data e
il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione
del rapporto di lavoro, la
categoria professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome,
il nome e il numero di
matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione
distinta delle ore di
lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro
e la retribuzione
corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa
o a giornata intera o a
periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre
la retribuzione effettiva
ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica
iniziale prevista per le
persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti
occupate nella medesima
lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione
non inferiore a
quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori
d'opera di età superiore ai
diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
21. Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo
in cui si esegue il lavoro,
ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore; a tal fine i
libri non possono essere rimossi,
neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili
ed altri documenti, e fornire
ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare
l'esattezza delle
registrazioni.
Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un
documento di riconoscimento
rilasciato dall'Istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima
scritturazione del libro di
paga.
L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre
copia conforme del libro di
paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione
che deve essere
controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in
essa le dichiarazioni che crede
opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa
menzione indicando il motivo del
rifiuto.
22. [L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'Istituto
assicuratore, ha facoltà di
dispensare dalla tenuta:
a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e
le aziende sottoposte a
controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia provveduto
efficacemente, alle
prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;
b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei
alle registrazioni
prescritte;
c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata;
ed anche del libro di
paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzioni medie.
In questi ultimi casi il datore
di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione,
deve denunciare
all'Istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi]
.
23. Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4, numeri 6) e
7) il datore di lavoro, oltre ad
iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto
assicuratore
nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione
e non sia
concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma
dell'art. 30.
24. Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie
che gli sono richieste allo scopo
di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione,
le rispettive retribuzioni e
le ore di lavoro da esse eseguite.
25. Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi
le scritturazioni
relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno
precedente e, nel caso
previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate
di presenza al lavoro; le
retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla
scadenza del termine di
ricorrenza del pagamento di esse.
Nel caso in cui per la modalità con le quali si svolge il lavoro lontano
dalla sede dell'azienda, con
spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia
la possibilità di effettuare nei
termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e
straordinario eseguite ogni giorno
dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate
nel libro di paga nello
stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.
Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga
le somme liquidate al
lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.
26. Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati
in ogni pagina e, prima di
essere messi in uso, debbono essere presentati all'Istituto assicuratore, il
quale li fa contrassegnare in
ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero
dei fogli che compongono
il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso
incaricato. I due libri
anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere
scritti con inchiostro o
con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria
qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano
tuttavia leggibili.
In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto
il datore di lavoro a tenere più libri e
fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne
i dati in libri riassuntivi secondo le
modalità da esso stabilite.
I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati
a cura dell'Istituto assicuratore
da un numero d'ordine progressivo.
Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per
cinque anni almeno dall'ultima
registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del
primo comma .
27. La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.
Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in
denaro, sia in natura, fa
concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui è
obbligato ai termini del presente
titolo, è punito con la sanzione amministrativa sino a lire 1.200.000
.
Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti
delle persone o degli
enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.
28. I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori
di lavoro all'Istituto
assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli
articoli 44 - così come modificato
dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un anno solare o per
la minor durata dei lavori,
sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte
dal datore di lavoro
durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi
o contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:
a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente
dall'inizio
dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo
anno solare successivo, in base alle
retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d'esercizio;
b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo
anno solare intero, in
base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che
si considerano come
presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato
relative agli anni
solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'istituto
assicuratore comunica al
datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.
Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore nel termine di
trenta giorni successivi alla
scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente
pagate durante detto
periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre .
La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata
dal datore di lavoro in
base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con
le modalità e nei termini
di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2).
Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale
deve essere anticipato il
premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno
precedente, può calcolare la
rata premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata
entro il 20 febbraio
all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli .
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio
o contributo l'istituto assicuratore
accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni
presunte in base
al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo
può richiedere il
versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.
In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini
di cui al comma 4, l'istituto
assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni,
addebitando al datore di
lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione
del premio dovuto, sia
per la regolazione, sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni
presunte dell'ultimo
periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore
sia per il premio sia per le
sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto
un premio superiore a
quello già richiesto o riscosso .
29. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di
cui all'articolo 46, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano
le disposizioni contenute
nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si intendono al lordo
di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2,
lettera h), dello stesso
articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
al fine di incentivare
l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine
dalla predetta cessazione, fatta salva
l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa,
a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie
per legge; le somme e
le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto
f) e quelle erogate dalle
Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative;
i compensi erogati per conto
di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni
previste dai contratti
collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e
la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione
di incrementi di
produttività, qualità ed altri elementi di competitività
assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate,
sotto qualsiasi forma,
a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni
previste da contratti
collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
integrative previdenziali
o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto
o dopo la sua cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR,
sono assoggettati al
contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166,
e al citato decreto legislativo n.
124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore
di lavoro e devoluto alle
gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo
l'assoggettamento a
contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote
ed elementi retributivi a
carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche
complementari e alle casse,
fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà
a carico del lavoratore nella
misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 14 dicembre
1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi
annui sono soggette a
contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme
a carico del datore di
lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette
a contribuzione di
previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni
dovute per i soci di
cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di
cui all'articolo 1 del decreto-
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione
in materia di retribuzione minima
o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste
per determinate categorie
di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti
tra i redditi di cui all'articolo 46
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti
a seguito di norma di legge
o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni
caso assoggettati a
contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo
delle prestazioni a carico delle
gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate .
30. Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali,
questi valgono per la
determinazione della retribuzione.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre
prestazioni in natura, il valore
di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza
sociale.
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione
il guadagno di cottimo o
l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal
lavoratore, anche se
determinate in misura forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque
la remunerazione
non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di
salari medi o convenzionali, la
retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la
liquidazione delle rendite di
cui all'articolo 116, comma 3 .
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da
assumersi a base della
determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti
è fissata, avuto riguardo a classi di
età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi,
con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica
istruzione. Per gli
alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi.
31. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui
arruolamento non è
disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo art. 32, valgono,
per la determinazione
della retribuzione, le stesse norme dell'art. 29.
Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una
convenzione scritta di
arruolamento, la paga ed il vitto debbono essere indicati nel libro di paga.
Se la convenzione verbale è
fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono
essere annotate le
paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.
Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo
la somma iscritta sul
ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore
del vitto, per il
numero di giorni di durata normale media del viaggio.
Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o
quando il prestatore
d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un anno con lo
stesso grado, la
retribuzione annua da assumere a base della determinazione della rendita di
inabilità o della rendita ai
superstiti è quella effettivamente corrisposta durante un anno: negli
altri casi è eguale a trecento volte
la retribuzione giornaliera.
32. Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri
proventi o prodotti del
viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente
rappresentative e l'autorità marittima, retribuzioni convenzionali da
valere sia per il calcolo dei premi e
dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità
temporanea assoluta e per la liquidazione
delle rendite per inabilità permanente o ai superstiti.
Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia
della paga fissa, sia delle
percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata
in natura quanto
se corrisposta in denaro.
Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal
Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile.
Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma
precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni triennio.
33. I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi
o contributi di assicurazione e
relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli
artt. 50 e 51, riferentisi all'anno
in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma
secondo dell'art. 112, hanno
privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli artt.
2754 e 2778 del Codice civile.
I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle
Casse di cui al n. 1) dell'art.
127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri proventi o prodotti
del viaggio durante il quale è
sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato
dopo, l'inizio del viaggio,
al grado terzo stabilito dall'art. 552 del Codice della navigazione.
Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
34. Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo precedente sono esigibili
con le norme in vigore per
la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto è stabilito con i
successivi artt. 36, 37 e 38.
I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza
dell'Ispettorato del lavoro
della circoscrizione dove si svolge il lavoro e in seconda istanza, del Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale.
I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni da
quello in cui il datore di
lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza
entro sessanta giorni da
quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato del
lavoro.
Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del
lavoro e il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in sede di esame del ricorso possono sospendere
la esecuzione, ogni
qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile
giudizio.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non può proporsi se non
dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa.
Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto
e sesto dell'art. 16.
35. La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art.
24 del presente decreto, si
applica anche alla riscossione delle somme dovute secondo l'art. 33 dello stesso
decreto dai datori di
lavoro alle Casse mutue di cui al numero 1) dell'art. 127 e alle Sezioni su
base mutua che fossero
costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro a norma dell'art. 1
del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 , convertito nella legge 29 giugno
1933, n. 860 e degli
articoli 10, 11 e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 , sull'ordinamento
dell'Istituto stesso.
Per la riscossione delle somme dovute ai datori di lavoro non contemplati nel
comma precedente
l'Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento di ingiunzione
stabilito dal testo unico delle leggi
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
Enti pubblici, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
36. L'accertamento dei crediti di cui all'articolo 34 si esegue sulla base delle
scritture contabili
dell'Istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco.
L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio dell'Ispettorato del
lavoro ed ogni interessato, salvo il
ricorso di cui al predetto art. 34. può presentare le sue osservazioni
all'Ispettorato medesimo entro il
termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve essere notificata
dall'Istituto assicuratore al
datore di lavoro.
Scaduto detto termine l'Istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate,
forma il ruolo di esazione e
lo trasmette insieme con le osservazioni all'Ispettorato del lavoro che, previe
le modificazioni che
ritiene del caso, lo rende esecutivo e lo invia al sindaco per la pubblicazione
e la consegna all'esattore
con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione
delle imposte dirette e dei
contributi.
Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza dell'Istituto.
37. Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione
di cui all'articolo 34 deve
essere trasmesso in plico raccomandato all'Ispettorato del lavoro o al Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale, ai quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso
stesso è stata
comunicata all'Istituto assicuratore affinché questo possa presentare
nel termine di quindici giorni dal
ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.
38. La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art.
34, è disposta con
ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore
e all'Istituto
assicuratore.
39. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le Casse di cui all'art. 127
debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale le tabelle dei
coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità
e di quelle a favore dei
superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio
.
Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere
l'onere finanziario
previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.
Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può
ricorrere ad una Commissione
nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta
di un ispettore del
lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria,
di un rappresentante dei
datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria,
di un rappresentante
dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati
dalle rispettive
associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative .
Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico dell'Istituto
nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo modalità da determinarsi
con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
40. Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con
decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
.
La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle
Casse di cui all'articolo 127 è
determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.
La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio
medio nazionale delle singole
lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al
secondo comma dell'art. 39.
41. Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base
al tasso di premio previsto dalla
tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni
della tariffa stessa,
sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali
o, comunque,
da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori
d'opera compresi nell'obbligo
dell'assicurazione.
I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.
42. Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della
loro natura o delle modalità di
svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione
del premio di assicurazione nei modi
di cui all'articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza
sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base
ad altri elementi idonei quali
il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine,
la quantità di carburante
utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39 .
43. Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di durata
superiore ad un anno,
il premio è riferito per la prima volta al periodo di tempo decorrente
dall'inizio della lavorazione al 31
dicembre dello stesso anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni
solari, ad eccezione
dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà quello decorrente
dal primo dell'anno della
cessazione della lavorazione fino alla data della cessazione stessa.
Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio
è riferito a tutta la durata
della lavorazione.
44. Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in
via anticipata entro la
data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere
effettuato dal datore di
lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce; contestualmente
il datore di lavoro deve
effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo
precedente .
Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore
di lavoro, essere effettuato in
quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31
maggio, 31 agosto e 30
novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti
le scadenze
successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi
ad un tasso pari al
tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente
da indicarsi da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente
va in ogni caso
effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio .
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può
detrarre dalla rata anzidetta; sono
escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti
a quello in cui si riferisce la
regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore
di lavoro, l'istituto effettua
il rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art.
28, salvo i controlli che
l'istituto medesimo intenda disporre .
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto
assicuratore,
debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti
da rettifiche dei
conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni
di rischio, da variazioni o
rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto
all'istituto.
L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro
le date delle singole scadenze
.
45. I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi
debbono pervenire alla
Commissione di cui all'articolo 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della
comunicazione dei provvedimenti stessi.
Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve
effettuare il versamento
dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso
medio di tariffa, e, negli altri
casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo
al ricorso, salvo
conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti
dovuta. Su detta
differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in
ragione d'anno pari al tasso di
interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni ed
integrazioni .
46. I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla
parte o da chi la rappresenta
legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali, e depositati o trasmessi
alla segreteria della
Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti
la Commissione e
per le comunicazioni all'altra parte.
La segreteria appone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo.
47. Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della Commissione
a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza delle parti o,
nel caso di elezione di
domicilio, al domicilio eletto.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione.
Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci giorni, alla sua notificazione
all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine di trenta giorni
entro il quale il predetto
Istituto può depositare o trasmettere alla segreteria stessa le eventuali
controdeduzioni.
Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, può
replicare definitivamente e, a sua
volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
sempre entro trenta giorni
dal ricevimento, può controreplicare definitivamente.
I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati al ricorso o ai
relativi scritti difensivi.
Il presidente della Commissione, può, in caso di urgenza, abbreviare
i termini suddetti.
La Commissione può d'ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato
termine, chiarimenti o a
produrre documenti richiamati negli atti già trasmessi.
48. Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini all'uopo stabiliti;
richiesti, se del caso, i chiarimenti
e i documenti di cui al precedente articolo e decorso il termine all'uopo stabilito,
il presidente fissa il
giorno per la trattazione del ricorso.
Del provvedimento si dà comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto
di essere sentite
personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in questo caso, deve comparire
personalmente o in
persona di chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i
mandatari speciali.
La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, è depositata
presso la segreteria della
Commissione stessa la quale provvede a notificare alle parti il dispositivo,
agli effetti del decorso del
termine di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia integrale della decisione.
49. Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso,
non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo.
Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili,
le modalità stabilite per i
ricorsi di prima istanza.
50. I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro
da essi esercitato ai
sensi del presente titolo, sono puniti con la sanzione amministrativa sino:
a lire 60.000 quando le
persone da essi dipendenti, comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in
numero non superiore a
dieci, sino a lire 240.000 quando i dipendenti sono più di dieci e non
più di cento, e sino a lire 1.200.000
quando i dipendenti sono più di cento .
Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a
versare all'Istituto
assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori,
una somma pari alla quota di
detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei
lavori e la data di
presentazione della denuncia.
I datori di lavoro che alle scadenze non provvedano, salvo le dilazioni concesse
dall'Istituto
assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue
di esso o delle differenze
supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati
in relazione alle
registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse,
sono tenuti a versare all'Istituto,
oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze supplementari
di esso, gli interessi nella
misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare del premio dovuto
o delle quote o differenze
predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.
I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettano
le denunce di
modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione,
a norma dell'art. 12, e
le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro
corrisposte o dovute o che
abbiano denunciato, ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo
inferiore a quello effettivo
in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore di
quello effettivamente
dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza
supplementare tra il premio
liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò
con effetto dalla data di
inizio della inadempienza .
51. I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista
nell'articolo precedente,
incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti
disposti dall'articolo
medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni
liquidate per infortuni
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini
delle disposizioni del presente
articolo si considerano come indennità liquidate le somme già
pagate e quelle da pagare, capitalizzando
le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 .
52. L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio
che gli accada, anche se di
lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo
predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia
fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta
l'indennità per i giorni antecedenti
a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al
datore di lavoro entro il
termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza
dal diritto a indennizzo
per il tempo antecedente la denuncia.
53. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore
gli infortuni da cui siano colpiti i
dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro
tre giorni, indipendentemente
da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
La denuncia
dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13
entro due giorni da quello in cui il
datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato
medico .
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto
il pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre
giorni si prolunghi al quarto il
termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre
alle generalità dell'operaio, il
giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze
di esso, anche in riferimento ad
eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa
sede anatomica della
lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le
modalità di cui all'art.
13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato
medico, entro i cinque giorni
successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore
di lavoro della
manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione
del domicilio
dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata
della
sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico
certificatore. I medici
certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le
notizie che esso reputi necessarie
.
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il
salario percepito dal lavoratore
assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia
professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia
deve essere fatta dal
capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso
di loro impedimento,
dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare
competente. Quando
l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta
il giorno del primo approdo
dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di
infortunio, deve essere
rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo
di primo approdo sia nel
territorio nazionale sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire
cinquecentomila a lire tremilioni .
54. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo,
deve, nel termine di due
giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni
infortunio sul lavoro che abbia per
conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del
Comune in cui è avvenuto
l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero,
la denuncia è fatta all'autorità
di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo
di fermata in territorio italiano,
e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta,
a norma del penultimo comma
dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta
e debbono tenere l'elenco
degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore
di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze
nelle quali esso si è
verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene
e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale
della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo
in cui sarà possibile
conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve
essere fatta secondo il
modulo previsto dall'art. 13 .
55. Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della
nave, e per il quale una
persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene
prevedere la morte o
una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità
marittima o dall'autorità consolare che
ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare
un rappresentante
della Cassa marittima competente nelle forme e con le procedure stabilite dagli
articoli da 578 a 584
del Codice della navigazione.
Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformità degli
artt. 58 e 62 del presente decreto.
Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa alla direzione provinciale
del lavoro -
settore ispezione del lavoro del luogo dove è situato l'ufficio di porto
di iscrizione della nave ed
all'Istituto assicuratore .
Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorità
marittima o consolare dispone che si
proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile
una inabilità superiore
ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta è a carico dell'Istituto
assicuratore.
56. L'autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di
cui all'art. 54, deve rimettere, per
ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera
sia deceduto od
abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità
superiore ai trenta giorni e si
tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della
denuncia alla direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro nella cui circoscrizione
è avvenuto l'infortunio
.
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal
ricevimento della denuncia, la
direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta
al fine di
accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura
di esso, anche in riferimento ad
eventuali deficienze di misura di igiene e di prevenzione;
3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e l'entità delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti
aventi diritto a rendita e la
residenza di questi ultimi .
La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, qualora
lo ritenga necessario ovvero
ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti,
esegue l'inchiesta sul
luogo dell'infortunio .
L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà
di domandare direttamente alla
direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro che sia eseguita
l'inchiesta per gli
infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente
articolo e per i quali, per
non essere stata fatta la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza
o per non essere state previste
o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro
motivo, l'inchiesta non sia
stata eseguita .
57. L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è comunicata,
a cura della direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro, con lettera raccomandata o della
quale si sia ritirata ricevuta,
al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore
.
L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati
e con l'intervento, se
necessario, di un medico o di altri periti, scelti dalla direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione
del lavoro .
Qualora non siano presenti, né rappresentati, gli aventi diritto alle
prestazioni, la direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro fa assistere all'inchiesta, nel loro
interesse, due prestatori
d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali è
avvenuto l'infortunio e,
preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato .
La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro ha inoltre
facoltà di interrogare tutte
quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e
sulle cause dell'infortunio
.
58. Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire
le inchieste previste
dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennità
nella misura ed alle
condizioni stabilite dalle norme vigenti .
[L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta
sia necessaria ai termini del Codice di
procedura penale] .
È parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi
determinati dalla vigente tariffa penale, ai
testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dalla direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione
del lavoro, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa .
59. Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato
sottoposti a speciale
sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza
dello Stato, debbono
essere tenuti segreti.
In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano
alla direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro una relazione sulle cause
dell'infortunio, che è unita
al processo verbale dell'inchiesta .
60. Salvo il caso di impedimento da costatarsi nel processo verbale, l'inchiesta
deve essere compiuta
nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui è
pervenuta alla direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro la denuncia dell'infortunio .
Dell'inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti
hanno diritto di far inserire le proprie
dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale
deve essere redatto sul
luogo dell'infortunio.
[Il processo verbale è sottoscritto dal pretore e resta depositato per
cinque giorni nella cancelleria
della Pretura] .
61. Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma dell'articolo precedente,
il processo verbale
dell'inchiesta è trasmesso all'autorità giudiziaria competente,
la quale provvede, se del caso, a norma di
legge, rimettendo quindi copia del processo verbale stesso alla cancelleria
del Tribunale civile nella cui
giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La cancelleria conserva i processi
verbali di inchiesta per dieci
anni dal giorno dell'infortunio.
Finché il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della
Pretura o del Tribunale, le parti
interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.
Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'Istituto assicuratore,
all'infortunato o ai
suoi superstiti ed al datore di lavoro a cura del cancelliere, contro pagamento
dei diritti di sua
competenza.
62. Le indennità di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione
provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro .
Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui
all'art. 97, in quanto prestino
l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 58.
L'onorario per l'autopsia con il referto è liquidato dalla direzione
provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per la sanità,
ed è compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo articolo
202 .
Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti
demaniali e, in mancanza, per
mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per l'amministrazione
del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità,
le quietanze e le verifiche
dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
della tariffa penale e le altre
norme e istruzioni vigenti nella materia.
63. In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'Istituto
assicuratore o degli
aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda, dispone che sia
praticata l'autopsia con la
maggiore tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico
di fiducia per assistervi.
Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella misura e
con la procedura previste nel
terzo comma dell'articolo precedente.
64. L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio
sia avvenuto per dolo
dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate,
ha facoltà di
richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le
norme di cui agli articoli
692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all'art. 231 del Codice di
procedura penale.
Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
65. L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente
aggravato le conseguenze di
esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite
dalla legge.
Capo V - Prestazioni
66. Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'idennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
67. Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore
anche nel caso in cui il
datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo
.
68. A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto
l'infortunio o si è manifestata
la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta,
che impedisca totalmente e di fatto
all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato
stesso un'indennità giornaliera nella
misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo
le disposizioni degli
articoli da 116 a 120.
Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi
oltre i novanta giorni, anche non
continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata,
a decorrere dal novantunesimo giorno, al
settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le
disposizioni degli articoli da
116 a 120.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata
a periodi non eccedenti i sette
giorni.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità
giornaliera decorre dal
giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è corrisposto
nella misura del settantacinque
per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata
sul molo o sulla
licenza.
Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo
per trenta la
retribuzione mensile.
69. Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la data di sbarco,
sia che questo avvenga
all'estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, è quella indicata
sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale
consolare o dall'ufficiale di porto.
In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non
vi è obbligo del deposito
delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo
sbarco avviene invece in
altri porti, il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve
anche garantire e
depositare presso detto ufficio acconti sull'indennità per inabilità
temporanea per il periodo che l'ufficio
stesso crederà di stabilire.
70. Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità
per inabilità temporanea
quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato,
se questi si trova
nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità giornaliera per
inabilità temporanea spettantegli a
termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.
L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto
assicuratore alla fine di ogni
mese, salvo diversa convenzione.
71. Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da
computare per la determinazione
della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
72. In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà
di ridurre di un terzo
l'indennità per inabilità temporanea.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facoltà
di ridurre l'indennità è
limitata al valore convenzionale della panatica.
Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l'assicurato
abbia il coniuge o solo i figli nelle
condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.
73. Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato
l'intera retribuzione per la
giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento
della retribuzione stessa, salvo
migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché
da contratti collettivi o
individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza
dell'assicurazione.
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro
il periodo di carenza.
L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i
casi di malattia professionale
nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia professionale
nell'agricoltura. La conseguente
erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito
dal lavoratore negli ultimi
quindici giorni precedenti l'evento.
74. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente
assoluta la conseguenza di un
infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per
tutta la vita l'attitudine al
lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di
un infortunio o di una malattia
professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la
vita, l'attitudine al lavoro
.
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia
derivata un'inabilità
permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci
per cento per i casi di
infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è
corrisposta, con effetto dal giorno
successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta,
una rendita d'inabilità
rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote
della retribuzione calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento,
aliquota crescente col grado
della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per
cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per
cento, aliquota pari al grado di
inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota
pari al cento per cento .
Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo:
per eccesso quelli uguali o
superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra .
A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità
permanente si applica la tabella
delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso
di godimento in base alle nuove
aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.
75. Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita,
il grado di inabilità
permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva
nella misura superiore al
dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di
ogni diritto, una somma pari al valore
capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39,
dell'ulteriore rendita
spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo
comma dell'art. 116,
applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
76. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni
elencate nella tabella
allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa,
la rendita è integrata da
un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta
assistenza. Non si fa
luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo
di ricovero con onere a
carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia
effettuata da un familiare e non è
cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da
enti pubblici. In caso di
cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari
.
77. Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti
di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85
la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio,
indipendentemente dalla data
di matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui
l'infortunio sia occorso ad
una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere
le condizioni di cui al
secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 .
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano
in ogni caso con questa,
qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono
costituite o per il
raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico
del lavoratore infortunato
dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di
età, se studenti di scuola
media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre
il ventiseiesimo anno di
età, se studenti universitari.
Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato,
sono riferite per
tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato
stesso.
78. Nei casi d'inabilità permanente previsti nella tabella allegato
n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti
della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale
indicata per ciascun caso.
L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti
di essi è equiparata alla loro perdita
anatomica.
Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente
la loro funzione, il
grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale
d'inabilità stabilita
per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione
perduta.
In caso di perdita di più arti, od organo, o di più parti di essi,
e qualora non si tratti di molteplicità
espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine
al lavoro deve essere
determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio,
e per effetto della
coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.
79. Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio,
quando risulti
aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro
o da altri infortuni non
contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75,
deve essere rapportato non
all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti
inabilità. Il rapporto è
espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine
al lavoro preesistente e il
numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo
l'infortunio .
80. Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente
titolo, sia colpito da un
nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede
alla costituzione di un'unica
rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro
causata dalle lesioni
determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata
secondo le disposizioni
dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione
della precedente rendita. Se
però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale
sarebbe stata liquidata la rendita in
relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a
quest'ultima retribuzione
.
Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato determini un'inabilità
permanente non superiore
al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in
base alla quale fu liquidata la
precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del
comma precedente.
Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità
permanente che non superi il
dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilità
permanente che complessivamente
superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di
riduzione dell'attitudine al lavoro
risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca
in cui questo si è verificato.
81. Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità
permanente, nel quale si abbia
concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante
che abbia dato luogo alla
liquidazione di un'indennità per inabilità permanente da infortunio
sul lavoro a norma del regio decreto
31 gennaio 1904, n. 51 , la rendita a seguito del nuovo infortunio è
liquidata in base all'inabilità
complessiva secondo le disposizioni dell'art. 80.
Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile,
ai sensi dell'art. 124,
l'importo della rendita, determinato come nel precedente comma, è diminuito
di quello dell'assegno
predetto.
82. In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità
permanente, nel quale si abbia
concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione
di una rendita riscattata,
si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 80.
83. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta,
su domanda del titolare della rendita o per
disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in
genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della
rendita, purché, quando si
tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo
alla liquidazione della
rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine
al lavoro nei limiti
del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve
essere corredata da un
certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento
nelle conseguenze
dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine
al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda,
deve pronunciarsi in ordine
alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte
ovvero l'infortunato non
accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni
si applicano le
disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite
di controllo che siano disposte ai fini del
presente articolo dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto
assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione
può essere richiesta o
disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei
mesi da quella della
costituzione della rendita, ciascuna delle successive revisioni non può
essere richiesta o disposta a
distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione
può essere richiesta o
disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla
fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di
malattia professionale, qualora le
condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità
permanente o con postumi che
non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero
aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità,
l'assicurato
stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita,
formulando la domanda nei
modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura
della rendita d'inabilità è
quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della
liquidazione a seguito di
aggravamento .
84. Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la
variazione ha effetto dalla
prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel
quale è stata richiesta la
revisione.
85. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti
sottoindicati una rendita
nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della
retribuzione calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo
secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile,
e adottivo, fino al
raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento
se si tratti di orfani di entrambi i
genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti.
Per i figli viventi a
carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino
lavoro retribuito, dette
quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età,
se studenti di scuola media
o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo
anno di età, se
studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita
è loro corrisposta finché dura
l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero,
dal giorno della nascita, i figli
concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti
alla data dell'infortunio
i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a
ciascuno degli ascendenti e
dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a
ciascuno dei fratelli o sorelle
se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni
stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno
come sopra assegnate
non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra.
Nel caso in cui la somma
predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte
entro tale limite.
Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti
sono proporzionalmente
reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle
singole rendite non può
peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi
del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno
di lire un milione al coniuge
superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti,
o, in mancanza di questi,
ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai
precedenti numeri 2), 3) e 4).
Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a
chiunque dimostri di aver sostenuto
spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla
spesa sostenuta, entro il
limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno
di cui al precedente comma
non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti
viventi a carico del defunto
che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro,
gli affiliati e gli esposti
regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le
persone a cui gli esposti sono
regolarmente affidati .
86. L'istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi
di infortunio previsti nel presente
titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche
necessarie per tutta la
durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica,
in quanto occorrano al recupero
della capacità lavorativa.
87. L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi
alle cure mediche e
chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.
L'accertamcnto dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle cure prescritte
è demandato, in caso di
contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di un medico designato
dall'Istituto
assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio
che lo rappresenta o, in
mancanza, dal presidente del Tribunale e di un terzo medico scelto da essi in
una lista preparata dal
Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non si accordino
sulla scelta del terzo arbitro, questi
è designato dal Ministero della sanità.
Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato
nel termine di quindici giorni dalla
dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.
Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la elusione delle cure prescritte
da parte dell'infortunato
importano la perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea
e la riduzione della rendita a quella
misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto
alle cure prescritte.
88. Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo
di accertamento,
l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in
una clinica, ospedale od altro luogo di
cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili,
per la spesa di degenza è
applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato
non abbia diritto
all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano
per la degenza a carico dei
Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere
che questo sia eseguito da un
medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l'eventuale
differenza fra la spesa
effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore,
se avesse provveduto
direttamente alla cura.
L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto
di disporre controlli a
mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato
e quello
dell'Istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa
ad un collegio arbitrale
costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità
stabilite in detto articolo.
89. Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'Istituto
assicuratore dispone che l'infortunato
si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili
per la restaurazione
della capacità lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere
al proprio lavoro, l'Istituto
assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura massima
dell'indennità per inabilità
temporanea assoluta.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma
si provvede a norma
dell'art. 87.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'Istituto
assicuratore può disporre
la riduzione della rendita di inabilità in misura da determinarsi dal
collegio stesso.
Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente articolo le disposizioni
dell'articolo precedente.
L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con Istituti all'uopo
autorizzati per facilitare la
rieducazione professionale.
La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di
volta in volta, dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
90. L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura
degli apparecchi di protesi e degli
apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonché alla
rinnovazione degli stessi, quando sia
trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire
la buona manutenzione degli
apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura
non imputabili all'infortunato.
91. Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'Istituto assicuratore
è tenuto solo alle
prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento dell'indennità per l'inabilità
temporanea, fermo
restando il disposto dell'art. 72.
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita
di inabilità nella misura stabilita per la
riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione
circa l'operabilità,
la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità
dell'art. 87 .
92. L'Istituto assicuratore provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi
di urgenza a mezzo di
propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.
Qualora l'Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri
mezzi e l'Istituto stesso
gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato
i soccorsi di urgenza.
Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell'infortunato,
rimanendo a suo
carico le relative spese.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile
un cartello indicante i medici
e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto assicuratore.
93. Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere di zolfo
in Sicilia si applicano le
speciali norme vigenti in materia.
94. Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli
ospedali le persone colpite
da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e comunque entro
due giorni, del
ricovero all'Istituto assicuratore, anche ai fini del pagamento delle spese
di spedalità da parte
dell'Istituto stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai termini
del presente titolo ed il ricovero
sia stato disposto o approvato dall'Istituto assicuratore.
L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia
gli infortunati degenti in
ospedali.
I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti
la lesione da infortunio, con
diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.
Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto
assicuratore e all'infortunato
o ai suoi superstiti dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati
da esse ricoverati e, se
richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo spetta,
nei confronti dell'infortunato
o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto assicuratore.
95. L'Istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure
in qualsiasi luogo esse siano
praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato
dall'Istituto medesimo.
A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono permettere tutti gli
accertamenti disposti
dall'Istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi e i documenti
da esso richiesti.
In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.
96. Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente
designati
dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale
di altro medico o
stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo
quanto dispone il secondo
comma dell'art. 88.
97. Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono rifiutarsi di prestare
i primi soccorsi agli
infortunati sul lavoro e sono tenuti a rilasciare i relativi certificati.
I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposti
dall'Istituto
assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro
e per la sanità.
98. I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli artt.
87, 88 e 89 sono liquidati dal
presidente del Tribunale nelle misure stabilite dalla tariffa nazionale per
le prestazioni mediche di cui
alla legge 21 febbraio 1963, n. 244 .
Il presidente del Tribunale decide circa l'onere dei predetti compensi e delle
eventuali spese da lui
contestualmente liquidate.
99. Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'Istituto assicuratore
e contro i provvedimenti
dell'Istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere
sanitario a favore
dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo, non si debba costituire
il collegio arbitrale
previsto dall'art. 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
100. Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante
che l'assicurato non è in
grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore, accertata la indennizzabilità
dell'infortunio ai sensi del
presente titolo, provvede affinché, entro il più breve termine,
e in ogni caso non oltre il ventesimo
giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennità
per inabilità temporanea.
101. Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a corrispondere
le prestazioni, deve
darne comunicazione all'infortunato o agli aventi diritto, specificando i motivi
del provvedimento
adottato.
102. Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione,
l'Istituto assicuratore
comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione l'indennità
per inabilità temporanea e
se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili
ai sensi del presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'Istituto assicuratore procede
agli accertamenti per
determinare la specie ed il grado dell'inabilità permanente al lavoro
e, nel termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica
all'infortunato la
liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono
serviti di base a tale liquidazione.
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di
inabilità permanente,
l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione
nel termine
suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove questi
convenga in giudizio
l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, è
tenuto a corrispondere la rendita
liquidata.
103. L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata accertata un'inabilità
permanente indennizzabile,
deve presentare all'Istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle
quote integrative, la
richiesta documentazione anagrafica.
104. L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto
assicuratore ritiene di non
essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione
della indennità per
inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente,
o non accetti la liquidazione di una
rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica
all'Istituto stesso con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia
ritirato ricevuta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i
quali non ritiene giustificabile
il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità
permanente, la misura di
indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla
domanda un certificato medico dal
quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta
della domanda di cui al
precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato
può convenire in
giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza
che l'Istituto
assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste,
si applica la disposizione del
comma precedente.
105. Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi
dell'art. 85 debbono
presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro
diritto. L'Istituto
assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente
titolo, provvede alla
liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga
contestazione sulla misura
di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
106. Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando
risulti che gli ascendenti si trovino
senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva
in modo
efficiente il defunto.
Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si
considera in ogni caso ridotta
permanentemente a meno di un terzo quando il vedovo abbia raggiunto i sessantacinque
anni di età al
momento della morte della moglie per infortunio.
Per l'accertamento della vivenza a carico l'Istituto assicuratore può
assumere le notizie del caso
presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte e presso altri uffici
pubblici e può chiedere per
le indagini del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri.
Gli uffici comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le notizie che
siano da essi richieste in
ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e debbono, altresì, rilasciare
gratuitamente i certificati di
esistenza in vita, gli stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti
dagli Istituti assicuratori
medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento delle rate di rendita.
107. Le rendite di inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate
a rate posticipate mensili
.
In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero
agli eredi la rata in corso.
108. Per le indennità dovute in base al presente titolo l'avente diritto
non può rilasciare procura ad
esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone
con cui sia comune il
diritto ad esigere l'indennità medesima.
Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura
predetta a persona diversa da
quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura è vistata
dal sindaco o, nel caso di
residenza fuori del territorio nazionale, dall'autorità consolare italiana.
109. Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari
che abbiano preso interesse
alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente
titolo.
Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 120.000 :
a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed
ai loro aventi diritto l'opera
loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;
b) coloro che, per ragioni del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni
avvenuti, ne abbiano
informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri,
come previsto alla lettera a).
110. Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può
essere ceduto per alcun titolo né
può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio
alle quali l'assicurato o gli aventi
diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito
a controversia dipendente
dall'esecuzione del presente decreto .
111. Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo
esaurite tutte le pratiche
prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità.
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante
la liquidazione in via
amministrativa dell'indennità .
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta
giorni, per il
procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato
nell'art. 83. Trascorsi tali
termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà
di proporre la azione giudiziaria
.
112. L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive
nel termine di tre anni
dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale
.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute
dai datori di lavoro
all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in
cui se ne doveva eseguire il
pagamento .
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo,
verso i datori di lavoro e verso le
persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale,
salvo nei casi
previsti negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando
gli aventi diritto all'indennità,
ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente
decreto, abbiano iniziato o
proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità
delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi
tre anni dalla sentenza penale che ha
dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo.
L'azione di regresso di
cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno
nel quale la sentenza penale è
divenuta irrevocabile .
113. Ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di procedura
civile nelle controversie
riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può anche
tener conto della misura dell'indennità
assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta
dall'Istituto assicuratore.
114. È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità
o a diminuirne la misura
stabilita nel presente titolo.
Le transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla misura di
essa non sono valide senza
l'omologazione del Tribunale del luogo dove si è effettuata la transazione
stessa. All'omologazione il
Tribunale provvede in camera di consiglio.
115. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per
inabilità temporanea, della rendita
per inabilità permanente e della rendita ai superstiti la retribuzione
da prendersi per base è accertata a
norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e dell'articolo 29 o,
per la navigazione marittima
e la pesca marittima, degli artt. 31 e 32.
116. Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle
rendite ai superstiti, quando non
ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua
la retribuzione effettiva che è
stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici
mesi trascorsi prima
dell'infortunio.
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo
in modo continuativo,
oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile
determinare il cumulo
delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si
valuta eguale a trecento
volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione
giornaliera la sesta parte
della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana
di lavoro nell'azienda
per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito
dall'infortunato stesso
anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel
periodo, non superiore ai
dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.
In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente
a trecento volte la
retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo
corrispondente a trecento
volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo
effetto, la retribuzione
media giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio
1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza
dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il
Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità
per inabilità
temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali
manifestatesi
nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso .
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente
fissata, una
variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale
determina la nuova
retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e
indica, per gli effetti di cui al
penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per
il periodo di tempo
considerato .
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa
con quelle verificatesi
negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera
.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima la retribuzione
massima risultante del terzo comma del presente articolo è aumentata
del quarantaquattro per cento
per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi
ufficiali di coperta e di
macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale
ha effetto il decreto
interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate,
con effetto da tale data
e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate
variazioni salariali
considerate dal decreto stesso .
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova
retribuzione media
giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore
al dieci per cento rispetto
alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3
luglio 1980 .
117. Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea,
quando non ricorra l'applicazione del
successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è uguale alla
retribuzione giornaliera che si
ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando,
però, il guadagno medio
orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.
118. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite
le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite,
d'ufficio o su richiesta
delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni
medie o convenzionali
per determinati lavori o per determinate località o anche per singole
imprese o per speciali categorie di
prestatori d'opera da assumere come base della liquidazione delle indennità
fermo rimanendo il
disposto del terzo comma dell'art. 116.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente
articolo sono riliquidate ogni
anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore
alla scadenza di ciascun
anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque
per cento; in mancanza di
retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo
comma dell'articolo 116
.
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa
con quelle verificatesi
negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite .
119. Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto,
ha diritto alle cure secondo
il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione
sono così determinate:
a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata
alla retribuzione effettiva secondo le
norme dell'art. 117;
b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate
alla retribuzione della qualifica
iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni
diciotto non apprendiste occupate
nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti
e comunque a retribuzione
non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di
lavoro per prestatori d'opera di età
superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le predette persone non percepiscono una retribuzione o comunque
la remunerazione
non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle
di salari stabiliti a norma
dell'art. 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per
i prestatori d'opera della
stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22, L. 19 gennaio 1955,
n. 25 , per ogni
apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione
contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissato in lire trecentodieci
e la quota dovuta per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
è fissata in lire centottanta.
120. Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è
superiore a quella risultante dalle
registrazioni prescritte dall'art. 20 l'Istituto assicuratore è tenuto
a corrispondere le indennità secondo
la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.
L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità
supplementare qualora venisse accertato,
in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti che la retribuzione
presa a base della
liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo anche in
questo caso, le sanzioni stabilite
dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti
dall'art. 118.
121. Nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo
l'art. 162 del Codice
della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello al quale si riferiscono
le ultime notizie della
nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di
persone dell'equipaggio, gli
aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la liquidazione della indennità
assicurata per il caso di
morte.
Il termine di tre anni fissato nell'art. 112 per la prescrizione dell'azione
per conseguire l'indennità
decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.
Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui notizie
certe, l'Istituto assicuratore
cessa il pagamento della rendita già liquidata e in base alle conseguenze
dell'infortunio sono regolati i
rapporti fra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita
e colui che si credeva
disperso.
122. Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione
della rendita di
inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura
e nei modi stabiliti nell'art. 85
deve essere proposta dai superstiti a pena di decadenza, entro novanta giorni
dalla data della morte
.
123. Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione
dell'indennità
per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità
permanente o mentre si svolgono le
pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'Istituto, assicuratore,
se gli risulti che i
superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone
a conoscenza, dare
notizie del decesso stesso ai superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione
dell'articolo precedente.
In ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel
quale i superstiti sono venuti a
conoscenza del decesso.
124. Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul
lavoro o malattia professionale
nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31
gennaio 1904, n. 51 del regio
decreto 13 maggio 1929, n. 928 , o titolari di rendita vitalizia con grado di
inabilità non inferiore al
50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire
dodicimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale
continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, più lire
trentacinquemila quale assegno per
detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza
dei loro importi
ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto
assicuratore
.
125. Le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono fino alla
concorrenza del loro
ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti
collettivi o per accordi
economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal
datore di lavoro al
lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in
cui, in virtù di contratti
collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere
direttamente ai propri
dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera
retribuzione.
Capo VI - Istituti assicuratori
126. L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con
forme di assistenza e di servizio
sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, salvo quanto dispone
l'articolo seguente.
127. Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro:
1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché
i radiotelegrafisti di bordo
non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le
Casse previste nell'art. 4
del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 , convertito nella legge 29 giugno
1933, n. 860; le
Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni
supplementari
previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di
arruolamento e di ingaggi in
favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse
predette;
2) [i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni
e il personale
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato] ;
3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.
Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione
e può anche essere limitata a
parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento
previsto dal presente
decreto . Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto
con i Ministri per il
lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.
128. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
può assumere, su richiesta
delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della corresponsione delle rendite
di inabilità e delle rendite ai
superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le vendite
stesse nel presente titolo;
in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i valori capitali delle rendite,
calcolati secondo tabelle
all'uopo concordate fra gli enti interessati, e sono esonerate da qualsiasi
obbligo verso i titolari di esse.
Fin quando non siano stabilite tali tabelle, sono applicate quelle formate dall'Istituto
nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini dell'art. 39.
Le Casse di cui all'art. 127, che intendono provvedere alla riassicurazione
parziale dei rischi da esse
assunti in forza del presente titolo, debbono stipulare la riassicurazione presso
l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per il tesoro e
dell'Amministrazione interessata, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro
può essere incaricato, con le modalità stabilite nel decreto stesso,
di erogare le prestazioni assicurative
per infortuni in servizio o malattie professionali dovute dalle Amministrazioni
dello Stato, secondo i
propri ordinamenti, a persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione disciplinata
dal presente titolo.
129. Le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono poste sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e si applicano ad esse le disposizioni dell'art. 13 del regio
decreto 6 luglio 1933, n.
1033 , concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul
lavoro.
Gli statuti delle Casse predette sono approvati con decreto del Presidente della
Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
quelli per il tesoro e per la
marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato.
Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri
bilanci, le relazioni dei
sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad esse richieste da detto
Ministero.
130. Gli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro sono
equiparati ai dipendenti dello Stato agli efetti del trattamento tributario
e delle disposizioni relative alla
sequestrabilità e cedibilità degli stipendi .
Capo VII - Disposizioni speciali per le malattie professionali
131. Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti
gli infortuni sul lavoro, salvo le
disposizioni speciali del presente capo.
132. Gli artt. 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità complessiva
sia derivata in parte da
infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale.
133. La tutela assicurativa contro le malattie professionali non comprende
le conseguenze non
direttamente connesse alle malattie stesse.
134. Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando
l'assicurato abbia cessato
di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il
diritto alle prestazioni, sempreché
l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per
ciascuna malattia è indicato nella
tabella allegato n. 4 .
Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente
indennizzata o
che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale
ricaduta si verifichi non
oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione
che abbia
determinato la malattia.
Agli effetti del comma precedente, per malattia che può dar luogo ad
una ricaduta indennizzabile,
s'intende quella che si sia manifestata dopo l'entrata in vigore delle norme
che hanno esteso alla stessa
l'assicurazione obbligatoria.
135. La manifestazione della malattia professionale si considera verificata
nel primo giorno di
completa astensione dal lavoro a causa della malattia.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo
che l'assicurato ha
cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia,
la manifestazione
della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è
presentata all'Istituto assicuratore
la denuncia con il certificato medico .
136. Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia
professionale, se il grado
dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o
temporaneo della specie di lavorazione per
effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore
d'opera non intende cessare
dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità
presumibile al quale il
prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della
lavorazione predetta.
Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'Istituto assicuratore
in applicazione del
precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale costituito con le modalità
stabilite dall'art.
87; il collegio determina la misura della riduzione della rendita.
137. La misura della rendita di inabilità da malattia professionale
può essere riveduta su domanda del
titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso
di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni
fisiche del titolare della
rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato
dalla malattia professionale che
ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere
soppressa nel caso di
recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve
essere corredata da un
certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento
nelle conseguenze della
malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine
al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi
entro novanta giorni dal
ricevimento di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte
ovvero l'assicurato non
accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni
si applicano le
disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite
di controllo che siano disposte, ai fini
del presente articolo, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto
assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi
sei mesi dalla data di
cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista
tale inabilità, dopo che sia
trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale.
Ciascuna delle successive
revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad
un anno dalla precedente, mentre
l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine
di quindici anni dalla
costituzione della rendita.
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un
anno dalla scadenza del
termine di quindici anni di cui al comma precedente.
138. L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi
alle visite mediche preventive e
periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di igiene
del lavoro.
139. È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la
denuncia delle malattie
professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del
Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio,
il quale ne trasmette
copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto
fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni .
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto
dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303 , contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è
dell'arresto da due a
quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni .
Capo VIII - Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi
140. Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate
dall'art. 3 del presente
decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati
nella tabella, allegato n. 8, e
che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni, su proposta
del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con
il Ministro per la sanità,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
qualora sussistano altri
lavori che espongano al rischio della silicosi .
141. Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili,
delle disposizioni concernenti
gli infortuni sul lavoro e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni
particolari contenute nel
presente capo.
142. [Agli effetti del presente capo per silicosi deve intendersi una fibrosi
polmonare complicata o non
a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido
di silicio allo stato libero, si
manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema
e ripercussione
sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa
di ombre nodulari
miliariformi, confluenti o non] .
143. [Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all'articolo
precedente ed alla tabella
allegato n. 8, s'intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo
stato amorfo.
Ai fini dell'applicazione delle norme di legge e della tabella delle lavorazioni
per le quali è obbligatoria
l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, le rocce, gli abrasivi e i
materiali indicati nella tabella
medesima si considerano contenenti silice libera o amianto quando questi siano
presenti in percentuale
tale da poter dare luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni,
ad inalazione di polvere di
silice libera o di amianto tale da determinare il rischio] .
144. Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate
dall'art. 3 del presente
decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati
nella tabella, allegato n. 8,
e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto
del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con
il Ministro per la sanità,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
qualora sussistano altri
lavori che espongono al rischio dell'asbestosi .
145. Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze dirette
- da cui sia derivata la morte
ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento ;
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose
dell'apparato respiratorio e
cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale
del danno.
Le prestazioni di cui alla lett. b) del comma precedente si intendono dovute
anche nei casi di morte
derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato
respiratorio e
cardiocircolatorio .
146. La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da
asbestosi può essere riveduta, su
richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore,
in caso di diminuzione o di
aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle
condizioni fisiche del
titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo
sia derivato dalla silicosi o dalla
asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza
di tale peggioramento
assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva
da valutare, nei limiti e alle
condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi
con le forme morbose
dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche
essere soppressa nel caso di
recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile .
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite
di controllo che siano disposte, ai fini
del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto
assicuratore può disporre
la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno
dalla data della manifestazione
della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita.
Ciascuna delle
successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno
dalla precedente.
In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno evolutivo,
le revisioni di cui al
presente articolo possono aver luogo anche fuori dei termini ivi previsti.
Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte
anche oltre il termine di
quindici anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda,
deve pronunciarsi in ordine
alla domanda medesima.
147. Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi
a base per la
liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti
a silicosi o ad asbestosi, è
quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi
precedenti la manifestazione
della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito
alle lavorazioni di cui all'art. 140.
Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle
lavorazioni predette,
durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette
all'obbligo
dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa
a base la retribuzione
percepita, sia in danaro, sia in natura, alla data della manifestazione, dai
lavoratori occupati nella
medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore
alla data dell'abbandono
delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle
lavorazioni di cui ai
precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si
trovi occupato in attività
soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente
decreto, viene presa a base
per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione
della rendita ove la
liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, però, tale retribuzione
risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione
della malattia, viene
presa a base quest'ultima retribuzione.
148. Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente
capo sono, in ogni
caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore e così pure
le cure, salvo quelle a favore del
lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva,
le quali spettano all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni stabilite
dalla legge per il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi, gli accertamenti diagnostici e le cure di
cui al comma precedente
sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso
da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato
è obbligato ad
astenersi dal lavoro, l'Istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo
di astensione, un assegno
giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per
inabilità temporanea assoluta.
Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto
di cura, egli ha diritto ad un
assegno giornaliero corrispondente alla indennità di cui all'art. 72.
Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare
di una rendita per inabilità, si
applica la disposizione dell'art. 89.
149. Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 148, le contestazioni
tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale sulla diagnosi
di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte
alla decisione, in via
amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'Istituto assicuratore
al quale il caso è stato
inizialmente denunciato.
150. Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione
cui attendeva e nella quale
ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette
di silicosi o di asbestosi con
inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore
all'ottanta per cento, l'Istituto
assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle
prestazioni o dalle
indennità che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine
al lavoro e per le condizioni di
famiglia, una rendita di passaggio.
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui
all'art. 140, tale rendita è
pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera,
determinata ai sensi dell'art.
116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della
lavorazione morbigena e
quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita
medesima è pari ai due
terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma,
percepita negli ultimi
trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente
dalla relativa indennità
di disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto
nel secondo comma.
La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro
il termine massimo di dieci anni
dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti
commi, quando anche la
successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti
dannosa all'assicurato,
influendo sull'ulteriore corso della malattia .
La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata
con le indennità spettanti per
la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione
relativa alla nuova
occupazione o con l'indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione
percepita nella lavorazione
nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il
lavoratore venga
sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero,
la rendita di
passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno
medesimo.
151. Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art.
150, l'assicurato deve inoltrare
domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla
data in cui, a seguito
dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se
abbia trovato occupazione
in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato.
La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono
della lavorazione e
la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:
a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione
non prevista dalla
tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla natura
della nuova lavorazione e
sulla misura della retribuzione relativa;
b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli
organi competenti.
152. In conformità di quanto previsto all'art. 16, l'Istituto assicuratore,
quando venga a conoscenza che
non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella tabella
allegato n. 8, diffida il
datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Il ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'Istituto assicuratore
e quello al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale contro la decisione dell'Ispettorato del lavoro
non sospendono
l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, salvo che i detti
organi non ritengano di
disporre la sospensione dell'esecuzione medesima.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro
dall'obbligo di provvedere
all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche indicate nei precedenti
commi.
153. I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato
n. 8, sono tenuti a
corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei
salari specifici riflettenti
gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione
tale da determinare il
rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso
stabilimento, opificio, cantiere
ecc. .
A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore,
ad integrazione delle
notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da
questo richiesti per la valutazione
del rischio.
154. I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente
articolo, la misura di
esso e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto
del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
.
155. Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10 e 11, la responsabilità
civile del datore di
lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano
aggravate per la violazione
delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.
156. I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri
di paga ai sensi dell'art. 20, a
raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della
silicosi e dell'asbestosi, secondo
la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.
157. I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art.
140, e comunque non oltre cinque
giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono
essere sottoposti, a cura e a
spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica,
oppure da enti a ciò
autorizzati, secondo le modalità di cui agli artt. 158 e seguenti, allo
scopo di accertarne l'idoneità fisica
alle lavorazioni suddette .
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un
anno, ugualmente a cura e
a spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata
una particolare attestazione
secondo le modalità di cui all'articolo seguente .
Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano
visite mediche periodiche ad
intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita
da quella annuale prevista nel comma
precedente.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori
che risultino affetti da
silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche
se iniziale.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma,
il lavoratore può
richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente
competente un nuovo
accertamento, avente carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le
modalità cui agli artt. 160
e seguenti.
Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede,
dal medico rappresentante
del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.
Le spese per il funzionamento del collegio medico di cui al precedente comma,
sono a carico di un
fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso
dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per I'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro,
secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
158. Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'articolo precedente
debbono essere sottoposti
anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta all'obbligo assicurativo
contro la silicosi e
l'asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la suddetta visita
quando questa sia stata effettuata, a
distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro,
purché questa
condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione
di cui all'art.
162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini
della vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita
ai sensi del comma secondo
dell'art. 157 non oltre un anno dalla data della precedente visita.
159. La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è fatta dal
datore di lavoro al medico di
fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art. 161, allegando alla
richiesta stessa la
precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.
160. La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico,
anche una radiografia del
torace comprendente l'intero ambito polmonare.
L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia
del torace con l'esame
schermografico, purché lo schermogramma non abbia formato inferiore a
millimetri settanta per
settanta.
Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l'accertamento di cui al primo
comma dell'art. 157
deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografia, una radiografia.
Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito
registro a numerazione
progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del radiologo, il
luogo e la data dell'accertamento ed il
numero dello schermogramma o del radiogramma.
In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data
in cui viene eseguito.
161. Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami medici
di cui al presente
capo debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro competente, il quale,
previo accertamento
dell'adeguata organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto
con il medico
provinciale.
Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, intendono
operare in tutto il
territorio nazionale debbono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale,
sentito il Ministero della sanità.
162. I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati
dal medico su di una scheda
personale conforme al modello A, allegato n. 9.
Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art.
157, conforme al modello B,
allegato n. 10.
Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi
associate a tubercolosi
polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta attestazione è
redatta secondo il modello C,
allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore non può
essere assunto o permanere nelle
lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.
L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in
cui il datore di lavoro viene
a conoscenza del risultato degli accertamenti.
La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonché
i documenti radiografici e
schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'esecuzione degli accertamenti,
a cura del medico
o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto
a far pervenire la copia
dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato
ed a conservare i
documenti originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in
cui si esegue il lavoro per un
periodo di almeno sette anni, nonché a presentarli ad ogni richiesta
dell'Ispettorato del lavoro o del
Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la conservazione
dei documenti e del
registro predetti in altro luogo.
163. Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi
o da asbestosi, anche se
iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui
all'ultimo comma dell'articolo
precedente anche una seconda copia dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato
del lavoro entro cinque
giorni dal ricevimento.
164. Su istanza del lavoratore, che intende richiedere l'accertamento collegiale
di cui al quinto comma
dell'art. 157 il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento
dell'istanza medesima
copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
165. Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto
comma dell'art. 157, deve
indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel collegio.
L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta,
procede alla costituzione del
collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante
sanitario nel
collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato la scheda
di cui al primo comma
dell'art. 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti
stessi.
166. Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica
le proprie decisioni
all'Ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle parti, restituendo
ad esse i documenti esibiti
dopo aver annotato le conclusioni del collegio sulla scheda di cui al primo
comma dell'art. 162.
167. I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comma dell'art.
157 sono stabiliti
nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale per
le prestazioni mediche.
168. Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nell'art. 157,
l'Ispettorato del lavoro
competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite
di controllo sulla salute dei
lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 le visite di controllo
disposte dall'Ispettorato del
lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore
di lavoro.
I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche
di cui all'art. 157 debbono
essere portati a conoscenza delle persone e degli enti indicati nell'art. 161,
con le modalità e i termini
ivi stabiliti.
Il lavoratore, qualora non accetti i risultati delle visite di controllo può
richiedere un nuovo
accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'art. 157.
169. L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto
minerario, può
disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'articolo
precedente siano eseguite da
medici da esso designati per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente
ad una parte di essi.
170. La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite
mediche, prevista per l'Istituto
assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti disposti
a norma del presente
capo.
171. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato
medico centrale, ha facoltà di
emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche
di cui al presente
capo, anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il
metodo di rilevazione dei dati
obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.
172. Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche
o di controllo previste dagli
artt. 157 e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni
di cui alla tabella allegato n. 8.
173. Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e di
sicurezza tecniche e
profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda
della natura e delle
modalità delle lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali,
da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto
con il Ministro per la sanità.
174. Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle disposizioni
particolari di prevenzione e di
sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni protettive
contenute nel regolamento
generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303 .
175. Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti,
addetti alle lavorazioni di cui
all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca
alle predette lavorazioni i
lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi
polmonare in fase attiva
anche se iniziale, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto
milioni per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta
violazione.
176. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca
più grave reato,
chiunque violi le disposizioni del presente capo è punito con la sanzione
amministrativa da lire 6.000 a
lire 60.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione
stessa.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire
240.000 .
177. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta
del Fondo speciale infortuni di
cui all'art. 197, cui debbono affluire le ammende riscosse per le violazioni
delle norme della legge 12
aprile 1943, n. 455 , del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 648 e del
presente capo affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
possa, in casi particolarmente
meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare:
a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o la asbestosi si sia manifestata
oltre il periodo massimo di
indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella
allegata alla legge 12 aprile
1943, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni ;
b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto
la denuncia non è
stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione
delle lavorazioni indicate
nella tabella predetta;
c) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto del lungo intervallo
tra l'ultima occupazione in
lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia, abbiano ricevuto liquidazione
delle indennità per
inabilità permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente
svalutata;
d) lavoratori emigrati, che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti
da silicosi o da asbestosi con
inabilità permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel
Paese dal quale essi provengono.
Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto altresì:
e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro delle spese
sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata
a tubercolosi in fase
attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'art. 148, per
il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
f) all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche
concernenti la silicosi
e l'asbestosi.
Capo IX - Assistenza ai grandi invalidi
178. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro è istituita una speciale
gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite
dal regolamento approvato
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero,
alla cura, alla rieducazione,
qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale
e, in generale,
all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati
in base al regio
decreto 31 gennaio 1904, n. 51 , al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 , al D.Lgs.Lgt.
23 agosto
1917, n. 1450 e loro successive modificazioni ed integrazioni, o al presente
decreto abbiano subìto
o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro
di almeno quattro quinti.
Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici
della speciale gestione possono
essere ammessi, su deliberazione del Comitato tecnico di cui all'art. 3 del
D.Lgs.C.P.S. 13 maggio
1947, n. 438 , alle cure chirurgiche, mediche, ortopediche, fisio ed ergoterapiche,
alla fornitura di
protesi e di altri apparecchi diretti al massimo possibile recupero di capacità
lavorativa, in quanto ad
esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termine del presente
decreto, nonché ad altre
prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso, anche invalidi ai quali
sia stata riconosciuta
dall'Istituto assicuratore un'inabilità inferiore ai quattro quinti.
179. Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro
quinti, su loro domanda, purché
avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data
di completamento delle cure
indicate agli articoli 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi
di addestramento o di
qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività
lavorativa adeguata alle
loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le possibilità
di occupazione del mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito
il Ministero della
sanità, un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi
della legge 29 aprile 1949, n. 264
, e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di
cui al comma precedente.
Su tali piani deve essere acquisito, altresì, il parere dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del
lavoro. È fatta salva la facoltà dell'Associazione suddetta di
istituire per proprio conto corsi di
addestramento ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335.
I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento previsto dagli artt.
52 e 61 della legge 29 aprile
1949, n. 264 .
180. Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art.
2, secondo comma,
D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 , il beneficio dell'assunzione obbligatoria
nelle imprese
private, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è autorizzata
a concedere, ove
sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità
non superiore a lire
quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.
Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione
di cui sopra ed
approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale .
181. Per i compiti di cui agli artt. 179 e 180 e per la realizzazione degli
altri fini di cui alla legge 21
marzo 1958, n. 335 , si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per
cento su premi e
contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, in sostituzione dei
contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335
.
Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato e versato
al fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge
29 aprile 1949, n. 264 ,
l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività
addestrative a favore degli
invalidi del lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare è da stabilirsi
con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di cui all'art. 179.
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, è devoluta
all'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti istituzionali e per quelli
previsti dall'articolo precedente
.
182. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
provvede all'assistenza di cui
all'art. 178:
a) con i mezzi stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul
bilancio delle singole
gestioni dell'Istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni
di cui all'articolo 127
nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti
delle rispettive gestioni e al
costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di
terzi.
183. Il Comitato di cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire che, nei
casi di ricovero dei grandi invalidi
titolari di rendita di inabilità si applicano le disposizioni dell'art.
72.
184. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1) e 2) dell'art.
127 hanno l'obbligo di
denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita
presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in
seguito ad infortunio sul lavoro o a
malattia professionale abbiano subìto un'inabilità permanente
di almeno, l'ottanta per cento. Le Casse,
Aziende ed Amministrazioni predette debbono anche fornire alla detta gestione
tutte le notizie ed
informazioni ad esse richieste dalla gestione stessa.
185. Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come titolo di preferenza,
del grado di
inabilità della natura della lesione e, in genere, delle condizioni fisiche
attuali dell'invalido, nonché delle
condizioni economiche e familiari di esso.
186. I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali da parte della
gestione o circa la natura e i
limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del Comitato di
cui al terzo comma dell'art.
178. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero
del lavoro e della previdenza
sociale.
187. Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla gestione
delibera:
1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa;
2) sui ricorsi di cui all'articolo precedente;
3) sulla compilazione di regolamenti interni;
4) su convenzioni da stipulare con Enti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei
per l'assistenza;
5) su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione.
Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione
e propone la misura del
contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi dell'art. 182.
Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano
le disposizioni dello statuto
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
che disciplinano detta materia
per il Comitato esecutivo dell'Istituto medesimo.
188. Il conto consuntivo della gestione forma parte integrante del bilancio
dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
189. Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il personale
dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Capo X - Norme generali, transitorie e finali
190. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello
Stato e delle Aziende
autonome di Stato , agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima,
nonché ai
detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art.
127.
Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può
provvedere ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono emanate con decreto
del Ministro per il tesoro,
di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica
istruzione .
191. Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome statali faranno
carico ai normali
stanziamenti di bilancio.
192. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963,
n. 15 e del presente
decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvedono
secondo le norme della
legislazione che le concerne e dei propri statuti.
193. Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul
lavoro provvede secondo le norme della legislazione che lo concerne.
194. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'INAIL, per la gestione
industria, dall'applicazione
della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto si provvede, fin quando
non sarà emanata e
sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura
degli oneri predetti, con
un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.
Per l'anno 1965 e per gli anni successivi l'addizionale di cui sopra è
determinata, in relazione
all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, in misura non
superiore al venti per cento .
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti
da ogni prelevamento di
aliquote per contribuzione, a favore di Enti pubblici o privati, previste da
disposizioni di legge in vigore.
195. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo
sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi
nei quali siano stabilite nel
titolo medesimo specifiche sanzioni .
196. I ricorsi in via amministrativa previsti dal presente titolo debbono essere
comunicati alla
controparte mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con ricevuta
di ritorno.
Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato del lavoro o
al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondoché il ricorso sia presentato all'uno
o all'altro.
L'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
qualora non risulti eseguita
la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine perentorio per la comunicazione
alla controparte;
trascorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia data la prova, l'Ispettorato
del lavoro e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dichiarano inammissibile il
ricorso.
197. Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo
sono versate a
favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti,
ai sensi dell'art. 37 del
R.D. 31 gennaio 1904, n. 51 , ed amministrato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale può erogare
somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti
dei grandi invalidi
del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione
di orfani di infortunati
morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortuni;
c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline
infortunistiche e di
medicina sociale in genere.
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato
con D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge
restano acquisite al fondo
speciale infortuni .
198. Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni diritto e tassa
giudiziaria tutti gli atti del
procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità
giudiziaria, nonché tutti gli atti o
scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza
del presente decreto,
sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore
o le persone tenute all'obbligo
dell'assicurazione.
Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte sulle assicurazioni
e sui contratti
vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel presente decreto,
gli atti relativi ai pagamenti di
indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali,
i certificati, atti di notorietà e
quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto stesso.
Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e delle Casse di cui all'art. 127, le donazioni ed elargizioni disposte
a loro favore sono esenti
dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie.
Sono esenti dalle tasse di concessione governativa gli atti costitutivi dell'Istituto,
le modificazioni
successive ai suoi statuti e tutti gli altri atti e documenti che possono occorrere
tanto all'Istituto per se
stesso, quanto agli assicurati, relativamente all'esecuzione delle leggi per
le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro.
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio
dell'Istituto e delle Casse
predette, i frutti annuali e le rendite da essi liquidate.
Gli atti e i contratti stipulati dall'Istituto e dalle Casse predette per impiegare
i propri fondi sono
soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
Qualora, però tali impieghi di
fondo siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione
di annualità dovute dallo
Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono
soggetti alla tassa proporzionale
di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al R.D. del 30 dicembre 1923,
n. 3269, a carico della parte
sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.
Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti
dell'Istituto e dalle Casse
predette è fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno
per ogni mille lire di capitale
nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1, D.L.
12 gennaio 1928 n. 38,
convertito nella L. 7 giugno 1928, n. 1396.
199. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla
navigazione marittima e alla
pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni
contenute nel titolo
medesimo.
Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive
imprese e che non abbiano
dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo a norma del presente titolo,
nonché per i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo
comma dell'art. 4, le
disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1966 .
200. Le attribuzioni demandate dal presente decreto all'Ispettorato del lavoro
sono devolute, per
quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, all'autorità
marittima o consolare.
201. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
è esercitata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, salvo
per quanto riguarda la
navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti
la vigilanza è esercitata
rispettivamente a mezzo delle autorità marittime del territorio dello
Stato o consolari all'estero e degli
uffici del lavoro portuale.
Le autorità predette hanno facoltà di negare le spedizioni alla
nave, quando risulti che le disposizioni
stesse non siano state osservate.
Per la navigazione marittima le spedizioni debbono essere negate quando siano
omessi in tutto o in
parte i versamenti dei contributi assicurativi.
202. Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dal
presente decreto e per
l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati delle materie
relative agli infortuni sul
lavoro e alle malattie professionali, concorrono gli Istituti assicuratori di
cui agli artt. 126 e 127.
Gli istituti predetti versano annualmente alla Tesoreria dello Stato la somma
occorsa per le spese di cui
al precedente comma, nell'ammontare liquido dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale,
d'intesa con quello del tesoro e ripartito fra gli Istituti stessi in proporzione
dei premi e contributi
assicurativi da essi introitati.
203. I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela
assicurativa per essi prevista
dall'art. 4, n. 3), sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal presente
titolo a carico dei datori di
lavoro per l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni.
Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui all'art.
53, alla denuncia
dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
52.
In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi
si trovi nell'impossibilità di
provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per
primo constatato le
conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto
assicuratore.
204. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, stipulati dal
datore di lavoro a favore di prestatori d'opera che, in conseguenza del presente
decreto, vengono ad
esser compresi tra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta
sono risolti a seguito di
richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal 1° gennaio 1966.
Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la restituzione
proporzionale degli sconti
poliennali concessi.
Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli infortuni
sul lavoro previsti dal presente
decreto, oppure garantiscono gli indennizzi stabiliti in misura superiore a
quella delle indennità fissate
dal decreto medesimo i contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte
che non riguarda questi
ultimi rischi e per quella eccedente le indennità predette.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti
di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dagli artigiani per
i quali sussiste l'obbligo
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto.
TITOLO II
L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura
Capo I - Soggetti di applicazione (soggetti e lavorazioni)
205. In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati
contro gli infortuni sul lavoro in
agricoltura dall'età di dodici anni ai settanta compiuti:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali
e adottivi, che prestano opera
manuale abituale nelle rispettive aziende ;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera
retribuita. Sono considerati
come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano
funzioni di direzione
o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino
.
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici
di aziende agricole o
forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei
lavori previsti negli artt. 206,
207 e 208 ai termini della precedente lettera b).
I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo,
nonché gli esposti regolarmente
affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario
contemplato in quella
disposizione, sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati
sotto la lettera a) del presente
articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a)
.
206. Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo,
quelle esercenti una
attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento
degli animali ed attività
connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso
agricole, a norma del primo
comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie
suinicole, avicole, cunicole,
itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura,
alla bachicoltura e simili .
207. Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i
lavori inerenti alla coltivazione dei
fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse,
ossia quelli che rientrano
nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del
codice civile, anche se i lavori siano
eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente
dalla persona
che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda
conduttrice del
fondo.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione
od all'alienazione dei
prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o
nell'interesse e per conto di
una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo.
Sono altresì soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori
di coltivazione di orti e di giardini, anche
se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l'imposta sui terreni.
.
208. Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del presente
titolo tutti quelli di
coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura,
la decorticatura delle piante, la
estirpazione delle piante dannose, e simili. Vi sono pure compresi il taglio
e la riduzione delle piante e
loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o
torrenti, o presso le strade
carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando
detti lavori siano svolti da
imprenditori agricoli.
È soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la
coltivazione delle piante ovunque queste si
trovino.
Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è considerata
come tale anche la
carbonizzazione.
209. Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine
mosse da agente
inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le prestazioni
dell'assicurazione
ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio
delle dette macchine.
Dette prestazioni spettano, altresì, alle persone previste all'art. 205
che, nelle condizioni di cui ai
numeri 1) e 2) dell'art. 4, siano addette alle altre lavorazioni previste dall'art.
1, con esclusione di quelle
di cui ai numeri 7), 8), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego,
14) se eseguite con meno di
quattro persone, 24) e 26) .
Capo II - Oggetto dell'assicurazione
210. L'assicurazione secondo il presente titolo comprende tutti i casi di infortunio
avvenuto per causa
violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità
permanente al lavoro, assoluta
o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione
dal lavoro per più di tre
giorni.
Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la conseguenza di
un infortunio la quale tolga
completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza di
un infortunio, la quale
diminuisca in misura superiore al quindici per cento e per tutta la vita l'attitudine
al lavoro, in
conformità della tabella allegato n. 2.
Si considera come inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un
infortunio che impedisca
totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro
o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante
il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale
percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora
non sia presente un servizio di
mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono
necessitate quando sono
dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi
penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo
di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione,
inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida .
211. L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali indicate
nella tabella allegato n. 5 le
quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate
nella tabella stessa ed in
quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli artt. 206, 207 e
208 .
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni
speciali, si applicano le norme
concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura .
Capo III - Prestazioni
212. Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle
indennità per inabilità
temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi procedimenti di
liquidazione in materia di infortuni
sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul
lavoro nell'industria.
213. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
derivante da infortunio sul lavoro in
agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni,
è corrisposta a partire dal quarto
giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni
festivi, alle persone previste alle
lettere a) e c) dell'art. 205, nella misura del 60 per cento della retribuzione
media giornaliera
determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488 .
Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi
oltre i novanta giorni, anche non
continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata,
a decorrere dal novantunesimo giorno, al
settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente
.
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computarsi
all'effetto di determinare la
durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro è
obbligato a corrispondere al
lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e c)
dell'articolo 205, l'intera
retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il
sessanta per cento della retribuzione
stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari,
nonché da contratti
collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste
la carenza
dell'assicurazione, come previsto dall'art. 73.
214. Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato
n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti
della liquidazione della rendita s'intende ridotta nella misura percentuale
indicata per ciascun caso.
Valgono altresì, per la valutazione delle inabilità i criteri
specificati nell'art. 78.
215. Per i casi di inabilità permanente derivante, da infortunio sul
lavoro in agricoltura, assoluta o
parziale di grado superiore al quindici per cento, è corrisposta, con
effetto dal giorno successivo a
quello della cessazione dell'inabilità, sulla base della retribuzione
annua convenzionale di lire
trecentosettantamila per i lavoratori di età superiore a sedici anni
e di lire duecentosedicimila per i
lavoratori di età non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali
stabilite nella tabella allegato n.
6 .
A decorrere dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali
di retribuzione di cui
all'allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento
in base alle nuove aliquote di
retribuzione di cui al precedente comma.
216. Le indennità liquidate agli infortunati di età non superiore
a sedici anni sono elevate, al
compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista per i lavoratori
di età superiore a sedici
anni.
217. Le rendite sono integrate in conformità alle disposizioni dell'art.
77.
218. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni
elencate nella tabella
allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa,
la rendita è integrata da
un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta
assistenza. Non si fa
luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo
di ricovero con onere a
carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia
effettuata da un familiare e non è
cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da
enti pubblici. In caso di
cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari
.
219. Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità
permanente in forma definita
non superiore al venti per cento è data facoltà di richiedere
all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla
scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione,
ad estinzione di ogni
diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita
dovuta.
Il valore capitale delle rendite è calcolato in base alle tabelle approvate
con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
220. Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio
sul lavoro in agricoltura, di
grado non inferiore al cinquanta per cento, con moglie e figli, o solo moglie,
o solo figli aventi i requisiti
prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi
dello articolo 77, può essere
concesso, al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti
degli stessi o di acquisto di
macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purché siano
trascorsi almeno due anni dalla
liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in età non
superiore ai cinquantacinque anni, il
riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri,
le condizioni e le garanzie
indicati negli articoli che seguono.
221. Il riscatto in capitale della rendita di cui all'articolo precedente è
condizionato alla dimostrazione
da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari
di legge e dell'utilità,
dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.
Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi, oltre l'acquisto dei
terreni, affrancazioni di
canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed
utili alla valorizzazione
dell'azienda agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.
Le macchine agricole, per il cui acquisto può essere concesso il riscatto,
debbono essere di
apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione all'entità
ed alle caratteristiche dell'azienda
agricola, per la quale debbono essere usate.
222. La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220 deve essere presentata
alla sede provinciale
territorialmente competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e
deve essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni
richieste.
L'Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti gli altri
elementi e documenti che ritenga
necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità competenti.
223. Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui all'art. 220 è
calcolato in base alle tabelle
approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su
proposta del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento alla data
di presentazione della domanda e
ne sono detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.
224. Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art. 220 può
essere concesso solo quando i
postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.
Qualora, invece, i postumi delle lesioni, riportate siano suscettibili di modificazioni,
la rendita può essere
riscattata in misura non superiore alla metà.
L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati
nell'ultimo giudizio di revisione
può essere corrisposta sempreché permangono le condizioni richieste
dall'art. 220.
225. Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi dell'art.
220 sia colpito da un nuovo
infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di inabilità permanente
ai sensi del presente titolo,
l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma
dell'art. 82, è decurtato,
dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.
Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita,
spetta ugualmente ai
superstiti la rendita, a norma dell'articolo 231, quando sia provato che la
morte sia avvenuta in
conseguenza dell'infortunio.
226. A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi dell'art.
220, per i fini stabiliti dalla
legge, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
è autorizzato:
a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per
i quali ultimi deve essere
stabilito che non possono essere alienati o ipotecati, sotto pena la nullità,
prima che siano trascorsi
dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data
di riscatto. Le spese per la
stipulazione degli atti di compravendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato
acquirente;
b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di
cui all'art. 221, il
versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati
dal proprio ufficio
tecnico;
c) a corrispondere direttamente al venditore, nell'acquisto delle macchine agricole,
il relativo prezzo;
d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento
degli scopi voluti
dalla legge.
227. Sulle domande di riscatto previste dall'art. 222, decide il Comitato esecutivo
dell'Istituto
assicuratore, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni in
agricoltura, deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
228. Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente
è ammesso, entro
sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che
decide in via definitiva.
229. L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui all'art.
220, sia totale, sia parziale,
conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protesiche, ivi
comprese quelle ai grandi
invalidi del lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione
ai termini di legge, nei
limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.
230. Alla revisione delle rendite di inabilità permanente per infortunio
sul lavoro in agricoltura si
applicano le disposizioni contenute negli artt. 83 e 84.
231. Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro
in agricoltura sono liquidate in
rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'art. 215 ed in conformità
delle disposizioni del titolo
primo.
A decorrere dal 1° luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in
corso di godimento a tale data,
sono ragguagliate al cento per cento della retribuzione annua convenzionale
di cui all'art. 234.
232. In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi
diritto dell'infortunato, il
Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, dispone
che sia praticata
l'autopsia; le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.
La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'Istituto assicuratore,
il Pretore, nel
darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto
a consentire alla richiesta
potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale
loro diritto
all'indennità. Se i componenti la famiglia non consentano all'autopsia,
il Pretore deve farlo risultare da
una dichiarazione che rilascia all'Istituto assicuratore, a sua domanda, nella
quale fa menzione, altresì,
dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma.
Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo sono in ogni
caso a carico dell'Istituto
assicuratore, l'onorario per l'autopsia, con il referto, è liquidato
dalla direzione provinciale del lavoro-
settore ispezione del lavoro nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente
della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
i Ministri per il tesoro e per
la sanità .
233. Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 è corrisposto ai superstiti
aventi diritto un assegno, una
volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85 .
234. Le rendite per inabilità permanente e per morte sono riliquidate
ogni anno, a partire dal 1° luglio
1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali
dei lavoratori dell'agricoltura,
al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni
ufficiali dell'Istituto centrale
di statistica.
A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro
del lavoro e della
previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice
delle retribuzioni orarie
contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con
proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla
cui base debbono
riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure dell'indennità
giornaliera per inabilità temporanea
assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali
manifestatesi entro il 31
dicembre 1976.
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova
retribuzione convenzionale
terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci
per cento rispetto alla
retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3
luglio 1980 .
235. Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul
lavoro in agricoltura, già
indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgt. 23 agosto 1917, n.
1450 , convertito nella L.
17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'art.
111 del regolamento 21
novembre 1918, n. 1889 , per l'esecuzione del predetto D.Lgt., con grado di
inabilità non inferiore
al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire
diecimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento lire trentaseimila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale
continuativa, a norma dell'art. 212, lire trentaseimila più lire trentamila
quale assegno per detta
assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza
dei loro importi
ogni altro assegno mensile, corrisposto, anche sotto diversa denominazione,
dall'istituto assicuratore
.
236. Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'Istituto assicuratore
è tenuto ad erogare le
medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro nell'industria
secondo le disposizioni
contenute negli artt. 86 e seguenti.
237. Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio
sul lavoro in agricoltura,
agli obblighi stabiliti dagli articoli 97 e seguenti, salvo che non sia diversamente
disposto nel presente
titolo.
238. Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è
obbligato a rilasciare un
certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per
conseguenza un'inabilità che
importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.
Detto certificato vale anche come denunzia dell'infortunio: esso è compilato
secondo un modulo
speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l'Istituto assicuratore.
Questo ha cura di
fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai
Comuni, agli ospedali ed agli
uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende.
Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le notizie necessarie per
completare il modulo, e
firmarlo egli pure quando ne sia richiesto dal medico.
Il medico deve curare, sotto la sua responsabilità, che il certificato
sia consegnato, non oltre il giorno
successivo a quello della prima assistenza, all'ufficio postale per l'invio
all'Istituto assicuratore e,
qualora la consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sarà
passibile della penalità comminata
dall'art. 246.
L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino di ricevuta e lo consegna
al mittente con la firma
dell'impiegato di posta e col timbro dell'ufficio di accettazione e trasmette
il certificato stesso,
raccomandato a carico del destinatario, all'Istituto assicuratore.
La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere il certificato-denuncia
ed inviarlo
all'Istituto assicuratore, fermo l'obbligo di redigerlo sul modulo a richiesta
dell'Istituto stesso .
239. Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene
prevedere la morte o
un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico
è obbligato a trasmettere direttamente
copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Questa,
non più tardi del giorno
successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del
lavoro e al pubblico ministero
nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio
mortale, il medico deve
darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro
ore dall'infortunio
all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa .
La direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro nel più
breve tempo possibile e in ogni
caso, non più tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia,
procede sul luogo dell'infortunio ad
una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 56 a 62 e
negli artt. 64 e 232 .
240. Per gli infortuni seguiti da morte, copia del processo verbale di inchiesta
deve essere, a cura della
direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro, rimessa al Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale .
241. L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi
infortunio occorsogli, anche se di
lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto all'azienda.
242. Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni
da quello dell'infortunio a farsi visitare
dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento
delle indennità,
quella della prima visita medica.
Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro
tre giorni, si prolunghi al quarto, il
medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.
243. Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro in
agricoltura, sono tenute agli
obblighi stabiliti dagli artt. 94 e seguenti, salvo che non sia diversamente
disposto nel presente titolo.
244. L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione
e di provvedere alle
spese relative per il trasporto dell'infortunato al luogo nel quale questi può
ricevere le prime immediate
cure o anche per far venire il medico al luogo in cui l'infortunato si trova,
se intrasportabile.
245. Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore pronta comunicazione
delle deviazioni del
decorso presunto per anticipazione o ritardo della guarigione, per complicazioni,
peggioramento o
postumi e deve inviare, altresì, il certificato che attesti la fine della
malattia, fornendo tutte le
indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale è compilato e messo
a disposizione di tutti i medici
con le stesse norme indicate per il certificato di denuncia.
Su richiesta dell'Istituto assicuratore deve, altresì, inviare i certificati
di continuazione della malattia nei
periodi di tempo stabiliti dall'Istituto medesimo.
246. La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati di continuazione
e termine della
malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde
i relativi compensi nella misura
stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo
incompleto o che non li consegni
all'ufficio postale o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca
nei termini previsti dal quarto
comma dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne trasmetta
copia all'autorità di
pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire
due milioni .
247. L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio
sia avvenuto per dolo del
danneggiato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate,
ha facoltà di richiedere
al Pretore l'accertamento d'urgenza col procedimento e con le norme stabilite
dagli artt. 692 e seguenti
del Codice di procedura civile e 231 del Codice di procedura penale; le spese
relative sono a carico
dell'Istituto assicuratore.
248. Può essere rilasciata procura ad esigere l'indennità al coniuge,
ad un parente o affine o ad una
delle persone, cui sia comune il diritto ad esigerla.
Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta può essere rilasciata
a persone diverse da quelle
indicate nel comma precedente. In questo caso la procura deve essere vistata
dal sindaco.
Capo IV - Disposizioni speciali per le malattie professionali
249. Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura
valgono le disposizioni
del presente titolo, nonché quelle del titolo primo, in quanto applicabili
e non in contrasto, salvo quanto
diversamente disposto dalle norme che seguono.
250. La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta con la
richiesta di visita medica
a domicilio ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato all'ambulatorio.
Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per più
di quindici giorni da quello
dell'astensione al lavoro a causa della malattia medesima, perde il diritto
all'indennizzo per il periodo
antecedente al giorno della denuncia.
La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo
giorno di completa
astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo
che l'assicurato ha
cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia,
la manifestazione
della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è
presentata all'Istituto assicuratore
la denuncia con il certificato medico.
251. Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia
ritenuta professionale,
deve trasmetterne il certificato-denuncia all'Istituto assicuratore, entro dieci
giorni dalla data della
prima visita medica, con le modalità previste dall'art. 238, quando la
malattia possa, a suo giudizio,
determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per
più di tre giorni.
Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore
le ricadute in precedenti
malattie professionali.
252. Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficoltà della diagnosi
la malattia sia stata
denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione dell'azione per conseguire
le prestazioni è
interrotta fino a quando non sia stata esaurita la procedura amministrativa
presso l'ente adito.
253. La malattia dà luogo a rendita quando comporti una inabilità
permanente di grado superiore al
venti per cento.
Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga
dopo la costituzione
della rendita di inabilità permanente, i superstiti del lavoratore deceduto,
per ottenere le prestazioni di
cui all'art. 231, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla data della
morte.
254. Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato
abbia cessato di
prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto
alle prestazioni, sempre che
l'invalidità o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che
per ciascuna malattia è indicato nella
tabella allegato n. 5 .
255. L'Istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento
conferitegli, sia in via
generale, sia in via particolare, ha, per i casi di anchilostomiasi, anche la
facoltà di prendere visione dei
referti relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene
e la profilassi della stessa.
Capo V - Organizzazione tecnica e finanziaria dell'assicurazione
256. L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con
forme di assistenza e di servizio
sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
257. Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi
costituenti quote addizionali
dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti,
indipendentemente dalle
convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari,
i mezzadri e i coloni.
I contributi sono determinati in ragione dell'estensione dei terreni, della
specie di coltivazione, della
mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio di infortunio,
oppure possono
essere commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme
indicate negli articoli
successivi.
Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici
deve essere stabilito il
massimo dei contributi per ettaro.
I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dall'intendente
di finanza. I contributi possono
essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta erariale sui fondi
rustici.
Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo
non consentono
sovrimposte provinciali né comunali.
Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto dal
presente articolo, qualora
ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi
appartenenti sia provveduto
con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento
non inferiore a quello
stabilito dal presente titolo.
258. I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione sono
decisi con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale. I ricorsi
riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe
debitamente approvate,
sono decisi dall'intendente di finanza.
259. Il cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato per
la costituzione di un fondo
di riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di esercizio risultanti
dai bilanci annuali e gli
interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla metà
di un fabbisogno
annuo.
Le assegnazioni predette, ad eccezione degli interessi, cessano quando il fondo
di riserva abbia
raggiunto il limite massimo stabilito dal comma precedente, ma debbono essere
ripristinate quando il
fondo stesso venga a risultare inferiore al limite suddetto.
Il fondo di riserva è investito in titolo di Stato o garantiti dallo
Stato, in cartelle fondiarie o titoli
equiparati alle cartelle fondiarie, in acquisto di immobili e in operazioni
di mutui ipotecari, ai sensi dei
capi I e II del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato
con regio decreto-
legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760
e successive modificazioni e
integrazioni.
260. I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del precedente articolo,
sono depositati o custoditi
presso istituti pubblici di credito.
La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui
ipotecari ai sensi del
precedente articolo, viene depositata presso un istituto di credito di notoria
solidità.
261. Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge 19 gennaio
1963, n. 15 e del presente
decreto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali in agricoltura,
viene provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli
infortuni sul lavoro delle somme occorrenti da recuperarsi in sede di determinazione
del fabbisogno
annuo. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del
contributo sono stabilite per
gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno della
gestione, con delibera del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, da
approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Tale
contributo è
commisurato all'imposta o all'estimo catastale dei fondi rustici ed iscritto
nei ruoli dell'imposta
fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo della legge 16 giugno 1939, n.
942, e riscosso in addizionale
all'imposta stessa.
262. Il fabbisogno di ogni esercizio è determinato su base nazionale,
tenendo conto del probabile
ammontare delle indennità e delle rendite dovute per infortuni e per
malattie professionali, delle spese
per l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione compreso, l'ammortamento
degli impianti, delle altre
spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro è tenuto a sostenere per
disposizioni di legge e delle assegnazioni al fondo di riserva.
La valutazione delle predette indennità e spese è effettuata tenendo
conto del presunto rischio di
infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi precedenti. Quale importo
della prevedibile spesa per
indennità di inabilità permanente e di morte viene assunto l'ammontare
delle rate di rendita che
debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente
e per quelli che si
prevede avvengano nell'esercizio.
In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti
e, a diminuzione
del fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di esercizio e gli
interessi del fondo di riserva,
quando questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno di ogni esercizio è stabilito con delibera del Consiglio
di amministrazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi
con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
263. Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia
superiore al dieci per cento
dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
provvede, con proprio
decreto, su richiesta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, ad
apportare un congruo aumento nell'ammontare del contributo assicurativo, sia
per evitare disavanzi
negli esercizi successivi, sia per colmare, in uno o più esercizi, i
disavanzi precedenti.
Se il disavanzo è inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale può
autorizzare l'Istituto assicuratore a colmarlo mediante prelevamenti dal fondo
di riserva.
In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in conformità
del primo comma del presente
articolo.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche prima che il fondo
di riserva abbia raggiunto il
limite di cui all'art. 259, può apportare una congrua diminuzione al
contributo, quando il bilancio di un
esercizio si sia chiuso in avanzo e questo sia superiore ai venti per cento
dell'onere di competenza.
264. I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in ragione:
a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o forestali e delle
loro specie di coltura (tariffe per
estensione e coltura), ed in tal caso le varie specie di coltura debbono essere
raggruppate, di regola, in
un numero di voci non superiore a cinque;
b) dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario per le proprietà
agricole e forestali (tariffe per
imposta) nei casi contemplati nella seconda parte del secondo comma dell'art.
257.
Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprietà agricole
e forestali nelle quali le
lavorazioni connesse, complementari o accessorie, assumono una notevole importanza
o che
presentino un particolare rischio di infortunio.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con suo decreto
quale delle due specie di
tariffa deve essere adottata.
265. I saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura sono determinati,
in base al fabbisogno
ed alla estensione complessiva dei terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo
conto, rispettivamente,
della mano d'opera media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno
e, eventualmente, del
rischio d'infortunio.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione le predette
tariffe possono contenere saggi di
contributo commisurati alla sola imposta sui terreni dovuta all'erario.
266. I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il
limite massimo per ettaro
previsto dall'art. 257.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi,
commisurati all'imposta a norma del
comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in relazione ai saggi
di contributo stabiliti per
le colture.
267. I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto
fra il fabbisogno e
l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario, fermo restando
il limite massimo per
ettaro stabilito per le tariffe per estensione e coltura.
268. I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i
lavori di qualsiasi altra specie
compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto,
l'imposta terreni, sono
determinati:
a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture, se i predetti
lavori sono compiuti su
terreni per i quali sono applicate le tariffe per estensione e coltura;
b) in ragione del saggio medio risultante dal rapporto fra il complessivo contributo
e la
corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti lavori sono compiuti
sui terreni per i quali sono
applicate le tariffe per imposta.
I contributi per i lavori di coltivazione delle piante situate in luoghi non
soggetti all'imposta terreni e ai
quali non siano applicabili le precedenti disposizioni sono determinati tenendo
conto del quantitativo
medio di mano d'opera necessaria per le medesime lavorazioni.
269. Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
approva il fabbisogno dei
contributi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le
persone cui fa carico, a
norma dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro possono ricorrere al Governo della Repubblica contro detto
decreto.
Il ricorso non sospende l'applicazione dei contributi, salvo gli eventuali conguagli
sui contributi degli
esercizi successivi.
Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento definitivo.
270. La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti quote addizionali
all'imposta terreni, è
affidata, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, agli esattori comunali
delle imposte dirette, con
le stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti
per la riscossione delle
imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle esattorie, salvo
quanto è disposto negli articoli
seguenti.
Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo aggio stabilito nei
rispettivi contratti di appalto.
271. La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le riscossioni dei contributi
sono effettuate
dall'Istituto assicuratore distintamente per ciascun esercizio e per ogni Comune.
In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi nei ruoli
dello stesso anno per
l'imposta sui terreni.
A tal uopo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro può avvalersi degli
elementi esistenti presso gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali
delle imposte, i quali debbono
concedere la consultazione gratuita degli atti agli incaricati dell'Istituto
predetto nell'ambito delle norme
regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto
con il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
La raccolta dei predetti dati può essere affidata anche, in parte o in
tutto, ai funzionari degli Uffici del
catasto o delle imposte, previo accordo fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi
uffici e con
l'autorizzazione del Ministero delle finanze.
Le spese, in ogni caso, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta erariale sui fondi rustici
l'Istituto assicuratore deve
corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi previsti
dal decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
272. Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati all'intendente
di finanza, il quale, li rende
esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali raccomandati, perché
vengano pubblicati e
consegnati all'esattore.
La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli
delle imposte sui terreni.
La ricevuta dell'esattore deve essere trasmessa, entro il mese di gennaio, in
piego postale
raccomandato all'Istituto assicuratore, il quale, in caso di ritardo, ne accerta
la causa e promuove
dall'intendente di finanza i provvedimenti opportuni.
273. L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori trasmettono
ai singoli
contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire
che l'avviso e le cartelle
riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino anche i ruoli e le quote
dei contributi di assicurazione.
274. Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello
per le finanze può anche
essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti
o per alcuni Comuni soltanto,
sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione dell'imposta erariale sui
terreni.
275. I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la voce di tariffa applicata
e gli altri elementi in
base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di contributo.
Per l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le proprietà
agricole e forestali sono
considerate per l'estensione, distribuita fra le prevalenti colture, risultante
dalla partita catastale di
ciascun contribuente all'epoca della formazione dei ruoli, e in corrispondenza
delle voci di tariffa.
Le norme per la distribuzione ed assimilazione delle colture, ai fini del raggruppamento
delle voci di
tariffa, sono stabilite con il decreto che approva le tariffe. Le aziende che
abbiano una proprietà
complessiva inferiore ad un ettaro, qualora debbano essere ad esse applicate
le tariffe per estensione
e coltura, sono soggette al contributo corrispondente ad un ettaro di terreno
secondo il saggio più
basso della tariffa fra quelli applicabili alle rispettive colture.
Per le estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le frazioni non eccedenti
il mezzo ettaro e
quelle maggiori si considerano per un ettaro intero.
I saggi delle tariffe per imposta sono applicabili per ciascun contribuente
all'imposta erariale principale
iscritta a suo nome nei ruoli dell'imposta sui terreni, indipendentemente dall'estensione
e coltura delle
proprietà cui si riferisce l'imposta medesima, salvo il diritto di reclamo
ai sensi dell'art. 277.
276. I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali alle stesse
scadenze stabilite per
l'imposta sui terreni.
Il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro da parte
dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilità di invocare il
caso fortuito o la forza maggiore e
con l'obbligo del non riscosso come riscosso, entro quindici giorni dalla rispettiva
scadenza bimestrale.
L'esattore ha la facoltà di versare l'ammontare della rata suddivisa
nell'importo di otto decimi entro i
termini di cui al comma precedente e nell'importo di due decimi entro il giorno
9 del secondo mese
successivo alla scadenza della rata.
In caso di ritardo nel versamento delle somme, l'esattore deve corrispondere
all'Istituto assicuratore
un'indennità di mora nella misura del due per cento se il ritardo non
superi i tre giorni e del sei per
cento se il ritardo è superiore.
Nei casi di inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento delle rate, il
ricevitore provinciale è
tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto a procedere sulla cauzione
e sugli altri beni
dell'esattore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dei capitolati normali
per l'esercizio delle ricevitorie
ed esattorie.
277. Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e,
in mancanza, dalla
notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla notificazione del ruolo, coloro
che vi sono iscritti possono
reclamare all'intendente di finanza competente per Provincia per chiedere la
revisione o correzione
della rispettiva quota di contributo.
È ammesso il reclamo per i ruoli formati in base all'imposta fondiaria,
qualora la quota di contributo
iscritta al nome del reclamante, in rapporto alla complessiva estensione catastale
delle sue proprietà
agricole e forestali, calcolate le frazioni nel modo indicato dall'art. 275,
risulti superiore al saggio
massimo per ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio della eccedenza.
Il ricorso non sospende in nessun caso l'obbligo di pagare il contributo portato
sui ruoli, salvo il diritto
all'eventuale sgravio o rimborso di quanto risultasse non dovuto.
278. Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici errori materiali,
ma che investono la
liquidazione del contributo per ragioni di merito, l'intendente di finanza deve
darne comunicazione
all'Istituto assicuratore per le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici
erariali o dagli Uffici
distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei
registri catastali.
Quando l'Istituto riconosca che lo sgravio è indiscutibilmente dovuto,
ne avverte l'esattore perché
sospenda la riscossione della somma corrispondente e gli concede la tolleranza
per la stessa somma
nel versamento della rata di prossima scadenza.
279. Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte, l'intendente di
finanza determina nella sua decisione
l'ammontare del contributo effettivamente dovuto, e ordina lo sgravio o il rimborso
della maggior
somma inscritta nel ruolo.
280. La decisione dell'intendente di finanza è trasmessa in originale
al reclamante per mezzo del
sindaco del Comune di residenza.
Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso, l'intendente
ne avverte anche l'esattore
e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare dello sgravio o rimborso decretato.
La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.
281. Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione dell'intendente
di finanza per
conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l'esattore, in calce alla decisione
stessa, appone la
dichiarazione di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo
ancora insoddisfatta o fa
apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto.
In occasione del versamento della successiva rata l'esattore può imputare
il detto documento come
contante per la somma sgravata o rimborsata al netto dell'aggio corrispondente.
282. Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto
dall'art. 257, per
ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale gli atti dai quali risulta che essi non sono soggetti al contributo
stesso.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono
le condizioni stabilite dal
citato articolo, comunica la sua decisione all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul
lavoro e all'intendente di finanza, perché disponga lo sgravio o il rimborso
del contributo eventualmente
iscritto a ruolo.
283. Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle prescritte
scadenze, se il
contribuente è debitore verso lo stesso esattore anche dell'imposta e
sovraimposta sui terreni o di altra
imposta erariale, l'esattore non può promuovere una separata procedura
per la quota del contributo di
assicurazione.
Quando, per l'infruttuosità degli atti esecutivi, venga riconosciuta
dall'Amministrazione delle finanze la
inesigibilità dell'imposta prediale dovuta da un contribuente, l'esattore,
in base ad analogo certificato
dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere dall'Istituto
assicuratore il rimborso
del contributo di assicurazione iscritto al nome del contribuente stesso.
Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo contributo,
l'esattore deve esibire
all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi dell'inesigibilità,
salvo all'esattore, in caso di rifiuto di
rimborso da parte dell'Istituto, il diritto di ricorso all'intendente di finanza,
entro il termine di novanta
giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso.
284. Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilità non toglie
all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di procedere direttamente
contro il debitore per il
recupero delle quote rimborsate.
285. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende all'Istituto
assicuratore il conto
sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme versate, delle quote riconosciute
indebite e
inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.
Capo VI - Norme generali, transitorie e finali
286. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano anche
agli infortunati ai quali
provvede il presente titolo.
Fermo restando il disposto dell'art. 198, per gli atti dei procedimenti ivi
indicati, sono esenti dalle
imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai
pagamenti di contributi e di
indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà,
di procura e di quietanza e quanti
altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo.
Gli avanzi di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di ricchezza
mobile, sia che vengano
devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione
dei contributi di cui
all'art. 257.
287. La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario,
dell'enfiteuta e
dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.
Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:
a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale
abituale nella coltivazione del
fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;
b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale
abituale nella coltivazione del
fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una quota corrispondente
alla metà della spesa
dell'assicurazione;
c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico
del mezzadro o colono una quota
della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato
dal contratto di
mezzadria o di colonia.
288. Salvo i casi previsti dall'articolo precedente chiunque mediante ritenute
sui salari, dirette o
indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione,
è punito con la sanzione
amministrativa fino a lire 1.200.000 .
289. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo
è esercitata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
290. Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali
delle persone previste
dall'art. 205 debbono essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori
agricoli nei modi stabiliti dai
regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, sentite le proposte
dell'Istituto assicuratore, e sono
approvati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio
di Stato.
TITOLO III
Regimi speciali
Capo I - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie dei marittimi imbarcati su navi straniere
291. Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare contro
gli infortuni e le
malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera
estera, in quanto composti,
per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle
navi italiane; la sua
validità è in ogni momento subordinata al regolare versamento
dei contributi da parte dell'armatore.
La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per
gli infortuni sul lavoro e le
malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare
complessivo dei
contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni
categoria.
TITOLO IV
Disposizioni per particolari categorie
292. Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi
in Albania dal 1° luglio 1940 al
31 dicembre 1944, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150,
riliquidate a norma
dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , si applicano le disposizioni
del presente decreto
concernenti la rendita di inabilità permanente e ai superstiti e gli
assegni per assistenza personale
continuativa previsti per gli infortuni nell'industria.
293. Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le
disposizioni della legge 19
gennaio 1963, n. 15 , nonché la tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 20
marzo 1956, n. 648 .
Le rendite di infortuni di cui agli artt. 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre
1931, n. 1555,
convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed alla Convenzione 30 maggio
1919, resa esecutiva con
decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento
alla data del 1° luglio 1962,
erogato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro per conto dello Stato,
sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire trecentosettantamila
.
Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento,
è corrisposta, ad estinzione di ogni
diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle
di cui al primo comma
dell'art. 49, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 dell'ulteriore rendita spettante,
calcolata sull'anzidetta
retribuzione annua di lire trecentosettantamila.
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243,
ed ogni altro assegno o
indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
294. Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse marittime
di cui all'art. 127 del
presente decreto, si applicano, per gli effetti dell'art. 17, comma primo, della
legge 19 gennaio 1963, n.
15 , i valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati
nelle tabelle II, III, IV e V
dell'allegato B della stessa legge n. 15.
Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1963,
n. 15 , le rendite
costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente comma, per infortuni
avvenuti fino al 30
giugno 1962 nei confronti dei lavoratori addetti alla pesca ed alla navigazione
a vela e motovela, e
originariamente liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi
dell'art. 40 del regio decreto 17
agosto 1935, numero 1765, sono riliquidate, con decorrenza 1° luglio 1962,
sulla base di una
retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue.
Disposizioni finali del provvedimento
295. Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle leggi relative
alla materia riunita nel
presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla legge 15 aprile 1965, n.
413 , restano in vigore
nei limiti della loro originaria efficacia per i casi in esse previsti.
296. Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa
decorrenza, hanno effetto
dal 1° luglio 1965.
TABELLE Allegato n. 1 Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA +--------------------------------------------------------------+ | |Percentuali | | DESCRIZIONE |------------| | | D.| -- | S.| |-------------------------------------------------|---|----|---| |Sordità completa di un orecchio . . . . . . . . .| | 15 | | |Sordità completa bilaterale . . . . . . . . . . .| | 60 | | |Perdita totale della facoltà visiva di un occhio.| | 35 | | |Perdita anatomica o atrofia del globo oculare| | | | | senza possibilità di applicazione di protesi. .| | 40 | | |Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi| | | | | relativa tabella) . . . . . . . . . . . . . . .| | | | |Stenosi nasale assoluta unilaterale . . . . . . .| | 8 | | |Stenosi nasale assoluta bilaterale . . . . . . .| | 18 | | |Perdita di molti denti in modo che risulti grave-| | | | | mente compromessa la funzione masticatoria: | | | | | a) con possibilità di applicazione di protesi| | | | | efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 11 | | | b) senza possibilità di applicazione di protesi| | | | | efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 30 | | |Perdita di un rene con integrità del rene| | | | | superstite. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 25 | | |Perdita della milza senza alterazioni della crasi| | | | | ematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 15 | | |Per la perdita di un testicolo non si corrisponde| | | | | indennità . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | | | |Esiti di frattura della clavicola bene consolida-| | | | | ta, senza limitazione dei movimenti del braccio| | 5 | | |Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-o-| | | | | merale con arto in posizione favorevole quando| | | | | coesista immobilità della scapola . . . . . . .| 50| | 40| |Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-o-| | | | | merale con arto in posizione favorevole quando| | | | | coesista immobilità della scapola . . . . . . .| 40| | 30| |Perdita del braccio: | | | | | a) per disarticolazione scapolo-omerale . . . .| 85| | 75| | b) per amputazione al terzo superiore . . . . .| 80| | 70| |Perdita del braccio al terzo medio o totale del-| | | | | l'avambraccio . . . . . . . . . . . . . . . . .| 75| | 65| |Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita| | | | | della mano. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 70| | 60| |Perdita di tutte le dita della mano . . . . . . .| 65| | 55| |Perdita del pollice e del primo metacarpo . . . .| 35| | 30| |Perdita totale del pollice. . . . . . . . . . . .| 28| | 23| |Perdita totale dell'indice. . . . . . . . . . . .| 15| | 13| |Perdita totale del medio. . . . . . . . . . . . .| | 12 | | |Perdita totale dell'anulare . . . . . . . . . . .| | 8 | | |Perdita totale del mignolo. . . . . . . . . . . .| | 12 | | |Perdita della falange ungueale del pollice. . . .| 15| | 12| |Perdita della falange ungueale dell'indice. . . .| 7| | 6| |Perdita della falange ungueale del medio. . . . .| | 5 | | |Perdita della falange ungueale dell'anulare . . .| | 3 | | |Perdita della falange ungueale del mignolo. . . .| | 5 | | |Perdita delle due ultime falangi dell'indice. . .| 11| | 9| |Perdita delle due ultime falangi del medio. . . .| | 8 | | |Perdita delle due ultime falangi dell'anulare . .| | 6 | | |Perdita delle due ultime falangi del mignolo. . .| | 8 | | |Anchilosi totale dell'articolazione del gomito| | | | | con angolazione tra 110°-75°: | | | | | a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . .| 30| | 25| | b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . . .| 35| | 30| | c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . .| 45| | 40| | d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i| | | | | movimenti di pronosupinazione. . . . . . . .| 25| | 20| |Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in| | | | | flessione massima o quasi . . . . . . . . . . .| 55| | 50| |Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in| | | | | estensione completa o quasi: | | | | | a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . .| 40| | 35| | b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . . .| 45| | 40| | c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . .| 55| | 50| | d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i| | | | | movimenti di pronosupinazione. . . . . . . .| 35| | 30| |Anchilosi complota dell'articolazione radio-car-| | | | | ica in estensione rettilinea. . . . . . . . . .| 18| | 15| |Se vi è contemporaneamente abolizione dei| | | | | movimenti di pronosupinazione: | | | | | a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . .| 22| | 18| | b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . . .| 25| | 22| | c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . .| 35| | 30| |Anchilosi completa coxo-femorale con arto in| | | | | estensione e in posizione favorevole. . . . . .| | 45 | | |Perdita totale di una coscia per disarticolazione| | | | | coxo-femorale o amputazione alta, che non renda| | | | | possibile l'applicazione di un apparecchio di| | | | | protesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 80 | | |Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto. .| | 70 | | |Perdita totale di una gamba o amputazione di essa| | | | | al terzo superiore, quando non sia possibile| | | | | l'applicazione di un apparecchio articolato . .| | 65 | | |Perdita di una gamba al terzo superiore quando| | | | | sia possibile l'applicazione di un apparecchio| | | | | articolato. . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 55 | | |Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un| | | | | piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| | 50 | | |Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso| | 30 | | |Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso. .| | 16 | | |Perdita totale del solo alluce. . . . . . . . . .| | 7 | | |Per la perdita di ogni altro dito di un piede non| | | | | si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove| | | | | concorra perdita di più dita ogni altro dito| | | | | perduto è valutato il . . . . . . . . . . . . .| | 3 | | |Anchilosi completa rettilinea del ginocchio . . .| | 35 | | |Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto . . . . .| | 20 | | |Semplice accorciamento di un arto inferiore che| | | | | superi i tre centimetri e non oltrepassati i| | | | | cinque centimetri . . . . . . . . . . . . . . .| | 11 | | ---------- N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilito per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro. (Segue tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente - industria). Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva. +--------------------------------------------------------------+ | Visus | Visus |Indennizzo dell'occhio|Indennizzo dell'occhio| |perduto|residuo| con acutezza visiva | con acutezza visiva | | | | minore | maggiore | | | | (occhio peggiore) | (occhio migliore) | |-------|-------|-----------------------|----------------------| | 1/10 | 9/10 | 1% | 2% | | 2/10 | 8/10 | 3% | 6% | | 3/10 | 7/10 | 6% | 12% | | 4/10 | 6/10 | 10% | 19% | | 5/10 | 5/10 | 14% | 26% | | 6/10 | 4/10 | 18% | 34% | | 7/10 | 3/10 | 23% | 42% | | 8/10 | 2/10 | 27% | 50% | | 9/10 | 1/10 | 31% | 58% | | 10/10 | 0 | 35% | 65% | ---------- Note: 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione. 4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata in 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5. In caso di afachia monolaterale: a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 . . . . . . 15% con visus corretto di 7/10 . . . . . . . . . . . . 18% con visus corretto di 6/10 . . . . . . . . . . . . 21% con visus corretto di 5/10 . . . . . . . . . . . . 24% con visus corretto di 4/10 . . . . . . . . . . . . 28% con visus corretto di 3/10 . . . . . . . . . . . . 32% con visus corretto inferiore a 3/10 . . . . . . . . 35% 6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressocchè uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. Allegato n. 2 Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente AGRICOLTURA +--------------------------------------------------------------+ | DESCRIZIONE |Percentuali| |--------------------------------------------------|-----------| |Sordità completa di un orecchio. . . . . . . . . .| 20 | |Sordità completa bilaterale. . . . . . . . . . . .| 60 | |Perdita totale della facoltà visita di un occhio .| 35 | |Perdita anatomica o atrofia del globo oculare| | | senza possibilià di applicazione di protesi. . .| 40 | | | | | Altre menomazioni della facoltà visiva | | | (vedasi tabella per gli infortuni oculari | | | dell'industria). | | |Stenosi nasale assoluta unilaterale. . . . . . . .| 8 | |Stenosi nasale assoluta bilaterale . . . . . . . .| 18 | |Perdita di un rene con integrità del rene| | | superstite . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 25 | |Perdita della milza senza alterazioni della crasi| | | ematica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16 | |Per la perdita di un testicolo non si corrisponde| | | indennità | | |Perdita totale del braccio destro. . . . . . . . .| 85 | |Perdita del braccio destro al terzo superiore. . .| 80 | |Perdita totale del braccio sinistro. . . . . . . .| 80 | |Perdita totale dell'avambraccio destro o del| | | braccio sinistro al terzo superiore. . . . . . .| 75 | |Perdita totale dell'avambraccio sinistro o di| | | tutte le dita della mano destra destra . . . . .| 70 | |Perdita totale di tutte le dita della mano| | | sinistra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 65 | |Perdita totale del pollice destro. . . . . . . . .| 30 | |Perdita totale del pollice sinistro. . . . . . . .| 25 | |Perdita della falange ungueale del pollice destro.| 16 | |Perdita della falange ungueale dell'indice| | | sinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 12 | |Perdita totale dell'indice destro. . . . . . . . .| 20 | |Perdita totale dell'indice sinistro. . . . . . . .| 16 | |Perdita totale del medio . . . . . . . . . . . . .| 12 | |Perdita totale dell'anulare. . . . . . . . . . . .| 8 | |Perdita totale del mignolo . . . . . . . . . . . .| 12 | |Perdita della falange ungueale dell'indice destro.| 7 | |Perdita della falange ungueale dell'indice| | | sinistra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 6 | |Perdita della falange ungueale del medio . . . . .| 5 | |Perdita della falange ungueale dell'anulare. . . .| 3 | |Perdita della falange ungueale del mignolo . . . .| 5 | |Perdita delle due ultime falangi dell'indice| | | destro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14 | |Perdita delle due ultime falangi dell'indice| | | sinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 11 | |Perdita delle due ultime falangi del medio . . . .| 8 | |Perdita delle due ultime falangi dell'anulare. . .| 6 | |Perdita dello due ultime falangi del mignolo . . .| 8 | |Perdita totale di una coscia . . . . . . . . . . .| 80 | |Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto . .| 70 | |Perdita di una gamba al terzo superiore. . . . . .| 65 | |Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un| | | piede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 50 | |Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso . .| 16 | |Perdita del solo alluce. . . . . . . . . . . . . .| 11 | |Perdita di più dita del piede, per ogni dito| | | perduto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 5 | ---------- N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Allegato n. 3 Tabelle delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata 1. Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm) o più grave; 2. Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici; 3. Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori; 4. Amputazione bilaterale degli arti inferiori: a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra; b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi; 5. Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi; 6. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore: a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della gamba; b) sopra il terzo inferiore rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia; 7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale; 8. Malattie o infermità che rendono necessaria la continua, o quasi continua degenza a letto. Allegato N. 4 Tabella delle malattie professionali nell'industria +--------------------------------------------------------------+ | | | Periodo massimo | | | | di | | MALATTIE | LAVORAZIONI | indennizzabilità | | | | dalla cessazione | | | | del lavoro | |--------------------|---------------------|-------------------| | 1) Malattie causate| Lavorazioni che| 4 anni; 18 mesi| |da: |espongono all'azione|per malattie| | a) piombo, leghe e|del piombo, leghe e|causate dai| |suoi composti|composti |composti organici| |inorganici; | |del piombo. In caso| | b) composti | |di nefrite: 8 anni| |organici del piombo,| | | |con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | | 2) Malattie causate| Lavorazioni che| 4 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) mercurio, |del mercurio,| | |amalgame e composti|amalgame e composti| | |inorganici; | | | | b) composti | | | |organici del| | | |mercurio, con le| | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | | 3) Malattie causate|Lavorazioni che| 6 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) fosforo e suoi|del fosforo e| | |composti inorganici;|composti | | | b) composti | | | |organici del| | | |fosforo, con le| | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | | 4) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso| |da: |espongono all'azione|di manifestazioni| | a) arsenico, leghe|dell'arsenico, leghe|neoplastiche: | |e composti|e composti|illimitato | |inorganici; | | | | b) composti | | | |organici | | | |dell'arsenico, con| | | |le loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | | 5) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso| |da: |espongono all'azione|di manifestazioni| | a) cromo, leghe e|del cromo, leghe e|neoplastiche | |composti del cromo|composti |polmonari: | |trivalente; | |illimitato | | b) composti del| | | |cromo esavalente,| | | |con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | | 6) Malattie causate|Lavorazioni che| 4 anni | |da berillio, leghe e|espongono all'azione| | |composti, con le|del berillio, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | | 7) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da cadmio, leghe e|espongono all'azione| | |composti, con le|del cadmio, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | | 8) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da vanadio, leghe e|espongono all'azione| | |composti, con le|del vanadio, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | | 9) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso| |da: |espongono all'azione|di manifestazioni| | a) nichel, leghe e|del nichel, leghe e|neoplastiche: | |composti inorganici;|composti |illimitato | | b) nichel | | | |tetracarbonile, con| | | |le loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |10) Malattie causate|Lavorazioni che| 4 anni | |da manganese, leghe|espongono all'azione| | |e composti, con le|del maganese, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | |11) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da alogeni e loro|espongono all'azione| | |composti inorganici:|del fluoro, cloro,| | | a) fluoro; |bromo, iodio e| | | b) cloro; |composti | | | c) bromo; | | | | d) iodio, | | | |con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | |12) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) acido nitrico;|dell'acido nitrico,| | | b) ossidi di|degli ossidi di azoto| | |azoto; |e dell'ammoniaca| | | c) ammoniaca, con| | | |le loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |13) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) anidride |dell'anidride | | |solforosa e acido|solforosa, dell'acido| | |solforico; |solforico, | | | b) idrogeno |dell'idrogeno | | |solforato, con le|solforato | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |14) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da tallio, leghe e|espongono all'azione| | |composti, con le|del tallio, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | |15) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da antimonio, leghe|espongono all'azione| | |e composti, con le|dell'antimonio, leghe| | |loro conseguenze|e composti | | |dirette | | | | | | | |16) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da osmio, leghe e|espongono all'azione| | |composti, con le|dell'osmio, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | |17) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da selenio, leghe e|espongono all'azione| | |composti, con le|del selenio, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | |18) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da rame, leghe e|espongono all'azione| | |composti, con le|del rame, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | |19) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da stagno, leghe e|espongono all'azione| | |composti, con le|dello stagno, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | |20) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da zinco, leghe e|espongono all'azione| | |composti, con le|dello zinco, leghe e| | |loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | |21) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da acido carbammico,|espongono all'azione| | |tiocarbammico, |dell'acido | | |carbammati e|carbammico, | | |tiocarbammati, con|tiocarbammico e| | |le loro conseguenze|composti | | |dirette | | | | | | | |22) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da solfuri di bario,|espongono all'azione| | |calcio e sodio, con|dei solfuri di bario,| | |le loro conseguenze|calcio e sodio| | |dirette | | | | | | | |23) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) ozono; |dell'ozono, degli| | | b) ozonuri e|ozonuri e dei| | |perossidi, con le|perossidi | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |24) Malattie causate|Lavorazioni che| 18 mesi. In caso| |da: |espongono all'azione|di fibrosi| | a) acido |dell'acido |polmonare da| |cianidrico, cianuri|cianidrico, dei |alveolite allergica| |e composti del|cianuri e dei|estrinseca: 3 anni| |cianogeno; |composti del| | | b) acido |cianogeno, dell'acido| | |isocianico ed|isocianico e suoi| | |isocianati, con le|esteri | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |25) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) alcoli e|degli alcoli e dei| | |derivati; |glicoli | | | b) glicoli e| | | |derivati, con le| | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |26) Malattie causate| a) Lavorazioni | 18 mesi | |da ossido di|inerenti alla| | |carbonio, con le|produzione, | | |loro conseguenze|distribuzione e| | |dirette |trattamento | | | |industriale | | | |dell'ossido di| | | |carbonio e di miscele| | | |gassose contenenti| | | |ossido di carbonio;| | | | b) produzione di| | | |carbone da legna;| | | | c) condotta termica| | | |dei forni, delle| | | |fornaci, delle fucine| | | |e degli apparecchi a| | | |combustione in| | | |genere, ricottura e| | | |sinterizzazione dei| | | |metalli; | | | | d) seconda | | | |lavorazione del| | | |vetro; | | | | e) lavori di| | | |saldatura autogena e| | | |taglio dei metalli| | | |con arco elettrico e| | | |con fiamma ossidrica| | | |o ossiacentilenica;| | | | f) prova dei motori| | | |a combustione interna| | | |in ambienti chiusi;| | | | g) altre lavorazioni| | | |che espongono| | | |all'azione di ossido| | | |di carbonio, svolte| | | |in ambiente confinato| | | | | | |27) Malattie causate| Lavorazioni che| 18 mesi | |da cloruro di|espongono all'azione| | |carbonile, con le|del cloruro di| | |loro conseguenze|carbonile | | |dirette | | | | | | | |28) Malattie causate|Lavorazioni che| 4 anni. In caso| |da solfuro di|espongono all'azione|di encefalopatia:| |carbonio, con le|del solfuro di|8 anni | |loro conseguenze|carbonio | | |dirette | | | | | | | |29) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) idrocarburi |degli idrocarburi| | |alifatici saturi;|alifatici ed| | | b) idrocarburi |aliciclici | | |alifatici non| | | |saturi; | | | | c) idrocarburi | | | |aliciclici, con le| | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |30) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso| |da idrocarburi|espongono all'azione|di manifestazioni| |aromatici |degli idrocarburi|neoplastiche: | |mononucleari e|aromatici, compresi|illimitato | |polinucleari, con le|il processo Sëodeberg| | |loro conseguenze|per la preparazione| | |dirette |dell'alluminio e i| | | |processi di fusione| | | |dell'acciaio in forni| | | |ad arco, mononucleari| | | |e polinucleari| | | | | | |31) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) nitroderivati |dei nitroderivati| | |degli idrocarburi|alifatici, esteri| | |alifatici; |dell'acido nitrico| | | b) esteri nitrici,| | | |con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | |32) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da chinoni e|espongono all'azione| | |derivati, con le|dei chinoni e| | |loro conseguenze|derivati | | |dirette | | | | | | | |33) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da fenoli ed|espongono all'azione| | |omologhi, tiofenoli|dei fenoli ed| | |ed omologhi, naftoli|omologhi, tiofenoli| | |ed omologhi, con le|ed omologhi, naftoli| | |loro conseguenze|ed omologhi| | |dirette | | | | | | | |34) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso| |da: |espongono all'azione|di manifestazioni| | a) amine |delle amine|neoplastiche: | |alifatiche |alifatiche ed|illimitato | |(primarie, |aromatiche | | |secondarie, |(primarie, | | |terziarie ed|secondarie, | | |eterocicliche) e|terziarie ed| | |loro derivati|eterocicliche) e| | |alogenati, fenolici,|delle idrazine| | |nitrosi, nitrati e|aromatiche; loro| | |solfonati; |derivati, alogenati,| | | b) amine |fenolici, nitrosi,| | |aromatiche |nitrati e solfonati| | |(primarie, | | | |secondarie, | | | |terziarie ed| | | |eterocicliche) e| | | |loro derivati| | | |alogenati, fenolici,| | | |nitrosi, nitrati e| | | |solfonati; | | | | c) idrazine | | | |aromatiche e loro| | | |derivati alogenati,| | | |fenolici, nitrosi,| | | |nitrati e solfonati,| | | |con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | |35) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) derivati |dei derivati| | |alogenati, nitrici,|alogenati, nitrici,| | |solfonici e|solfonici e| | |fosforati degli|fosforati degli| | |idrocarburi |idrocarburi | | |aromatici |aromatici, | | |mononucleari e|mononucleari e| | |polinucleari; |polinucleari, dei| | | b) derivati |fenoli, tiofenoli e| | |alogenati, nitrici,|naftoli e loro| | |solfonici e|omologhi | | |fosforati dei fenoli| | | |ed omologhi,| | | |tiofenoli ed| | | |omologhi, naftoli| | | |ed omologhi, con le| | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |36) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso| |da: |espongono all'azione|di manifestazioni| | a) cloruro di|del cloruro di vinile|neoplastiche: | |vinile; |e degli altri|illimitato | | b) altri derivati|derivati alogenati| | |alogenati degli|degli idrocarburi| | |idrocarburi |alifatici, saturi e| | |alifatici saturi e|non saturi, ciclici e| | |non saturi, ciclici|non ciclici| | |e non ciclici, con| | | |le loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |37) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da chetoni e|espongono all'azione| | |derivati alogenati,|dei chetoni e| | |con le loro|derivati alogenati| | |conseguenze dirette| | | | | | | |38) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso| |da: |espongono all'azione|di manifestazioni| | a) eteri ed|degli eteri ed|neoplastiche da| |epossidi e loro|epossidi e loro|clorometiletere e| |derivati alogenati;|derivati alogenati,|bisclorometiletere:| | b) esteri organici|degli esteri organici|illimitato | |e derivati, con le|e derivati| | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |39) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) aldeidi e loro|delle aldeidi, degli| | |derivati; |acidi organici,| | | b) acidi organici,|tioacidi ed anidridi| | |tioacidi ed anidridi|loro derivati| | |e loro derivati, con| | | |le loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | +--------------------------------------------------------------+ | | | Periodo massimo | | | | di | | MALATTIE | LAVORAZIONI | indennizzabilità | | | | dalla cessazione | | | | del lavoro | |--------------------|---------------------|-------------------| |40) Asma bronchiale|Lavorazioni che| 18 mesi | |primario estrinseco|espongono all'azione| | |con le sue|degli agenti asmogeni| | |conseguenze dirette|a fianco indicati.| | |causato dai seguenti|Per quelli di cui| | |asmogeni |alla lettera e)| | |professionali non|limitatamente alle| | |considerati in altre|attività di ricerca| | |voci: |scientifica, | | | a) sali di|didattica, | | |platino, palladio,|allevamento, | | |cobalto; |addestramento e| | | b) prepolimeri, |custodia degli| | |oligomeri, |animali; mattazione e| | |catalizzatori della|e macellazione,| | |polimerizzazione di|conceria; produzione| | |resine sintetiche;|latto-casearia | | | c) colofonia, | | | |gomma arabica;| | | | d) enzimi | | | |proteolitici e| | | |glicolitici | | | |(amilasi, lisozima);| | | | e) derivati di| | | |animali, compresi| | | |gli acari ed altri| | | |artropodi; | | | | f) pellicce e| | | |piume; | | | | g) polveri e/o| | | |farine di: cereali,| | | |caffè verde, cacao,| | | |carrube e soia; | | | | h) miceti e B.| | | |subtilis; | | | | i) farmaci | | | |(compresi i princïpi| | | |attivi e gli| | | |intermedi); | | | | l) residui di| | | |estrazione dell'olio| | | |di ricino;| | | | m) polveri di| | | |legno; | | | | n) persolfati | | | | | | | |41) Alveoliti |Lavorazioni che| 3 anni | |allergiche |espongono | | |estrinseche e|all'inalazione | | |fibrosi polmonari|di miceti, altre| | |da esse derivate|sostanze vegetali o| | |causate da miceti,|animali, sostanze| | |altre sostanze|chimiche | | |vegetali o animali| | | |o sostanze chimiche,| | | |con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | |42) Malattie cutanee|Lavorazioni che| 6 mesi. In caso di| |dalle seguenti|espongono alle|manifestazioni | |sostanze e|sostanze cutilesive a|neoplastiche: | |materiali: |fianco indicate|illimitato | | a) catrame, | | | |bitume, pece,| | | |fuliggine, | | | |antracene, loro| | | |miscele e formulati;| | | | b) paraffine | | | |grezze, olii| | | |minerali, fluidi| | | |lubrorefrigeranti, | | | |cere, loro miscele e| | | |formulati; | | | | c) resine | | | |naturali, | | | |artificiali e| | | |sintetiche, | | | |oligomeri, | | | |elastomeri, gomma| | | |arabica, | | | |caprolattame; | | | | d) olii di lino,| | | |trementina, suoi| | | |distillati e| | | |residui, lacche,| | | |vernici, smalti e| | | |e pitture;| | | | e) cemento e| | | |calce; | | | | f) alcali | | | |caustici, cloruro di| | | |sodio, persolfato di| | | |ammonio e acido| | | |tannico; | | | | g) detersivi; | | | | h) conchiglie, | | | |coralli e| | | |madreperla; | | | | i) antibiotici, | | | |disinfettanti e| | | |sulfamidici; | | | | l) legni ed altre| | | |sostanze vegetali| | | | | | | |43) Pneumoconiosi da|Estrazione, scavo e| 20 anni | |polveri di silicati,|trattamento meccanico| | |con le loro|di rocce silicatiche,| | |conseguenze dirette|lavorazioni | | | |dell'industria | | | |marmifera, del| | | |cemento, dei| | | |refrattari, della| | | |carta, della gomma,| | | |delle smalterie ed| | | |altre lavorazioni che| | | |espongono a polveri| | | |di feldspati, miche,| | | |caolino, talco,| | | |cemento ed altri| | | |silicati naturali ed| | | |artificiali | | | | | | |44) Pneumoconiosi da|Estrazione, scavo e| 20 anni | |polveri di calcari e|trattamento meccanico| | |dolomie, con le loro|di calcari e dolomie,| | |conseguenze dirette|lavorazioni | | | |dell'industria | | | |marmifera, dei| | | |refrattari, della| | | |calce ed altre| | | |lavorazioni che| | | |espongono a polveri| | | |di calcari e dolomie| | | | | | |45) Pneumoconiosi da|Lavorazioni di| 3 anni | |polveri e fumi di|produzione primaria e| | |alluminio e di|secondaria | | |ossidi di alluminio,|dell'alluminio, delle| | |con le loro|fonderie di| | |conseguenze dirette|alluminio, dei| | | |refrattari, degli| | | |esplosivi ed altre| | | |lavorazioni che| | | |espongono a polveri e| | | |fumi di alluminio e| | | |di ossidi di| | | |alluminio | | | | | | |46) Pneumoconiosi e|Lavorazioni per| 3 anni | |processi fibrosanti|produrre oggetti in| | |del polmone|«metallo duro» e di| | |conseguenti ad|affilatura | | |alveoliti da polveri|sistematica di| | |di «metalli duri»|utensili in «metallo| | |(carburi metallici|duro» o che espongono| | |sinterizzati), con|a polveri costituite| | |le loro conseguenze|da carburi metallici| | |dirette |legati con cobalto,| | | |nichel e ferro| | | | | | |47) Siderosi |Lavorazioni che| 20 anni | | |espongono | | | |all'inalazione di| | | |ossidi di ferro| | | | | | |48) Bissinosi e|Lavorazioni di| 3 anni | |pneumopatie da fibre|apritura, mischia,| | |tessili vegetali ed|battitura, cardatura,| | |animali, con le loro|del cotone, del lino| | |conseguenze dirette|e di altre fibre| | | |tessili vegetali ed| | | |animali | | | | | | |49) Bronchite | a) Lavorazioni di| 6 anni | |cronica ostruttiva|scavo e smarino| | | |eseguite nel| | | |sottosuolo; | | | | b) produzione di| | | |soda caustica,| | | |potassa caustica,| | | |calce viva;| | | | c) insaccamento e| | | |travaso del cemento| | | |sfuso; | | | | d) fusione | | | |artigianale ed| | | |artistica del vetro| | | | | | +--------------------------------------------------------------+ |50) Ipoacusia e| a) Martellatura, | 4 anni | |sordità da rumori|cianfrinatura, | | | |scriccatura, molatura| | | |ed aggiustaggio nella| | | |costruzione di| | | |caldaie, serbatoi e| | | |tubi metalli;| | | | b) picchettaggio e| | | |disincrostazione di| | | |contenitori | | | |metallici: vasche,| | | |cisterne, serbatoi,| | | |gasometri; | | | | c) martellatura | | | |sulle lamiere;| | | | d) punzonatura o| | | |tranciatura alle| | | |presse, prive di| | | |efficace cabinatura,| | | |di materiali| | | |metallici; | | | | e) prova al banco| | | |dei motori a| | | |combustione interna,| | | |priva di efficace| | | |cabinatura; | | | | f) prova dei motori| | | |a reazione e a| | | |turboelica, priva di| | | |efficace cabinatura;| | | | g) ribaditura di| | | |chiodi nella| | | |costruzione di| | | |carlinghe per| | | |aereomobili; | | | | h) frantumazione o| | | |macinazione ai| | | |frantoi, molini e| | | |macchine a pestelli,| | | |priva di efficace| | | |cabinatura di:| | | |minerali o rocce;| | | |clinker per la| | | |produzione di| | | |cemento; resine| | | |sintetiche per la| | | |loro riutilizzazione;| | | | i) fabbricazione di| | | |chiodi, viti e| | | |bulloni alle presse,| | | |prive di efficace| | | |cabinatura; | | | | l) filatura, | | | |torcitura e| | | |ritorcitura di| | | |filati, tessitura ai| | | |telai a navetta,| | | |privi di efficace| | | |cabinatura; | | | | m) taglio di marmi o| | | |pietre ornamentali| | | |con dischi di acciaio| | | |o con telai| | | |multilame, privi di| | | |efficace cabinatura;| | | | n) perforazione con| | | |martelli pneumatici| | | |ed avvitatura con| | | |avvitatori pneumatici| | | |a percussione;| | | | o) conduzione dei| | | |forni elettrici ad| | | |arco, privi di| | | |efficace cabinatura;| | | | p) formatura e| | | |distaffatura in| | | |fonderia con macchine| | | |vibranti, prive di| | | |efficace cabinatura;| | | | q) sbavatura in| | | |fonderia con mole;| | | | r) formatura di| | | |materiale metallico| | | |con macchine prive di| | | |efficace cabinatura,| | | |mediante fucinatura e| | | |stampaggio; | | | | s) lavorazione | | | |meccanica del legno| | | |con impiego di seghe| | | |circolari, seghe a| | | |nastro, piallatrici e| | | |toupies, prive di| | | |efficace cabinatura;| | | | t) lavori in| | | |galleria con mezzi| | | |meccanici ad aria| | | |compressa; | | | | u) lavorazioni di| | | |martellatura, | | | |picchettaggio, | | | |cianfrinatura, | | | |scriccatura, | | | |molatura, ribattitura| | | |di chiodi, su| | | |qualsiasi parte| | | |metallica di nave a| | | |scafo metallico sia| | | |in costruzione che in| | | |riparazione, svolte a| | | |bordo; | | | | v) stampaggio di| | | |vetro cavo, privo di| | | |efficace cabinatura;| | | | x) prova delle armi| | | |da fuoco in ambiente| | | |privo di efficace| | | |cabinatura; | | | | z) conduzione delle| | | |riempitrici | | | |automatiche, prive di| | | |efficace cabinatura,| | | |per | | | |l'imbottigliamento in| | | |vetro o| | | |l'imbarattolamento in| | | |metallo di: birra,| | | |acque minerali,| | | |bevande analcoliche| | | |gassate | | | | | | +--------------------------------------------------------------+ |51) Malattie causate|Lavorazioni che| 5 anni. In caso di| |da: |espongono alle|manifestazioni | | a) radiazioni |radiazioni |neoplastiche: | |ionizzanti; |ionizzanti, ai raggi|illimitato | | b) laser e onde|laser ed alle altre| | |elettromagnetiche, |onde | | |con le loro|elettromagnetiche | | |conseguenze dirette| | | | | | | |52) Malattie |Lavorazioni svolte in| 6 anni | |osteoarticolari e|modo prevalente con| | |angioneurotiche |impiego di:| | |causate da| a) macchine | | |vibrazioni |portatili munite di| | |meccaniche prodotte|utensile; | | |da strumenti di| b) macchine | | |lavoro e trasmesse|portatili ad asse| | |al sistema|flessibile; | | |manobraccio, con le| c) macchine per| | |loro conseguenze|calzaturifici: | | |dirette |ribattitrici | | | |rigasuole e| | | |rigatacchi; | | | | d) motoseghe | | | |portatili | | | | | | |53) Malattie causate|Lavori subacquei ed| 3 anni. In caso di| |da lavori subacquei|in camere iperbariche|manifestazioni | |ed in camere| |artropatiche: 10| |iperbariche | |anni | | | | | |54) Cataratta da|Fusione del vetro e| 6 anni | |energie raggianti|dei metalli; | | | |lavorazioni su masse| | | |incandescenti | | | | | | |55) Anchilostomiasi,|Lavori di scavo| 3 anni | |con le sue|all'aperto ed in| | |conseguenze dirette|sottosuolo in| | | |presenza di rocce| | | |argillose | | | | | | |56) Malattie |Lavorazioni che| Illimitato | |neoplastiche causate|espongono all'azione| | |dall'asbesto: |delle fibre di| | |mesotelioma |asbesto anche se| | |pleurico, |presenti nel talco| | |pericardico, | | | |peritoneale; | | | |carcinoma del| | | |polmone | | | | | | | |57) Malattie |Lavorazioni che| Illimitato | |neoplastiche causate|espongono all'azione| | |da polvere di legno:|delle polveri del| | |carcinoma delle|legno | | |cavità nasali e| | | |paranasali | | | | | | | |58) Malattie |Lavorazioni che| Illimitato | |neoplastiche causate|espongono all'azione| | |da polvere di cuoio:|delle polveri di| | |carcinoma delle|cuoio nella| | |cavità nasali e|rifinitura e| | |paranasali |riparazione delle| | | |calzature | | Allegato n. 5 Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura +--------------------------------------------------------------+ | | | Periodo massimo | | | | di | | MALATTIE | LAVORAZIONI | indennizzabilità | | | | dalla cessazione | | | | del lavoro | |--------------------|---------------------|-------------------| | 1) Anchilostomiasi,|Lavorazioni in| 3 anni | |con le sue|terreni irrigui ed| | |conseguenze dirette|argillosi | | | | | | | 2) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso di| | da: |espongono all'azione|manifestazioni | | a) composti |dei composti|neoplastiche: | |inorganici |arsenicali |illimitato | |dell'arsenico; | | | | b) composti | | | |organici | | | |dell'arsenico, con| | | |le loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | | 3) Malattie causate|Lavorazioni che| 4 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) composti |dei composti del| | |inorganici del|mercurio | | |mercurio; | | | | b) composti | | | |organici del| | | |mercurio, con le| | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | | 4) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da solfuro di|espongono all'azione| | |carbonio, con le|del solfuro di| | |loro conseguenze|carbonio | | |dirette | | | | | | | | 5) Malattie causate|Lavorazioni che| 6 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) composti |dei composti del| | |inorganici del|fosforo | | |fosforo; | | | | b) composti | | | |organici del| | | |fosforo, con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | | 6) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) derivati |dei derivati| | |clorurati degli|clorurati e| | |idrocarburi |bromurati degli| | |alifatici; |idrocarburi alifatici| | | b) derivati | | | |bromurati degli| | | |idrocarburi | | | |alifatici, con le| | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | | 7) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni. In caso di| |da: |espongono all'azione|manifestazioni | | a) derivati del|dei derivati del|neoplastiche: | |benzolo ed omologhi;|benzolo, dei fenoli,|illimitato | | b) derivati dei|dei cresoli e dei| | |fenoli ed omologhi;|relativi omologhi| | | c) derivati dei| | | |cresoli ed omologhi,| | | |con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | | 8) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |dai composti del|espongono all'azione| | |rame, con le loro|dei composti del rame| | |conseguenze dirette| | | | | | | | 9) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da derivati|espongono all'azione| | |dell'acido |dei derivati| | |carbammico e|dell'acido carbammico| | |tiocarbammico, con|e tiocarbammico| | |le loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |10) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) polisolfuri di|dei polisolfuri di| | |bario; |bario, di calcio, di| | | b) polisolfuri di|sodio | | |calcio; | | | | c) polisolfuri di| | | |sodio, con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | |11) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da composti organici|espongono all'azione| | |dello stagno, con le|dei composti organici| | |loro conseguenze|dello stagno | | |dirette | | | | | | | |12) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da derivati degli|espongono all'azione| | |arilsolfoni, con le|dei derivati degli| | |loro conseguenze|arilsolfoni | | |dirette | | | | | | | +--------------------------------------------------------------+ |13) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |dai fenossiderivati,|espongono all'azione| | |con le loro|dei fenossiderivati| | |conseguenze dirette| | | | | | | |14) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |dai derivati|espongono all'azione| | |dell'acido ftalico e|dei derivati| | |della ftalimide, con|dell'acido ftalico e| | |le loro conseguenze|della ftalimide| | |dirette | | | | | | | |15) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |dai derivati delle|espongono all'azione| | |diazine e delle|dei derivati delle| | |triazine, con le|diazine e delle| | |loro conseguenze|triazine | | |dirette | | | | | | | |16) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |dai derivati del|espongono all'azione| | |dipiridile, con le|dei derivati del| | |loro conseguenze|dipiridile | | |dirette | | | | | | | |17) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |dai derivati|espongono all'azione| | |clorurati dell'acido|dei derivati| | |benzoico, con le|clorurati dell'acido| | |loro conseguenze|benzoico | | |dirette | | | | | | | |18) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) ammoniaca; |dell'ammoniaca e di| | | b) altri concimi|altri concimi azotati| | |azotati, con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | |19) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da cianocomposti,|espongono all'azione| | |con le loro|dei cianocomposti| | |conseguenze dirette| | | | | | | |20) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da chinoni, con le|espongono all'azione| | |loro conseguenze|dei chinoni| | |dirette | | | | | | | |21) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) zolfo; |dello zolfo e| | | b) anidride |dell'anidride | | |solforosa, con le|solforosa | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |22) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni | |da: |espongono all'azione| | | a) composti |dei composti amminici| | |amminici; |e composti ammidici| | | b) composti | | | |ammidici, con le| | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | |23) Malattie cutanee|Lavorazioni che| 6 mesi. In caso di| |causate da olii|espongono all'azione|manifestazioni | |minerali |di olii minerali|neoplastiche: | | | |illimitato | | | | | |24) Asma bronchiale|Lavorazioni che| 18 mesi | |primario estrinseco|espongono | | |causato da sostanze|all'inalazione di| | |vegetali e derivati|sostanze vegetali e| | |animali, con le sue|derivati animali| | |conseguenze dirette| | | | | | | |25) Alveoliti |Lavorazioni che| 3 anni | |allergiche |espongono | | |estrinseche e|all'inalazione di| | |fibrosi polmonari da|miceti e altre| | |esse derivate,|sostanze vegetali e| | |causate da miceti e|animali | | |da altre sostanze| | | |vegetali o animali,| | | |con le loro| | | |conseguenze dirette| | | | | | | |26) Ipoacusia e|Lavorazioni forestali| 4 anni | |sordità da rumori|nelle quali si| | | |impiegano in modo| | | |prevalente motoseghe| | | |portatili prive di| | | |efficaci sistemi| | | |insonorizzanti | | | | | | |27) Malattie |Lavorazioni forestali| 6 anni | |osteoarticolari e|nelle quali si| | |angioneurotiche |impiegano in modo| | |causate da|prevalente | | |vibrazioni |motoseghe portatili| | |meccaniche trasmesse| | | |al sistema| | | |manobraccio, con le| | | |loro conseguenze| | | |dirette | | | | | | | Allegato n. 6 Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione +--------------------------------------------------------------+ |Grado di| Aliquota | Rendita|Grado di| Aliquota | Rendita | |inabilità|percentuale|base per|inabilità|percentuale|base per| | | base |L. 1000| | base | L. 1000 | | | | di | | | di | | | | retri- | | | retri- | | | | buzione| | | buzione | | | | annua | | | annua | |---------|-----------|--------|---------|-----------|---------| | 11 | 50 -- | 55 | 56 | 59,16 | 331 | | 12 | 50,20 | 60 | 57 | 59,37 | 338 | | 13 | 50,40 | 66 | 58 | 59,58 | 346 | | 14 | 50,60 | 71 | 59 | 59,79 | 353 | | 15 | 50,80 | 76 | 60 | 60 -- | 360 | | 16 | 51 -- | 82 | 61 | 61 -- | 372 | | 17 | 51,20 | 87 | 62 | 62 -- | 384 | | 18 | 51,40 | 93 | 63 | 63 -- | 397 | | 19 | 51,60 | 98 | 64 | 64 -- | 410 | | 20 | 51,80 | 104 | 65 | 65 -- | 422 | | 21 | 52 -- | 109 | 66 | 66 -- | 436 | | 22 | 52,20 | 115 | 67 | 67 -- | 449 | | 23 | 52,40 | 121 | 68 | 68 -- | 462 | | 24 | 52,60 | 126 | 69 | 69 -- | 476 | | 25 | 52,80 | 132 | 70 | 70 -- | 490 | | 26 | 53 -- | 138 | 71 | 71 -- | 504 | | 27 | 53,20 | 144 | 72 | 72 -- | 518 | | 28 | 53,40 | 150 | 73 | 73 -- | 533 | | 29 | 53,60 | 155 | 74 | 74 -- | 548 | | 30 | 53,80 | 161 | 75 | 75 -- | 562 | | 31 | 54 -- | 167 | 76 | 76 -- | 578 | | 32 | 54,20 | 173 | 77 | 77 -- | 593 | | 33 | 54,40 | 180 | 78 | 78 -- | 608 | | 34 | 54,60 | 186 | 79 | 79 -- | 624 | | 35 | 54,80 | 192 | 80 | 100 -- | 800 | | 36 | 55 -- | 198 | 81 | 100 -- | 810 | | 37 | 55,20 | 204 | 82 | 100 -- | 820 | | 38 | 55,40 | 211 | 83 | 100 -- | 830 | | 39 | 55,60 | 217 | 84 | 100 -- | 840 | | 40 | 55,80 | 223 | 85 | 100 -- | 850 | | 41 | 56,01 | 230 | 86 | 100 -- | 860 | | 42 | 56,22 | 236 | 87 | 100 -- | 870 | | 43 | 56,43 | 243 | 88 | 100 -- | 880 | | 44 | 56,64 | 249 | 89 | 100 -- | 890 | | 45 | 56,85 | 256 | 90 | 100 -- | 900 | | 46 | 57,06 | 262 | 91 | 100 -- | 910 | | 47 | 57,27 | 269 | 92 | 100 -- | 920 | | 48 | 57,48 | 276 | 93 | 100 -- | 930 | | 49 | 57,69 | 283 | 94 | 100 -- | 940 | | 50 | 57,90 | 289 | 95 | 100 -- | 950 | | 51 | 58,11 | 296 | 96 | 100 -- | 960 | | 52 | 58,32 | 303 | 97 | 100 -- | 970 | | 53 | 58,53 | 310 | 98 | 100 -- | 980 | | 54 | 58,74 | 317 | 99 | 100 -- | 990 | | 55 | 58,95 | 324 | 100 | 100 -- | 1000 | Allegato n. 7 Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione (In vigore dal 1° luglio 1965) +--------------------------------------------------------------+ |Grado di| Aliquota | Rendita|Grado di| Aliquota | Rendita | |inabilità|percentuale|base per|inabilità|percentuale|base per| | | base |L. 1000| | base | L. 1000 | | | | di | | | di | | | | retri- | | | retri- | | | | buzione| | | buzione | | | | annua | | | annua | |---------|-----------|--------|---------|-----------|---------| | 11 | 50 -- | 55 | 56 | 82 -- | 459 | | 12 | 50,20 | 60 | 57 | 84 -- | 479 | | 13 | 50,40 | 66 | 58 | 86 -- | 499 | | 14 | 50,60 | 71 | 59 | 88 -- | 519 | | 15 | 50,80 | 76 | 60 | 90 -- | 540 | | 16 | 51 -- | 82 | 61 | 92 -- | 581 | | 17 | 51,20 | 87 | 62 | 94 -- | 583 | | 18 | 51,40 | 90 | 63 | 96 -- | 605 | | 19 | 51,60 | 98 | 64 | 98 -- | 627 | | 20 | 51,80 | 104 | 65 | 100 -- | 650 | | 21 | 52 -- | 109 | 66 | 100 -- | 660 | | 22 | 52,20 | 115 | 67 | 100 -- | 670 | | 23 | 52,40 | 121 | 68 | 100 -- | 680 | | 24 | 52,60 | 126 | 69 | 100 -- | 690 | | 25 | 52,80 | 132 | 70 | 100 -- | 700 | | 26 | 53 -- | 138 | 71 | 100 -- | 710 | | 27 | 53,20 | 144 | 72 | 100 -- | 720 | | 28 | 53,40 | 150 | 73 | 100 -- | 730 | | 29 | 53,60 | 155 | 74 | 100 -- | 740 | | 30 | 54 -- | 162 | 75 | 100 -- | 750 | | 31 | 54,50 | 169 | 76 | 100 -- | 760 | | 32 | 55 -- | 176 | 77 | 100 -- | 770 | | 33 | 55,50 | 183 | 78 | 100 -- | 780 | | 34 | 56 -- | 190 | 79 | 100 -- | 790 | | 35 | 56,50 | 198 | 80 | 100 -- | 800 | | 36 | 57 -- | 205 | 81 | 100 -- | 810 | | 37 | 57,50 | 213 | 82 | 100 -- | 820 | | 38 | 58 -- | 220 | 83 | 100 -- | 830 | | 39 | 59 -- | 230 | 84 | 100 -- | 840 | | 40 | 60 -- | 240 | 85 | 100 -- | 850 | | 41 | 61 -- | 250 | 86 | 100 -- | 860 | | 42 | 62 -- | 260 | 87 | 100 -- | 870 | | 43 | 63 -- | 271 | 88 | 100 -- | 880 | | 44 | 64 -- | 282 | 89 | 100 -- | 890 | | 45 | 65 -- | 292 | 90 | 100 -- | 900 | | 46 | 66 -- | 304 | 91 | 100 -- | 910 | | 47 | 67 -- | 315 | 92 | 100 -- | 920 | | 48 | 68 -- | 328 | 93 | 100 -- | 930 | | 49 | 69 -- | 338 | 94 | 100 -- | 940 | | 50 | 70 -- | 350 | 95 | 100 -- | 950 | | 51 | 72 -- | 367 | 96 | 100 -- | 960 | | 52 | 74 -- | 385 | 97 | 100 -- | 970 | | 53 | 76 -- | 403 | 98 | 100 -- | 980 | | 54 | 78 -- | 421 | 99 | 100 -- | 990 | | 55 | 80 -- | 440 | 100 | 100 -- | 1000 | Allegato n. 8 Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro +--------------------------------------------------------------+ | MALATTIE | LAVORAZIONI | |-----------------------|--------------------------------------| |Silicosi anche associa-|a) Lavori nelle miniere e cave in sot-| | ta a tubercolosi. . .| terraneo e lavori in sotterraneo in| | | genere, lavori nelle miniere e cave| | | a cielo aperto e lavori di scavo a| | | cielo aperto in presenza di roccia| | | contenente silice libera o che co-| | | munque espongono alla inalazione di| | | polvere di silice libera | | |b) Lavori di frantumazione, macinazio-| | | ne, manipolazione di rocce,materia-| | | li ed abrasivi contenenti silice| | | libera o che comunque espongano al-| | | l'inalazione di polvere di silice| | | libera | | |c) Taglio, lavorazione, preparazione,| | | levigatura,smerigliatura, molatura,| | | lucidatura, adattamento in opera,| | | delle rocce e di altri materiali| | | contenenti silice libera o che co-| | | munque espongano all'inalazione di| | | polvere di silice libera | | | Taglio, levigatura, smerigliatu-| | | ra, molatura, lucidatura, eseguiti| | | con impiego di materiali contenenti| | | silice libera (escluse le operazio-| | | ni di molatura di utensili, aventi| | | carattere occasionale) o che comun-| | | que espongano all'inalazione di| | | polvere di silice libera | | |d) Produzione di mole e abrasivi in| | | genere, di refrattari,di ceramiche,| | | di cemento e del vetro,limitatamen-| | | te alle operazioni su materiali| | | contenenti silice libera o che co-| | | munque espongano alla inalazione di| | | polvere di silice libera | | |e) Lavori nelle industrie siderurgi-| | | che, metallurgiche, meccaniche, nei| | | quali si usino o si trattino mate-| | | riali contenenti silice libera o| | | che comunque espongano all'inala-| | | zione di polvere di silice libera | | |f) Produzione di laterizi, comprese le| | | cave di argilla, ed altre lavora-| | | zioni nelle quali si usino o si| | | trattino materiali contenenti sili-| | | ce libera o che comunque espongano| | | all'inalazione di polvere di silice| | | libera | |Asbestosi anche asso-|Estrazione e successive lavorazioni| | ciata a tubercolosi .| dell'amianto nelle miniere; lavori| | | nelle manifatture e lavori che com-| | | portano impiego ed applicazione di| | | amianto e di materiali che lo con-| | | tengono o che comunque espongano ad| | | inalazione di polvere di amianto | Allegato n. 9 (modello A) Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (Legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata con decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648). (omissis) Allegato n. 10 (modello B e C) (omissis)