GU n. 78 del 31-03-1956 - Suppl. Ordinario
Capo I - Campo di applicazione
1. Attività.
La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata
dalle norme del presente decreto
e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del
Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 .
Le norme del presente decreto si applicano alle attività che, da chiunque
esercitate e alle quali siano
addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione,
manutenzione,
riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in
metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici,
le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro.
2. Attività escluse.
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è
regolata o sarà regolata da
appositi provvedimenti :
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere ;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Le norme stesse non si applicano ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria
compressa per la parte
espressarnente disciplinata dalle apposite norme speciali .
3. Soggetti delle norme.
All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti coloro che esercitano
le attività indicate
all'art. 1 e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i
lavoratori in conformità agli
articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547 .
Capo II - Disposizioni di carattere generale
4. Viabilità nei cantieri.
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle
persone e dei veicoli.
Le rampe di accesso al tondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono
avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui
è previsto l'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno
70 centimetri, oltre la
sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato
ad un solo lato,
devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori
a 20 metri lungo l'altro
lato.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono
essere provvisti di parapetto
nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute,
ove occorra, con tavole e
paletti robusti.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
segnalazioni
opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la
caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.
5. Luoghi di transito.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve
essere impedito con barriere o
protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
6. Fosse della calce.
Le fosse della calce devono essere allestite in zona appartata del cantiere
ed essere munite su tutti i
lati di solido parapetto con arresto al piede.
Nei casi in cui per l'ampiezza della fossa si debba ricorrere all'uso di passerelle,
queste devono essere
munite di solidi parapetti con arresto al piede e costruite in modo da offrire
le necessarie garanzie di
solidità e robustezza.
7. Idoneità delle opere provvisionali.
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola
d'arte, proporzionate ed
idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera
durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere
alla loro revisione per
eliminare quelli non ritenuti più idonei.
8. Scale a mano.
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal
decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 .
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono
essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più
di 4 metri deve essere applicato anche
un tirante intermedio.
È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui
montanti al posto dei pioli rotti.
Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo
i casi, devono essere
adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in
modo che siano evitati
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma,
le scale devono essere
trattenute al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di
almeno un metro oltre il
piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché
fissato con legatura
di reggetta o sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature
non devono essere
poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate
verso la parte esterna
del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.
9. Protezione dei posti di lavoro.
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e
sollevamento dei
materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni
a carattere continuativo si
deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3
metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato
con barriera per impedire la
permanenza ed il transito sotto i carichi.
Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura
o scalpellatura di
blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione
a difesa sia delle
persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano
in vicinanza. Tali
misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella
costruzione di muratura
comune.
10. Cinture di sicurezza.
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a
forbice e simili, su muri in
demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta
dall'alto o entro cavità,
quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai
addetti devono far uso
di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.
La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello
scorrevole lungo una
fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali
da resistere alle
sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore.
La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta
a non oltre m. 1,50.
Nei lavori su pali l'operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza.
11. Lavori in prossimità di linee elettriche.
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche
aeree a distanza minore di cinque
metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente
le linee elettriche,
non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta
ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Capo III - Scavi e fondazioni
12. Splateamento e sbancamento.
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori
meccanici, le pareti
delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del
terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera
l'altezza di m. 1,50 è
vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente
franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione,
di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto allo escavatore, quando questo non sia munito
di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito
divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza
dell'escavo o alle
condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona
superiore di pericolo deve essere
almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire
dello escavo.
13. Pozzi, scavi e cunicoli.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia
sufficente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi
di almeno 30 centimetri.
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo
di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti.
Dette armature devono
essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione
può essere
effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e
quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere
scoperte o indebolite
dagli scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni
per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo
per i lavoratori.
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto,
a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato
con apertura per il
passaggio della benna.
14. Deposito di materiali in prossimità degli scavi.
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
15. Presenza di gas negli scavi.
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere,
devono essere
adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti,
infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno
o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione,
metanodotti e condutture
di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti
o la irrespirabilità dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aereazione ed una completa
bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura
di sicurezza con bretelle
passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere
tenute all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento
con gli operai
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore
colpito dai gas. Possono
essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando, accertate la natura
e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia
di sicurezza e
sempreché sia assicurata una efficace e continua aereazione.
Quando siasi accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi
alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo
la bonifica, se siano da
temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi
incandescenti e di
apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti
ad incendiare il gas.
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i
lavoratori devono essere
abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Capo IV - Ponteggi e impalcature in legname
16. Ponteggi ed opere provvisionali.
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere
adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali
o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
17. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali.
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti
sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori.
18. Deposito di materiali sulle impalcature.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi
deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello
che è consentito dal grado
di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire
i movimenti e le manovre
necessarie per l'andamento del lavoro.
19. Collegamenti delle impalcature.
L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve
essere eseguito
mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure
a mezzo di traversini di
legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile.
20. Disposizioni dei montanti.
I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di
sovrapposizione devono
risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali
o leggermente inclinati verso la
costruzione.
Per impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in
un sol pezzo; per
impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti
possono essere ad elementi
singoli.
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio
o di infissione in modo
che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato
o il piano di gronda.
La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60;
può essere consentita
una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di
esercizio del cantiere, purché, in
tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere
o architetto,
corredato dai relativi calcoli di stabilità.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza
ad ogni
due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi
a rombo.
21. Correnti.
I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori
a m. 2.
Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente
assicurati ai
montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi
forgiati. Il collegamento
può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro
di catena metallica
(agganciaponti): sono consentite legature con funi di fibra tessile.
Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono
essere sovrapposte e le
sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.
22. Traversi.
I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente
al fronte della
costruzione.
Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo
dei traversi deve poggiare sulla
muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.
La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m. 1,20.
23. Intavolati.
Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passarelle, andatoie
ed impalcati di servizio devono
avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico
da sopportare ed in ogni
caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le
tavole stesse non devono
avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di
resistenza.
Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro
traversi; le loro
estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso,
per non meno di 40
centimetri.
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra
loro e all'opera in
costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore
a 20 centimetri soltanto per
la esecuzione di lavori in finitura.
Le tavole esterne devono essere a contatto dei montati.
24. Parapetti.
Gli impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie, che siano ad
un'altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto
costituito da uno o più correnti
paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m.
1 dal piano di calpestio, e di
tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente
al tavolato.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale,
maggiore di 60
centimetri.
Sia i Correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
25. Ponti a sbalzo.
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali,
possono essere
consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a rigorosi
criteri tecnici e ne garantisca la
solidità e la stabilità.
In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme:
1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi
che lascino
passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo
può essere limitato al
solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati
all'interno a parte stabile
dell'edificio, ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è
consentito l'uso di contrappesi
come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
5) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di
loro con due robusti
correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri
e l'altro alle estremità dei
traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
26. Mensole metalliche.
Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché
gli elementi fissi
portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla
parte interna da dadi e
controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano
piena garanzia di resistenza.
27. Sottoponti.
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza,
costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m. 2,50.
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi,
per i ponti a sbalzo e quando
vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore
a cinque giorni.
28. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio.
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non
si provveda alla
costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare
la erezione delle
casseformi per il getto dei pilastri perimetrali deve essere sistemato, in corrispondenza
al piano
raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di
almeno m. 1,20.
Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o
della trave perimetrale, non
devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri
per l'affrancamento della
sponda esterna del cassero medesimo.
Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in
corrispondenza al piano
sottostante.
In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato,
all'altezza del solaio di
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione
contro la caduta di
materiali dall'alto.
Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci
sul fronte del ponteggio,
qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area
sottostante.
29. Andatoie e passerelle.
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60 quando siano destinate
soltanto al
passaggio di lavoratori, e di metri 1,20, se destinate al trasporto di materiali.
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni
intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza
non maggiore del passo di un
uomo carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali
parapetti e tavole
fermapiede.
Capo V - Ponteggi metallici fissi
30. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego.
La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite
totalmente o
parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente
capo.
Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una
relazione nella quale
devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle
ricerche e la
Commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 .
Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante
copia conforme
della autorizzazione di cui ai comma precedenti e delle istruzioni e schemi
elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7
dell'articolo seguente.
31. Relazione tecnica.
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni
con le tolleranze
ammissibili e schema dell'insieme;
2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza
adottati per i singoli
materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
5) istruzioni per le opere di carico del ponteggio;
6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico,
di altezza dei
ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del
calcolo per ogni singola
applicazione.
32. Progetto.
I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali,
costituite da elementi
metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro
dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
2) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato
a norma di legge della
professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi
dei carichi, delle
sollecitazioni e dell'esecuzione.
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 e copia del progetto
e dei disegni esecutivi
devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli ispettori del lavoro, nei
cantieri in cui vengono usati i
ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma.
33. Disegno.
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed
esibita, a richiesta degli
ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformità di cui all'ultimo
comma dell'art. 30 e copia del
disegno esecutivo, dalle quali risultino:
1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
2) generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art.
31;
3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'art. 31, invece
delle indicazioni di cui al
precedente n. 2, sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile
del cantiere.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul
disegno, devono restare
nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del
calcolo.
34. Nome del fabbricante.
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare
impressi, a rilievo o ad
incisione, il nome o il marchio del fabbricante .
35. Caratteristiche di resistenza.
Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza
non minore di quello
indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art. 30.
Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con
superficie terminale ad
angolo retto con l'asse dell'asta.
L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra
di base metallica, a
superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto
alla sezione del
montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico.
La piastra deve avere un
dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa
e tale da non produrre
momenti flettenti sul montante .
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale
che trasversale;
ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.
I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di
quelle delle aste collegate e
sempre in relazione agli sforzi a cui sono sottoposti; ad elementi non verniciati,
essi devono assicurare
resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza.
A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone.
Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra di
loro permanentemente e
solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
36. Montaggio e smontaggio.
Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito
personale pratico e fornito
di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a
m. 1,80 da asse ad asse.
Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere
collocati strettamente l'uno
vicino all'altro.
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può
fare parte del parapetto.
Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato
conformemente al
progetto e a regola d'arte.
37. Manutenzione e revisione.
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità
dei montanti, del giusto serraggio dei
giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale
sostituzione o il rinforzo di
elementi inefficienti.
I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con
verniciatura, catramatura
o protezioni equivalenti.
38. Norme particolari ai ponti metallici.
Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non
possano scivolare sui
traversi metallici.
È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponte.
È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative
ai ponteggi in legno.
Capo VI - Ponteggi movibili
39. Ponti sospesi e loro caratteristiche.
Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di
manovra per ciascuna
estremità, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori,
superiori a 100
chilogrammi per metro lineare di sviluppo. Essi non devono avere larghezza superiore
a m 1.
Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea presenza di
più di due persone, devono
essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori
di limitata entità.
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità
(ponte singolo) e quattro argani di
manovra non devono avere larghezze maggiori di metri 1,50.
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purché
le unità di ponte siano allo stesso
livello.
Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la contemporanea
presenza di persone in numero
superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo art. 42.
Gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello stesso tipo e della
stessa portata.
40. Impalcatura dei ponti sospesi.
L'unità di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che
sono collegati da correnti sostenenti i
traversi, sui quali viene fissato il tavolame.
I due telai devono essere montati con distanza di non più di tre metri;
i correnti devono avere un
franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti
di sicuro sistema di
trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.
Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore
a 4 centimetri, bene
accostate fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti. Il legname impiegato
nel ponte deve
essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di resistenza
non minore.
Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere effettuato
rendendo direttamente connesse
fra di loro le unità contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una
e l'altra.
I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle elastiche
e con contro-dadi.
41. Parapetti.
Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti
e tavola fermapiede. Il
corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato
con tubo di ferro di 4
centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze
libere verticali fra la tavola
fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono
essere maggiori di 30
centimetri.
Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla
parte interna dei ritti
estremi del ponte in corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione.
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente
la costruzione e privo
di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.
42. Argani.
Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione. Essi
devono essere a
discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto.
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le fiangie
laterali di diametro
tale da lasciare, a fune completamente avvolta, un franco pari a due diametri
della fune.
Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro della
fune.
Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado
di sicurezza non
minore di otto.
Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile una targhetta metallica
indicante il carico
massimo utile ed il numero delle persone ammissibili riferite all'argano stesso.
La targhetta deve anche
indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.
43. Funi.
Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo,
con un carico di rottura
non minore di 120 e non maggiore di 160 kg per mm2 e devono essere calcolate
per un coefficiente di
sicurezza non minore di 10.
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi
esterni mediante
ingrassatura.
L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere
o in altro modo che
offra eguale garanzia contro lo sfilamento.
L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del
capo della fune piegato
ad occhiello con impalmatura, o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello
deve essere
inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di
sospensione.
44. Travi di sostegno.
Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate, per
ogni specifica installazione,
con un coefficiente di sicurezza non minore di 6.
Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali resistenti,
devono avere un
prolungamento verso l'interno dell'edificio non minore del doppio della sporgenza
libera e devono
essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi
ad una sufficiente
distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento. Non è
ammesso l'ancoraggio con pesi.
Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno devono
avere un coefficiente di
sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo scivolamento lungo
la trave stessa verso
l'esterno.
45. Accesso ai ponti sospesi.
L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni
di impiego, da punti e
con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.
Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare uso
di scale a mano, sempre che sia stato
assicurato l'ancoraggio del ponte e della scala.
46. Stabilità dei ponti.
Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili
della costruzione.
La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non
deve superare 10
centimetri.
Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata,
i vuoti risultanti devono
essere protetti fino alla distanza massima prevista dal comma precedente.
I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento
e su di essi
non devono essere installati apparecchi del genere.
Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi
deve essere situato ad
altezza non inferiore a metri 1,50 dal piano di calpestio.
47. Manovra dei ponti.
Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere
accertato che non
esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due
spire di fune.
La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti
pesanti la manovra
deve essere simultanea sui due argani di una estremità dell'unità
di ponte, procedendo per le coppie di
argani successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze
superiori al 10 per
cento.
48. Lavoratori ammessi sui ponti sospesi.
I lavoratori che operano sui ponti sospesi devono essere edotti delle modalità
delle manovre.
È vietato adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori di anni 18 e le
donne.
49. Manutenzione.
La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli
argani devono essere
costantemente curate.
Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo
quattro volte il passo dell'elica
del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore
al 10 per cento dei fili
costituenti la fune.
50. Libretto di immatricolazione.
Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e
sottoposti a verifiche
biennali.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva di cui
all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, saranno stabilite le
modalità del collaudo e delle verifiche periodiche ed il modello del
libretto di immatricolazione per le
relative registrazioni .
51. Ponti su cavalletti.
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto,
possono essere usati solo per
lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere
altezza superiore a m. 2 e
non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali
e diagonali, devono poggiare
sempre su pavimento solido e ben livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60,
quando si usino tavole con
sezione trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4. Quando si usino tavole di dimensioni
trasversali
minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole
che lo costituiscono,
oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in isbalzo
superiori a 20 centimetri,
devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con
i montanti costituiti da scale a pioli.
52. Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice.
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine
di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti
o per colpi di vento e in
modo che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del
ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle
due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello
o con pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui
sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto,
non devono essere spostati
quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
53. Scale aeree su carro.
Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole, orizzontale,
ed in modo che il
piano di simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante pendolino
applicato sul lato
posteriore del carro stesso.
Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di 60° né
maggiori di 80°
sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata mediante dispositivo a
pendolo annesso al primo
tratto della scala.
I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devono portare
un numero
progressivo nell'ordine di montaggio.
Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate robuste calzatoie
doppie per ogni
ruota, sagomate e collegate con catenelle o tiranti.
54. Manovre delle scale aeree.
Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita
a scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali
carichi in ogni caso
non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare
sulla linea mediana della
stessa.
Nei verbali di collaudo di cui agli articoli 25 e 399 del decreto del Presidente
della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, deve essere indicato il numero massimo di persone che possono
contemporaneamente salire sulla scala. Tale numero non deve essere in alcun
caso superato.
È vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla
scala, la quale non deve poggiare
con la estremità superiore a strutture fisse.
Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità di linee
elettriche, si deve evitare ogni
possibilità di contatto, abbassando opportunamente la volata della scala.
Capo VII - Trasporto dei materiali
55. Castelli per elevatori.
I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento
e discesa dei materiali
mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani
di ponteggio.
I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti,
a seconda dell'altezza e
del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e
con giunzioni sfalsate, poggianti sui
corrispondenti elementi sottostanti.
I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
56. Impalcati e parapetti dei castelli.
Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti,
sui lati verso il vuoto, di
parapetto e tavola fermapiede normali.
Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco
purché in corrispondenza di
esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve
essere ridotto allo
stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali
quello opposto alla posizione
del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m. 1,20 e nel senso
normale alla apertura,
devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm. 20, da servire
per appoggio e riparo
del lavoratore.
Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore
non inferiore a cm. 5
che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in
relazione al carico
massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
57. Montaggio degli elevatori.
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono
fissati direttamente ad
essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità
adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori,
devono essere di numero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori
devono essere
assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado;
analogamente
deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti
quando gli argani sono
installati a terra.
Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere
disposti in modo che la
fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.
Il manovratore degli argani «a bandiera» fissati a montanti di impalcature,
quando non possano essere
applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare
la cintura di sicurezza.
La protezione di cui al 3° comma dell'articolo precedente deve essere applicata
anche per il
lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.
58. Argani - Salita e discesa dei carichi.
Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore;
è vietata la manovra
degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono
essere muniti di
dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico
di sicurezza non
minore di 8.
Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve
essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme
semplici e le
imbracature.
59. Sollevamento di materiali dagli scavi.
Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in
genere, devono poggiare
su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede
sui lati prospicienti il
vuoto.
Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi
o di cavi a sezione
ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere
per base un solido telaio in
travi di legno, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse
dell'apparecchio
opportunamente irrigidite e controventate.
In ogni caso quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità
di cigli di pozzi o scavi, devono
essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.
60. Trasporti, con vagonetti su guide.
Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano
resistente e mantenuto in
buono stato per tutta la durata dei lavori.
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le piattaforme
girevoli devono
essere provviste di dispositivo di blocco.
I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di almeno
70 centimetri oltre la
sagoma di ingombro dei veicoli.
Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare
un uguale franco, avere il
piano di posa dei binari costituito da tavole accostate ed essere provviste
di normali parapetti nonché
di tavole fermapiede.
Nelle passarelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato ad un sol
lato, devono essere
realizzate delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli lungo l'altro lato.
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.
61. Pendenza dei binari.
È fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle scariche
delle materie scavate o
demolite.
Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile
evitare la posa del
binario in pendenza, l'ultimo tratto deve essere in contropendenza.
Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto di sicuro
affidamento per la trattenuta del
vagonetto.
62. Transito e attraversamento sui piani inclinati.
È vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i
vagonetti sono in movimento. Tale
divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due estremità
del percorso in pendenza.
Quando si rendesse necessario un attraversamento, davanti a ciascuno sbocco
e parallelamente alle
rotaie si devono applicare barriere con la parte centrale mobile di lunghezza
pari almeno a tre volte la
larghezza dell'attraversamento.
Capo VIII - Costruzioni edilizie
63. Strutture speciali.
Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere
sporgenti dai muri,
devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature
provvisorie atte a
sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.
64. Costruzioni di archi, volte e simili.
Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte,
architravi, piattabande,
solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato
o in muratura di ogni
genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro,
la necessaria solidità e
con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro
progressivo abbassamento e
disarmo.
Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per
coperture ad ampia
luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere
eseguite su progetto redatto
da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono
essere esibiti sul posto
di lavoro a richiesta degli ispettori del lavoro.
65. Posa delle armature e delle centine.
Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di
cui all'articolo precedente, è
fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture
sulle quali esse debbono
poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture
sottostanti, con
particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.
66. Resistenza delle armature.
Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture,
anche quello delle persone
e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che
possano dar luogo a vibrazioni
durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.
Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente
distribuito.
67. Disarmo delle armature.
Il disarmo delle armature provvisorie di cui al secondo comma dell'art. 64
deve essere effettuato con
cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e
sempre dopo che il direttore
dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando
sulle strutture insistano
carichi accidentali e temporanei.
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate
le misure
precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio.
68. Difesa delle aperture.
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere
circondate da normale
parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente
fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone,
un lato del parapetto può
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta
soltanto per il tempo
necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità
superiore a m. 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
69. Scale in muratura.
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla
posa in opera delle ringhiere,
devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati rigidamente
a strutture resistenti.
Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza
del pavimento del
primo piano a difesa delle persone trarisitanti al piano terreno contro la caduta
dei materiali.
Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non
siano sbarrate per
impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri,
sui quali devono
essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore
a 40 centimetri.
70. Lavori speciali.
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture
e simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
operai e dei materiali di
impiego.
Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a
garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda
dei casi, tavole sopra le orditure,
sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
Capo IX - Demolizioni
71. Rafforzamento delle strutture.
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere
alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino
crolli intempestivi.
72. Ordine delle demolizioni.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto
verso il basso e devono
essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture
portanti o di collegamento e di
quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni,
deve risultare da
apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente
direttore dei lavori,
ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
73. Misure di sicurezza.
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in
demolizione.
È vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Gli obblighi di cui ai comma precedenti non sussistono quando trattasi di muri
di altezza inferiore ai
cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare
uso di cinture di sicurezza.
74. Convogliamento del materiale di demolizione.
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure
convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare
ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel
tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano
cadervi
accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione
deve essere calato a
terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento
della polvere, irrorando
con acqua le murature ed i materiali di risulta.
75. Sbarramento della zona di demolizione.
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona
stessa con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto
del materiale accumulato
deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
76. Demolizione per rovesciamento.
Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione
di parti di strutture
aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata
mediante rovesciamento per
trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi
e deve essere
eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto
del fabbricato in demolizione
in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del
lavoro quali: trazione da
distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura
da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne
la caduta soltanto quando
essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli
deve essere eseguita a
distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo
per opere di altezza non
superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno
degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito
alla caduta delle
strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici
vicini o ad opere adiacenti
pericolosi ai lavoratori addettivi.
Capo X - Norme penali
77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 15, 17, 24 primo comma,
27 primo comma, 29 quarto
comma, 41, 49 secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo
e secondo
comma ;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20
primo, secondo e terzo
comma, 23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43,
44, 49 primo comma,
55, 56 secondo, terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60 quarto comma,
62 secondo comma,
70, 72 primo comma, 73 primo comma, 75 ;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per la
inosservanza di tutte le altre norme .
78. Contravvenzioni commesse dai preposti.
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 36 ultimo comma, 37 primo
comma, 67 primo e
secondo comma nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 3,
la dovuta vigilanza sui lavoratori
per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett. a) dell'articolo
seguente ;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
un milione per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 terzo e quinto comma, 17, 39
secondo e quinto comma,
46, 48, 52 terzo ed ultimo comma, 53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73
secondo e terzo comma,
nonché per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza
sui lavoratori per l'osservanza da
parte di questi delle norme indicate alla lett. b) dell'articolo seguente .
79. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
unmilionecinquecentomila per la inosservanza delle norme di cui all'art. 47
;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila per
la inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 primo comma, 18, 38 secondo
e terzo comma, 54
quarto comma, 57 quinto comma, 60 ultimo comma, 62 primo comma, 73 terzo comma
.
Capo XI - Disposizioni finali
80. Collaudi e verifiche periodiche.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di
cui all'art. 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , può stabilire
l'obbligo di sottoporre a
collaudo e visite periodiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo
le modalità e l'organo
tecnico incaricato .
81. Decorrenza.
Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1956.
A decorrere da tale data sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato
con R.D. 27
maggio 1900, n. 205 , che concernono i lavori di costruzione disciplinati dal
presente decreto.