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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1991
Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.

GU n. 175 del 25-07-1991

CAPO I
Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, DI CONCERTO CON I MINISTRI
DELLA SANITA' E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visti gli articoli 2, comma1, 3, comma 1, e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1989, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni,
ed in particolare il punto 25) che prevede l'emanazione di un decreto
ministeriale per le attivita' che provocano ridotto inquinamento
atmosferico;
Ritenuto necessario dover apportare delle modifiche al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio
1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali;
Ritenuto inoltre di dover individuare e regolamentare le attivita'
che provocano inquinamento atmosferico poco significativo, nonche'
quelle a ridotto inquinamento atmosferico;
Ritenuto di dover regolamentare le emissioni diffuse di depositi di
olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, il quale dispone che il presidente della Repubblica emana
tutti gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3,
lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
In conformita' della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 1991;
Decreta:
E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni.
Art. 1.
1. All'atto di indirizzo e coordinamento emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989 sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al punto 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli
impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni
di prototipi. La presente disposizione non si applica per quanto
riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene
e le sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate,
come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203.";
b) il punto 4) e' sostituito dal seguente:
"4) Per centrali termoelettriche, previste all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si
intendono tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al
ciclo di produzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di
alimentazione. Per raffinerie di olii minerali si intendono gli
impianti di lavorazione e trasformazione e/o deposito di olii
minerali, ivi compresi i gas liquefatti, sottoposti a concessioni o
autorizzazioni ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
disposizioni attuative, integrative e modificative, ivi compresa la
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Le autorizzazioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti energetici
e per le raffinerie di olii minerali esistenti o nuovi sono
rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sulla base delle procedure previste nel medesimo
articolo.
Pertanto i paragrafi II e III non si applicano agli impianti
sopraindicati.";
c) dopo il punto 13) e' inserito il seguente:
"13-bis) I progetti relativi all'abbattimento delle emissioni di
ossido di etilene, nei processi di sterilizzazione dei prodotti
biomedicali, potranno tener conto nelle domande dei maggiori tempi e
modalita' di adeguamento indicati, in relazione alle tecnologie
disponibili, dall'Istituto superiore di sanita' nel parere del 10
luglio 1991.";
d) dopo il punto 13-bis) e' inserito il seguente:
"13-ter) Nel caso vi siano difficolta' derivanti dalla natura dei
processi tecnologici o dalla complessita' nella realizzazione, i
progetti di adeguamento previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto
del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990 potranno usufruire
di proroghe del termine ivi indicato, secondo tempi e modalita'
stabilite dalle regioni o dalle autorita' competenti, su conforme
parere dell'Istituto superiore di sanita'.";
e) al punto 17) le parole: "La regione puo' prevedere" sono
sostituite dalle seguenti: "La regione, o le autorita' previste
dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, per quanto di rispettiva competenza, possono
prevedere";
f) al punto 25) dopo le parole: "le attivita'" e' soppressa la
parola: "che" e sono inserite le seguenti: "i cui impianti";
g) il punto 26) e' sostituito dal seguente:
"26) Le imprese indicate nel precedente punto poiche' producono
emissioni inquinanti non solo al di sotto dei valori minimi previsti
nelle linee guida emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma anche
scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto, non sono soggette ad autorizzazione.".

CAPO II
Disposizioni in materia di emissioni poco significative, nonche' di emissioni diffuse di depositi di olii minerali e GPL.

Art. 2.
1. Le attivita' di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento
atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione.
2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attivita' di
cui all'allegato 1 comunichino alle autorita' competenti la
sussistenza delle condizioni di poca significativita'
dell'inquinamento atmosferico prodotto.

Art. 3.
1. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di olii minerali,
ivi compresi i gas liquefatti, di cui all'art. 3, comma 8, del
decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, sono
autorizzate per effetto del presente decreto.

CAPO III
Disposizioni in materia di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico

Art. 4.
1. Fermo restando quanto previsto dal capo II relativamente alle
attivita' ad inquinamento poco significativo, le attivita' i cui
impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a
monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino
inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, sono considerate attivita' a ridotto
inquinamento atmosferico.
2. Sono, altresi', considerate attivita' a ridotto inquinamento
atmosferico anche quelle che utilizzano, nel ciclo di produzione,
materie prime ed ausiliarie che non superano le quantita' o i
requisiti indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
3. Il presente articolo non si applica per quanto riguarda le
sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le
sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come
individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 5.
1. Le regioni e le autorita' di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, autorizzano in
via generale le attivita' di cui all'art. 4.
2. In conformita' con il punto 19) del citato atto di indirizzo e
coordinamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 luglio 1989, per le attivita' a ridotto
inquinamento atmosferico le regioni e le altre autorita' di cui
all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, possono altresi' predisporre procedure specifiche anche
con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base ai
quali le quantita' e le qualita' delle emissioni siano deducibili
dall'indicazione delle quantita' di materie prime ed ausiliarie
utilizzate nel ciclo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
DE LORENZO, Ministro della sanita'
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

ALLEGATO 1
ELENCO DELLE ATTIVITA'
AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce,
pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per
essere inclusi nel presente elenco e' il ciclo chiuso.
2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attivita' di
verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
3. Rosticceria e friggitoria.
4. Attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura della
persona.
5. Laboratorio odontotecnici.
6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.
7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di
cottura.
8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi,
elettrauto e simili).
9. Le seguenti lavorazioni tessili:
preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre
naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di
testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura
distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei
candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi
composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le
seguenti condizioni:
a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a
temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno
medesimo;
b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla
temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o
altri prodotti organici ed inorganici volatili;
c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla
temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;
d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti
con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura
inferiore a 150› e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce
non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od
inorganici volatili.
10. Cucine, ristorazione collettiva e mense.
11. Panetteria, pasticceria ed affini con non piu' di 300 kg di
farina al giorno.
12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
13. Serre.
14. Stirerie.
15. Laboratori fotografici.
16. Autorimesse.
17. Autolavaggi.
18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli
asserviti agli impianti di produzione industriale.
19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
20. Eliografia.
21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o
comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per piu' del
50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unita'
deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw
per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.
22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed
idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a
ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione
e sicurezza degli ambienti di lavoro.
24. Impianti trattamento acque.
25. Impianti termici connessi alle attivita' di stoccaggio dei
prodotti petroliferi con una potenzialita' termica minore di 5 Mw se
funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per
meno di 2200 ore annue.
26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica
inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica
inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio.
27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a
ciclo chiuso.
28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle
comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

ALLEGATO 2
ELENCO DELLE ATTIVITA'
A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Descrizione attivita'
1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti
a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g.
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,
mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e
utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20
kg/g.
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti
per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30
kg/g.
4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina
pronta all'uso non superiore a 200 kg/g.
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie
plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti
in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non
superiore a 2000 kg/g.
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti
in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a
50 kg/g.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo
di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non
superiore a 1500 kg/g.
10. Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con
produzione non superiore a 450 kg/g.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e
affini con produzione non superiore a 500 kg/h.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi
non superiore a 10 kg/g.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di
venticinque addetti.
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici
metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze
collanti non superiore a 100 kg/g.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per
l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore
a 200 kg/g.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o
vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo
produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi
esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione
con produzione non superiore a 1000 kg/g.
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari
marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore
a 1500 kg/g.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie
prime non superiori a 1000 kg/g.
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti
pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non
superiore a 100 kg/g.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con
utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di
materie prime non superiore a 4000 kg/g.
30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a
1000 kg/g.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato