GU n. 105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione
1. Attività soggette.
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle
quali sono addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle
esercitate dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti
di istruzione e di
beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in
regime di concessione le
disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari
esigenze dell'esercizio
ferroviario.
2. Attività escluse.
Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi
mercantili e a bordo
degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave e delle
torbiere (3/a).
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente
dal titolare con il solo
aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate
nel secondo comma
dell'art. 49.
3. Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori
del proprio domicilio presta
il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione,
anche al solo
scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i
soci di società e di enti in
genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società o degli enti stessi.
Capo II - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori
4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono
alle attività indicate
all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare
a loro conoscenza i modi
di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene
ed usino i mezzi di
protezione messi a loro disposizione (3/b).
5. Obblighi dei lavoratori.
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore
di lavoro ai fini
dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione
predisposti o forniti dal
datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di
protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza
averne ottenuta
l'autorizzazione .
TITOLO II
Disposizioni particolari
Capo I - Ambienti di lavoro
6. Altezza, cubatura e superficie.
1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati
o da destinarsi al lavoro
nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni
caso in quelle che eseguono le
lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie
di almeno mq. 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè
senza deduzione dei mobili,
macchine ed impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media
della copertura dei soffitti o
delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza
competente per territorio
può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere
che siano adottati adeguati
mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente
articolo circa l'altezza,
la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche
alle aziende industriali che
occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono
siano ritenute, a
giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo
di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla
normativa urbanistica vigente
.
7. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi
mobili, banchina e rampe
di carico.
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione,
è vietato adibire a
lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter
essere pulite e deterse per
ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi,
devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze
putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente
per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene
bagnato, esso deve
essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non
sono forniti di idonee
calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali
di lavoro devono essere a tinta
chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente
vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
ovvero essere separate dai
posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori
non possono entrare in
contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.
Nel caso in cui vengono
utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
tale altezza è elevata quando
ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono
feriti qualora esse vadano in frantumi
(4/d).
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e
fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere
posizionati in modo da
non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura
o dotati di
dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro
nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti
può essere autorizzato
soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in
tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono
essere muniti dei
necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto
di emergenza facilmente
identificabili ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei
carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è
tecnicamente possibile, le
banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita
a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori
possono cadere
(4/e).
13-bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì
applicabili alle vie di circolazione
principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a
posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti
dell'impresa, nonché
alle banchine di carico (4/f).
8. Locali sotterranei.
È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al
lavoro locali sotterranei
o semi-sotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali
casi si deve provvedere con
mezzi idonei alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire
l'uso dei locali sotterranei e
semi-sotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze
tecniche, quando
dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori
a temperature
eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto
e sia provveduto, con mezzi
idonei, alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
9. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi.
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo
conto dei metodi di lavoro e degli sforzi
fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre
in quantità sufficiente anche
ottenuta con impianti di areazione (4/g).
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni
eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò
è necessario per
salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono
funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato
per la salute dei
lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente (4/e) (4/cost).
10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro.
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni
e salvo che non si tratti
di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce
naturale. In ogni caso, tutti i
predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute e il benessere
dei lavoratori (4/h).
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere installati in
modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio
per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a
rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza
di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale
devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (4/e) (4/i).
11. Temperatura dei locali.
1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano
durante il tempo di
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti
ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto
della influenza che
possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento
dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza,
dei servizi igienici,
delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione
specifica di questi
locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare
un soleggiamento eccessivo
dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura
del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente,
si deve provvedere alla
difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante
misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione (4/e).
12. Apparecchi di riscaldamento.
Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei
locali chiusi di lavoro di cui
al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici ed avere
tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della
combustione, ad eccezione dei
casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
13. Umidità.
Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è
soggetta ad inumidirsi notevolmente
per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione
della nebbia, mantenendo la
temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze
tecniche.
14. Locali di riposo.
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del
tipo di attività, lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente
accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora
in uffici o in analoghi
locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante
la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di
un numero di tavoli e sedili
con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione
dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente
e non esistono locali di
riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché
questi possa soggiornarvi
durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei
lavoratori lo esige. In detti
locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi,
il datore di lavoro dia modo
ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica
la normale esecuzione del
lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità
di riposarsi in posizione distesa
e in condizioni appropriate (4/l) (4/cost).
15. Pulizia dei locali.
Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire
la pulizia, per quanto è
possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento
della polvere
nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
16. Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro.
I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere
sistemati in modo da
ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
17. Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri.
Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di
lavoro non può tenere depositi
di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni insalubri, a
meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni
che tali depositi possono
arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate
le norme speciali dettate
dalle leggi e dai regolamenti sanitari.
Capo II - Difesa dagli agenti nocivi
18. Difesa dalle sostanze nocive.
Ferme restando le norme di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 157 , e successive
modificazioni, le
materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano
proprietà tossiche o
caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili
o volatili, devono essere
custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere
le indicazioni e i
contrassegni di cui all'art. 355 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 .
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere
nocive alla salute o
svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro
in quantità
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione .
I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto
dei materiali putrescibili
o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente
e, ove occorra,
disinfettati.
19. Separazione dei lavori nocivi.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile
in luoghi separati le lavorazioni
pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni
.
20. Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi.
Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili,
ed in quelli nei quali si
sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro
deve adottare
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile,
lo sviluppo e la diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al
luogo dove si producono .
[Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di
oggetti deve essere munita
di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli] .
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas,
vapori o liquidi ovvero
ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta
ovvero di estrazione
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli .
21. Difesa contro le polveri.
Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque
specie, il datore di
lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne
per quanto è possibile, lo
sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri
e della loro
concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono
adottare procedimenti
lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di
raccolta delle polveri, atti ad
impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è
possibile, immediatamente
vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma
precedente, e la
natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento
del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri,
il datore di lavoro è
tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione
delle polveri
non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti,
e non possano essere
causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può
esonerare il datore di lavoro dagli
obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia
necessario, mezzi
personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato
del lavoro, ad integrazione dei
provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle
operazioni in cui, per
particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non
sono atti a garantire efficacemente
la protezione dei lavoratori contro le polveri .
22. Difesa dalle radiazioni nocive.
Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in
modo continuativo a radiazioni
calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi personali e di schermi,
ogni qualvolta non sia
possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati
al comma
precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.
Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette
mediante occhiali,
schermi ed indumenti idonei.
23. Difesa contro le radiazioni ionizzanti.
Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze
che emettono radiazioni
ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie
a tutelare efficacemente la
salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità
d'impiego dei raggi X e
delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi
nel loro uso e le misure di
protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensità,
nonché della entità e
della durata della esposizione e della estensione della superficie corporea
esposta .
Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché
i residui e i rifiuti delle lavorazioni, aventi
proprietà ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui.
24. Rumori e scuotimenti.
Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai
lavoratori, devono
adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità
.
25. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
È vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei
camini, come pure in fosse, in gallerie,
ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove
possano esservi gas
deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni
necessarie per la vita,
oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione
o con altri mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori
devono essere legati con
cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra,
forniti di apparecchi di
protezione.
26. Mezzi personali di protezione.
I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare
veicolo di contagio,
devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con
un numero.
Capo III - Servizi sanitari
27. Pronto soccorso.
Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più
di 25 dipendenti, il datore di lavoro
deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate
cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una
cassetta di pronto
soccorso o in una camera di medicazione.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito
il Consiglio superiore di
sanità, saranno indicate la quantità e la specie dei presidi chirurgici
e farmaceutici .
28. Pacchetto di medicazione.
Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali
che non si trovano nelle
condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30, nonché le aziende commerciali
che occupano più di 25
dipendenti.
29. Cassetta di pronto soccorso.
Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate
lontano dai centri
abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività
che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate
in località di
difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso
e le attività che in esse si
svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate
nei centri abitati
provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività
che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate
che non presentano i
rischi particolari sopra indicati.
30. Camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che
occupano più di 5
dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto
soccorso e le attività
che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione
o di avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari condizioni
di rischio e di ubicazione,
le aziende di cui al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso,
sono obbligate ad
allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali
che occupano più di 50
dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche
a norma degli artt. 33, 34 e
35 del presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall'art.
27, deve essere
convenientemente aereata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita
di un lettino con
cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e
asciugamani.
31. Decentramento del pronto soccorso.
Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto
di pronto soccorso della
azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle
cure, l'Ispettorato del lavoro può
prescrivere che l'azienda oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso,
provveda ad istituire
altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.
Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi,
devono essere dotati
del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato del lavoro, in relazione al numero
degli operai occupati nel
reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può
prescrivere che sia tenuta, in
luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici,
l'Ispettorato del lavoro può
altresì prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature
di pronto soccorso ritenuti
necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
32. Personale sanitario.
Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve
essere affisso in luogo
ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il
recapito del medico a cui si può
ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di soccorso
pubblico più vicino
all'azienda.
Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona
pratica dei servizi di
infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali,
degli arredi e dei
materiali destinati al pronto soccorso.
33. Visite mediche.
Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche
o infettanti o che risultano
comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori
devono essere visitati
da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti
di idoneità al
lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro
stato di salute.
Per le lavorazioni che presentino più cause di rischio e che pertanto
sono indicate in più di una voce
della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli
più brevi.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari
esami medici, integrativi della
visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni
fisiche dei lavoratori.
34. I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle
indicate nella tabella,
quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio
dell'Ispettorato del
lavoro, a rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite
mediche previste
dall'articolo precedente.
Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati
in lavorazioni diverse da quelle
previste nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando
le lavorazioni stesse
siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
ai sensi della legge 15
novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si svolgono, risultino, a
giudizio dell'Ispettorato del
lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono
addetti.
35. Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del
lavoro a far eseguire le visite
mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti nella
tabella allegata, ma non superiori al
doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nella azienda siano
tali da diminuire
notevolmente i periodi igienici della lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro
dall'obbligo delle visite mediche,
qualora, per la esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato
e per la efficacia delle misure
preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre,
possa fondatamente
ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.
Capo IV - Servizi igienico-assistenziali
36. Acqua.
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione
dei lavoratori
acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi
le norme igieniche
atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
37. Docce.
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei
lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione
separata
degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare
tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a
ciascun lavoratore di
rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per
asciugarsi .
38. Docce.
[Nelle aziende industriali occupanti più di 20 operai quando questi
siano esposti a materie
particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei
quali si sviluppino
normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti,
nonché in quelli
dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque
sia il numero degli
operai, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che il datore di lavoro
metta a disposizione dei
lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario di lavoro e fissare
le condizioni alle quali
devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto dell'importanza e della natura
dell'azienda.
Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantità sufficiente
ed essere provviste di
mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono essere individuali ed in locali
distinti per i due sessi.
I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere determinati requisiti costruttivi
e modalità di uso dei bagni,
tenuto conto dell'importanza della azienda e della natura dei rischi igienici
presenti.
I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute
in relazione ai rischi cui sono
esposti] .
39. Gabinetti e lavabi.
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro,
dei locali di riposo, degli spogliatoi
e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario,
e dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò
sia impossibile a causa di
vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori
di sesso diverso in numero
non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi
.
40. Spogliatoi e armadi per il vestiario.
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione
dei lavoratori
quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni
di salute o di
decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente
arredati. Nelle aziende che
occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per
entrambi i sessi; in tal caso i
locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo
opportuni turni prestabiliti e
concordati nell'ambito dell'orario di lavoro .
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente,
essere possibilmente vicini ai
locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda e
muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun
lavoratore di chiudere
a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con
sviluppo di fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in
quelle dove si usano sostanze
venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono
essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre
delle attrezzature di cui
al comma 4 per poter riporre i propri indumenti .
41. Refettorio.
Salvo quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende
nelle quali più di 30 dipendenti
rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, e
quelle che si trovano nelle
condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati
ad uso di refettorio, muniti di
sedili e di tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella stagione
fredda. Il pavimento non
deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore
di lavoro dall'obbligo di cui al primo
comma, quando riconosce che non sia necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei casi
in cui l'Ispettorato ritiene
opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è
vietato ai lavoratori di consumare i
pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato
alla refezione.
42. Conservazione vivande e somministrazione bevande.
Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi
le loro vivande, di riscaldarle
e di lavare i relativi recipienti.
È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche
nell'interno dell'azienda.
È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità
di vino e di birra nei locali di refettorio
durante l'orario dei pasti.
43. Locali di ricovero e di riposo.
Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione
dei lavoratori un locale in
cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.
Detto locale deve essere
fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione
fredda.
44. Dormitori stabili.
I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile
devono possedere i
requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località
ed avere l'arredamento necessario
rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione
fredda ed essere
forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua
per bere e per lavarsi e di cucina, in
tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli
impianti analoghi annessi ai
locali di lavoro.
In detti locali è vietato l'illuminazione a gas, salvo casi speciali
e con l'autorizzazione e le cautele che
saranno prescritte dall'Ispettorato del lavoro.
I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i
dormitori per i fanciulli di
sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per gli adulti.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è vietato
l'uso di letti sovrapposti.
Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve essere
un ambiente separato ad uso
eventuale di infermeria contenente almeno due letti.
Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i dormitori
devono essere difesi dalla
penetrazione di essi.
45. Dormitori di fortuna.
Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori
debbono pernottare sul
luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli
efficacemente contro gli agenti
atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella
stagione fredda ed i 30 giorni
nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni
di fortuna costruite in
tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione
che siano ben difese
dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
46. Dormitori temporanei.
Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il datore
di lavoro deve provvedere ai
dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre
costruzioni equivalenti.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e
da quelli per donne, a meno
che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e
sistemato in guisa da
non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né
il ristagno di essa in una zona del
raggio di almeno 10 metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente
interno contro gli
agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente,
ma munite di buona
chiusura;
e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture
devono essere difese
contro la penetrazione di essi.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati
per persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta
arredate con
materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre
di sedile, un
attaccapanni ed una mensolina.
Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal
quarto comma dell'art.
44.
In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere
convenienti locali per uso
di cucina e di refettori, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.
47. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali.
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni,
alle latrine, ai dormitori ed in
genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti
in istato di
scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni
e gli arredi indicati al comma
precedente.
Capo V - Nuovi impianti
48. Notifiche all'Ispettorato del lavoro.
Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo
a lavorazioni industriali
cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è
tenuto a darne notizia all'Ispettorato del
lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle
principali modalità delle
stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni
di massima, in quanto
occorrano.
L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni
ai progetti dei locali,
degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie
per l'osservanza delle
norme contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni delle cautele
che possono essere
necessarie per la tutela del vicinato prendendo all'uopo gli opportuni accordi
col medico provinciale o
con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti
di rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla
notifica, gli interessati
possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità
per quanto riguarda la osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
TITOLO III
Disposizioni relative alle aziende agricole
Capo unico
49. Aziende e lavori soggetti al presente titolo.
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in
cui si compiono non solo i
lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschicoltura
e della pastorizia, ma
anche quelli di carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione,
la
conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente
da lavoratori
della terra o da quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario,
affittuario od
enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con l'aiuto dei membri della famiglia
seco lui conviventi,
anche se per brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.
50. Abitazioni e dormitori.
Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità
delle case rurali, contenute nel
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
, è vietato di adibire ad
abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori
stagionali di carattere
periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti
o coperture sono
costituite in tutto od in parte dalla roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o
simili, oppure anche
tende od altre costruzioni di ventura.
È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi,
né periodici che si devono
eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro
abitato, per qual caso si applicano le
disposizioni dell'art. 45.
È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati
ad essere abitati per la sola
durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano
in mano assegnate.
51. Dormitori temporanei.
Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori
assunti per lavori stagionali di
carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni
di cui all'art. 46 del
presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano dei
servizi accessori previsti
dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando li ritenga necessari in relazione
alla natura e alla durata
dei lavori, nonché alle condizioni locali.
52. Acqua.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai
lavoratori devono essere
osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la
diffusione di malattie.
53. Acquai e latrine.
Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori,
devono essere
provviste di acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti
in modo che le acque
siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione,
nonché dai depositi e dalle
condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e
muniti di tubo sfogatore di gas.
I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni,
a meno che le
latrine non siano a chiusura idraulica.
54. Stalle e concimaie.
Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con
i dormitori.
Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito
in modo da impedire
il passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di
scolo per le deiezioni
liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori delle stalle stesse
secondo le norme consigliate
dall'igiene.
Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture nella stessa
facciata ove si
aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri
in linea orizzontale.
Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri
dalle abitazioni o
dai dormitori, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile
mantenere la distanza suddetta,
l'Ispettorato del lavoro può consentire che la concimaia venga situata
anche a distanze minori.
55. Locali sotterranei.
È vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni
di carattere industriale o
commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.
Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive
manipolazioni dell'olio e
del vino. In tali casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio
dell'aria.
56. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi.
Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto
di medicazione di cui
all'art. 27 ; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende
devono tenere la cassetta
di pronto soccorso di cui all'articolo predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti
alla custodia del bestiame i
mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
57. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distribuzione dei
parassiti delle piante, dei semi e
degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché
in quelle concernenti la prevenzione
e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire
nei luoghi e sugli oggetti
infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze
asfissianti, tossiche,
infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate
le disposizioni
contenute nell'articolo 18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba fare uso
di mezzi individuali di
protezione devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 26.
TITOLO IV
Norme penali
Capo unico
58. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi
1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18,
primo, terzo e quarto
comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e
terzo comma; 25; 52.
Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che
non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21,
sesto e settimo comma ;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b);
10, comma 4; 11; 12; 14,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28;
29; 30; 36; 37; 39; 40;
41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo
comma; 50, primo
comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità
soggiacciono i datori di
lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo
di vigilanza ai sensi degli
articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma ;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma
5; 9, comma 3; 15; 31,
secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto
e quinto comma;
56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti
che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo
comma; 33, terzo comma
;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per
l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34 .
59. Contravvenzioni commesse dai preposti.
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 commi 1, 2 e 4,
11, 13, 18 primo, terzo e
quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25 ;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per
la inosservanza delle
norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo
comma, 37 primo
comma, 50 primo comma .
60. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
un
milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5
lettera d), 20 secondo
comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma ;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera a), b) e c), 41 quarto
comma .
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Deroghe
61. Deroghe di carattere generale.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi
con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui
all'art. 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali, impianti
e loro parti, preesistenti o in
corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente
alle attività
industriali, commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche
o di esercizio o altri motivi
eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure sostitutive
per la tutela igienico-
sanitaria dei lavoratori.
62. Deroghe particolari.
Gli Ispettori del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di
concedere alle singole aziende, che
ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per l'attuazione di determinate
norme del presente
decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti alla
data di entrata in vigore del
decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche
o di esercizio o
per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico-sanitarie.
Capo II - Applicazione delle norme
63. Vigilanza.
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire
che la vigilanza sia esercitata, per
le aziende agricole e forestali, sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro,
dal personale tecnico del
Ministero dell'agricoltura e dal Corpo forestale dello Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato, il Ministro
per il lavoro e la
previdenza sociale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle quali
tali aziende dipendono.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie
stesse, a mezzo dei
propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente
decreto.
64. Ispezioni.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento
ed in ogni parte, i luoghi di
lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale
occupato, di prelevare
campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere
al datore di lavoro, ai dirigenti, ai
preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento
del loro compito,
in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli
ospedali ed eventualmente di
chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute
a cause lavorative o
presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione
e sulle notizie e
documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.
65. Prescrizioni.
Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del
presente decreto sono
compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato
dall'ispettore e dal datore
di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale
viene consegnata una delle
copie.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro
e a presentarlo su richiesta nelle
successive visite di ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti, o
quando costoro rifiutino di
firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato
d'ufficio.
66. Ricorsi.
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene del
lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione
delle disposizioni medesime.
Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato
del lavoro competente per
territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia
disposta dal capo
dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale.
È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, entro il termine e con le
modalità di cui al secondo comma, avverso le determinazioni adottate
dagli Ispettori del lavoro in
materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 62.
67. Contravvenzioni.
I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione
i dati di fatto costituenti
le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.
Il processo verbale deve essere compilato dall'Ispettore del lavoro e firmato
da lui e dal datore di
lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento, oppure dal lavoratore nel caso
di violazioni da lui
commesse.
La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire
nel processo verbale
le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore
del lavoro ne fa menzione
indicandone le ragioni.
68. Coordinamento della vigilanza.
Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità
sanitarie nell'applicazione dei
provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio,
dei trasporti e delle
poste e delle telecomunicazioni, nonché l'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanità stabiliranno
d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire
che l'esercizio delle aziende
industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure
di danni o di incomodi al
vicinato.
In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro,
circa la natura dei
provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto, con decreto motivato,
sentito il Consiglio provinciale
di sanità.
Capo III - Disposizioni finali
69. Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia.
Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi
e regolamenti speciali
restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente decreto,
o riguardanti settori o
materie da questo non espressamente disciplinati.
70. Decorrenza.
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato
con regio decreto
14 aprile 1927, n. 530, è abrogato.
Allegato
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche
(art. 33 del Decreto)
+--------------------------------------------------------------+ | CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO | | RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE | |-------------|--------------------------------------|---------| | 1.Antimonio,|Lavoratori addetti: | | |leghe e com-| a) alla produzione dell'antimonio; | Semestr.| |posti. | b) alla preparazione delle leghe e| | | | dei composti; | Id. | | | c) alla produzione di colori, vernici| | | | e mastici; | Id. | | | d) alla preparazione delle miscele| | | | per la produzione di vetri; | Id. | | | e) alla produzione degli antiparassi-| | | | tari ed all'uso professionale di| | | | essi; | Id. | | | f) all'impiego dei composti di anti-| | | | monio nell'industria chimico-far-| | | | maceutica; | Id. | | | g) alla vulcanizzazione e colorazione| | | | della gomma; | Id. | | | h) alla tintura e stampaggio dei| | | | tessuti. | Id. | | | | | | 2. Arsenico,|Lavoratori addetti: |Trimestr.| |leghe e com-| a) alla produzione dell'arsenico; | Id. | |posti. | b) alla preparazione delle leghe e| | | | dei composti; | Id. | | | c) ai lavori di pittura, verniciatura| | | | e smaltatura; | Id. | | | d) alla preparazione delle miscele| | | | per la produzione del vetro; | Id. | | | e) alla tintura dei filati e dei| | | | tessuti; | Id. | | | f) alla concia delle pelli. | Id. | | | | | | 3. Bario e|Lavoratori addetti: | Annuale | |composti. | a) alla produzione del bario; | Id. | | | b) alla produzione degli ossidi e dei| | | | sali. | Id. | | | | | | 4. Berillio,|Lavoratori addetti: | | | leghe e| a) alla produzione del berillio; | Semestr.| | composti.| b) alla preparazione delle leghe e| | | | dei composti; |Trimestr.| | | c) alla fabbricazione delle lampade,| | | | schermi ed altri materiali fluo-| | | | rescenti; | Id. | | | d) alla fabbricazione di cristalli,| | | | di ceramiche e di refrattari. | Semestr.| | | | | | 5. Cadmio, |Lavoratori addetti: | | |leghe e com-| a) alla produzione del cadmio; | Semestr.| |posti. | b) alla preparazione delle leghe e| | | | dei composti; | Id. | | | c) alla cadmiatura; | Id. | | | d) alla fabbricazione degli accumula-| | | | tori. | Id. | | | | | | 6.Cromo, le-|Lavoratori addetti: | | |ghe e compo-| a) alla produzione del cromo; |Trimestr.| |sti. | b) alla preparazione delle leghe e| | | | dei composti; | Id. | | | c) alla cromatura; | Id. | | | d) alla concia delle pelli. | Id. | | | | | | 7.Fosforo e|Lavoratori addetti: | | |composti. | a) alla produzione del fosforo; |Trimestr.| | | b) all'impiego del fosforo come mate-| | | | ria prima nei processi chimici| | | | industriali; | Id. | | | c) all'impiego professionale di anti-| | | | parassitari contenenti composti| | | | organici al fosforo. | Id. | | | | | | 8.Manganese,|Lavoratori addetti: | | |leghe e com-| a) alla produzione del manganese; | Semestr.| |posti. | b) alla preparazione delle leghe e| | | | dei composti; | Id. | | | c) alla fabbricazione di pile a sec-| | | | co; | Id. | | | d) alla preparazione delle miscele| | | | per la produzione del vetro e de-| | | | gli smalti; | Id. | | | e) alla produzione dei fiammiferi; | Id. | | | f) alla saldatura con elettrodi al| | | | manganese. | Id. | | | | | | 9. Mercurio,|Lavoratori addetti: | | |amalgame e| a) alla produzione del mercurio; |Trimestr.| |composti. | b) alla preparazione delle amalgame| | | | e dei composti; | Id. | | | c) alla fabbricazione, riparazione e| | | | manutenzione di apparecchi e stru-| | | | menti a mercurio (limitatamente| | | | alle operazioni che espongono alla| | | | azione del mercurio); | Semestr.| | | d) alla fabbricazione di cristalli,| | | | di ceramiche e di refrattari; |Trimestr.| | | e) alla produzione e lavorazione in| | | | bianco del feltro ottenuto median-| | | | te secretaggio con preparati mer-| | | | curiali; | Id. | | | f) alla lavorazione in nero del fel-| | | | tro secretato; | Id. | | | g) alle operazioni di elettrolisi con| | | | catodo di mercurio; | Semestr.| | | h) alla doratura od argentatura a| | | | fuoco con uso di mercurio; |Trimestr.| | | i) alla fabbricazione di inneschi; | Id. | | | l) al trattamento dei minerali auri-| | | | feri e argentieri di recupero; | Id. | | | m) all'impiego di pompe a mercurio; | Semestr.| | | n) all'impiego professionale di an-| | | | tiparassitari contenenti composti| | | | organici di mercurio; |Trimestr.| | | o) alla preparazione e all'impiego| | | | di vernici contenenti mercurio o| | | | composti. | Id. | Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) +--------------------------------------------------------------+ | CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO | | RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE | |-------------|--------------------------------------|---------| |10. Nichel, |Lavoratori addetti: | | |leghe e com-| a) alla raffinazione del nichel; | Semestr.| |posti. | b) alla produzione e all'impiego del| | | | nichel-carbonile. | Mensile | | | | | |11. Piombo, |Lavoratori addetti: | | |leghe e com-| a) alla produzione del piombo; |Trimestr.| |posti . | b) alla preparazione delle leghe e| | | | dei composti; | Id. | | | c) alla fabbricazione e preparazione| | | | di colori, di vernici e di ma-| | | | stici; | Id. | | | d) alla fabbricazione di lamine, tu-| | | | bi, proiettili ed altri oggetti| | | | di piombo o contenenti piombo;| | | | alla cernita e al ricupero dei| | | | materiali piombiferi; | Id. | | | e) alle operazioni di pittura e di| | | | intonaco con mastici o colori di| | | | piombo; alla asportazione di ver-| | | | niciature piombifere; | Id. | | | f) alla composizione tipografica (a| | | | mano, con la linotype, con la mo-| | | | notype, con la stereotipia); | Semestr.| | | g) alla cromolitografia eseguita con| | | | colori o polveri piombiferi; |Trimestr.| | | h) alla fabbricazione e governo (ca-| | | | rica, pulizia, riparazione, ecc.)| | | | degli accumulatori; | Id. | | | i) alla saldatura autogena e al ta-| | | | glio con processi termici delle| | | | lastre di piombo o rivestite di| | | | piombo; | Id. | | | l) alla saldatura con leghe piombi-| | | | fere e dissaldatura; | Id. | | | m) alla messa in opera e manutenzio-| | | | ne di tubazioni, condutture ed in| | | | genere di impianti costituiti da| | | | materiale piombifero; | Id. | | | n) alla piombatura o smaltatura su| | | | superfici metalliche; | Id. | | | o) alle operazioni di tempera con| | | | bagno di piombo; | Id. | | | p) alla zincatura delle lamiere o| | | | alla stagnatura o alla vernicia-| | | | tura dei recipienti con uso di| | | | materiali contenenti piombo; | Semestr.| | | q) alle operazioni di pulimento con| | | | o su materiali piombiferi; |Trimestr.| | | r) all'industria ceramica (limitata-| | | | mente alla preparazione e macina-| | | | zione delle vernici, alla vetri-| | | | ficazione delle terraglie dolci| | | | ed alla decorazione di stoviglie| | | | od altri oggetti di ceramica con| | | | vetrine o vernici piombifere); | Id. | | | s) alla preparazione delle miscele| | | | per la fabbricazione del vetro| | | | piombifero; | Semestr.| | | t) alla produzione della gomma, gut-| | | | taperca, ed ebanite (limitatamen-| | | | te alle operazioni di mescola con| | | | composti di piombo); | Id. | | | u) alla lavorazione della gomma piom-| | | | bifera. | Id. | | | | | |12. Selenio, |Lavoratori addetti: | | |leghe e com-| a) alla produzione del selenio; | Semestr.| |posti. | b) alla preparazione delle leghe e| | | | dei composti; | Id. | | | c) alla fabbricazione delle cellule| | | | fotoelettriche, alla preparazione| | | | di colori e inchiostri, alla vul-| | | | canizzazione della gomma. | Id. | | | | | |13. Vanadio, |Lavoratori addetti: | | |leghe e com-| a) alla produzione del vanadio; | Semestr.| |posti. | b) alla pulitura degli impianti di| | | | combustione della nafta ed al ri-| | | | cupero delle ceneri relative; | Id. | | | c) alla preparazione delle leghe e| | | | dei composti; | Id. | | | d) all'impiego del vanadio e dei| | | | composti come materie prime nei| | | | processi chimici industriali; | Id. | | | e) alla preparazione delle miscele| | | | per la fabbricazione del vetro. | Id. | | | | | |14. Bromo e|Lavoratori addetti: | | |composti. | a) alla produzione del bromo; |Trimestr.| | | b) all'impiego del bromo come materia| | | | prima nei processi chimici indu-| | | | striali. | Id. | | | | | |15. Cloro e|Lavoratori addetti: | | |composti. | a) alla produzione del cloro e del-| | | | l'acido cloridrico; |Trimestr.| | | b) all'impiego del cloro e dell'a-| | | | cido cloridrico come materie pri-| | | | me nei processi chimici indu-| | | | striali; | Id. | | | c) al decapaggio dei metalli con a-| | | | cido cloridrico; | Id. | | | d) all'imbianchimento delle fibre| | | | tessili con acido cloridrico. | Semestr.| | | | | |16. Fluoro e|Lavoratori addetti: | | |composti. | a) alla produzione del fluoro e del-| | | | l'acido fluoridrico; |Trimestr.| | | b) alla preparazione dei composti| | | | del fluoro; | Id. | | | c) alla incisione del vetro; | Id. | | | d) alla preparazione della criolite| | | | artificiale; | Id. | | | e) alla elettrolisi dell'allumina con| | | | impiego di criolite. | Id. | | | | | |17. Iodio e|Lavoratori addetti: | | |composti. | a) alla produzione dello iodio; |Trimestr.| | | b) alla preparazione dei composti. | Id. | | | | | |18. Acido |Lavoratori addetti: | | |cianidrico e| a) alla produzione di acido cianidri-| | |composti. | co, di cianuri e di altri composti| | | | del cianogeno; |Trimestr.| | | b) alla derattizzazione e disinfezio-| | | | ne; | Id. | | | c) alla distruzione di parassiti no-| | | | civi alla agricoltura (in quanto| | | | assuma il carattere professionale| | | | o di lavorazione industriale); | Id. | | | d) alla depurazione chimica del gas| | | | illuminante; | Id. | | | e) alle operazioni di galvanoplasti-| | | | ca; | Id. | | | f) alle operazioni di tempera e di| | | | cementazione; | Id. | | | g) alla fabbricazione di gomme e re-| | | | sine sintetiche (limitatamente al-| | | | le operazioni che espongono all'a-| | | | zione dell'acrilnitrile e dei| | | | diisocianati organici). | Id. | | | | | |19. Acido |Lavoratori addetti: | | |nitrico e gas| a) alla produzione dell'acido nitri-| | |nitrosi. | co; |Trimestr.| | | b) alla produzione della nitrocellu-| | | | losa; | Id. | | | c) alla produzione degli esplosivi| | | | con processo di nitrazione; |Trimestr.| | | d) alla produzione di coloranti a-| | | | zoici; | Id. | | | e) al decapaggio ed all'incisione dei| | | | metalli; | Semestr.| | | f) alle saldature ossiacetilenica e| | | | ad arco. |Trimestr.| | | | | |20. Cloropi-|Lavoratori addetti: | | |crina (nitro-| a) alla produzione della cloropicri-| | |cloroformio).| na; |Trimestr.| | | b) alla distruzione di parassiti no-| | | | civi alla agricoltura (in quanto| | | | assuma il carattere professionale| | | | o di lavorazione industriale). | Id. | Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) +--------------------------------------------------------------+ | CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO | | RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE | |-------------|--------------------------------------|---------| |21. Anidride|Lavoratori addetti: | | |solforosa. | a) alla produzione dello zolfo; | Semestr.| | | b) alla produzione dell'anidride sol-| | | | forosa; | Id. | | | c) alla sbiancatura di paglia, carta| | | | e fibre tessili; | Id. | | | d) alla solforazione della frutta e| | | | delle sostanze alimentari in gene-| | | | re; | Id. | | | e) alla derattizzazione e disinfesta-| | | | zione in quanto assuma il caratte-| | | | re professionale; |Trimestr.| | | f) alla fusione dell'elektron. | Semestr.| | | | | |22. Acido |Lavoratori addetti: | | |solforico. | a) al carbonissaggio delle lane; | Semestr.| | | b) al decapaggio dei metalli; | Id. | | | c) alla produzione dello zinco elet-| | | | trolitico; | Id. | | | d) alla purificazione e raffinazione| | | | dei grassi e degli olii; | Id. | | | e) all'impiego dell'acido solforico| | | | nelle sintesi organiche. | Id. | | | | | |23. Idrogeno|Lavoratori addetti: | | |solforato. | a) alla raffinazione degli olii mi-| | | | nerali; | Semestr.| | | b) alla filatura della viscosa; | Id. | | | c) alla vuotatura dei pozzi neri. | Id. | | | | | |24. Cloruro |Lavoratori addetti: | | |di zolfo. | a) alla produzione del cloruro di| | | | zolfo; | Semestr.| | | b) alla vulcanizzazione della gomma. | Id. | | | | | |25. Ossido di|Lavoratori addetti: | | |carbonio. | a) alla produzione, distribuzione e| | | | trattamento industriale dell'ossi-| | | | do di carbonio e di miscele gasso-| | | | se contenenti ossido di carbonio; | Semestr.| | | b) alla condotta termica dei forni,| | | | delle fornaci, delle fucine; | Id. | | | c) alla seconda lavorazione del ve-| | | | tro alla fiamma; | Id. | | | d) alla saldatura autogena ed al ta-| | | | glio dei metalli con arco elet-| | | | trico o con fiamma ossidrica o| | | | ossiacetilenica; | Id. | | | e) alla prova di motori a combustio-| | | | ne interna o a scoppio. | Id. | | | | | |26. Cloruro|Lavoratori addetti: | | |di carbonile| a) alla produzione e utilizzazione| | |(fosgene) e| del cloruro di carbonile e del| | |disfogene | cloroformiato di metile tricloru-| | |(cloroformia-| rato. | Mensile | |to di metile| | | |triclorurato)| | | | | | | | | | | |27. Tetraclo-|Lavoratori addetti: | | |ruro di| a) alla produzione del tetracloruro| | |carbonio. | di carbonio; | Semestr.| | | b) all'impiego del tetracloruro di| | | | carbonio come solvente; | Id. | | | c) alla carica degli estintori; | Id. | | | d) alla produzione delle miscele fri-| | | | gorifere (freon). | Id. | | | | | |28.Solfuro di|Lavoratori addetti: | | |carbonio. | a) alla produzione di solfuro di| | | | carbonio; |Trimestr.| | | b) all'impiego del solfuro di carbo-| | | | nio come solvente; | Id. | | | c) al trattamento dell'alcalicellu-| | | | losa con solfuro di carbonio e| | | | successive operazioni fino al-| | | | l'essiccamento del prodotto; | Id. | | | d) alla vulcanizzazione della gomma;| Id. | | | e) alla disinfestazione e derattiz-| | | | zazione in quanto assuma caratte-| | | | re professionale. | Id. | | | | | |29. Aldeide|Lavoratori addetti: | | |formica e a-| a) alla produzione dell'aldeide for-| | |cido formico.| mica e dell'acido formico; | Semestr.| | | b) alla fabbricazione delle resine| | | | sintetiche e delle colle; | Semestr.| | | c) alla fabbricazione dei compensati| | | | di legno; | Id. | | | d) al trattamento antipiega dei tes-| | | | suti. | Id. | | | | | |30. Etere di|Lavoratori addetti: | | |petrolio e| a) alla distillazione e raffinazione| | |benzina. | del petrolio; | Semestr.| | | b) alla preparazione delle miscele| | | | di benzina; | Id. | | | c) alla preparazione e all'impiego| | | | di solventi a base di benzina. | Id. | Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) +--------------------------------------------------------------+ | CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO | | RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE | |-------------|--------------------------------------|---------| |31. Piombo |Lavoratori addetti: | | |tetraetile. | a) alla produzione del piombo tetrae-| | | | tile; | Sett.le | | | b) alla etilazione della benzina; | Mensile | | | c) alla ripulitura e riparazione di| | | | serbatoi contenenti piombo te-| | | | traetile o benzina etilata. |Trimestr.| | | | | |32. Glicoli,|Lavoratori addetti: | | |nitrogliceri-| a) alla produzione di glicoli, nitro-| | |na e loro de-| glicerina e loro derivati; |Trimestr.| |rivati. | b) all'impiego dei glicoli e derivati| | | | come materie prime nei processi| | | | chimici industriali; | Semestr.| | | c) all'impiego di solventi contenenti| | | | glicoli. | Id. | | | | | |33. Idrocar-|Lavoratori addetti: | | |buri benzeni-| a) alla produzione degli idrocarburi| | |ci (benzolo,| benzenici ed omologhi; |Trimestr.| |toluolo, xi-| b) alla rettificazione del benzolo e| | |lolo ed omo-| degli omologhi; | Id. | |loghi). | c) all'impiego del benzolo ed omolo-| | | | ghi come materie prime nei pro-| | | | cessi chimici industriali; | Id. | | | d) alla preparazione e impiego di| | | | solventi contenenti benzolo e o-| | | | mologhi; | Id. | | | e) alla rotocalcografia. | Id. | | | | | |34. Fenoli,|Lavoratori addetti: | | |tiofenoli e| a) alla produzione di fenoli, tiofe-| | |cresoli. | noli e cresoli; | Semestr.| | | b) all'impiego dei fenoli, tiofenoli| | | | e cresoli come materie prime nei| | | | processi chimici industriali; | Id. | | | c) alla distruzione dei parassiti| | | | nocivi all'agricoltura mediante| | | | derivati nitrati dei fenoli e| | | | cresoli (in quanto assuma il ca-| | | | rattere professionale o di lavo-| | | | razione industriale). | Id. | | | | | |35. Derivati|Lavoratori addetti: | | |aminici de-| a) alla produzione dei derivati ami-| | |gli idrocar-| nici degli idrocarburi benzenici| | |buri benzeni-| e dei fenoli; |Trimestr.| |ci e dei fe-| b) all'impiego delle sostanze pre-| | |noli. | dette come materie prime nei pro-| | | | cessi chimici industriali; | Id. | | | | | |36. Derivati|Lavoratori addetti: | | |alogenati,ni-| a) alla produzione dei derivati alo-| | |trici, solfo-| genati, nitrici, solfonici e fo-| | |nici e fosfo-| sforati degli idrocarburi benze-| | |rati degli| nici e dei fenoli; |Trimestr.| |idrocarburi | b) all'impiego delle sostanze pre-| | |benzenici e| dette come materie prime nei pro-| | |dei fenoli. | cessi chimici industriali. | Id. | | | | | |37. Naftalina|Lavoratori addetti: | | |ed omologhi;| a) alla produzione della naftalina| | |naftoli e| ed omologhi, dei naftoli e nafti-| | |naftilamine; | lamine; dei derivati alogenati,| | |derivati a-| solforati e nitrati della nafta-| | |logenati,sol-| lina e omologhi; | Semestr.| |forati, e ni-| b) all'impiego delle sostanze pre-| | |trati della| dette come materie prime nei pro-| | |naftalina e| cessi chimici industriali. | Id. | |omologhi. | | | | | | | |38. Derivati|Lavoratori addetti: | | |alogenati de-| a) alla produzione dei derivati alo-| | |gli idrocar-| genati degli idrocarburi alifa-| | |buri alifati-| tici; |Trimestr.| |ci (tetraclo-| b) all'impiego delle sostanze pre-| | |roetano, esa-| dette come materie prime nei pro-| | |cloroetano, | cessi chimici industriali; | Id. | |triclorometa-| c) all'impiego di solventi contenen-| | |no,cloruro di| ti derivati alogenati degli idro-| | |etilene, di-| carburi alifatici. | Id. | |cloroetilene,| | | |tricloroeti- | | | |lene,cloruro | | | |di etile,clo-| | | |ruro di meti-| | | |le,bromuro di| | | |metile,ioduro| | | |di metile). | | | | | | | |39. Acetone e|Lavoratori addetti: | | |derivati alo-| a) alla produzione dell'acetone e| | |genati; acido| derivati alogenati, dell'acido a-| | |acetico; ani-| cetico, dell'anidride acetica, del| | |dride aceti-| cloruro di acetilene e dell'ace-| | |ca; cloruro| tilacetone; | Semestr.| |di acetilene| b) all'impiego delle sostanze pre-| | |e acetilace-| dette come materie prime nei pro-| | |tone. | cessi chimici industriali; | Id. | | | c) all'impiego di solventi contenen-| | | | ti acetone. | Id. | Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) +--------------------------------------------------------------+ | CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO | | RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE | |-------------|--------------------------------------|---------| |40. Alcool |Lavoratori addetti: | | |amilico, al-| a) alla produzione dell'alcool ami-| | |cool butili-| lico, dell'alcool butilico, del-| | |co, alcool| l'alcool propilico, dell'alcool| | |isopropilico,| isopropilico e dell'alcool meti-| | |alcool meti-| lico; | Semestr.| |lico. | b) all'impiego delle sostanze pre-| | | | dette come materie prime nei pro-| | | | cessi chimici industriali; | Id. | | | c) all'impiego di solventi contenen-| | | | ti le sostanze predette. | Id. | | | | | |41. Eteri |Lavoratori addetti: | | |(acetato di| a) alla produzione dell'acetato di| | |amile,acetato| amile, dell'acetato di butile,| | |di butile,| dell'acetato di etile, dell'ace-| | |acetato di| tato di propile e dell'acetato di| | |etile,acetato| metile; | Semestr.| |di propile,| b) all'impiego delle sostanze pre-| | |acetato di| dette come materie prime nei pro-| | |metile). | cessi chimici industriali. | Id. | | | c) all'impiego di solventi contenen-| | | | ti le sostanze predette. | Id. | | | | | |42.Eteri (os-|Lavoratori addetti: | | |sido di eti-| a) alla produzione dell'ossido di e-| | |lene, diossa-| tilene, del diossano e dell'etere| | |no ed etere| etilico; | Semestr.| |etilico). | b) all'impiego delle sostanze pre-| | | | dette come materie prime nei pro-| | | | cessi chimici industriali; | Id. | | | c) all'impiego di solventi contenen-| | | | ti le sostanze predette. | Id. | | | | | |43. Acridina.|Lavoratori addetti: | | | | a) alla produzione dell'acridina; | Semestr.| | | b) all'impiego dell'acridina nella| | | | industria farmaceutica e dei co-| | | | loranti. | Id. | | | | | |44. Piridina.|Lavoratori addetti: | | | | a) alla produzione della piridina; | Semestr.| | | b) all'impiego della piridina come| | | | denaturante dell'alcool; | Id. | | | c) all'impiego della piridina nel-| | | | l'industria chimico-farmaceutica; | Id. | | | d) all'impiego della piridina nel-| | | | l'industria dei coloranti; | Id. | | | e) all'impiego di solventi contenen-| | | | ti piridina. | Id. | | | | | |45. Radio,|Lavoratori addetti: | | |raggi X e so-| a) alla produzione di sostanze ra-| Trime- | |stanze ra-| dioattive; |strale e| |dioattive. | b) alle lavorazioni che implicano| visita | | | l'uso di radio, raggi X e sostan-|immediata| | | ze radioattive. | quando | | | |l'operaio| | | |denunci o| | | |presenti | | | | segni | | | | patolo- | | | | gici | | | |sospetti.| | | | | |46.Radiazioni|Lavoratori addetti: | | |ultraviolette| a) alle applicazioni industriali dei|Semestra-| |e infrarosse.| raggi ultravioletti e infrarossi; | le e | | | b) alla saldatura ad arco. | visita | | | |immediata| | | | quando | | | |l'operaio| | | |denunci o| | | |presenti | | | | segni | | | | patolo- | | | | gici | | | |sospetti.| | | | | |47. Sostanze|Lavoratori addetti a operazioni che|Semestra-| |cancerogene | espongono abitualmente al contatto| le e | |non comprese| con catrame, bitume, fuliggine, olii| visita | |in altre voci| minerali, pece, paraffina, loro com-|immediata| |(catrame, bi-| posti, derivati e residui. | quando | |tume, fulig-| |l'operaio| |gine, olii| |denunci o| |minerali, pe-| |presenti | |ce, paraffi-| |sospette | |na, loro com-| | manife- | |posti, deri-| |stazioni | |vati e resi-| | di | |dui). | |neoplasie| | | | | |48.Vibrazioni|Lavoratori che impiegano utensili ad| | |e scuotimen-| aria compressa o ad asse flessibile. | Annuale | |ti. | | | | | | | |49. Rumori| a) lavoro dei calderai; | Annuale | |. | b) ribaditura dei bulloni; | Id. | | | c) battitura e foratura delle lamiere| | | | con punzoni; | Id. | | | d) prove dei motori a scoppio e a| | | | reazione; | Id. | | | e) produzione di polveri metalliche| | | | con macchine a pestelli; | Id. | | | f) fabbricazione di chiodi; | Id. | | | g) lavoro ai telai meccanici per| | | | tessitura. | Id. | | | | | |50. Ferro |Lavoratori addetti ai laminatoi di| | |(ossido). | ferro e di acciaio, in quanto esposti| | | | all'inalazione di polvere di ossido| | | | di ferro. | Annuale | Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) +--------------------------------------------------------------+ | CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO | | RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE | |-------------|--------------------------------------|---------| |51. Polveri |Lavoratori addetti alla macinazione e| | |di zolfo [1].| alla raffinazione dello zolfo. | Annuale | | | | | |52. Polveri |Lavoratori addetti: | | |di talco [1].| a) alla produzione e alla lavorazione| | | | del talco; | Annuale | | | b) alla talcatura nella lavorazione| | | | della gomma. | Id. | | | | | |53. Polveri |Lavoratori addetti: | | |di cotone,| a) alla apertura, battitura, cardatu-| | |lino, canapa| ra e pulitura delle fibre di coto-| | |e juta. | ne, lino, canapa e juta; | Annuale | | | b) alla filatura e tessitura della| | | | canapa e della juta. | Id | | | | | |54. Anchilo-|Lavori nelle gallerie, nelle fornaci|Annuale e| |stomiasi. | di laterizi. | quando | | | |l'operaio| | | |denunci o| | | |presenti | | | | sintomi | | | | di | | | |infezione| | | | | |55.Carbonchio|Lavoratori addetti: | | |e morva. | a) alle infermerie per animali; | Visita | | | |immediata| | | | quando | | | |l'operaio| | | |denunci o| | | |presenti | | | | sintomi | | | | di | | | |infezione| | | b) ai macelli; | Id. | | | c) alle sardigne; | Id. | | | d) alla concia delle pelli; | Id. | | | e) alla lavorazione del crine; | Id. | | | f) alla raccolta e alla lavorazione| | | | dei residui animali per la| | | | fabbricazione di concimi, di colla| | | | e di altri prodotti industriali. | Id. | | | | | |56. Leptospi-| a) lavori nelle fogne e nei canali; | Visita | |rosi. | b) lavori di bonifica in terreni pa-|immediata| | | ludosi. | quando | | | |l'operaio| | | |denunci o| | | |presenti | | | | sintomi | | | | di | | | |infezione| | | | | |57. Tuberco-|Soffiatura del vetro con mezzi non| Ogni | |losi, sifili-| meccanici (in quanto implichi l'uso|quindici | |de ed altre| di canne promiscue). |giorni ed| |malattie tra-| | ogni | |smissibili. | |volta che| | | |l'operaio| | | |riprenda | | | |il lavoro| | | |dopo una| | | | assenza | | | |superiore| | | |a cinque| | | | giorni |
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[1] I controlli sanitari sono limitati ai lavoratori esposti
all'inalazione di dette polveri, quando esse siano esenti da
silice, in quanto per le lavorazioni che comportano la
inalazione di polveri silicee provvedono le norme contenute
nella legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla assicurazione
obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (in corso di
modifica) .