GU n. 255 del 31-10-1990 - Suppl. Ordinario
Testo aggiornato dalla normativa vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo
per l'emanazione di un
testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni
di cui alla legge 22
dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice di procedura penale e della
citata legge n. 162 del 1990;
Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato
della Repubblica in
data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data settembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
4 ottobre 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
31 luglio 1990 e del 4 ottobre
1990;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990,
pubblicato nel a Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha delegato
il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita
dalla legge 26 giugno 1990, n.
162;
Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e
giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione
del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità;
Emana il seguente decreto:
1. 1. È approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
composto di 136
articoli e vistato da Ministro proponente.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
TITOLO I
Degli organi e delle tabelle
Articolo 1
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2)
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi
in via di sviluppo
produttori di sostanze stupefacenti
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
che lo presiede, dai Ministri degli
affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa,
della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e
dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali e per i problemi delle
aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri .
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro
per gli affari sociali .
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri
in relazione agli
argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica
generale di prevenzione e di
intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti
o psicotrope, a livello
interno ed internazionale .
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di
indirizzo e di
coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni
nel settore .
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un
Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza,
secondo le
previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina,
con proprio decreto,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare
lo svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio
permanente .
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato,
acquisisce
periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento
alla tipologia delle
sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro
e delle attività lavorative e
l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope ;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti
nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti
al recupero sociale ivi compresi i
servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero
di soggetti riabilitati
reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative
eventualmente intraprese, distinguendo se
presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare
per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia
delle patologie
correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti
o psicotrope ;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di
informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti
o psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione
e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente
testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione
di tali flussi per funzioni
e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della
difesa, della sanità, della
pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono
tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al
primo e al secondo semestre di
ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni
locali, può richiedere
ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è
tenuta a fornirli, con l'eccezione di
quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della
sanità, della pubblica istruzione,
della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti
negativi sulla salute
derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza
e sulla gravità del
fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di
comunicazione
radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica
nonché attraverso
pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di
consulenza e sono finanziate
nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo
nazionale di intervento
per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina,
con proprio decreto, in deroga
alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione
delle risorse finanziarie tra
stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e locali nonché a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale .
14. [Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno,
presenta una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle
strategie e sugli obiettivi
raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti] .
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità
di Presidente del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale
sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale
invita soggetti pubblici e
privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e
della cura della tossicodipendenza.
Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine
di individuare eventuali
correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza
ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti
o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito
per liberare le popolazioni
locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono
il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio
1987, n. 49 (3), sulla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Articolo 2
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)
Attribuzioni del Ministro della sanità
1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le
attività di prevenzione del
consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool
e per la cura e il
reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope
e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli
stupefacenti e con
l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle
Nazioni Unite e con il
Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC),
con i competenti
organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione
internazionale avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento
dei dati relativi
alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate,
esportate, fabbricate,
impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o
le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il
rilevamento epidemiologico da
parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
unità sanitarie locali,
concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione,
l'impiego, il
commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita
e la detenzione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio,
l'esportazione, l'importazione
e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope
di cui al comma 1 dell'articolo 70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego
e al commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle
di cui al comma 1 dell'articolo 70;
2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di sanità,
curandone il tempestivo
aggiornamento;
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti
o psicotrope;
4) [i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi] ;
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata
in commercio di nuovi
farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici,
tossicologici, medici,
psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema
di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare
il fenomeno dello scambio
di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato
di siringhe monouso
autobloccanti.
Articolo 3
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3)
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale
per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche
e i programmi
inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio
nazionale, con parere
obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei
consumi, delle violazioni
delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione
da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento
delle dipendenze da
sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi
di prevenzione, di cura e di
recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro
della sanità;
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e
privati attivi nel settore
delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché
al numero degli utenti
assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione
messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope
per le quali è competente il Ministro della sanità;
e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato
in ordine alla concessione di
licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle
sostanze stupefacenti o
psicotrope;
f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti
o psicotrope
messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo
87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni
commerciali di solventi
inalabili;
h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei
laboratori dell'Istituto superiore
di sanità o di istituti universitari.
Articolo 4
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)
Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e stanze stupefacenti o
psicotrope è preposto un
dirigente generale del Ministero della sanità.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo
in almeno quattro settori
afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione
delle infezioni da HIV
tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo
preponendovi i dirigenti
di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;
b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;
c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in
lire 360 milioni per ciascuno
egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo
dello stanziamento di cui
all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162 .
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 5
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)
Controllo e vigilanza
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità
si avvale normalmente dei
nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia
di finanza, dell'Arma
dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza
pubblica. Per quanto
riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata
con le capitanerie di porto o con i
comandi di aeroporto.
Articolo 6
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)
Modalità della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione,
alla fabbricazione, all'impiego,
al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope, è
esercitata dal Ministero della sanità.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo
quanto stabilito
dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può
avvalersi della collaborazione degli
organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque
momento nei locali ove si
svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente
testo unico.
6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni
tempo presso gli enti e le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando
sussistano sospetti di attività
illecite.
Articolo 7
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i
titolari delle autorizzazioni, nonché i
titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari
del Ministero della sanità ed agli
appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione,
alla gestione della
coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio
delle sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Articolo 8
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste
dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o
comunque non
preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri
atti previsti dall'articolo 29,
oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.
Articolo 9
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione
e la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale
in materia dei
compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri
e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione
con i competenti
organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli
affari esteri e della
sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso
delle droghe (UNFDAC),
con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi
altra organizzazione
avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.
Articolo 10
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; D.L. 1°
aprile 1988, n. 103
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1988, n. 176, art. 2-bis)
Servizio centrale antidroga
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento
e di pianificazione
delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione
e la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia
- direttore generale della
pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito
nell'ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981,
n. 121 .
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e
repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa
i rapporti con i
corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione
internazionale della
polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei
Governi dei Paesi esteri operanti in
Italia.
3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali
interessati alla cooperazione nelle
attività di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza nell'ambito del
Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo
della carriera, al periodo di
comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per
gli oneri di cui all'articolo 100 e per
l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati,
per il triennio 1990-1992,
6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
Articolo 11
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
Uffici antidroga all'estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del
territorio nazionale, secondo quanto
disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (6/a), e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga,
che opererà presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti,
per lo svolgimento di attività di
studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della
cooperazione contro il
traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (6/a), è aumentato di una quota di venti unità,
riservata agli esperti del Servizio
centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione
e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale
antidroga può costituire uffici
operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di
cooperazione stipulati con i
Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti
uffici nei confronti
delle autorità locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale
antidroga, nominato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi in ragione d'anno
a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo
per le spese di carattere
funzionale relativamente al 1990.
Articolo 12
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1)
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica,
delle attività di
prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e
per la lotta contro l'uso delle
sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità
previste dall'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando al l'ordine del giorno della Conferenza
sono in discussione
le problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico è
obbligatoria la presenza del
Ministro per gli affari sociali.
Articolo 13
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
7, commi 1 e 2)
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo
del Ministero della
sanità sono, raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo
14, in sei tabelle da approvarsi con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, sentito l'Istituto
superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze
e dei preparati indicati
nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente
anche in base a
quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni
scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma
1.
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e inserito nella successiva
edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità
adottate per l'inserimento nelle
tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di
sostanze stupefacenti e
psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni
che per la loro
composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da
quello cui sono destinate.
Articolo 14
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)
Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di
cui all'articolo 13 deve essere
effettuata in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee
naturali, estraibili dal
papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili;
le sostanze ottenute
per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili
per sintesi che siano
riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente
indicate; eventuali
importanti intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale da queste
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica
degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia
capacità di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore
a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati
feniletilamminici, che abbiano
effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni
o gravi distorsioni
sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;
b) nella tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per
sintesi o semisintesi che
siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico,
ad eccezione di quelle
previste nel numero 6) della tabella I (6/cost);
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1) (6/cost);
c) nella tabella III devono essere indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre
dipendenza fisica o
psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
ad esse assimilabili. Sono
pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico
e i barbiturici a breve
durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette
sostanze non comportino i pericoli
di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità
minori di quelli prodotti dalle sostanze
elencate nelle tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti le sostanze di
cui al numero 1);
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze
elencate nelle
tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per
la loro composizione qualitativa
e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi
di abuso e pertanto non vengano
assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro
composizione;
f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica,
antidepressiva o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità
di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente
testo unico, tutti gli
isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri
ed eteri, nonché gli stereoisomeri
nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati
inclusi nelle tabelle, salvo
sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione
comune
internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune
ed usuale italiana o con
quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia
ritenuto sufficiente, ai fini
della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle sia indicata una
qualsiasi delle
denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.
Articolo 15
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)
Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed
alla diffusione mediante
trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali dei dati
aggiornati concernenti le sostanze
indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura
delle tossicodipendenze, l'elenco
dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione
ed alla cura delle
tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui
al comma 1 ai singoli
medici esercenti la professione sanitaria.
Articolo 16
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14)
Elenco delle imprese autorizzate
1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione
e produzione, alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, con gli
estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività
autorizzate, è pubblicato
annualmente, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
TITOLO II
Delle autorizzazioni
Articolo 17
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
8, comma 1)
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare,
ricevere per
transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio
sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione
del Ministero
della sanità.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda
l'acquisto di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette
sostanze in dose e forma di
medicamenti.
3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
da parte di chi è
munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione
di un permesso
rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni
internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono
indicare la carica o
l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza
degli altri obblighi
imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina,
caso per caso, le condizioni e le
garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della
Guardia di Finanza nonché,
quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla
tassa di concessione governativa.
7. [L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria
per il compimento delle attività di cui al
comma 2 dell'articolo 70. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da
2 a 6] (6/b).
Articolo 18
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento
di pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando
generale dell'Arma
i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni
necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.
Articolo 19
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e
non possono essere cedute,
né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese
il cui titolare o
legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta
e offra garanzie morali e
professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è
necessaria l'autorizzazione per ciascuna
filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti
anche dalla persona
preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda,
di mutamento della
denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare
dell'impresa o del legale
rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità
di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o
del legale rappresentante
dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria,
per non oltre il termine perentorio di
tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità
del direttore tecnico.
Articolo 20
(Legge 2 dicembre 1975, n. 685, art. 18)
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata,
almeno tre mesi
prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole
autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio
della nuova
autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa
ai requisiti obiettivi rimasti
invariati.
Articolo 21
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione,
della raccolta, della
fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze
stupefacenti o
psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti
dalla legge per il titolare
o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della
sanità procede alla revoca
dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in
caso di incidente tecnico, di furto, di
deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità
verificatesi anche per colpa
del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità,
può essere adottato un
provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è
notificato agli interessati
tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla
questura competente per territorio
e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente
le prescrizioni
tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni,
sentito il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Articolo 22
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)
Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il
Ministro della sanità, salvo
quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni
nei riguardi delle eventuali
giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario
e dei registri previsti
dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.
Articolo 23
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2)
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro
della sanità può consentire, su
richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti
o psicotrope ai relativi
fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente
indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna
destinazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate
con le procedure e
modalità di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere
distrutte, osservando le
modalità di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente
articolo deve essere
redatto apposito verbale.
Articolo 24
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo
Stato ai sensi
dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità
che effettuate, se necessario, le
analisi provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato,
dedotte le spese sostenute
dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi
delle spese sostenute dallo Stato
sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
delle entrate statali.
Articolo 25
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 141, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 4, comma 1)
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti
dagli articoli 23 e 24 è
disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità
di attuazione e si avvale di
idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì,
richiedere ai prefetti delle province interessate che
venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni
di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso
al Ministero della sanità.
TITOLO III
Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego
ed al commercio
all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope
Capo I - Della coltivazione e produzione
Articolo 26
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)
Coltivazioni e produzioni vietate
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello
Stato la coltivazione di piante di
coca di qualsiasi specie, di piante di canapa Indiana, di funghi allucinogeni
e delle specie di papavero
(papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle
tabelle I, II e III, di cui
all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi
sostanze stupefacenti e
psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.
2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari
e laboratori pubblici aventi fini istituzionali
di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici,
sperimentali o didattici.
Articolo 27
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990, n. 162, n.
33, comma 1)
Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti
di cui agli articoli 16 e 17 del
presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile,
l'indicazione del
luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale
sarà effettuata la coltivazione,
nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere.
Il richiedente deve indicare l'esatta
ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono
trasmessi alla
competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29
ai quali spetta l'esercizio della
vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta
cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per
la raccolta, la detenzione e la
vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari
di autorizzazione per la
fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.
Articolo 28
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26
giugno 1990, n. 162, art.
32 comma 1)
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo
26, è assoggettato a
sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze
stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è
subordinata, è punito, salvo
che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno
o con l'ammenda da lire un
milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate.
Si applicano le
disposizioni dell'articolo 86 (6/cost).
Articolo 29
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29)
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta
e produzione di stupefacenti, i militari
della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate
per accertare
l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste
dal provvedimento
autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il
Ministero della sanità, il Comando generale
della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in
relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, all natura e alla durata del ciclo agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della
Guardia di finanza possono
eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza
hanno facoltà di accedere
in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei
prodotti ottenuti, ove effettuano
riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio
grezzo o di altre droghe
debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze
di esse, i militari della
Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere
qualsiasi tentativo di
abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni
abusive, provvedono alla
conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato
appositi campioni.
Articolo 30
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32, comma 1)
Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per
cento sulle quantità
consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro
quindici giorni dal momento in cui
sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità
superiore a quelle
consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con
la multa fino a lire venti milioni.
Capo II - Della fabbricazione
Articolo 31
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32, comma 1)
Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno,
tenuto conto degli impegni derivanti
dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità
delle varie sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14, che possono
essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno
successivo, da ciascun
ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono
essere aumentati, ove
necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per
cento sulle quantità
consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro
quindici giorni dal momento in cui
sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi
nell'anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità
superiori a quelle
consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con
la multa fino a lire venti milioni.
Articolo 32
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32)
Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla
pianta di papavero sonnifero
o dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti
sostanze stupefacenti, ovvero
fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità,
entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1,
da chi intenda
estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale
del direttore
tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra
disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato
e agricoltura deve contenere:
a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentanza
dell'ente che avrà la
responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione
con descrizione
grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata
o da porsi in lavorazione;
c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità
con il titolare dell'impresa o il
legale rappresentante dell'ente;
d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione
che si intende
applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze
stupefacenti e psicotrope,
anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita
dei prodotti ottenuti.
Articolo 33
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)
Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione
1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla
fabbricazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché
di locali idonei alla
custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica,
deve munirsi della
relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità
dell'officina anche ai sensi
dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265
, e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati
con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate
statali.
Articolo 34
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34)
Controllo sui cicli di lavorazione
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere
dislocati uno o più
sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo
dell'entrata e dell'uscita delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere
continuativo durante i cicli
di lavorazione.
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla
sanità, previa intesa con il
Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese
autorizzati all'impiego
di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia
di finanza in conformità
alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col
Ministero della sanità.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo
di mettere a
disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali
idonei per lo svolgimento
delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo,
quando la lavorazione si
svolga durante la notte.
Articolo 35
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35)
Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità
di materie prime ad azione stupefacente,
sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle
I, II, III, IV e VI di cui
all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla
loro destinazione, con
particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi
momento, ove particolari circostanze lo
richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie
ed improvvise azioni di
controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.
Capo III - Dell'impiego
Articolo 36
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)
Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti
o psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché
regolarmente autorizzato
all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero
della sanità, secondo le
modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione,
all'impiego ed alla
custodia delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego
delle sostanze sottoposte a
controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente
ed i relativi
recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
delle entrate statali.
Capo IV - Del commercio all'ingrosso
Articolo 37
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti o
psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente
per ciascun deposito o
filiale.
2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti
alla conservazione e alla custodia delle
sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati
con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate
statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio,
industria, artigianato
ed agricoltura deve indicare:
a) la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale
con l'indicazione del legale
rappresentante;
b) la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio
e l'indicazione dei
requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n.1265 (7/a);
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali
il commercio viene esercito
con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla
spedizione o consegna dei
prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate
per i predetti locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende
commerciare.
5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia
l'autorizzazione al commercio
determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
TITOLO IV
Disposizioni relative alla distribuzione
Capo I - Della vendita dell'acquisto e della somministrazione
Articolo 38
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990, n. 162, artt.
9, comma 1, e 32
comma 1)
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone
autorizzate a norma del
presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico
e/o ospedaliere, in base a
richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto»
conforme a modello predisposto e
distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è
necessaria per la vendita o cessione a
qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle
preparazione comprese nella
tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al
commercio all'ingrosso.
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto»,
deve essere fatta, entro
ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica
sicurezza. Chiunque viola tale
disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da lire duecentomila
a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti
o psicotrope sono autorizzati,
nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a
spedire ai medici chirurghi e ai
medici veterinari campioni di tali specialità.
4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari
di campioni delle sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo
14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui
al comma 4 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire
un milione.
6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato
alla richiesta datata e firmata dal
sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che
il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
Articolo 39
(Legge 22 dicembre 1975, 685, art. 39)
Buoni acquisto
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola
sostanza o preparazione.
2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice
e rimane in possesso del
richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata
dal fornitore, recante gli
estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è
consegnata al fornitore che deve
allegarla alla copia della fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi
dell'operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della
sanità. Quando
l'acquirente titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere
inviata all'autorità sanitaria
regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 40
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40)
Confezioni per la vendita
1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità,
al momento dell'autorizzazione,
determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia,
le confezioni delle
preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere
messe in commercio.
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni
devono essere
riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.
Articolo 41
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32, comma 1)
Modalità di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle
imprese autorizzati a
commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista,
previo
accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso
la sede dell'ente o
dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al
buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente
autorizzato,
direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità
di quest'ultimo e annotando
i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si
tratti di sostanze
stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo
14 e il cui quantitativo sia
superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione,
a cura del
mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri
o della Guardia di finanza.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia,
deve indicare il mittente
ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la
quantità degli stupefacenti
trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti;
la seconda è da questo inviata
al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per
la opportuna azione di
vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra,
deve accompagnare la merce
ed essere restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando
alle
disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un
anno e con l'ammenda da lire un
milione a lire venti milioni (7/b).
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia
della fattura, il relativo
buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere,
la ricevuta postale o
dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della
merce. La inosservanza
delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una
somma fino a lire un milione.
Articolo 42
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
10, comma 1)
Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi
1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in
genere, sprovvisti di servizio di
farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni
sanitarie possono acquistare
dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo
14, nella quantità
occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti,
case di cura e gabinetti predetti.
La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice
copia. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono
essere rimesse al
farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra
alla competente autorità
sanitaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni
in misura eccedente in
modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è
punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono
tenere un registro di carico e
scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego
delle preparazioni stesse.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità
sanitaria locale.
Articolo 43
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
33. comma 2)
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni
di cui alle tabelle I, II e III
previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste
dal comma 2, che devono
essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato
al quale le
rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte
lettere la dose prescritta e
l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione
stessa la data e la
firma.
2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono
essere staccate da
un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della
sanità e distribuito, a
richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini
professionali, che, all'atto della
consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è
tenuto a ripetere la propria firma
all'atto della consegna al richiedente.
3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un
dosaggio per cura di
durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni
ad uso veterinario. La ricetta
deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico
del medico chirurgo o del
medico veterinario da cui è rilasciata.
4. Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve
conservare, per la durata
di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura:
«copia per
documentazione».
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a un milione.
6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono
essere rilasciate in
originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari
ed indelebili la dicitura: «copia
per l'unità sanitaria locale».
Articolo 44
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle
tabelle previste dall'articolo 14 a
persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del
comma 1 è punito con una
sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
Articolo 45
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
11, commi 1 e 2)
Obblighi del farmacista
1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e
III previste dall'articolo 14 deve
essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità
dell'acquirente e di prendere
nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto
su presentazione di
prescrizione medica sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella
quantità e forma
prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta
secondo le disposizioni stabilite
nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare
la ricetta stessa
tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.
4. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può
essere più spedita.
5. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito
con l'arresto fino a due anni o con
l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non
costituisca più grave reato.
6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio
decreto, la forma ed il contenuto dei
moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope
tra le farmacie
interne degli ospedali e singoli reparti (7/c).
Capo II - Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio
Articolo 46
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I,
II, III, IV e V previste
dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma
della legge 16 giugno 1939, n.
1045 , è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle
allegate alla legge medesima, dal
medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.
Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo
ove ha sede l'ufficio di iscrizione
della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico
di porto del luogo ove
trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono
essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico
e trasmette l'altra al
medico di porto annotandovi la dicitura: «spedita il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire un
milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è
consegnatario delle
preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina
dal medico di porto del luogo
ove è iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni
a datare dal giorno
dell'ultima registrazione.
Articolo 47
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I,
II, III, IV e V previste
dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali
e agricole, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303 , è fatta
in triplice copia, nei limiti
stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario
dell'azienda. Essa deve
precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per
il quale è rilasciata, nonché il
numero dei lavoratori addetti;
inoltre deve esse vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione
il cantiere è ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono
essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico
e trasmette l'altra alla
competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita
il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire un
milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere
addetto o il capo
cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito
registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorità sanitaria locale
nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per
la durata di due anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Articolo 48
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48)
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste
negli articoli 46 e 47, il
Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando
la persona responsabile della custodia e
della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità
di pronto soccorso a favore di
equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o
di comunità anche non di
lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente
alle esigenze
mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono
tenuti ad osservare.
Capo III - Della ricerca scientifica e sperimentazione
Articolo 49
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49)
Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini
richieste dall'autorità
giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio
di ricerca scientifica e
sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità,
possono essere autorizzati a
provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti
per ciascun ciclo di ricerca
di sperimentazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità,
previa determinazione dei
quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero
della sanità in qualsiasi
momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale
contenente la descrizione delle
ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori
e dei periti.
L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata
la sostanza e si munisce, ai
fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni lasciate dai singoli
ricercatori e sperimentatori o
periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato
dall'autorità
sanitaria locale le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in
giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate
e l'indicazione dei
prodotti ottenuti e delle quantità residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del
comma 4 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.
TITOLO V
Dell'importazione, dell'esportazione e del transito
Articolo 50
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)
Disposizioni generali
1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono essere
effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione
delle piante, alla
produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti
o psicotrope, nonché
all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le
dogane di prima
categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità
di mesi sei e può
essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere spedite
a mezzo pacco postale
con valore dichiarato.
5. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con
destinazione ad una casella
postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi
franchi qualora la
disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope.
7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare
gli involucri contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o
di polizia. È vietato altresì
destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità,
a Paese diverso da quello risultante
dal permesso di esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione,
esportazione o
transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti
o psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.
Capo I - Dell'importazione
Articolo 51
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto
a presentare domanda direttamente
al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto
del Ministro.
Articolo 52
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, n. 52)
Importazione
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione
in conformità delle convenzioni
internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è
effettuata l'importazione e, se
quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.
2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto
con scorta di bolletta di
cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo
del locale autorizzato,
destinato ad accogliere il prodotto.
3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria
il permesso di importazione,
insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba
procedere al
prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia
di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità
di sdoganare
immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini
di temporanea
custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità,
al Servizio centrale
antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.
Articolo 53
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo
52 e dopo il
prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i
colli che li contengono
con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle
indicazioni di rito, deve
annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta
matrice, e a scorta
della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti
i dati essenziali
dell'avvenuta operazione, nonché il termine entro cui la bolletta medesima
dovrà essere restituita alla
dogana emittente con le attestazioni di scarico.
2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore,
dopo che la
merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di
far apporre sulla bolletta di
accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando
dei carabinieri o della Guardia di
finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita del la cennata attestazione, deve
essere restituita, entro il
termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla
dogana, che informa
dall'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta
di importazione, il
Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando
della Guardia di finanza competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento
senza che
questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana
redige processo verbale,
informandone le autorità di cui al comma 3.
Articolo 54
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)
Prelevamento di campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV
e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di
campioni, a richiesta del
Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse
nelle tabelle I, II e III
previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le
modalità indicate nel
presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della
sanità all'atto del
rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi
per l'oppio, per gli
estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi
20 per le foglie di coca, per
la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno
per la cocaina, per la
morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica
allo stato grezzo o
puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura
a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità
della sostanza, della ditta
importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato
del principio attivo
dominante e la percentuale di umidità della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare
della Guardia di
finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato
in contraddittorio con
l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero
della sanità, altra copia è
allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata
all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana,
al Ministero della sanità,
uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore,
il quale deve tenerne
conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
Articolo 55
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità
ed è effettuata entro 60 giorni
dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente,
all'importatore e,
per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte
dirette per gli usi di legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti,
su richiesta,
all'importatore a sue spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero
della sanità.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione
affidatogli per la custodia.
Capo II - Dell'esportazione
Articolo 56
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a
presentare domanda anche al
Ministro della sanità.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro della sanità
. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti
autorità del
Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorità consolari
italiane ivi esistenti.
Articolo 57
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)
Esportazione
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione,
ne dà tempestivo avviso alla dogana
di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al
Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del
Paese di destinazione tramite il
Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla
dogana devono essere
indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane
allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà
immediata comunicazione al
Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso
di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il
permesso di esportazione
deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari
od aerei, i quali sono tenuti
ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita.
Quest'ultima provvede
agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro della
sanità.
Capo III - Del transito
Articolo 58
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare
domanda al Ministero della
sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità
del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità
del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti
in fotoriproduzione o in
copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.
4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Articolo 59
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)
Transito
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ne
dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito,
procede all'inoltro della
merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce stessa, bolletta
di cauzione estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità
di tale bolletta deve essere
fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merca
raggiunga, per la via più breve,
la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana
emittente deve indicare la
data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi
al Ministero della sanità,
nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando
gli estremi della bolletta
emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico
alla dogana di entrata e
questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero
della sanità
dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati
concernenti l'operazione
effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione,
la dogana di uscita,
indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente
il più vicino posto
di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.
TITOLO VI
Della documentazione e custodia
Articolo 60
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60)
Registro di entrata e uscita
1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui alla
tabelle I, II, III, IV e V previste, dall'articolo 14 deve essere iscritto in
un registro speciale nel quale,
senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica
progressione
numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita
delle sostanze predette.
Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità
sanitaria locale, che riporta nella prima
pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle
pagine di cui il registro è
costituito.
2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della
sanità ed approvato con
decreto del Ministro.
Articolo 61
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione
di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati
alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14, deve essere
annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in
lavorazione deve risultare
anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto,
fu registrata in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve
essere registrata in
entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti
nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere
contabilizzate, in apposita
colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione
concernente
l'operazione da cui sono state determinate.
Articolo 62
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego
o al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per le farmacie
1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati
all'impiego ed al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed
il registro delle farmacie per
quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo
14, debbono essere chiusi al
31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione
riassuntiva di tutti i dati
comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti
in carico e delle quantità e qualità dei
prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale
differenza o residuo.
Articolo 63
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti
o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 14 devono tenere anche
un registro di lavorazione,
numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità
all'uopo delegato, nel
quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione,
con indicazione della loro
esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché
i prodotti ottenuti da
ciascuna lavorazione.
2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione,
per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto
termine è ridotto a cinque
anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i
commercianti grossisti e
per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal
Ministero della sanità ed
approvato con decreto del Ministro.
Articolo 64
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64)
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari,
le navi mercantili e i cantieri di
lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono
essere annotati per ogni
somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente,
salvo quanto stabilito
nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione
e la quantità della
preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina
del registro è intestata ad
una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico
unico delle operazioni
di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti
al controllo e alla vidimazione
dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato
la prima vidimazione.
Articolo 65
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65)
Obbligo di trasmissione di dati
1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e
all'impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14, devono
trasmettere al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga
e alla competente unità sanitaria
locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi
dell'anno precedente e
precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione
di specialità medicinali e prodotti
galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali
venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Articolo 66
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66)
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero
della sanità, entro trenta
giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità
delle materie prime ricevute, e di
quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope
ricavati e di quelli venduti
nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per
le foglie e pasta di coca,
deve, essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.
2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere
agli enti o alle imprese autorizzati alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope,
notizie e dati che
devono essere forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni
prescritte o non fornisca
entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e
dall'art. 65 ovvero fornisca dati
inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire
duecentomila a lire due milioni.
Articolo 67
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti
o dei relativi documenti
giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione,
devono farne denuncia scritta
alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione
al Ministero della sanità.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità
sanitaria locale,
nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 68
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32, comma 1)
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera
alle norme sulla tenuta dei
registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché
all'obbligo di trasmissione dei
dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
TITOLO VII
Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella
VI tabella
Articolo 69
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69)
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
1. Gli enti e le imprese che producono fabbricano o commerciano all'ingrosso
sostanze indicate nella
tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero
della sanità i dati relativi
alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione
specifica delle sostanze.
2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito
con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori
di ricerca debbono
comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi
eventualmente cagionati dalle
sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di
farmacodipendenza.
Uguale obbligo spetta ai sanitari anche non addetti a cliniche, ospedali o case
di cura. Nelle
segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione
del nome della persona curata.
Articolo 70
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope quelle
individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato
I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli «operatori»,
i quali intendono effettuare
per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una
delle attività indicate nella
citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al
comma 1 dell'art. 17. Si
applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e
6 dello stesso art. 17 nonché, in
quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni
di cui al presente comma si
applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività
di importazione, esportazione e transito
ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che
agiscono unicamente in tale
qualità.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio
di taluna delle
sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare
al Ministero della sanità
gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano
per la commercializzazione, e
ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti
gli operatori di cui
all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato
I è subordinata al
previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità
in conformità e nei
limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del
Consiglio del 13 dicembre
1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria
1 dell'allegato I da
parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati
alla concessione del
permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì
le disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti
alla categoria 1 dell'allegato I
possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma
2 ovvero dalle
competenti autorità di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative
alle sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità
indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i
servizi antidroga, istituita
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
al più tardi al momento
della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze
da essi trattate,
secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il
Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il
medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività
di importazione, esportazione e
transito.
8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo
con la Direzione centrale per i
servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero
dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta,
nonché segnalando
immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità,
natura o per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a
ritenere che le sostanze trattate
possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope. Al
medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività
di importazione, esportazione e
transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2
e sull'esattezza e completezza dei dati
e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6,
con esclusione del comma 3, e
agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si
applicano le disposizioni dell'art. 35,
comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è
punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il
giudice, con la sentenza di
condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere
le attività di cui al comma 2 per
un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere
applicata la misura
cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività
di cui al comma 3 per un periodo non
superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi
di informazione e di
segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da
lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento
della sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore
ad un mese e non superiore ad
un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui
ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione
o transito
relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la
prescritta autorizzazione, o le
esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione
da quattro a dieci anni e
con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue
la revoca
dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per
la durata di quattro anni. Con la
sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione
dell'attività svolta dall'operatore, con
riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un
periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze
classificate nelle
categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno
o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice
può disporre la
sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore
ad un mese e non superiore
ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della
sospensione dell'autorizzazione
per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto
fino ad un anno o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la
sentenza di condanna, può
disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di
cui al comma 2 per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero
della sanità, in
conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria
(8/a).
Articolo 71
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1)
Prescrizioni relative alla vendita
1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere
vendute solo su
presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista,
salvo quanto previsto dalla
tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute
solo su presentazione
di ricetta medica.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito
con l'ammenda da lire
cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare
la connotazione con
asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze
incluse nelle sei tabelle dell'articolo
14.
TITOLO VIII
Della repressione delle attività illecite
Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
Attività illecite
1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui alle tabelle I, II, III e IV,
previste dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque impiego
di sostanze stupefacenti o psicotrope non
autorizzato secondo le norme del presente testo unico] (8/b).
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze
stupefacenti o psicotrope
[di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le necessità di cura
in relazione alle particolari
condizioni patologiche del soggetto (8/b).
Articolo 73
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)
Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina,
vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce,
commercia, acquista,
trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito,
consegna per qualunque
scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli
75 [e 76], sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo
14, è punito con la reclusione da
otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni (8/b).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente
cede, mette o
procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nel comma 1, è punito con
la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni
a lire seicento milioni.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze
stupefacenti o
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui alle
tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due
a sei anni e la multa da lire
dieci milioni a lire centocinquanta milioni (6/cost).
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità,
si applicano le pene della
reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo
14, ovvero le pene
della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni
a lire venti milioni se si tratta
di sostanze di cui alle tabelle II e IV (6/cost).
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due
terzi per chi si adopera per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione
di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti (8/cost).
Articolo 74
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione
è punito per ciò
solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore
a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci
o più o se tra i partecipanti vi sono
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1
e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni
di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità
di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera
e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal
comma 5 dell'articolo 73, si
applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due
terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione
risorse
decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo
75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685 , abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
n. 162 , il richiamo
si intende riferito al presente articolo.
Articolo 75
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque
detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella media giornaliera,
determinata in base ai
criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione
amministrativa della sospensione
della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni
altro documento
equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi
di turismo, ovvero del
divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi,
se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo
14, e per un periodo da
uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle II e IV previste
dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa
è il prefetto del luogo
ove è stato commesso il fatto .
2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II
e IV e ricorrono elementi
tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli
nuovamente, in luogo
della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento
con il formale invito a non fare
più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze
a suo danno.
3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi
confronti non risulta utilmente
applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento
con il formale invito a
non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il
soggetto delle conseguenze a suo
danno.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I
e il secondo comma
dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il prefetto provvede
anche alla segnalazione
prevista dal comma 2 dell'articolo 121.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione
immediata, se possibile,
e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca
dinanzi a sé o ad un suo
delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni
della violazione, nonché
per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In
tale attività il prefetto è
assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti
hanno effettuato la
contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi
al prefetto o al suo
delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca,
se possibile ed opportuno, i familiari, li
rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture
terapeutiche e rieducative
esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al
programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità,
sospende il procedimento e dispone
che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per
la predisposizione del
programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione
dei dati necessari per
valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo
restando il
segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione
del presente testo unico.
10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra
struttura con sede nella provincia che
svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni,
presso le stesse strutture, al fine
di valutare l'opportunità del trattamento.
11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle
relative prescrizioni, e lo ha
concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze
entro il termine
indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o
lo interrompe senza
giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e
lo invita al rispetto del
programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro.
Se l'interessato non si
presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente
lo interrompe
senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica
presso la pretura o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo
gli atti ai fini
dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede
quando siano commessi per
la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo] .
13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può
essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo
[e nell'art. 76] .
14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia
degli atti di cui al presente
articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti
riguardino più persone,
l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative
alla sua situazione.
15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale,
anche ai fini del colloquio di
cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture
di cui al comma 10.
16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è
delegato ad emanare, nel
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno
1990, n. 162 (11/b), un
decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
di una apposita
dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento
unità, per
l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente
articolo, e delle attività
da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze
e con le altre strutture
operanti nella provincia;
b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali
riferiti al personale di cui
alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente
per i ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno;
c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro
dell'interno è autorizzato
a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio
con l'osservanza delle
procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24 aprile
1982, n. 340;
d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario,
previa verifica di una
comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è determinato
in lire 6.050 milioni annui
a decorrere dal 1991.
Articolo 76
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Sanzioni penali in caso di inosservanza
[1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art.
75 rifiuta o interrompe
il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo
da tre ad otto mesi, se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III
previste dall'art. 14, ovvero
per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle
tabelle II e IV previste
dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure:
a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa
su richiesta
dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio
della Polizia di Stato o
presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata
dimora, entro una
determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione
di detenzione di
armi proprie di ogni genere, del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività,
almeno per una giornata
lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni o presso
enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di
tutela del patrimonio ambientale,
previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con
i quali le sostanze siano state
trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti
o psicotrope;
h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi
da 5 a 10 dell'art. 47,
legge 26 luglio 1975, n. 354 , come sostituito dall'art. 11, legge 10 ottobre
1986, n. 663;
i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi
turistici.
2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per
due volte nelle sanzioni
amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma
1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o
a chi esercita la potestà
parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è
stato commesso il fatto o, se si
tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il
servizio operativo della
prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando,
in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto
può essere proposto ricorso
per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che
il giudice che l'ha emesso
non disponga diversamente.
6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze
emerse o nell'autorizzare
eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale
programma terapeutico e socio-
riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente
si sottoponga,
nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone
che egli sia inviato al
servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma
di cui all'art. 122, fissando
un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne
il comportamento
durante l'esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento
quando accerta che la
persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato
o interrotto l'esecuzione
ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative
prescrizioni, e lo ha
concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più
di una volta nei confronti della
stessa persona.
11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1
non è iscritto nel casellario
giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli
fini dell'applicazione delle misure e
delle sanzioni di cui al presente articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito
con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda fino a lire cinque milioni] (12/a).
Articolo 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato
ma di comune o
altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità
altrui siringhe o altri strumenti
pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Articolo 78
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)
Quantificazione delle sostanze
1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto
superiore di sanità, sono
determinati:
a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o
psicotrope;
[b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore]
(12/b);
[c) i limiti quantitativi massimali di principio attivo per le dosi medie giornaliere]
(12/b).
2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione
delle conoscenze nel
settore.
Articolo 79
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo
privato di qualsiasi
specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope è
punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la
multa da lire cinque milioni a
lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e
III previste dall'art. 14, o con
la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni se l'uso
riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art.
14.
2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o
di un veicolo a ciò idoneo, lo
adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone
che ivi si diano all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste
nel comma 1.
3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa
persona di età minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio
per un periodo da
due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento
motivato dall'autorità
giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento
cautelare dal prefetto
territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio
è aperto o condotto in base a
suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso,
le disposizioni
dell'autorità giudiziaria.
Articolo 80
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1)
Aggravanti specifiche
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da
un terzo alla metà;
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque
destinate a
persona di età minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del
codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione
del reato, persona
dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre
in modo che ne
risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali
da parte di persona
tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità
di scuole di ogni ordine o grado,
comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura
e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope,
le pene sono aumentate
dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione
quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3
dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope
e ricorre l'aggravante di
cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto
o per conseguirne per
sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso
di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.
[5. Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita
dal presente articolo quando
ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma
2] (12/b).
Articolo 81
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1)
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte
o lesioni personali
dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di
sostanze, debba
risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene
stabilite da tali articoli,
nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico,
eventualmente commessi nella
predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla
metà a due terzi se il colpevole ha
prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità
sanitaria o di polizia.
Articolo 82
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1)
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope, ovvero svolge,
anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette
sostanze, ovvero induce una
persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da lire due milioni
a lire dieci milioni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di
persone di età minore ovvero
all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità
giovanili o di caserme. La
pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno
di carceri, di ospedali o di servizi sociali e
sanitari.
3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore
degli anni quattordici, di
persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni
di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art.
14 le pene disposte dai
commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.
Articolo 83
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)
Prescrizioni abusive
1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì
a carico del medico chirurgo o del
medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope
ivi indicate per uso
non terapeutico.
Articolo 84
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1)
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle
previste dall'art. 14,
anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate
propaganda le opere
dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile
1941, n. 633 , sul diritto
d'autore.
2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire
dieci milioni a lire cinquanta
milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2 sono versate sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.
Articolo 85
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1)
Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74,
79 e 82, il giudice può
disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo
non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato
a norma dell'art. 12 del
codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti
sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello
che definisce o sospende il
procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca
delle sostanze.
Articolo 86
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74,
79 e 82, commi 2 e 3, a pena
espiata deve essere espulso dallo Stato .
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato
nei confronti dello straniero
condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura
penale in riferimento ai
delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione
immediata e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità
giudiziaria procedente.
Capo II - Disposizioni processuali e di esecuzione
Articolo 87
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 3, comma 2)
Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria
1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia
al Servizio centrale antidroga
specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità
giudiziaria non è
più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone
il prelievo di uno o più campioni,
determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui
all'art. 364 del codice di procedura
penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria
per il prosieguo
delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento
motivato.
4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope
confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità
giudiziaria si avvale di idonea
struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria
del regolare
svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è
trasmesso all'autorità giudiziaria
procedente e al Ministero della sanità.
6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con
decreto del Ministro della
sanità in data 19 luglio 1985 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
184 del 6 agosto 1985.
Articolo 88
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 3, comma 3)
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di
pubblica sicurezza, può
chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle
sostanze sequestrate. Altri
campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia
o dal Ministero della
sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria,
se la quantità delle sostanze
sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione
dell'ordine di
distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle
del Servizio centrale antidroga e
determina le modalità della consegna.
Articolo 89
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma 5, del codice di procedura
penale)
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti
che abbiano in corso
programmi terapeutici.
1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente
o alcooldipendente che abbia
in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per
l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione
del programma può
pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento,
o con altro successivo, il
giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente
o l'alcooldipendente
prosegua il programma di recupero.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia
cautelare in carcere,
intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per
l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura
cautelare è revocata, sempre
che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è
concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da
un servizio pubblico per le
tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza,
nonché la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.
Il servizio pubblico è comunque
tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma
terapeutico.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino
quando accerta che la
persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento
incompatibile
con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato
alla definizione del
programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede
per uno dei delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura
penale
(14/cost).
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 96,
comma 6 .
Articolo 90
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore
a quattro anni, anche se
congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato
di tossicodipendente,
ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata
di quattro anni, il
tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per
cinque anni qualora accerti che la
persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
La stessa
disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando
le pene detentive
comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano
i quattro anni
.
2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo
compreso tra l'inizio del
programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro
delitto non colposo
punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di
sicurezza, tranne che si
tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti
penali della condanna, né
alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa
più di una volta ed il tribunale
ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener
conto cumulativamente di pene
detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente
all'istanza di cui all'art. 91, comma
1.
Articolo 91
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Istanza per la sospensione dell'esecuzione
1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza
del condannato presentata al
tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico
per le tossicodipendenze
attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto,
l'indicazione della struttura,
anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso,
le modalità di realizzazione e l'eventuale
completamento del programma.
3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito,
l'istanza è presentata al pubblico
ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art.
90, sospende l'emissione o
l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette
immediatamente gli atti.
Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza
(13/cost).
4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata
dopo che l'ordine di
carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina
la scarcerazione del condannato
se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90 (13/cost).
Articolo 92
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne
sia privo, fissa senza
indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore
e al pubblico ministero
almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al
condannato nel domicilio indicato
nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile
la richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire
copia degli atti del procedimento e
disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo
effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione
al pubblico ministero
o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è
concessa, emette ordine di
carcerazione.
Articolo 93
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Estinzione del reato. Revoca della sospensione
1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi
al provvedimento di
sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con
la sola reclusione la
pena e ogni altro effetto penale si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato
si sottrae al programma senza
giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto
non colposo per cui
viene inflitta la pena della reclusione.
Articolo 94
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4-ter del decreto-legge
22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come
sostituito dall'art. 12 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663)
Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare
nella stessa misura deve
essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può
chiedere in ogni momento di
essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere
l'attività terapeutica sulla
base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale
o con uno degli enti previsti
dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata
da una struttura
sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza
e la idoneità, ai fini del
recupero del condannato, del programma concordato .
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi
1 e 3.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire
copia degli atti del
procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico
concordato;
deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza
o l'esecuzione del
programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni
impartite devono essere
comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Sono altresì stabilite le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente
o l'alcooldipendente prosegue
il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla
data del verbale di
affidamento.
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto,
ai sensi del presente articolo,
più di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n.
354 , come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.
Articolo 95
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi
in relazione al proprio
stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento
di programmi
terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione
di case mandamentali ed
alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche
non definitiva.
Articolo 96
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26
giugno 1990, n. 162, articoli
24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334,
contenente norme
regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2)
Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per
reati commessi in relazione al
proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria
abitualmente dedito all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza
ha diritto di
ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti
carcerari a scopo di
riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non
ammesso, per divieto
di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle
misure sostitutive previste negli
articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico
al quale risulta
sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione
e pena ed in collaborazione con i
servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla
riabilitazione dei detenuti
tossicodipendenti o alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto,
su basi territoriali, reparti
carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti
autorità regionali e con i
centri di cui all'art. 115.
5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici
e di assistenza sociale
regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli
di cure e di assistenza.
6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la
cura o l'assistenza medica
della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura
sia eseguita presso le comunità
terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi
di cui all'art. 116, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.
Capo III - Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati
Articolo 97
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Acquisto simulato di droga
1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli
ufficiali di polizia giudiziaria
addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai
delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine
specificatamente disposte
dal Servizio centrale antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal comandante
del gruppo dei
Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia
tributaria o dal direttore
della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, procedono all'acquisto
di sostanze stupefacenti o
psicotrope .
2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata
e dettagliata comunicazione al
Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta
dalla polizia giudiziaria, può,
con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.
Articolo 98
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale
1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario
per acquisire
rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili
dei delitti di cui agli
articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità
specializzate antidroga, nonché
le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva
competenza dandone immediato
avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre
diversamente, ed al Servizio centrale
antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità
procedente
trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto
ore.
3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni
di massima per il controllo
degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati
all'autorità giudiziaria
competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il
luogo attraverso il quale si
prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero
quello in entrata nel territorio
dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art.
70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
richieste od impartite
anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive
ventiquattro
ore.
Articolo 99
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico
illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare
territoriale o in alto mare una
nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto
di sostanze
stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione
del carico, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui
risieda una autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali
e, al di fuori di
queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche
agli aeromobili.
Articolo 100
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati
nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati
dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attività
di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria
rigetta l'istanza con decreto
motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dall'autorità giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni
e per chiedere
l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria
dei veicoli, dei natanti e degli
aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca,
vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi
di polizia che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere
assegnati, a richiesta anche ad
associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati
affluiscono ad apposito
capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti
uguali, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero
dell'interno, che
provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero
della sanità con
vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
Articolo 101
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti
dal presente testo
unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da
traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o
psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione
e repressione dei delitti
contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati .
2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani
annuali o frazioni di piani pluriennali
per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché
dei mezzi e delle strutture
tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri
e della Guardia
di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei
traffici illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e
comune pianificazione
tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui
al comma 2 e sono approvati
con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine
e della sicurezza pubblica,
di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , al quale è
chiamato a partecipare il direttore del
Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito
capitolo delle
entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza
pubblica».
Articolo 102
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia
giudiziaria, appositamente
delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie
di atti processuali e informazioni scritte
sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo
accertamento dei delitti
previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la elaborazione
dei dati da utilizzare in
occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni
di cui al comma 1 anche di propria
iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte
dal segreto d'ufficio e
possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali
siano raggiunte specifiche
intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope
e alla criminalità
organizzata.
4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto
di cui all'art. 329 del codice di
procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata
per il tempo
strettamente necessario.
Articolo 103
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente
testo unico, gli ufficiali e
sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali
le facoltà di visita, ispezione
e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia
doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , fermo restando il disposto
di cui all'art. 2
comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre 1989, n. 349 .
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, nel corso di
operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito
di sostanze stupefacenti o
psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei
mezzi di trasporto, dei
bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che
possano essere rinvenute
sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni
è redatto processo verbale
in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica
il quale, se ne
ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai
fini dell'applicazione del
presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con i Ministri
della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto
delle competenze
istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare
necessità ed urgenza che
non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente,
possono altresì
procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto
ore, al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida
entro le successive
quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al
controllo, alle ispezioni e alle
perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente
all'interessato copia del
verbale di esito dell'atto compiuto.
TITOLO IX
Interventi informativi ed educativi
Capo I - Disposizioni relative al settore scolastico
Articolo 104
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione
1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività
di educazione alla salute e di
informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle
sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario
dell'attività educativa e
didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito
delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati
per tipologie di
iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività
da realizzarsi nelle scuole,
sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico
da lui costituito con
decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della
prevenzione,
compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti
delle amministrazioni
statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie
di cui al comma 1 e sette
esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro
individuati nel decreto
istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri
di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive,
da svolgersi eventualmente anche
all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni
pubbliche con
particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse,
possono essere
invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale
della scuola sarà data
priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione
delle tossicodipendenze.
Articolo 105
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione
e di prevenzione. Corsi
di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale,
la realizzazione delle
iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate
dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico
provinciale o, in
relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale,
di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra
esperti nei campi dell'educazione
alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché
tra rappresentanti di
associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti
delle autorità di
pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie
locali, nonché esponenti di
associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola,
nel rispetto dell'autonomia
ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche
interessate possono avvalersi
anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico
e sentito il comitato tecnico
provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope,
nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal
fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni
con enti locali, università, istituti
di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni
iscritti all'albo regionale o provinciale
da istituirsi a norma dell'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere
istituiti anche presso gli
enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti
nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti
numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.
I corsi saranno finalizzati
anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo
comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270 , possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità,
ai fini del
recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso
gli enti e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia
documentatamente frequentato
i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati
agli studi, in proporzione
alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione
alla salute e di prevenzione
delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri
elaborati dai comitati
provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 104 e dei
comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4
miliardi in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto disciplina l'istituzione
e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e
interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
Articolo 106
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Centri di informazione e consulenza nelle scuole
Iniziative di studenti animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i
servizi pubblici per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e
consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di
consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti
sul territorio. Le informazioni
e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si
rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo
scopo di far fronte alle
esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative
all'educazione alla
salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative
da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato
la propria disponibilità.
Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine
ai docenti chiamati a
collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6,
secondo comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (19/a), e
sono deliberate dal
consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario
aggiuntivo a quello delle
materie curricolari, è volontaria.
Capo Il - Disposizioni relative alle Forze armate
Articolo 107
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Centri di formazione e di informazione
1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia
per tutti gli ufficiali
medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali
e sottufficiali di arma finalizzati di
addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica
dei giovani alle armi.
Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi
specifici di sociologia, nonché
seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere
periodicamente per la
continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole
di sanità militare,
comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso
di sostanze stupefacenti o
psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione
di educazione civica e
sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio
militare di leva, nonché
dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze
stupefacenti o
psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne
basate su conferenze di
ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e
opuscoli.
Articolo 108
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia
delle Forze armate svolge
azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento
dei volontari, ove venga
individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare,
che presiede alla visita
medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale
militare per gli
opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite
mediche periodiche e di
idoneità a particolari mansioni o categorie.
Articolo 109
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché
dei militari già incorporati o in ferma,
rafferma e servizio permanente
1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli
ospedali militari uno stato di
tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere
giudicati rivedibili
per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli
articoli 40 e 41
dell'elenco approvato con D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008 , e nell'art. 69,
D.P.R. 14 febbraio
1964, n. 237 .
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie
militari alle competenti unità
sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento
di recupero sociale
presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti
dalle autorità sanitarie
civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte
di centri civili autorizzati,
possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento
delle competenti
autorità sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine
del periodo di rivedibilità
previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda,
essere dispensati ai sensi
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237 , quale risulta
sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente
dall'ordine di priorità ivi
previsto.
5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti
dagli ospedali militari
vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della
classe di
appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva in deroga
a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958
. Detti militari
vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali
al fine di facilitare il loro avvio volontario
a programmi di recupero.
6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto
tossicodipendente,
che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero
socio-sanitario, viene posto in
licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa
per il periodo
massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene
sottoposto a controlli
sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono
realizzate attività di sostegno
di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione
dei reati previsti dal presente
testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti
di corpo con grado non
inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo
unico devono essere svolti nel
rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Articolo 110
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Servizio civile
1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del
trattamento di recupero, è
nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può,
su propria richiesta da presentare
all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme
della direzione della comunità
terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività
volontaria per in periodo pari alla
durata del servizio militare.
2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica
o presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli
effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica
o il responsabile del centro
di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare
comunicazione alle competenti
autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato
al servizio militare di leva.
4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi
momento, accertare presso
comunità terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento
dell'unità sanitaria locale la
presenza effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica
o presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare
rilascia all'interessato il congedo militare
illimitato.
Articolo 111
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture
sanitarie civili impegnate nel
settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità
dell'assistenza a
favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza
rilevati nell'ambito
militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità
e dell'interno.
Articolo 112
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972,
n. 772 , e
successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio
sostitutivo civile presso
centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa
che provvedono
all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno
uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
TITOLO X
Attribuzioni regionali, provinciali e locali.
Servizi per le tossicodipendenze
Articolo 113
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome
1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope sono
esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo
i principi del
presente testo unico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici
per l'assistenza socio-
sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro,
le seguenti funzioni:
a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente
anche nei
rapporti con la famiglia;
b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione
e diagnosi delle
patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle
correlate allo stato di
tossicodipendenza;
d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo
da svolgersi
anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;
e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di
informazione e
prevenzione;
f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano
nel settore delle
tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi,
i centri e le associazioni di
cui all'art. 114;
g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole
o associate, rivestono carattere
interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la
cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
Articolo 114
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni
e le comunità
montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono,
anche mediante
loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo
di loro associazioni, senza
fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di
prevenzione e recupero dei
tossicodipendenti;
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la
progettazione e
realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche,
delle cause locali di
disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e
la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato
dai comuni e dalle
comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità
sanitarie locali.
Articolo 115
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Enti ausiliari
1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i
servizi pubblici per le
tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o
associate, ed i centri previsti dall'art.
114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli
enti ausiliari di cui all'art.
116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità
di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero
di associazioni, di enti di
loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale
della personalità, di
formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono
autorizzare perone idonee
a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera
di prevenzione, recupero
e reinserimento sociale degli assistiti.
Articolo 116
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)
Albi regionali e provinciali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio
delle proprie funzioni in
materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art.
115 che gestiscono strutture per
la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle
attività indicate nell'art. 115
ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione
riconosciuta o
riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività
prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento
al possesso dei
requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti
specifici richiesti dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di
autorizzazione di ciascuno
degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici,
le modalità di accertamento e
certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le
cause che danno luogo alla
cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative,
in Italia o all'estero, devono
iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette
sedi debbono possedere
i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative
situate all'estero è
territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la
sede centrale o, in subordine, l'albo
presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula
delle convenzioni di cui all'art.
117, per:
a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;
b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora
ai sensi dell'art. 281 del
codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354 , aggiunto
dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6,
e le utilizzazioni di personale
docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì
speciali albi degli enti e
delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il
reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le regioni
e le province
autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte
ai sensi del comma 2,
lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono
le somme percepite tra
gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i
criteri predeterminati dalle
rispettive assemblee.
9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli
albi di cui al presente
articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle
regioni e dalle province
autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione
notarile attestante il
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione
dei requisiti di cui al comma
2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente ammessi all'iscrizione
agli albi,
conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.
Articolo 117
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Convenzioni
1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento
indicate negli articoli 113 e
114, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della
regione o degli enti locali potranno
essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità
sanitarie locali, gli enti ed i centri
di cui all'art. 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale
o le associazioni iscritti nell'albo
regionale o provinciale.
2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale
e le associazioni aventi sedi
operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri
per le prestazioni di assistenza
sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente
concedente il numero degli
assistiti ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.
3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal
Ministro della sanità ed
a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art.
94 .
4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni
in esecuzione delle convenzioni è
svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente
ed è sottoposta al
controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia.
Articolo 118
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27)
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali,
il Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con
proprio decreto
l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire
presso ogni unità sanitaria locale.
2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico,
dello psicologo,
dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di
comunità in numero necessario
a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche
domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro
ore e deve coordinare gli
interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti,
anche in relazione alle
problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza,
operando anche in collegamento
con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio
della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni
unità sanitaria locale è
istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle
disposizioni del citato decreto.
Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato,
il presidente della giunta
regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo
il personale necessario
anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e
sugli inquadramenti. Qualora
entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente
della giunta regionale
non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato
con decreto del Ministro
della sanità.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze,
valutato per la
fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600
milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992, si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere
sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo
sanitario nazionale
vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n.
887 .
Articolo 119
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
in base alle disposizioni dell'art. 37
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , assicura, tramite convenzioni o accordi
bilaterali con i
singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso
immediato, l'assistenza
sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro
in Italia fornendo apposita
comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.
TITOLO XI
Interventi preventivi, curativi e riabilitativi
Articolo 120
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Terapia volontaria e anonimato
1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può
chiedere al servizio pubblico
per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e
di definire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere
e di volere la richiesta di
intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato,
da coloro che esercitano su di lui
la potestà parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei
rapporti con i servizi, i presidi
e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con i medici,
gli assistenti sociali e tutto il personale
addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso
di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico
per le tossicodipendenze.
[5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato
del proprio
diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono
inoltrare al predetto
servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato,
la professione, il grado di
istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti
e delle terapie praticate]
(24/a).
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria
non contenga le
generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere
obbligati a deporre
su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né
davanti all'autorità giudiziaria né
davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo
200 del codice di procedura
penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'art. 103 del codice di
procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a
coloro che operano
presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni
di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello
unico regionale di scheda
sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri
di ogni provincia, ai
singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province
autonome provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica
atto a tutelare il diritto
all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
Articolo 121
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
[1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso
personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze
competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo
dell'anonimato] (24/a).
2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando
venga a conoscenza di
persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione
al servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma
2, ha l'obbligo di chiamare
la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Articolo 122
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti
e sentito
l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato
a presenziare anche agli
accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che
può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo
consentano, in collaborazione
con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà
sociale e delle associazioni
di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso
l'orientamento e la
formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà
sociale. Nell'ambito del programma,
in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze
può disporre
l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali
e farmacologici adeguati.
Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da
parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della
persona, tenendo conto in ogni
caso delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di vita familiare
e sociale dell'assuntore.
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso
strutture riabilitative iscritte
in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico
di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative
iscritte in un albo
regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura
situata nel territorio nazionale,
ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo,
che dichiari di essere in
condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni
previste nell'art. 121
ovvero del provvedimento i cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci
giorni decorrenti dalla data di
ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico
e socio-
riabilitativo.
Articolo 123
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena
1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di
sospensione del procedimento o
di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico,
viene trasmessa dalla unità
sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità
che ha disposto la sospensione, una
relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento
del soggetto e ai
risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini
di cessazione di
assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.
Articolo 124
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità
sanitarie locali o di altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è
dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo
non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico
impiego possono determinare
specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma
1. Salvo più favorevole disciplina
contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo
è considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli
impiegati civili dello Stato e
situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono
a loro volta essere posti, a
domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico
e socio-riabilitativo
del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti
la necessità.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito
il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18
aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono
avere una durata
superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari
requisiti psico-fisici e
attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale
delle Forze armate e di polizia,
per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per
quello cui si applicano i limiti
previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 , disciplinano la
sospensione e la
destituzione dal servizio.
Articolo 125
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano
rischi per la
sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto
del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti,
a cura di strutture pubbliche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro,
ad accertamento di assenza
di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad
accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli
accertamenti e le relative modalità
.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto
di lavoro il datore di
lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione
che comporta rischi per la
sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore
di lavoro è punito con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni .
Articolo 126
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies
del decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144 (26/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985,
n. 297, il responsabile
della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona
di sua fiducia il tossicodipendente
fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti
da ragioni di assistenza sanitaria o da
gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
TITOLO XII
Disposizioni finali
Capo I - Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni
Articolo 127
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo
59, comma 46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali,
individua, nell'ambito
della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga,
le risorse destinate al
finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del
presente comma non
possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di
dati statistici inequivocabili
che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui
al comma 1 è ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla
ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per
ciascuna regione, del numero degli
abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti
dall'Osservatorio
permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende
unità sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n.
381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei
tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo
nazionale di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle
organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo
e coordinamento di cui
al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri
e i termini per la presentazione delle
domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono
i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi
realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del
danno nei quali siano utilizzati i
farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione
al Ministro per la solidarietà
sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche
ai fini previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al
comma 1 è destinato al
finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno,
di grazia e giustizia, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione
e di valutazione dei
dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione
europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui
al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e la Consulta
degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti
i criteri generali per la
valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 (26/b). Tali criteri
devono rispettare le
seguenti finalità:
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria,
compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al
recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo
dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento,
come le unità di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi
e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali,
responsabili dei centri di
ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore
della
tossicodipendenza a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze
e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento
a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere
la somministrazione delle
sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e
delle sostanze non inserite nella
farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti
e ai servizi interamente
gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi
somministrati e la durata del trattamento
abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti
a successivi programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà
sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica
dei progetti di
riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario
ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo
nazionale di cui al
comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate
al comma 5 e per
l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga, è
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione
presieduta da un
esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri designato
dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei
campi della prevenzione e del
recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico,
farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della
comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera
direttiva dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni
annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione
antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti
generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto .
Articolo 128
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Contributi
1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a
sedi di comunità terapeutiche
il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato
per tali circostanze da un
rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli
enti di cui all'art. 11 un contributo
in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari
attivati dal
CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978,
n. 457 , comporta un
vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica
residenziale o diurna
per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla
realizzazione dell'opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti
assistiti sulla
base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in
ogni caso, sono destinati in
percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1
del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218 .
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire
100 miliardi per ciascuno
degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità
della sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 dea legge 5
agosto 1978, n. 457 .
Articolo 129
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati
autorizzati e convenzionati, possono
essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto
del Ministro delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici,
strutture e aree appartenenti
al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di
cura recupero di
tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per
i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione,
restauro e
manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di
cui all'art. 128 e nel
rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma
1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della
legge 11 luglio 1986, n. 390 .
Articolo 130
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro
enti strumentali e ausiliari possono
concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se
in possesso dei soli requisiti di
cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà
con vincolo di
destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche
lavorativo dei
tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata,
stabilisce le modalità di
controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto,
e disciplina le modalità di
autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante
utilizzazione dei
contributi di cui all'art. 128.
Articolo 131
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10
giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 1-ter)
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati
allo scopo acquisiti dalle regioni,
presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui
dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli
indirizzi che saranno seguiti
nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati
al sostegno delle attività di
prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti
(30/a).
Articolo 132
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito,
con modificazioni, della
legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge 26 giugno 1990,
n. 162, art. 34, commi 1 e 2)
Consulta degli esperti e degli operatori sociali
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituita la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta
da 70 membri.
2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale tra gli esperti di
comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del
privato sociale ed è convocata
periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro
per argomenti al fine di
esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
e
contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400
milioni annue, sono a carico
del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo
127 (30/a).
Articolo 133
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 1-ter)
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie
competenze, alle
finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai
rispettivi ordinamenti.
Articolo 134
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35)
Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per
cento, al finanziamento di
progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma
terapeutico e
debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e
dalle cooperative operanti per
l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese
pubbliche e private
e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie
per l'impiego. I progetti
sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta
giorni dalla loro
recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilità
e sulla congruità
economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con
riferimento alle esigenze del mercato del
lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale
e possono realizzare
l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, autorizza la
realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.
Articolo 135
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36)
Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità
e per gli affari sociali, approva
uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS,
al trattamento socio-sanitario, al
recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi,
anche avvalendosi di strutture
esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di
pena, quanto per i detenuti
in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento
e riqualificazione del
personale dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato
in lire 20.000 milioni per gli
anni 1990, 1991 e 1992.
Capo II - Abrogazioni
Articolo 136
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1)
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 , ad eccezione dell'art.
1, per quanto concerne
l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e
ogni altra forma in contrasto
con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22
dicembre 1975, n. 685 .
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 , recante
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale.
Allegato I
SOSTANZE CLASSIFICATE - CATEGORIA 1
+--------------------------------------------------------------+ | Sostanza | Denominazione NC | Codice NC| | | (se diversa) | | |------------------------|--------------------------|----------| |Efedrina | |2939 40 10| |Ergometrina | |2939 60 10| |Ergotamina | |2939 60 30| |Acido lisergico | |2939 60 50| |1-Fenil-2-propanone |Fenilacetone |2914 30 10| |Pseudoefedrina | |2939 40 30| |Acido | | | | N-acetilantrenilico |Acido-2-acetammidobenzoico|2924 29 50| |3,4-Metilenodiossifenil | | | | 2-propanone | |2932 90 77| |Isosafrolo (cis + trans)| |2932 90 73| |Piperonale | |2932 90 75| |Safrolo | |2932 90 71|
----------
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in
tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 2 +--------------------------------------------------------------+ | Sostanza | Denominazione NC | Codice NC| | | (se diversa) | | |------------------------|--------------------------|----------| |Anidride acetica | |2915 24 00| |Acido antranilico | |2922 49 50| |Acido fenilacetico | |2916 33 00| |Piperidina | |2933 39 30|
----------
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in
tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 3 +--------------------------------------------------------------+ | Sostanza | Denominazione NC | Codice NC| | | (se diversa) | | |----------------------------|----------------------|----------| |Acetone [*] | |2914 11 00| |Etere etilico [*] |Ossido di dietile |2909 11 00| |Metiletichetone (MEK) [*] |Butanone |2914 12 00| |Toluena [*] | |2902 30 10| | | | [90] | |Permanganato di potassio [*]| |2841 60 10| |Acido solforico | |2807 00 10| |Acido cloridrico |Cloruro di idrogeno |2806 10 00|
----------
[*] I sali delle sostanze che figurano nella presente
categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in
tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
Allegato II
DEFINIZIONI
È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione,
trasformazione,
commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure
che prenda parte ad altre
attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.
Allegato III
DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA
1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi,
documenti di
trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti
che consentano di
identificare con certezza quanto segue:
- il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;
- il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia
costituita da un miscuglio, il
quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso
percentuale della o delle sostanze
indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;
- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.
1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in
cui è indicato
l'impiego specifico delle sostanze.
2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni
relative alle sostanze di
cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli
sottoindicati:
+--------------------------------------------------------------+ | Sostanza | Valore soglia | |----------------------------------------------|---------------| |Anidride acetica . . . . . . . . . . . . . . .| 20 litri | |Acido antranilico e i suoi sali. . . . . . . .| 1 kg | |Acido fenilacetico e i suoi sali . . . . . . .| 1 kg | |Piperidina e i suoi sali . . . . . . . . . . .| 0,5 kg |
3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle
categorie 1 e 2 dell'allegato I
prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome
di tali sostanze quale
figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro
etichette abituali.
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente
la loro attività al fine
di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al punto 1.
5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo
non inferiore a tre
anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni
specificate al punto 1,
ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a
richiesta delle autorità
competenti.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato