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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

GU n. 255 del 31-10-1990 - Suppl. Ordinario

Testo aggiornato dalla normativa vigente


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo per l'emanazione di un
testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22
dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice di procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990;
Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in
data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data settembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre
1990;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato nel a Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato
il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n.
162;
Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e
giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità;

Emana il seguente decreto:

1. 1. È approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136
articoli e vistato da Ministro proponente.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

TITOLO I

Degli organi e delle tabelle

Articolo 1
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2)

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori di sostanze stupefacenti

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli
affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle
aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri .
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali .
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli
argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di
intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello
interno ed internazionale .
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore .
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un
Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le
previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente .
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce
periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle
sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attività lavorative e
l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope ;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i
servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati
reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se
presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie
correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope ;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni
e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della
pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono
tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di
ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere
ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di
quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione,
della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute
derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del
fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione
radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso
pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate
nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga
alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra
stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale .
14. [Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi
raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti] .
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e
privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza.
Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali
correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni
locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (3), sulla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Articolo 2
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)

Attribuzioni del Ministro della sanità

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del
consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il
reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con
l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il
Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti
organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi
alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate,
impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da
parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali,
concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il
commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione
e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui al comma 1 dell'articolo 70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;
2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo
aggiornamento;
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) [i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi] ;
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi
farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici,
psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio
di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso
autobloccanti.

Articolo 3
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3)

Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi
inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere
obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni
delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da
sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di
recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore
delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti
assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope
per le quali è competente il Ministro della sanità;
e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di
licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o
psicotrope;
f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope
messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi
inalabili;
h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore
di sanità o di istituti universitari.

Articolo 4
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)

Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e stanze stupefacenti o psicotrope è preposto un
dirigente generale del Ministero della sanità.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori
afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV
tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti
di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;
b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;
c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno
egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui
all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162 .
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Articolo 5
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)

Controllo e vigilanza

1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale normalmente dei
nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma
dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto
riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i
comandi di aeroporto.

Articolo 6
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)

Modalità della vigilanza

1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego,
al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è
esercitata dal Ministero della sanità.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito
dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli
organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si
svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività
illecite.

Articolo 7
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)

Obbligo di esibizione di documenti

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i
titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli
appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della
coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze
stupefacenti o psicotrope.

Articolo 8
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)

Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non
preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29,
oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.

Articolo 9
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)

Attribuzioni del Ministro dell'interno

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei
compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri
e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti
organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della
sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC),
con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione
avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.

Articolo 10
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; D.L. 1° aprile 1988, n. 103
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1988, n. 176, art. 2-bis)

Servizio centrale antidroga

1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione
delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121 .
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i
corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della
polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in
Italia.
3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle
attività di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del
Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di
comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per
l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992,
6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Articolo 11
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)

Uffici antidroga all'estero

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto
disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a), e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di
studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il
traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 (6/a), è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio
centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici
operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i
Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti
delle autorità locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno
a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere
funzionale relativamente al 1990.

Articolo 12
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1)

Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di
prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle
sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando al l'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione
le problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico è obbligatoria la presenza del
Ministro per gli affari sociali.

Articolo 13
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 7, commi 1 e 2)

Tabelle delle sostanze soggette a controllo

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della
sanità sono, raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto
superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati
nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a
quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva
edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle
tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e
psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro
composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Articolo 14
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)

Criteri per la formazione delle tabelle

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere
effettuata in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal
papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute
per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano
riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali
importanti intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano
effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni
sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;
b) nella tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che
siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle
previste nel numero 6) della tabella I (6/cost);
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1) (6/cost);
c) nella tabella III devono essere indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o
psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono
pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici a breve
durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli
di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze
elencate nelle tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle
tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa
e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano
assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli
isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri
nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo
sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune
internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con
quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini
della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle
denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

Articolo 15
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)

Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni

1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante
trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali dei dati aggiornati concernenti le sostanze
indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco
dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle
tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli
medici esercenti la professione sanitaria.

Articolo 16
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14)

Elenco delle imprese autorizzate

1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli
estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato
annualmente, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


TITOLO II
Delle autorizzazioni

Articolo 17
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1)

Obbligo di autorizzazione

1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per
transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero
della sanità.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di
medicamenti.
3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è
munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso
rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o
l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi
imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le
garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza nonché,
quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.
7. [L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al
comma 2 dell'articolo 70. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6] (6/b).

Articolo 18
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)

Comunicazione dei decreti di autorizzazione

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma
i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.

Articolo 19
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)

Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute,
né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o
legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e
professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna
filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona
preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della
denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale
rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante
dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di
tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Articolo 20
(Legge 2 dicembre 1975, n. 685, art. 18)

Rinnovo delle autorizzazioni

1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi
prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova
autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti
invariati.

Articolo 21
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della
fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare
o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca
dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di
deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa
del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un
provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati
tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio
e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni
tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 22
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)

Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo
quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali
giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti
dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

Articolo 23
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2)

Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su
richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi
fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e
modalità di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le
modalità di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere
redatto apposito verbale.

Articolo 24
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)

Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi
dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le
analisi provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute
dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato
sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Articolo 25
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 141, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 4, comma 1)

Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è
disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di
idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che
venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

TITOLO III
Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio
all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope

Capo I - Della coltivazione e produzione

Articolo 26
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)

Coltivazioni e produzioni vietate

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di
coca di qualsiasi specie, di piante di canapa Indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero
(papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui
all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e
psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.
2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali
di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Articolo 27
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990, n. 162, n. 33, comma 1)

Autorizzazione alla coltivazione

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del
presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del
luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione,
nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta
ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla
competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della
vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la
vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la
fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Articolo 28
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32 comma 1)

Sanzioni

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato a
sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo
che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un
milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 86 (6/cost).

Articolo 29
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29)

Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti

1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari
della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare
l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento
autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale
della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, all natura e alla durata del ciclo agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono
eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere
in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano
riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe
debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della
Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di
abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla
conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Articolo 30
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Eccedenze di produzione

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità
consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui
sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle
consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Capo II - Della fabbricazione

Articolo 31
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Quote di fabbricazione

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti
dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono
essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun
ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove
necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità
consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui
sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle
consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Articolo 32
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32)

Autorizzazione alla fabbricazione

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero
o dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero
fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda
estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore
tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura deve contenere:
a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentanza dell'ente che avrà la
responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione
grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;
c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il
legale rappresentante dell'ente;
d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende
applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope,
anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

Articolo 33
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)

Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione

1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla
custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della
relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi
dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
, e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati
con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Articolo 34
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34)

Controllo sui cicli di lavorazione

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più
sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli
di lavorazione.
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla sanità, previa intesa con il
Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego
di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità
alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a
disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento
delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si
svolga durante la notte.

Articolo 35
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35)

Controllo sulle materie prime

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente,
sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui
all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con
particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo
richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di
controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

Capo III - Dell'impiego

Articolo 36
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)

Autorizzazione all'impiego

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato
all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le
modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla
custodia delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a
controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi
recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Capo IV - Del commercio all'ingrosso

Articolo 37
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)

Autorizzazione al commercio all'ingrosso

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o
psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o
filiale.
2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle
sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati
con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura deve indicare:
a) la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale
rappresentante;
b) la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei
requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n.1265 (7/a);
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercito
con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei
prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.
5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio
determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

TITOLO IV
Disposizioni relative alla distribuzione

Capo I - Della vendita dell'acquisto e della somministrazione

Articolo 38
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 9, comma 1, e 32
comma 1)

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del
presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a
richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme a modello predisposto e
distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a
qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazione comprese nella
tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve essere fatta, entro
ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale
disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila
a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati,
nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai
medici veterinari campioni di tali specialità.
4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal
sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Articolo 39
(Legge 22 dicembre 1975, 685, art. 39)

Buoni acquisto

1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del
richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli
estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve
allegarla alla copia della fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando
l'acquirente titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria
regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Articolo 40
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40)

Confezioni per la vendita

1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione,
determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle
preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere
riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Articolo 41
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Modalità di consegna

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a
commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo
accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o
dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato,
direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando
i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze
stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia
superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del
mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente
ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti
trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata
al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di
vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce
ed essere restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle
disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un
milione a lire venti milioni (7/b).
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo
buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o
dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza
delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire un milione.

Articolo 42
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 10, comma 1)

Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi

1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di
farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare
dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità
occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti.
La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al
farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità
sanitaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in
modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e
scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

Articolo 43
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33. comma 2)

Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III
previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono
essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le
rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e
l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la
firma.
2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da
un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a
richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della
consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma
all'atto della consegna al richiedente.
3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di
durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta
deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del
medico veterinario da cui è rilasciata.
4. Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata
di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: «copia per
documentazione».
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a un milione.
6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in
originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: «copia
per l'unità sanitaria locale».

Articolo 44
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)

Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a
persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una
sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Articolo 45
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 11, commi 1 e 2)

Obblighi del farmacista

1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve
essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere
nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di
prescrizione medica sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella quantità e forma
prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite
nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa
tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.
4. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.
5. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni o con
l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei
moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie
interne degli ospedali e singoli reparti (7/c).

Capo II - Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Articolo 46
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)

Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste
dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n.
1045 , è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal
medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.
Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione
della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove
trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono
essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al
medico di porto annotandovi la dicitura: «spedita il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un
milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle
preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo
ove è iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno
dell'ultima registrazione.

Articolo 47
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)

Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste
dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303 , è fatta in triplice copia, nei limiti
stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve
precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il
numero dei lavoratori addetti;
inoltre deve esse vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono
essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla
competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un
milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo
cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale
nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Articolo 48
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48)

Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il
Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e
della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di
equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di
lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze
mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

Capo III - Della ricerca scientifica e sperimentazione

Articolo 49
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49)

Istituti di ricerca scientifica

Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità
giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e
sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a
provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca
di sperimentazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei
quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi
momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle
ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti.
L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai
fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o
periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità
sanitaria locale le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei
prodotti ottenuti e delle quantità residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

TITOLO V
Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Articolo 50
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)

Disposizioni generali

1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere
effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla
produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché
all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane di prima
categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può
essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale
con valore dichiarato.
5. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella
postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la
disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì
destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante
dal permesso di esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o
transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.

Capo I - Dell'importazione

Articolo 51
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)

Domanda per il permesso di importazione

1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente
al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

Articolo 52
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, n. 52)

Importazione

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni
internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se
quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.
2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di
cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato,
destinato ad accogliere il prodotto.
3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione,
insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al
prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare
immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea
custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale
antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Articolo 53
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)

Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il
prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono
con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve
annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta
della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali
dell'avvenuta operazione, nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla
dogana emittente con le attestazioni di scarico.
2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la
merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di
accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita del la cennata attestazione, deve essere restituita, entro il
termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa
dall'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il
Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che
questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale,
informandone le autorità di cui al comma 3.

Articolo 54
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)

Prelevamento di campioni

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV
e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del
Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III
previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel
presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del
rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli
estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per
la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la
morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o
puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta
importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo
dominante e la percentuale di umidità della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di
finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con
l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è
allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità,
uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne
conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Articolo 55
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)

Analisi dei campioni

1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni
dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e,
per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta,
all'importatore a sue spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

Capo II - Dell'esportazione

Articolo 56
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)

Domanda per il permesso di esportazione

1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al
Ministro della sanità.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità
. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del
Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Articolo 57
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)

Esportazione

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana
di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il
Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere
indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al
Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione
deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti
ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede
agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della
sanità.

Capo III - Del transito

Articolo 58
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)

Domanda per il permesso di transito

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della
sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in
copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.
4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Articolo 59
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)

Transito

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne
dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della
merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere
fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merca raggiunga, per la via più breve,
la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la
data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità,
nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta
emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e
questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità
dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione
effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita,
indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto
di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

TITOLO VI
Della documentazione e custodia

Articolo 60
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60)

Registro di entrata e uscita

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabelle I, II, III, IV e V previste, dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale,
senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione
numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette.
Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima
pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è
costituito.
2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con
decreto del Ministro.

Articolo 61
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)

Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope

1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere
annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare
anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in
entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita
colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente
l'operazione da cui sono state determinate.

Articolo 62
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)

Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per le farmacie

1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per
quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al
31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati
comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei
prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

Articolo 63
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)

Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope

1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione,
numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel
quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro
esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da
ciascuna lavorazione.
2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione,
per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque
anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e
per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della sanità ed
approvato con decreto del Ministro.

Articolo 64
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64)

Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di
lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee

1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono essere annotati per ogni
somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito
nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della
preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad
una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni
di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione
dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Articolo 65
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65)

Obbligo di trasmissione di dati

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono
trasmettere al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria
locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e
precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti
galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

Articolo 66
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66)

Trasmissione di notizie e dati trimestrali

1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta
giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, e di
quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti
nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca,
deve, essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.
2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che
devono essere forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca
entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati
inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire due milioni.

Articolo 67
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)

Perdita, smarrimento o sottrazione

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti
giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta
alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanità.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale,
nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Articolo 68
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.

Trasmissione di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei
registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei
dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

TITOLO VII
Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella

Articolo 69
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69)

Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

1. Gli enti e le imprese che producono fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella
tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi
alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze.
2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono
comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle
sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza.
Uguale obbligo spetta ai sanitari anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle
segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

Articolo 70
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle
individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli «operatori», i quali intendono effettuare
per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella
citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si
applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, in
quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito
ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale
qualità.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle
sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità
gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e
ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui
all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al
previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei
limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre
1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da
parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del
permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I
possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle
competenti autorità di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento
della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate,
secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e
transito.
8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i
servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando
immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate
possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al
medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e
transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati
e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e
agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35,
comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di
condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per
un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura
cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non
superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di
segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad
un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito
relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le
esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e
con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca
dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la
sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con
riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle
categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la
sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore
ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione
per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può
disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in
conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria (8/a).

Articolo 71
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1)

Prescrizioni relative alla vendita

1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su
presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla
tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione
di ricetta medica.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire
cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con
asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo
14.

TITOLO VIII
Della repressione delle attività illecite

Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)

Attività illecite

1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV,
previste dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non
autorizzato secondo le norme del presente testo unico] (8/b).
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope
[di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari
condizioni patologiche del soggetto (8/b).

Articolo 73
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina,
vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista,
trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da
otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni (8/b).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o
procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con
la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle
tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire
dieci milioni a lire centocinquanta milioni (6/cost).
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della
reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene
della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta
di sostanze di cui alle tabelle II e IV (6/cost).
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti (8/cost).

Articolo 74
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò
solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si
applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685 , abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162 , il richiamo
si intende riferito al presente articolo.

Articolo 75
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)

Sanzioni amministrative

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai
criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del
divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da
uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste
dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo
ove è stato commesso il fatto .
2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi
tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo
della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare
più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente
applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a
non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo
danno.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma
dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il prefetto provvede anche alla segnalazione
prevista dal comma 2 dell'articolo 121.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile,
e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo
delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché
per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è
assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la
contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo
delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li
rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative
esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone
che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del
programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per
valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il
segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.
10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che
svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine
di valutare l'opportunità del trattamento.
11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha
concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine
indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza
giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del
programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si
presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe
senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini
dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per
la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo] .
13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo [e nell'art. 76] .
14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente
articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone,
l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di
cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.
16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162 (11/b), un
decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita
dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per
l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività
da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture
operanti nella provincia;
b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui
alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno;
c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato
a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle
procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340;
d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una
comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è determinato in lire 6.050 milioni annui
a decorrere dal 1991.

Articolo 76
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Sanzioni penali in caso di inosservanza

[1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe
il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero
per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste
dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure:
a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta
dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o
presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una
determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di
armi proprie di ogni genere, del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata
lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso
enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale,
previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state
trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47,
legge 26 luglio 1975, n. 354 , come sostituito dall'art. 11, legge 10 ottobre 1986, n. 663;
i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.
2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni
amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si
tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della
prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso
per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso
non disponga diversamente.
6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare
eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-
riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga,
nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al
servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 122, fissando
un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento
durante l'esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la
persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione
ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha
concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della
stessa persona.
11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario
giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e
delle sanzioni di cui al presente articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda fino a lire cinque milioni] (12/a).

Articolo 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)

Abbandono di siringhe

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o
altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti
pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

Articolo 78
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)

Quantificazione delle sostanze

1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono
determinati:
a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
[b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore] (12/b);
[c) i limiti quantitativi massimali di principio attivo per le dosi medie giornaliere] (12/b).
2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel
settore.

Articolo 79
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)

Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi
specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a
lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, o con
la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso
riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.
2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo
adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.
3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da
due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità
giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto
territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a
suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni
dell'autorità giudiziaria.

Articolo 80
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1)

Aggravanti specifiche

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà;
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a
persona di età minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona
dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne
risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona
tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado,
comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate
dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3
dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di
cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per
sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.
[5. Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando
ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2] (12/b).

Articolo 81
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1)

Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore

1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali
dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba
risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli,
nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella
predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha
prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

Articolo 82
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1)

Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge,
anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una
persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni
a lire dieci milioni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero
all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La
pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e
sanitari.
3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di
persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 le pene disposte dai
commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

Articolo 83
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)

Prescrizioni abusive

1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del
medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso
non terapeutico.

Articolo 84
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1)

Divieto di propaganda pubblicitaria

1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14,
anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere
dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , sul diritto
d'autore.
2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

Articolo 85
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1)

Pene accessorie

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può
disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del
codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il
procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

Articolo 86
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)

Espulsione dello straniero condannato

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena
espiata deve essere espulso dallo Stato .
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero
condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai
delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.

Capo II - Disposizioni processuali e di esecuzione

Articolo 87
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 3, comma 2)

Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria

1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga
specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è
più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni,
determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura
penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo
delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea
struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare
svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria
procedente e al Ministero della sanità.
6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della
sanità in data 19 luglio 1985 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

Articolo 88
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 3, comma 3)

Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può
chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri
campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della
sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze
sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di
distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e
determina le modalità della consegna.

Articolo 89
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma 5, del codice di procedura penale)

Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso
programmi terapeutici.

1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia
in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può
pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il
giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente
prosegua il programma di recupero.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere,
intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre
che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque
tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la
persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile
con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del
programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale
(14/cost).
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96,
comma 6 .

Articolo 90
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se
congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente,
ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il
tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la
persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa
disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive
comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni
.
2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del
programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo
punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si
tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né
alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale
ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene
detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma
1.

Articolo 91
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Istanza per la sospensione dell'esecuzione

1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al
tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze
attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura,
anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale
completamento del programma.
3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico
ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o
l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti.
Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza (13/cost).
4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di
carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato
se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90 (13/cost).

Articolo 92
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza
indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero
almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato
nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e
disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero
o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di
carcerazione.

Articolo 93
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Estinzione del reato. Revoca della sospensione

1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di
sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione la
pena e ogni altro effetto penale si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza
giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui
viene inflitta la pena della reclusione.

Articolo 94
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663)

Affidamento in prova in casi particolari

1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve
essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di
essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla
base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti
dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del
recupero del condannato, del programma concordato .
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del
procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato;
deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del
programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere
comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue
il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di
affidamento.
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo,
più di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n.
354 , come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

Articolo 95
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)

Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio
stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi
terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed
alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Articolo 96
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli
24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, contenente norme
regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2)

Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al
proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di
ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di
riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto
di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli
articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta
sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i
servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti
tossicodipendenti o alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti
carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i
centri di cui all'art. 115.
5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale
regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica
della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso le comunità
terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.

Capo III - Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati

Articolo 97
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Acquisto simulato di droga

1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria
addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai
delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte
dal Servizio centrale antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei
Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore
della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o
psicotrope .
2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al
Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può,
con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Articolo 98
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli
articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché
le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato
avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale
antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente
trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo
degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria
competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si
prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio
dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite
anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro
ore.

Articolo 99
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope

1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una
nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di
queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Articolo 100
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati
nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività
di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere
l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli
aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca,
vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad
associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito
capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che
provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con
vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Articolo 101
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo
unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti
contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati .

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali
per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture
tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione
tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati
con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica,
di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , al quale è chiamato a partecipare il direttore del
Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle
entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza pubblica».

Articolo 102
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Notizie di procedimenti penali

1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente
delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte
sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti
previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in
occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria
iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e
possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche
intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità
organizzata.
4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di
procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo
strettamente necessario.

Articolo 103
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Controlli ed ispezioni

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e
sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione
e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , fermo restando il disposto di cui all'art. 2
comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre 1989, n. 349 .
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di
operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei
bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute
sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri
della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze
istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che
non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì
procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive
quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle
perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del
verbale di esito dell'atto compiuto.

TITOLO IX

Interventi informativi ed educativi

Capo I - Disposizioni relative al settore scolastico

Articolo 104
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione

1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di
informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e
didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di
iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole,
sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con
decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione,
compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni
statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette
esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto
istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche
all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con
particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere
invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data
priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Articolo 105
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi
di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media

1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle
iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in
relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione
alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di
associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di
pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di
associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia
ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi
anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico
provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal
fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti
di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale
da istituirsi a norma dell'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli
enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti
numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati
anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270 , possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del
recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato
i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione
alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione
delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati
provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei
comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione
e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e
interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Articolo 106
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Centri di informazione e consulenza nelle scuole

Iniziative di studenti animatori

1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni
e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle
esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla
salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità.
Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a
collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (19/a), e sono deliberate dal
consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle
materie curricolari, è volontaria.

Capo Il - Disposizioni relative alle Forze armate

Articolo 107
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Centri di formazione e di informazione

1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali
medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di
addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi.
Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonché
seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la
continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare,
comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e
sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonché
dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di
ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

Articolo 108
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge
azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga
individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita
medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli
opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di
idoneità a particolari mansioni o categorie.

Articolo 109
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma,
rafferma e servizio permanente

1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di
tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili
per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41
dell'elenco approvato con D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008 , e nell'art. 69, D.P.R. 14 febbraio
1964, n. 237 .
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità
sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale
presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie
civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati,
possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti
autorità sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità
previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , quale risulta
sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi
previsto.
5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari
vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di
appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga
a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 . Detti militari
vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario
a programmi di recupero.
6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente,
che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in
licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo
massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli
sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno
di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente
testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non
inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel
rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

Articolo 110
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Servizio civile

1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è
nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare
all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità
terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per in periodo pari alla
durata del servizio militare.
2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro
di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti
autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso
comunità terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la
presenza effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare
illimitato.

Articolo 111
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel
settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza a
favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati nell'ambito
militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Articolo 112
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e
successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso
centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono
all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

TITOLO X

Attribuzioni regionali, provinciali e locali.
Servizi per le tossicodipendenze

Articolo 113
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono
esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del
presente testo unico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-
sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei
rapporti con la famiglia;
b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle
patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di
tossicodipendenza;
d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgersi
anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;
e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e
prevenzione;
f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle
tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di
cui all'art. 114;
g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere
interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.

Articolo 114
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Compiti di assistenza degli enti locali

1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità
montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante
loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza
fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei
tossicodipendenti;
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e
realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di
disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle
comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

Articolo 115
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Enti ausiliari

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le
tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art.
114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art.
116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di
loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di
formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare perone idonee
a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero
e reinserimento sociale degli assistiti.

Articolo 116
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)

Albi regionali e provinciali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in
materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per
la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115
ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o
riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei
requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno
degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e
certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla
cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono
iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere
i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è
territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo
presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art.
117, per:
a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;
b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 281 del
codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto
dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale
docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e
delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le regioni e le province
autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2,
lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra
gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle
rispettive assemblee.
9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente
articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province
autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma
2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi,
conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.

Articolo 117
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Convenzioni

1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 113 e
114, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno
essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri
di cui all'art. 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo
regionale o provinciale.
2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi
operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza
sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli
assistiti ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.
3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro della sanità ed
a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 94 .
4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è
svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al
controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia.

Articolo 118
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27)

Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali

1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto
l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire
presso ogni unità sanitaria locale.
2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo,
dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario
a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli
interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle
problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento
con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è
istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto.
Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta
regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario
anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora
entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale
non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro
della sanità.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la
fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992, si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale
vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .

Articolo 119
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero

1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i
singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza
sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita
comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

TITOLO XI

Interventi preventivi, curativi e riabilitativi

Articolo 120
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Terapia volontaria e anonimato

1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico
per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di
intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui
la potestà parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi
e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale
addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
[5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio
diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto
servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di
istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate]
(24/a).
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le
generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre
su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né
davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura
penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di
procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano
presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda
sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai
singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto
all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Articolo 121
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

[1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze
competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato] (24/a).
2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di
persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare
la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Articolo 122
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo

1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito
l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli
accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che
può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione
con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni
di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma,
in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre
l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati.
Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni
caso delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte
in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo
regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale,
ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in
condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121
ovvero del provvedimento i cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di
ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-
riabilitativo.

Articolo 123
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena

1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o
di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unità
sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una
relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai
risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di
assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.

Articolo 124
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Lavoratori tossicodipendenti

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è
dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare
specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina
contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e
situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a
domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo
del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata
superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e
attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia,
per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti
previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 , disciplinano la sospensione e la
destituzione dal servizio.

Articolo 125
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la
sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza
di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità
.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di
lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la
sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni .

Articolo 126
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)

Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144 (26/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile
della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente
fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da
gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO XII
Disposizioni finali

Capo I - Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

Articolo 127
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito
della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al
finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non
possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili
che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli
abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio
permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei
tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle
domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi
realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i
farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al
finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei
dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta
degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la
valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 (26/b). Tali criteri devono rispettare le
seguenti finalità:
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di
ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della
tossicodipendenza a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle
sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella
farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente
gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento
abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di
riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al
comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per
l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un
esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato
dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del
recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto .

Articolo 128
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Contributi

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche
il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un
rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 11 un contributo
in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal
CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , comporta un
vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna
per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla
base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in
percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218 .
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n. 457 .

Articolo 129
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Concessione di strutture appartenenti allo Stato

1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono
essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti
al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di
tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e
manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel
rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della
legge 11 luglio 1986, n. 390 .

Articolo 130
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Concessione delle strutture degli enti locali

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono
concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di
cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di
destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei
tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di
controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di
autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei
contributi di cui all'art. 128.

Articolo 131
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 1-ter)

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni,
presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti
nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di
prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti (30/a).

Articolo 132
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, della
legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2)

Consulta degli esperti e degli operatori sociali

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di
comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata
periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di
esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico
del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 (30/a).

Articolo 133
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 1-ter)

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle
finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 134
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35)

Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti

1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di
progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e
debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per
l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private
e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti
sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro
recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità
economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del
lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare
l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la
realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

Articolo 135
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36)

Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva
uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al
recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture
esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti
in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del
personale dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli
anni 1990, 1991 e 1992.

Capo II - Abrogazioni

Articolo 136
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1)

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 , ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne
l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto
con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 .
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , recante
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Allegato I

SOSTANZE CLASSIFICATE - CATEGORIA 1

+--------------------------------------------------------------+
|        Sostanza        |     Denominazione NC     | Codice NC|
|                        |       (se diversa)       |          |
|------------------------|--------------------------|----------|
|Efedrina                |                          |2939 40 10|
|Ergometrina             |                          |2939 60 10|
|Ergotamina              |                          |2939 60 30|
|Acido lisergico         |                          |2939 60 50|
|1-Fenil-2-propanone     |Fenilacetone              |2914 30 10|
|Pseudoefedrina          |                          |2939 40 30|
|Acido                   |                          |          |
|   N-acetilantrenilico  |Acido-2-acetammidobenzoico|2924 29 50|
|3,4-Metilenodiossifenil |                          |          |
|   2-propanone          |                          |2932 90 77|
|Isosafrolo (cis + trans)|                          |2932 90 73|
|Piperonale              |                          |2932 90 75|
|Safrolo                 |                          |2932 90 71|
                                                                 

----------
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in
tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

 CATEGORIA 2 
+--------------------------------------------------------------+
|        Sostanza        |     Denominazione NC     | Codice NC|
|                        |       (se diversa)       |          |
|------------------------|--------------------------|----------|
|Anidride acetica        |                          |2915 24 00|
|Acido antranilico       |                          |2922 49 50|
|Acido fenilacetico      |                          |2916 33 00|
|Piperidina              |                          |2933 39 30|
                                                                 

----------
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in
tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

 CATEGORIA 3 
+--------------------------------------------------------------+
|          Sostanza          |   Denominazione NC   | Codice NC|
|                            |     (se diversa)     |          |
|----------------------------|----------------------|----------|
|Acetone [*]                 |                      |2914 11 00|
|Etere etilico [*]           |Ossido di dietile     |2909 11 00|
|Metiletichetone (MEK) [*]   |Butanone              |2914 12 00|
|Toluena [*]                 |                      |2902 30 10|
|                            |                      |   [90]   |
|Permanganato di potassio [*]|                      |2841 60 10|
|Acido solforico             |                      |2807 00 10|
|Acido cloridrico            |Cloruro di idrogeno   |2806 10 00|
                                                                 

----------
[*] I sali delle sostanze che figurano nella presente
categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in
tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

Allegato II

DEFINIZIONI
È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione,
commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre
attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.

Allegato III

DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA
1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di
trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di
identificare con certezza quanto segue:
- il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;
- il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il
quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze
indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;
- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.
1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato
l'impiego specifico delle sostanze.
2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni relative alle sostanze di
cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:

   +--------------------------------------------------------------+
   | Sostanza 									  | Valore soglia |
   |----------------------------------------------|---------------|
   |Anidride acetica . . . . . . . . . . . . . . .| 20 litri 	  |
   |Acido antranilico e i suoi sali. . . . . . . .| 1 kg 		  |
   |Acido fenilacetico e i suoi sali . . . . . . .| 1 kg          |
   |Piperidina e i suoi sali . . . . . . . . . . .| 0,5 kg        |

3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I
prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale
figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine
di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al punto 1.
5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre
anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1,
ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità
competenti.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato