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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile
1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n.
73, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino
Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico
della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per
la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al
medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dagli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che
disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed
individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie del
personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui
si applica la legge medesima;
Visto l'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al fine di
pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che siano
disciplinate mediante accordo unico, valido per tutti i comparti di
contrattazione collettiva, specifiche materie concordate tra le
parti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
concernente la determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo
1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n.
13, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, relativo al triennio 1985-87;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e
dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 con la
quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate
dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di
non partecipare alle trattative, e' stata autorizzata, previa
verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo intercompartimentale raggiunta in data 29
luglio 1988 fra la delegazione di parte pubblica, composta come
previsto dallo stesso art. 12, e le confederazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, CIDA, CONFSAL e CILDI: accordo sottoscritto
successivamente in data 3 agosto 1988 da CISNAL, CISAL, CONFEDIR,
CISAS ed USPPI partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito
successivamente le seguenti confederazioni sindacali non partecipanti
alle trattive: CONFAIL e CONFILL in data 4 agosto 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e
dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai
fini del recepimento dell'emanazione con decreto del Presidente della
Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo
intercompartimentale per il triennio 1988-1990, di cui al citato art.
12;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.
Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce
l'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90 di cui in
premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione
collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Le disposizioni del presente decreto si riferiscono al periodo 1o
gennaio 1988-31 dicembre 1990.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93
(Legge-quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Si
trascrive il testo degli articoli 1, 5, 6, 12 e 26 di detta
legge:
"Art. 1 (Ambito di applicazione della legge). - Le
disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Le amministrazioni dello Stato, anche, ad ordinamento
autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle
provincie, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali si attengono ad
esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
I principi desumibili dalle disposizioni della presente
legge costituiscono, altresi', per le regioni a statuto
speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica".
"Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono
raggruppati in un numero limitato di comparti di
contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le
delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla
stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal
successivo articolo 12. La determinazione del numero dei
comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con
decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di
delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli
accordi dallo stesso definiti con le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei
comparti sono disposte con il medesimo procedimento
previsto nel comma precedente. Il comparto comprende, nel
rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i
dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione
omogenei o affini". "Art. 6 (Accordi sindacali per i
dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai
Ministri competenti in relazione alle amministrazioni
comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle
disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare
sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione
sindacale e' composta dai rappresentanti delle
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per ogni singolo comparto e delle
confederazioni maggiormente rappresentative su base
nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative
almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti
accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro
quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle
trattative la delegazione governativa riferisce al
Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali
dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di
non partecipare alle trattative possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che
compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta
giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo,
verificate le compatibilita' finanziarie come determinate
dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni
di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione;
in caso di determinazione negativa le parti devono
formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova
ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il
Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione
dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite
ad emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo".
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo
restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine
di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni
giurdiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i
comparti specifiche materie concordate tra le parti. In
particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi
compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il
regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali
uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la
mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento
nonche' i criteri per la eventuale concessione di
particolari trattamenti economici integrativi,
rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti
delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la
contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e'
composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la
presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del
bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per
ogni regione designato dalle stesse, da cinque
rappresentanti delle associazioni di enti locali
territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici
non economici designati secondo quanto disposto
dall'articolo 7.
La delegazione delle oerganizzazioni sindacali e' composta
da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente
rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente
articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti
articoli 8 e 10".
"Art. 26 (Disposizioni speciali). - La presente legge si
applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case
popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di
commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore
il personale militare e quello della carriera diplomatica e
della polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li
riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei
magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e
procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti
che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della
dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il
trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato
ed assimilati nonche' dei dirigenti degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70".
- Il D.P.R. n. 68/1986 reca disposizioni concernenti la
determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, ed
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 66 del 20 marzo 1986.
- Il D.P.R. n. 13/1986 reca norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di
cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87 ed e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 27
del 3 febbraio 1986.
- Si trascrive il testo dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1
della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
"9. Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29
marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990,
relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991
del personale delle amministrazioni statali, compreso
quello delle aziende autonome, resta determinata
rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000
miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilita'
occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del
personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in
apposito fondo da istituite nello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
relative alla ripartizione del fondo stesso.
10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 15 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le provincie ed i
comuni, nonche' gli enti pubblici non economici provvedono
ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le
ricorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi
contrattuali.
11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli
aumenti dei trattamenti economici del personale determinati
con i criteri di cui all'art. 6, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, non deve annualmente superare, per le
amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta
norma, il tasso di inflazione programmato in sede di
relazione previsionale e programmatica".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 della legge-quadro sul pubblico
impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' stato riportato nelle note
alle premesse.

Art. 2.
Formazione del personale
1. Per il migliore assolvimento delle finalita' istituzionali, per
far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione
organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento
professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto le
amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la
formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione,
la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in
ogni caso le pari opportunita'.
2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato
tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso
Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le
amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le
universita', con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di
formazione specializzati, le attivita' dirette a migliorare ed
aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando,
prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o
di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi.
Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione
delle professionalita' emergenti per i connessi riflessi sui profili
professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle
relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.
3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo
per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in
relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro
particolare ordinamento.
4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti
di piu' amministrazioni, le quali provvederanno a definire il
concorso alle relative spese in misura proporzionale ai rispettivi
dipendenti partecipanti al corso, con le modalita' che seguono:
a) la partecipazione a ciascun corso e' comunque subordinata alla
valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in
relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da
introdurre nell'amministrazione;
b) a parita' di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i
corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la
stessa materia.
5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4,
e' tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione,
riqualificazione, riconversione e specializzazione cui
l'amministrazione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli
effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di
appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono,
riccorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio.
6. Le attivita' di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione,
riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento
dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della
professionalita' del singolo dipendente e costituiranno ad ogni
effetto titolo di servizio da valutare secondo le norme degli
ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
7. In sede di contrattazione di comparto o decentrata potranno essere
definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o
particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al
presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle
esigenze specifiche dei singoli comparti.

Art. 3.
Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore
annue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi
universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno
osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le seguenti
modalita':
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno
solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al
comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle
unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento
all'unita' superiore;
b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita'
didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di
attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso anche
in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative
programmate dall'amministrazione.
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha
diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della
professionalita' del singolo dipendente, documentato dal titolo di
studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di
servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.
6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma
2 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea
certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle
scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza
delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere
definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o
particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al
presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle
esigenze specifiche dei singoli comparti.

Art. 4.
Congedo ordinario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti
disposizioni, il congedo ordinario e' stabilito per ciascuno anno
solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario
settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque
giorni lavorativi fermo restando quanto previsto dalla legge 23
dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo
ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al
servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno
di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in
tale anno.
2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del
dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio,
compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinuciabilmente nel
corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non
inferiore a quindici giorni.
3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o
interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il
dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno
successivo.
4. La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel
secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non
riferibili alla volonta' del dipendendente ma imputabili a cause di
forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie
nei termini indicati nei commi 2 e 3.
5. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di
assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per
l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del
periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario
spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di
organizzazione del servizio.
6. Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ordinario
ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di
malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che
l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.
7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per
eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di
idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio
sostenute e l'indennita' di missione per la durata del viaggio.
8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata
lavorativa, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite di
cui al comma 1.
9. Relativamente al comparto scuola di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, le modalita' di
fruizione del congedo ordinario saranno definite in sede di
contrattazione di comparto, tenendo conto delle peculiari esigenze
organizzative di tale comparto.

Note all'art. 4:
-Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 della legge n.
937/1987 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 1. - Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento
autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo
conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non
fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate
esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono
forfettariamente compensate in ragione di lire 8.500
giornaliere lorde.
Art. 2. - Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono
attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti
ordinamenti, e' responsabile dell'ufficio, reparto,
servizio o istituto da cui il personale direttamente
dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che
per esigenze strettamente connesse alla funzionalita' dei
servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre
necessita' dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non
abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le
giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1,
dovra' darne motivata comunicazione al competente ufficio
per la liquidazione del relativo compenso forfettario che
dovra' essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso
forfettario comporta diretta responsabilita' personale dei
funzionari che l'hanno disposta".
- L'art. 8 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e
composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di
cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93) e' cosi' formulato:
"Art. 8 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il
comparto di contrattazione collettiva del personale della
scuola comprende:
il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo,
docente, educativo e non docente delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali dello Stato;
il personale direttivo dei conservatori di musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il
personale docente e non docente delle predette istituzioni
e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello
appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli
assistenti delle Accademie di belle arti: gli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed
i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di
danza;
il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro
tipo di scuole statale, esclusa l'universita'.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia
nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo'
delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione di parte pubblica possono
delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dei rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative nel comparto di cui al
presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
su base nazionale".

Art. 5.
Trattamento di missione
1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di
durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della
spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il
pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due
pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e
di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata
non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al
trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o
giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di
trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di
trasferta continua a corrispondersi secondo misure e moodalita' in
atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di
durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della
spesa per il pernottamento in residenza turistica-alberghiera, di
categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localite'.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati
annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 1990, in relazione ad aumenti
intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al
seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o
facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo'
essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi
e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado
piu' elevato.
7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in
particolarissime dituazioni operative di lavoro, negli accordi di
comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui
ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del
trattamento di missione.
8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni
devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al
settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la
missione.
9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto,
le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni
rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n.
93.

Art. 6.
Copertura assicurativa
1. Per il tempo strattamente necessario alle prestazioni di servizio
rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio,
autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di
comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa
per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.

Art. 7.
Indennita' integrativa speciale nella 13a mensilita'
1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennita' integrativa speciale
mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla
tredicesima mensilita', e' incrementata di un importo lorodo pari a
L. 48.400.
2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 e'
proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita'
non competa in misura intera.

Art. 8.
Maggiore rappresentativita'
1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, a
partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore
del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento da
utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della
maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni
e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite
alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del
contributo sindacale accertate mediante comunicazione delle stesse
amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali
a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avviso delle trattative di
cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di
contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali
in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti
negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettoriali
per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi
livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e
negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93;
c) difussione e consistenza delle strutture organizzative negli
ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di
contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri
indicati nella lettera a).
2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati
dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni
sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica sottoporra' il caso alla valutazione
dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12
della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983,
n. 93 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 14 della medesima legge n. 93/1983 e'
il seguente:
"Art. 14. (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti
fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi
sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per
quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro
di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di
lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli
istituti concernenti la formazione professionale e
l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad
assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti
accordi decentrati per singole branche della pubblica
amministrazione e per singoli enti, anche per aree
territorialmente delimitate negli accordi di comparto.
Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non
nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al
precedente art. 11.
Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono
stipulati tra una delegazione composta dal Ministro
competente o da un suo delegato, che la presiede, nonche'
da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si
riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel settore interessato e
delle confederazioni maggiormente rappresentative su base
nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di
uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima
regione, la delegazione e' presieduta dal Commissario del
Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto
speciale, per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti
territoriali minori e gli altri enti pubblici, la
delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal
titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato,
che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli
uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione
mediante decreto del Ministro competente, per le
amministrazioni dello Stato, e, per le altre
amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi
ordinamenti".
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 444/1985
(Provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante
copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
locali) e' il seguente:
"Art. 11 (Osservatorio del pubblico impiego). - Salvo
quanto previsto dagli articoli precedenti, il Ministro per
la funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite
dalla commissione per il controllo dei flussi di spesa
istituita con decreto 10 luglio 1984, emanato dallo stesso
Ministro, pubblica ogni due anni il quadro delle carenze
degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni,
delle provincie, dei comuni e delle unita' sanitarie locali
recante anche le previsioni di cessazioni dall'impiego del
successivo triennio.
Nello stesso documento di cui al comma precedente dovranno
essere indicati i contigenti numerici distinti per
qualifica e per sedi di lavoro eccedentari rispetto agli
organici.
Salvo quanto disposto dal decreto del Ministro per la
funzione pubblica di cui al primo comma, per l'espletamento
dei propri compiti la commissione anzidetta puo' accedere
ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi
delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le
informazioni e i documenti di cui esse dispongono. Gli
organi titolari degli uffici suddetti sono direttamente
responsabili della tempestiva e corretta trasmissione, alla
commissione, dei singoli dati e dei flussi informativi.
Art. 12 (Attribuzioni dell'Osservatorio del pubblico
impiego). - La commissione indicata dal precedente art. 11,
istituita con decreto 10 luglio 1984 del Ministro per la
funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio
1985, n. 7, assume carattere permanente.
Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di
statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
sara' fissato il compenso da attribuire ai componenti della
commissione di cui al primo comma, che viene integrata con
un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia
(UPI).
Agli stessi fini indicati nel decreto istitutivo della
commissione di cui al primo comma, e per i necessari
raccordi, un rappresentante della Presidente del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a
far parte di diritto della Commissione centrale per la
finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e
di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire
presso singole amministrazioni, che esercitano competenze
connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della
funzione pubblica, da individuarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro competente.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa
carico al capitolo 2001 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1985 ed ai
corrispondenti capitoli per gli anni successivi".

Art. 9.
Aspettative e permessi sindacali
1. In sede di accordi di comparto, ove gia' non previsto dalle
vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le
modalita' ed i limiti della disciplina e della ripartizione del
numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le
varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla
rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8.
2. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto
di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo
1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali
interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale
dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI
per quanto riguarda il personale dipendente dalle provincie, con
l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalla comunita'
montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto
riguarda il personale dipendente dalle ragioni. Alla ripartizione dei
permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni.
3. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla
ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo
restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate
rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per
i conseguenziali adempimenti.

Art. 10.
Norme di garanzia del funzionamento
dei servizi pubblici essenziali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi
degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di
codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a
concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni
indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di
comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di
recepimento.
2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima
dell'inizio delle trattative di comparto, codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati
per ciascun comparto.
3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di scioopero
costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile
dalla titolarita' dell'azione contrattuale.

Art. 11.
Assemblea del personale
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti
disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee
sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della
retribuzione.
2. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti
o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o
congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti
dell'unita' amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo
1983, n. 93,. L'ordine del giorno deve riguardare materie di
interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate
all'amministrazione con preavviso scritto da effetuarsi di norma
almeno tre giorni prima.
4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei
responsabili delle singole unita' amministrative.
5. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento
delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono
stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori
dell'assemblea.

Nota all'art. 11:
L'art. 25 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo
1983, n. 93, dispone quanto segue:
"Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti). -
Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubblica
amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa
dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che
verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla
presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non
affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo
a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente
legge".

Art. 12.
Determinazione
delle dotazioni organiche territoriali di ufficio
1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sono
definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni
pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per
la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanera' atti
di indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite
attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati
ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonche'
alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da
altri organismi.
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i
predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni
determinano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti,
le dotazioni organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche
con articolazioni periferiche sono tenute a determinare anche le
dotazioni organiche territoriali di ufficio.
3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali
sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.

Note all'art. 12:
- Il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 13/1986 prevede che
"i carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per
avviare processi di mobilita' del personale - saranno
individuati e definiti a livelli territoriali per unita'
organica complessa territoriale al fine di consentire la
determinazione della dotazione organica di personale a tale
livello".
- Il comma 6 dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge
finanziaria 1988) dispone che: "Il Dipartimento della
funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni
interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego,
di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati
esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la
stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e
coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i
risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un
apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono
rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e
l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il testo degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 13/1986 e'
il seguente:
"Art. 12 (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle
pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una
programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo
tempo e con determinate risorse e ad una valutazione
sperimentale degli standars medi di esecuzione, tenendo
conto della peculiarita' di taluni servizi.
2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni,
iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere
gradualmente a sistemi effettivi di controllo della
produttivita'-efficienza e della produttivita'-efficacia
delle attivita' di settore opportunamente programmate.
3. Con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano
di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza
degli accordi di comparto, significativi recuperi di
funzionalita' e di produttivita'.
4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo
strumentale e progetti di risultato.
5. I progetti di tipo strumentali saranno finalizzati ad
acquisire nella pubblica amministrazione metodologie,
strutture e tecniche per un corretto governo delle
problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica
(organizzazione e programmazione, tecniche di gestione,
nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione
e procedure-informatizzate).
6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle
modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente
produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva
e di singole linee di prodotto.
7. I progetti saranno normalmente individuati nella
contrattazione di comparto o di settore, che dovra'
indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e
verifica a livello decentrato.
8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte
pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza,
tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli
di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla
realizzazione del piano.
9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono
potranno essere costituiti apposti nuclei di valutazione
(amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente
di centri specializzati anche esterni, definiranno
l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne
verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.
10. Il premio di produttivita' verra' corriposto a
obiettivo programmato raggiunto tenendo conto i parametri
oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita',
ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno
partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la
valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito
di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al
dirigente responsabile del progetto.
"Art. 13 (Progetti-pilota). - 1. In una prima fase
sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota
finalizzati al recupero della produttivita'. Dato il loro
carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un
numero molto limitato di amministrazioni, anche per
contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la
tempestiva verifica operativa dal loro svolgimento. Il
programma operativo sara' predisposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni
sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di
cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93,
recepito del presente decreto. Il programma predisposto dal
Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi
di comparto, costituira' linea di indirizzo per le regioni
a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione
alle specifiche esigenze operative connesse con il loro
particolare ordinamento.
2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei
progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione
pubblica, le confederazioni sindacali i relativi sindacati
di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno
avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata
esperienza e capacita' professionale in materia di ricerca
e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati
per la definizione di nuovi standards di efficienza e di
produttivita' e costituiranno la base per i piani di
riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture
interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.
4. La predisposizione dei progetti sara' ultimata entro
cinque mesi.
5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni
provvederanno a finanziarie i progetti-pilota nelle forme
istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il
fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14".

Art. 13.
Norme di indirizzo per le ragioni a statuto ordinario
e per le autonomie territoriali
1. Le disposizioni di cui all'art. 12, ferme restando le intese
intervenute negli accordi di comparto, costituiscono le linee di
indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie
territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse
con il loro particolare ordinamento.

Art. 14.
Verifiche
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e le organizzazioni sindacali entro il mese di
marzo 1990 procedono alla verifica dei risultati cui sono pervenute
le singole amministrazioni pubbliche in ordine alla rilevazione dei
carichi funzionali di cui all'art. 12.

Art. 15.
Produttivita'
1. I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel
definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di
salario collegata ad indici significativi di produttivita' diretti ad
incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia
dei risultati in termini di servizi resi alla collettivita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio
1986, n. 13, sara' incrementato di una quota significativa da
utilizzare secondo i seguenti criteri:
a) partecipazione a progetti di incremento della produttivita' di
specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi
di verifica, tenendo conto della qualita' dei servizi prodotti e
della professionalita' del personale utilizzato;
b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;
c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di
verifica dei risultati.

Nota all'art. 15:
Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale per il triennio 1985-87) e' il
seguente:
"Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di
promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del
lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e
di riorganizzazione dei servizi -anche in relazione a
progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita'
delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una
maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini
utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di
incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico
del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli
ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per
cento del monte salari relativo a ciascun ente, da
iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio
finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con
eventuali quote di lavoro straordinario e di altre
eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto.
2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione
decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,
sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto,
dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da
processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti
retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti
speciali di produttivita' e a incerementi di efficienza".

Art. 16.
Parita' uomo-donna
1. In sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e
meccanismi atti a consentire una reale parita' uomo-donna nell'ambito
del pubblico impiego.

Art. 17.
Area medica
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, in sede di contrattazione dell'area negoziale
medica si procedera' all'interpretazione ed alla integrazione di
quanto contenuto negli accordi intercompartimentali, in rapporto alle
particolarita' professionali dei medici e dei veterinari.

Nota all'art. 17:
Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 68/1986 e' il seguente:
"Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale). 1. Il comparto di contrattazione collettiva del
personale del Servizio sanitario nazionale comprende il
personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di
cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanita';
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni
comunita' enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia
nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo'
delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri
componenti la delegazione di parte pubblica possono
delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme
vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentantive nel comparto di cui al
presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentantive su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e'
istituita una apposita area negoziale per la
professionalita' medica, concernente i medici chirurgici e
veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze
del Servizio sanitario nazionale e che assumono,
nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale
responsabilita' professionale a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente
saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso,
relativi all'assetto normativo e retributivo della
categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico,
l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia
e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo
pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la
ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo
tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di
incentivazione e l'attivita' libero-professionale
intramurale. Nella predetta area verranno altresi'
definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei
medici, anche le modalita' interpretative e integrative
della disciplina contenuta negli accordi
intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti
commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con
le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici,
secondo le modalita' e le forme che risulteranno
appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara'
comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le
modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente
inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al
presente articolo e come tale sara' formalmente
sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e
sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali
osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative
alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole
dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente
articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai
fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista
dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8
varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello
periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14
della legge 29 marzo 1983, n. 93".

Art. 18.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni pisco-fisiche
1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalta' di
intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di
pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione
psico-fisica.

Art. 19.
Norma di rinvio
1. Restano confermate le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, non espressamente modificate o
sostituite dal presente decreto.

Art. 20.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per
l'anno 1990 valutato in lire 91 miliardi per le amministrazioni di
cui agli articoli 2, 5, 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, si provvede mediante riduzione di
pari importo, per l'anno medesimo, all'autorizzazione di spesa recata
dall'art. 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988).
2. Al corrispondente onere per gli enti di cui agli articoli 3, 4, 6
e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
complessivamente valutato per il 1990 in lire 83 miliardi, provvedono
gli enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le
disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti
operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in
bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'art. 20:
Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 2, 5, 8 e 9
nonche' degli articoli 3, 4, 6 e 7 del D.P.R. n. 683/1986
concernente la determinazione e composizione dei comparti
di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
"Art. 2 (Comparto del personale dipendente dai Ministeri).
- 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale
dipendente dai Ministeri comprende:
il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980,
n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi
articoli del presente decreto;
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui
agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
il personale direttivo amministrativo di cui al quarto
comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
"Art. 5 (Comparto del personale delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato od ordinamento autonomo). - 1.
Il comparto di contrattazione collettiva del personale
delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
(PP.TT.);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
"Art. 8 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il
comparto di contrattazione collettiva del personale della
scuola comprende:
il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo,
docente, educativo e non docente delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali dello Stato;
il personale direttivo dei conservatori di musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il
personale docente e non docente delle predette istituzioni
e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello
appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli
assistenti delle Accademie di belle arti; gli
accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed
i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di
danza;
il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro
tipo di scuola statale, esclusa l'universita'".
"Art. 9 (Comparto del personale delle universita'). - 1. Il
comparto di contrattazione collettiva del personale delle
universita' comprende:
il personale delle universita' e delle istituzioni
universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a
statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle
regioni medesime".
"Art. 3 (Comparto del personale degli enti pubblici non
economici). 1. Il comparto di contrattazione collettiva del
personale degli enti pubblici non economici comprende il
personale dipendente dagli enti pubblici non economici
comunque sottoposti a tutele o vigilanza dello Stato.
Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente
articolo il personale:
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di
quelli espressamente indicati nel successivo art. 7;
degli ordini e collegi professionali e relative
federazioni, consigli e collegi nazionali;
delle casse conguaglio prezzi;
degli organismi ed istituzioni derivati dalla ex Cassa per
gli interventi straordinari per il Mezzogiorno".
"Art. 4 (Comparto del personale delle regioni e degli enti
pubblici non economici da esse dipendendenti, dei comuni,
delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o
associazioni). - 1. Il comparto di contrattazione
collettiva del personale delle regioni e degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni,
delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o
associazioni, comprende il personale dipendente da:
regioni a statuto ordinario; enti pubblici non economici
dipendenti dalla regioni a statuto ordinario; comuni;
province; comunita' montane; consorzi, associazioni o
comprensori tra comuni, province e comunita' montane; ex
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex
IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti
dagli enti locali; camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura; istituti autonomi per le case
popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e
dalla loro associazione nazionale (ANIACAP); consorzi per
le aree di sviluppo industriale e relativa federazione
italiana".
"Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale). 1. Il comparto di contrattazione collettiva del
personale del Servizio sanitario nazionale comprende il
personale dipendente da:
presidi, servizi ed ufficci delle unita' sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di
cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino".
"Art. 7 (comparto del personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di
contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il
personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui
al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e
talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria".

Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CIRINO POMICINO, Ministro per la
funzione pubblica
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrsto alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 3

ALLEGATO A
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
Le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, nella convinzione che l'esercizio
del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei
lavoratori e degli utenti, attenuando per quanto possibile i disagi
alla collettivita' ed in coerenza con i principi che hanno ispirtato
le Confederazioni stesse nella stipula dell'accordo
intercompartimentale, assumono, in allegato all'accordo stesso, il
presente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della legge n. 93
del 1983.
Esso costituisce disciplina generale per tutti i comparti della P.A.
ed e' integrato dai codici di autoregolamentazione dei singoli
comparti.
Nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve
garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti
attenuando per quanto possibile i disagi alla collettivita', le
Confederazioni CGIL - CISL - UIL ritengono tale codice coerente agli
obiettivi indicati nell'accordo intercomartimentale.
Il pesente codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative
agli accordi intercompartimentale collegate alle politiche di
riforma, rivendicative e contrattuali per l'insieme del settore
pubblico, e non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in
gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della
democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che
interessano le generalita' del mondo del lavoro.
La titolarita' a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi e'
riservata, per le materie di cui al comma precedente, alle
Confederazioni nazionali CGIL, CISL, UIL, e per problemi riguardanti
i relativi ambiti territoriali, alle rispettive strutture regionali e
locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' e di calamita' naturali.
Il primo sciopero non puo' superare la durata di un'intera giornata
di lavoro, quelli successivi al primo per la stessa vertenza non
possono superare le due giornate di lavoro in unica soluzione.
L'effettuazione di ogni forma di lotta avra' riguardo alla sicurezza
degli utenti, dei lavoratori e degli impianti.
Si rinvia ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per
quanto attiene:
- i periodi di esclusione degli scioperi;
- l'individuazione dei gradi di essenzialita' dei servizi e i
relativi termini di preavviso;
- le modalita' di svolgimento al fine di garantire la continuita'
delle prestazioni indispensabili.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi
statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative
sanzioni.
ALLEGATO B
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.D.A.
La C.I.D.A., premesso che un codice di autoregolamentazione ha valore
nel contesto di un protocollo teso a migliorare le relazioni tra le
parti agenti, che si impegnano reciprocamente, al fine di garantire,
nel rispetto dei diritti costituzionali, a migliorare l'efficienza e
l'efficacia dei servizi, prevedendo una disciplina procedurale per
ogni genere di vertenza, ritiene che nel settore pubblico un siffatto
protocollo debba contenere sia impegni delle organizzazioni sindacali
e sia impegni della parte pubblica, nonche' norme pattizie e clausole
di garanzia.
Pertanto, poiche' al momento, la parte pubblica non ha fatto
conoscere i suoi impegni, per cui non e' possibile la compilazione di
un protocollo per la regolamentazione dello sciopero in modo uniforme
per i vari comparti della Pubblica Amministrazione, per ognuno dei
quali, occorrera' stilare un protocollo particolare, si indicano i
principi ispiratori cui la C.I.D.A. fara' riferimento nel pubblico
impiego nei singoli protocolli settoriali e in protocollo generale
che li comprendera' tutti:
1 - Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali e di particolare gravita' o calamita' naturale tale da
richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini.
2 - La titolarita' a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero e'
riservata alle strutture nazionali di categoria, d'intesa con la
Federazione, per gli scioperi nazionali; alle strutture regionali di
categoria, d'intesa con le strutture regionali o nazionali della
Federazione, per gli scioperi regionali; alle strutture provinciali
di categoria, d'intesa con le strutture provinciali o nazionali della
Federazione, per gli scioperi provinciali. Per gli scioperi aziendali
le decisioni vanno prese dalle Associazioni sindacali esistenti
nell'azienda, sentite le strutture federali.
3 - Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo'
superare le 24 ore. Quelli successivi saranno definiti comparto per
comparto. I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di 15
giorni.
4 - Gli scioperi, di durata inferiore alla giornata, interessanti una
singola categoria, si svolgono in un periodo di ore continuative, per
contenere al massimo i disagi dell'utenza.
5 - Nella fase di rottura delle trattative o nel periodo di
preavviso, il Sindacato e' disponibile a iniziative di mediazione del
Governo e degli altri organi pubblici.
6 - L'attuazione di ogni forma di lotta avra' riguardo della
sicurezza dell'utente, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
7 - L'adozione di tali regole di riferisce al complesso delle azioni
sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali, mentre il Sindacato si riserva la piu' ampia liberta'
di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle
liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace.
8 - I presenti principi, con ulteriori specificazioni tecniche
elaborate dalle singole categorie, saranno, come detto, informatori
del codice di autoregolamentazione che sara' adottato nei singoli
comparti.
Resta inteso che la presente ipotesi si riferisce esclusivamente ai
rapporti di lavoro di cui agli accordi intercompartimentali previsti
dalla legge n. 93/83 e non e' da intendersi estensibile ad altri
settori (pubblici o privati) non coinvolti nell'attuale trattiva.
ALLEGATO C
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.N.A.L.
La C.I.S.N.A.L. ritiene necessario che nel campo dei servizi pubblici
essenziali siano espressamente formulate regole di comportamento
intese a razionalizzare l'esercizio del diritto di sciopero, al fine
di evitare che dall'autotutela collettiva degli interessi di lavoro
possano discendere ingiustificati disagi e danni agli utenti ed ai
cittadini in generale; regole tali da assicurare, comunque, la
continuita' delle prestazioni indispensabili in relazione ai servizi
essenziali al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti
tutelati dalla Costituzione.
Con il presente codice di autoregolamentazione la C.I.S.N.A.L.
precisa che la necessita' delineata nel precedente paragrafo inerisce
essenzialmente all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
riguardanti:
- il funzionamento di tutte quelle prestazioni indispensabili ai
servizi ritenuti essenziali nell'ambito del settore pubblico;
- il funzionamento degli ospedali ed ambulatori pubblici e delle
strutture sanitarie e di ricovero private convenzionate;
- le attivita' pubbliche antincendio e, in generale, di protezione
civile, sia di vigilanza preventiva, sia di intervento;
- la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi;
- la manutenzione ed esercizio di acquedotti e distribuzioni di acqua
potabile;
- il trasporto ferroviario, aereo, marittimo, di navigazione interna,
urbano ed interurbano, pubblico o in regime di concessione nonche' i
relativi servizi ausiliari;
- il funzionamento dei fari e dei segnalamenti costieri;
- la manutenzione ed esercizio di impianti pubblici per la produzione
e distribuzione di energia elettrica e nucleare e per la produzione e
distribuzione di gas per uso domestico;
- l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche e radio
telefoniche pubbliche;
- i trasporti funebri e l'inumazione dei cadaveri;
- il funzionamento dei servizi veterinari diretti alla profilassi
delle malattie infettive e diffuse, nonche' gli interventi contro le
epidemie e le epizoozie.
La C.I.S.N.A.L. si impegna a provvedere affinche' il diritto di
sciopero dei dipendenti addetti ai servizi pubblici essenziali che
formano oggetto dell'elencazione di cui al precedente secondo
paragrafo sia esercitato in base ai principi ed alle modalita'
indicate di seguito:
- l'esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere la
sicurezza della popolazione, dei materiali e degli impianti nonche',
nei casi in cui le circostanze possano ricorrere, la salute e la
incolumita' delle persone.
- L'effettuazione dello sciopero sara' preceduta da preavviso non
inferiore a quindici giorni e sara' notificata all'Amministrazione,
Ente o Azienda interessati con l'indicazione delle motivazioni dello
sciopero nonche' della durata e delle modalita' dello stesso;
- non saranno attuate forme di sciopero consistenti nell'astensione
del lavoro frazionata nel tempo (sciopero a singhiozzo) o nello
spazio (sciopero a scacchiera) e forme di lotta costituite dalla
permanenza nel posto di lavoro senza che ad essa segua l'adempimento
normale e corretto della prestazione;
- non saranno effettuate scioperi nei sette giorni precedenti e
successivi alle festivita' di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale,
nel corso delle campagne elettorali, in coincidenza di calamita'
pubbliche. In tali periodi i termini di cui ai paragrafi precedenti
restano sospesi.
La C.I.S.N.A.L., pur in presenza del codice di autoregolamentazione
del diritto di sciopero, al fine sempre di salvaguardare i diritti
costituzionali dei lavoratori e gli interessi dell'intera comunita',
si impegna ad esperire, prima dell'esercizio dello sciopero
proclamato secondo le modalita' esposte, tentativi di conciliazione
per il componimento delle divergenze che hanno dato luogo alla
vertenza.
ALLEGATO D
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.A.L.
LA C.I.S.A.L.
premesso
che ha partecipato, come agente contrattuale primario, alle
trattative sia a livello tecnico che politico con la delegazione
della Pubblica Amministrazione per la stipula degli accordi sindacali
intercompartimentali previsti dall'art. 12 della Legge Quadro sul
Pubblico Impiego n. 93 del 29 marzo 1983 da valere per i periodi dal
1985 al 1987 e dal 1988 al 1990;
preso atto
di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i
rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunita' di
formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero;
si impegna
con manifestazione autonoma di volonta' perche' il diritto di
sciopero nel settore del pubblico impiego regolato dalla Legge n.
93/83 venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalita' di
seguito indicate:
1) la titolarita' del diritto di proclamare, sospendere o revocare
azioni di sciopero per l'intero settore del Pubblico Impiego e'
riservata alla Segreteria Generale della C.I.S.A.L.;
2) la titolarita' del diritto di proclamare, sospendere o revocare
azioni di sciopero nei comparti e' riservata: per gli scioperi
nazionali alla Segreteria Nazionale della Federazione o del Sindacato
di comparto.
Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla
Segreteria Regionale o Provinciale della Federazione o del Sindacato
di comparto d'intesa con la Segreteria Nazionale.
3) la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un
preavviso di 15 giorni alla controparte e deve contenere la
motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero;
4) lo sciopero non puo' essere effettuato nei sette giorni precedenti
o successivi alle festivita' di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e
Natale;
5) lo sciopero non puo' coincidere con lo svolgimento delle
operazioni elettorali, politiche ed amministrative nazionali e per
l'elezione del Parlamento europeo, nonche' con avvenimenti di
carattere eccezionale dovuti a calamita' naturali, e deve, comunque,
garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili che
dovranno essere individuate a livello di comparto;
6) non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo,
nella stessa giornata di lavoro.
La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro e'
consentita, salve in ogni caso le sue responsabilita' personali per
la sicurezza degli impianti e delle strutture;
7) l'assemblea permanente al di fuori ovvero oltre le ore previste
dalle singole norme e' considerata ad ogni effetto azione di sciopero
per chi vi partecipa;
8) lo sciopero non puo' avere per il lavoratore altre conseguenze che
la trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di
effettiva astensione dal lavoro.
ALLEGATO E
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
CONF.S.A.L.
La CONF.S.A.L. nell'approvare il seguente codice di
autoregolamentazione dello sciopero - come diritto irrinunciabile
sancito dalla Carta costituzionale inteso quale mezzo per tutelare
gli interessi legittimi dei lavoratori - afferma in linea di
principio che al senso di responsabilita' delle organizzazioni dei
lavoratori deve corrispondere un atteggiamento adeguato delle
controparti che deve sostanziarsi nel rispetto integrale degli
accordi in tutti i loro aspetti, al di fuori di ogni forma di rinvio
o di lentezza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e
delle finalita' di esse.
L'autoregolamentazione va intesa non come rinuncia e limitazione del
diritto di sciopero costituzionalmente garantito ma come insieme di
comportamenti che assicurino i diritti fondamentali dell'utenza e del
Paese.
La CONF.S.A.L. nel rendere pubblico il codice di autoregolamentazione
che sara' adottato dalle Federazioni e dai sindacati aderenti rileva
che, persistendo l'attuale situazione di mancata attuazione delle
norme costituzionali (artt. 39 e 40 della Costituzione) si e' di
fronte ad una regolamentazione giurisprudenziale di fatto e ad una
discrezionalita' della pubblica Amministrazione che non possono avere
quei caratteri di obiettivita', univocita' e di validita' generale
necessari allo sviluppo dell'azione sindacale.
Il codice di autoregolamentazione e' cosi' articolato:
1) la proclamazione dello sciopero, cosi' come la sospensione e la
revoca, e' demandata alle Federazioni Nazionali di categoria,
d'intesa con la Confederazione, se trattasi di sciopero a carattere
nazionale, ed ai corrispondenti organismi regionali o provinciali se
trattasi di sciopero a carattere territoriale;
2) la proclamazione dello sciopero sara' preceduta da un preavviso di
almeno 15 giorni e sara' notificata alle Amministrazioni ed agli Enti
interessati a comporre la vertenza;
3) gli scioperi dichiarati o in corso di attuazione saranno sospesi
in casi di emergenza, quali calamita' naturali o altri eventi
eccezionali;
4) le modalita' di svolgimento dello sciopero saranno fissate di
volta in volta ed in relazione alle specifiche caratteristiche dei
vari comparti garantendo, nei servizi pubblici essenziali, le
prestazioni indispensabili all'utenza nonche' la sicurezza dei
lavoratori e degli impianti;
5) dei contenuti e delle ragioni della lotta sara' data tempestiva
comunicazione all'utenza e all'opinione pubblica attraverso i normali
canali dell'informazione.
Le regole di comportamento sopra riportate si riferiscono alle azioni
sindacali collegate alle iniziative di riforma, ai contratti ed alle
altre rivendicazioni. La CONF.S.A.L. intende conservare la piu' ampia
facolta' di iniziativa quando si profili un effettivo pericolo per le
istituzioni democratiche e siano in gioco i valori fondamentali delle
liberta' civili e sindacali.
ALLEGATO F
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.O.N.F.E.D.I.R.
La C.O.N.F.E.D.I.R. ribadisce la sua convinzione circa la obiettiva
difficolta' di disciplinare validamente l'esercizio del diritto di
sciopero attraverso la sola forma dell'autoregolamentazione, che
dovrebbe, invece, svolgere una funzione integratrice della legge.
L'esigenza del ricorso alla legge scaturisce, peraltro, direttamente
dagli artt. 39 e 40 della Carta costituzionale, rimasti finora in
gran parte disattesi.
La C.O.N.F.E.D.I.R. prende atto che il Governo non ha provveduto
finora a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, ne'
attraverso i necessari accordi con le OO.SS. ne' mediante lo
strumento legislativo.
Nonostante tali carenze, questa Confederazione ritiene opportuno, da
parte sua, stabilire alcuni principi che siano alla base della
autoregolamentazione.
Posto che il diritto di sciopero e' sancito dalla Costituzione a
tutela dei lavoratori, vanno disciplinate le forme del suo esercizio,
al fine di limitare gli eccessi che provocano gravi scompensi nei
servizi pubblici essenziali. A tal fine il Governo dovra'
innanzitutto stabilire con esattezza, di concerto con le OO.SS., il
termine di "essenzialita'", con riferimento alle esigenze primarie
della collettivita' nazionale.
E' inoltre indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano
condivise da tutte le OO.SS. rappresentative delle categorie di un
determinato settore e si rende, quindi, necessario che il Governo
fissi le linee generali che consentano di realizzare un'intesa
preliminare tra le stesse su basi uniformi.
Alla luce dell'attuale situazione, pur rilevando la grave carenza del
Governo in materia, le singole Federazioni aderenti alla
C.O.N.F.E.D.I.R. si impegnano di aderire ai seguenti criteri di
autoregolamentazione del diritto di sciopero:
- gli organi competenti saranno preavvisati dalle azioni di sciopero
con almeno 15 giorni di anticipo;
- per le varie categorie addette a servizi pubblici definiti
"essenziali" saranno stabiliti i contigenti di lavoratori, per ogni
attivita' interessata, che potranno essere esonerati dallo sciopero
al fine di garantire la continuita' dei servizi stessi;
- sara' prevista la sospensione della zioni di sciopero in casi di
emergenza, come calamita' naturali o altri eventi eccezionali, ed
inoltre, per alcuni servizi, in particolari periodi dell'anno (come
festivita', ferie estive, ecc.);
- in generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato ai fini
politici; tuttavia, poiche' e' nell'interesse dei lavoratori la
difesa dell'ordinamento democratico, e' ammissibile il ricorso allo
sciopero come forma di aggregazione e di reazione di gruppo
organizzato, in casi di particolare gravita', in cui si profili un
effettivo pericolo per istituzioni democratiche.
La presente riguarda la C.O.F.E.D.I.R. - nella sua organizzazione
confederale ed asspciativa (I, II, III grado).
ALLEGATO G
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.A.S.
La C.I.S.A.S. - Confederazione italiana addetta ai servizi -
maggiormente rappresentativa su base nazionale e quindi anche nel
pubblico impiego di cui alla legge n. 93/83, consapevole del momento
che attraversa la societa' e nello stesso tempo della necessita' di
ribadire l'inviolabilita' dell'esercizio del diritto di sciopero,
tenendo conto dei gravi disagi derivanti per la collettivita' dalla
sospensione dei servizi pubblici fondamentali ed essenziali, presenta
i seguenti criteri, cui la Confederazione si atterra' nella
effettuazione di scioperi che da essa potranno essere proclamati nel
pubblico impiego:
1) La C.I.S.A.S., in caso di conflitto sindacale di ritiene libera di
proclamare lo sciopero o altre forme di lotta sindacale, con un
preavviso non inferiore a quindici giorni ai sensi dell'art. 11 della
legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/83.
2) Lo sciopero, di qualsiasi comparto, viene proclamato dalle
strutture confederali della C.I.S.A.S., dei rispettivi livelli
territoriali.
3) Per l'effettuazione dello sciopero sono costituiti comitati di
sciopero organizzati dalla organizzazione sindacale, perche' siano
garantiti i servizi essenziali e quelli di emergenza. Tali comitati
provvedono alla organizzazione ed alla regolamentazione pratica dello
sciopero e costituiscono punto di riferimento per le informazioni
intercorrenti tra le parti e con i lavoratori durante lo svolgimento
dello sciopero.
4) La C.I.S.A.S. rifiuta la strumentalizzazione politico-partitica
dello sciopero e ribadisce la propria autonoma determinazione di
politica sindacale.
5) La C.I.S.A.S. dichiara che i sopra riportati principi saranno
osservati dai propri associati e dalle proprie strutture
(territoriali e funzionali) in ogni comparto del pubblico impiego.
6) La C.I.S.A.S. dichiara per ogni singolo comparto del pubblico
impiego di cui alla legge n. 93/83 provvedera', inoltre, ad
individuare ed elencare i servizi pubblici essenziali da garantire.
7) La C.I.S.A.S. si ritiene svincolata dal presente codice, fatte
salve le norme di cui ai punti 1) e 3), per azioni di sciopero
avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o
contrattuale ed in caso di comportamenti discriminatori nei confronti
di qualcuna delle OO.SS. firmatarie del Protocollo d'Intesa 25.7.86.
ALLEGATO H
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
U.S.P.P.I.
ART. 1 - La Confederazione Unione Sindacati Professionisti
Pubblico-Privato Impiego - U.S.P.P.I. - con sede sociale in Roma, via
Gramsci, 34, giusta l'art. 15 dello statuto depositato presso il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si impegna ad
adottare il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di
sciopero.
ART. 2 - L'invito all'astensione del lavoro (sciopero) da parte della
Confederazione USPPI sara' determinato esclusivamente da
rivendicazioni di carattere giuridico-normativo-economico e dalle
esigenze di tutelare gli interessi etico-morali, professionali
singoli e collettivi degli iscritti e la salute dei lavoratori e di
migliorarne le condizioni ambientali di lavoro.
ART. 3 - L'invito di cui all'art. 2 sara' preceduto da formale
comunicazione inviata all'amministrazione da cui dipendono i
lavoratori interessati allo sciopero, nonche' alle autorita'
interessate, per i conflitti di lavoro che coinvolgano una o piu'
amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni prima della data
stabilita per lo svolgimento dello sciopero.
In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal
lavoro e la durata della stessa.
Le modalita' di svolgimento dello sciopero assicureranno la
continuita' delle prestazioni indispensabili. Saranno
conseguentemente assicurati durante il periodo di sciopero i servizi
essenziali per garantire lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e
degli utenti del servizio, nonche' per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
ART. 4 - Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o
si tratti di periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino
di evitare turbative alla collettivita' (calamita' naturali,
epidemie, elezioni, ecc.), nonche' nei periodi di festivita'
nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Confederazione
Sindacale USPPI si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi
da parte degli iscritti.
ART. 5 - Modalita' piu' specifiche di svolgimento dello sciopero,
nonche' le procedure da esperire nei conflitti di lavoro saranno
indicate nei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero
che saranno allegati agli accordi per i singoli comparti del pubblico
impiego.
ALLEGATO I
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.L.D.I.
La Confederazione C.I.L.D.I. nella convinzione che l'esercizio del
diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori
e degli utenti, attenuando per quanto possibile i disagi alla
collettivita' e in coerenza con i principi che hanno ispirato la
Confederazione stessa nella stipula dell'accordo
intercompartimentale, assume in allegato all'accordo stesso, il
presente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della legge n. 93
del 1983.
Esso costituisce disciplina generale per tutti i comparti della
pubblica amministrazione ed e' integrato dai codici di
autoregolamentazione dei singoli comparti.
Nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve
garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti
attenuando per quanto possibile i disagi alla collettivita', la
Confederazione C.I.L.D.I. ritiene tale codice coerente agli obiettivi
indicati nell'accordo intercompartimentale.
Il presente codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative
agli accordi intercompartimentali collegate alle politiche di
riforma, rivendicative e contrattuali per l'insieme del settore
pubblico, e non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in
gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della
democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che
interessano la generalita' del mondo del lavoro.
La titolarita' a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi e'
riservata, per le materie di cui al comma precedente, alla
Confederazione nazionale C.I.L.D.I., per problemi riguardanti i
relativi ambiti territoriali, alle rispettive strutture regionali e
locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Il primo sciopero non puo' superare la durata di un'intera giornata
di lavoro; quelli successivi al primo per la stessa vertenza non
possono superare le due giornate di lavoro in unica soluzione.
L'effettuazione di ogni forma di lotta avra' riguardo alla sicurezza
degli utenti, dei lavoratori e degli impianti.
Si rinvia ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per
quanto attiene:
- i periodi di esclusione degli scioperi;
- l'individuazione dei gradi di essenzialita' dei servizi e i
relativi termini di preavviso;
- le modalita' di svolgimento al fine di garantire la continuita'
delle prestazioni indispensabili.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi
statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative
sanzioni.