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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991, n. 41
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento economico e normativo del personale a rapporto
convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di
accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo
nazionale, delle categorie interessate;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente
disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato
la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione
nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza
delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita'
sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio
di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48
della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante
anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del
1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi
nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.
1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di
guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 5

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui publicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme
relative al "personale a rapporto convenzionale".
- Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge 27
dicembre 1978, n. 730, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art.
40 dell'accordo.
- La legge n. 146 del 12 giugno 1990 reca norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati.

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA ED EMERGENZA
TERRITORIALE SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N.
833 DEL 1978, IL 1› AGOSTO 1990.
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
1. Le parti riconoscono la necessita' e l'urgenza che a livello
regionale sia portata a compimento l'organizzazione del servizio di
emergenza territoriale al fine di soddisfare il bisogno di tutela
della salute della popolazione in occasione di eventi cui non sia
possibile far fronte con gli altri strumenti disponibili. Ritengono
che nel servizio di emergenza debba essere strettamente integrato il
servizio di guardia medica attiva, secondo quanto previsto dall'art.
22 dell'accordo.
2. A tal fine il Ministero della sanita' assume l'impegno di
adottare le iniziative di sua competenza al fine di offrire alle
Amministrazioni regionali tutti i possibili contributi idonei a
favorire la realizzazione del servizio di emergenza secondo modalita'
uniformi su tutto il territorio nazionale.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto che si
instaura tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici che svolgono
attivita' di guardia medica domiciliare e territoriale per l'urgenza
notturna, festiva e prefestiva in regime convenzionale orario e/o
siano addetti a centrali operative dell'attivita' medesima.
2. Il presente accordo disciplina, altresi', l'attivita' che i
medici di cui al comma 1 svolgano - ai sensi dell'art. 22 e in
relazione a quanto previsto dalla programmazione regionale - nei
servizi di emergenza nell'arco delle ventiquattro ore per interventi
di primo soccorso e di assistenza esterni al presidio ospedaliero e
per trasferimenti protetti di pazienti a bordo di appositi mezzi
mobili di soccorso attrezzati, nonche' per le attivita' di
coordinamento operativo dell'emergenza di cui all'art. 9, lettera g),
della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
Note all'art. 1:
- Per l'art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978
vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 9, lettera g), della legge 23
ottobre 1985, n. 595, e' il seguente:
"Art. 9 (Piani sanitari delle regioni e delle province
autonome). - Nel quadro degli interventi diretti in via
prioritaria al perseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 2, tenuti presenti le direttive ed i parametri
tendenziali di organizzazione generale definiti nel piano
sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle
province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque
prevedere:
(omissis);
g) la distribuzione sul territorio e le modalita' di
coordinamento operativo, anche radio-assistito, dei servizi
di pronto intervento e di emergenza collegati
funzionalmente ai servizi di guardia medica territoriale e
ospedaliera, ai servizi di pronto soccorso e di trasporto
protetto degli infermi, ai servizi di cura intensiva ed ai
servizi di raccolta, conservazione e di distribuzione del
sangue umano ed emoderivati a lunga conservazione".
Art. 2.
Istituzione e riorganizzazione dei servizi
1. La regione, sulla base delle proposte delle UU.SS.LL. e sentito
il comitato di cui all'art. 7, programma l'istituzione sul territorio
regionale dei servizi di cui al presente accordo, individuando in
base ai bacini di utenza:
a) il numero e la distribuzione delle sedi;
b) la tipologia e la dislocazione delle centrali operative con i
relativi collegamenti radiotelefonici;
c) il numero e la distribuzione degli operatori;
d) tipologia e distribuzione dei mezzi mobili.
Art. 3.
Incompatibilita'
1. Gli incarichi di cui al presente accordo non sono conferibili al
medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in una qualsiasi
altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di
contratti di lavoro ovvero che:
a) sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale o
degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il
limite rispettivamente di 500 e 266 scelte;
b) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti
convenzionati esterni;
c) svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale
convenzionato;
d) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al
presente accordo presso altra U.S.L.;
e) operi come dipendente o in virtu' di un rapporto continuativo
di collaborazione professionale in presidi, stabilimenti od
istituzioni privati, convenzionati con le UU.SS.LL., soggetti ad
autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78, ovvero ne
sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore. Tale
incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che presso le
strutture sopra indicate svolgano unicamente attivita'
libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che
siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono
convenzionate, oppure attivita' iniettoria e/o di prelievo;
f) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente
da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15
ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. L'esercizio dell'attivita' di cui al presente accordo non e'
compatibile con il contemporaneo svolgimento di funzioni fiscali,
limitatamente all'ambito territoriale in cui le due attivita'
risultino coincidenti.
3. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta la
decadenza dall'incarico.
4. Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora
l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla
stregua dei criteri di cui all'art. 5, l'espletamento di un incarico
minimo di dodici ore settimanali.
Note all'art. 3:
- Il testo del punto 6) dell'art. 48 della legge n. 833
del 23 dicembre 1978 e' il seguente:
"6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di
cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di
lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto
4)".
- L'art. 43 della legge istitutiva del Servizio
sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978 reca norme
in materia di "Autorizzazione e vigilanza su istituzioni
sanitarie".
- Il decreto ministeriale 14 ottobre 1976 reca:
"Regolamento dei fondi di previdenza a favore dei medici
mutualisti: ambultoriali, generici e specialisti esterni".
Art. 4.
Graduatorie e conferimento degli incarichi
1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno,
sulla base delle comunicazioni che le UU.SS.LL. devono effettuare
rispettivamente entro la fine dei mesi di febbraio e di agosto,
ciascuna regione pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco degli
incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica da conferire ai
sensi del presente accordo, dandone comunicazione ai sindacati
firmatari e agli ordini provinciali dei medici.
2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi in questione:
a) i medici che siano titolari di incarico di guardia medica in
forma attiva nell'ambito della stessa regione, a condizione che al
momento della presentazione della domanda di cui al comma 3 abbiano
svolto almeno dodici mesi di servizio effettivo come titolari di
incarico presso una stessa U.S.L., nonche' i medici che siano
titolari di incarico di guardia medica in forma attiva in altra
regione a condizione che al momento della presentazione della domanda
di cui al comma 3 abbiano svolto in ambito extraregionale almeno tre
anni di servizio effettivo come titolari di incarico e abbiano
mantenuto nella regione per la quale concorrono, la residenza e
l'iscrizione all'albo professionale per gli ultimi tre anni;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 2
dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale.
3. Gli interessati devono presentare separate domande, entro trenta
giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, alle UU.SS.LL.
competenti per territorio, indicando, a pena di nullita' delle
domande stesse, gli eventuali altri incarichi per i quali intendono
concorrere.
4. Ai fini del conferimento degli incarichi i medici di cui al
comma 2, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai
seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria
regionale di cui al comma 2, lettera b);
b) attribuzione di punti 20 a coloro che al momento della
presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non
siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato
o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di
incompatibilita' e che tali requisiti conservino fino al conferimento
dell'incarico.
5. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di
cui al comma 4, lettera b), l'essere titolare, al momento della
presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico, di un
rapporto di lavoro dipendente o convenzionale a titolo precario,
purche' esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso.
6. Le UU.SS.LL., entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 3, interpellano prioritariamente i medici di cui al
comma 2, lettera a), in base all'anzianita' di incarico nei servizi
di guardia medica; laddove risulti necessario, interpellano
successivamente i medici di cui al comma 2, lettera b), in base
all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai commi
3 e 4.
7. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 6, il medico avente titolo e' invitato, mediante lettera
raccomandata a.r., a presentarsi presso la sede della U.S.L.
interessata non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento
dell'invito.
8. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza
giustificato motivo, e' considerata a tutti gli effetti come rinuncia
all'incarico.
9. Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve a pena di
decadenza far pervenire, entro il termine indicato, adeguata
giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita'
ad accettare l'incarico.
10. Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la
dichiarazione riprodotta sub allegato A, resa ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
11. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e
l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal medico
interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede
al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera
raccomandata a.r. in duplice esemplare.
12. Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al
ricevimento della raccomandata di cui al comma 11, deve a pena di
decadenza formalizzare la propria accettazione restituendo una copia
della lettera debitamente firmata.
13. Se il medico incaricato e' residente nell'ambito territoriale
di altra regione, l'U.S.L. provvede a comunicare all'assessorato alla
sanita' della regione di residenza, ai fini della verifica di
eventuali situazioni di incompatibilita', l'avvenuto conferimento
dell'incarico.
14. I medici incaricati sono tenuti a pena di decadenza a
comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione
del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilita' o
possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario.
15. Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il
30 aprile, la dichiarazione di cui all'allegato A.
16. Nel caso di servizi svolti in forma di disponibilita', secondo
quanto previsto dall'art. 12, sono conferiti incarichi a tempo
determinato.
17. La regione, sentiti il comitato di cui all'art. 7 e i sindacati
firmatari, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico
e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli
incarichi.
18. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sul Bollettino ufficiale
della regione ciascuna U.S.L. provvede alla pubblicazione dell'elenco
degli incarichi di guardia medica conferiti a tempo indeterminato nel
corso dell'anno.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti, stati
o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede
all'autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza
delle modalita' di cui all'art. 20".
Art. 5.
Massimale orario
1. Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente
accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono
conferibili per un orario settimanale minimo di 12 ore e massimo di
24 ore.
2. Fermo quanto disposto dall'art. 3, l'incarico di guardia medica
e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita' fino a
concorrenza di un impegno complessivo settimanale non superiore a
quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ex art.
47 della legge n. 833/1978.
3. Se il limite di cui al comma 2 risulti superato, l'orario
dell'incarico di guardia medica e' ridotto in misura uguale
all'eccedenza; a tal fine, fermo restando il disposto di cui all'art.
3, comma 1, lettera a), l'impegno per attivita' di medico di medicina
generale o di pediatra di libera scelta e' tradotto in ore in base al
criterio che il massimale di 1.500 scelte, per i medici di medicina
generale, e quello di 800 scelte, per i pediatri, corrispondono
convenzionalmente a 40 ore di attivita' settimanale.
4. Prima di dar luogo alla procedura prevista dall'art. 3 per il
conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito dei
servizi di guardia medica vengono assegnati ai medici gia' titolari,
nell'ambito della U.S.L., di incarico a tempo indeterminato ai sensi
del presente accordo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico
nell'ambito della stessa U.S.L. e, in subordine, all'anzianita' di
laurea, fino a concorrenza del massimale orario di ciascuno.
5. Per esigenze di servizio, d'intesa con l'interessato, l'incarico
puo' essere espletato secondo turni orari settimanali di differente
durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla
lettera d'incarico.
Nota all'art. 5:
- L'art. 47 della legge istitutiva del Servizio
sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978 reca norme
relative al "personale dipendente".
Art. 6.
Comitato consultivo di U.S.L.
1. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da:
a) il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede;
b) due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di
gestione della U.S.L.;
c) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei
medici titolari di incarico di guardia medica nell'ambito della
U.S.L.
2. I rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro
interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il
sistema proporzionale tra liste concorrenti. Le elezioni sono svolte
a cura della federazione regionale degli ordini dei medici con la
collaborazione degli ordini provinciali.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
U.S.L.
4. Il comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla
migliore organizzazione delle attivita' contemplate dal presente
accordo nell'ambito territoriale di competenza, che siano ad esso
sottoposti dal presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti.
In questo ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni e
per un massimo di una volta per semestre.
Art. 7.
Comitato consultivo regionale
1. In ciascuna regione e' istituito un comitato composto da:
a) l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) quattro membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza
delle UU.SS.LL. della regione, designati dall'A.N.C.I.;
c) cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei
medici titolari di incarico di guardia medica nell'ambito della
regione.
2. I rappresentanti dei medici incaricati vengono eletti al loro
interno dai medici titolari di incarico nell'ambito della regione,
con il sistema proporzionale tra liste concorrenti. Le elezioni sono
svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici,
con la collaborazione degli ordini provinciali.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte
pubblica.
4. La sede del comitato e' indicata dalla regione.
5. Il comitato esprime parere preventivo su tutti i provvedimenti
di competenza della regione inerenti all'applicazione del presente
accordo, ivi compresa l'attuazione nell'ambito territoriale regionale
dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio di cui
all'art. 19.
6. Il comitato formula proposte ed esprime parere, anche in
riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano ad
esso sottoposti dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.
In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni.
7. Svolge, inoltre, ogni altro compito assegnatogli dal presente
accordo.
Art. 8.
Commissione regionale di disciplina
1. In ciascuna regione, con provvedimento della giunta regionale,
e' istituita una commissione di disciplina composta da:
a) il presidente dell'ordine provinciale dei medici della citta'
capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede;
b) tre membri medici e un esperto designati dall'assessore
regionale alla sanita', sentiti l'ANCI e l'UNCEM regionali e un
membro medico designato dalla U.S.L. interessata;
c) tre membri medici e un esperto designati dal consiglio
direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici su
indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati
medici di categoria piu' rappresentativi a livello nazionale.
2. La sede della commissione e' indicata dalla regione.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 1, lettera c), il
presidente della federazione regionale degli ordini dei medici
invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i
sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione
unitaria dei medici da nominare.
4. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta
designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il
consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei
medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in
seno alla commissione.
5. I medici di nomina ordinistica devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a trentasei anni;
b) anzianita' di laurea non inferiore a sei anni;
c) attivita' di guardia medica in forma attiva svolta in qualita'
di titolare per un periodo non inferiore a quattro anni;
d) essere titolare di incarico di guardia medica in forma attiva
nell'ambito della regione.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
designato dalla regione.
7. La U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della
collaborazione del comitato di cui all'art. 6 prima dell'eventuale
deferimento alla commissione di cui al presente articolo.
8. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalla
U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando
la procedura entro un mese dalla data di deferimento.
9. Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed e' garantita
la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni.
10. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione
di uno dei provvedimenti che seguono:
richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanza degli
obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;
riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10%
e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi: per
inadempienze gia' oggetto di richiamo con diffida;
sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
per gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di
vantaggi personali;
per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti
incompatibilita', ai sensi dell'art. 3 dell'accordo;
per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla riduzione
del trattamento economico;
revoca: per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla
sospensione del rapporto.
11. I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in
conformita' alle proposte della commissione di disciplina e sono
definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati
all'Ordine dei medici ed alla commissione di cui al presente
articolo.
Art. 9.
Istituzione, durata e funzionamento dei comitati e della commissione
di disciplina. Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici.
1. I comitati consultivi di cui agli articoli 6 e 7 e la
commissione di cui all'art. 8 sono istituiti entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in
carica fino alla nomina dei nuovi organismi, a seguito del rinnovo
dell'accordo medesimo.
2. La commissione e i comitati sono validamente riuniti quando e'
presente la maggioranza dei loro componenti. Le loro deliberazioni
sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
4. Nell'ipotesi che non risultino ancora costituiti i comitati di
cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 292 dell'8 giugno 1987, in attesa della costituzione dei comitati
i compiti ad essi attribuiti sono svolti, rispettivamente, dai
comitati di gestione delle U.S.L. e dai competenti organismi
regionali, d'intesa con i sindacati firmatari.
5. In attesa della costituzione della commissione di disciplina di
cui all'art. 8 i compiti ad essa affidati sono provvisoriamente
svolti dalla commissione di cui all'art. 38 dell'accordo con i medici
di medicina generale, integrata da due rappresentanti dei medici di
guardia come previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 292/1987. Qualora questi ultimi non
siano stati eletti, la commissione e' integrata da due membri
designati dalla federazione regionale degli ordini su indicazione
unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. In mancanza di
tale indicazione entro trenta giorni dalla richiesta, la federazione
regionale provvede in via autonoma alla designazione dei due
rappresentanti.
6. Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici in seno ai
comitati sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio di
guardia medica.
7. Il rimborso delle spese sostenute dagli ordini dei medici
avviene con le stesse modalita' di cui all'art. 39, commi 7 e 8,
dell'accordo per la medicina generale.
Nota all'art. 9:
- Il D.P.R. n. 292 dell'8 giugno 1987 reca: "Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici addetti ai servizi di guardia medica ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Art. 10.
Cessazione e sospensione dall'incarico
1. L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo,
oltre che per le cause di decadenza espressamente previste
dall'accordo stesso, cessa:
a) per compimento del 65› anno di eta';
b) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art.
8;
c) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo
punito con la reclusione;
d) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
e) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di
aggiornamento di cui al seguente art. 19;
f) per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata
con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
g) per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione
costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato
dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo
delegato;
h) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi
di incompatibilita' ai sensi dell'art. 3.
2. Il medico e' sospeso dal servizio senza diritto a compensi per:
a) provvedimenti della commissione di cui all'art. 8;
b) sospensione dall'albo professionale.
Art. 11.
Assenze giustificate
con conservazione del posto, senza diritto a compenso
1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per
assenze giustificate dovute a:
a) malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi
nell'arco di un anno;
b) gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione
obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
c) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per
tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
d) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un
massimo di sette giorni;
e) partecipazione ad esami o concorsi, fino a un massimo di dieci
giorni;
f) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;
g) documentati motivi di lavoro o documentati e giustificati
motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di
sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto
mesi nell'arco di diciotto mesi.
Art. 12.
Organizzazione dei turni di guardia medica
1. Il servizio di guardia medica notturna e festiva si effettua nei
seguenti orari: dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del
giorno successivo al festivo, nonche' dalle ore 20 alle ore 8 di
tutti i giorni feriali.
2. Il servizio in forma attiva si svolge, di norma, con turni
notturni e diurni festivi di 12 ore e turni prefestivi di 6 ore. Per
particolari esigenze, puo' essere tuttavia concordato l'accorpamento
di turni consecutivi fino ad un massimo di 24 ore.
3. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel
periodo estivo, puo' essere concordata con l'U.S.L. la concentrazione
in un solo mese dell'orario di attivita' che i singoli medici
dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici
che svolgono 38 ore di attivita' settimanale ai sensi dell'art. 22
puo' consentirsi la concentrazione nell'arco di due mesi dell'orario
che i medici dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi.
Tale accorpamento, che non comporta variazioni nei pagamenti mensili,
puo' essere consentito peraltro solo se vengono garantite le
ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche volontarie
sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati.
4. Per oggettive esigenze collegate a gravi difficolta'
organizzative dipendenti da particolari fattori demografici,
logistici, ambientali, da valutarsi da parte della U.S.L. competente,
sentito il comitato consultivo regionale, la federazione regionale
degli Ordini dei medici e i sindacati firmatari dell'accordo, possono
essere adottati criteri organizzativi diversi. In tal caso il
servizio di guardia potra' anche essere affidato in forma di
disponibilita' domiciliare a medici residenti, utilizzando
prioritariamente medici inseriti nella graduatoria regionale e, in
carenza, medici inclusi negli elenchi della medicina generale, anche
in deroga alle incompatibilita' di cui all'art. 3. In quest'ultimo
caso, i medici che abbiano dichiarato la loro disponibilita' saranno
utilizzati in ordine inverso al numero delle scelte loro attribuite.
Art. 13.
Compiti ed obblighi del medico
1. Il medico che effettua il servizio di guardia in forma attiva
deve presentarsi, all'inizio del turno, presso la sede assegnatagli e
rimanere a disposizione, fino alla fine del turno medesimo, per
effettuare gli interventi domiciliari o a livello territoriale che
gli saranno richiesti.
2. Il medico che effettua il servizio in forma di disponibilita' ai
sensi dell'art. 12, comma 4, deve essere reperibile presso il proprio
domicilio, od altra sede da lui stesso indicata, per tutta la durata
del turno assegnatogli.
3. Durante il turno di guardia il medico e' tenuto ad effettuare al
piu' presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente
dall'utente, oppure - ove esista - dalla centrale operativa, entro la
fine del turno cui e' preposto.
4. Tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere
agli atti; per ciascuna chiamata dovra' essere rilevabile quanto
segue:
a) nome, cognome, eta' ed indirizzo dell'assistito;
b) generalita' del richiedente (nel caso che sia persona diversa
dall'assistito) ed eventuale relazione con l'assistito;
c) ora della chiamata;
d) eventuale sintomatologia prospettata;
e) ora in cui l'intervento e' stato effettuato (ovvero
motivazione del mancato intervento);
f) tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.
5. Le chiamate dirette alla centrale operativa devono risultare
agli atti mediante appositi apparati di registrazione. Tutte le
registrazioni sono coperte da segreto d'ufficio.
6. Per le eventuali prescrizioni farmaceutiche, proposte di
ricovero e certificazioni di malattia per il lavoratore, strettamente
collegate all'intervento effettuato, il medico di guardia utilizza il
modulario fornitogli dalla U.S.L.
7. Il ricettario e' quello in uso da parte dei medici di medicina
generale, con l'aggiunta della dicitura "Servizio di guardia medica".
8. Il medico, facendone apposita annotazione, puo' rilasciare
eventuali prescrizioni farmaceutiche, richieste di ricovero o
certificati di malattia, anche se l'utente non risulti fornito di
documento sanitario.
9. L'uso del modulario riservato al servizio di guardia medica per
assistiti non risultanti dal registro in cui sono annotate le
chiamate degli utenti, rappresenta violazione delle norme
convenzionali ed e' motivo di deferimento alla commissione di
disciplina.
10. Le prescrizioni farmaceutiche sono limitate ai farmaci che,
nell'ambito del prontuario terapeutico, trovano indicazione per una
terapia di urgenza, e al numero di confezioni necessarie per coprire
un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. Non sono ammesse
prescrizioni, farmaceutiche o certificazioni per persone diverse da
quelle per cui e' stato richiesto l'intervento.
11. Le certificazioni di malattia per i lavoratori sono rilasciate
esclusivamente nei casi di assoluta necessita' limitatamente ai turni
di guardia festivi e prefestivi e per un massimo di tre giorni,
rimettendosi al medico di fiducia ogni ulteriore decisione in merito.
12. Per evitare interruzioni nel servizio i medici di guardia,
durante i turni di attivita' prefestivi e festivi, devono rimanere a
disposizione fino all'arrivo dei colleghi che dovranno sostituirli
nel turno di guardia susseguente.
13. Al medico che per tali motivi e' costretto a restare oltre la
fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla
durata del prolungamento del servizio, che saranno trattenuti in
misura corrispondente a carico del medico ritardatario.
14. Al medico di guardia e' fatto divieto di richiedere e
percepire, per le prestazioni erogate durante i turni di guardia,
compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione a
tale divieto comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salvo ogni
altra iniziativa di competenza dell'U.S.L.
Art. 14.
Attivita' di coordinamento delle UU.SS.LL.
1. L'U.S.L. e' tenuta a fornire al medico di guardia i farmaci e il
materiale di pronto soccorso necessari all'effettuazione degli
interventi di urgenza affidati al medico stesso. I farmaci e il
materiale da fornire sono individuati in sede regionale sentito il
comitato di cui all'art. 7; in mancanza, l'U.S.L. provvede tenendo
conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 6.
2. L'U.S.L. garantisce altresi' che le sedi di servizio siano
dotate di idonei locali per la sosta e il riposo dei medici, nonche'
di adeguati servizi igienici. Almeno una sede di servizio deve essere
ubicata presso un presidio ospedaliero di pronto soccorso della zona
servita.
3. La U.S.L. provvede inoltre:
a) alla predisposizione dei turni e all'assegnazione delle sedi
di guardia, in collaborazione con il comitato ex art. 6 e sentiti i
medici interessati, nonche' al rafforzamento dei turni medesimi, ove
occorra;
b) alla disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti
di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano
l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
c) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate
presso le centrali operative;
d) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei
registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e
degli altri materiali messi a disposizione dei medici di guardia;
e) a deferire alla commissione ex art. 8 i medici inadempienti
alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento
assistenziale non risulti, comunque, corretto;
f) a promuovere iniziative atte a sensibilizzare la popolazione
circa le finalita' ed i compiti del servizio oggetto del presente
accordo, e ad adottare misure tali da evitare una non corretta
utilizzazione del servizio medesimo.
Art. 15.
Rapporti tra medici di guardia, medico di fiducia
e strutture sanitarie del territorio
1. Il sanitario di guardia e' tenuto a compilare, in duplice copia,
il modulario informativo (allegato B), di cui una copia e' destinata
al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di
ricovero), da consegnare in busta chiusa all'assistito, e l'altra
viene acquisita agli atti del servizio.
2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile,
se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.
3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la
sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta
o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del caso la
motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni
altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare.
4. Saranno, altresi', segnalati gli interventi che non presentano
caratteristiche di urgenza.
Art. 16.
Sostituzioni e conferimento di incarichi provvisori
1. Per la sostituzione dei medici incaricati che per i motivi
previsti dall'art. 11 siano impossibilitati ad effettuare uno o piu'
turni loro assegnati, si provvede nei modi seguenti:
a) incarico temporaneo di sostituzione: l'U.S.L. provvede al suo
conferimento solo nel caso che l'assenza debba protrarsi per un
periodo superiore a 10 giorni. L'incarico viene conferito secondo
l'ordine della graduatoria regionale, con titolo di priorita'
assoluta per i medici residenti nell'U.S.L. al momento della
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria, che non
abbiano altri incarichi a qualsiasi titolo e in subordine per quelli
residenti nelle UU.SS.LL. confinanti. L'incarico di sostituzione non
puo' superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una
sostituzione non puo' ricevere altro incarico di sostituzione se non
dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa
di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato,
del medico titolare e deve intendersi automaticamente revocato nel
caso che al supplente sia conferito un incarico ai sensi dell'art. 4;
b) sostituzione con medico reperibile: viene effettuata solo
quando l'assenza non sia superiore ad un periodo di 10 giorni. Il
medico che non sia in grado di effettuare il turno di guardia
assegnatogli, ne' di informare il responsabile indicato dalla U.S.L.
- almeno 6 ore prima dell'inizio del turno stesso - della sua
impossibilita' di effettuare il servizio, deve provvedere
direttamente a contattare uno dei medici in reperibilita' oraria, di
cui al comma 3 e seguenti, perche' lo sostituisca nel turno.
Viceversa, ove il medico di guardia abbia potuto informare il
responsabile indicato dall'U.S.L. - almeno 6 ore prima dell'inizio
del turno - della sua impossibilita' di effettuare il turno medesimo,
il responsabile predetto deve provvedere alla sua sostituzione con
uno dei medici di cui al comma 3 e seguenti. Analogamente il
responsabile medesimo deve provvedere per l'eventuale copertura dei
punti guardia rimasti comunque scoperti all'inizio di ciascun turno
di guardia.
2. Il medico che abbia dovuto assentarsi, senza averne potuto
informare preventivamente il responsabile indicato dall'U.S.L., deve,
non appena possibile, documentare al medesimo il motivo della sua
assenza e comunicare il nominativo del medico reperibile che lo ha
sostituito.
3. L'U.S.L. organizza dei turni di reperibilita' domiciliare nei
seguenti orari:
dalle ore 19.00 alle 20.30 di tutti i giorni feriali e festivi;
dalle ore 13.00 alle 14.30 dei soli giorni prefestivi;
dalle ore 7.00 alle 8.30 dei soli giorni festivi.
4. A tale scopo, all'atto del recepimento della graduatoria annuale
definitiva, ciascuna U.S.L. individua - nell'ambito della medesima i
nominativi di tutti quei medici, residenti nell'ambito territoriale
di competenza, e in subordine nelle UU.SS.LL. confinanti, che abbiano
dato la loro disponibilita' ad effettuare i turni di reperibilita'
predetti.
5. L'U.S.L. provvede quindi, periodicamente - utilizzando i medici
sopra individuati, in ordine di graduatoria - a predisporre i turni
di reperibilita' domiciliare. Il numero dei medici in reperibilita',
utilizzati per ciascun turno, non puo' superare il numero dei medici
previsti in guardia attiva nel turno corrispondente.
6. L'U.S.L. fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio
di guardia medica, copia dell'elenco dei medici reperibili,
contenente il recapito presso cui ciascuno di essi puo' essere
reperito ed i turni che gli sono stati assegnati.
7. Il medico in turno di reperibilita' che non sia rintracciato al
recapito da lui indicato, viene escluso dai turni, con effetto
immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e
giustificati motivi.
8. Le ore effettuate in reperibilita' domiciliare sono valutabili
ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all'art.
3, comma 1, parte II, lettera d), dell'accordo collettivo nazionale
per la medicina generale.
9. Nelle UU.SS.LL. presso le quali non sia organizzato il sistema
di reperibilita' di cui al comma 1, lettera b), e' consentito, in
caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire
da altro titolare purche' ne dia immediata preventiva comunicazione
alle UU.SS.LL. o in caso di oggettiva impossibilita' al massimo entro
il giorno successivo.
10. La sostituzione di cui al comma 9 puo' avvenire una sola volta
nell'arco di un mese e non puo' avere durata superiore all'orario
massimo settimanale di 24 ore. I rapporti economici relativi alla
sostituzione sono regolati direttamente tra medico sostituito e
medico sostituto; le sostituzioni pertanto non comportano variazioni
nei pagamenti mensili da parte delle UU.SS.LL.
11. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il
conferimento degli incarichi stabilite dall'art. 4, l'U.S.L. puo'
conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle
procedure di cui al comma 1, lettera a).
Art. 17.
Trattamento economico
1. Al medico addetto, in qualita' di titolare o di sostituto o di
incaricato provvisoriamente ai sensi dell'art. 16, comma 11, al
servizio di guardia in forma attiva spettano i seguenti compensi per
ogni ora di attivita':
a) Onorario professionale orario di base:
L. 9.170 a decorrere dal 1› luglio 1988;
L. 9.520 a decorrere dal 1› gennaio 1989;
L. 10.060 a decorrere dal 1› gennaio 1990;
L. 10.680 a decorrere dal 1› gennaio 1991.
I compensi anzidetti sono incrementati, al compimento di ogni
quadriennio di anzianita' di laurea di L. 550.
L'attribuzione degli incrementi in questione decorre dal 1› giorno
del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di
anzianita' di laurea.
b) Indennita' oraria di guardia medica:
L. 5.530 a decorrere al 1› luglio 1988;
L. 5.740 a decorrere dal 1› gennaio 1989;
L. 6.070 a decorrere dal 1› gennaio 1990;
L. 6.440 a decorrere dal 1› gennaio 1991.
c) Indennita' di piena disponibilita'. Al medico, il quale svolga
esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 e non abbia altro tipo
di rapporto dipendente o convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una
indennita' oraria di piena disponibilita' nelle seguenti misure:
L. 1.620 a decorrere dal 1› luglio 1988;
L. 1.680 a decorrere dal 1› gennaio 1989;
L. 1.780 a decorrere dal 1› gennaio 1990;
L. 2.220 a decorrere dal 1› gennaio 1991.
L'indennita' di piena disponibilita' e' incrementata di L. 270 per
ogni quadriennio di anzianita' di laurea. L'attribuzione
dell'incremento in questione decorre dal 1› giorno del mese
successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di
laurea.
d) Quote di caro-vita. Le quote mensili di caro-vita sono
determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26
febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 13 del 1› febbraio 1986, con le seguenti
specificazioni:
d1) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza
semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale
registrato nel semestre precedente;
d2) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita
spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per
l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto
del Presidente della Repubblica n. 13/86, e' rappresentato
dall'onorario professionale orario iniziale nelle misure stabilite
dalla lettera a), moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del
singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore
mensili. Detto tetto massimo e' elevato a 156 ore nei confronti dei
medici che svolgno le attivita' di cui all'art. 22 per un orario
massimo di 38 ore settimanali;
d3) il primo semestre di attuazione e' decorso dal mese di
novembre 1985 ed e' terminato il mese di aprile 1986 e pertanto la
prima attribuzione e' decorsa dal 1› maggio 1986.
Le quote di caro-vita non spettano ai medici che comunque e a
qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento
dei compensi al costo della vita, salvo quanto di seguito previsto.
Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in dipendenza
dell'incarico di cui sono titolari ai sensi del presente accordo, non
fruiscono dell'indennita' integrativa speciale connessa con il
trattamento pensionistico.
e) Contributo previdenziale: sull'onorario professionale di cui
alla lettera a) e sulle quote di caro-vita di cui alla lettera d)
l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalita' che assicurino
l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si
riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente
fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella
misura del 20% di cui il 13% a proprio carico e il 7% a carico del
medico.
f) Indennita' per l'uso di automezzo proprio: ove eccezionalmente
l'U.S.L. non sia in grado di assicurare anche in via temporanea un
automezzo di servizio, spetta al medico in guardia attiva che si
avvalga, su richiesta dell'U.S.L. stessa, di un proprio automezzo,
un'indennita' pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora
di guardia attiva.
g) Per favorire il recupero del danno economico derivante dagli
eventi di malattia o gravidanza, e' posto a carico del servizio
pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei
compensi di cui alle lettere a) e d), da utilizzare per la stipula di
apposite assicurazioni.
Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla
lettera e), le UU.SS.LL. versano all'ENPAM il contributo di malattia,
affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la
quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a
stipulare apposito contratto di assicurazione. L'inizio dei
versamenti predetti avra' decorenza dalla data di stipula del
contratto medesimo.
2. Per il servizio di guardia svolta in forma di disponibilita'
domiciliare ai sensi dell'art. 12, quarto comma, spetta al medico per
ogni turno di dodici ore un gettone omnicomprensivo lordo di L.
35.050 dal 1› luglio 1988, di L. 36.410 dal 1› gennaio 1989, di L.
38.470 dal 1› gennaio 1990 e di L. 40.840 dal 1› gennaio 1991.
3. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la
fine del mese successivo a quello di competenza.
4. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai
medici addetti ai servizi di guardia medica, si applicano le
disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 1› febbraio 1986, n.
13, reca norme in materia di "modifica del meccanismo della
indennita' integrativa speciale".
- La legge 26 febbraio 1986, n. 38, reca: "Disposizioni
in materia di indennita' di contingenza".
- Per il decreto del Ministro del lavoro del 15 ottobre
1976 vedi nota all'art. 3, lettera f).
Art. 18.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L'U.S.L., previo eventuale coordinamento della materia a livello
regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di
guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa od in
occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del
presente accordo, ivi compresi, sempreche' l'attivita' sia prestata
in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente
subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del
conseguente rientro.
2. Il contratto e' stipulato per i seguenti massimali:
a) lire 1 miliardo per morte od invalidita' permanente;
b) L. 70.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta, con
un massimo di 300 giorni l'anno.
Art. 19.
Aggiornamento professionale obbligatorio
1. Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle regioni
con la federazione regionale degli OO.MM., l'A.N.C.I. regionale e le
OO.SS. mediche firmatarie, provvedono annualmente all'organizzazione
di corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici addetti ai
servizi di guardia in forma attiva per sessanta ore l'anno.
2. In attesa della elaborazione dei programmi di aggiornamento a
livello regionale, le UU.SS.LL. vi provvedono autonomamente in
collaborazione con il comitato ex art. 6.
3. Detti corsi saranno effettuati almeno per l'80% sotto forma di
tirocini pratici presso i servizi di emergenza dei presidi
ospedalieri.
4. Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi e'
corrisposto al medico un rimborso spese forfettario omnicomprensivo
di L. 10.680. Tale rimborso e' liquidato unitamente ai compensi del
mese successivo.
5. La mancata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza
dall'incarico.
Art. 20.
Quote sindacali
1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari
del presente accordo avviene su delega del medico attraverso l'U.S.L.
con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari
per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei
compensi.
2. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in
precedenza.
3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Art. 21.
Diritti sindacali
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a
ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibita' di n.
36 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di
1.000 superiore a 300.
2. Il numero dei medici di guardia medica iscritti e' rilevato a
livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali
- per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL.,
la trattenuta della quota sindacale. Ai fini del raggiungimento del
"quorum" di 300 possono essere utilizzati i "resti" risultanti
nell'ambito delle singole regioni.
3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno
congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di
orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a
ciascuno.
4. Alla sostituzione si provvede con le modalita' di cui all'art.
16.
5. Nel caso che le riunioni dei comitati e delle commissioni di cui
agli articoli 6, 7 e 8 coincidano con i turni di servizio, ai membri
di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata
delle riunioni.
6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attivita' di
servizio.
Art. 22.
Emergenza sanitaria
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'art. 9, lettera g), della legge
n. 595/85 e in relazione alle indicazioni della programmazione
regionale, individua, sentiti il comitato di cui all'art. 7 ed i
sindacati firmatari, i criteri tecnici ed organizzativi per attuare
un collegamento funzionale tra l'attivita' di cui all'art. 1, comma
1, con i servizi di pronto soccorso e di guardia medica ospedaliera,
di trasporto protetto degli infermi, di cura intensiva e di altre
attivita' sanitarie del territorio.
2. In rapporto alla programmazione regionale ed ai criteri
individuati a livello regionale, anche in relazione al progetto
nazionale per l'adozione del numero unico telefonico di emergenza
sanitaria, nei servizi di emergenza sono prioritariamente integrati
medici a rapporto convenzionale orario, titolari di incarico ai sensi
del presente accordo, che non svolgano altre attivita' a qualsiasi
titolo, fino alla concorrenza dell'orario massimo di 38 ore
settimanali, per interventi di assistenza e primo soccorso esterni al
presidio ospedaliero, per trasferimenti assistiti a bordo di
ambulanze attrezzate e/o per attivita' di coordinamento organizzativo
dell'emergenza presso apposite centrali operative.
3. I medici di cui al comma 2 possono collaborare, per il tempo in
cui non sono impegnati in altri compiti propri del loro incarico,
nelle attivita' di primo intervento "intra moenia" dei servizi di
emergenza, secondo le direttive impartite dal responsabile del
servizio stesso, con esclusione di qualsiasi vincolo gerarchico.
4. I medici di cui al comma 2 possono altresi' essere utilizzati,
con il loro assenso, per attivita' presso punti di soccorso fissi o
mobili, organizzati in occasione di manifestazioni sportive,
fieristiche, culturali o di altra natura, ovvero presso eventuali
postazioni stagionali di primo soccorso organizzati dalle UU.SS.LL.
ai sensi della norma transitoria n. 1, in localita' turistiche
lontane da presidi ospedalieri.
5. Ai fini dell'utilizzazione di cui ai commi 2, 3 e 4 i titolari
di guardia medica in forma attiva devono aver frequentato, riportando
un giudizio finale di idoneita', un apposito corso di formazione
della durata di almeno sei mesi, per un orario complessivo non
inferiore a 300 ore, appositamente programmato dalla regione con le
modalita' di cui all'art. 19, comma 1, e attuato a livello regionale
prevalentemente sotto forma di esercitazioni e tirocinio pratici. Il
programma e le norme generali dei corsi predetti sono fissati con le
modalita' di cui all'art. 19, comma 1. Le ore di frequenza del corso
sono calcolate ai fini del rispetto dell'impegno complessivo
settimanale di cui all'art. 5, comma 2.
6. Ai fini di cui al comma 5 la regione periodicamente pubblica per
la prima volta entro 60 giorni dal decreto del Presidente della
Repubblica che rende esecutivo l'accordo - sul B.U.R. apposito invito
rivolto a tutti i medici titolari nell'ambito regionale di incarico
di guardia medica in forma attiva affinche' entro termini
prestabiliti comunichino la loro eventuale disponibilita' a
frequentare il corso di formazione e ad essere integrati nei servizi
di emergenza sanitaria. Della pubblicazione dell'invito e' data
tempestiva comunicazione agli ordini provinciali e ai sindacati
firmatari.
7. Sulla base delle disponibilita' pervenute la regione programma i
tempi e i modi di svolgimento del corso, individuando se del caso una
o piu' U.S.L. presso le quali il corso deve essere attuato.
8. Il corso si conclude con un giudizio di idoneita' o inidoneita'
sui singoli partecipanti e con la formazione di una graduatoria degli
idonei ordinata secondo l'anzianita' di incarico di guardia medica e,
in subordine, dell'anzianita' di laurea. La graduatoria e' pubblicata
sul B.U.R. e la regione ne da' notizia agli ordini provinciali e ai
sindacati firmatari.
9. La graduatoria riporta accanto al nominativo di ciascun idoneo
l'indicazione dell'U.S.L. presso la quale il sanitario e' titolare di
incarico di guardia medica, l'orario settimanale di incarico e
l'anzianita' di servizio.
10. I medici sono integrati nei servizi di emergenza secondo
l'ordine della graduatoria di cui al comma 8 e per tale attivita'
possono essere utilizzati anche presso U.S.L. diversa da quella
presso la quale sono titolari di incarico di guardia medica.
11. Le UU.SS.LL. adottano appropriate misure di collegamento al
fine di assicurare, nei casi di cui al comma 10, la corretta
corresponsione degli emolumenti spettanti ai medici.
12. Restano validi a tutti gli effetti i corsi espletati ai sensi
dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 292/87.
Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 9, lettera g), della legge n.
595/85 vedi nota all'art. 1.
- L'art. 22 del D.P.R. n. 292 dell'8 giugno 1987 reca
norme in materia di emergenza sanitaria.
Art. 23.
Commissione professionale
1. In ogni regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge
27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono
affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i
seguenti compiti:
a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto
anche della situazione demografica, patologica e organizzativa
locale;
b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato
indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico
e per le commissioni professionali;
c) fissare le procedure per la verifica di qualita'
dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti
e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici
medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo,
nei casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione
al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto
obbligatorio con il medico stesso;
d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui
si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui
all'art. 9.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno
l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici e alla commissione
professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio
assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche'
il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati
evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione
farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di
laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera,
curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente
dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
3. La commissione professionale regionale, nominata con
provvedimento della regione, e' presieduta dal presidente dell'ordine
dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
a) cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra
dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario
nazionale;
b) quattro rappresentanti dei medici di guardia medica scelti dai
membri di parte medica del comitato consultivo regionale;
c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della
regione con funzioni di segretario.
4. La commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei
dirigenti sanitari di cui all'art. 24, individua almeno due tra i
seguenti progetti di valutazione e revisione della qualita'
dell'assistenza erogata dai servizi di guardia medica:
a) valutazione e revisione delle procedure di avvio (e di
accettazione) in ricovero ospedaliero (da svolgere in collaborazione
con la commissione professionale VRQ di medicina generale con il
nucleo ospedaliero della commissione VRQ di U.S.L.);
b) analisi dei rapporti cittadino/medico di guardia medica
secondo motivazioni di accesso e tipologia di prestazioni richieste:
valutazioni e proposte per la creazione di condizioni di
miglioramento dei rapporti tra cittadini e servizio di guardia
medica;
c) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale del
medico di guardia medica: analisi del ruolo svolto dal S.S.N.,
dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni
sindacali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica
scientifica e di divulgazione cosi' come sono al presente e come
potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze
professionali dei medici;
d) analisi e valutazione dei comportamenti prescrittivi del
medico di guardia medica con riferimento particolare all'assistenza
farmaceutica e ai ricoveri ospedalieri;
e) valutazione del ruolo della guardia medica nell'ambito dei
servizi integrati di pronto intervento: aspetti positivi, difficolta'
riscontrate, proposte di miglioramento;
f) analisi di fabbisogno informativo da parte del medico di
guardia medica in vista dell'adozione di tecnologie avanzate di
collegamento o comunicazione, efficienti ma rispettose della
riservatezza sui dati individuali anamnestici.
5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la commissione e'
tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In caso
di inattivita' la commissione e' convocata dall'assessore regionale
alla sanita'.
Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n.
730, e' il seguente:
"Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle
prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto
dell'autonomia del segreto professionale dei sanitari
convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati
ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in
aggiunta ai criteri definiti dell'anzidetto articolo devono
prevedere:
a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori
di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a
parametri prefissati dalla regione sulla base di indici
medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
b) l'istituzione di commissioni professionali a
livello regionale con la partecipazione di rappresentanti
dei medici convenzionati dalla regione, scelti tra esperti
qualificati delle strutture pubbliche universitarie e
ospedaliere e dell'ordine professionale, con il compito di
definire gli standards medi assistenziali e di fissare le
procedure per le verifiche di qualita' dell'assistenza.
Nella definizione degli standards medi assistenziali
dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di
spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a
sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal
punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;
c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire
informazioni sui servizi prestati anche mediante la
prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui
all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 683, nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie
locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle
commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati
informativi sul comportamento prescritto dei medici
convenzionati.
In caso di mancata designazione dei componenti entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo
collettivo nazionale, la regione costituisce in via
provvisoria la commissione professionale, che resta in
attivita' fino alla costituzione della commissione
definitiva.
In applicazione dei principi di contestualita' e di
omogeneizzazione affermati nell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in
deroga al primo comma del citato art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali in
scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati
con scadenza al 30 giugno 1985".
Art. 24.
Rapporti tra il medico di guardia
e la dirigenza sanitaria della U.S.L.
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione
regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio
specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria
erogata attraverso i servizi di guardia medica territoriale procede
al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel
che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I medici di guardia sono tenuti a collaborare con il suddetto
dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente
accordo.
Art. 25.
Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione
1. Nel campo dell'emergenza territoriale e dell'attivita' di
guardia medica per l'urgenza notturna, festiva e prefestiva sono
prestazioni indispensabili, ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2,
comma 2, le attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del presente
accordo nonche' le visite domiciliari urgenti limitatamente agli
aspetti diagnostici e terapeutici.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della
categoria dei medici di guardia medica convenzionati continuano ad
essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui
all'art. 13, dai medici individuati ai sensi dei commi successivi.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente
della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, sono stabiliti, con
apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione
di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione
a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita'
delle prestazioni di cui al comma 1, nonche' per la loro
distribuzione territoriale.
4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma 3 e'
effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per
singola U.S.L. entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo
stesso comma 3.
5. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 3 e
4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di
cui al comma 1.
6. In conformita' agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le UU.SS.LL.
individuano, in occasione di ciascuno sciopero della categoria dei
medici di guardia i nominativi dei medici in servizio tenuti alle
prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso,
comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello
sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra
individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro
ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso
sia possibile.
7. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validita' per
il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica
ricettivo del presente accordo e conservano la loro efficacia sino
alla definizione dei nuovi accordi.
8. Il diritto di sciopero dei medici di guardia medica
convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di quindici
giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al
preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
9. I medici di guardia medica che si astengono dal lavoro in
violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla
commissione regionale di disciplina che adotta le sanzioni secondo le
procedure stabilite dall'art. 8.
10. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non
effettuare azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo.
11. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di
calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono
immediatamente sospesi.
Nota all'art. 25:
- L'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90 fa obbligo
alle amministrazioni erogatrici di servizi pubblici
essenziali, tra i quali quelli relativi alla sanita' di
concordare in sede di stipulazione di contratti o accordi
collettivi le prestazioni indispensabili che sono tenute ad
assicurare, le modalita' e le procedure di erogazione e le
altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al
comma 1 dello stesso art. 2 (previsione del preavviso
minimo dell'astensione dal lavoro e indicazione della
durata).
Art. 26.
Durata dell'accordo
1. Il presente accordo di durata triennale scade il 30 giugno 1991
e gli effetti conomici si protraggono sino al 31 dicembre 1991.
--------------
NORMA FINALE N. 1
1. I medici che alla data di pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo
risultano titolari di incarico di guardia medica in forma attiva ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8
giugno 1987 sono confermati nel rapporto convenzionale ivi compresa
l'attivita' eventualmente svolta ai sensi dell'art. 22, salvi il
possesso dei requisiti prescritti e l'applicazione delle norme in
materia di incompatibilita' e di limitazione del massimale orario.
NORMA FINALE N. 2
1. Le parti chiariscono che il limite minimo di dodici ore
settimanali di cui all'art. 5, comma 1, va riferito soltanto agli
incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
--------------
NORMA TRANSITORIA N. 1
1. Sulla base di apposite determinazioni assunte a livello
regionale, le UU.SS.LL. nel cui territorio si trovino localita' di
notevole afflusso turistico possono organizzare - limitatamente al
periodo in cui, di norma, si riscontra il maggior numero di presenze
giornaliere - un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta
alle persone non residenti, utilizzando le disposizioni del presente
accordo.
2. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni caso
superare la durata di tre mesi e non possono essere attribuiti a
medici gia' titolari di altro incarico o rapporto convenzionale.
NORMA TRANSITORIA N. 2
1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera c),
del presente accordo, sono fatte salve le situazioni legittimamente
acquisite in virtu' del disposto di cui al decrerto del Presidente
della Repubblica n. 292/87, art. 3, comma 1, lettera c).
--------------
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
1. Le parti concordano sull'opportunita' di istituire una
commissione, anche con la partecipazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo, al fine di elaborare linee
di indirizzo per i corsi di aggiornamento e per i tirocinii pratici
obbligatori di cui agli articoli 19 e 22 del presente accordo,
nonche' per i tirocinii di cui alla direttiva CEE n. 86/457 del 15
settembre 1986.
2. In relazione a questi ultimi il Ministero della sanita' conviene
che agli stessi sia dato rilievo tra i titoli di servizio valutabili
ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del S.S.N.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni
interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonche'
problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della
magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina
dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino
oggetto di esame tra le parti stesse nel corso di apposite riunioni
convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte
sindacale.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
1. Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione
regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate
nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti
organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici",
"federazione regionale degli ordini dei medici" e "Federazione
nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei
medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri" e "Federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri".
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo
all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei
presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale
dell'A.N.C.I. non risulta costituita.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
1. Le parti convengono che tra i compiti del medico incaricato ai
sensi del presente accordo non rientrano le funzioni di medico
necroscopo e di polizia mortuaria in genere.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
1. Le parti si impegnano a verificare entro il 31 dicembre 1990
l'applicazione della normativa di cui all'art. 21.
2. In via transitoria per le regioni con un numero di titolari
inferiore a trecento la disponibilita' di cui al primo comma
dell'art. 21 e' concessa al sindacato che raggiunge un numero di
iscritti superiore al 50% dei titolari.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
1. Nel momento in cui sono istituite nelle varie regioni le
centrali di ascolto, le parti si impegnano a dare preferenza nel
conferimento degli incarichi ai medici portatori di gravi handicap
motori o visivi, secondo un ordine di graduatoria stabilito in base
all'anzianita' di laurea e, in subordine, al voto di laurea.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
1. Le parti si impegnano ad incontrarsi, entro tre mesi dalla
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende
esecutivo il presente accordo, per esaminare e possibilmente
definire, il problema delle quote di caro-vita da corrispondere ai
medici titolari di incarico ai sensi del presente accordo.
2. Le parti convengono di riconoscere alle attivita' svolte presso
i servizi di emergenza di cui all'art. 22 natura di tirocinio e
formazione.
Nota alla norma transitoria n. 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), del D.P.R.
n. 292/87 e' il seguente:
" c) svolga attivita' come medico specialista
ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale
sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica e'
consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale
specialista ambulatoriale convenzionato fino ad un massimo
di 10 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario
settimanale nei servizi di guardia medica non puo' superare
la meta' del massimale di cui al successivo art. 5".
Nota alla dichiarazione a verbale n. 1:
- La direttiva CEE 15 settembre 1986, n. 86/457,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
europee L n. 267/27 del 19 settembre 1986, reca norme
relative alla "Formazione specifica in medicina generale".

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto dottor ..........................................
nato a.................. (prov. ........), il............. residente
in................(prov. ......) c.a.p. ......... via/piazza n. ....
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15;

Dichiaro di

a) avere un/non avere alcun (*) (1)
rapporto di lavoro subordinato a .............................
tempo pieno presso enti od .............................
organismi pubblici o privati; .............................
b) essere/non essere (*) titolare (1)
di un rapporto di impiego a tempo .............................
definito con istituzioni pubbliche per n. ...... ore settimanali
o private, ospedali (anche (1)
psichiatrici), case di cura, per n. ...... ore settimanali
istituti universitari, ecc.;
c) operare/non operare (*) (1)
come medico generale, pediatra o in qualita' di (2)...........
specialista convenzionato, a per n. ...... ore settimanali
rapporto orario presso ambulatori (1)
delle UU.SS.LL. o di altri enti, in qualita' di (2)
organismi e amministrazioni per n. ...... ore settimanali
pubbliche;
d) avere/non avere (*) rapporti (1)
di lavoro o di interesse o ............................
forme di cointeressenza, diretta o ............................
indiretta, con case di cura private (1)
ed industrie farmaceutiche nonche' ............................
con le istituzioni, i presidi e gli ............................
stabilimenti sanitari soggetti ad (1)
autorizzazione ai sensi dell'art. ............................
43, legge n. 883/78; ............................

(*) Cancellare la parte che non interessa.
(1) Indicare la denominazione e la sede dell'ente,
istituzione, amministrazione, azienda, associazione, o
altro organismo, pubblico o privato, ovvero dell'U.S.L.,
con cui esiste il rapporto, o per conto di cui viene
esercitata l'attivita' dichiarata.
(2) Medico generale, o pediatra o specialista.

e) essere/non essere (*)
iscritto negli elenchi dei medici
specialisti convenzionati esterni;
f) essere/non essere (*) inserito c/o l'U.S.L. ...............
negli elenchi dei medici generali, come (1) ...................
o pediatri, convenzionati di libera ......... con n. ...........
scelta a ciclo di fiducia ed scelte acquisite (ovvero,
essere/non essere (*) "associato" per le quali percepisce la
ai sensi della norma transitoria n. quota capitaria relativa)
3 e n. 6 dei decreti del Presidente alla data del ..............
della Repubblica 13 agosto 1981;
g) fruire/non fruire (*) del
trattamento ordinario o per
invalidita' permanente da parte
del fondo di previdenza di cui al
decreto 15 ottobre 1976 del
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
h) svolgere/non svolgere (*) (2)
funzioni fiscali per conto ............................
delle UU.SS.LL., o di altre ............................
amministrazioni pubbliche; Ambito territoriale in cui
vengono eseguiti i controlli
............................
............................
............................
............................
____________________________
i) essere/non essere (*) | titolare |
titolare di servizio di guardia | come --------------- |
medica presso altra U.S.L. | supplente |
della regione o di altra regione; |__________________________|
U.S.L. n. .............
l) di svolgere, attualmente, oltre quelle segnalate alle precedenti
lettere, le attivita' sottospecificate (indicare l'ente per cui le
attivita' sono svolte; il tipo di rapporto esistente; la data di
inizio e di fine rapporto, se trattasi di incarico o sostituzione
temporanei; le ore settimanali mediamente impegnate). Indicare anche
incarichi od impegni libero-professionali, a prestazione o di
consulenza.

(3)
Il dichiarante
---------------------------------

(*) Cancellare la parte che non interessa.
(1) Medico generale o pediatra.
(2) Indicare la denominazione e la sede dell'ente,
istituzione, amministrazione, azienda, associazione, o
altro organismo, pubblico o privato, ovvero dell'U.S.L.,
con cui esiste il rapporto, o per conto di cui viene
esercitata l'attivita' dichiarata.
(3) In caso negativo scrivere: nessuno.

_______________________________
| |
| |
| (timbro) |
|_______________________________|

L'anno millenovecento ........ addi'............................
del mese di................. avanti a me ............ e' compars...
...l... sig. ......................................................
della cui identita' sono certo, per ................................
...l... quale, dopo essere stat... da me ammonit... sulla
responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, mi ha reso la suestesa dichiarazione,
sottoscrivendola in mia presenza.

Bollo .................................
(Firma dell'incaricato)

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Allegato a Pag. 21


ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI
GUARDIA MEDICA AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978,
N. 833, SOTTOSCRITTO IL 1› AGOSTO 1990.

Ministro della sanita': DE LORENZO
Ministro del tesoro (per delega ai sensi del decreto ministeriale 27
luglio 1989, on. Rubbi): RUBBI
Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT CATTIN
Regioni:
Veneto: BOLIS
Toscana: STRATINI
Lazio: CERCHIA
Calabria: CARATOZZOLO
Piemonte: RESTAGNO
A.N.C.I.: ACOCELLA - GONZI - ATTANASIO - PANELLA - RUSSO - TAGLIABUE
U.N.C.E.M.: PIERGENTILI - RAMACCIOTTI
Federazione italiana medici medicina generale (F.I.MM.G.): BONI -
PALADINO
Sindacato nazionale autonomo medici italiani (S.N.A.M.I.): TORCINARO
Confederazione unitaria medici italiani (C.U.M.I. - AMFUP): MOLA -
LUCCHETTI
Sindacato italiano medici del territorio (S.I.M.E.T.): TRECCA
Sindacato unitario medici italiani (S.U.M.I.): MILLIA
C.G.I.L. Coordinamento medici: CAU
U.I.L. - Sanita': CROCE
C.I.S.L. - Medici: BONFANTI - SCOLERI - RIZZO - LEMBATI - FABBRI
F.N.OO.MM.: POGGIOLINI
La Federazione nazionale degli ordini dei medici partecipa ai
sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.
Il presente accordo e' stato sottoscritto anche da:
UMUS - Conf. SAL.: VERNIERO
ANAAO - SIMP: SCAFFIDI