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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. 425
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilita', di collaudo statico e di iscrizione al catasto.

GU n. 142 del 20-6-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
2, commi 7, 8 e 9;
Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
Visto l'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Visto l'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 328,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei
deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della
competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'art.
2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 9 marzo
1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di
autorizzazione all'abitabilita' ed i collegati procedimenti di
collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere
indicate dall'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica ..
(Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis)".
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
(Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i
seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamenti governativi,
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
o leggi di cui all'allegato elenco 4 e dei procedimenti ad
essi connessi. La connessione si ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti
necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o
pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in
vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il
numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione
di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni,
ovvero presso diversi uffici della medesima
amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di
conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione
alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure
provinciale su espressa delega, dei procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni
previste dalla legislazione vigente nelle materie
dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello
smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei
diversi comparti produttivi degli adempimenti
amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la
tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 1086/1971 e' il
seguente:
"Art. 7 (Collaudo statico). - Tutte le opere di cui
all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non
sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione ed esecuzione dell'opera.
La nomina del collaudatore spetta al committente il
quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro
sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente
precisera' altresi' i termini di tempo entro i quali
dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
Quando non esiste il committente ed il costruttore
esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di
chiedere, nel termine indicato nel precedente comma,
all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli
architetti, la designazione di una terna di nominativi fra
i quali sceglie il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato
di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il
quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione
dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli
enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, gli obblighi
previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo
non sussistono".
- Il testo dell'art. 52 della legge n. 47/1985 e' il
seguente:
"Art. 52 (Iscrizione al catasto). - Alla domanda per il
rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita'
deve essere allegata copia della dichiarazione presentata
per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle
disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore
della presente legge che non siano state iscritte al
catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere
denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, previa
corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente,
presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda
prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e
integrazioni, e' elevata a L. 250.000".
- Il testo dell'art. 221 del R.D. n. 1265/1934 e' il
seguente:
"Art. 221. - Gli edifici o parti di essi indicati
nell'articolo precedente non possono essere abitati senza
autorizzazione del podesta', il quale la concede quando,
previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere
a cio' delegato, risulti che la costruzione sia stata
eseguita in conformita' del progetto approvato, che i muri
siano convenientemente prosciugati e che non sussistano
altre cause di insalubrita'.
Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del
presente articolo e' punito con l'ammenda da L. 8.000 a L.
80.000".
- Il testo dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 328/1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, e' il seguente:
"Art. 4. - (Omissis). 10. I controlli da effettuare ai
fini del rilascio dei certificati di abitabilita' e di
agibilita', estesi all'accertamento della conformita'
urbanistico edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.
In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta
giorni, il certificato puo' essere sostituito, in via
provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
sotto la propria responsabilita' da un professionista
abilitato".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 220 del R.D. n 1265/1934 e' il
seguente:
"Art. 220. - I progetti per le costruzioni di nuove
case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la
sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono
influire sulle condizioni di salubrita' delle case
esistenti debbono essere sottoposti al visto del podesta',
che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e
sentita la commissione edilizia".

Art. 2.
Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a
struttura metallica
1. Per le opere di cui all'art. 1, contestualmente alla denuncia
dei lavori prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
il committente dell'opera conferisce ad un ingegnere o ad un
architetto, iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni,
l'incarico di effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel
presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione
del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico,
l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno
a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.
2. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il
direttore dei lavori ne da' comunicazione al comune, al genio civile
ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il
collaudo.

Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 1086/1971 e' il
seguente:
"Art. 4 (Denuncia dei lavori). - Le opere di cui
all'art. 1 devono essere denunciate dal costruttore
all'ufficio del genio civile, competente per territorio,
prima del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i
recapiti del committente, del progettista delle strutture,
del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato
dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed
esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo,
le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per
definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata
dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale
risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei
materiali che verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituira' al costruttore,
all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto
e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto
deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero
introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel
progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di
dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio
civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente
articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle opere costruite per conto dello Stato o per conto
delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un
ufficio tecnico con a capo un ingegnere".

Art. 3.
Iscrizione al catasto dell'immobile
1. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice
copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di
cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente
dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta
giorni dalla installazione degli infissi.
2. Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso
della presentazione, una copia della dichiarazione con l'attestazione
dell'avvenuta presentazione.
3. Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province
autonome in materia.

Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 52 della legge n. 47/1985 si
vedano le precedenti note alle premesse.

Art. 4.
Rilascio del certificato di abitabilita'
1. Affinche' gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati,
e' necessario che il proprietario richieda il certificato di
abitabilita' al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di
collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto
dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione
dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei
lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilita', la
conformita' rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura
dei muri e la salubrita' degli ambienti.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
il sindaco rilascia il certificato di abitabilita'; entro questo
termine, puo' disporre una ispezione da parte degli uffici comunali,
che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione
per essere dichiarata abitabile.
3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi
quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda,
l'abitabilita' si intende attestata. In tal caso, l'autorita'
competente, nei successivi centottanta giorni, puo' disporre
l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e,
eventualmente, dichiarare la non abitabilita', nel caso in cui
verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per
essere dichiarata abitabile.
4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, puo' essere
interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale
esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata,
che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione, e che
essa non possa acquisire autonomamente.
5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di
documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di
presentazione degli stessi.

Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 220 del R.D. n. 1265/1934 si
veda la precedente nota all'art. 1.

Art. 5.
Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati il primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e il comma 10 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, limitatamente alla disciplina per il rilascio del
certificato di abitabilita'.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n.
537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 221, primo comma, del R.D. n.
1265/1934 si vedano le precedenti note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4, comma 10, del D.L. n.
328/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, si vedano le precedenti note alle
premesse.

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 22 aprile 1994

SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione
pubblica
MERLONI, Ministro dei lavori
pubblici
GALLO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 3


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato