GU n. 80 del 28-3-1973 - Suppl. Ordinario
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concetto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
È approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, allegato al presente decreto.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
TITOLO I Disposizioni generali
Capo I - Determinazione del territorio doganale
1. Linea doganale.
Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi. Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi. Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale.
2. Territorio doganale e territori extra-doganali.
Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale. Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale . È altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato. I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati «zona franca» rispettivamente con l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 .
Capo II - Organizzazione dei servizi doganali
3. Ordinamento amministrativo.
Agli effetti dell'ordinamento amministrativo dei servizi doganali, il territorio della Repubblica è suddiviso in compartimenti. Ciascun compartimento è ripartito in due o più circoscrizioni doganali; ciascuna circoscrizione comprende una o più dogane.
4. Compartimenti doganali.
Ai capi dei compartimenti doganali è attribuita l'alta vigilanza sugli uffici doganali del compartimento; essi esercitano altresì azione di direttiva e di indirizzo relativamente alla efficienza degli uffici predetti nonché le altre attribuzioni espressamente previste da norme legislative e regolamentari. Qualora le esigenze connesse con lo sviluppo dei traffici aerei lo giustifichino, il Ministro per le finanze può stabilire che talune attribuzioni dei compartimenti doganali siano devolute, limitatamente alla parte attinente al traffico aereo, ad un apposito ispettorato centrale alle dirette dipendenze della direzione generale delle dogane e imposta indiretta, con sede in Roma.
5. Circoscrizioni doganali.
Ai capi delle circoscrizioni doganali sono attribuite funzioni dirigenziali, di organizzazione, di coordinamento e di vigilanza dei servizi doganali nell'ambito della circoscrizione medesima e le altre competenze espressamente previste da norme legislative e regolamentari.
6. Dogane e loro ubicazione.
Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale di terra e di mare, presso i punti di approdo dei laghi di confine e nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale; sono altresì istituite nell'interno del territorio dello Stato, presso centri commerciali, industriali o turistici. In base ad accordi con gli Stati confinanti presso i transiti di confine possono essere istituite, in territorio italiano o in territorio estero, dogane internazionali, nelle quali gli organi doganali dei due Stati finitimi provvedono ad assicurare l'applicazione delle norme stabilite dalle rispettive legislazioni doganali. Le dogane internazionali ubicate in territorio estero si considerano, agli effetti amministrativi, poste nel territorio della provincia italiana più vicina. Nelle circoscrizioni doganali comprendenti più dogane la competenza territoriale di ciascuna dogana è stabilita dal capo della circoscrizione.
7. Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione.
Ciascuna dogana può avere alle proprie dipendenze una o più «sezioni», nonché uno o più posti doganali» e «posti di osservazioni », funzionanti come sezioni. Le sezioni doganali devono essere ubicate nell'ambito del territorio della provincia nel quale trovasi la sede della dogana medesima. Tuttavia, le sezioni funzionanti in prossimità dei transiti di confine ovvero presso stabilimenti o depositi possono essere ubicate anche fuori del territorio predetto. Possono essere istituite, anche fuori del territorio della provincia, sezioni doganali destinate a funzionare soltanto in determinati giorni della settimana o del mese ovvero in determinati periodi dell'anno. Al personale assegnato a tali sezioni compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia. I posti doganali possono essere istituiti lungo la linea doganale, nelle località dove l'esiguità del traffico non giustifica l'istituzione di una dogana. I posti di osservazione possono essere istituiti lungo la linea doganale per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci, qualora la dogana sia situata in luoghi distanti da detta linea.
8. Classificazione delle dogane.
Agli effetti della competenza per materia, le dogane si distinguono in tre categorie. Sono di prima categoria le dogane abilitate a compiere qualsiasi operazione e per merci di qualsiasi specie. Sono di seconda categoria le dogane specializzate per il compimento di determinate operazioni ovvero di operazioni relative a determinate merci. Sono di terza categoria le dogane istituite in località di non rilevante movimento commerciale, industriale o turistico, la cui competenza è limitata prevalentemente alle operazioni di interesse locale. Secondo la loro ubicazione, le dogane si distinguono in dogane di confine, dogane di mare, dogane aeroportuali e dogane interne. Ai fini amministrativo-contabili le dogane si distinguono in dogane principali e dogane secondarie.
9. Istruzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane.
Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7 . Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale . I controlli e le formalità di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro delle finanze, tra più uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali . La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa.
9-bis. Localizzazione di determinate operazioni doganali.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può stabilire che, in deroga alla competenza per materia delle dogane di qualsiasi categoria, le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci od a merci trasportate con determinati veicoli od a merci viaggianti sotto determinati regimi doganali siano accentrate presso talune dogane ovvero siano compiute presso la dogana del luogo ove si trova il deposito o stabilimento dell'impresa rispettivamente destinataria e mittente .
10. Laboratori chimici delle dogane.
L'istituzione e la soppressione dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere istituite nelle località di notevole importanza commerciale sezioni specializzate dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette. L'istituzione di una sezione specializzata, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio e le necessarie attrezzature tecniche, nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa. La soppressione delle sezioni specializzate è disposta con analogo provvedimento del Ministro per le finanze.
11. Orario degli uffici doganali.
[I capi dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario dei dipendenti uffici, ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato. L'orario degli uffici e delle sezioni nelle dogane di confine, di mare e aeroportuali, quando il volume del traffico lo giustifica, deve essere stabilito, sentiti i capi dei servizi sanitari e degli altri servizi dei quali è prescritto l'intervento in relazione all'entrata nel territorio doganale ed all'uscita dallo stesso delle persone, dei veicoli e delle merci, in modo da consentire che: a) il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per i veicoli che circolano vuoti o trasportano merci in regime doganale di transito; b) i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì, per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi; per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici oltre il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato è addebitato il costo del servizio. Nei centri elaborazione dati dei compartimenti doganali è stabilito un orario di ventiquattro ore al giorno. Il Ministro delle finanze può disporre riduzioni degli orari, di cui al secondo e terzo comma, nei casi di inesistente o scarsa circolazione delle persone e dei veicoli ovvero di mancata utilizzazione delle apparecchiature terminali collegate ai centri elaborazione dati. I capi delle dogane possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario di ufficio o fuori del circuito doganale verso pagamento del costo del servizio].
12. Disposizioni relative al personale delle dogane.
Per esigenze di servizio i capi dei compartimenti doganali possono disporre, nell'ambito del compartimento, distacchi ed invii in missione di personale doganale per periodi non superiori ad un mese, informandone tempestivamente il Ministero e le intendenze di finanza interessate. I posti di ufficiale e di commesso nei ruoli del personale delle dogane sono conferiti, nei limiti della metà del numero disponibile, ai sensi rispettivamente dell'art. 352, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e dell'articolo unico della L. 4 febbraio 1958, n. 94 (4/a). I posti da conferirsi ai sensi delle predette disposizioni che restassero non utilizzati per mancanza di aspiranti ovvero per rinuncia o per decadenza dalla nomina e la rimanente metà dei posti disponibili sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi, fatte salve le riserve di posti previste da altre leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini. Coloro che vengono immessi nei ruoli organici delle carriere del personale delle dogane devono essere assegnati, salvo casi eccezionali, presso una dogana avente sede in una delle circoscrizioni limitrofe al confine terrestre o in una isola distante oltre dieci miglia marine dalle coste della penisola e prestarvi effettivo servizio per almeno tre anni. In caso di insufficienza di personale doganale, la reggenza di piccole dogane di terza categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico può essere affidata, con provvedimento del Ministro per le finanze, a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza. Salvo casi particolari, il funzionamento del posti doganali e dei posti di osservazione è assicurato dai comandi di brigata del Corpo predetto competenti per territorio.
Capo III - Prescrizioni ai fini della vigilanza e dei controlli e poteri degli organi doganali
13. Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.
[È vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché di spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione ha carattere autonomo e non rimane assorbita da quelle di altre autorità, quando siano prescritte] .
14. Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali.
Si può procedere, per causa di pubblica utilità, all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza. In caso di urgente necessità gli organi dell'amministrazione doganale o i competenti comandi della guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.
15. Restrizioni per il deposito di merci estere nei territori extra-doganali.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può vietare la costituzione nei territori elencati nell'art. 2, quarto comma, di depositi di determinate merci estere, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.
16. Passaggio della linea doganale.
Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'art. 9. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico e trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.
17. Spazi doganali.
Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza. La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze.
18. Carico e scarico delle merci. Circuito doganale.
Il carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti debbono essere effettuati con il permesso della dogana e secondo le modalità dalla stessa stabilite. Le aree e i locali destinati dalla dogana al compimento delle operazioni doganali costituiscono il circuito doganale, il quale di regola coincide con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze, su proposta del capo della circoscrizione doganale e sentita la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio, provvede nell'ambito degli spazi doganali alla delimitazione del circuito doganale con proprio decreto, copia del quale deve essere affisso presso ciascun ufficio doganale in luogo accessibile al pubblico. Ogni operazione doganale deve essere effettuata nel circuito doganale o, fuori di esso, solo previa autorizzazione del capo della dogana.
19. Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone.
I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.
20. Controllo doganale delle persone.
I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona. In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente. Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.
20-bis. Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali.
Le disposizioni dei precedenti artt. 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonché nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza.
21. Servizio di riscontro.
Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllare la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto. I militari addetti al servizio di riscontro hanno facoltà di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo. Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando è prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguono parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti la attestazione di riscontro. Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'art. 11, lett. d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo (5/c).
22. Servizio di vigilanza.
I capi delle dogane, d'intesa con i comandanti competenti del Corpo, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche nei luoghi diversi dagli spazi doganali e da quelli dove si svolgono le attività di cui al primo comma dell'art. 18 .
23. Zona di vigilanza doganale terrestre.
Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno. Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuale le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri .
24. Delimitazione e modificazione della zona di vigilanza doganale terrestre.
La zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata con decreto del Presidente della Repubblica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
25. Esercizio della vigilanza nella zona terrestre.
Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (5/f). Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale. Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.
26. Restrizioni per il deposito di merci nella zona di vigilanza doganale terrestre.
Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine di terra, per le merci che più facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l'istituzione e l'esercizio di detti depositi.
27. Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre.
Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.
28. Esercizio della vigilanza nei laghi di confine.
Salva l'osservanza degli accordi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.
29. Zona di vigilanza doganale marittima.
È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale .
30. Esercizio della vigilanza nella zona marittima.
Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto prescritto a norma dell'articolo 105 e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso.
31. Casi di naufragio.
Nel caso di naufragio gli addetti all'amministrazione delle dogane ed i militari della guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con gli organi locali dell'Amministrazione della marina mercantile. Alle merci ricuperate da naufragio può essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto.
32. Vigilanza doganale negli aeroporti.
All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, i funzionari doganali e i militari della guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate. Nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.
33. Costruzione ed esercizio di aeroporti.
L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.
TITOLO II Rapporto doganale
Capo I - L'obbligazione tributaria doganale
34. Diritti doganali e diritti di confine.
Si considerano «diritti doganali» tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono «diritti di confine»: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.
35. Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese.
[I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le disposizioni del presente testo unico, della tariffa dei dazi doganali, dei regolamenti comunitari e relative norme di applicazione nonché delle leggi che vi si riferiscono. Gli altri diritti doganali sono applicati e riscossi secondo le norme del presente testo unico, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi che li riguardano. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc. Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso è prescritto, le modalità per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi. Sono anche a carico del contribuente, oltre ai corrispettivi dei servizi resi dal personale dell'Amministrazione finanziaria per operazioni compiute nel maggior periodo di apertura degli uffici indicato nella lettera b) del secondo comma dell'art. 11 e, a richiesta, fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, le spese per il compimento di lavori di facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonché ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento (6/b). I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana salvo che, se consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento].
36. Presupposto dell'obbligazione tributaria.
Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione. Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non può essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresì non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale. Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo. Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'articolo 338, primo comma. Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato.
37. Merci perdute o distrutte. Cali naturali e tecnici.
Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale. Si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (6/c).
38. Soggetti passivi dell'obbligazione tributaria. Diritto di ritenzione.
Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata. Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa. Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali.
39. Vincoli doganali e misure cautelative a tutela degli interessi erariali.
Le merci suscettibili di formare oggetto di imposizione tributaria doganale soggiacciono, durante la permanenza nel territorio dello Stato e nella zona di mare di cui all'art. 29, ai vincoli ed alle misure cautelative che, ai fini della tutela degli interessi erariali, sono previsti dalle norme del presente testo unico e di leggi speciali. Le stesse norme fissano, con riguardo alla posizione doganale delle merci anzidette, i correlativi obblighi a carico dei proprietari e dei detentori.
Capo II - La rappresentanza dei proprietari delle merci
Sezione prima: Spedizionieri doganali ed altri rappresentanti
40. Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale.
1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. 2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43. 3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.
41. Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo.
[Per ciascuna operazione doganale compiuta lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli organi doganali, ogni indicazione utile per l'identificazione del rappresentato. Egli è altresì tenuto in via sussidiaria al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, quando il proprietario della merce sia stato inutilmente escusso e purché la relativa richiesta gli sia notificata entro cinque anni dalla data della bolletta] (6/e).
42. Coadiutori dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo.
Lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo professionale può farsi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in detto albo. [Egli risponde ad ogni effetto dell'operato di tali suoi coadiutori].
43. Altri rappresentanti dei proprietari delle merci.
La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purché si tratti di un dipendente del proprietario della merce. Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministro delle finanze. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali . I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilità del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono.
44. Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo.
Gli spedizionieri non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali. Gli iscritti nell'elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti.
45. Personale ausiliario degli spedizionieri doganali.
Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale e quelli iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo nonché i proprietari delle merci possono farsi coadiuvare, nell'espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario. Il personale ausiliario è ammesso in dogana a condizione che riscuota la fiducia dell'amministrazione. Esso agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilità dello spedizioniere doganale o dell'impresa da cui dipende.
46. Registro del personale ausiliario.
Presso ciascuna direzione di circoscrizione doganale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la circoscrizione medesima. Copia dell'elenco è trasmessa al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni.
Sezione seconda: Procedura per la nomina degli spedizionieri doganali
47. Conferimento della nomina a spedizioniere doganale.
La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata. La patente è rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso le dogane predette lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione (6/g). Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato. A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra circoscrizione, purché risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento è disposto dal Ministero delle finanze. Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, può consentire agli spedizionieri doganali di cui all'articolo 43, primo comma, di operare presso dogane di più circoscrizioni.
48. Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale.
La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani; b) abbiano raggiunta la maggiore età; c) risultino di buona condotta; d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria; e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50. La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
49. Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria cessati dal servizio.
È in facoltà del Ministro per le finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dal possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni. In ogni caso, coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria non possono essere ammessi ad operare, per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del rapporto di impiego, nell'ambito delle circoscrizioni presso le quali hanno prestato servizio nell'ultimo quinquennio. Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l'esercizio della professione si svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni presso le quali l'interessato prestò servizio nell'ultimo quinquennio.
50. Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.
Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con decreto del Ministro per le finanze, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con decreto dello stesso Ministro, è presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed è composta: a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente; b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto; c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo; d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
51. Ammissione agli esami.
Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi dell'art. 46. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale. L'esclusione degli esami per difetto di requisiti è disposta con decreto motivato del Ministro per le finanze.
52. Svolgimento degli esami.
L'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio. La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, princìpi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonché nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee. Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennità ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili e dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennità spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con decreto del Ministero per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
53. Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali.
Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana; b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere c) e d) (6/h). Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione è disposta su proposta del capo della dogana ed è inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma può essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorità giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto. È sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso in cui alla lett. b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura . Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali è adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.
54. Revoca della nomina a spedizioniere doganale.
È sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di: a) radiazione dall'albo professionale; b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettere a) e d); c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca è disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorché congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'articolo precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento . Il provvedimento di revoca è adottato con decreto del Ministero per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
Capo III - Procedure di accertamento
55. Destinazione doganale delle merci.
Per destinazione doganale delle merci si intende l'esito che agli effetti doganali è dato, in base alla dichiarazione prevista nell'articolo 56, alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dal presente testo unico. Le destinazioni doganali sono le seguenti: 1. Per le merci estere: a) l'importazione definitiva; b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione; c) la spedizione da una dogana all'altra; d) il transito; e) il deposito. 2. Per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 134: a) l'esportazione definitiva; b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione; c) il cabotaggio; d) la circolazione.
56. Dichiarazione doganale.
1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 .
57. Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullità.
[La dichiarazione dev'essere compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale è ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso personale e negli altri casi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. La dichiarazione scritta deve contenere le seguenti indicazioni: a) il nome, il cognome e il domicilio del dichiarante, nonché del proprietario delle merci che fosse da lui rappresentato; b) i luoghi di origine, di provenienza e di destinazione delle merci; c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche; d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, della qualità, composizione e quantità, e per le voci di tariffa che siano determinate con decreto del Ministro per le finanze, con la indicazione anche delle denominazioni commerciali; e) il valore delle merci. Nella dichiarazione scritta devono essere indicati, inoltre, gli importi dei singoli tributi gravanti sulla merce e l'ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire, calcolati sulla base degli elementi dichiarati a norma del comma precedente; per tale adempimento coloro che non siano operatori professionali possono chiedere l'assistenza gratuita di un funzionario della dogana. Gli errori commessi nella indicazione dei dati predetti non danno luogo ad applicazione di penalità. In casi particolari il capo della dogana o chi per esso può esonerare il dichiarante dall'obbligo di cui al precedente comma; l'esonero può essere altresì disposto in via generale dal Ministero delle finanze per determinate specie di operazioni doganali, in relazione alle esigenze dei traffici. La dichiarazione si considera nulla quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni; quando, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 351, i dati relativi alla quantità ed al valore sulla base dei quali debbono essere liquidati i diritti non vi siano indicati, oltre che in cifre, anche in lettere, o quando manchi qualunque altra indicazione prevista da questo articolo. La nullità non può essere fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione è stata accettata dalla dogana. Insieme con la dichiarazione devono essere, su richiesta della dogana, presentati tutti i documenti commerciali e di trasporto relativi alla merce dichiarata ed ogni altro documento la cui presentazione sia prescritta da disposizioni speciali] .
58. Visita preventiva. Modifica della dichiarazione.
Su richiesta del proprietario e prima della presentazione della dichiarazione, la dogana può permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualità e la quantità. [È consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che il funzionario incaricato della visita le abbia considerate conformi al dichiarato con l'apposizione della relativa annotazione ovvero ne abbia intrapresa la visita totale o parziale].
59. Visita delle merci. Bolletta doganale.
[Accettata la dichiarazione, la dogana procede, in contraddittorio con il proprietario, all'accertamento della qualità, della quantità, del valore e dell'origine delle merci che formano oggetto della dichiarazione stessa. Ai fini suddetti, le merci devono essere sottoposte a visita nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa designati, previa apertura dei colli con la collaborazione del proprietario. Tuttavia, i funzionari doganali incaricati di tale compito hanno facoltà di prescindere dall'eseguire la visita stessa, ovvero di limitarla ad una parte soltanto della merce, e di considerare conforme al dichiarato la merce o la parte di essa non visitata, facendone annotazione sul documento doganale; detta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di conformità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi. La verifica della dichiarazione e della relativa documentazione e la visita totale o parziale debbono essere sempre eseguite quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento nonché nei casi, e secondo i criteri e le modalità, stabiliti con decreti del Ministro delle finanze ed intesi a selezionare con l'applicazione di parametri predefiniti gli accertamenti ed il grado del loro approfondimento, ferma restando la possibilità di controlli a sondaggio meramente casuale tali da evitare duplicazioni di attività o richieste di adempimenti non necessari all'esecuzione dei controlli . L'esercizio delle facoltà di cui al terzo comma non comporta responsabilità del funzionario, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza delle prescrizioni dettate con i decreti di cui al comma precedente . Se la merce è riconosciuta o considerata conforme alla dichiarazione ovvero se l'operatore non contesta le difformi risultanze dell'accertamento nei modi indicati negli articoli 65 e seguenti, la dogana liquida i diritti ed annota la dichiarazione nel registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero e della data, che costituisce ad ogni effetto la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Tale registrazione dà al documento valore di bolletta doganale. La bolletta è consegnata al proprietario della merce dopo che questi abbia provveduto al pagamento dei diritti dovuti o abbia adempiuto alle condizioni e formalità prescritte in relazione alla destinazione doganale data alla merce. La bolletta doganale consegnata al proprietario è il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle condizioni e formalità suddette].
60. Esenzione dalla visita doganale.
I plichi delle lettere e delle carte descritti nei «Fogli di via» portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali. Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purché racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.
61. Analisi ed esame tecnico delle merci.
Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, fatta salva la facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 59, all'invio dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci devono, in presenza dell'operatore, essere identificati con i sigilli della dogana e dell'interessato; per la spedizione e la restituzione dei campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72. In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e sempreché non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause, la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione e consente il rilascio della merce, verso prestazione di cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di operazione doganale diversa dalla importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sarà prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci possono andare soggette. Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le modalità indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovrà curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali. Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore. Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 59; se i diritti liquidati provvisoriamente in base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso.
62. Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite per via mare.
La dogana ha facoltà di consentire che le operazioni doganali relative a merci di ogni specie giunte o spedite per via di mare possano essere eseguite a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco, o dopo l'imbarco, quando ricorrano le seguenti condizioni: a) il carico della nave o di ciascun serbatoio o stiva sia costituito da merce di unica qualità e di facile riconoscimento; b) sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che la quantità di merce contenuta nella nave od in ciascun serbatoio o stiva corrisponda a quella risultante dai documenti relativi al carico. L'operazione a bordo della nave può essere effettuata anche quando per il riconoscimento della merce occorra procedere all'analisi di campioni di essa; in tali casi si rendono applicabili le disposizioni del precedente articolo. Le merci estere nazionalizzate a bordo della nave, anche se di bandiera straniera, anziché essere sbarcate possono proseguire con la medesima nave per altri porti dello Stato sotto osservanza delle disposizioni doganali prescritte per il cabotaggio. Le eventuali eccedenze riscontrate nel porto di sbarco sono considerate merci estere; per esse devono essere pagati i relativi diritti doganali, fatta salva l'applicazione di penalità, ove ne ricorrano gli estremi.
63. Visite di controllo.
Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i capi degli uffici doganali od i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo saltuarie, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non visitate a norma dell'art. 59, terzo comma. Le visite di controllo devono essere sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della guardia di finanza a norma dell'art. 21 e dagli operatori interessati. La disposizione del primo comma si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.
64. Procedura eccezionale di accertamento.
In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze il capo del compartimento doganale, su proposta del capo della circoscrizione doganale ed informando tempestivamente il Ministero, può impartire disposizioni ai funzionari doganali incaricati affinché, senza l'osservanza delle normali procedure e con l'adozione di adeguate cautele, le merci abbiano l'esito doganale voluto dagli operatori sulla sola base della presentazione della dichiarazione, corredata della prescritta documentazione e della prova dell'avvenuto pagamento o cauzionamento dei diritti doganali gravanti sulle merci stesse. Anche in tali casi possono, ove se ne ravvisi la necessità, essere compiuti i controlli saltuari previsti nel precedente articolo.
Capo IV - Impugnazione e revisione dell'accertamento
65. Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali.
Qualora, nel corso dell'accertamento sorga contestazione circa la qualificazione, il valore o l'origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario può chiedere che si proceda a visita di controllo a norma dell'art. 63. Ove non richieda tale visita o non ne accetti il risultato, può chiedere che sia sentito il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle liste approvate dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e l'altro designato dal capo della dogana. Il parere dei periti, anche se concorde, non è tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle due parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al perito designato dalla dogana la spesa è liquidata in base alla tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze. Su richiesta della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ed a spese della medesima può essere designato da ciascuna delle due parti un numero maggiore di periti. Sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana; la decisione deve essere subito notificata all'interessato. Se il proprietario della merce non intende accettare la decisione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere che si proceda alla redazione di apposito verbale. Il verbale, redatto in duplice esemplare entro un termine all'uopo fissato dalla dogana, è sottoscritto da entrambe le parti; uno degli esemplari è consegnato all'operatore interessato. Se questi per qualsiasi motivo non sottoscrive il verbale, si fa menzione di tale circostanza nel verbale stesso e si procede alla relativa notifica. - Qualora per la risoluzione della insorta contestazione l'operatore non ne richieda il deferimento all'esame dei periti, il verbale viene redatto nel momento stesso in cui la contestazione è sorta. Contemporaneamente alla redazione del verbale e sempreché non si sia già provveduto in precedenza in applicazione del primo comma dell'art. 61, si procede al prelevamento dei campioni con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo medesimo; ove non sia possibile, attesa la qualità della merce, prelevare i campioni, si supplisce con disegni, con fotografie o con una dettagliata descrizione fatta d'accordo fra le due parti ovvero da due periti da esse a ciò delegati. Dopo la redazione del verbale può essere autorizzato il rilascio della merce con l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 61; in tal caso, la cauzione è commisurata alla differenza fra i diritti che sarebbero dovuti secondo l'accertamento della dogana e quelli calcolati in base alla dichiarazione.
66. Procedimento amministrativo di prima istanza per la risoluzione delle controversie.
Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al precedente articolo, a pena di decadenza, l'operatore può chiedere al capo del compartimento doganale di provvedere alla risoluzione della controversia. A tal fine deve presentare apposita istanza alla competente dogana, producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili. L'istanza, unitamente al verbale, alle eventuali relazioni dei periti di cui al primo comma del precedente articolo ed alle proprie controdeduzioni, è trasmessa dalla dogana entro i successivi dieci giorni al capo del compartimento doganale, che decide sulla controversia con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali, costituito in ciascun compartimento doganale a norma dell'art. 67. Copia delle controdeduzioni della dogana deve essere fatta pervenire all'operatore interessato. Decorso inutilmente il termine indicato nel primo comma, si intende accettata la pretesa della dogana, la quale procede ai sensi dell'articolo 61, ultimo comma.
67. Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali.
Il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali si compone di un presidente, di quattro membri effettivi, di due membri supplenti e di un segretario. Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono scelti fra esperti particolarmente qualificati in materia doganale e merceologica residenti nel compartimento, con esclusione di coloro che prestano servizio nell'amministrazione finanziaria e degli spedizionieri doganali. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del compartimento doganale, di qualifica non inferiore ad ispettore. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per le finanze; la scelta di almeno tre dei membri effettivi e di un membro supplente deve essere fatta su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio nel compartimento. Ciascun collegio è costituito per quattro anni; alla scadenza i componenti possono essere confermati. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere nominato un numero maggiore di membri effettivi e supplenti, in modo da consentire la suddivisione del collegio in due o più sezioni, ciascuna composta di quattro membri effettivi e due supplenti. Le sezioni possono essere presiedute da vice presidenti designati dal presidente fra i membri effettivi delle sezioni stesse; per ciascuna sezione oltre la prima è nominato un segretario aggiunto.
68. Procedimento amministrativo di seconda istanza per la risoluzione di controversie.
La decisione del capo del compartimento doganale deve essere emessa nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della formale istanza di cui all'art. 66 e deve essere subito notificata all'interessato dalla competente dogana. Avverso la decisione del capo del compartimento doganale è ammesso ricorso al Ministro per le finanze; il ricorso deve essere presentato alla dogana competente, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica della decisione medesima. Il ricorso di cui al secondo comma, unitamente a tutti gli atti della controversia, è dalla dogana trasmesso al Ministero delle finanze. Il Ministro decide con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo centrale dei periti doganali, costituito a norma del successivo articolo. Decorso inutilmente il termine indicato nel secondo comma, si intende accettata la decisione di prima istanza. In tal caso la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
69. Collegio consultivo centrale dei periti doganali.
Il collegio consultivo centrale dei periti doganali si compone di un presidente, di diciotto membri effettivi, di quattro membri supplenti, di un segretario e di un segretario aggiunto. Il presidente è scelto fra i docenti universitari di materie tecnico-scientifiche. I membri effettivi e supplenti sono ripartiti come segue: a) tre membri effettivi, dei quali due scelti dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per il commercio con l'estero, non appartenenti alle rispettive amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnico-merceologica in materia industriale, agricola e commerciale; b) nove membri effettivi e quattro supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi diversa competenza in materia industriale, agricola e commerciale che saranno proposte al detto Ministro, due per ciascuna, da tredici camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato designate per ogni triennio dal Ministro stesso; c) sei membri effettivi designati due dal Ministero del commercio con l'estero, due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fra funzionari dei Ministeri stessi di qualifica non inferiore a dirigente superiore. Esplicano le funzioni di segretario e di segretario aggiunto funzionari del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata. Il collegio è articolato su due sezioni di un numero uguale di membri, ciascuna delle quali elegge nel suo seno un vice presidente. Il presidente provvede all'assegnazione dei membri alle sezioni; egli può assumere la presidenza di qualunque sezione e può altresì stabilire che gli affari più importanti vengano deferiti all'esame delle due sezioni in seduta congiunta sotto la sua presidenza. I componenti del collegio consultivo centrale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. Il collegio è costituito per tre anni; alla scadenza del triennio i componenti possono essere confermati. La qualità di presidente o membro del collegio consultivo centrale non è compatibile con quella di presidente o membro di un collegio consultivo compartimentale dei periti doganali.
70. Decisioni del Ministro.
La decisione del Ministro per le finanze deve essere emessa nel termine di sei mesi dalla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 68, secondo comma, e deve essere subito notificata all'interessato per il tramite della competente dogana. Con la decisione del Ministro l'accertamento si intende definito. Entro dieci giorni dalla notifica la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
71. Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi.
Per la validità delle riunioni dei collegi consultivi compartimentali e di quello centrale, ovvero delle relative sezioni, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi membri, compreso nel computo il presidente. I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. I pareri dei collegi non sono vincolanti per l'autorità chiamata a decidere la controversia: tuttavia, nel caso che la decisione sia difforme dal parere, l'autorità stessa deve precisare nel proprio provvedimento i motivi del dissenso. In ogni caso la decisione va notificata all'operatore corredata dal parere del collegio. Sia l'Amministrazione finanziaria sia il proprietario della merce possono presentare memorie aggiuntive e documenti, di cui la controparte ha diritto di prendere visione, e possono essere sentiti dai collegi per chiarimenti; in tal caso il proprietario della merce può farsi assistere o rappresentare da uno spedizioniere doganale o da altro professionista. Prima della emissione del parere da parte del collegio, l'operatore ed i funzionari dell'amministrazione che siano stati invitati a presenziare alla discussione devono ritirarsi. Ai componenti dei collegi consultivi spetta, per ciascuna seduta, il trattamento previsto dalle disposizioni concernenti i compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali, nonché il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio se provenienti da altre sedi. Ai fini del trattamento di missione o del rimborso delle spese di viaggio i componenti estranei alle amministrazioni dello Stato sono equiparati ai dipendenti civili dello Stato che rivestono la qualifica di dirigente superiore.
72. Altre norme relative ai procedimenti di prima e seconda istanza.
Le spese per la spedizione dei campioni, comprese quelle per la restituzione agli interessati della parte di essi eventualmente residuata, sono a carico degli operatori. La richiesta di restituzione dei campioni deve pervenire alla dogana entro centoventi giorni dalla definizione dell'accertamento. Decorso inutilmente tale termine, i campioni stessi, qualora non debbano essere tenuti a disposizione di organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 76, sono considerati abbandonati e vengono assoggettati al trattamento previsto per le merci cadute in abbandono presso le dogane. Sono anche a carico dell'operatore le spese per eventuali sopralluoghi del collegio consultivo e per l'esecuzione di analisi o di altri accertamenti tecnici da parte dei laboratori od uffici non dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, disposti su richiesta dell'operatore medesimo.
73. Pareri preventivi del collegio consultivo centrale.
Quando ne sia richiesto dal Ministro per le finanze o da una camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il collegio consultivo centrale dei periti doganali può esprimere il proprio parere su questioni di massima nonché sulla classificazione, origine e valore imponibile, sul regime delle tare e sul trattamento degli imballaggi relativamente a merci per le quali non esiste controversia fra dogana e contribuenti.
74. Revisione dell'accertamento.
[La dogana può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore. La revisione è eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Ai fini della revisione, i funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo della dogana, nei luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di attività produttive o commerciali per procedere all'ispezione delle merci che hanno formato oggetto dell'accertamento, se ancora reperibili ed identificabili, ed alla verifica della relativa documentazione doganale, richiedendo, ove occorra, l'intervento della guardia di finanza; possono altresì invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire entro dieci giorni, di persona o a mezzo di mandatari, presso l'ufficio, ovvero fornire, entro lo stesso termine, notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni doganali che si intendono sottoporre a revisione. Nei casi predetti i funzionari incaricati redigono processo verbale nel quale devono essere indicate le richieste della dogana, le dichiarazioni dell'operatore e le risultanze dell'ispezione e della verifica: il verbale deve essere sottoscritto dall'operatore, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione, e di esso l'operatore ha diritto di ottenere copia. Il Ministro per le finanze stabilisce, con proprio decreto, le norme necessarie per coordinare l'azione dei funzionari doganali con quella della guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di revisione. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su richiesta di parte, emergono inesattezze, omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base dell'accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al capo del compartimento doganale, che provvede in via definitiva. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti. Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al ricupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuovere d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate] .
75. Previsione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale.
La revisione dell'accertamento di cui al precedente articolo non è ammessa quando comporti il riesame di questioni già decise dal capo del compartimento o dal Ministro in sede di procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie, salvo che non risultino omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base della decisione.
76. Rimedi giurisdizionali.
[Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica, possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi giurisdizionali in sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti, qualora la connessa contravvenzione per infedele dichiarazione sia stata estinta mediante oblazione. Ove non ricorra tale condizione, competente a decidere sulla vertenza è il tribunale a cui spetta la cognizione del reato, a norma dell'art. 22, L. 7 gennaio 1929, n. 4 (7/c). Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale] .
Capo V - Riscossione
77. Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali.
Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito in contanti per un importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna dichiarazione. È in facoltà del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo di dieci milioni di lire. Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della facoltà del versamento in contanti, e per gli importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti: a) mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale; b) mediante vaglia cambiari della Banca di Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonché mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito anche internazionali espressi in lire italiane (7/d); b-bis) mediante bonifico bancario con valuta fissa . Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e per il successivo versamento delle relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni.
78. Pagamenti periodici di diritti doganali.
L'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali per ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi. La concessione dell'agevolazione è subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana. L'Amministrazione può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi a pacchi postali .
79. Pagamento differito di diritti doganali.
È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta . Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno . L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto (8/b). La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo articolo 87. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
80. Decorrenza o scadenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito.
Il periodo per il quale è concesso il pagamento differito di cui al precedente articolo decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, se la merce è stata già rilasciata a disposizione dell'operatore, dalla data del rilascio medesimo. Qualora l'operazione doganale relativa a merce descritta in una unica dichiarazione venga effettuata in più riprese, il periodo di cui al comma precedente decorre dal giorno del rilascio dell'ultima quantità di merce, retrodatato di un numero di giorni uguale alla metà di quelli impiegati per il compimento dell'operazione stessa; se il numero dei giorni impiegati nel compimento dell'operazione è dispari, la metà è calcolata rispetto al numero pari immediatamente inferiore. Per le operazioni doganali a riprese di durata superiore a trenta giorni il periodo di cui al comma precedente decorre in ogni caso dal quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio della prima quantità di merce. Nei casi in cui sono consentiti, ai sensi dell'art. 78, pagamenti periodici globali per gruppi di operazioni separatamente effettuate in un determinato intervallo di tempo, la decorrenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito è stabilita con i criteri indicati nel precedente comma, assumendo a base del calcolo il numero dei giorni costituenti l'intervallo medesimo. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
81. Ritardo nel pagamento dei diritti.
Qualora dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta ovvero dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento periodico o per il pagamento differito non siano stati pagati i diritti liquidati, la dogana procede, con le norme di cui all'articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 322. Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.
82. Ingiunzione di pagamento.
I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (8/c), delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari. All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione.
83. Diritti doganali non contestati ovvero non suscettibili di esonero o di abbuono.
Nei casi in cui viene consentito, ai sensi degli articoli 61 e 65, il rilascio della merce prima che l'accertamento sia divenuto definitivo, i diritti che non risultano contestati devono essere versati a titolo definitivo. Deve essere altresì versata a titolo definitivo, nei casi di merci rilasciate con sospensione del pagamento di una parte dei diritti liquidati in previsione della concessione di esonero o di abbuono, la parte dei diritti non suscettibile di esonero o di abbuono. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 78 e 79.
84. Prescrizione dei diritti doganali.
L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine decorre: a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe; b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione di cui all'art. 141 per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza alla spedizione delle merci ad altra dogana od in transito; c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia; d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili. Se il mancato pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualità, della quantità, del valore o della origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74.
85. Risarcimento di danni per incompleta o mancata riscossione o per intervenuta prescrizione.
[Riuscita infruttuosa, in tutto o in parte, l'escussione del contribuente, l'amministrazione, nel termine di cinque anni di cui all'articolo precedente e nell'anno successivo, ha facoltà di agire per il risarcimento del danno contro gli impiegati che per effetto di mancata od erronea liquidazione ovvero per altri fatti ad essi addebitabili, abbiano cagionata la incompleta o mancata riscossione. All'impiegato, il quale abbia risarcito il danno, spetta il rimborso da parte dell'amministrazione, della somma pagata, qualora successivamente, per qualsiasi motivo, detta somma venga ricuperata dal contribuente. La responsabilità degli agenti contabili rimane regolata dalle norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato].
86. Interessi per il ritardato pagamento.
Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile (8/f). Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. L'interesse è dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato è riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82.
87. Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali.
In tutti i casi in cui è prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa può essere prestata, oltreché mediante deposito delle somme stesse con le modalità indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione. Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali.
88. Esclusione delle penalità dal computo delle cauzioni.
Per la determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi a garanzia degli obblighi connessi con le operazioni doganali non si computano gli importi corrispondenti alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato adempimento degli obblighi stessi.
89. Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine.
Le cauzioni dovute per il deposito o il trasporto di prodotti di estera provenienza gravati da sovrimposta di confine sono calcolate per quanto riguarda la sovrimposta stessa e l'eventuale diritto erariale, nella stessa misura percentuale stabilita per la imposta di fabbricazione ed il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali depositati o trasportati. Le cauzioni sono limitate al dieci per cento dell'ammontare dei tributi anzidetti quando si tratta di operazioni di temporanea importazione effettuate da ditte che lavorano le merci soggette ai tributi stessi in propri stabilimenti sottoposti a permanente vigilanza finanziaria. In tali casi i crediti dell'Amministrazione finanziaria per i tributi ed i relativi interessi di mora, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, di pertinenza delle stesse ditte.
90. Esonero dall'obbligo di prestare cauzione.
L'Amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate. in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta: in tal caso l'ente o la ditta deve entro cinque giorni dalla notifica della revoca prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.
91. Rimborsi.
Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato dell'accertamento, purché ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento. Qualora, nel predetto termine di cinque anni , dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti l'amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari. Se l'indebito pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualità, della quantità, del valore o dell'origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74.
92. Restituzione di somme per il tramite degli spedizionieri doganali.
Il rimborso di diritti doganali indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dalla dogana per le quali sia venuta meno la ragione del deposito può essere eseguito nelle mani dello spedizioniere doganale, ancorché non sia munito di specifico mandato, qualora tali diritti o somme afferiscano ad operazione doganale da esso compiuta in rappresentanza del proprietario della merce e siano stati versati dallo spedizioniere medesimo. La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che: a) lo spedizioniere doganale richiedente sia in possesso dell'originale bolletta doganale «figlia» comprovante l'effettuazione del versamento, con esclusione di duplicati o copie autentiche; b) nel caso di deposito, la bolletta doganale predetta risulti firmata dallo spedizioniere in qualità di effettivo versante; c) il proprietario della merce rappresentato non abbia notificato alla dogana la cessazione del rapporto di rappresentanza; d) lo spedizioniere doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero cancellato o radiato dall'albo professionale.
93. Interessi passivi.
In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresì al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie .
TITOLO III Movimento delle merci da e per l'estero
Capo I - Entrata delle merci nel territorio doganale
Sezione prima: Disposizioni generali sugli arrivi e sulla temporanea custodia delle merci
94. Dichiarazione sommaria.
Le merci in arrivo nel territorio doganale, qualora non abbiano già ricevuto o non ricevano subito una destinazione doganale, devono formare oggetto di una dichiarazione sommaria scritta, contenente almeno le seguenti indicazioni: a) per le merci in colli: specie quantità. marche e numeri distintivi dei colli, nonché qualità e peso lordo delle merci; per le merci alla rinfusa: qualità e quantità, in peso o in volume delle merci; b) specie e caratteristiche del mezzo di trasporto con il quale le merci sono arrivate; c) luogo di carico delle merci sul mezzo di trasporto predetto. La dichiarazione sommaria deve essere presentata alla dogana dal detentore delle merci o dal suo rappresentante non oltre ventiquattro ore dall'arrivo delle merci stesse. Prima della presentazione della dichiarazione sommaria le merci non possono essere scaricate o sbarcate dal mezzo di trasporto: in casi eccezionali la dogana può tuttavia autorizzare lo scarico o lo sbarco della merce in luoghi da essa sorvegliati. Qualsiasi documento doganale, amministrativo o commerciale che contenga tutti gli elementi indicati nel primo comma può essere considerato come dichiarazione sommaria. Per le merci in arrivo per via di mare e per via aerea la dichiarazione sommaria è costituita dal manifesto di cui agli articoli 105 e 115. Qualora alla scadenza del termine la dichiarazione sommaria non sia stata presentata ovvero risulti incompleta, la dogana provvede alla compilazione di un processo verbale di constatazione dal quale risultino le indicazioni di cui al primo comma. A tal fine, ove occorra la qualità della merce, si procede allo scondizionamento dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'Amministrazione finanziaria. Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. La dichiarazione sommaria vidimata dalla dogana, od il processo verbale di constatazione di cui al precedente comma, è presa in carico in apposito registro. L'amministrazione può disporre l'esonero dalla presentazione della dichiarazione sommaria per le merci portate dai viaggiatori o che formano oggetto di traffico nelle zone di frontiera.
95. Termine per dare alle merci una destinazione doganale.
Le merci che, a norma del precedente articolo hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria o del verbale di constatazione e quelle che sono descritte nei manifesti delle navi e degli aeromobili devono essere introdotte entro ventiquattro ore dall'arrivo se giunte per via di terra o dallo sbarco negli altri casi, nei magazzini o recinti di temporanea custodia, di cui al successivo articolo, in attesa che sia ad esse data una destinazione doganale o che siano rispedite fuori del territorio doganale. Le merci arrivate per via diversa da quella marittima devono ricevere una destinazione doganale od essere rispedite fuori del territorio doganale entro quindici giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sommaria o del manifesto ovvero dalla data di scadenza del termine per la presentazione stessa; qualora occorra verificare l'esatta composizione delle merci la dogana può accordare una proroga non eccedente la durata del tempo necessario per la verifica. Per le merci arrivate per via di mare il termine predetto è elevato a quarantacinque giorni. Se il giorno di scadenza del termine non è lavorativo, la scadenza stessa è prorogata di diritto a tutto il primo giorno lavorativo successivo. Il termine può essere altresì prorogato dalla dogana quando circostanze eccezionali lo giustificano.
96. Magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci.
I magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci sono situati nell'ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti direttamente dalla dogana ovvero sono gestiti in propri locali od aree da enti ed imprese autorizzati a norma del successivo articolo. L'introduzione delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia si effettua a richiesta ed a cura del proprietario o del vettore, sulla base delle indicazioni risultanti dalla dichiarazione sommaria o dal processo verbale di constatazione di cui all'art. 94: tuttavia, quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario o il vettore, l'introduzione si effettua ad iniziativa della dogana ed a spese del proprietario. È in facoltà della dogana di eseguire, ogni qual volta abbia dubbi sulla esattezza delle indicazioni predette, la visita interna dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria; in tali casi deve essere redatto un verbale di constatazione che, sottoscritto da tutti gli intervenuti, viene allegato alla dichiarazione sommaria. Il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia è tenuto in evidenza dalla dogana per mezzo di registri di carico e scarico sui quali sono allibrati le dichiarazioni sommarie o in mancanza, i processi verbali di constatazione. Le spese di custodia, anche quando l'introduzione sia stata effettuata ad iniziativa della dogana, sono a carico del proprietario o del vettore. La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, né dei danni e delle perdite derivanti da cause ad essa non imputabili, ancorché si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti tenuti dalla dogana medesima. Durante la giacenza delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie, salvo quelle necessarie per la conservazione delle merci stesse nello stato in cui sono arrivate. Particolari procedure, anche in deroga a quelle previste nel presente testo unico, possono essere disposte dai capi delle circoscrizioni doganali in materia di temporanea custodia nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali dei bagagli dei viaggiatori provenienti dall'estero.
97. Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia.
Il capo del compartimento doganale può autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci: l'esercizio di tali magazzini o recinti è subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata: l'autorizzazione può, altresì, essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarità nella gestione del magazzino o recinto. L'autorizzazione è rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilità; essa può essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilità, quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87, ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta l'autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali. Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilità gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonché le società italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea. Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vagilanza finanziaria, qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia.
98. Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati.
Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore. Il capo del compartimento doganale può, quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziché ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilità tenute dai rispettivi gestori. Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze o deficienze, il gestore è tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura più elevata che si è resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza. Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96 il gestore è tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto. In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma precedente, sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerare come merce mancante sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta.
99. Merci cadute in abbandono.
Trascorsi i termini indicati nell'art. 95 commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti. Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia, che pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta. Il capo della dogana può prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano.
100. Sdoganamento di merci in arrivo.
[Le dogane possono consentire che le dichiarazioni degli operatori rivolte a dare una destinazione doganale alle merci in arrivo siano presentate prima dell'arrivo stesso, al fine di rendere possibile l'espletamento anticipato delle operazioni preliminari di accertamento sulla base delle segnalazioni meccanografiche o delle documentazioni già pervenute e di permettere, appena giunte le merci, l'immediata separazione di quelle che i funzionari incaricati intendono sottoporre alla visita doganale. Resta fermo che all'accettazione formale delle dichiarazioni a tutti gli effetti di legge si procederà soltanto dopo l'arrivo della merce] (9/a).
Sezione seconda: Arrivi da terra e dai laghi
101. Arrivi da terra.
Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di confine. Se la dogana non è situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare la strada stabilita a norma dell'art. 9, primo comma. Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facoltà di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore oppure inoltrate alla più vicina dogana abilitata, vincolate alla bolletta di cauzione prescritta per le merci spedite in esenzione da accertamento a norma dell'art. 143. Si prescinde dalla bolletta di cauzione quando l'inoltro alla dogana abilitata avviene sotto scorta dei militari della guardia di finanza o con l'adozione di altro sistema di vigilanza. Nei luoghi in cui è istituita una dogana internazionale le merci in arrivo dall'estero si considerano entrate nel territorio doganale quando sono state licenziate dai servizi doganali dello Stato limitrofo per il passaggio a quelli nazionali.
102. Arrivi da laghi.
I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché sian