GU n. 185 del 9-8-1994 - Suppl. Ordinario
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2, L. 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente
norme di
esecuzione del sopracitato testo unico;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle
carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28
aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per
la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Modalità di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso
- Svolgimento delle prove
concorsuali - Composizione della commissione esaminatrice - Adempimenti della
commissione
esaminatrice
1. Modalità di accesso.
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed
esami, per corso-concorso o
per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della
professionalità richiesta dal
profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi
automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli
uffici circoscrizionali del
lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa
vigente al momento della
pubblicazione dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite
dagli appartenenti alle
categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modifiche ed
integrazioni. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980,
n. 466 .
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano
la imparzialità, l'economicità
e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio
di sistemi automatizzati diretti anche
a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni
territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo è reclutato il
personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 .
2. Requisiti generali.
1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i
soggetti che posseggono i
seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti
appartenenti alla Unione
europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati
appartenenti a categorie per
le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può
superare, anche in caso di cumulo
di benefici, i 45 anni di età . Il limite di età di 40 anni è
elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente ;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella
legge 2 aprile 1968,
n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è
esteso lo stesso beneficio.
Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il
limite massimo non può
superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi
il limite massimo di età è di 50
anni;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore
a tre anni, a favore dei
cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva
prolungata, ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958 . Si prescinde dal limite di età per i candidati
che siano dipendenti civili di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina o
dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati,
carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di
finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
polizia. Si prescinde parimenti dal
limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art.
3, comma 51, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (6/a);
3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria
gli ordinamenti delle
singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato
politico attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3 (6/b).
4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati
ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione
ai concorsi nella
magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie
delle categorie protette,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano
competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, in conformità all'articolo
41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è
richiesto il solo diploma di laurea.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di
essere in posizione regolare
nei confronti di tale obbligo .
3. Bando di concorso.
1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e tutti gli altri con
provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente
interessato, che ne
informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica .
2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione
delle domande
nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove
scritte ed orali ed eventualmente
pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto
di quelle pratiche, la
votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi
generali e particolari
richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza
o a preferenza a parità di
punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali
dei posti riservati al personale
interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e
le percentuali dei posti riservati da
leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì,
contenere la citazione della
legge 10 aprile 1991, n. 125 , che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al
lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , così come
modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata
dispongono in ogni
momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti
.
4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, indicano,
in ordine di
preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere
assegnati. Essi possono
dichiarare di concorrere solo per posti di alcune amministrazioni.
5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in
numero insufficiente in
relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti
disponibili dopo
l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli
altri vincitori.
4. Presentazione delle domande di ammissione.
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate e
presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi
unici e all'amministrazione
competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro
il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale di cui al comma
1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso
contenente gli estremi del bando e
l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande
.
2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro
a data dell'ufficio postale
accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando
di concorso,
riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono
tenuti a fornire.
4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. [La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena
di esclusione, da uno
dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15]
.
6. [Per i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni è sufficiente
il visto del capo dell'ufficio
presso cui prestano servizio; per i militari, quello del comandante del reparto
presso il quale prestano
servizio] .
5. Categorie riservatarie e preferenze.
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3
del presente articolo, già
previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini,
non possono complessivamente
superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da
riservare secondo legge, essa
si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a
riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve
ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo
che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui
alla legge 2 aprile 1968,
n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle
dotazioni organiche
dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza
computare gli appartenenti
alle categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a favore
dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle
tre Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del
20 per cento delle vacanze
annuali dei posti messi a concorso ;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi
dell'articolo 40, secondo
comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale
.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità
di merito e a parità di
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito
di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra ;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra ;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non
meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o
rafferma .
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
6. Svolgimento delle prove.
1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita
dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami
.
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni
festivi né, ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101 , nei giorni di festività religiose
ebraiche rese note con decreto del
Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nonché nei
giorni di festività religiose valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data
comunicazione con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per
la presentazione alla prova
orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui essi debbono
sostenerla.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la
massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice
forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà
affisso nella sede degli
esami.
7. Concorso per esame.
1. I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore:
in almeno due prove
scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in
una prova orale, comprendente
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate
nel bando. I voti sono
espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati
che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Il colloquio verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso
e si intende superato
con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in
due prove scritte, di cui una
pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione
al colloquio i
candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate
nel bando e si intende
superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso
ai profili professionali
della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti
a risposta sintetica. Per i
profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo,
il bando di concorso relativo
può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da
risolvere in un tempo predeterminato,
ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità
e la professionalità dei candidati
con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte
anche da
aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova
sono disciplinati dalle
singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano
predisposte anche sulla
base di programmi elaborati da esperti in selezione .
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti
nelle prove scritte o pratiche
o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
8. Concorso per titoli ed esami.
1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso
per titoli e per esami,
la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata
dopo le prove scritte e prima che
si proceda alla correzione dei relativi elaborati .
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore
a 10/30 o equivalente; il
bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile
singolarmente e per
categorie di titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli
6 e 7 del presente
regolamento.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
9. Commissioni esaminatrici.
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti
sono nominate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici
e con provvedimento del
competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione
alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica .
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti
nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime e non possono
farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti
dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche
politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata
impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art.
29 del sopra citato decreto legislativo. Nel
rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima
e superiori: da un consigliere
di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica,
o da un dirigente
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie
oggetto del concorso;
le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava
qualifica funzionale o, in
carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali
la presidenza delle
commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della
stessa amministrazione o di
altro ente territoriale ;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente
o equiparato, con
funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso;
le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento,
relative a quei profili per
il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
, e successive modifiche
ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti
nelle materie oggetto della
selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente
alla sesta qualifica o
categoria .
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami
possono essere suddivise
in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte
superino le 1.000 unità,
con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente,
pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni
non può essere
assegnato un numero inferiore a 500 .
4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti
anche tra il
personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la
qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è
consentita se il rapporto di
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o
per decadenza dall'impiego
comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento
a riposo risalga ad oltre
un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente
quanto per i singoli
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione
nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo
possono essere aggregati
membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali
.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce
in ciascuna sede un comitato di
vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato
dell'amministrazione di
qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati
di qualifica o categoria non
inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima
o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono
scelti fra quelli in servizio
nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia
necessario destinare a tale
funzione impiegati residenti in altra sede.
10. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.
1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per
qualsiasi causa durante
l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma
dell'amministrazione.
11. Adempimenti della commissione.
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il
numero dei concorrenti,
stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti,
presa visione
dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono
situazioni di
incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51
e 52 del codice di procedura civile.
2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami
hanno luogo in una
sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le
tracce sono segrete e ne è
vietata la divulgazione.
3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente
sui lembi di
chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte
le sedi, il presidente della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello
nominale dei concorrenti
e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare
in modo che non possano
comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei
tre pieghi o del piego contenente i
temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di
effettuazione delle prove
scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione.
L'inosservanza di tale
termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice
con motivata
relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica,
o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso
e per conoscenza
al Dipartimento della funzione pubblica.
12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri
e le modalità di valutazione
delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare
i punteggi attribuiti alle
singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale,
determinano i quesiti da
porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti
sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte .
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli
deve essere reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali .
3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352 , con le
modalità ivi previste.
13. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza o con i
membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità,
su carta portante il timbro
d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel
caso di svolgimento delle
prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza
.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri
o pubblicazioni di
qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati
ed autorizzati dalla
commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o
comunque abbia copiato
in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.
Nel caso in cui risulti che uno o più
candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta
nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza
delle disposizioni stesse
ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo,
almeno due dei rispettivi membri
devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della
prova non preclude che
l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di
eguale colore: una
grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino
bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né
altro contrassegno, mette il
foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data
ed il luogo di nascita nel
cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola
nella grande che
richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza
od a chi ne fa le veci.
Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le
veci, appone trasversalmente
sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante
parte della busta stessa,
la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente
l'elaborato di ciascun
concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo
da poter riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso
candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non
oltre le ventiquattro
ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica
busta, dopo aver staccata la
relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione
esaminatrice o dal
comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione
stessa nel luogo, nel
giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti
in aula all'ultima prova di
esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci
unità, potranno
assistere alle anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando
essa deve procedere
all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio
di tutti gli elaborati dei
concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle
della commissione
esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo
comitato di vigilanza e da
questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio
periferico al presidente della
commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.
15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie.
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione
esaminatrice, anche
nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale
sottoscritto da tutti i
commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine
dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità
di punti, delle preferenze
previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a
concorso, i candidati
utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di
particolari categorie di cittadini .
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso,
è approvata con decreto
del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel
caso in cui il concorso sia bandito
da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.
6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative.
6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono
pubblicate nell'albo pretorio
del relativo ente .
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto
mesi dalla data della
sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà
luogo a dichiarazioni di
idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative
al personale del comparto
scuola.
16. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire
alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi
unici, o all'amministrazione
interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine
perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio,
i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza,
a parità di valutazione, il
diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già
indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta
nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta
ad altre pubbliche
amministrazioni.
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482 , che abbiano
conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori,
purché, ai sensi dell'art. 19 della
predetta legge n. 482 , risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti
presso gli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della
scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione
in servizio.
17. Assunzioni in servizio.
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale,
ad assumere servizio
in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina e
sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per
il quale risultano vincitori. La
durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità
delle prestazioni professionali
richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti
di nomina in prova sono
immediatamente esecutivi.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori assunti ed eventuali
modifiche nell'arco dei
diciotto mesi di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma
7.
3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio
nei casi previsti dalla legge,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a sette anni e, in tale
periodo, non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni
organiche
complete. In ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco
nel caso in cui la sede di
prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica
posseduta, salvo che il
dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.
4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il
termine stabilito, decade
dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo,
con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
18. Compensi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto
con il Ministro del
tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere
al presidente, ai
membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale
addetto alla vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata,
ogni triennio, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
in relazione alle variazioni
del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.
18-bis. Norme di indirizzo per gli enti locali.
1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e
3, dall'articolo 7, comma 1,
lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti
locali territoriali norma di
indirizzo .
Capo II - Concorsi unici
19. Concorsi unici.
1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni,
aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni
universitarie e delle
istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale
di cui necessitano, mediante
ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la Presidenza
del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
per la funzione
pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere
direttamente i concorsi.
20. Concorsi circoscrizionali e sedi di esami.
1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province,
sono banditi, per i posti
ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali
di qualifica o categoria, fatta
salva la facoltà di parteciparvi per tutti i cittadini.
2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, qualora
il numero dei
concorrenti lo renda necessario.
21. Adempimenti per il concorso unico.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
procede a
selezionare un numero di vincitori pari alle esigenze programmate, per un biennio.
2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, entro il
mese di febbraio di ogni anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni
relative alle necessità
di personale per il biennio successivo, fissa il contingente di posti da coprire
mediante i vincitori del
concorso.
3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della
funzione pubblica, indice il concorso da svolgere durante l'anno.
4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il contingente
di un concorso solo
dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso precedente.
5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al triplo del numero
costituente il contingente,
si procede alla pre-selezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove psico-attitudinali
o anche
congiunte a valutazione del titolo di studio in modo da ridurre il numero dei
partecipanti al triplo dei
posti messi a concorso.
6. Il reclutamento del personale per determinati profili professionali, individuati
con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può avvenire, con l'ausilio
di strumenti automatizzati,
mediante selezione volta ad accertare la professionalità richiesta, con
riguardo alle mansioni del profilo
professionale per il quale è espletato il concorso.
22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni.
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti
da coprire distinti per sede di
destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della
funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale
richiesto.
3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni
legislative in materia la
richiedano.
Capo III - Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai
sensi dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56
23. Campo di applicazione.
1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie,
le qualifiche ed i profili
professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli
iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 ,
che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti
previsti per l'accesso al pubblico
impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine
di graduatoria
risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente
competenti.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito
la licenza elementare
anteriormente al 1962.
3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche
di sede diversa da quella di
residenza.
4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare
e militarizzato delle
Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali,
oppure, nel caso di enti
la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni,
con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attività si esplichi
nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.
24. Iscrizione nelle liste.
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa
a categorie, qualifiche e
profili generici e diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che
richiedono specifiche
professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza della prima,
è operato sulla base del possesso di
qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi,
anche nell'impiego privato. Le
graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata
al presente decreto,
valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti
ivi indicati.
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:
a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici
periferici anche di
amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito
territoriale di competenza
è compreso o coincide con quello di una sezione circoscrizionale per
l'impiego, i lavoratori inseriti nella
graduatoria della selezione stessa;
b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito
territoriale è compreso o
coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa
regione, i lavoratori inseriti nelle
graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente
interessate;
c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le
sedi delle direzioni generali
e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere
nazionale o
ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori
iscritti nella graduatoria di
qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio nazionale.
3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione
di iscrizione, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , il possesso dei requisiti generali di ammissione
agli impieghi e la
non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È comunque riservato all'amministrazione
o ente che
procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti
nei modi di legge.
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge
31 maggio 1975, n. 191 ,
come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , debbono
produrre alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi
militari competenti. La
sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei
lavoratori interessati nella
graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive
previste dal presente
decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
appositamente avviati e
convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai
destinatari dell'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958 , eventualmente dagli stessi non ricoperti, si
provvede con
lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato,
i lavoratori interessati
debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione
si intende revocata qualora
il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione,
limitatamente al relativo
tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le
medesime modalità per le
assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano
dichiarato la
disponibilità ai predetti rapporti.
6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione
circoscrizionale per
l'impiego .
7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie
per le
assunzioni a tempo indeterminato.
25. Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico.
1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica,
compresa in
quella di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano
direttamente alla
sezione medesima la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori
pari al doppio dei
posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica
di iscrizione nelle liste di
collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego,
entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede
ad avviare a selezione i
lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti
aventi i requisiti indicati
nella richiesta stessa.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica,
compresa in
quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano
a ciascuna di dette sezioni
richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire.
La richiesta deve essere
trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
nel caso in cui siano
interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio
regionale del lavoro e della
massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province
diverse, perché
formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali
interessate, apposita
graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime
secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica
mediante affissione all'albo degli
uffici e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale
del lavoro, entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono
tenuti ad avviare a
selezionare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica in numero
corrispondente al doppio dei
posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori
già avviati a selezione
possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti
che ne facciano richiesta
.
3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di
leva prolungata e volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma
contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti
riservati ai lavoratori
aventi diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n.
191 , come modificato
dall'art. 19, legge 24 dicembre 1986, n. 958 .
26. Assunzioni nelle sedi centrali.
1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello
Stato, anche ad
ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale
sono effettuate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
mediante selezioni uniche
per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni
ed enti.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1° febbraio di ogni anno,
segnalano il contingente di
posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.
3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego,
interessati a tali assunzioni,
presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi
di offerta di lavoro emanati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo
professionale e per
amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati.
5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in
ogni caso, essere
corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della sezione
circoscrizionale per l'impiego
d'iscrizione, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento della medesima
e la relativa qualifica,
nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione
può essere apposta anche in
calce alla domanda.
6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro,
si formula apposita
graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni
circoscrizionali per l'impiego.
Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.
7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste
per il bando di offerta di lavoro.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione
avverso la posizione in
graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica
è effettuata nei cinque giorni
successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di
precedenza per la
convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati
in numero pari al doppio
dei posti da ricoprire.
8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente
con le
procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Dipartimento della
funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare
direttamente graduatorie
integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo.
27. Selezione.
1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di avviamento,
ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, entro dieci giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati
per sottoporli alle prove
di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria
integrata, indicando giorno
e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero
in sperimentazioni
lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti
nelle declaratorie e nei
mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza
od
eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento
ai contenuti ed alle
modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento
degli attestati di professionalità
della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla
selezione, alla stregua
degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del
lavoratore a svolgere le
relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione
o non abbiano superato
le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso
dei requisiti richiesti, si
provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati,
secondo l'ordine della stessa
graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione
da parte dell'ente
dell'esito del precedente avviamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono
precedute dall'affissione di
apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni
provvede la stessa
commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati
nella richiesta di
avviamento o nel bando di offerta di lavoro.
28. Assunzioni in servizio.
1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova
e ad immettere in servizio i
lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto
dell'ordine di
avviamento e di graduatoria integrata.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica,
nel rispetto
dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati
alle amministrazioni ed
enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione
in servizio.
Capo IV - Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità
29. Campo di applicazione.
1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei
soggetti di cui all'art. 1
della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrato dall'art. 19 della legge
5 febbraio 1992, n. 104
, avvengono secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.
30. Modalità di iscrizione e requisiti.
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione
all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. La domanda deve essere munita
della necessaria
documentazione, concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al
collocamento obbligatorio
ed attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche
in relazione all'occupazione
cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per coloro che hanno menomazioni
fisiche, da
dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura
ed il grado di
mutilazione o di invalidità, non è di pregiudizio alla salute
o incolumità dei compagni di lavoro o alla
sicurezza degli impianti.
2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione
negli appositi elenchi
formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15
, il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche
previsti dalla
normativa vigente.
3. È comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione
la facoltà di
provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.
4. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili
professionali o qualifica o categoria
nelle quali è prevista l'assunzione.
5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi
previo accertamento del grado
di invalidità.
31. Graduatorie.
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie
sono formate dalle direzioni
provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro secondo i criteri ed
i punteggi previsti nella tabella
allegata.
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni
provinciali del lavoro con
riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il
31 marzo dell'anno
successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie
dell'anno
precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al presente
articolo possono essere
modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro per
la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie
a partire dall'anno
successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per
il collocamento
obbligatorio, stabilisce criteri generali che prevedano la cancellazione o eventuali
penalizzazioni del
punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato
motivo, rinunciano
all'avviamento a selezione .
32. Modalità di assunzione.
1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici,
anche a carattere nazionale
e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio
politiche del lavoro
competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
Tali richieste devono
essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4 serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina
attuativa dell'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo
all'assunzione obbligatoria
alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo
l'ordine di graduatoria di
ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati,
entro
quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito
deve essere comunicato
anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione
della prova. Il
lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è
trascorso il suddetto periodo di
cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora
espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare
l'idoneità a
svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione
provinciale del lavoro,
d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente
i riservatari di
altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta,
la direzione provinciale del
lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori
in possesso di diverse
professionalità di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo
9, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983,
n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico
interessati, prima di
procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque
sia il tipo e il grado di
invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro
trenta giorni alla direzione
provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che
ha richiesto l'accertamento
.
Tabella
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.
a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato
secondo le modalità
previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Le persone a carico da considerare sono:
1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
2) figlio minorenne convivente e a carico;
3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età
se studente e disoccupato
iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti
di età se invalido
permanentemente inabile al lavoro;
4) fratello o sorella minorenne convivente e a carico.
b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione
reddituale
derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione
del suo nucleo
familiare.
c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data
di iscrizione o reiscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio.
d) Grado di invalidità.
B) Valutazione degli elementi.
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito
alla data convenzionale del
mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni,
con l'avvertenza
che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione
è quello relativo al mese a cui si
fa riferimento, senza considerare le frazioni:
I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti -1;
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data
convenzionale del mese di
aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;
III) per ogni persona a carico: punti -12;
IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:
fino a L. 1.000.000 punti 0;
da L. 1.000.001 fino a L. 2.000.000 punti + 1;
da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000 punti + 2;
da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000 punti + 3;
da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000 punti + 6;
da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000 punti + 12;
da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000 punti + 18;
da L. 7.000.001 fino a L. 8.000.000 punti + 24;
da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000 punti + 36;
da L. 9.000.001 fino a L. 10.000.000 punti + 48;
per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.
V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio
sono attribuiti i
seguenti punteggi:
+------------------------------------------------------------+ | Percentuale | Punteggio | Invalidi di guerra | Punteggio | | invalidante | | e servizio categorie | | |-------------|-----------|----------------------|-----------| | 91-100% | - 28 | 1ª cat. | - 28 | | 81- 90% | - 24 | 2ª cat. | - 24,5 | | 71- 80% | - 20 | 3ª cat. | - 21 | | 61- 70% | - 16 | 4ª cat. | - 17,5 | | 51- 60% | - 11,5 | 5ª cat. | - 14 | | 41- 50% | - 7,5 | 6ª cat. | - 10,5 | | 33- 40% | - 3,5 | 7ª cat. | - 7 | | | | 8ª cat. | - 3,5 |
Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del
31 dicembre di ciascun anno.
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori
disoccupati; in caso di assunzione di
uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato
è immediatamente
rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed
i figli.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con
punteggio maggiore; in
caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la
maggiore anzianità di iscrizione e, in
caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.