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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 661
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.

GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n.
142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio
1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di apparecchi a gas, come modificata dall'articolo 10
della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di
impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Campo di applicazione e definizioni)
1. Il presente regolamento riguarda:
a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la
produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione
ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una
temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a
105 gradi centigradi; essi sono di seguito denominati
"apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad
aria soffiata nonche' i corpi di scambio di calore destinati ad
essere attrezzati con tali bruciatori;
b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i
sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai
corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con
tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso
professionale e destinati ad essere incorporati in un
apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a
gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi".
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "combustibile
gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla
temperatura di 150 gradi centigradi e alla pressione di 1 bar.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera
a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere
utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.
4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera
"usato normalmente" quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) e' correttamente installato e sottoposto a regolare
manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;
b) e' usato nel normale campo di variazione della qualita' del gas
e della pressione di alimentazione;
c) e' usato per gli scopi per cui e' stato costruito o in modi
ragionevolmente prevedibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta possano essere emanati regolamenti
per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari.
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142 concerne le
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1991). L'art. 3 della suddetta legge
cosi' recita:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare) - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in
via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1,
lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla
presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo
5, comma 1, della medesima legge n. 86, del 1989".
- L'allegato C della suddetta legge cosi' recita:
"ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
(Omissis).
Direttiva 90/396/CEE.
Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di apparecchi a gas".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi'
recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare) - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in
via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1,
lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1,
della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schermi di regolamento per l'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono
sottoposti al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
9 marzo 1989, n. 86 come sostituito dall'articolo 3 della
presente legge".
- L'allegato C della suddetta legge cosi' recita:
"ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
(Omissis).
"Direttiva 93/68/CEE.
Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1993, che modifica
le direttive 90/396/CEE (apparecchi a gas)"."
- la direttiva 90/396/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
196 del 26 luglio 1990.
- La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.220
del 30 agosto 1993.
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, riguarda
l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento
economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e
vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, riguarda la
disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e
dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento.
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concerne le norme
per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
- Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, riguarda
l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi antincendi.

Art. 2
(Requisiti essenziali)
1. Gli apparecchi possono essere immessi in commercio e posti in
servizio solo se, qualora usati normalmente, non compromettono la
sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
2. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali
che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato I.
Istruzioni e avvertenze devono essere redatte nella lingua
indicata nello stesso allegato I, punto 1.2..

Art. 3
(Presunzione di conformita')
1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2,
apparecchi e dispositivi fabbricati in conformita':
a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le
norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee;
b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui
norme armonizzate non siano state ancora emanate.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno
limitatamente agli spetti relativi alla sicurezza degli incendi, e
pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana con i corrispondenti
riferimenti delle norme armonizzate recepite.
3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i
requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno
limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi,
e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
tali norme sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del
riconoscimento della presunzione di conformita'.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono in-
dicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti
sono stati gia' pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee.

Art. 4
(Immissione in commercio)
1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio
apparecchi privi o muniti indebitamente della marcatura CE di
conformita' prevista all'articolo 5, ne' dispositivi privi o
muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'articolo 7,
comma 2.

Art. 5
(Marcatura CE di conformita')
1. La marcatura CE di conformita' e le indicazioni di cui
all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmente
leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di
identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve essere
tale da non poter essere riutilizzata.
2. E' vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che
possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo
grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di
identificazione puo' essere apposto ogni altro marchio, purche'
questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura
CE.

Art. 6
(Metodi per attestare la conformita' degli apparecchi)
l. I metodi per attestare la conformita' degli apparecchi fabbricati
in serie sono i seguenti:
a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;
b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:
1) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, prevista
dall'allegato II, punto 2;
2) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, a garanzia della
qualita' della produzione, prevista dall'allegato II, punto
3;
3) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, a garanzia della
qualita' del prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4;
4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.
2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in
piccola quantita', il fabbricante puo' ricorrere alla verifica CE
dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, punto 6.
3. Al termino dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di
quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene apposta
la marcatura CE di conformita', secondo le modalita' prescritte
dall'articolo 5.
4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformita' degli
apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario.

Art. 7
(Metodi per attestare la conformita' dei dispositivi)
1. I metodi per attestare la conformita' dei dispositivi sono quelli
di cui all'articolo 6, comma 1, ad eccezione delle disposizioni
concernenti l'apposizione della marcatura CE di conformita' e la
relativa dichiarazione di conformita'.
2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del
fabbricante che attesti la conformita' del dispositivo alle
disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili, nonche'
le caratteristiche e le condizioni di montaggio o d'inserimento in
un apparecchio, in modo che risulti garantito il rispetto dei
requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi completi.
3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformita' dei
dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nell'Unione europea.

Art. 8
(Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni
di conformita')
1. Qualora gli apparecchi siano disciplinati da direttive relative ad
altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE,
quest'ultima indica che gli apparecchi si presumono conformi alle
disposizioni di tali direttive.
2. Nel caso in cui una o piu' delle direttive di cui al comma 1
lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da
applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica
che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle
direttive applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti,
nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che devono accompagnare
tali apparecchi sono riportati i riferimenti concernenti le
direttive applicate.
3. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di
conformita' deve essere redatta in lingua italiana o in altra
lingua accettata dall'organismo autorizzato, incaricato
dell'esecuzione dei metodi di attestazione.
4. Gli organismi di cui all'articolo 9 trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto
attiene agli apparecchi e ai dispositivi disciplinati dalla
normativa antincendio, anche al Ministero dell'interno, le
approvazioni rilasciate e le loro revoche nonche' le reiezioni
delle domande.

Art. 9
(Organismi autorizzati ad attestare la conformita')
1. L'autorizzazione ad espletare i metodi di cui agli articoli 6 e 7
e' rilasciata, previa istruttoria, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero
dell'interno, agli organismi che soddisfano i criteri di
valutazione fissati nell'allegato V; le disposizioni concernenti
la presentazione della domanda, il contenuto di essa e la
documentazione da presentare a corredo della stessa sono indicate
nell'allegato VI; l'autorizzazione dura cinque anni, puo' essere
rinnovata e si intende rifiutata se non e' rilasciata entro dodici
mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli
organismi autorizzati ai sensi del comma 1, indicandone i compiti
specifici; il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi. e dei
relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di
identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.
3. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti di cui
al comma 1, l'autorizzazione e' revocata e il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4. Il controllo dell'attivita' degli organismi autorizzati e' svolto
dalle amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni ai sensi
del comma 1 anche avvalendosi degli accertamenti effettuati ai
sensi dell'articolo 10.
5. Le pese relative al rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei
richiedenti; le spese relative ai controlli successivi
all'autorizzazione sono a carico degli organismi autorizzati.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresi' agli organismi tecnici
delle amministrazioni dello Stato.

Art. 10
(Vigilanza)
l. Al fine di verificare la conformita' degli apparecchi e dei
dispositivi alle prescrizioni del presente regolamento, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il
Ministero dell'interno nell'ambito delle specifiche competenze
dispongono verifiche e controlli coordinando i propri servizi.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati,
anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i depositi
sussidiari del fabbricante, i grossisti, gli importatori, i
commercianti e in occasione di esercizio di attivita' ispettive di
competenza delle amministrazioni di cui al comma l. A tal fine le
persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, per l'effettuazione
delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma
1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di
laboratori specificamente autorizzati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con
il Ministero dell'interno prevedendo modalita' che escludono la
possibilita' di conflitto o sovrapposizione di interessi con
l'attivita' di certificazione.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. I proventi derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
se effettuate da organi dell'amministrazioni centrale o periferica
dello Stato, e dalle attivita' di cui all'articolo 9, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati per
essere destinati al funzionamento dei servizi preposti allo
svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate ogni due anni, sulla base
dei costi effettivi dei servizi resi, le tariffe da applicare per
l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1 e le relative
modalita' di riscossione, nonche' le modalita' di erogazione dei
compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale
addetto alle citate attivita'.
3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 e'
emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente regolamento, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 12
(Ritiro dal mercato)
l. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati ai
sensi dell'articolo 10, che apparecchi o dispositivi, anche se
muniti rispettivamente della marcatura CE o dell'attestato di
conformita' ed usati normalmente, possono compromettere la
sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta
tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti dal mercato o
per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato; tali misure
possono essere adottate qualora il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario ostacoli l'adempimento delle
attivita' previste all'articolo 10, comma 2.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati che
apparecchi o dispositivi circolino senza essere stati
legittimamente muniti della marcatura CE o dell'attestato di
conformita', o ne siano privi, o risultino difformi dagli
apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
decorso il termine assegnato al fabbricante o al suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario per la regolarizzazione,
adotta tutte le misure necessarie a limitare o vietare
l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal
commercio.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati
e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi
di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni.
4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e dei
dispositivi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante o
del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa immediatamente la Commissione europea delle misure
adottate spiegandone i motivi e indicando, in particolare, se la
non conformita' e' dovuta:
a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non corrisponda
alle norme di cui all'articolo 3, comma 1;
b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 3,
comma 1;
c) ad una carenza dello norme di cui all'articolo 3, comma 1.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle
misure adottate nell'ipotesi che venga accertato che un
apparecchio non conforme e' munito della marcatura CE.

Note all'art. 12:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne le nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 13
(Norme finali e transitorie)
l. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gli
apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si
considerano regole specifiche di buona tecnica per la sicurezza
unicamente quelle previste dal presente regolamento.
2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n.1083, ad eseguire prove, accertamenti e
attestazioni di conformita' di norme di sicurezza UNI-CIG su
apparecchi e dispositivi, possono continuare ad operare, se
presentano istanza a pena di decadenza, ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 9, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, fino alla decisione
sulla domanda ai sensi dello stesso articolo 9. Per quanto
concerne i dispositivi di sicurezza, di controllo e di
regolazione, fino alla decisione suddetta i predetti organismi
possono avvalersi unicamente delle certificazioni emesse dal
Laboratorio di macchine e termotecnica del Centro studi ed
esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati
ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 95, del 22 aprile 1985.
3. Fino al 1 gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per la
successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi conformi al
sistema di marcatura previsto dalla direttiva 90/396/CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, Il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il l6 dicembre 1996
Atti di Governo, n. 105, foglio n. 19

Note all'art. 13:
- Per quanto concerne la legge 6 dicembre 1971, n. 1083,
vedi note alle premesse.
- Per quanto concerne la direttiva 90/396/CEE vedi note
alle premesse.

ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI
Osservazioni preliminari
Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente
allegato per gli apparecchi si applicano anche ai dispositivi
quando esiste un rischio corrispondente.
1. CONDIZIONI GENERALI
1.l. Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter
funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare
pericoli per le persone, gli animali domestici ed i beni,
qualora venga usato normalmente ai sensi dell'articolo 1,
comma 4.
l.2. L'apparecchio immesso sul mercato deve:
- essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per
l'installatore.
- essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione
elaborate per l'utente.
- contenere, cosi come il suo imballaggio, le avvertenze del
caso.
Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nelle
lingue ufficiali dello Stato membro in cui gli apparecchi sono
destinati ad essere commercializzati.
1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve
contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la
regolazione e la manutenzione, permettendo cosi' l'esecuzione
corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura
dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare
precisare:
- il tipo di gas utilizzato;
- la pressione di alimentazione utilizzata;
- l'aerazione dei locali richiesta:
- per l'alimentazione con aria per la combustione;
- per evitare la creazione di miscugli con un tenore
pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati
del dispositivo di cui al punto 3.2.3;
- le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
- per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio
calore destinati ad essere attrezzati con i bruciatori
precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di
montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti
essenziali applicabili agli apparecchi finiti e, se
necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal
fabbricante.
1.2.2. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per
l'utente devono contenere tutte le informazione necessarie per
l'utilizzazione sicura e devono soprattutto richiamare
l'attenzione dell'utente sulle eventuali restrizioni in
materia di utilizzazione.
1.2.3. Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo
imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di
gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali restrizioni
per quanto riguarda l'uso; in particolare, la restrizione
secondo la quale si deve installare l'apparecchio unicamente
in locali sufficientemente aerati.
1.3. Ogni dispositivo destinato ad essere utilizzato in un
apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da
funzionare correttamente per l'uso; cui e' destinato se
montato conformemente alle istruzioni tecniche relative
all'installazione.
Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione, al
funzionamento e alla manutenzione devono essere fornite con il
dispositivo.
2. MATERIALI
2.1. I materiali devono essere appropriati all'uso cui sono
destinati e resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche
e termiche cui saranno prevedibilmente sottoposte.
2.2. Le proprieta' dei materiali importanti ai fini della sicurezza
vengono garantite dal fabbricante dell'apparecchio o dal
fornitore.
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE
3.1. Aspetti generali
3.1.l. Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, qualora
venga usato normalmente, non si producano instabilita',
deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano la
sicurezza.
3.1.2. La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il
funzionamento non devono diminuire la sicurezza
dell'apparecchio.
3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo che
il rischio di esplosione in caso di incendio di origine
esterna sia ridotta al minimo.
3.1.4. L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare
infiltrazioni di acqua e aria parassita nel circuito a gas.
3.1.5. L'apparecchio deve continuare in condizioni di sicurezza anche
in caso di una normale fluttuazione dell'energia ausiliaria.
3.1.6. Una fluttuazione anomala o un'interruzione all'alimentazione
dell'energia ausiliaria o il suo ripristino non deve
rappresentare una fonte di pericolo.
3.1.7. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da
prevenire i rischi di origine elettrica. Nel suo settore di
applicazione si presume la conformita' a questo requisito
laddove siano rispettati gli obiettivi di sicurezza relativi
ai pericoli elettrici previsti dalla legge 18 ottobre 1977. n.
791, e successive modificazioni.
3.1.8. Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono
resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono
sottoposte senza che si producano deformazioni pregiudizievoli
per la sicurezza.
3.1.9. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo
che il guasto di un dispositivo di sicurezza, di controllo e
di regolazione non possa rappresentare una fonte di pericolo.
3.1.10.In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di
regolazione, l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve
essere indipendente dal funzionamento dei dispositivi di
regolazione.
3.1.11.Tutte le parti di un apparecchio montate in fase di
fabbricazione e non destinate ad essere manipolate dall'utente
e dall'installatore devono essere adeguatamente protette.
3.1.12.Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono essere
individuati in modo preciso e recare le indicazioni utili per
evitare manovre errate. Essi devono essere progettati in modo
da impedire manipolazioni intempestive.
3.2. Rilascio di gas incombusto
3.2.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il
tasso di fuga di gas non provochi alcun rischio.
3.2.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le
fughe di gas, che avvengono durante l'accensione, la
riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma. siano
sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo
di gas incombusto nell'apparecchio.
3.2.3. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali
devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che
eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile
dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una
aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di
gas non bruciato.
Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la
installazione degli apparecchi di cui al paragrafo precedente
sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6
dicembre 1971, n. 1083, e delle disposizioni applicative ema-
nate dal Ministero dell'interno per la prevenzione degli
incendi.
Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a
gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati
con questo dispositivo.
3.3 Accensione
Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che,
qualora sia utilizzato normalmente:
- l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;
- sia assicurata una inter-accensione, intendendosi per inter-
accensione la regolare e tempestiva propagazione della
fiamma, durante l'accensione, dal foro di accensione del
bruciatore agli altri fori del bruciatore stesso.
3.4. Combustione
3.4.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando e'
utilizzato normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti
della combustione non contengano concentrazioni inaccettabili
di sostanze nocive per la salute.
3.4.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che,
quando e' utilizzato normalmente non si producano indebite
esalazioni di prodotti di combustione.
3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione dei
prodotti di combustione, deve essere costruito in modi che in
caso di tiraggio anomalo non si producano esalazioni di
prodotti di combustione in quantita' pericolosa nel locale in
cui e' situato.
3.4.4. Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico
e gli scaldacqua istantanei, non collegati ad un condotto di
evacuazione dei prodotti di combustione, non devono provocare
una concentrazione di monossido di carbonio che possa
rappresentare un rischio di natura tale da intaccare la salute
delle persone esposte in funzione del tempo di esposizione
previsto per tali persone.
3.5. L'utilizzazione razionale dell'energia
Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire
un'utilizzazione razionale dell'energia, la quale risponda al
livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga conto delle
esigenze di sicurezza.
3.6. Temperature
3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in
corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono
raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per
l'ambiente circostante.
3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione
destinare ad essere manipolate non deve raggiungere valori
tali da costituire un pericolo per l'utente.
3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un
apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle
superfici o delle parti che partecipano alla funzione di
trasmissione del calore, non deve superare, durante il
funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per
l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve
tener conto di un tempo di reazione adeguato.
3.7. Alimenti ed acqua ad uso sanitario
Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i
materiali ed i componenti utilizzati nella fabbricazione di un
apparecchio non devono alterare la qualita' degli alimenti o
dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero venire a
contatto.

ALLEGATO II
PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'
1. ESAME CE DEL TIPO
1.1. L'esame CE del tipo e' il modo mediante il quale l'organismo
accerta e certifica che un apparecchio rappresentativo della
produzione prevista soddisfa le disposizioni del presente
regolamento.
1.2. La richiesta di esame CE del tipo viene presentata dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario ad un solo organismo.
1.2.1. La richiesta contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda
sia presentata dal suo mandatario, il nome e l'indirizzo di
quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non
e' stata presentata a nessun altro organismo;
- la documentazione relativa al progetto, secondo quanto
indicato nell'allegato III.
1.2.2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo un
apparecchio rappresentativo della produzione prevista, in
seguito denominato "tipo".
L'organismo puo' chiedere ulteriori esemplari del tipo, se
cio' e' necessario per il programma di prova.
Il tipo puo' anche comprendere varianti di prodotto, purche'
le caratteristiche di queste varianti non siano diverse, per
quanto riguarda i tipi di rischio.
1.3. L'organismo:
1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che
il tipo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione
stessa e precisa gli elementi che sono stati progettati in
conformita' delle disposizioni applicabili delle norme di cui
all'articolo 3 e dei requisiti essenziali previsti
dall'allegato I;
1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari
per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante
rispondano ai requisiti essenziali qualora non siano state
applicate le norme di cui all'articolo 3;
1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari
per verificare se le norme applicabili siano state
effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante abbia
deciso di applicarle, garantendo in tal modo le conformita'
con i requisiti essenziali.
1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento,
l'organismo rilascia al richiedente un certificato di esame CE
del tipo.
Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le
eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per
l'identificazione del tipo approvato nonche', se necessario,
la descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi
tecnici, quali disegni e schemi, sono allegati al certificato.
1.5. L'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del
tipo ed i certificati addizionali previsti al punto 1.7,
informa immediatamente gli altri organismi. Questi possono
ottenere una copia del certificato di esame CE del tipo e/o
dei certificati addizionali e, su richiesta motivata, possono
ottenere una copia degli allegati del certificato, nonche' i
rapporti relativi agli esami e prove effettuati.
1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato
di esame CE del tipo ne informa il Ministero che gli ha
rilasciato l'autorizzazione e gli altri organismi, precisando
i motivi della propria decisione.
1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo che ha rilasciato
il certificato di esame CE del tipo in merito a tutte le
modifiche al tipo certificato che possono avere una
ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali.
Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto di
un'omologazione addizionale da parte dell'organismo che ha
rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali
modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali e
delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa
omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al
certificato originale di esame CE del tipo.
2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO
2.1. La dichiarazione CE di conformita' al tipo e' l'atto mediante
il quale il fabbricante dichiara che gli apparecchi in
questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di
esame CE del tipo e soddisfa i requisiti essenziali
applicabili enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante e il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e
redige una dichiarazione di conformita'.
Questa dichiarazione di conformita' riguarda uno o piu'
apparecchi ed e' conservata dal fabbricante.
La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo incaricato dei controlli improvvisi previsti
nel punto 2.3.
2.2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione, inclusi l'ispezione finale
dell'apparecchio e le prove, garantisca l'omogeneita' della
produzione e la conformita' degli apparecchi al tipo descritto
nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti
essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.
L'organismo scelto dal fabbricante effettua i controlli
improvvisi sugli apparecchi secondo quanto stabilito al punto
2.3.
2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo effettua controlli
improvvisi sul posto degli apparecchi.
Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed
effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili
previste all'articolo 3 o prove equivalenti per accertare la
conformita' degli apparecchi ai requisiti essenziali
corrispondenti applicabili enunciati nel presente regolamento.
L'organismo deve in ogni caso determinare se si debbano
effettuare le prove in tutto o in parte. Se uno o piu'
apparecchi sono respinti, l'organismo prende le misure appro-
priate per evitarne la commercializzazione.
3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO
(Garanzia della qualita' della produzione)
3.1. La dichiarazione CE di conformita' al tipo (garanzia della
qualita' della produzione) e' l'atto mediante il quale il
fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3.2,
dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo
descritto nel certificato di esame CE enunciati nel presente
regolamento.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e
redige una dichiarazione di conformita'. Tale dichiarazione
riguarda uno o piu' apparecchi ed e' conservata dal
fabbricante.
La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo responsabile del controllo CE.
3.2. Il fabbricante applica un sistema di qualita' della produzione
il quale garantisca la conformita' degli apparecchi al tipo
descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti
essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il
fabbricante e' soggetto al controllo CE secondo le modalita'
specificate al punto 3.4.
3.3. Sistema di qualita'
3.3.1. Il fabbricanta presente una domanda di approvazione del suo
sistema di qualita' all'organismo di sua scelta per gli
apparecchi in questione.
La domanda contiene:
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- l'impiego di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
di qualita' approvato;
- l'impiego di mantenere costantemente l'adeguatezza e
l'efficacia del sistema di qualita' approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del
certificato di esame CE del tipo.
3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e
ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione sul sistema di qualita' deve
permettere una comprensione comune dei programmi, piani,
manuali e registrazioni relativi alla qualita'. Essa deve
contenere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualita', dell'organigramma e delle
responsabilita' dei quadri e dei loro poteri per quanto
riguarda la qualita' degli apparecchi;
- dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo
e di garanzia della qualita' che saranno utilizzati e degli
interventi sistematici che saranno attuati;
- degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo
la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
- dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della
richiesta qualita' dell'apparecchio e il funzionamento
efficace del sistema di qualita'.
3.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualita' per
determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto
3.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di
qualita' che applichino le corrispondenti norme armonizzate.
Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa
gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le
conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e
la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in
questione.
3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il
sistema di qualita' in merito a qualsiasi adattamento dei
sistemi di qualita' reso necessario, ad esempio, dalle nuove
tecnologie e dai nuovi concetti di qualita'.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il
sistema di qualita' modificato sia conforme alle relative
disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso
notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica
contiene le conclusioni del controllo e la decisione di
valutazione motivata.
3.3.5. L'organismo che revochi l'approvazione di un sistema di
qualita' ne informa gli altri organismi, motivando la propria
decisione.
3.4. Sorveglianza CE
3.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE e' di garantire che il
fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal
sistema di qualita' approvato.
3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante deve permettere l'accesso
ai locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e deve
fornire tutte le informazioni necessarie, in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualita';
- le registrazioni effettuate in materia di qualita', quali i
rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di
taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto,
eccetera.
3.4.3. L'organismo effettua controlli almeno una volta ogni due anni
per accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il
sistema di qualita' approvato e trasmette al fabbricante un
rapporto sul controllo effettuato.
3.4.4. L'organismo puo' far visite improvvise al fabbricante e, nel
corso di tali visite puo' effettuare o far effettuare prove
sugli apparecchi. Esso rilascia la fabbricante un rapporto di
visita ed eventualmente un rapporto di prova.
3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su
richiesta, il rapporto.
4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO
(Garanzia della qualita' del prodotto)
4.1. La dichiarazione CE di conformita' al tipo (garanzia della
qualita' del prodotto) e' l'atto mediante il quale il
fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 4.2,
dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo
descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i
requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente
regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel
territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun
apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'. Tale
dichiarazione riguarda uno o piu' apparecchi ed e' conservata
dal fabbricante. La marcatura CE e' seguita dal numero di
identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE.
4.2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' per
l'ispezione finale degli apparecchi e per le prove, come
specificato al punto 4.3, ed e' soggetto al controllo CE, come
specificato al punto 4.4.
4.3. Sistema di qualita'
4.3.1. Nell'ambito di questo metodo, il fabbricante presenta una
domanda di approvazione del suo sistema di qualita'
all'organismo di una scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene:
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
di qualita' approvato;
- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e
l'efficacia del sistema di qualita' approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia
del certificato di esame CE del tipo.
4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualita', ciascun apparecchio viene
esaminato e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle
norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti,
al fine di verificarne la conformita' ai requisiti essenziali
applicabili enunciati nel presente regolamento.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e
ordinato sotto forma di misure e istruzioni scritte. Questa
documentazione sul sistema di qualita' deve permettere una
comprensione uniforme dei programmi, piani, manuali e
registrazioni relativi alla qualita'.
La documentazione sul sistema di qualita' deve sostenere in
particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualita', dell'organigramma, delle
responsabilita' dei quadri e dei loro poteri per quanto
riguarda la qualita' degli apparecchi;
- dei controlli e delle prove che devono essere effettuati
dopo la fabbricazione;
- dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del
sistema di qualita'.
4.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualita' per
determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto
4.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di
qualita' che applichino la corrispondente norma armonizzata.
Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa
gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le
conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e
la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in
questione.
4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il
sistema di qualita' in merito a qualsiasi adattamento del
sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e
dai nuovi concetti di qualita'.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il
sistema di qualita' modificato sia conforme alle relative
disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso
notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica
contiene le conclusioni del controllo e la decisione di
valutazione motivata.
4.3.5. L'organismo che revochi l'omologazione di un sistema di
qualita' ne informa gli altri organismi motivando la propria
decisione.
4.4. Sorveglianza CE
4.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE e' di garantire che il
fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal
sistema di qualita' approvato.
4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione,
ai locali di ispezione, collaudo e deposito e deve fornire
tutte le informazioni necessarie; in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualita';
- le registrazioni effettuate in materia di qualita', quali i
rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di
taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto,
eccetera.
4.4.3. L'organismo effettua un controllo una volta ogni due anni per
accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema
di qualita' approvato e trasmette al fabbricante un rapporto
sul controllo effettuato.
4.4.4. L'organismo puo' fare visite improvvise al fabbricante. Nel
corso di tali visite l'organismo puo' effettuare o far
effettuare collaudi sugli apparecchi. Esso rilascia al
fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto
sul controllo effettuato.
4.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su
richiesta, il rapporto.
5. VERIFICA CE
5.1. La verifica CE e' il metodo mediante il quale il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
garantisce e dichiara che gli apparecchi sottoposti alle
prescrizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto
nel certificato CE del tipo e soddisfano i requisiti ad essi
applicabili enunciati nel presente regolamento.
5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' degli
apparecchi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e ai
requisiti applicabili, di cui al punto 5.1. Il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone
la marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una
dichiarazione scritta di conformita'.
La dichiarazione di conformita' puo' riguardare uno o piu'
apparecchi ed e' conservata dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario.
5.3. L'organismo effettua gli esami e le prove atte a verificare la
conformita' dell'apparecchio ai requisiti del presente
regolamento, a scelta del fabbricante, o con controllo e prova
di ciascun apparecchio, come specificato al punto 5.4 o
mediante controllo e prova dell'apparecchio su una base
statistica, come specificato al punto 5.5.
5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio
5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono
effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di
cui all'articolo 3, o prove equivalenti al fine di verificarne
la conformita' al tipo descritto dal certificato CE del tipo e
ai requisiti essenziali ad esso applicabili.
5.4.2. L'organismo appone o fa apporre su ciascun apparecchio il suo
numero di identificazione e fornisce un attestato scritto di
conformita' relativo alle prove effettuate. L'attestato di
conformita' puo' riguardare uno o piu' apparecchi.
5.4.3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta,
gli attestati di conformita'.
5.5. Verifica statistica
5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei
e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di
lavorazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto.
5.5.2. Gli apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per
attributi e devono pertanto essere raggruppati in lotti
identificabili, costituiti da esemplari di un unico modello,
fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli
indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che
costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e
vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme
applicabili di cui all'articolo 3 o prove equivalenti, onde
determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.
Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti
caratteristiche di funzionamento:
- un livello standard della qualita' pari ad una probabilita'
di accettazione del 95%, con una percentuale di non
conformita' compresa tra lo 0,5 e l'1,5%;
- un limite di qualita' pari ad una probabilita' di
accettazione del 5% con una percentuale di non conformita'
compresa tra il 5 e il 10%.
5.5.3.Per i lotti accettati l'organismo appone o fa apporre il
proprio numero di identificazione su ogni apparecchio e
fornisce un attestato scritto di conformita' relativo alle
prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono
essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui
si e' constatata la non conformita'.
Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le misure
appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul
mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto
venga respinto, l'organismo puo' sospendere la verifica
statistica.
Sotto la responsabilita' dell'organismo, il fabbricante puo'
apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante
il processo di fabbricazione.
5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta,
gli attestati di conformita'.
6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO
6.1. La verifica CE dell'esemplare unico e' il metodo mediante il
quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel
territorio comunitario garantisce e dichiara che l'apparecchio
in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui al
successivo punto 6.2, e' conforme ai requisiti essenziali ad
esso applicabili enunciati nel presente regolamento. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario appone la marcatura CE sull'apparecchio o fornisce
una dichiarazione scritta di conformita'.
6.2. L'organismo esamina l'apparecchio ed effettua le prove del
caso, tenendo conto dei documenti del progetto, per
verificarne le conformita' ai requisiti essenziali ad esso
applicabili.
L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di
identificazione sull'apparecchio approvato e fornisce un
attestato scritto di conformita' relativo alle prove
effettuate.
6.3. La documentazione relativa al progetto di cui all'allegato IV
permette la valutazione della conformita' ai requisiti nonche'
la comprensione del progetto, della fabbricazione e del
funzionamento dell'apparecchio.
La documentazione del progetto di cui all'allegato IV e' a
disposizione dell'organismo.
6.4. Se l'organismo lo ritiene necessario, gli esami e le opportune
prove possono essere effettuati dopo l'installazione
dell'apparecchio.
6.5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta,
gli attestati di conformita'.

ALLEGATO III
MARCATURA CE DI CONFORMITA' ED ISCRIZIONI
La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali
CE, secondo il simbolo grafico che segue:
============ VEDASI SIMBOLO GRAFICO PAGINA 67 ==============
La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo che interviene nella fase di controllo della
produzione.
L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve contenere
la marcatura CE nonche' le seguenti indicazioni:
- il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;
- la denominazione commerciale dell'apparecchio;
- il tipo di alimentazione elettrica;
- la categoria di apparecchio;
- le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la
marcatura CE.
Eventuali informazioni complementari riguardanti
l'installazione devono essere fornite in funzione delle
caratteristiche particolari dell'apparecchio.
3. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE,
devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo
graduato di cui sopra.
I diversi simboli della marcatura CE devono avere
sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non puo'
essere inferiore a 5 mm.

ALLEGATO IV
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO
La documentazione relativa al progetto deve contenere le informazioni
seguenti, quando esse siano necessarie all'organismo ai fini della
valutazione:
- una descrizione generale dell'apparecchio;
- il progetto di massima nonche' gli schemi e i disegni di
fabbricazione di componenti, sottounita', circuiti, eccetera;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i
disegni e gli schemi precedenti, inclusa la descrizione del
funzionamento;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in tutto o
in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare
i requisiti essenziali nei casi in cui non siano state applicate
le norme di cui all'articolo 3;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- i manuali per l'installazione e per l'uso.
Eventualmente la documentazione relativa al progetto comprende i
seguenti elementi:
- gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate
nell'apparecchio;
- gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione
e/o di ispezione e/o di controllo dell'apparecchio;
- qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di
migliorare la propria valutazione.

ALLEGATO V
REQUISITI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE
DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale
incaricato di eseguire le operazioni connesse ai metodi per
l'attestazione di conformita' non possono essere ne' il progettista,
ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' il montatore dei prodotti
che essi controllano, ne' il mandatario di una di queste persone.
Essi non possono intervenire, ne' direttamente ne' come mandatari,
nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione
di tali prodotti. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di
informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale incaricato debbono
eseguire le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di
conformita' con il massimo di integrita' professionale e competenza
tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e
incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare
il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da
pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati
ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i
mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche
e amministrative connesse con i metodi per l'attestazione di
conformita'. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per
le verifiche eccezionali.
4. La direzione tecnica dell'organismo deve essere affidata, nel
rispetto delle competenze professionali, a tecnici iscritti nei
rispettivi albi professionali.
5. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che
effettua, nonche' una sufficiente esperienza pratica di tali
controlli;
- la capacita' necessaria a compilare gli attestati, i verbali e
le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli
effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato di
eseguire i metodi per l'attestazione di conformita'.
7. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile, a meno che detta
responsabilita' civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli
non siano effettuati direttamente dallo Stato o che si tratti di
organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo di controllo e' tenuto al segreto
professionale.

ALLEGATO VI
MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE
DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 9,
redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (D.G. P.I. Ispettorato tecnico
dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 ROMA), che ne trasmette copia
al Ministero dell'interno (D.G.P.C.S.A. - Centro studi ed
Esperienze), contiene la dichiarazione di soddisfacimento dei
requisiti minimi di cui all'allegato V ed e' firmata dal legale
rappresentante dell'organismo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o copia
autenticata in regola con le disposizioni in materia di bollo, i
seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) atto costitutivo o statuto, da cui risulti l'esercizio di
attivita' di attestazione di conformita'; per i soggetti di diritto
pubblico tale documento e' sostituito dagli estremi dell'atto
normativo;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato
delle caratteristiche tecniche ed operative;
d) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e
mansioni;
e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile con
massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti
dall'esercizio di attivita' di attestazione di conformita';
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme
della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione
per la direttiva 90/396/CEE e successive modifiche. In detta sezione
dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: requisito
richiesto dalla direttiva, normativa adottata e prova da essa
prevista, attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la
taratura con la relativa scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da
cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorita' competenti comprovante
l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista
dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della
presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere
provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata
3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente,
limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovra'
essere specificato nella domanda e documentato mediante copia
autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge
nonche' mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2,
lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.

                                                          ALLEGATO VII
                          NORME ARMONIZZATE
_____________________________________________________________________
|      NORMA EUROPEA DI      |                                      |
|        RIFERIMENTO         |    NORMA ITALIANA DI RECEPIMENTO     |
|____________________________|______________________________________|
|         |      |           |                        |             |
|  NUMERO | ANNO |  G.U.C.E. |   TITOLO DELLA NORMA   |   NUMERO    |
|         |DI RA-| DI PUBBLI-|                        |             |
|         |TIFICA|  CAZIONE  |                        |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 291 | 1992 |  C/334-   |Guarnizioni di tenuta   | UNI EN 291  |
|         |      |30/11/1994 |in gomma - Guarnizioni  |   (1993)    |
|         |      |           |di tenuta statica desti-|             |
|         |      |           |nati agli apparecchi    |             |
|         |      |           |domestici che utilizzano|             |
|         |      |           |gas combustibili fino a |             |
|         |      |           |200 mbar.               |             |
|         |      |           |- Requisiti per il      |             |
|         |      |           |  materiale.            |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 298 | 1993 |  C/334-   |Sistemi automatici di   | UNI EN 298  |
|         |      |30/11/1994 |comando e sicurezza per |   (1995)    |
|         |      |           |bruciatori a gas e      |             |
|         |      |           |apparecchi a gas con o  |             |
|         |      |           |senza ventilatore       |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 377 | 1993 |  C/334-   |Lubrificanti per utiliz-| UNI EN 366  |
|         |      |30/11/1994 |zo negli apparecchi e   |   (1994)    |
|         |      |           |relativi controlli che  |             |
|         |      |           |utilizzano gas combusti-|             |
|         |      |           |bili, escluso quelli    |             |
|         |      |           |destinati all'impiego   |             |
|         |      |           |nei processi industriali|             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 437 | 1993 |  C/334 -  |Gas di prova - Pressioni| UNI EN 437  |
|         |      |30/11/1994 |di prova - Categorie di |   (1995)    |
|         |      |           |apparecchi.             |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 297 | 1994 |  C/187 -  |Caldaie di riscaldamento| UNI EN 297  |
|         |      | 21/7/1995 |centralizzato alimentate|   (1996)    |
|         |      |           |a combustibili gassosi -|             |
|         |      |           |Caldaie di tipo B11 e   |             |
|         |      |           |B11BS equipaggiate con  |             |
|         |      |           |bruciatore atmosferico  |             |
|         |      |           |con portata termica     |             |
|         |      |           |nominale minore o uguale|             |
|         |      |           |a 70 kW.                |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 549 | 1994 |  C/187 -  |Materiali in gomma per  | UNI EN 549  |
|         |      | 21/7/1995 |dispositivi di tenuta e |   (1996)    |
|         |      |           |diaframmi per apparecchi|             |
|         |      |           |a gas e relativi        |             |
|         |      |           |equipaggiamenti         |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|  EN 126 | 1995 |  C/187 -  |Dispositivi multifunzio-| UNI EN 126  |
|         |      | 21/7/1995 |nali per apparecchi a   |   (1996)    |
|         |      |           |gas                     |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
| EN 203-2| 1995 |  C/187 -  |Apparecchi per cucine   | UNI EN 203-2|
|         |      | 21/7/1995 |professionali alimentari|   (1996)    |
|         |      |           |a gas - Utilizzazione   |             |
|         |      |           |razionale dell'energia  |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
| EN 203-1| 1992 |  C/93 -   |Apparecchi per cucine   | UNI EN 203-1|
|         |      | 29/3/1996 |professionali alimentati|   (1995)    |
|         |      |           |a gas - Parte 1: Pre-   |             |
|         |      |           |scrizioni di sicurezza  |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
|EN 203-1:| 1995 |  C/93 -   |Apparecchi per cucine   |UNI EN 203-1:|
| 1992/A1 |      | 29/3/1996 |professionali alimentati|1992/A1(1996)|
|         |      |           |a gas - Parte 1: Pre-   |             |
|         |      |           |scrizioni di sicurezza -|             |
|         |      |           |(aggiornamento 1)       |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|
|         |      |           |                        |             |
| EN 625  | 1995 |  C/93 -   |Caldaie a gas per       | UNI EN 625  |
|         |      | 29/3/1996 |riscaldamento centrale -|   (1996)    |
|         |      |           |Prescrizioni specifiche |             |
|         |      |           |per la funzione acqua   |             |
|         |      |           |calda sanitaria delle   |             |
|         |      |           |caldaie combinate con   |             |
|         |      |           |portata termica nominale|             |
|         |      |           |non maggiore di 70 kW   |             |
|_________|______|___________|________________________|_____________|



Riferimenti e modifiche alle attuali norme UNI CIG:
-UNI EN 297 corrisponde generalmente nello scopo alla UNI-CIG 7271
+ FA-1 + FA2 ma limitatamente agli apparecchi di tipo
B1 di portata termica fino a 70 kW;
-UNI EN 203-2 corrispondente parzialmente alla UNI CIG 8447;
-UNI EN 203-1 + UNI EN 203-1/A1 corrisponde generalmente alle UNI-CIG
7722 e 7723;
-UNI EN 298 corrisponde generalmente nello scopo alla UNI CIG
10156, sostitutiva della appendice B della UNI-CIG
8042;
-UNI EN 437 corrisponde a tutti i capitoli delle UNI CIG per
apparecchi a gas riguardanti "Gas e pressioni di prova-
Categorie di apparecchi";
-UNI EN 625 corrisponde generalmente alla UNI CIG 7271 + FA-1 per
quanto riguarda la sezione riscaldamento delle caldaie
combinate di portata termica fino a 70 kW;


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato