GU n. 18 del 19-1-1980 - Suppl. Ordinario
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in
materia di bilancio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84, concernente
l'approvazione
del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione
e la
contabilità degli enti pubblici di cui all'art. 30 della legge 20 marzo
1975, n. 70;
Ritenuta la necessità di adeguare il predetto regolamento alle prescrizioni
recate dalla citata legge 5
agosto 1978, n. 468 e di apportare altresì adattamenti a talune norme
del medesimo regolamento
suggeriti dall'esperienza compiuta in questo primo periodo di applicazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
1. È approvato l'annesso nuovo regolamento per la classificazione delle
entrate e delle spese e per
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70 , vistato
dal Ministro proponente.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando, relativamente
all'adeguamento dei bilanci
e del sistema di contabilità, quanto previsto dall'art. 25, primo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
del decreto del
Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84 .
L'esercizio finanziario 1979 si chiude definitivamente con il 31 dicembre dello
stesso anno.
Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione
e la contabilità
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70
Titolo I
GESTIONE FINANZIARIA
Capo I - Bilancio di previsione
1. Esercizio finanziario e bilancio di previsione.
L'esercizio finanziario degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo
1975, n. 70 ha la durata di un
anno e coincide con l'anno solare.
La gestione finanziaria degli enti predetti si svolge in base al bilancio annuale
di previsione deliberato
dal competente organo amministrativo non oltre il 31 ottobre, salvo diverso
termine previsto da norme
di legge.
La gestione stessa è unica, come unico è il relativo bilancio,
a meno che speciali norme di legge non
prevedano la compilazione di separati bilanci per singole gestioni amministrate
dal medesimo ente.
Gli enti pubblici aventi tale puntualità di gestioni, nonché quelli
a carattere federativo o da cui
dipendono in modo diretto o indiretto altri enti o i cui organi periferici sono
dotati di autonomia
amministrativa per cui gestiscono bilanci separati, sono tenuti a redigere un
preventivo finanziario
consolidato strutturato per categorie per la riassunzione delle previsioni delle
varie gestioni, nel quale
sarà evitata ogni duplicazione dovuta a trasferimenti interni o somministrazione
di fondi intervenuti tra
le diverse gestioni ed unità in cui l'ente si articola.
2. Criteri di formazione del bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza
e di cassa; l'unità elementare
del bilancio è rappresentata dal capitolo.
Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica
l'ammontare presunto dei
residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle
entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio
si riferisce, nonché
l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede
di pagare nello
stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in
conto residui.
Tra le entrate da incassare è iscritto come prima posta del bilancio
di cassa l'ammontare presunto del
fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione a programmi
definiti ed alle concrete
capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento.
Ciascun capitolo di entrata e di spesa è contraddistinto da un numero
di codice meccanografico
secondo le modalità indicate nell'allegato D al presente decreto. Le
modalità relative alla codificazione
potranno essere variate con decreto del Ministro del tesoro.
Il bilancio è accompagnato, oltre che dalla relazione dell'organo interno
di controllo, contenente, fra
l'altro, valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla
congruità delle spese, da apposita
relazione del presidente dell'ente, nella quale sono evidenziati i prevedibili
flussi pluriennali di entrata e
di spesa per gli anni considerati nel bilancio pluriennale dello Stato. Il bilancio
è accompagnato altresì
dalla pianta organica del personale comprendente la consistenza numerica del
personale stesso in atto
in servizio, nonché da eventuali elaborati contabili e statistici atti
a conferire maggiore chiarezza alle
poste del bilancio.
3. Integrità e universalità del bilancio.
Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro
importo integrale, senza
alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio.
4. Classificazione delle entrate e delle spese.
Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:
Titolo I - Entrate contributive;
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;
Titolo III - Entrate diverse;
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto capitali;
Titolo VI - Entrate derivanti da accensione di prestiti;
Titolo VIII - Partite di giro.
Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni;
Titolo IV - Partite di giro.
Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie,
secondo la loro natura
economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
Per le classificazioni di cui al precedente comma, gli enti debbono attenersi
allo schema di bilancio di
cui all'allegato A al presente decreto.
Tale schema è vincolante per la ripartizione in categorie, mentre ha
valore indicativo per la
specificazione in capitoli, i quali potranno essere ridotti o integrati in relazione
alle peculiari esigenze
delle singole gestioni.
L'oggetto dei capitoli dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.
5. Partite di giro.
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per
conto di terzi e che perciò
costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonché
le somme somministrate al
cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate.
Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome ed alle contabilità
speciali sono ripartite, a
seconda della loro natura, nei titoli di cui al primo comma del precedente articolo.
6. Rappresentazione del bilancio.
Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso.
7. Quadro riassuntivo.
Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo redatto in
conformità dell'allegato B al
presente decreto nel quale sono riassunte per titoli e categorie le previsioni
di competenza e di cassa.
8. Avanzo o disavanzo di amministrazione.
Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta della entrata
e della spesa, rispettivamente,
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente a quello
cui il preventivo si riferisce.
Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o
disavanzo di amministrazione
(allegato C al presente decreto) nella quale sono indicati i singoli stanziamenti
di spesa correlativi
all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti
l'ente non potrà disporre
se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di
amministrazione ed a misura che
l'avanzo stesso venga realizzato.
Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella
deve tenersi
obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio,
al fine del relativo
assorbimento, ed il consiglio di amministrazione dell'ente deve nella deliberazione
del bilancio
preventivo illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione,
in
confronto di quello presunto, il consiglio di amministrazione deve deliberare
i necessari provvedimenti
atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
9. Preventivo economico.
Gli enti sono tenuti alla compilazione del preventivo economico in conformità
dello schema di cui
all'allegato E al presente decreto, nel quale al saldo finanziario di parte
corrente sono aggiunte le poste
attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
10. Fondo di riserva.
Nel bilancio di previsione sia di competenza che di cassa è iscritto
un fondo di riserva per le spese
impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante
l'esercizio, il cui ammontare
non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste.
11. Variazioni e storni al bilancio.
Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese
quelle per l'utilizzo del
fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il
bilancio di previsione, salva
diversa disposizione di legge.
Le variazioni per nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio
possono proporsi
soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione
dei residui e quella di competenza
o viceversa.
Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati
provvedimenti di
variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
12. Esercizio provvisorio.
Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio
dell'esercizio cui lo
stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per
non oltre quattro mesi, la gestione
provvisoria del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese,
ad un dodicesimo della spesa
prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria,
ove si tratti di spese
non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
Capo II - Entrate
13. Accertamento delle entrate.
L'entrata è accertata quando l'ente, appurata la ragione del suo credito
e la persona debitrice, iscrive
come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene
a scadenza nell'anno.
Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri
o condizioni, è necessario che
l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione dell'organo
competente.
L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con
imputazione al competente
capitolo di bilancio.
A tale fine la relativa documentazione è comunicata al servizio ragioneria.
Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono
compresi tra le attività del
conto patrimoniale.
14. Riscossione delle entrate.
Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che ai sensi del successivo
art. 25 gestisce il servizio di
tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.
Per gli enti che effettuano gli accertamenti delle entrate e gli impegni di
spesa sulla base delle
denunce-rendiconto che i datori di lavoro sono tenuti a presentare, con conseguente
compensazione di
credito e debito, l'accertamento effettuato su tale base a titolo provvisorio
deve essere comunque
rettificato, sulla base delle predette denunce-rendiconto, in maniera che il
consuntivo evidenzi i
movimenti lordi di entrata e di spesa.
Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono
affluire all'istituto di credito di
cui al precedente primo comma.
Le entrate riscosse mediante ruoli sono dagli esattori versate all'istituto
tesoriere o cassiere, ovvero
sul conto o sui conti correnti postali dell'ente, non oltre il terzo giorno
dalla loro riscossione.
Entro il termine predetto gli agenti della riscossione all'uopo autorizzati
provvedono al versamento
delle somme riscosse, facendo risultare dal titolo di versamento gli estremi
delle quietanze rilasciate a
mezzo di appositi bollettari.
Il tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate
in favore dell'ente senza la
preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a richiedere subito la regolarizzazione
contabile.
Le eventuali somme pervenute direttamente all'ente sono annotate nel registro
di cassa di cui al
successivo art. 29 e versate all'istituto tesoriere o cassiere entro il terzo
giorno dal loro arrivo previa
emissione di reversali d'incasso.
È vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti
postali ovvero con quelli pervenuti
direttamente all'ente.
15. Emissione delle reversali d'incasso.
Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo e munite del codice
meccanografico del
capitolo, devono essere firmate dal direttore generale o da un suo delegato
e dal capo del servizio
ragioneria, o da un suo delegato.
Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso
sono tenute distinte da
quelle relative ai residui.
Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio vengono
restituite dal tesoriere o
cassiere all'ente per la eventuale riscossione in conto residui.
Le reversali emesse dalle entità periferiche aventi autonomia amministrativa,
da registrare su
apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante
all'ultimo foglio la
dichiarazione del capo dei servizi di ragioneria attestante il numero delle
pagine di cui il libro stesso si
compone, sono firmati dal direttore della sede e dall'incaricato di ragioneria,
ovvero dai loro rispettivi
sostituti.
16. Vigilanza sulla gestione delle entrate.
I capi dei servizi amministrativi dell'ente che hanno gestione di entrate curano,
nei limiti delle
rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che
l'accertamento, la riscossione ed il
versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
Capo III - Spese
17. Fasi della spesa ed assunzione di impegni.
La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione
e del pagamento.
Le spese sono impegnate dagli organi di amministrazione secondo le competenze
stabilite dalla legge,
dal regolamento esecutivo, dallo statuto, ovvero, in mancanza, dal consiglio
di amministrazione in base
ad apposita deliberazione.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute
dall'ente a
creditori determinati, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido,
nonché le somme destinate
a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando prescritto,
dall'amministrazione di
vigilanza, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro
il termine dell'esercizio.
Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti
di bilancio.
Fanno eccezione quelli relativi:
1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno
può estendersi a più anni,
anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati
per ogni esercizio;
2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare
la continuità del servizio,
assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno
può estendersi a più
esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'ente ne riconosca
la necessità o la
convenienza.
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere
assunto a carico del
predetto esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce
economia di
bilancio.
Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono
residui passivi i quali
sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.
Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella
competenza.
18. Registrazione degli impegni di spesa.
Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati
nelle apposite scritture,
previa verifica da parte del servizio ragioneria della regolarità della
documentazione e della spesa.
Per gli enti che effettuano gli accertamenti delle entrate e gli impegni di
spesa sulla base delle
denunce-rendiconto che i datori di lavoro sono tenuti a presentare, con conseguente
compensazione di
credito e debito, l'impegno effettuato su tale base a titolo provvisorio deve
essere comunque rettificato,
sulla base delle predette denunce-rendiconto, in maniera che il consuntivo evidenzi
i movimenti lordi di
entrata e di spesa.
Gli atti che non siano ritenuti regolari ai sensi del primo comma, sono rimessi
dal capo del servizio
ragioneria, accompagnati da apposita relazione, al presidente dell'ente, tramite
il direttore generale. Il
presidente con motivata delibera può ordinare che l'atto abbia corso,
salvo ratifica del consiglio di
amministrazione nella prima riunione successiva.
Dell'ordine è data notizia all'organo interno di controllo.
L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la
somma stanziata nel relativo
capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello
indicato, oppure che sia
riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che
a quelli.
La mancata ratifica da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione
di cui al precedente
terzo comma, dà luogo a responsabilità amministrativa del presidente.
L'obbligo di denunzia di cui al successivo art. 75 incombe al direttore generale.
19. Liquidazione della spesa.
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo
dovuto e del soggetto
creditore, è effettuata dal capo dell'ufficio competente previo accertamento
dell'esistenza
dell'impegno, salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo, nonché
della regolarità della
fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto
dei creditori.
Per le prestazioni previdenziali l'Istituto nazionale della previdenza sociale
e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno facoltà di svolgere
l'anzidetta verifica in via
successiva secondo le modalità deliberate dal consiglio di amministrazione
ed approvate dal Ministero
vigilante .
La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennità e di ogni
altra competenza fissa spettante al
personale dipendente è effettuata mediante note di spesa fissa, collettive
o individuali.
20. Ordinazione della spesa.
Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni
di cassa, mediante l'emissione di
mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del codice meccanografico
del capitolo
tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa.
I mandati di pagamento sono firmati dal direttore generale o da un suo delegato
e dal capo del
servizio ragioneria o da un suo delegato.
I mandati di pagamento emessi dalle entità periferiche aventi autonomia
amministrativa, da registrare
su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante
all'ultimo foglio la
dichiarazione del capo dei servizi di ragioneria attestante il numero delle
pagine di cui il libro stesso si
compone, sono firmati dal direttore della sede e dall'incaricato di ragioneria,
ovvero dai loro rispettivi
sostituti.
I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli
relativi ai residui.
21. Documentazione dei mandati di pagamento.
Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti
comprovanti la regolare
esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta
di beni inventariabili o da
assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno
o dall'annotazione degli
estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento
che giustifichi la spesa.
La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla
sua estinzione ed è
conservata agli atti per non meno di dieci anni.
22. Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento.
Gli enti possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa
annotazione sui titoli, che i
mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché
mediante vaglia postale
con spese a carico del richiedente; in tal caso deve essere allegata al titolo
la ricevuta di versamento
rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile,
all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario;
d) altre forme di pagamento autorizzate dal Ministero del tesoro.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza
del creditore,
devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi
relativi alle operazioni
ed il timbro del tesoriere o cassiere.
23. Spese di rappresentanza.
Le eventuali spese di rappresentanza fanno carico ad apposito capitolo e sono
documentate nei modi
previsti dal precedente art. 21.
24. Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario.
I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti
dall'istituto incaricato
del servizio di tesoreria o di cassa all'ente per il trasferimento dal conto
della competenza al conto dei
residui.
Per i titoli di spesa collettivi si applica l'art. 55 della legge 21 dicembre
1978, n. 843.
I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello
di emissione sono
annullati. Possono tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore, salvi
gli effetti della prescrizione.
Capo IV - Servizio di tesoreria o di cassa
25. Affidamento del servizio.
Il servizio di tesoreria o di cassa è affidato ad un istituto di credito
di cui all'art. 5 del regio decreto 12
marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione
deliberata dal
consiglio di amministrazione.
Per l'espletamento di particolari servizi l'ente può avvalersi dei conti
correnti postali nonché di
istituzioni all'uopo convenzionate.
Circa l'obbligo della tenuta dei conti correnti con il Tesoro, si applicano
le disposizioni di cui alla legge
6 agosto 1966, n. 629.
26. Servizio di cassa interno.
Quando ricorrano particolari esigenze di funzionamento, il consiglio di amministrazione
può
autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale,
sia per gli uffici
periferici.
L'incarico di cassiere è conferito dal consiglio di amministrazione,
su proposta del direttore generale,
ad un impiegato di ruolo per una durata determinata non superiore a tre anni
ed è rinnovabile.
L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario.
Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del servizio amministrativo, è
soggetto al controllo del
capo del servizio di ragioneria.
L'organo interno di controllo deve eseguire almeno una volta ogni trimestre
una verifica improvvisa
alla cassa ed alle scritture del cassiere; analoga verifica effettua nel caso
di cambiamento del cassiere.
Per i cassieri delle sedi o entità periferiche, alla verifica provvede
il capo dei servizi amministrativi.
Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale.
27. Gestione del cassiere.
Il cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario,
con delibera del consiglio di
amministrazione, di un fondo non superiore a L. 10.000.000, reintegrabile durante
l'esercizio, previa
presentazione del rendiconto delle somme già spese.
Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute
spese di ufficio, delle spese
per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali
di vettura e per l'acquisto di
giornali, nonché di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna d'importo
non superiore a L. 200.000.
Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità
di missione, ove non sia
possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del
servizio di tesoreria o di
cassa.
Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione
senza l'autorizzazione
del competente servizio amministrativo.
Le disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma sono
versate dal cassiere all'istituto
incaricato del servizio di tesoreria o di cassa con imputazione in entrata all'apposito
capitolo delle
perdite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti
al rendiconto
in sospeso alla chiusura dell'esercizio contestualmente all'addebito delle somme
rendicontate ai vari
capitoli di spesa.
28. Riscossioni per delega.
Il cassiere può essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli
stipendi e delle altre competenze
dovute ai dipendenti dell'ente e da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili,
ovvero in contanti
quando la emissione dei predetti assegni non sia possibile, evidenziando in
apposito registro le relative
operazioni di riscossione e di pagamento.
È ammessa la facoltà da parte del dipendente di richiedere il
pagamento dello stipendio e delle altre
competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario o postale intestato
a suo nome.
Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate
nel precedente articolo.
Può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di
valore di pertinenza
dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.
29. Scritture del cassiere.
Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui
effettuate, a pagine numerate
e munite del timbro d'ufficio nonché della dichiarazione del capo del
servizio ragioneria attestante il
numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.
È in facoltà del cassiere tenere separati partitari, le cui risultanze
devono essere giornalmente
riportate sul registro di cassa.
Capo V - Funzionari delegati
30. Erogazione di spese tramite funzionari delegati.
Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento
mediante funzionari delegati,
il consiglio di amministrazione può autorizzare, entro limiti prestabiliti,
la costituzione di fondi in favore
di titolari di uffici organicamente previsti e distaccati dalla sede centrale
dell'ente, mediante accensione
di appositi conti correnti bancari o postali, operata in modo che risulti ben
chiara la loro esclusiva
appartenenza all'ente e la destinazione dei fondi stessi.
Gli interessi maturati sui conti correnti predetti vanno accreditati all'ente.
Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi depositati nei conti correnti
di cui al primo comma del
presente articolo hanno luogo con la emissione di assegni bancari o postali,
ovvero di postagiro firmati
dal funzionario delegato congiuntamente ad altro impiegato responsabile, ove
esista.
Dette operazioni devono risultare da appositi registri.
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate,
delle spese
ordinarie e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai
depositari dal codice civile.
31. Rendiconto dei funzionari delegati.
Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate,
distintamente per capitolo
di bilancio e per competenza e residui. All'uopo alla fine di ogni mese od anche
prima se ultimato o
cessato il servizio o l'incarico affidatogli, egli deve compilare il rendiconto
delle somme erogate, da
presentare al servizio amministrativo, allegando allo stesso rendiconto apposito
estratto-conto
dell'istituto bancario o del servizio conti correnti postali dal quale risulti,
fra l'altro, il saldo alla fine del
periodo considerato.
Il funzionario delegato dovrà dare ragione delle eventuali discordanze
tra le risultanze delle proprie
scritture contabili e quelle di cui all'estratto conto bancario.
Il conto è ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarità
da parte del servizio
ragioneria.
Capo VI - Conto consuntivo
32. Deliberazione del conto consuntivo.
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione
patrimoniale e del conto
economico.
Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del presidente
ed agli allegati, è
sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine di cui all'ultimo comma,
all'esame dell'organo
interno di controllo, che redige apposita relazione, da allegare al predetto
schema, contenente, fra
l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio
con le scritture contabili, nonché
valutazioni di ordine alla regolarità ed economicità della gestione.
La relazione illustrativa dovrà riguardare l'andamento della gestione
dell'ente nei suoi settori operativi,
compresi gli enti e le società controllati, nonché i fatti di
rilievo verificatisi anche dopo la chiusura
dell'esercizio. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e
le modifiche
eventualmente ad essi apportati rispetto al precedente esercizio;
2) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del
passivo della situazione
patrimoniale, compresi i conti d'ordine;
3) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità
di anzianità e
eventuali trattamenti di quiescenza;
4) i rapporti con gli enti e le società controllati o collegati e le
variazioni intervenute nelle
partecipazioni;
5) le variazioni intervenute nei crediti e debiti ed i criteri seguiti per la
determinazione del grado di
esigibilità dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione
crediti.
Il conto consuntivo è deliberato entro il mese di aprile successivo alla
chiusura dell'esercizio
finanziario, salvo diverso termine previsto da norme di legge ed è trasmesso
entro dieci giorni dalla
data della delibera al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, unitamente
alla relazione
amministrativa e dell'organo interno di controllo.
33. Rendiconto finanziario.
Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio
per l'entrata e per la spesa,
distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza
e per residui, in
conformità dello schema di cui all'allegato F al presente decreto.
34. Situazione patrimoniale.
La situazione patrimoniale di cui all'allegato G indica la consistenza degli
elementi patrimoniali attivi e
passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.
Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole
poste attive e passive e
l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della
gestione del bilancio o per
altre cause.
Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
35. Conto economico.
Il conto economico, redatto in conformità dell'allegato H, deve dare
la dimostrazione dei risultati
economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
36. Situazione amministrativa.
Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato
I, la quale deve
evidenziare:
1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio,
gli incassi ed i pagamenti
complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed
il saldo alla chiusura
dell'esercizio;
2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi)
e da pagare (residui
passivi) alla fine dell'esercizio;
3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.
37. Bilancio consolidato.
Gli enti pubblici aventi gestioni plurime dotate di personalità giuridica
o autonomia amministrativa,
nonché quelli a carattere federativo o da cui dipendono in modo diretto
o indiretto, altri enti o i cui
organi periferici gestiscono bilanci separati, sono tenuti a redigere anche
un rendiconto finanziario
strutturato per categorie, una situazione patrimoniale ed un conto economico
consolidati, per la
riassunzione delle risultanze delle gestioni proprie e degli enti federati,
dipendenti o collegati e degli
organi periferici secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art.
1.
38. Trasferimento dei residui.
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti
capitoli dell'esercizio
successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo
bilancio, per la gestione
delle somme residue è istituito, con delibera consiliare, da assoggettare
alle stesse procedure prescritte
per la formazione e per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto.
39. Riaccertamento dei residui.
Annualmente gli enti sono tenuti a compilare la situazione dei residui attivi
e passivi provenienti dagli
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per l'esercizio di
provenienza e per capitolo.
Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le
somme riscosse o pagate nel corso
dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili
o dovute, nonché quelle rimaste da
riscuotere o da pagare.
I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano
stati esperiti tutti gli atti per
ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo
da recuperare.
Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita
deliberazione del consiglio
di amministrazione.
Sulle suddette variazioni l'organo interno di controllo manifesta il suo parere.
La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma
del presente articolo
sono allegate al conto consuntivo.
Per gli anni anteriori al 1979 i residui possono essere conglobati per capitolo
in unica cifra.
Titolo II
GESTIONE PATRIMONIALE
40. Beni.
I beni degli enti si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del
codice civile. Essi sono
descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei
successivi articoli.
41. Inventario dei beni immobili.
Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo
cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati
catastali e la rendita imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.
42. Consegnatari dei beni immobili.
I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, i quali sono personalmente
responsabili dei beni loro
affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalla
loro azione od omissione e ne
rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi
effettua la consegna e chi la
riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un
funzionario all'uopo
incaricato.
43. Classificazione dei beni mobili.
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1) mobili, arredi, macchine di ufficio;
2) materiale bibliografico;
3) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;
4) fondi pubblici e privati;
5) altri beni mobili.
44. Inventario dei beni mobili.
L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
b) il luogo cui si trovano;
c) la quantità o il numero;
d) la classificazione «nuovo», «usato», «fuori
uso»;
e) il valore.
I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di
stima o di mercato se trattasi
di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal
consiglio di
amministrazione trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo
della situazione
patrimoniale.
I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del
giorno precedente a quello della
compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al
valore nominale, e per il valore
nominale qualora il prezzo sia superiore.
L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri
cronologici o da schedari tenuti
da impiegati all'uopo incaricati.
45. Consegnatari dei beni mobili.
I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo,
sono dati in consegna, con
apposito verbale, ad agenti responsabili.
In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa
materiale ricognizione dei
beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello
subentrante, nonché dal
funzionario che assiste alla consegna.
Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato
presso l'ente e l'altro dagli
agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto
formale discarico.
46. Carico e scarico dei beni mobili.
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente
servizio
amministrativo e firmati dall'agente responsabile.
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione
od altri motivi è
disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'ente sulla
base di motivata proposta
del direttore generale.
Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro
o di risarcimento
di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti
al fine della redazione del
verbale di scarico.
Il servizio di ragioneria, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico,
provvede al
conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
47. Chiusura annuale degli inventari.
Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili,
entro due mesi dalla
chiusura dell'anno finanziario, al servizio di ragioneria per le conseguenti
annotazioni nelle proprie
scritture.
48. Ricognizione dei beni mobili.
Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno
ogni dieci anni al
rinnovo degli inventari.
49. Materiali di consumo.
Un funzionario responsabile provvede alla tenuta di idonea contabilità
a quantità e specie per gli
oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali
di consumo.
Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal
competente servizio
amministrativo e delle bollette di consegna dei fornitori.
I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante
richiesta dei rispettivi
dirigenti.
50. Automezzi.
I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile
che dispone il servizio;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante
rilascio di appositi buoni
in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che
riepiloga le spese per il
consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per
le piccole riparazioni e lo
trasmette al competente servizio amministrativo.
51. Materiali di scorta.
Per la custodia e la conservazione di materiali costituenti scorta possono
essere istituiti appositi
magazzini con delibera del consiglio di amministrazione.
52. Inesigibilità dei crediti.
Le inesigibilità che si verificano nei crediti inscritti nella situazione
patrimoniale, vengono dichiarate
con deliberazione del consiglio di amministrazione, nella fase di approvazione
del conto consuntivo,
sentito l'organo interno di controllo, dopo l'espletamento di accertamenti in
relazione alle cause ed alle
eventuali responsabilità di dipendenti.
Titolo III
CONTRATTI
53. Norme generali.
Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle
locazioni ed ai servizi in genere si
provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento
preceduti da apposite
gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.
Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta
pubblica. Può, tuttavia, essere
adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare
opportunamente nella
deliberazione di cui al successivo art. 54.
È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o
al sistema in economia, nei casi
previsti dai successivi articoli.
54. Deliberazioni in materia contrattuale.
La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità
essenziali del contratto,
l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, nonché la deliberazione
di addivenire al contratto sono di
competenza del consiglio di amministrazione.
Entro determinati limiti di valore o per determinate materie, la deliberazione
di addivenire al contratto
può essere delegata dal consiglio di amministrazione ad altro organo
dell'ente.
55. Asta pubblica.
L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale
dell'ente e presso le sedi degli
uffici periferici, ove esistano. Un estratto di esso è altresì
pubblicato in due o più giornali quotidiani a
divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara;
ove la gara abbia un
interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore speciale,
la pubblicità avrà luogo
su almeno un giornale di larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti
specializzati attinenti al
settore interessato.
L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni
per l'ammissione
alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione
di cui al successivo art. 58.
56. Licitazione privata.
La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute
idonee di uno schema di
atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari
del contratto, con l'invito a
restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del
prezzo o del miglioramento sul
prezzo base, ove questo sia stato stabilito.
Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio
scelto fra quelli di cui al
successivo art. 58 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.
L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta
da apposita commissione nominata
dal consiglio di amministrazione o da altro organo dell'ente all'uopo delegato,
assicurando la più ampia
partecipazione possibile alla gara. La commissione si avvale di elenchi all'uopo
predisposti ed
aggiornati dai competenti uffici dell'ente.
57. Svolgimento delle gare.
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo,
nel giorno e nell'ora stabiliti
dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.
Apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione o da altro organo
dell'ente all'uopo
delegato procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente
aggiudicazione.
Alla seduta della commissione può assistere un membro dell'organo interno
di controllo.
La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno
due offerte.
L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per
il motivo che non sia stato da lui
firmato il relativo verbale.
58. Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata.
Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in
base ai seguenti criteri:
1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'ente, al prezzo più
alto rispetto a quello indicato
nell'avviso di asta o nella lettera di invito;
2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente;
a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei
servizi, che formano oggetto del
contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
ovvero
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base ad elementi diversi,
variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine
di esecuzione o di consegna,
il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico
e funzionale, il valore tecnico, il
servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri
che saranno applicati per
l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri
o nel bando di gara, con
precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
Per i contratti di cui al punto 2), lettera a), l'ente ha facoltà di
rigettare con provvedimento motivato,
escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50
per cento alla media delle offerte
pervenute.
59. Appalto-concorso.
È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'ente ritenga conveniente
avvalersi della
collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza
specifica da parte
dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei
lavori.
Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle
forme e modi stabiliti
dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi,
con l'avvertimento che
nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli
interessati per la
elaborazione del progetto.
L'aggiudicazione, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera
del consiglio di
amministrazione o da altro organo dell'ente all'uopo delegato, ha luogo in base
all'esame comparativo
dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi
tecnici ed economici delle
singole offerte.
Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'ente,
la commissione può
proporre all'ente che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale
adozione di nuove
prescrizioni.
60. Esecuzione di opere pubbliche.
Per gli appalti di opere pubbliche si applicano, per il ricorso alla licitazione
privata, le procedure
previste dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e, qualora il valore di stima dell'opera,
con esclusione
dell'IVA, superi l'importo indicato nell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n.
584, le disposizioni contenute
in quest'ultima legge.
61. Trattativa privata.
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
2) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori
- sia all'interno sia
all'estero - che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti
tecnici ed il grado di perfezione
richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è
garantita da privativa industriale;
3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili,
nonché per la vendita di
immobili ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni;
4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture
di beni o servizi - dovuta
a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le
prestazioni a spese ed a rischio degli
imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte
aventi alta competenza
tecnica o scientifica;
6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano
resi necessari da
circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati
allo stesso contraente
e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione
principale, ovvero,
benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei
lavori e che il loro ammontare
non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;
7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento,
al rinnovo
parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri
fornitori costringesse l'ente ad
acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbe notevoli
difficoltà o incompatibilità tecniche;
8) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 50 milioni,
con esclusione dei casi in
cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento
o ampliamento di precedenti
lavori, forniture o servizi.
Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 4) e 8) devono essere interpellate
più imprese e, comunque, in
numero non inferiore a tre.
Con eslusione del caso previsto al punto 8), la ragione per la quale si è
ricorso alla trattativa privata
deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 54.
I contratti di cui al punto 3), devono essere preceduti dal parere di congruità
espresso da apposita
commissione nominata dal consiglio di amministrazione o da altro organo dell'ente
all'uopo delegato,
della quale possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei all'ente.
Per le locazioni
all'estero detto parere può essere rilasciato dalla competente rappresentanza
diplomatica.
Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione,
il cui canone è
disciplinato da disposizioni legislative.
62. Stipulazione dei contratti.
Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione
privata sia stabilito che il
verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione,
si procede alla
stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione ovvero
della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.
Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti
entro trenta giorni
dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni
dall'aggiudicazione
ovvero dall'accettazione dell'offerta.
Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione
del contratto l'ente ha
facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione
dell'offerta, disponendo
l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei
danni, in relazione
all'affidamento ad altri della prestazione.
L'ente provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie
i depositi
cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.
I contratti sono stipulati da colui che ha la rappresentanza legale dell'ente
o da un suo delegato, in
forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio
di corrispondenza
secondo l'uso del commercio.
Il competente servizio amministrativo cura la tenuta del registro sul quale
sono annotati i contratti
dopo la stipulazione.
63. Collaudo dei lavori e delle forniture.
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera,
secondo le norme stabilite
dal contratto.
Il collaudo è eseguito da personale dell'ente munito della competenza
tecnica specifica che la natura
dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati.
Se l'importo dei lavori di manutenzione o delle forniture non superi, rispettivamente,
L. 10.000.000 e
L. 2.000.000, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata
da un impiegato dell'ente
nominato dal presidente.
In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può
essere effettuato dalle
persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o
approvato il contratto
medesimo.
Per tutti gli altri lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di
opere pubbliche eseguite per
conto dello Stato.
64. Cauzione.
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di
notoria solidità subordinatamente
al miglioramento del prezzo, nonché per i contratti di importo non superiore
a L. 10.000.000, IVA
esclusa.
Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.
65. Penalità.
Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o
ritardo nella esecuzione del
contratto.
66. Revisione prezzi.
La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia
per l'amministrazione dello Stato.
67. Condizioni e clausole contrattuali.
I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti, non
possono superare i nove
anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere
prevista una durata superiore.
Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se
non per comprovate ragioni di
necessità o di convenienza.
Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono
essere indicate nella
deliberazione di cui al precedente art. 54.
Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie di
imposta o tassa vigente all'epoca
della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi
e di provvigioni a favore degli
appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare
per l'esecuzione del
contratto.
I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione
del rappresentante legale
della società.
L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società,
come pure il riconoscimento
della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere,
incombe a colui che
stipula per l'ente ai sensi del Precedente art. 62.
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro
conto ed a rilasciare
quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato
conferito alle persone stesse
non sia notificato all'ente nelle forme di legge.
La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino
emessi. Tuttavia, il
creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato
di eseguire il pagamento.
68. Servizi in economia.
I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economica,
nei limiti di somma stabiliti
per ciascuna specie di spesa con deliberazione del consiglio di amministrazione,
soggetta ad
approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministero
del tesoro, sono i seguenti:
a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio,
combustibili,
lubrificanti;
c) illuminazione e riscaldamento di locali;
d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;
e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;
f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per
disegno e per fotografie,
nonché stampa di tabulati, circolari, ecc.;
g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;
h) provviste di materiale di consumo occorrenti per il funzionamento di laboratori
e gabinetti
scientifici;
i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.
69. Esecuzione dei lavori in economia.
I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente
noleggiati e con
personale dell'ente;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità
ed idoneità,
previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione
dei lavori, i relativi
prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in
caso di mancata o ritardata esecuzione ed
ogni altra condizione ritenuta utile dall'ente.
70. Provviste in economia.
Le provviste in economia, possono essere eseguite previa acquisizione di almeno
tre preventivi od
offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità
di pagamento, le penalità da
applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione
ritenuta utile dall'ente.
Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore
a 500.000 lire e di
immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente
comma.
71. Casi particolari di ricorso al sistema in economia.
Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:
a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto,
quando ciò sia
ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto
dal contratto
rescisso;
b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti
da contratti in
corso di esecuzione e per i quali l'ente non può avvalersi della facoltà
di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di
danni constatati dai
collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni
agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.
Titolo IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Scritture contabili
72. Scritture finanziarie e patrimoniali.
Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire
di rilevare per ciascun
capitolo, sia per la competenza, sia, separatamente, per i residui, la situazione
degli accertamenti di
entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché
la situazione delle somme
riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio
all'inizio
dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per
effetto della gestione del
bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla
chiusura dell'esercizio.
73. Sistema di scritture.
Ciascun ente dovrà tenere le seguenti scritture:
a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le
variazioni successive, le
somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun
capitolo d'entrata;
b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni
successive, le
somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza,
la consistenza
dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme
rimaste da riscuotere o da
pagare;
d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
e) il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei
beni dell'ente all'inizio
dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio
per effetto della
gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze,
insussistenza,
ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.
Le forme dei modelli relative alle suindicate scritture nonché ogni altro
registro, scheda o partitario
occorrente per la contabilità, sono stabilite da ciascun ente.
74. Sistemi di elaborazione automatica dei dati.
Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali gli enti potranno
avvalersi, in relazione alle
effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini delle
semplificazioni delle
procedure e della migliore produttività dei servizi, concordandone le
modalità di realizzazione con il
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale
servizi speciali e
meccanizzazione.
Capo II - Responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici degli enti
75. Obbligo di denunzia.
Gli amministratori ed i capi degli uffici degli enti che vengono a conoscenza,
direttamente o a seguito
di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di
fatti che diano luogo a
responsabilità ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, debbono farne
tempestiva denunzia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando
tutti gli elementi raccolti
per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
Se il fatto sia imputabile al direttore generale, la denunzia è fatta
a cura del consiglio di
amministrazione dell'ente; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo
di denunzia incombe al
presidente dell'ente.
Capo III - Disposizioni transitorie e finali
76. Riclassificazione dei residui attivi e passivi.
Nella prima applicazione del presente decreto, i residui attivi e passivi saranno
riclassificati in base
alla nuova classificazione prevista nel bilancio di previsione.
77. Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato.
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente decreto, si applicano,
ove possibile, le norme
della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello
Stato.
78. Rapporti contrattuali in corso.
I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento
restano regolati dalle norme
vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione delle gare.
(Si omettono gli allegati)