Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17,
L. n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri delle finanze, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
Emana il seguente decreto:
1. 1. È approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.
Testo unico delle imposte sui redditi
TITOLO I
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1
Presupposto dell'imposta.
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso
di redditi in denaro o in
natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Articolo 2
Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti
nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che
per la maggior parte del
periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato,
individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale .
Articolo 3
Base imponibile.
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi
posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell'articolo 16, salvo
quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta
sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge
in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del
matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;
c) [i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa
e come oggetto
esclusivo del rapporto] ;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché,
con gli stessi limiti e alle
medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati,
erogati nei casi
consentiti dalla legge ;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo
1 della legge 29
dicembre 1988, n. 544 .
Articolo 4
Coniugi e figli minori.
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli
articoli 177 e seguenti
del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro
ammontare netto o per la
diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi
dell'attività separata di
ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare ;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli
articoli 167 e seguenti del
codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno
dei coniugi. Nelle ipotesi
previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano
destinati al fondo sono
imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata
esclusivamente
attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori
sono imputati per metà del
loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se
l'usufrutto legale spetta ad un
solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.
Articolo 5
Redditi prodotti in forma associata.
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio
dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili .
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore
dei conferimenti dei soci
se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura
privata autenticata di
costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore
all'inizio del periodo di
imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali .
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome
collettivo o alle società in
accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità
o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo
o alle società semplici secondo
che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone
fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici,
ma l'atto o la scrittura di cui al
comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione
dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior
parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale
nel territorio dello
Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo,
se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, limitatamente al 49 per
cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore,
sono imputati a ciascun
familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività
di lavoro nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione
si applica a
condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione
del rapporto di
parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore
e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle
quote di partecipazione
agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono
proporzionate alla qualità e
quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo
e prevalente, nel periodo
di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di
aver prestato la sua attività
di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado .
Articolo 6
Classificazione dei redditi.
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi
fondiari; b) redditi di capitale; c)
redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa;
f) redditi diversi .
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, e le
indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento
di danni consistenti nella
perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente
o da morte, costituiscono redditi
della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori
e gli interessi per dilazione di
pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano
i crediti su cui tali
interessi sono maturati .
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
da qualsiasi fonte provengano e
quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono
determinati unitariamente
secondo le norme relative a tali redditi.
Articolo 7
Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria
autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo
del comma 3
dell'articolo 11.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme
relative alla categoria nella
quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni
relative alla categoria di
appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati
a norma delle
disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e
18, salvo il disposto del
comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello
stesso articolo 16, nei
confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Articolo 8
Determinazione del reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo
e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui
all'articolo 79 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti e professioni .
2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
di cui all'articolo 5, nonché
quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso
articolo derivanti dall'esercizio di arti
e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione
stabilita dall'articolo 5. Per
le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare
del capitale sociale la
presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in
società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in
diminuzione dai relativi redditi
conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non
oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a
norma dell'articolo 79 . Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo
102 e,
limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice,
quelle di cui al comma 1-ter
del citato articolo 102 .
Articolo 9
Determinazione dei redditi e delle perdite.
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati
distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi,
le spese e gli oneri in
valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti
o sostenuti o del
giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del
mese in cui sono stati percepiti
o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni
e dei servizi da cui sono
costituiti. In caso di conferimenti in società o in altri enti si considera
corrispettivo conseguito il valore
normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani
o esteri .
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati,
si intende il prezzo
o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie
o similari, in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e
nel luogo in cui i beni o
servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
più prossimi. Per la
determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai
listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e
ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per
i beni e i servizi soggetti a
disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese ;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i
titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del
patrimonio netto della società o ente
ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo
dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b), comparativamente al
valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati
regolamentati italiani o
esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo
.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni
a titolo oneroso valgono anche
per atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento e per i
conferimenti in società .
Articolo 10
Oneri deducibili .
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
dei singoli redditi
che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge
o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente
invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di
contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta
la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che
concorrono a formarlo; si
considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate
per effetto di contributi o
premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito
;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei
figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio
o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale
e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari
corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare
il reddito in anni
precedenti ;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge, nonché
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza, ivi
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì
deducibili i contributi versati al
fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
I contributi di cui all'articolo
30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti
;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi
e premi versati alle
forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque
non superiore a
lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente,
relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente
non superiore al
doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite
ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del
12 per cento del reddito
complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente
periodo non si applica nel
caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori,
nonché ai soggetti
iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche
collettive istituite non
siano operanti dopo due anni . Ai fini del computo del predetto limite di lire
10 milioni si tiene
conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
cui all'articolo 70, comma
1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, eccedenti il massimale
contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per
le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonché, nei
riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione
delle quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari ;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per un
importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
Per gli anni 2003 e 2004 il
suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000
per gli anni 2005 e 2006 e a lire
4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo
12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare
non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito ;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso
gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni
non governative
idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni
di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello
di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire,
a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge
22 novembre 1988, n.
516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo
3, comma 2, della
legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del
titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184 ;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi
dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche
.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono
state sostenute per le
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica
altresì per gli oneri di
cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo
articolo 433 del
codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino
all'importo di lire 3.000.000, i
medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare. Per gli
oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare
non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito .
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società
semplici di cui all'articolo
5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione
prevista nel medesimo
articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è
deducibile, per quote costanti
nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta
dalle società stesse .
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità
immobiliare adibita
ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo
fino all'ammontare della
rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,
rapportato al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di
possesso di detta unità
immobiliare. [L'importo della deduzione spettante non può comunque essere
superiore all'ammontare
del suddetto reddito di fabbricati] . Sono pertinenze le cose immobili di cui
all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle
ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari
adibite ad abitazione
principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica,
che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si
tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti
locata .
Articolo 11
Determinazione dell'imposta.
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 20.000.00018% b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire
30.000.00024 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno
2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;c) oltre lire 30.000.000 e
fino a lire
60.000.00032 per cento a decorrere dall'anno 2001;d) oltre lire 60.000.000 e
fino a lire
135.000.00039 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno
2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003;e) oltre lire 135.000.00045
per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno
2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 .
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis .
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti
al contribuente a norma
degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare
dei crediti di imposta è
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne
il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi .
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte
che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
105, è riconosciuto come
credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del
comma 3. Il credito limitato si
considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato
in detrazione fino a concorrenza
della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito,
determinata in base al rapporto tra
l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del
reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
di imposta ammesse in
diminuzione .
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il
contribuente ha facoltà di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14 .
Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia.
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000
ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati,
nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile
che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria,
complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001
e lire 552.000 a decorrere
dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione
in proporzione all'effettivo
onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire
240.000 per ciascun figlio di età
inferiore a tre anni . L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000
a decorrere dal 1º
gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno
2001 e a lire 588.000 a decorrere
dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000 . I
predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000
a decorrere dal 1º
gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo,
sempre che il reddito
complessivo non superi lire 100.000.000 .
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non è coniugato o se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o,
se coniugato, si è successivamente
ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma
1 si applica per il primo
figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera
b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone
alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché
quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non
superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste .
Articolo 13
Altre detrazioni.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro dipendente spetta
una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione
nell'anno, anche a
fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti
importi:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
non supera lire
12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
100.000.000 .
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di
pensione, redditi di terreni
per un importo non superiore a lire 360.000 e quello dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata
al periodo di pensione
nell'anno, così determinata :
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di
pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di
pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi
di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi
di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi
di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di
pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000 .
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete
a decorrere dal periodo
d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età
.
2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito,
non superiore alla
deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente
con contratti a tempo
indeterminato di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i
seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000
ma non lire 9.600.000
.
2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il
reddito, non superiore alla
deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente
con contratto a tempo
determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti
importi:
a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire
10.000.000;
c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000
ma non lire
11.000.000;
d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000
ma non lire
12.000.000 .
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro autonomo di cui
al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione
dall'imposta lorda,
non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
e di impresa non
supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
e di impresa è
superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a
lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a
lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 .
Articolo 13-bis
Detrazioni per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti
oneri sostenuti dal
contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il
reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro
della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi
dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro
della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un
importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o
successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo
nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato
uno nuovo di importo non superiore
alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di
acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione
che entro tre mesi dall'acquisto
sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto
per finita locazione e che entro
un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Per abitazione principale si
intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta
non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora
abituale; non si tiene conto delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto,
altresì, delle variazioni
dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unità immobiliare
non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla
data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e
comunque entro due anni dall'acquisto. In
caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti
di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni,
anche con riferimento alle
somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti
di unità immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti
dalla stessa e ancora indivisi.
Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può
fruire della detrazione unicamente
per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro
la detrazione spetta a
quest'ultimo per entrambe le quote ;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono
costituite
esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo
10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche
e per protesi dentarie e
sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza
e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti
indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono
i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),
c) ed f), e 54, comma 1, lettere
a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti
in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida
sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto
dalla commissione
medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze . Tra i
mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze . La detrazione spetta una sola volta in
un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che
il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti
della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia
stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l'eventuale rimborso
assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali
costanti e di pari importo . La medesima ripartizione della detrazione in quattro
quote annuali di
pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla
presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue.
Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi di assicurazione da
lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresì, rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in
sede di ritenuta ;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente
alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze
sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità
delle predette spese ;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non
superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse ;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria,
in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa
di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere
i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori
di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto
limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di
lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta ;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali
e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa
con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto
di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che
svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione
di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività
culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione,
la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 , e nel decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409 , ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione
in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate,
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali,
che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché
le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni
e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni
in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare
per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,
al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle
erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente ;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività
di cui alla lettera h) ;
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione
di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni
non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di
due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato ;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a
2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15
aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,
un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca
o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità
idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 ;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun
periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della
lettera i-bis) .
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni
liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi
tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o
postale .
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta
lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi
passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza
di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca,
per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le
condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente
comma .
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un
milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida
.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione
spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri
di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di
cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma
3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte
che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole
spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000
.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo
5 ai fini della imputazione del reddito .
Articolo 13-ter
Detrazioni per canoni di locazione.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi
2 e 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000 .
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono
la propria residenza nel
comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello
di richiesta della detrazione,
e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno
di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta
una detrazione, per i primi
tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione,
nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire
60 milioni .
Articolo 14
Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo
87, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per
cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
1º gennaio 2001, e al 53,85
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso
al 1º gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui
esso trova copertura nell'ammontare
delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105 .
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti
dai comuni distribuiti dalle
ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni .
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è
determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese
indicate nell'articolo 5, il
credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione
ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di
imposta è computato in
aumento del reddito complessivo .
5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono
stati percepiti e non spetta in
caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli
utili nella dichiarazione
presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo
del credito di imposta in aumento
del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione
anche in sede di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi .
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati
separatamente ai sensi
dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare è computato in aumento
degli utili e si detrae dalla
relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente
agli utili, la cui
distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto,
ai soggetti che acquistano dai fondi
comuni di investimento di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni,
o dalle società
di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992,
n. 84, azioni o quote di
partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 87 del presente
testo unico .
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni
agli utili spettanti ai
promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società
o dell'ente e per quelle
spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti
indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni
di lavoro corrisposti sotto forma di
partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili
percepiti dall'usufruttuario
allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono
state poste in essere da soggetti non
residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione .
Articolo 15
Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero,
le imposte ivi
pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta
netta fino alla
concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i
redditi prodotti all'estero e il
reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta
ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si
applica separatamente per
ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi relativa al
periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.
Se l'imposta dovuta in
Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
la base imponibile è
stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche
dell'eventuale maggior reddito
estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta
cui si riferisce la
dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso
il termine per l'accertamento la detrazione è
limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito
prodotto all'estero
acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa
indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese
indicate nell'articolo 5 la
detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione
ivi stabilita.
Articolo 16
Tassazione separata .
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e
indennità equipollenti,
comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente,
compresi quelli
contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi
di cui all'art. 2122 del
codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza
della cessazione dei
predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti
dalla capitalizzazione di
pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi
dell'art. 2125 del codice
civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle
spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro
;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47, erogate in
forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai
sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello
esercitato a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per
altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti ;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti
per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi
sopravvenuti o per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e
le indennità di cui al comma 1
dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 ;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto
di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti,
al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive,
a seguito di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa ;
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della
L. 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n.
357, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente ;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche
e delle società di persone
;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili ;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività
sportiva ai sensi del settimo
comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra
le indennità indicate alla
lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di
aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza
di liquidazione, anche
concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni
;
g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate
a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al
momento della cessione ;
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso
di cessazione della locazione
di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità
di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci delle
società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione
del capitale o agli eredi in
caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione,
anche concorsuale, delle
società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione
della società e la comunicazione del
recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte
del socio o l'inizio della
liquidazione è superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci di società
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso,
riduzione del capitale e
liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione
della società, la
comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio
della liquidazione è
superiore a cinque anni ;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e
dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41,
quando non sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo
di durata del contratto o del
titolo è superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal
reddito complessivo o
per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.
La presente disposizione non si
applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c),
quinto e sesto periodo .
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla
tassazione separata se
conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se
conseguiti da persone fisiche
nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione
che ne sia fatta
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al
quale sarebbero imputabili come
componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati
alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà
di non avvalersi della
tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei
redditi relativa al
periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
Per i redditi indicati alle lettere a),
b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le
modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i
redditi stessi alla formazione del
reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più
favorevole per il contribuente .
4. .
Articolo 16-bis
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera.
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti
nei cui confronti in Italia
si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2, commi 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente
ha la facoltà di non
avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito
d'imposta per i redditi
prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche
gli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero
a decorrere dal 10 settembre 1992 .
Articolo 17
Indennità di fine rapporto.
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo
ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
L'imposta è applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il
diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate
alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e al netto
delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di
anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari
provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui è maturato il
diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori
imposte entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta
.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è
stato reddito imponibile, l'aliquota media
si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile;
se non vi è stato reddito
imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo
11 per il primo scaglione di
reddito .
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro
a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del
comma 1 è diminuita di un
importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un
anno, tale importo è
rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta .
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
16, anche se
commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di
lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per
legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità
e somme, se corrisposte a
titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione
del rapporto di lavoro
che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro
ammontare netto con
l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 .
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla
durata dei rapporti di lavoro
dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili
per un importo che si
determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a
base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori
all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per
un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma
è proporzionalmente
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il
suo ammontare netto,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione,
e moltiplicando. il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione
concorrono contributi
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è
computato previa detrazione di una
somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a
riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra
l'aliquota del contributo previdenziale
posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva
del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza .
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 29 maggio 1982, n.
297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad
una mensilità della
retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione
dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni
e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché
sulle anticipazioni relative alle altre
indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente,
a norma dei commi 1, 2 e 2-bis,
considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti
complessivamente
erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva
.
Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche
di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 .
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al
fine di incentivare
l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne
e di 55 anni se uomini, di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari
alla metà di quella applicata
per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità
e somme indicate alla
richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 .
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di
cui al comma 3 dell'articolo 7
l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente
all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta
sulle successioni
proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa
in deduzione dall'ammontare
imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità
per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti
tenuti alla corresponsione
delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del
medesimo rapporto di lavoro.
Articolo 17-bis
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono
soggette ad imposta
mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al
comma 1 dell'articolo 17,
assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione
e l'importo imponibile della
prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
Gli uffici finanziari provvedono a
riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui è
maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori
o le minori imposte
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del
sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17,
comma 1-bis .
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente
maturato alla data di
accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto
dei redditi già assoggettati ad
imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo
10, commi 3-ter e 3-quater, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto
della posizione individuale ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato
a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per
altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti, e comunque quando l'importo annuo della prestazione
pensionistica spettante
in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione,
le prestazioni pensionistiche
erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del
decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota
determinata ai sensi del
comma 1, primo periodo, per il loro intero importo .
Articolo 18
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente.
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in
cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione,
anche concorsuale, di cui alla
lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata
applicando all'ammontare
percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo
netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero,
per i redditi e le somme indicati,
rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo
16, all'anno in cui sono
percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16
e per quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo
comma 1 dell'articolo
16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato,
l'aliquota corrispondente
alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui i redditi
sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla
lettera m) del comma 1
dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione
si considera sorto nell'anno in
cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di
rimborso di cui alla lettera n-
bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione,
l'imposta è determinata applicando
un'aliquota non superiore al 27 per cento .
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione
separata nei confronti degli
eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata
applicando all'ammontare
percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale
al credito indicato nella
relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito
complessivo netto nel biennio
anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile
si applica l'aliquota corrispondente
alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è
stato reddito imponibile in alcuno dei
due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione
di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
16 l'imposta determinata
ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle
detrazioni previste nell'articolo
12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state
fruite per ciascuno degli
anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono
dichiarare al soggetto che li
corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui
si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo
16 l'imposta si applica
anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.
Articolo 19
Scomputo degli acconti.
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano:
a) i versamenti eseguiti dal
contribuente in acconto dell'imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo di
acconto operate, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono
a formare il reddito
complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione
della
dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di
imposta nel quale sono state
operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni
e imprese indicate nell'articolo 5 si
scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli
soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con
i crediti di imposta di cui
agli articoli 14 e 15, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito
complessivo, si applica la
disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi
tassati separatamente, se
l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello
dell'imposta netta di cui agli
articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Articolo 20
Applicazione dell'imposta ai non residenti.
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si
considerano prodotti nel
territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da
stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con
esclusione degli interessi e altri
proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali ;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi
i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel
territorio dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello
Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in
società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 81,
derivanti da cessione a
titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati
regolamentati, ovunque
detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti
da cessione a titolo
oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati
di massa negoziati in
mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere
rivenienti da depositi e conti
correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo
derivanti da contratti
conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati
;
g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti
non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del
comma 1 si considerano
prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato
o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine
rapporto di cui alle lettere a), c),
d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),
c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del
comma 1 dell'articolo 47 ;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali
e di marchi di impresa
nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
nel campo industriale,
commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per
prestazioni artistiche o
professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato .
Articolo 20-bis
Trasferimento di sede all'estero.
1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che
esercitano imprese
commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui
redditi, costituisce realizzo,
al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo
che non siano confluiti
in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa
disposizione si applica se
successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato ne
vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,
le plusvalenze relative alle
stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo
16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione,
iscritti nell'ultimo
bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati
a tassazione nella
misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta
stabile organizzazione
.
Articolo 21
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo
e sui redditi tassati
separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2
e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), i) e l) del
comma 1 dell'articolo 10 .
3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri
indicati alle lettere a), b), g), h),
h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non
competono .
Capo II - Redditi fondiari
Articolo 22
Redditi fondiari.
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati
nel territorio dello Stato che sono
o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni
o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi
agrari e redditi dei fabbricati.
Articolo 23
Imputazione dei redditi fondiari.
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare
il reddito complessivo
dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale,
salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si
è verificato il possesso. I redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti,
non concorrono a
formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale
di convalida di
sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni
venuti a scadenza e non
percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale
di convalida di
sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari
ammontare .
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale
sull'immobile o di coesistenza di più diritti
reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo
di ciascun soggetto per la
parte corrispondente al suo diritto. [Ciascun contitolare deve indicare nella
dichiarazione dei redditi le
generalità degli altri] .
3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte,
nel corso del periodo di imposta, il
reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto
proporzionalmente alla
durata del suo possesso. [Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel quale è
cessato il possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il titolo del
trasferimento con gli
estremi della trascrizione] .
Articolo 24
Reddito dominicale dei terreni.
1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito
medio ordinario ritraibile dal
terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo
29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono
pertinenze di
fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché
quelli produttivi di reddito di impresa
di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 .
Articolo 25
Determinazione del reddito dominicale .
1. Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo stabilite, secondo le
norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza
per sopravvenute
variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione
o nell'organizzazione e
strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo
parere della Commissione
censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su richiesta
dei comuni interessati, anche per
singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima
di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo
a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in
serra o alla funghicoltura, in
mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale,
è determinato mediante
l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia
.
Articolo 26
Variazioni del reddito dominicale.
1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione
della qualità di coltura
allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione
della qualità di
coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione
della capacità produttiva del
terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche
se non vi è stato
cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti
le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali
o da circostanze
transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento
dei terreni cui si
riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi
già esistenti nel comune o nella
sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare
fra quelle attribuite a terreni
della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie,
purché in condizioni
agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante
estensione o se la loro
redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune
o nella sezione censuaria, si
istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della
legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle
colture e in determinati
comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto
del Ministro delle finanze,
su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni
caso previo parere della
Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi
in sostituzione di quelle esistenti.
Articolo 27
Denuncia e decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo
26 devono essere
denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono
essere indicate la partita
catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano
porzioni di particelle deve
essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a
quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo
26 e hanno effetto da tale anno
.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati
i fatti indicati nel
comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata presentata entro il 31
gennaio dell'anno successivo; se
la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata
presentata .
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo
26 hanno effetto
dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
.
Articolo 28
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati
come coltivabili a prodotti
annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria
e per cause non
dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si
è chiusa l'annata agraria, si
considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti
articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto
ordinario del fondo
rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale,
per l'anno in cui si è
verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere
denunciato dal possessore
danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero,
se la data non sia esattamente
determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia
deve essere presentata
all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione
del prodotto, sentito
l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle
imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici
tecnici erariali, su richiesta dei
sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori
danneggiati, sentiti gli
ispettorati provinciali della agricoltura, provvedono alla delimitazione delle
zone danneggiate e
all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle
imposte nel cui distretto
sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando
le ditte catastali comprese in
detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da
particelle catastali riportate in
una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento.
La contiguità
non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o
artificiali eventualmente
interposti.
Articolo 29
Reddito agrario.
1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario
dei terreni imputabile al capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità
del terreno, nell'esercizio
di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole :
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura
;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attività
dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o
mobili, anche provvisorie, se la
superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa
insiste ;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici,
ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale
dell'agricoltura secondo la tecnica
che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà
dal terreno e dagli
animali allevati su di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, è
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti
di cui alla lettera b) del
comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle
unità foraggere occorrenti a
seconda della specie allevata .
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma
2 dell'articolo 24.
Articolo 30
Imputazione del reddito agrario.
1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario
concorre a formare il reddito
complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire
dalla data in cui ha effetto il
contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito
agrario concorre a
formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.
Il possessore del
terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto
sottoscritto da tutti gli associati
dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza
del contratto.
Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della
ripartizione del reddito si
presume che questo sia ripartito in parti uguali.
Articolo 31
Determinazione del reddito agrario .
1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo stabilite per ciascuna
qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo
25. Alle revisioni
si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti
del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono
anche per i redditi
agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di
cui all'articolo 27 possono
essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla
funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25 .
Articolo 32
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.
Articolo 33
Reddito dei fabbricati.
1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario
ritraibile da ciascuna unità
immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre
costruzioni stabili o le loro porzioni
suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle
che ne costituiscono
pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione,
le unità immobiliari
destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura,
purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze
. Non si
considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari
per le quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia,
limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale
l'unità immobiliare non è
comunque utilizzata .
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di
cui all'articolo 1117, n. 2,
del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita
o attribuibile un'autonoma rendita
catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non
superiore a lire 50 mila
.
Articolo 34
Determinazione del reddito dei fabbricati .
1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato
mediante l'applicazione delle tariffe
d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria
e classe, ovvero, per i
fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta .
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o
particolare sono sottoposti a
revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere
permanente nella
capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci
anni. La revisione è disposta con
decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria
centrale e può essere
effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i
comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta,
dall'anno in cui è stato
notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione
o notificazione avviene
oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di
imposta, le modificazioni
hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto
è determinato comparativamente a
quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente
del 15 per cento,
sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è
determinato in misura pari a
quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati
siti nella città di Venezia centro
e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata
al 25 per cento
.
4-ter. [Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate
da idonea
documentazione è superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno
medesimo, l'eccedenza può
essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per
ciascun periodo di
imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi
di imposta successivi, ma
non oltre il secondo] .
4-quater. [Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione
principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce,
fino a concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di unmilionecentomila lire rapportato al periodo
dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono
ricomprese tra le
pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7,
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la
persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale e i suoi familiari
dimorano abitualmente] .
Articolo 35
Variazioni del reddito dei fabbricati.
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare
differisce dalla rendita catastale
per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione
dell'ufficio delle imposte
o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso
classamento
dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale
o particolare, della nuova
determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito
dai canoni di locazione risultanti dai
relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente
ai canoni di locazione di unità
immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato
o in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di
una zona censuaria, il Ministro
delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per
l'intera zona la
revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o
particolare.
Articolo 36
Decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma
dell'articolo 35 hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati
i presupposti per la revisione.
Articolo 37
Fabbricati di nuova costruzione.
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito
complessivo dalla data in
cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è
stato comunque utilizzato dal possessore.
Articolo 38
Unità immobiliari non locate.
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta
a quelle adibite ad abitazione
principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali
da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie,
dal possessore o
da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito
è aumentato di un terzo
.
Articolo 39
Costruzioni rurali.
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni
di costruzioni rurali, e
relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni
cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla
custodia dei fondi, del
bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché
dei familiari conviventi a
loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle
esigenze delle attività
esercitate ;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
29 e di quelli occorrenti
per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e
alle attività di manipolazione
e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.
Articolo 40
Immobili non produttivi di reddito fondiario.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi
ad imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del
possessore. Gli immobili
relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili
di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche
se non utilizzati o anche se
dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si
considerano, altresì,
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo
62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato .
Capo III - Redditi di capitale
Articolo 41
Redditi di capitale.
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
degli altri titoli diversi dalle azioni
e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli
1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo
49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati
nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del
comma 2 dell'articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse
patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti
dai relativi
investimenti ;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis)
del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie
aventi funzione
previdenziale ;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi
e negativi in dipendenza
di un evento incerto .
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli
di partecipazione al capitale
di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche; si considerano
similari alle obbligazioni:
a) [i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza non inferiore
a diciotto mesi emessi da
istituti o aziende di credito] ;
b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di
autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'art. 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla L. 19 febbraio
1928, n. 510;
c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare
alla scadenza una somma
non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi
periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta
alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né
di controllo sulla gestione stessa
.
Articolo 42
Determinazione del reddito di capitale.
1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi,
utili o altri proventi percepiti nel
periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere
a), b), f), e g) del comma 1
dell'articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita
o il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata
o affidata in gestione,
ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione.
I proventi di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate,
apportate o affidate in
gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti,
rispettivamente, secondo il
cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora
la differenza tra la
somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo
di emissione dei titoli o
certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile
in tutto od in parte in
funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di
emissione dei titoli o
certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo
di tempo intercorrente fra la
data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza
ai fini della
determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al
possessore a tale ultima
data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono
costituiti dalla differenza
positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute.
Da tale differenza si
scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi
di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte
sui redditi. I corrispettivi
a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente,
secondo il cambio del
giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter)
si comprende, oltre al
compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi
dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto
.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono
percepiti alle scadenze
e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per
iscritto gli interessi si
presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura
non è determinata
per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente si
considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare
percepito e quello dei
premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita
a seguito di opzione. La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in
forma di capitale ai sensi
del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni
.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di
riscatto o di liquidazione,
dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme
od il valore normale dei beni
percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono
proventi per un
importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle
azioni o quote rilevato
alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento
di valore delle azioni o
quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore
delle azioni o quote è
rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione
.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo
41 sono costituiti dalla
differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica
erogata e quello della
corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari .
Articolo 43
Versamenti dei soci.
1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita
semplice dai loro soci si
considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi
della società non risulta
che il versamento è stato fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni
e ai consorzi dai
loro associati o partecipanti.
Articolo 44
Utili da partecipazione in società ed enti.
1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società
soggette all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di
emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori
di nuove azioni o
quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione
monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni
ricevuti riducono il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute .
2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri
fondi a capitale le
azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale
delle azioni o quote già
emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento è avvenuto
mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 1, la riduzione del
capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione
di utili; la riduzione si
imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante
dai passaggi a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire
dal meno recente, ferme
restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso,
di riduzione del capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società ed enti
costituiscono utile per la parte che
eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote
annullate. Il credito di
imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente
corrispondente
alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale.
Resta ferma
l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a
capitale, diverse da quelle
indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni
.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche
per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche.
Articolo 45
Redditi imponibili ad altro titolo.
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri
proventi di cui ai precedenti
articoli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società
in nome collettivo e in
accomandita semplice.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti
del reddito
d'impresa.
Capo IV - Redditi di lavoro dipendente
Articolo 46
Redditi di lavoro dipendente.
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi
per oggetto la prestazione di
lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri,
compreso il lavoro a
domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile
.
Articolo 47
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20
per cento, dai lavoratori
soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi,
delle cooperative agricole e
di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola
pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori
di lavoro dipendente per
incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli
che per clausola contrattuale devono
essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere
riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per
fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è
legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco
o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione
a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché
quelli percepiti in relazione ad
altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività
svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo
senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,
sempreché gli uffici o le
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività
di lavoro dipendente di cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione
di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate
dal contribuente
;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a),
e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222 , nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo
33, primo comma,
della legge 26 luglio 1974, n. 343 ;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale
dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i
compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale
di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato ;
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261 , e all'articolo 1 della
legge 13 agosto 1979, n. 384 , percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento
europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche
elettive e per le funzioni di cui
agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n.
816, nonché i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche
elettive e funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica ;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono
quelle derivanti da
contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto
per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della
rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione ;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, comunque
erogate ;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono attualmente
né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)
e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli
oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
41 ;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche
disposizioni normative .
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente a
condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello
schedario generale della
cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i princìpi
della mutualità stabiliti dalla
legge e che tali princìpi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione
ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13 .
Articolo 48
Determinazione del reddito di lavoro dipendente.
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di
lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori
in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta
successivo a quello cui
si riferiscono .
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati
dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità
a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a
lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite
negli anni successivi in
ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti
limiti, a decorrere dal 1°
gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire
6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1
dell'articolo 10, ai Fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo
9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze
alla generalità o a categorie
di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché
i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli
corrisposti a dipendenti
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire
delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-
legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché
quelle in mense organizzate
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo
giornaliero di lire
10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti
ai cantieri edili, ad altre strutture
lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o
servizi di ristorazione ;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità
o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo
47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo
65 da parte dei dipendenti e
dei soggetti indicati nell'articolo 12 ;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti
o a categorie di
dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei
familiari indicati nell'articolo
12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari ;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per
un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non
siano riacquistate dalla
società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che
siano trascorsi almeno tre anni
dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato
a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione ;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione
e l'ammontare corrisposto
dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore
delle azioni stesse alla
data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal
dipendente rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione
al capitale o al
patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni
caso interamente a
formare il reddito ;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle
condizioni ivi previste,
nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità
a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b).
Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore
di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società
che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa
.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si
applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei
beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in
misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni
al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato
limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile
club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,
con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza
tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente
al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato
sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente
al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi,
a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste
estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con
modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172 ;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la
differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore
e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati
concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere
iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime
di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000
al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio,
ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite
è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso
di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale
non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative
al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi
di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente,
sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo
giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio
comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti
dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori
tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità,
le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare
il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilità della presente disposizione.
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento
del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni
per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli
fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità
in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per
più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità
corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei
familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle
cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità
di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto
trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea
erogazione delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede
la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del
50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel
territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità
di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro
dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato
estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base
delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398 .
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo
di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della
predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno
per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto .
Articolo 48-bis
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
si applicano le
disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:
a) [ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 47, i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto
legislativo 21 aprile
1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro
non concorrono a formare il
reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni
di lire, dell'imponibile
rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria] ;
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma
1 dell'articolo 47, i
compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
per l'attività libero-
professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a
seguito di autorizzazione del
direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento ;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 47, non
concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari
di cariche elettive pubbliche,
nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e
135 della Costituzione, a titolo di
rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri
siano disposti dagli organi
competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi
di cui alla predetta lettera
g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota
parte che non deriva da
fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate
a ritenute fiscali. Detta quota parte
è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente
al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva
per assegni vitalizi. Il
rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni
stessi, prendendo a
base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo
47 non si
applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni
si presumono percepiti,
salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi
titoli. [Le rendite costituiscono
reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo d'imposta]
;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1,
dell'articolo 47, erogate in
forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48.
Le stesse si assumono al
netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta
e di quelli di cui alla lettera g-
quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili ;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti
dai soggetti che hanno
raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di
vecchiaia e che possiedono un
reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della
deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative
pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel
periodo d'imposta lire
sei milioni ;
d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma
1, dell'articolo 47, erogate
in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi
dell'articolo 10, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello
esercitato a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per
altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato
articolo 48. Le stesse assumono
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili .
Capo V - Redditi di lavoro autonomo
Articolo 49
Redditi di lavoro autonomo.
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti
e professioni. Per esercizio
di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché
non esclusiva, di attività di
lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio
in forma associata di
cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di
società, associazioni e altri
enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, dalla
partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa. Si
considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività,
non rientranti nell'oggetto
dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che
pur avendo contenuto
intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione
a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza
impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita] ;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o
inventore, di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite
in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio
di imprese
commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo
41 quando l'apporto è
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di
società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata
dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349 .
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di
lavoro autonomo, di cui alla
legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi
indicati alla lettera a) del
comma 2.
Articolo 50
Determinazione del reddito di lavoro autonomo.
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito
dalla differenza tra l'ammontare
dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto
forma di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'arte o della
professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati
al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del
soggetto che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli
immobili e gli oggetti d'arte,
di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione
quote annuali di
ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei
beni dei coefficienti
stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze.
È tuttavia consentita la
deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle
spese di acquisizione di
beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire.
La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata
del contratto non sia
inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito nel predetto
decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione
utilizzati in base a contratto
di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla
rendita catastale . I canoni
di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta
in cui maturano . Le
spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione
straordinaria di immobili
utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti
nel periodo d'imposta in cui
sono sostenute e nei quattro successivi .
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati
nel comma 4, adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare
del contribuente
sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore
a 1 milione di lire, nella misura del
50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e di noleggio e
le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente
è deducibile una
somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base
a contratto di locazione
finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione,
a condizione che il
contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio
dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i
servizi relativi a tali immobili
nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli
immobili utilizzati .
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio
e le spese di impiego
e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di
comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
641, sono deducibili nella misura del 50 per cento .
4. [Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili
da turismo, alle navi o
imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici e alle
autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c)
e m), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri
cubici o con motore diesel
di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per i ciclomotori, nonché
per i motocicli, le autovetture
o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,
la deduzione è
ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o,
nel caso di esercizio
dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici,
a un solo automezzo per
ciascun associato o socio] .
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti
e bevande in pubblici
esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2
per cento dell'ammontare
dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono
deducibili nei limiti
dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese
nelle spese di
rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti
di arte, di antiquariato
o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o professione, nonché
quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere
ceduti a titolo gratuito; le
spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento
professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento
del loro ammontare .
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il
disposto di cui al comma 6-
bis), anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'articolo 16 maturate nel
periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili
nelle misure
previste dal comma 1-ter dell'articolo 62 .
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati
o affiliati, minori di età
o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista
o professionista ovvero dei soci
o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista
o professionista ovvero della
società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono
a formare il reddito
complessivo dei percipienti .
7. .
8. [Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in
denaro o in natura percepiti nel
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione
delle somme
documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle
prestazioni effettuate fuori
del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle altre spese; la
riduzione è pari al 7 per cento , se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto
redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non
superiore a lire quaranta
milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10,
comma 3-bis, dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la
riduzione non si applica alla
parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità
percepite per la
cessazione del rapporto] . I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
49 sono
costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo
di imposta, anche sotto
forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese; le
partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d),
ed e) costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera
f) dello stesso comma sono
costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo
di imposta, ridotto del
15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese .
Capo VI - Redditi di impresa
Articolo 51
Redditi di impresa.
1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.
Per esercizio di
imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché
non esclusiva, delle
attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività
indicate alle lettere b) e c) del comma
2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate
in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma
di impresa dirette alla prestazione
di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile ;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline,
laghi, stagni e altre acque
interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività
agricole di cui all'articolo 29,
pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo
87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice
.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle
attività commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate
nel presente articolo.
Articolo 52
Determinazione del reddito di impresa.
1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato
apportando all'utile o alla
perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo
di imposta, le variazioni
in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti
nelle successive disposizioni
del presente testo unico .
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei
proventi esenti dall'imposta
per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi degli articoli 63
e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo
a norma dell'articolo 8
.
Articolo 53
Ricavi.
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla
cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati
e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella
produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società
ed enti indicati nelle
lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate
da titoli, nonché di
obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, anche
se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa ;
d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti
sotto qualsiasi
denominazione in base a contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge
.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma
1 destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità
estranee all'esercizio
dell'impresa .
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma
1 non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio .
Articolo 54
Plusvalenze patrimoniali.
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
nel comma 1 dell'articolo 53,
concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il
danneggiamento dei beni;
c) [se sono iscritte nello stato patrimoniale] ;
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore,
assegnati ai soci o
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa .
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è
costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, e il costo
non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da
beni ammortizzabili e questi
vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n.
4, del codice civile o di leggi
speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le
minusvalenze già
dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio
e nella misura in cui siano
comunque realizzati .
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita
dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a
formare il reddito per
l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per
un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti
nell'esercizio stesso e
nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, la
disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali
negli ultimi tre bilanci; si
considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente .
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende,
compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le
disposizioni del comma 4
non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma
del comma 2 dell'articolo 16. Il
trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari
non costituisce realizzo di
plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei
confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano
anche qualora, a seguito
dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della
società esistente tra gli eredi,
la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi .
5-bis. [Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni
di cui alle lettere a) e b),
escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore
a 2.000 centimetri cubici
o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del
comma 8-bis dell'articolo
67, nonché ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma] .
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce
realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento
.
Articolo 55
Sopravvenienze attive.
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od
oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi
e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonché
la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività
iscritte in bilancio in
precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54
vengono conseguite per
ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza
concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo .
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
di danni diversi da
quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo
54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità,
esclusi i contributi di
cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto
di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono
a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei
successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse
alla realizzazione di
investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31
gennaio 1994, n. 97, nonché
quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza
prevista al momento
della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità
i finanziamenti erogati dallo
Stato, dalle regioni e dalle province autonome per la costruzione, ristrutturazione
e manutenzione
straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi
agli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati .
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura
fatti a fondo perduto o
in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice
dai propri soci e la rinuncia
dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede
di concordato fallimentare o preventivo
.
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale
del bene costituisce
sopravvenienza attiva.
Articolo 56
Dividendi e interessi.
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici,
in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo
5.
2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti.
Si applicano le
disposizioni degli articoli 14 e 44.
3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e
h) del comma 1 dell'articolo 41,
concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se
la misura non è
determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale .
3-bis. [Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, se la
misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura
corrispondente al tasso ufficiale di
sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica
per gli interessi,
compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti
e alla clientela, né per le
anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società
di persone] .
3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti
contro termine» che
prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare
il reddito del cessionario per
l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
o negativa tra il
corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati
sulle attività oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito
per la quota maturata
nell'esercizio .
4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti
di credito, si considerano
maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
Articolo 57
Proventi immobiliari.
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, né beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,
concorrono a formare il reddito
nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II per gli immobili
situati nel territorio
dello Stato e a norma dell'articolo 84 per quelli situati all'estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati
nel comma 1 non sono
ammessi in deduzione.
Articolo 58
Proventi non computabili nella determinazione del reddito.
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva ;
c) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone
fisiche ;
d) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere
da g) a n) del comma 1
dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma
del comma 2 dello stesso articolo.
Articolo 59
Variazioni delle rimanenze .
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 53,
rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.
A tal fine le rimanenze
finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo
60, sono assunte per
un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per
valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato
a norma delle
disposizioni che seguono .
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo
ad ogni unità il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e
acquistati nell'esercizio stesso
per la loro quantità.
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è
aumentata rispetto all'esercizio
precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono
voci distinte per esercizi
di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa
agli incrementi formati nei
precedenti esercizi, a partire dal più recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo
della media ponderata
o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di
cui al comma 3, le rimanenze finali sono
assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato .
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma
dei commi 2, 3 e 3-bis, è
superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il
valore minimo di cui al
comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di
formazione, per il valore normale . Per le valute estere si assume come valore
normale il valore
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito
alle rimanenze in
conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi
successivi sempre che le
rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore
.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al
termine dell'esercizio sono
valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito
nell'articolo 60 per le
opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente
costituiscono le
esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le
rimanenze delle merci con il
metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato
anche in deroga alla
disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o
in apposito allegato siano
illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo,
con riferimento all'oggetto e alla
struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino
all'esercizio in corso al 31
dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo
12 della legge 19 marzo
1983, n. 72 , concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio
in cui sono state
apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi.
Articolo 60
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e
con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono
a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze
iniziali dell'esercizio successivo,
sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni
che seguono per la parte
eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del
comma 4 .
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle
maggiorazioni di prezzo richieste in
applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto,
finché non siano state
definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte
di opere, forniture e
servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base
ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio
contrattuale, a giudizio
del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture
ed i servizi eseguiti
all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura
massima della riduzione è
elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono
tra i ricavi e la valutazione
tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte
non ancora liquidata. Ogni
successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio
in cui è stata definitivamente
stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano
in bilancio le opere,
forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi
all'esercizio nel quale
sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere
autorizzate dall'ufficio delle
imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito; l'autorizzazione ha
effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata
.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna
opera, fornitura o
servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle
generalità e della residenza
del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la
valutazione e della
collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta
estera non ancora riscossi si
considerano come crediti ai fini dell'articolo 72 ancorché non risultanti
in bilancio .
Articolo 61
Valutazione dei titoli.
1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti
al termine di un esercizio, sono
valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo
59, salvo quanto stabilito
nei seguenti commi .
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti
contro termine» che prevedono
per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano
variazioni delle rimanenze
dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore
e si considerano
della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche
.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo
è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base
alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri, riducendo il
valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo
in misura
proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
confronto fra l'ultimo
bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente
alla data in cui le azioni
vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di
riduzione del capitale per
perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma
4 dell'articolo 9 .
3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative
ad azioni e titoli similari emessi
da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità
europea sono ammesse, sempre
che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di
acquisire le informazioni
necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio
di riserve a capitale il
numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già
possedute in
proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria
e il valore unitario si
determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già
possedute per il numero
complessivo delle azioni.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla
società emittente, o della
rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al
costo delle azioni in proporzione alla
quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia
è consentita la deduzione dei
versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per
la parte che eccede il
patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.
Nella determinazione, a norma del
comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri non si tiene
conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite
della società emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione
delle quote di
partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate
nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 53 .
Articolo 62
Spese per prestazioni di lavoro.
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione
del reddito
comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità
a favore dei lavoratori,
salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese
relative al funzionamento
di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla
generalità dei dipendenti o a
servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni
di locazione anche finanziaria
e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono
deducibili per un importo
non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'articolo 48, comma 4
lettera c) . Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in
uso a dipendenti che
abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune
in cui prestano
l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento
e nei due periodi successivi, i predetti
canoni e spese sono integralmente deducibili .
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori
dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa sono ammesse
in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto
limite è elevato a
lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
predetti rapporti sia stato
autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato
al fine di essere utilizzato per
una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente,
al costo di percorrenza o alle
tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con
motore diesel .
1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della
deduzione, anche analitica,
delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente
fuori del territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a
L. 180.000 per le
trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto .
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera
svolta
dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età
o permanentemente inabili al
lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa
di cui al comma 4 dell'articolo 5.
I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo
e in accomandita semplice
sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto
forma di partecipazione agli utili
sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite
.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati
in partecipazione sono
computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente
dalla imputazione
al conto dei profitti e delle perdite .
Articolo 63
Interessi passivi.
1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto
tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare
complessivo di tutti i
ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora
accantonati a norma degli
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva e
dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale
non concorrono a formare il
reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano
per la sola parte che eccede
i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo
54 concorre a
formare il reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero
ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto
o in parte a formare il
reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano nella misura ivi
stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi
formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si computano
nell'ammontare ivi
stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti
da imposta derivanti da
obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto
o pegno a decorrere dal
28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, gli
interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli
interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare
sono deducibili a norma
dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare
degli interessi
e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
in deduzione .
4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma
del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere
c) e d) del comma 1
dell'articolo 10.
Articolo 64
Oneri fiscali e contributivi.
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa,
anche facoltativa, non sono
ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui
avviene il pagamento.
2. Per l'imposta di cui all'art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione
è ammessa, per quote
costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi
.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono
deducibili nei limiti
dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti
o provvedimenti degli
uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio
in cui sono
corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione
dell'associazione.
Articolo 65
Oneri di utilità sociale.
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità
dei dipendenti o categorie di
dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione,
istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo
non superiore al 5
per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante
dalla dichiarazione
dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità
comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica,
nonché i contributi, le
donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10, per un ammontare
complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato ;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel
Mezzogiorno che
perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare
complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti
di istruzione universitaria, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione
sonora a
carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento
del reddito
imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa ;
c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando
non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza del
Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruità effettuato d'intesa
con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione
non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per i beni
culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per
consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di
tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali
dà immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze
delle violazioni che
comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi ;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono o promuovono
attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'art. 1, L. 1° giugno 1939,
n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse
scientifico o culturale, delle
cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.
Le mostre, le
esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere
del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero
per i beni culturali e
ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.
Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni
fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate
per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario,
essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati,
ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella
loro totalità, all'entrata dello
Stato ;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività
nello spettacolo, effettuate per
la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonché
per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate
per tali finalità dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono,
nella loro totalità,
all'entrata dello Stato ;
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS ;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a
tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore
di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione
dei redditi ;
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due
milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore
delle società sportive dilettantistiche ;
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni
di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni
di legge ;
c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei
beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività
culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere
sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori
e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica,
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo
del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti
erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso
che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la
somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un
importo pari al 37 per cento della differenza ;
c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e
di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata
dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni
e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo
114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente
individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente
o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota
assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo
pari al 37 per cento della differenza ;
c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca
scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità
con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle
somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della
sanità vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate .
2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche,
di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento
delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore
non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma
1 .
3. .
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi
e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
Articolo 66
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite.
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
nel comma 1 dell'articolo 53,
determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze,
sono deducibili se
sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo
54.
1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le
disposizioni dell'articolo 61;
tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri,
le minusvalenze sono deducibili in
misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e
quello determinato in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre .
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate,
iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di
leggi speciali, non è deducibile,
anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il
valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
Resta ferma
l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis .
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi
o altri proventi che
hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento
di spese, perdite od oneri a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la
sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti
esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato
di essi, e le perdite su
crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso,
per le perdite su crediti, se
il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo
e in accomandita semplice
si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.
5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società indicate al
comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in
deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci
di dette società non si
applica la lettera b) del comma 3 dell'articolo 61 .
5-bis. [Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di
cui al comma 3 relative
ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'articolo 67, escluse
le autovetture e gli
autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici
o con motore diesel di
cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché ai beni di
cui alla lettera c) dello stesso
comma] .
Articolo 67
Ammortamento dei beni materiali.
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei
beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori
produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione
alla più intensa
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa
può essere elevata fino a
due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati
in funzione per la prima
volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
bilanci non sia stata imputata
all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli
effetti fiscali costituisce
parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati
da parte di altri soggetti,
l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto nell'esercizio in cui i beni
sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata
misura massima può essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione
al periodo di utilizzabilità dei
beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate
in bilancio dopo il
completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita
riserva concorre
a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito
ai soci o imputato a
capitale in eccedenza alle quote non dedotte .
4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella
massima indicata nel comma
2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi
successivi, fermi
restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto
in un esercizio è inferiore
alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare
la differenza
ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione
del bene rispetto a quella
normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal
complesso produttivo, il
costo residuo è ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire
è consentita la deduzione integrale
delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che
dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono,
sono deducibili nel limite del 5
per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale
risulta all'inizio
dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite
percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale
risulta alla fine dell'esercizio;
per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione
alla durata del possesso ed
è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza
è deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del
Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta
ferma la deducibilità nell'esercizio
di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di
determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del
limite percentuale sopra
indicato .
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono
determinate in ciascun
esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario
e non è ammesso
l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice
è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo
ha per oggetto beni
immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se
il contratto ha per oggetto beni
mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze
provvede ad aumentare o
diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti
ai fini della deducibilità dei
canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima
dell'ammortamento di
cui al secondo periodo del medesimo comma 3 .
8-bis. [Sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali
nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento,
i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione
e riparazione relativi ai
seguenti beni :
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a),
c) e m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000
centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici ;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici] .
8-ter. [Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio
dei beni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica, per quelli
dati in uso agli
amministratori, soci, collaboratori o dipendenti] .
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella
determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'impresa e
all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili
nell'ipotesi di cui al
comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili
i canoni di locazione,
anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni.
Per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita
catastale o del canone di
locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga
di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'impresa .
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o
di noleggio e le spese di
impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa
annessa al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento . La percentuale
di cui al
precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
ad impianti di telefonia fissa
installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto
.
Articolo 68
Ammortamento di beni immateriali.
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere
dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
in campo industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo
del costo; quelle relative
al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
decimo del costo .
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri
diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione
prevista dal contratto o
dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del
bilancio sono deducibili
in misura non superiore a un decimo del valore stesso .
4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.
Articolo 69
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili.
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è
consentita, in luogo
dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti
di ammortamento
finanziario .
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo
il costo dei beni,
diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni
di durata della concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della
concessione, la quota
deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio
in cui la modifica è stata
convenuta .
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di
sostituzione a costi
superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite
e di ogni altra causa,
la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata
o diminuita, a partire
dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in
misura pari al relativo ammontare
diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.
4. [L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento
finanziario
dedotte durante la concessione e il costo non ammortizzato ai sensi degli articoli
67 e 68 concorre a
formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui
avviene la devoluzione] .
5. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche
sono ammesse in
deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento
complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto
del Ministro delle
finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario
della concessione,
includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle
disposizioni del comma 1
dell'articolo 76.
Articolo 70
Accantonamenti di quiescenza e previdenza.
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai
fondi di previdenza del personale
dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti
in conti individuali dei singoli
dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in
conformità alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti
stessi .
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni
normative
e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni
o per quote costanti
nell'esercizio stesso e nei due successivi.
2-bis. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote
di accantonamento annuale del
TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale
riserva,
designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che
concorre a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite
dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo
44, comma 2. Se l'esercizio è in
perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi
ma non oltre il quinto, fino a
concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato .
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi
alle indennità di fine
rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 16.
Articolo 71
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto
da garanzia assicurativa,
che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate
nel comma 1 dell'art. 53, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale
o di acquisizione dei
crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali
accantonamenti ad apposito
fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni
di legge. La deduzione non
è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni
e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti
in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al
valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 66, limitatamente
alla parte che
eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti
nei precedenti
esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti
eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare
il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.
87, le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa,
che derivano dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi
a Stati, banche centrali o enti
di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle
attività ad esse collegate,
sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore
dei crediti risultanti in
bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare
complessivo delle
svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in quote costanti
nei nove esercizi successivi. Ai
fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni
dei crediti risultanti in
bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è
inferiore al limite dello 0,60
per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti
ad apposito fondo di
copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge.
Gli accantonamenti non sono più
deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento
del valore dei crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio .
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono
anche quelli impliciti nei
contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni
«fuori bilancio» iscritte
nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al
valore di bilancio dei crediti,
sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare
dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi.
Se in un esercizio
l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio,
l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti
di cui ai precedenti commi
sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato
nell'esercizio. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento
all'ammontare
complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti
creditizi e finanziari si
applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con
riferimento al valore dei
crediti per interessi di mora risultanti in bilancio .
Articolo 72
Accantonamenti per rischi di cambio.
1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili
nel limite della
differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti
in bilancio, anche sotto
forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo
mese dell'esercizio, e il saldo
degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno
antecedente più prossimo
e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza
si considera negativa in
caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si
tiene conto dei crediti e dei
debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine
o da contratti di assicurazione.
2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore
all'ammontare del fondo
risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione è ammessa
limitatamente alla parte
eccedente; se essa è pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura
dell'esercizio precedente, la
deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a
formare il reddito
dell'esercizio.
3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati
nell'esercizio sono
deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura
nel fondo.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni
e svalutazioni
dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio,
per le quali resta ferma la
disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti
e i debiti già risultanti nel
bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del
presente testo unico sono
valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché
secondo il cambio del giorno o
del mese in cui sono sorti.
Articolo 73
Altri accantonamenti.
1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per
lavori ciclici di
manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti
del 5 per cento del
costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio
dal registro dei beni
ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la
spesa complessivamente
sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa,
nell'esercizio in cui ha termine il
ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere
pubbliche e le imprese
subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito
fondo del passivo a
fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
allo scadere della
concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67 . La deduzione
è ammessa, per
ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è
più ammessa quando il fondo
ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute
negli ultimi due
esercizi . Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare
del fondo
l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quinto. L'ammontare del
fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene
la devoluzione. [Le
imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma debbono
darne comunicazione
scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione dei redditi
relativa al primo esercizio di durata della concessione] .
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio
e da concorsi a premio
sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e
al 70 per cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano
iscritti in appositi fondi del
passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri
relativi ai singoli esercizi
deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore
unitario di formazione
degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono
sopravvenienze attive o
passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo a quello di
formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso .
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati dalle
disposizioni del presente capo.
5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore
del presente testo unico
le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone
comunicazione
scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione dei redditi
relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando
al fondo l'ammontare delle
quote di ammortamento già dedotte a norma dell'articolo 67.
Articolo 74
Spese relative a più esercizi.
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui
sono state sostenute ovvero
in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Le quote di
ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate
sul costo degli stessi
diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma
di legge dallo Stato o da altri enti
pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3 dell'articolo 55.
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute o in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza
sono ammesse
in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per
quote costanti
nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano
spese di
rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente,
anche se recano emblemi,
denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa,
e i contributi erogati per
l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano
ove le spese di
rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore
unitario non eccedente lire
cinquantamila .
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate
nei commi 1 e 2 sono deducibili
nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio .
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione,
comprese le
spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e
3 a partire dall'esercizio in
cui sono conseguiti i primi ricavi .
Articolo 75
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa.
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali
le precedenti norme del
presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio
di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio
di competenza non sia
ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono
a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni .
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione
dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili
e della stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva,
alla data in cui si verifica
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto
reale. Non si tiene conto delle clausole di
riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per
ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà
;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e
le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate,
ovvero, per quelle
dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti
da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare
il reddito anche se
non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se
e nella misura in cui non
risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio
di competenza. Sono tuttavia
deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle
perdite sono deducibili per
disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite
di un esercizio precedente, se
la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme
del presente capo che dispongono o
consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi
e altri proventi, che pur non
risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare
il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo
quanto stabilito per le
apposite scritture nel successivo comma 6 .
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura
in cui si riferiscono ad attività o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se
si riferiscono indistintamente
ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività
o beni produttivi di proventi non
computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente
al rapporto di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63.
5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi
di cui al comma 3
dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza
di tale eccedenza
non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda
parte del precedente
comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene
conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione .
6. [Le spese e gli altri componenti negativi, di cui è prescritta la
registrazione in apposite scritture
contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se
la registrazione è stata
omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità
meramente formali] .
Articolo 76
Norme generali sulle valutazioni.
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo
dei beni senza disporre
diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già
dedotte ;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,
esclusi gli interessi
passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali
per l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in
funzione e per la quota
ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi
alla loro fabbricazione, interna
o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per
la loro acquisizione, a condizione che
siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
si possono
aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli
immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa
si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione ;
c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze
iscritte ad esclusione di
quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito ;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
e sono iscritti come
tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto
e il valore di rimborso concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio .
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento
alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi,
spese e oneri in natura
o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto,
le disposizioni dell'articolo 9;
tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti o effettivamente
sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione
in lire dei saldi di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura
dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente
non concorrono alla
formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio, dei crediti
e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni
o titoli similari, è
consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo
coerente. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita
la tenuta della contabilità
plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei
relativi conti .
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi
di cui ai commi 1 e 7
dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73 sono
ragguagliati alla durata
dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati
nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione
dei redditi o in
apposito allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti
nel territorio dello Stato,
che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate
o sono controllate dalla
stessa società che controlla l'impresa sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se
ne deriva aumento del
reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione
del reddito, ma soltanto in
esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati
esteri a seguito delle speciali «
procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro
le doppie imposizioni sui redditi.
La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati
da società non residenti
nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività
di vendita e collocamento di
materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti .
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente
in un esercizio ha effetto
anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle
rettifiche operate e deve
procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi
.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il
cambio delle valute estere in
ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei
cambi, con decreto del Ministro
delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati
o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati
i regimi fiscali di Stati o
territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, in
ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato
in Italia, ovvero della
mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti
.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese
residenti in Italia
forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività
industriale o commerciale
effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima
di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve
notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilità di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga
idonee le prove
addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
La deduzione delle spese e
degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata
alla separata indicazione
nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti .
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per
le operazioni intercorse
con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente
disposizioni in materia di
imprese estere partecipate .
Articolo 77
Beni relativi all'impresa.
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano
relativi all'impresa, oltre ai
beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali
per l'esercizio
dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa,
i beni appartenenti
all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa
nell'inventario redatto e vidimato a
norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo
40 si considerano
relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati
nell'articolo 79, nel registro dei
beni ammortizzabili .
2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano
relativi all'impresa tutti i
beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società
di fatto.
3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni
indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni
strumentali per l'esercizio
dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci
utilizzati esclusivamente come
strumentali per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio
personale
dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato
in base alle disposizioni di cui al
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative
all'impresa nell'inventario di cui
all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo
79, nel registro dei cespiti
ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere
dall'esercizio in corso
alla data dell'iscrizione .
Articolo 78
Imprese di allevamento.
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento
di animali oltre il limite di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il
reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito
pari al valore
medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un
coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative
spese e gli altri
componenti negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due
anni con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo
51, comma 2, lettera c)
.
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono
esclusivamente
dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri
l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi,
di non avvalersi delle disposizioni del
presente articolo.
Articolo 79
Imprese minori.
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , sono ammessi al regime di contabilità semplificata
e non hanno
optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare
dei ricavi di cui all'articolo 53
e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel
periodo d'imposta e
l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza
è rispettivamente
aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui
agli articoli 59, 60 e 61 ed è
ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo
54 e delle sopravvenienze
attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze
passive di cui all'articolo 66
.
2. [La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino,
è calcolata senza tenere
conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali e con esclusione della
parte delle spese per
acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi
e della parte delle spese
per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati
ad essere impiegati nella
produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza è deducibile
nei cinque periodi di
imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai suindicati
limiti] .
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni
degli articoli 67 e
68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite
di beni strumentali e le
perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa
alcuna deduzione a titolo di
accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili
a condizione che
risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato
al comma 1 .
4. [I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare
il reddito di impresa,
ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni
relative alla
categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali agli
effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo
49] .
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni
di cui agli articoli 58, 62,
63, 65 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo
64, ai commi 1, 2, 5 e 6
dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77.
Si applica inoltre, con
riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito
di impresa pur non
risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo
18 del decreto indicato nel
comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75 .
6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in
misura inferiore a quello
risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80
per un volume di ricavi fino a
18 milioni di lire .
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui
agli articoli 108 e 111, che
rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano
le disposizioni del comma 6
.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le
attività indicate al primo
comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma
dei precedenti commi è
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un
importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni
di lire; 1 per cento dei
ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre
150 e fino a 180 milioni di lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi
il reddito determinato a
norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria
di spese non documentate, di lire
15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il
comune in cui ha sede
l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire
30 mila per quelli
effettuati oltre tale àmbito. Per le medesime imprese compete, altresì,
una deduzione forfetaria annua
di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva
a pieno carico non
superiore a 3.500 chilogrammi . La deduzione spetta una sola volta per ogni
giorno di
effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione
dei redditi
deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione
dei viaggi effettuati
e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi
delle relative bolle di
accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione
di queste, delle fatture o
delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n.
298; le bolle di
accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate
fino alla scadenza del
termine per l'accertamento .
9. [Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società
in nome collettivo e in
accomandita semplice] .
Articolo 80
Imprese minime.
1. [Per le imprese che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
, sono ammesse
al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo
di imposta precedente non hanno
superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando
all'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo
le plusvalenze patrimoniali secondo
quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 67 per cento;b) imprese aventi per oggetto altre attività 50 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali
sono previsti coefficienti diversi di
redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per
ciascuna attività a condizione che le
operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'articolo
18 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente
a tutte le
attività, il coefficiente di redditività più elevato.
3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo
di imposta in cui le relative
operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini
del terzo comma
dell'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti
che effettuano soltanto
operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
nel periodo di imposta in
cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo
18 sopra indicato.
4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito
in ogni caso, e anche nel primo
anno di attività, è determinato a norma dell'articolo 79 e le
annotazioni non risultanti possono essere
effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro
il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione .
4-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui
agli articoli 108 e 111 del
presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente
articolo 79 o dal presente
articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto
articolo 79 per la
determinazione del reddito] .
Capo VII - Redditi diversi
Articolo 81
Redditi diversi.
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non
sono conseguiti
nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società
in nome collettivo e in
accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore
dipendente :
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione
di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e
degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti
da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o
donazione e le unità immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione
e la cessione
sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonché, in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili
di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione
;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate.
Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse
dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società
di cui all'articolo 5, escluse le
associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo
87, comma 1, lettere a), b) e
d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore
al 2 o al 20 per cento ovvero
una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento,
secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti
o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente
ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione
è determinata tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché
nei confronti di soggetti diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed
i diritti posseduti rappresentano
una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate ;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c),
realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale
o al patrimonio di società di
cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 87,
nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni ;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate
mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati
di massa, di valute
estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,
di metalli preziosi,
sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione
ad organismi d'investimento
collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente ;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati
mediante rapporti
da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti
finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più
pagamenti collegati a tassi di
interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere,
di metalli preziosi o di merci e ad
ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono
considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti ;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di
redditi di capitale e
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari,
nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi
e negativi in dipendenza di un evento incerto ;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché
quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli
dei terreni dati in
affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o
scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di
beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili,
dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto
dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in
caso di successiva vendita
totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito
complessivo come redditi
diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale,
delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo ;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi
e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
dilettantistiche e che da
essi sia riconosciuto .
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1, si considerano cedute
per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in
data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui
alla lettera c-quater) si
considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in
data più recente .
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere
rivenienti da depositi e
conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo
d'imposta la giacenza dei
depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata
secondo il cambio
vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni
di lire per almeno sette giorni
lavorativi continui .
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater)
e c-quinquies) si
comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività
finanziarie o dei
rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati
da terzi per effetto di cessione
a titolo oneroso .
Articolo 82
Plusvalenze.
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81
sono costituite dalla
differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta
comunale
sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo
di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo .
1-bis. [Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse
da quelle immobiliari e
finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono
al costo fiscalmente
riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei
redditi aggiunti gli utili
distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto dalle predette
quote] .
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 acquistati
oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto
il valore normale nel
quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e
quello dei fabbricati costruiti
su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore
normale del terreno alla
data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della
costruzione. Il costo dei
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 81 è
costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché
dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto
di successione o donazione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce
ed atti registrati, od in
seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente,
nonché della imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione .
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate
algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza
è portata in
deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi
ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate .
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo
81 sono sommate
algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle
perdite di cui alla lettera c-quater)
e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma
1 dello stesso articolo 81;
se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore
all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata
in deduzione, fino a concorrenza,
dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma
non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel quale le
minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo
81 sono costituite
dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore
normale dei beni rimborsati
ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro
produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel
caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o,
in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli
esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione
si assume come
costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite
sulla base di aumento
gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo
originario sul numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni
nelle società
indicate dall'articolo 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo
è aumentato o diminuito dei
redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a
concorrenza dei redditi già
imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine
si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto
di cessione. Il costo o
valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute
estere prelevate da depositi e
conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo
il valore della valuta
al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 76, comma 7, nel
periodo d'imposta in cui la
plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi
criteri stabiliti per le
plusvalenze .
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo
o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento
delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come
corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del
prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del
costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per
cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 81, il corrispettivo
è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito
dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza
è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta
.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81, sono
costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché
degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno
dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze
e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6.
I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa
anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta
in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il
suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le
attività di cui alle lettere c),
c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del
comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso
di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è
posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 81 .
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del
comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi
pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito
e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati
a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 6 .
9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle
lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'articolo
81, nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri,
per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data
di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione,
titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare
il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo
gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in
base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo
conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta,
nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento
dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati
e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore
delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla
maturazione. Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono
rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi
di particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle predette
quotazioni, l'organo tecnico può, senza oneri, avvalersi delle competenze
delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari
professionali individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il medesimo
decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di
rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali
positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati a decorrere
dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non può essere
anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale .
Articolo 83
Premi, vincite e indennità.
1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81
costituiscono reddito per
l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla
lettera m) del comma 1
dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore
complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare
il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute
in occasione di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale .
Articolo 84
Redditi di natura fondiaria.
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non
determinabili catastalmente,
ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i
redditi dei beni immobili situati nel
territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto
con attribuzione di rendita,
concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo
di imposta in cui sono
percepiti .
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla
formazione del reddito
complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello
Stato estero per il
corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi
di imposizione, per il periodo di
imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati
non soggetti ad imposte
sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per
l'ammontare percepito
nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle spese .
Articolo 85
Altri redditi.
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono
reddito per l'ammontare
percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla
cui utilizzazione derivano sono
stati acquistati a titolo oneroso .
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono
costituiti dalla differenza tra
l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti
alla loro produzione.
Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto art. 81 sono determinate
a norma
dell'articolo 54 .
TITOLO II
Imposta sul reddito delle persone giuridiche
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 86
Presupposto dell'imposta.
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il
possesso di redditi in denaro o in
natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Articolo 87
Soggetti passivi .
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società
a responsabilità limitata, le società
cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio
dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato .
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre
organizzazioni non appartenenti
ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta
si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma
1 sono comprese anche le società e
le associazioni indicate nell'articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società
e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel
territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato
in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi
primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto .
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale
dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente
esercitata nel territorio dello Stato;
tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti .
Articolo 88
Stato ed enti pubblici.
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se
dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali,
le associazioni e gli enti gestori di
demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non
sono soggetti all'imposta .
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da
parte di enti pubblici istituiti
esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali .
Articolo 89
Base imponibile.
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo
le disposizioni del capo II
per le società e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 87, del capo
III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le
società e gli enti non residenti
di cui alla lettera d).
Articolo 90
Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione
tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 94 e 102.
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione
della società o dell'ente,
determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio
o periodo di gestione non è
determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o è determinata in due
o più anni il periodo di imposta è
costituito dall'anno solare.
3. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle disposizioni
relative alle categorie
nelle quali rientrano.
4. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi
di cui agli articoli 57 e 78 sono
ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle
disposizioni di cui ai commi
2, 7 e 8 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art.
73 .
Articolo 91
Aliquota dell'imposta.
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota
del 36 per cento, a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento,
a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 1º gennaio 2003 .
Articolo 91-bis
Detrazione di imposta per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo
pari al 19 per cento
dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società
e agli enti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia
una partecipazione pubblica o i
cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché
dalle società ed enti che
controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati
o siano controllati
dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché
dell'onere di cui all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-ter) .
2. [L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio]
.
Articolo 92
Crediti di imposta.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti
in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione da società e da enti commerciali di cui alle
lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni
degli articoli 14 e 15.
Articolo 93
Scomputo degli acconti.
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute
alla fonte a titolo di
acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 19, salvo il disposto
del comma 2 del presente
articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600
, e all'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 1°
dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo
di imposta nel quale i
redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché
non siano stati percepiti e
assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione
all'ammontare degli
interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Articolo 94
Riporto o rimborso delle eccedenze.
1. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, se l'ammontare complessivo dei crediti
di imposta, delle
ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli
è superiore a quello
dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza
in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso
in sede di dichiarazione
dei redditi .
1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte
che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
105, è riconosciuto come
credito limitato ed è escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito
limitato si considera utilizzato
prima degli altri crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a
concorrenza della quota dell'imposta
dovuta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base
al rapporto tra l'ammontare di detti
utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione
.
1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il
contribuente ha facoltà di
non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14 .
Capo II - Società ed enti commerciali
Articolo 95
Reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di
cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito
di impresa ed è determinato secondo
le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive
disposizioni del presente
capo .
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I,
relative alle società in nome
collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e
gli enti di cui al comma 1. La
disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli
utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori .
Articolo 96
Dividendi esteri.
1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile non residenti nel
territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del
loro ammontare. Tuttavia,
la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti
della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i
criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi
di reddito derivanti
dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono
deducibili limitatamente, per
ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili
non concorrenti a formare
il reddito ai sensi del presente comma .
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti
da società collegate residenti
in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime
fiscale privilegiato
individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis
dell'articolo 76 .
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis,
gli utili distribuiti non
concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e
agli altri componenti
negativi non ammessi in deduzione .
Articolo 96-bis
Dividendi distribuiti da società non residenti.
1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società
non residenti aventi i requisiti di
cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è
non inferiore al 25 per cento
ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla
formazione del reddito della
società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare
e, tuttavia, detto importo rileva agli
effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105, secondo i
criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma .
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE
Consiglio del 23 luglio
1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;
c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire
di regimi di opzione o di esonero che
non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phóros eisodématos Nomikón prosópon kerdoskopikoú
charaktéra in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impôt sur les sociétés in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea,
con decreto del Ministro delle
finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del
comma 2 .
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni
in società,
residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime
di tassazione non
privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a
quello applicato in Italia nonché
di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro
delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate
modalità e
condizioni per l'applicazione del presente comma .
3. [Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili
previsti al comma 1 possono
essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio] .
4. [Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente
all'eccedenza
del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare
riferibile agli utili conseguiti
fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al
comma 1 concorrono alla
formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato
in assenza dei dividendi
medesimi e si considerano distribuiti se la società non dispone di utili
assoggettabili all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di
utili assoggettati a
maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi
di cui al comma 1
devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e,
se distribuiti, separatamente
evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7, L. 29 dicembre 1962,
n. 1745, o, in mancanza,
in apposita comunicazione, salvo che la società li assoggetti a maggiorazione
di conguaglio.
L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui
al comma 1 per ammontare
pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi.
Le disposizioni del
presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente
o indirettamente
formati con i dividendi di cui al comma 1] .
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la
quota eventualmente
determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono
a formare il reddito ai sensi
del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui
ai commi precedenti sono
applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società
ed enti commerciali aventi i
requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter .
7. [Alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente
o indirettamente da uno o più
soggetti non residenti in Stati della Comunità europea le disposizioni
di cui al presente articolo si
applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo
esclusivo o principale di
beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da
parte dell'Amministrazione
finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11,
L. 30 dicembre 1991, n. 413]
.
Articolo 97
Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio.
1. I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori
di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito.
Articolo 98
Prestiti obbligazionari.
1. Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli
similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è
deducibile in ciascun periodo di
imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento
del prestito.
Articolo 99
Annullamento di azioni proprie.
1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni
proprie, acquistate in
attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva
o negativa tra il costo
delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre
alla formazione del
reddito.
Articolo 100
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali.
1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze
delle azioni o quote
alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma,
e 2359-bis, terzo
comma, del codice civile e a norma del settimo comma dell'articolo 5, D.L. 8
aprile 1974, n. 95 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, come modificato
dall'art. 7, L. 4 giugno
1985, n. 281.
Articolo 101
Oneri fiscali.
1. [Nella determinazione del reddito, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo
64, è deducibile
l'imposta locale sui redditi relativa al periodo di imposta di competenza.
2. Gli accantonamenti per l'imposta locale sui redditi non ancora definitivamente
accertata sono
deducibili a norma del comma 3 dell'articolo 64] .
Articolo 102
Riporto delle perdite.
1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione
del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo
dei periodi di imposta
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza
nel reddito complessivo di
ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta
per la parte del loro ammontare
che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75,
commi 5 e 5-bis .
Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale
che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali
crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze
di cui al precedente
articolo 94 .
1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le
modalità previste al comma
1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi senza
alcun limite di tempo .
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza
delle partecipazioni
aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le
perdite venga trasferita o
comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata
l'attività principale
in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attività
assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del
trasferimento od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica
qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso
soggetto che controlla il
soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante
di questi;
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente
a quello di trasferimento
hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e
per le quali dal conto economico
relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi, di cui
all'articolo 2425, lettera A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B), n.
9), lettere a) e b), del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi
due esercizi anteriori .
Articolo 103
Imprese di assicurazione.
1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano
attività assicurative sono
deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del titolo I, gli accantonamenti
destinati a costituire o ad
integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita
a norma di legge.
2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di
durata poliennale stipulati nel
periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei
due successivi; tuttavia per
i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero
ammontare nel predetto
periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura
delle riserve tecniche,
sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un
periodo massimo pari alla
durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.
3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di solvibilità
obbligatorio per legge
non concorrono a formare il reddito fino a quando il relativo fondo di integrazione
non sia distribuito ai
soci anche mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento
dei beni strumentali non
sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi
attribuito.
4. Alle società e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono
proventi derivanti dalla
partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, è attribuito
un credito di imposta pari a un
decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei
commi 2, 4 e 5 dell'articolo
14.
Articolo 103-bis
Enti creditizi e finanziari.
1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo
1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi
che risultano dalla
valutazione delle operazioni «fuori bilancio», in corso alla data
di chiusura dell'esercizio, derivanti da
contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono
come parametro di
riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli
o valute ovvero l'andamento di
un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti
dagli articoli 15, comma 1,
lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n.
87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza
tra il valore del
contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura
dell'esercizio precedente e il
corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione
di quest'ultimo valore,
si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani
o esteri, l'ultima
quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e c) del
comma 3 dell'articolo 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e b) del
comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla
lettera c) del comma 4
dell'articolo 9.
2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per
i soggetti, diversi dagli enti
creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio
di cui al comma 1 .
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità
di copertura dei rischi relativi
ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti
positivi e negativi concorrono a
formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi,
se le operazioni hanno
finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività
e passività, ovvero secondo la durata del
contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi
ad insiemi di attività e passività.
A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione
di ridurre o trasferire il
rischio di variazione del valore di singole attività e passività
o di insiemi di attività e passività .
Articolo 104
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi.
1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano
dei cambi non si tiene
conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni
legislative,
regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio o a
convenzioni con il Ministero del tesoro;
b) delle plusvalenze delle disponibilità in oro iscritte in bilancio
in base all'andamento delle
quotazioni sul mercato internazionale e accantonate in apposito fondo del passivo;
c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti
e debiti in valuta estera
iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito
fondo del passivo.
2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76,
nonché le disposizioni
dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-bis .
Articolo 105
Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti
sugli utili distribuiti.
1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14,
le società e gli enti indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 devono rilevare distintamente nella
dichiarazione dei redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e
3; b) l'ammontare
complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte
liquidate nelle
dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
imposte liquidate ai sensi
dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ed iscritte in
ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi,
nonché le imposte
applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene
conto delle imposte
liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione
degli utili di esercizio,
delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma
dell'articolo 44, nonché delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del
comma 2 del medesimo
articolo 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione
dell'ultimo periodo del
comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta
liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche
se il termine di presentazione di
detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione.
La
disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione
delle riserve in sospensione
d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel
quale tale distribuzione è
deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti
periodi, il credito d'imposta
attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente
è tenuto ad effettuare, per la
differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni
dell'articolo 105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta,
calcolata nella
misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1º
gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal
periodo d'imposta in
corso al 1º gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri
articoli del presente testo
unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società
o dell'ente e per i quali è
consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta
relativa agli utili che
hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i
quali è stato attribuito alla società o
all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo 94, comma
1-bis. L'imposta
corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile
di esercizio che eccede quello
che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa
agli utili di cui al numero 2)
è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla società
o dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis .
5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti
del credito d'imposta di cui
all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono
ridotti, fino a concorrenza del
loro ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al
53,85 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 1º gennaio
2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da
quelli indicati nel comma 1
dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle riduzioni
del capitale che si considerano
distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi
distribuiti, se nella
relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano
la riduzione prioritariamente
dell'ammontare indicato alla citata lettera a) .
6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi
e i decrementi
dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1
verificatisi nell'esercizio;
2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di
cui alla lettera b) del
comma 1 verificatisi nell'esercizio.
7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti
il credito d'imposta di cui
all'articolo 14 ovvero è attribuito il credito d'imposta limitato di
cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94,
comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione
di cui all'articolo 7
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.
8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel
comma precedente, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge
n. 1745 del 1962. La misura
di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti
crediti d'imposta inesistenti o
più vantaggiosi .
Articolo 105-bis
Versamenti integrativi.
1. Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo,
ai fini della attribuzione
del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le società e gli enti indicati
alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 105
di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve
o fondi, l'imposta va assolta
entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo
nel quale la deliberazione di
distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio,
l'imposta va assolta entro il termine
per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi
di cui all'articolo 105,
comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 105, comma
6, nonché quelle degli
articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 .
Articolo 106
Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni
territoriali.
1. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti
dell'agevolazione di cui
all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma
5, della legge 1° marzo
1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero
1 di tale comma. A tal fine gli
utili assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con l'aliquota
ridotta alla metà, si considerano
come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro
ammontare .
Articolo 106-bis
Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo.
1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di
cui all'articolo 15, nonché
quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni
contro le doppie
imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo,
sono computate, fino a concorrenza
dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo
105, recante
adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti
sugli utili distribuiti, secondo i
criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma .
Articolo 107
Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio.
1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione
dell'imposta prevista nel
comma 1 dell'art. 105 viene successivamente accertato in misura più elevata,
l'imposta dovuta per
l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta
di un importo pari a quello dell'imposta
corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato,
e comunque non superiore
all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'art.
44, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 .
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri
fondi in base al cui
ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta
prevista nel comma 2
dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento
è divenuto definitivo è
ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare
recuperato a tassazione, e
comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi
di cui al predetto
articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello
dell'imposta dovuta la
eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94 .
Capo III - Enti non commerciali
Articolo 108
Reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87 è
formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti
e quale ne sia la
destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività
commerciali le
prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese
in conformità alle finalità
istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di
corrispettivi che non
eccedono i costi di diretta imputazione .
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo
8.
2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori,
in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per
lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate
in conformità ai fini istituzionali degli
enti stessi .
Articolo 109
Determinazione dei redditi.
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli
enti non commerciali
sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo
di tutti i cespiti
che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente
stabilito, le disposizioni del
titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno
l'obbligo di tenere la contabilità
separata .
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77,
commi 1 e 3-bis .
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente
all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono
deducibili per la parte del loro importo che
corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito
d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili
utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione
anche finanziaria per la parte
del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto .
4. Per gli enti religiosi di cui all'art. 26, L. 20 maggio 1985, n. 222 , che
esercitano attività
commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro
membri sono determinate
con i criteri ivi previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità
pubblica sono esonerati dall'obbligo di
tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità
previste per la contabilità pubblica
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti .
Articolo 109-bis
Regime forfetario degli enti non commerciali.
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco,
dall'articolo 9-bis del decreto-
legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1962, n. 66, gli
enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo
18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
nell'esercizio di attività
commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe
di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui
agli articoli 54, 55, 56 e
57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento ;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il
coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attività prevalente. In
mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le
attività di prestazioni di
servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in
anno qualora i limiti indicati
al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed
ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è
revocata e comunque per un triennio.
La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed ha effetto dall'inizio del
periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione
nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni .
Articolo 110
Oneri deducibili.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
del reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e
g) del comma 1 dell'articolo 10.
Per l'imposta di cui all'articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione
è ammessa, per quote
costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
In caso di rimborso degli
oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono
a formare il reddito
complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso
.
Articolo 110-bis
Detrazioni d'imposta per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per
cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1
dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri
non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
In caso di rimborso
degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta
per il periodo nel quale l'ente ha
conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento
dell'onere rimborsato .
Articolo 111
Enti di tipo associativo.
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in
conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, da
consorzi e dagli altri enti non commerciali di
tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi
associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali,
salvo il disposto del secondo
periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi
e le quote supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi
concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito
di impresa o come
redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità
o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona non si considerano
commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti,
di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo
o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti
e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati .
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi
prodotti per la vendita, per
le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica
e vapore, per le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni
di servizi portuali e
aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attività: a) gestione di spacci
aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c)
gestione di fiere ed esposizioni
a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni
e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento
di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione
di viaggi e soggiorni turistici,
sempreché le predette attività siano strettamente complementari
a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3 .
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata
commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
nonché da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o
intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3 .
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di
attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga
al limite di cui al comma 3,
riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e
di legislazione sul lavoro,
effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano
i costi di diretta
imputazione .
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano
a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei
relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte
dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo
le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il
voto per corrispondenza per le
associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda
tale modalità di voto ai sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse
abbiano rilevanza a livello
nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale ;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa .
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o
intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria
.
Articolo 111-bis
Perdita della qualifica di ente non commerciale.
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica
di ente non commerciale
qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo
d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale,
al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al
valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto
alle entrate istituzionali,
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità
e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono
meno le condizioni
che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i
beni facenti parte del
patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata
entro sessanta giorni
dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come
persone giuridiche agli effetti civili .
Articolo 111-ter
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad
eccezione delle società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento
delle attività istituzionali
nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse
non concorrono alla
formazione del reddito imponibile .
Capo IV - Società ed enti non residenti
Articolo 112
Reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di
cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 87 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio
dello Stato, ad esclusione di quelli
esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo
20, tenendo conto, per i
redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati
o comunque relativi
alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché
non conseguite attraverso le
stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società
ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87 e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f) .
Articolo 113
Società ed enti commerciali.
1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, eccettuate
le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo
le disposizioni del capo II sulla base
di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle
stabili organizzazioni e delle altre
attività produttive di redditi imponibili in Italia .
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi
che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative
alle categorie nelle
quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle
lett. a) e g) del comma 1
dell'art. 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento
e nei quattro
successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
Si applica la disposizione
dell'art. 110, comma 1, terzo periodo .
2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per
cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell'articolo 13-
bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo
.
3. Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici
e delle associazioni ad esse
equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano in ogni caso le disposizioni
del comma 2.
4. Per le società di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile
si applicano le disposizioni dei
commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto
l'esercizio di
attività commerciali.
Articolo 114
Enti non commerciali.
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo
le disposizioni del titolo I.
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
del reddito d'impresa
che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1
dell'articolo 10 e l'imposta di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643. Si applica la
disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo .
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per
cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell'articolo 13-
bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili
nella determinazione del
reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica
la disposizione dell'articolo
110-bis, comma 1, terzo periodo .
2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali
mediante stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis
dell'articolo 109 .
2-bis. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici
e di associazioni e di
fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro,
svolgono o promuovono
attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per
l'acquisto, la tutela e la
valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1, L. 29 giugno
1939, n. 1497, facenti
parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge
o assoggettati al vincolo
della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima
legge e al D.L. 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese
le erogazioni
destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo
svolgimento di studi e ricerche
aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili
indicati alla lettera c)
del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente,
come pure il
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle
spese dal reddito. Il Ministro
dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari
delle violazioni che
comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della
comunicazione iniziano a
decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi
e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale
come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché
gestita dalle associazioni e
fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività
di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità
di interesse generale cui
corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione
degli immobili
vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli
elenchi relativi ai numeri 1) e
2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di
inedificabilità in base ai
piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 .
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni
e competenze, vigilano
sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis
del presente articolo
effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli
scopi per i quali le erogazioni stesse
sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione
concordati con gli
autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta
dall'autorità di vigilanza,
per motivi non imputabili ai beneficiari .
TITOLO III
Imposta locale sui redditi
Articolo 115
Presupposto dell'imposta.
1. Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi
fondiari, di capitale, di impresa e
diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche o
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Sono esclusi dall'imposta:
a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati
alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo
14, e alle lettere c) e d) dello
stesso articolo ;
b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome
collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato;
c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma
del comma 4
dell'articolo 5;
d) i redditi indicati alle lettere l) e m) del comma 1 dell'articolo 81;
e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali
svolte da soggetti diversi da
quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con
il lavoro proprio e dei
familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo
delle persone addette,
esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero
compresi i soci, non sia
superiore a tre .
Articolo 116
Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche,
le società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice e le società e gli enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, ovunque residenti.
2. Non sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate dall'obbligo di
presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Articolo 117
Redditi prodotti nel territorio dello Stato.
1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo
20.
2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano
prodotti nel territorio
stesso anche i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero
senza una stabile
organizzazione con gestione e contabilità separate.
3. Nei confronti delle società e degli enti non residenti con stabile
organizzazione nel territorio dello
Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al
comma 2 dell'articolo 112.
Articolo 118
Base imponibile.
1. L'imposta si applica:
a) per le persone fisiche e per le società semplici, sui singoli redditi
determinati con i criteri stabiliti
nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari è assunto al netto delle
quote imputate ai familiari
collaboratori;
b) per le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti
nel territorio dello Stato, sul
reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I;
c) per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche residenti nel
territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile organizzazione
nel territorio stesso, sul
reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito
dei redditi prodotti fuori del
territorio dello Stato. Il reddito complessivo è assunto al lordo degli
accantonamenti per imposta locale
sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui all'articolo 102;
d) per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche non residenti
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi
determinati con i criteri stabiliti
nel titolo I.
2. Ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 e all'art.
75, comma 5, non si tiene conto dei
redditi esclusi dall'imposta ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504 .
Articolo 119
Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione
tributaria autonoma.
2. Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi
al periodo di imposta
valgono le disposizioni dei titoli I e II.
Articolo 120
Deduzioni.
1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce
una quota pari al 50 per
cento del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a 8 né superiore
a 16 milioni di lire
ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa
e tale prestazione
costituisca la sua occupazione prevalente .
2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano
attività di
commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione
di alimenti e bevande in pubblici
esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza
commerciale e per le
imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce una
ulteriore quota pari al 30
per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione
che l'opera prestata in
tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore
deduzione spetta in
misura non inferiore a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate
ad anno; tali misure sono
elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese
artigiane che per la maggior
parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista
o più apprendisti.
3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall'esercizio
di una unica
impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima,
è calcolato sul
cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno
di essi.
4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla
quota di reddito spettante
a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell'impresa come occupazione
prevalente, spetta
anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello
Stato.
5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione
che l'imprenditore o
la società attesti, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato,
l'esistenza dei requisiti indicati nei
commi stessi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei
titolari di autorizzazioni
all'autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti l'attività
di autotrasporto di merci ai quali sono
applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al D.P.R. 30 aprile
1970, n. 602 .
Articolo 121
Aliquota dell'imposta.
1. L'imposta è applicata con l'aliquota del 16,2 per cento.
TITOLO IV
Disposizioni comuni
Articolo 121-bis
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a
taluni mezzi di trasporto a
motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto
a motore indicati nel presente
articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini
della determinazione dei relativi
redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture
ed autocaravan,
di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ai
ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni
strumentali nell'attività
propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del
periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle citate
lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai
ciclomotori e motocicli il cui
utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale è elevata all'80 per
cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia
o di rappresentanza di commercio.
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità
è ammessa, nella suddetta
misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività
è svolta da società semplici e da
associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita
soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede
lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni
per i ciclomotori;
dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti
veicoli che eccede i limiti
indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare
dei costi di locazione
e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i
motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle
predette attività svolte da
società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di
locazione anche finanziaria o di
noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto
delle variazioni
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno
precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le
autovetture è elevato a 50
milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze
patrimoniali
rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento
fiscalmente dedotto e
quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni
di cui al comma 1, lettera b),
si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote
di ammortamento .
Articolo 122
Trasformazione della società.
1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né
distribuzione delle plusvalenze e
minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
avviamento.
2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche in
società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo
compreso tra l'inizio del periodo
di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato
secondo le disposizioni applicabili
prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti
e delle perdite.
3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta
sul reddito delle persone
giuridiche in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima
della trasformazione con utili
imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state
iscritte in bilancio con
indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci
in caso di distribuzione e
l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 2 dell'articolo
44.
4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche
in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della
trasformazione, escluse quelle di
cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo
5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi
diversi dalla copertura di
perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con
indicazione della loro origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte
in bilancio o vi siano
iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi
il credito d'imposta a norma
dell'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della società
rechi le indicazioni prescritte
dall'articolo 105 .
Articolo 123
Fusione di società.
1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze
dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento. Le
plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte
dall'articolo 2502 del codice
civile non si considerano iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione
o incorporante non si tiene
conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto
di cambio delle azioni o quote
o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse
possedute da altre, e delle
plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della
differenza tra il costo delle
azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della
fusione e il valore del patrimonio
netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili .
3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla
fusione o incorporante subentra
negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi
alle imposte sui redditi, salvo quanto
stabilito nei commi 4 e 5.
4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società
fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione
o incorporante se e nella misura in
cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si
applica per i fondi tassabili
solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo
di fusione o aumento di capitale
per ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti
alla fusione al netto delle
quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da
altre, concorrono a formare il
reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso
di distribuzione dell'avanzo o di
riduzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione
sono stati imputati al
capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel
capitale della società risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione
del capitale per
esuberanza.
5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la
società incorporante, possono
essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla
fusione o incorporante per la
parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio
netto quale risulta
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2502 del codice civile,
senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data
cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e
delle perdite della società le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in
cui la fusione è stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima, n. 1,
del codice civile, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi,
di cui, all'art. 2425-bis,
parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello
risultante dalla media degli
ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o quote della società la
cui perdita è riportabile erano
possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante
alla fusione, la perdita non è
comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla
società partecipante o
dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce
la perdita e prima dell'atto di
fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società
risultante dalla fusione o
incorporante .
6. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso
tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo
le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto
dei profitti e delle perdite.
7. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi
gli effetti della fusione decorrano
da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio
di ciascuna delle società fuse o
incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo
esercizio della società incorporante
.
Articolo 123-bis
Scissione di società.
1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti
o di nuova costituzione non dà
luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei
beni della società scissa,
comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze
e le minusvalenze
risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell'art. 2504-octies del
codice civile o dalle situazioni
patrimoniali redatte a norma dell'art. 2504-novies dello stesso codice non si
considerano iscritte in
bilancio.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione
non si tiene conto
dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o
quote ovvero
all'annullamento di azioni o quote a norma dell'art. 2504-novies del codice
civile. In quest'ultima ipotesi
non concorrono a formare il reddito di ciascuna società beneficiaria
le plusvalenze iscritte in bilancio
fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle
società scisse annullate e il
valore risultante dalle scritture contabili della corrispondente quota del patrimonio
netto della società
stessa.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo
né distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società
scissa, fatta salva l'applicazione del
comma 3 dell'art. 44 in caso di conguaglio.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni
soggettive della società
scissa, ivi compresa quella indicata nell'art. 54, comma 4 e i relativi obblighi
strumentali sono attribuiti
alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società
scissa, in proporzione delle rispettive
quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi
di posizioni soggettive
connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel
qual caso seguono tali
elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie
sia alle ritenute sui redditi
altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale,
ovvero si trasferiscono alle
società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote
di patrimonio netto imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società
scissa si considera già
dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla
suddetta società, per importi
proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio
ai quali, specificamente o
per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
Se la scissione non ha
effetto retroattivo, il fondo di cui all'art. 72 si imputa in proporzione ai
rischi di cambio esistenti nel
giorno in cui ha effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata
secondo i criteri ivi previsti.
Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai predetti elementi,
l'attribuzione proporzionale è
effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società
beneficiarie.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11,
per i beni di cui agli
articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione
sommando
proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla
società scissa all'inizio del
periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo
medesimo presso le
società beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società
preesistente i costi
fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui
ha effetto la scissione. In
particolare:
a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono,
in proporzione
alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali,
distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale
eccedenza formatasi nel
periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le
spese di cui all'art. 67,
comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell'utilizzo
dei beni medesimi da
parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto
criterio è altresì applicabile alle spese
relative a più esercizi e agli accantonamenti.
9. I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società
scissa debbono essere
ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma
4. In caso di scissione
parziale, i fondi della società scissa si riducono in corrispondenza.
Se la sospensione d'imposta dipende
da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società
scissa, i fondi debbono essere
ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi
della beneficiaria che abbia
omesso la ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni
dettate per le fusioni dal
comma 4 dell'art. 123 per la società incorporante o risultante dalla
fusione.
10. Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del
comma 4, alle condizioni e con i
limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5 dell'art. 123, riferendosi alla
società scissa le disposizioni
riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle
riguardanti la società risultante dalla
fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto
quale risulta dall'ultimo
bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'art. 2504-octies
ovvero dalla situazione
patrimoniale di cui all'art. 2504-novies.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione
è regolata secondo le
disposizioni del comma 1 dell'art. 2504-decies del codice civile, ma la retrodatazione
degli effetti, ai
sensi dell'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente
ai casi di scissione
totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo
di imposta della società
scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi
di imposta anteriori alla data dalla quale
l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa
società scissa o
trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente
designata nell'atto di
scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti
obblighi sono svolti nei
confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella
appositamente designata, ferma
restando la competenza dell'ufficio delle imposte dirette della società
scissa. Se la designazione è
omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto
di scissione. Le altre
società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni
pecuniarie, gli interessi e ogni
altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti
cautelari previsti dalla
legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai
suddetti procedimenti e di prendere
cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per
l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata
debbono indicare, a richiesta
degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso
i quali sono conservate,
qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili
e la documentazione
amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa,
con riferimento a ciascuna delle
parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso
terzi estranei alla
operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui al comma 10 dell'art.
52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa
o quella designata non
adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso
o non esibiscono in tutto
o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma
5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della società soggetta all'IRPEG beneficiaria della
scissione di una società non
soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo
beneficiaria della scissione di una
società del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente
i commi 3 e 4 dell'art.
122, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la
quota di patrimonio netto
trasferita alla beneficiaria.
16. [Le disposizioni dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono
da interpretare nel senso
che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni
caso i vantaggi tributari
nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali,
anche sotto forma di
partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno
dei soggetti beneficiari di
azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella
società scissa]
.
Articolo 124
Liquidazione ordinaria.
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di
impresa relativo al periodo compreso
tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato
in base ad apposito conto dei profitti e
delle perdite, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono
i presupposti; il conto dei
profitti e delle perdite deve essere redatto, per le società, in conformità
alle risultanze del conto della
gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali
la data di inizio della
liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella in cui ne viene
data comunicazione all'ufficio delle
imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice il reddito di
impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione
è determinato in base al
bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui agli articoli
79 e 80. Se la liquidazione si
protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua
frazione di tale esercizio e a
ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria
in base al rispettivo bilancio,
ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti,
salvo conguaglio in base
al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi,
compreso quello in cui ha avuto
inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i
redditi così determinati, ancorché
già tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, si considerano
definitivi e ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei
familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza.
Se la liquidazione si
chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
il reddito relativo al periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato
in base al bilancio finale. Se la
liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito
relativo alla residua frazione di
tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato
in via provvisoria in base al
rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite
di esercizio anteriori all'inizio
della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo
102 sono ammesse in
diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più
di cinque esercizi, compreso
quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione
del bilancio finale, i redditi
determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci,
ancorché già tassati
separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito
complessivo per i
periodi di imposta di competenza.
4. Per i redditi degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, compresi nella
liquidazione l'imposta locale
sui redditi si applica in ogni caso a titolo definitivo anche per la frazione
di esercizio e per gli esercizi
intermedi di cui ai commi 2 e 3 .
Articolo 125
Fallimento e liquidazione coatta.
1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito
di impresa relativo al periodo
compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento
che ordina la
liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o
dal commissario liquidatore. Per le
imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice il detto reddito
concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti
all'impresa o dei
soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di
fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura
del procedimento
concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato
esercizio provvisorio, è costituito
dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o
della società all'inizio del
procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice la
differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni
di beni personali
dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed
è aumentata dei debiti
personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario
liquidatore. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
netto dell'imposta locale sui
redditi, è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa
o ai soci nel periodo di imposta
in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si
applicano le disposizioni dell'articolo
8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella
liquidazione a norma dell'art.
46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 , restano fermi, in ciascun periodo di imposta,
gli obblighi
tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al
periodo di durata del
procedimento è commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è
prelevata sulla stessa.
Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli
personali dell'imprenditore
o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta è dovuta
per ciascun anno di possesso
rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel
complessivo ammontare, sul
prezzo ricavato dalla vendita .
5. .
Articolo 126
Applicazione analogica.
1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono, in quanto applicabili,
anche nei casi di
trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
Articolo 127
Divieto della doppia imposizione.
1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza
dello stesso presupposto,
neppure nei confronti di soggetti diversi.
Articolo 127-bis
Disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente,
anche tramite società
fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società
o di altro ente, residente o
localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi
conseguiti dal soggetto estero
partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo
di gestione del soggetto
estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da essi detenute. Tali
disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti
relativamente ai redditi
derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali
privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e
ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1,
si applica l'articolo 2359 del
codice civile, in materia di società controllate e società collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati,
con decreti del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio
di informazioni ovvero di
altri criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra
che la società o altro
ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale,
come sua principale attività,
nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che
dalle partecipazioni non consegue
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti
a regimi fiscali privilegiati di cui
al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare
preventivamente
l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo
statuto dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono
assoggettati a tassazione
separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto
residente e, comunque,
non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
del titolo I, capo VI,
nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 54,
comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in
detrazione, ai sensi
dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di
cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito
assoggettato a
tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti.
Le imposte pagate
all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi
del primo periodo del
presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino
a concorrenza delle
imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione
per effetto del
terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente
articolo .
Articolo 128
Accordi internazionali.
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli
al contribuente, anche in
deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
TITOLO V
Disposizioni varie, transitorie e finali
Articolo 129
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici.
1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi
legali di determinazione del
canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale,
il reddito dominicale è
determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale
di determinazione del
canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone
di locazione ridotto del 15 per
cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole
della Giudecca, di Murano e di
Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento .
Articolo 130
Società civili.
1. Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla
data di entrata in vigore del codice
civile, di cui all'articolo 204, commi primo e secondo, del regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, sono
equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici
secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società
civili costituite in forma di società per azioni,
di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni
del presente testo unico
relative a questo tipo di società.
Articolo 131
Eredità giacente.
1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta
nel corso del quale si è aperta la
successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria
secondo le disposizioni del
titolo I, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è
noto, e secondo quelle del capo III del titolo
II, se il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Dopo l'accettazione della
eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo
dell'erede per ciascun periodo
di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede
alla liquidazione definitiva
delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato
all'eredità è persona
fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con
l'aliquota stabilita dall'articolo 11
per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità
.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredità
sotto condizione
sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.
3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi è
applicata in via definitiva in
ciascun periodo di imposta.
Articolo 132
Campione d'Italia.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle
persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso
comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati
in lire italiane, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito
di triennio in triennio dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle
finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato
nel triennio precedente
opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo
rilevati in Italia e in
Svizzera nello stesso triennio .
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta
in lire italiane .
3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione
d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune
le quali, già residenti nel
comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica .
Articolo 133
Riferimenti legislativi ad imposte abolite.
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati
ammontari di reddito,
assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto
agli stessi redditi
nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito
previste dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta
complementare progressiva sul reddito
complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo
netto determinato ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti
da tale imposta, diversi
da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 , o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non
supera lire 960 mila.
Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro
dipendente di cui agli
articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire
360 mila per ogni reddito di
lavoro dipendente considerato.
3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti
dell'imposta complementare
progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare
indicato nella legge,
la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato
ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti
da tale imposta, diversi da
quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 , o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non
supera l'ammontare
indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla
formazione del reddito
complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.
4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta
complementare progressiva
sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta
se il reddito complessivo,
determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato
dei redditi esenti da tale
imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , o assoggettati a ritenuta a titolo di
imposta, non supera la
somma indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente,
di lire 100 mila per ciascun
componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre
dell'anno per il quale
l'imposta è dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente.
5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare
progressiva sul reddito o ad
un suo multiplo, tale ammontare è determinato in lire 240 mila o nel
rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare
del reddito imponibile di una
o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso
va fatto per le categorie B e C/1
ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo
I, capi V e VI, diminuiti di
lire 360 mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati
determinati ai sensi
dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di lire 840 mila. Nelle ipotesi di
cui all'articolo 5 il riferimento va
fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società
o associazione, diminuito di
lire 360 mila, imputabile all'interessato.
7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta
sui redditi di ricchezza mobile, la
condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di
impresa o redditi di lavoro
autonomo di ammontare superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da
capitali dati a mutuo o
redditi diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione
del reddito
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme
non si tiene conto agli
effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione
dei benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere certificati da
cui risultino le condizioni
previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale
misura possiede redditi
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 .
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche
in base a dichiarazione
attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un
funzionario dell'ufficio
competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Per il
rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri
1) e 4) della tabella allegato A
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 648 .
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio
di certificati concernenti la
presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da
essa risultante.
Articolo 134
Redditi dei fabbricati.
1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni
derivanti dalla
prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 le rendite
catastali dei fabbricati
saranno aggiornate mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente,
per singole categorie di
unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme
parere della Commissione
censuaria centrale.
2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto
di locazione ridotto di
un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto
di questa, il reddito è
determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto.
Per i fabbricati siti
nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano
e di Burano la presente
disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due
quinti anziché di un quarto;
per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza
radicali trasformazioni, la
presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto
di un terzo, salvo il
disposto del comma 2 dell'articolo 40. Fino al termine medesimo le disposizioni
del comma 2
dell'articolo 129 si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata
.
3. L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e
integrazioni, è effettuato
mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.
Qualora i predetti immobili
risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è
ridotta a metà ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi
senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato
assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sugli immobili vincolati
determinano la decadenza dall'agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra
sanzione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al competente
ufficio delle imposte
immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine
per la rettifica della
dichiarazione dei redditi.
Articolo 135
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie.
1. Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni, e da leggi
speciali, le
agevolazioni disposte a favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma
dell'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e successive modificazioni.
Articolo 136
Entrata in vigore.
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto
per i periodi di imposta che
hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.