Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17,
L. n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri delle finanze, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
Emana il seguente decreto:
1. 1. È approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.
Testo unico delle imposte sui redditi
TITOLO I
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1
Presupposto dell'imposta.
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso
di redditi in denaro o in
natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Articolo 2
Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti
nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che
per la maggior parte del
periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato,
individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale .
Articolo 3
Base imponibile.
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi
posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell'articolo 16, salvo
quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta
sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge
in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del
matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;
c) [i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa
e come oggetto
esclusivo del rapporto] ;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché,
con gli stessi limiti e alle
medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati,
erogati nei casi
consentiti dalla legge ;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo
1 della legge 29
dicembre 1988, n. 544 .
Articolo 4
Coniugi e figli minori.
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli
articoli 177 e seguenti
del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro
ammontare netto o per la
diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi
dell'attività separata di
ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare ;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli
articoli 167 e seguenti del
codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno
dei coniugi. Nelle ipotesi
previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano
destinati al fondo sono
imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata
esclusivamente
attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori
sono imputati per metà del
loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se
l'usufrutto legale spetta ad un
solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.
Articolo 5
Redditi prodotti in forma associata.
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio
dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili .
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore
dei conferimenti dei soci
se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura
privata autenticata di
costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore
all'inizio del periodo di
imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali .
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome
collettivo o alle società in
accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità
o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo
o alle società semplici secondo
che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone
fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici,
ma l'atto o la scrittura di cui al
comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione
dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior
parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale
nel territorio dello
Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo,
se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, limitatamente al 49 per
cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore,
sono imputati a ciascun
familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività
di lavoro nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione
si applica a
condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione
del rapporto di
parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore
e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle
quote di partecipazione
agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono
proporzionate alla qualità e
quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo
e prevalente, nel periodo
di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di
aver prestato la sua attività
di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado .
Articolo 6
Classificazione dei redditi.
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi
fondiari; b) redditi di capitale; c)
redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa;
f) redditi diversi .
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, e le
indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento
di danni consistenti nella
perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente
o da morte, costituiscono redditi
della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori
e gli interessi per dilazione di
pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano
i crediti su cui tali
interessi sono maturati .
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
da qualsiasi fonte provengano e
quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono
determinati unitariamente
secondo le norme relative a tali redditi.
Articolo 7
Periodo di imposta.
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria
autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo
del comma 3
dell'articolo 11.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme
relative alla categoria nella
quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni
relative alla categoria di
appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati
a norma delle
disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e
18, salvo il disposto del
comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello
stesso articolo 16, nei
confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Articolo 8
Determinazione del reddito complessivo.
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo
e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui
all'articolo 79 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti e professioni .
2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
di cui all'articolo 5, nonché
quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso
articolo derivanti dall'esercizio di arti
e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione
stabilita dall'articolo 5. Per
le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare
del capitale sociale la
presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in
società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in
diminuzione dai relativi redditi
conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non
oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a
norma dell'articolo 79 . Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo
102 e,
limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice,
quelle di cui al comma 1-ter
del citato articolo 102 .
Articolo 9
Determinazione dei redditi e delle perdite.
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati
distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi,
le spese e gli oneri in
valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti
o sostenuti o del
giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del
mese in cui sono stati percepiti
o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni
e dei servizi da cui sono
costituiti. In caso di conferimenti in società o in altri enti si considera
corrispettivo conseguito il valore
normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani
o esteri .
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati,
si intende il prezzo
o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie
o similari, in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e
nel luogo in cui i beni o
servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
più prossimi. Per la
determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai
listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e
ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per
i beni e i servizi soggetti a
disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese ;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i
titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del
patrimonio netto della società o ente
ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo
dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b), comparativamente al
valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati
regolamentati italiani o
esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo
.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni
a titolo oneroso valgono anche
per atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento e per i
conferimenti in società .
Articolo 10
Oneri deducibili .
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
dei singoli redditi
che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge
o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente
invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di
contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta
la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che
concorrono a formarlo; si
considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate
per effetto di contributi o
premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito
;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei
figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio
o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale
e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari
corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare
il reddito in anni
precedenti ;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge, nonché
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza, ivi
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì
deducibili i contributi versati al
fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
I contributi di cui all'articolo
30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti
;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi
e premi versati alle
forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque
non superiore a
lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente,
relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente
non superiore al
doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite
ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del
12 per cento del reddito
complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente
periodo non si applica nel
caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori,
nonché ai soggetti
iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche
collettive istituite non
siano operanti dopo due anni . Ai fini del computo del predetto limite di lire
10 milioni si tiene
conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
cui all'articolo 70, comma
1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, eccedenti il massimale
contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per
le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonché, nei
riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione
delle quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari ;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per un
importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
Per gli anni 2003 e 2004 il
suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000
per gli anni 2005 e 2006 e a lire
4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo
12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare
non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito ;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso
gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni
non governative
idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni
di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello
di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire,
a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge
22 novembre 1988, n.
516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo
3, comma 2, della
legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del
titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184 ;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi
dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche
.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono
state sostenute per le
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica
altresì per gli oneri di
cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo
articolo 433 del
codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino
all'importo di lire 3.000.000, i
medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare. Per gli
oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare
non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito .
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società
semplici di cui all'articolo
5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione
prevista nel medesimo
articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è
deducibile, per quote costanti
nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta
dalle società stesse .
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità
immobiliare adibita
ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo
fino all'ammontare della
rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,
rapportato al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di
possesso di detta unità
immobiliare. [L'importo della deduzione spettante non può comunque essere
superiore all'ammontare
del suddetto reddito di fabbricati] . Sono pertinenze le cose immobili di cui
all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle
ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari
adibite ad abitazione
principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica,
che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si
tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti
locata .
Articolo 11
Determinazione dell'imposta.
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 20.000.00018% b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire
30.000.00024 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno
2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;c) oltre lire 30.000.000 e
fino a lire
60.000.00032 per cento a decorrere dall'anno 2001;d) oltre lire 60.000.000 e
fino a lire
135.000.00039 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno
2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003;e) oltre lire 135.000.00045
per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno
2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 .
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis .
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti
al contribuente a norma
degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare
dei crediti di imposta è
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne
il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi .
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte
che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
105, è riconosciuto come
credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del
comma 3. Il credito limitato si
considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato
in detrazione fino a concorrenza
della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito,
determinata in base al rapporto tra
l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del
reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
di imposta ammesse in
diminuzione .
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il
contribuente ha facoltà di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14 .
Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia.
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000
ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati,
nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile
che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria,
complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001
e lire 552.000 a decorrere
dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione
in proporzione all'effettivo
onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire
240.000 per ciascun figlio di età
inferiore a tre anni . L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000
a decorrere dal 1º
gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno
2001 e a lire 588.000 a decorrere
dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000 . I
predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000
a decorrere dal 1º
gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo,
sempre che il reddito
complessivo non superi lire 100.000.000 .
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non è coniugato o se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o,
se coniugato, si è successivamente
ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma
1 si applica per il primo
figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera
b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone
alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché
quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non
superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste .
Articolo 13
Altre detrazioni.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro dipendente spetta
una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione
nell'anno, anche a
fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti
importi:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
non supera lire
12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire
100.000.000 .
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di
pensione, redditi di terreni
per un importo non superiore a lire 360.000 e quello dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata
al periodo di pensione
nell'anno, così determinata :
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di
pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di
pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi
di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi
di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi
di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di
pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000 .
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete
a decorrere dal periodo
d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età
.
2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito,
non superiore alla
deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente
con contratti a tempo
indeterminato di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i
seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000
ma non lire 9.600.000
.
2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il
reddito, non superiore alla
deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente
con contratto a tempo
determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti
importi:
a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire
10.000.000;
c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000
ma non lire
11.000.000;
d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000
ma non lire
12.000.000 .
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro autonomo di cui
al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione
dall'imposta lorda,
non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
e di impresa non
supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
e di impresa è
superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a
lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a
lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore
a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 .
Articolo 13-bis
Detrazioni per oneri.
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti
oneri sostenuti dal
contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il
reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro
della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi
dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro
della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un
importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o
successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo
nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato
uno nuovo di importo non superiore
alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di
acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione
che entro tre mesi dall'acquisto
sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto
per finita locazione e che entro
un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Per abitazione principale si
intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta
non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora
abituale; non si tiene conto delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto,
altresì, delle variazioni
dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unità immobiliare
non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla
data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e
comunque entro due anni dall'acquisto. In
caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti
di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni,
anche con riferimento alle
somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti
di unità immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti
dalla stessa e ancora indivisi.
Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può
fruire della detrazione unicamente
per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro
la detrazione spetta a
quest'ultimo per entrambe le quote ;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono
costituite
esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo
10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche
e per protesi dentarie e
sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza
e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti
indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono
i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),
c) ed f), e 54, comma 1, lettere
a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti
in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida
sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto
dalla commissione
medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze . Tra i
mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze . La detrazione spetta una sola volta in
un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che
il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti
della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia
stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l'eventuale rimborso
assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali
costanti e di pari importo . La medesima ripartizione della detrazione in quattro
quote annuali di
pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla
presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue.
Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi di assicurazione da
lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresì, rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in
sede di ritenuta ;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente
alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze
sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità
delle predette spese ;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non
superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse ;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria,
in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa
di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere
i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori
di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto
limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di
lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta ;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali
e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa
con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto
di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che
svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione
di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività
culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione,
la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 , e nel decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409 , ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione
in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate,
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali,
che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché
le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni
e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni
in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare
per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,
al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle
erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente ;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività
di cui alla lettera h) ;
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione
di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni
non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di
due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato ;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a
2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15
aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,
un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca
o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità
idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 ;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun
periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della
lettera i-bis) .
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni
liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi
tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o
postale .
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta
lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi
passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza
di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca,
per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le
condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente
comma .
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un
milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida
.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione
spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri
di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di
cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma
3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte
che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole
spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000
.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo
5 ai fini della imputazione del reddito .
Articolo 13-ter
Detrazioni per canoni di locazione.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi
2 e 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000 .
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono
la propria residenza nel
comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello
di richiesta della detrazione,
e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno
di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta
una detrazione, per i primi
tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione,
nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire
60 milioni .
Articolo 14
Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo
87, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per
cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
1º gennaio 2001, e al 53,85
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso
al 1º gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui
esso trova copertura nell'ammontare
delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105 .
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti
dai comuni distribuiti dalle
ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni .
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è
determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese
indicate nell'articolo 5, il
credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione
ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di
imposta è computato in
aumento del reddito complessivo .
5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono
stati percepiti e non spetta in
caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli
utili nella dichiarazione
presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo
del credito di imposta in aumento
del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione
anche in sede di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi .
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati
separatamente ai sensi
dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare è computato in aumento
degli utili e si detrae dalla
relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente
agli utili, la cui
distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto,
ai soggetti che acquistano dai fondi
comuni di investimento di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni,
o dalle società
di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992,
n. 84, azioni o quote di
partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 87 del presente
testo unico .
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni
agli utili spettanti ai
promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società
o dell'ente e per quelle
spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti
indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni
di lavoro corrisposti sotto forma di
partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili
percepiti dall'usufruttuario
allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono
state poste in essere da soggetti non
residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione .
Articolo 15
Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero,
le imposte ivi
pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta
netta fino alla
concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i
redditi prodotti all'estero e il
reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta
ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si
applica separatamente per
ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi relativa al
periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.
Se l'imposta dovuta in
Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
la base imponibile è
stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche
dell'eventuale maggior reddito
estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta
cui si riferisce la
dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso
il termine per l'accertamento la detrazione è
limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito
prodotto all'estero
acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa
indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese
indicate nell'articolo 5 la
detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione
ivi stabilita.
Articolo 16
Tassazione separata .
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e
indennità equipollenti,
comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente,
compresi quelli
contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi
di cui all'art. 2122 del
codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza
della cessazione dei
predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti
dalla capitalizzazione di
pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi
dell'art. 2125 del codice
civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle
spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro
;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47, erogate in
forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai
sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello
esercitato a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per
altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti ;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti
per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi
sopravvenuti o per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e
le indennità di cui al comma 1
dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 ;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto
di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti,
al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive,
a seguito di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa ;
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della
L. 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n.
357, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente ;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche
e delle società di persone
;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili ;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività
sportiva ai sensi del settimo
comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra
le indennità indicate alla
lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di
aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza
di liquidazione, anche
concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni
;
g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate
a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al
momento della cessione ;
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso
di cessazione della locazione
di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità
di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci delle
società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione
del capitale o agli eredi in
caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione,
anche concorsuale, delle
società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione
della società e la comunicazione del
recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte
del socio o l'inizio della
liquidazione è superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci di società
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso,
riduzione del capitale e
liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione
della società, la
comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio
della liquidazione è
superiore a cinque anni ;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e
dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41,
quando non sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo
di durata del contratto o del
titolo è superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal
reddito complessivo o
per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.
La presente disposizione non si
applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c),
quinto e sesto periodo .
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla
tassazione separata se
conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se
conseguiti da persone fisiche
nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione
che ne sia fatta
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al
quale sarebbero imputabili come
componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati
alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà
di non avvalersi della
tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei
redditi relativa al
periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
Per i redditi indicati alle lettere a),
b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le
modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i
redditi stessi alla formazione del
reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più
favorevole per il contribuente .
4. .
Articolo 16-bis
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera.
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti
nei cui confronti in Italia
si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2, commi 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente
ha la facoltà di non
avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito
d'imposta per i redditi
prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche
gli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero
a decorrere dal 10 settembre 1992 .
Articolo 17
Indennità di fine rapporto.
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo
ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
L'imposta è applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il
diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate
alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e al netto
delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di
anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari
provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui è maturato il
diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori
imposte entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta
.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è
stato reddito imponibile, l'aliquota media
si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile;
se non vi è stato reddito
imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo
11 per il primo scaglione di
reddito .
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro
a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del
comma 1 è diminuita di un
importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un
anno, tale importo è
rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta .
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
16, anche se
commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di
lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per
legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità
e somme, se corrisposte a
titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione
del rapporto di lavoro
che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro
ammontare netto con
l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 .
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla
durata dei rapporti di lavoro
dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili
per un importo che si
determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a
base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori
all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per
un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma
è proporzionalmente
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il
suo ammontare netto,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione,
e moltiplicando. il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione
concorrono contributi
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è
computato previa detrazione di una
somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a
riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra
l'aliquota del contributo previdenziale
posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva
del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza .
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 29 maggio 1982, n.
297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad
una mensilità della
retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione
dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni
e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché
sulle anticipazioni relative alle altre
indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente,
a norma dei commi 1, 2 e 2-bis,
considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti
complessivamente
erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva
.
Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche
di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 .
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al
fine di incentivare
l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne
e di 55 anni se uomini, di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari
alla metà di quella applicata
per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità
e somme indicate alla
richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 .
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di
cui al comma 3 dell'articolo 7
l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente
all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta
sulle successioni
proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa
in deduzione dall'ammontare
imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità
per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti
tenuti alla corresponsione
delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del
medesimo rapporto di lavoro.
Articolo 17-bis
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono
soggette ad imposta
mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al
comma 1 dell'articolo 17,
assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione
e l'importo imponibile della
prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
Gli uffici finanziari provvedono a
riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui è
maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori
o le minori imposte
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del
sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17,
comma 1-bis .
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente
maturato alla data di
accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto
dei redditi già assoggettati ad
imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo
10, commi 3-ter e 3-quater, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto
della posizione individuale ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato
a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per
altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti, e comunque quando l'importo annuo della prestazione
pensionistica spettante
in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione,
le prestazioni pensionistiche
erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del
decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota
determinata ai sensi del
comma 1, primo periodo, per il loro intero importo .
Articolo 18
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente.
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in
cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione,
anche concorsuale, di cui alla
lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata
applicando all'ammontare
percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo
netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero,
per i redditi e le somme indicati,
rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo
16, all'anno in cui sono
percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16
e per quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo
comma 1 dell'articolo
16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato,
l'aliquota corrispondente
alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui i redditi
sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla
lettera m) del comma 1
dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione
si considera sorto nell'anno in
cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di
rimborso di cui alla lettera n-
bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione,
l'imposta è determinata applicando
un'aliquota non superiore al 27 per cento .
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione
separata nei confronti degli
eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata
applicando all'ammontare
percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale
al credito indicato nella
relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito
complessivo netto nel biennio
anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile
si applica l'aliquota corrispondente
alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è
stato reddito imponibile in alcuno dei
due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione
di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
16 l'imposta determinata
ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle
detrazioni previste nell'articolo
12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state
fruite per ciascuno degli
anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono
dichiarare al soggetto che li
corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui
si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo
16 l'imposta si applica
anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.
Articolo 19
Scomputo degli acconti.
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano:
a) i versamenti eseguiti dal
contribuente in acconto dell'imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo di
acconto operate, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono
a formare il reddito
complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione
della
dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di
imposta nel quale sono state
operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni
e imprese indicate nell'articolo 5 si
scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli
soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con
i crediti di imposta di cui
agli articoli 14 e 15, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito
complessivo, si applica la
disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi
tassati separatamente, se
l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello
dell'imposta netta di cui agli
articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Articolo 20
Applicazione dell'imposta ai non residenti.
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si
considerano prodotti nel
territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da
stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con
esclusione degli interessi e altri
proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali ;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi
i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel
territorio dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello
Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in
società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 81,
derivanti da cessione a
titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati
regolamentati, ovunque
detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti
da cessione a titolo
oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati
di massa negoziati in
mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere
rivenienti da depositi e conti
correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo
derivanti da contratti
conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati
;
g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti
non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del
comma 1 si considerano
prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato
o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine
rapporto di cui alle lettere a), c),
d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),
c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del
comma 1 dell'articolo 47 ;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali
e di marchi di impresa
nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
nel campo industriale,
commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per
prestazioni artistiche o
professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato .
Articolo 20-bis
Trasferimento di sede all'estero.
1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che
esercitano imprese
commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui
redditi, costituisce realizzo,
al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo
che non siano confluiti
in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa
disposizione si applica se
successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato ne
vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,
le plusvalenze relative alle
stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo
16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione,
iscritti nell'ultimo
bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati
a tassazione nella
misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta
stabile organizzazione
.
Articolo 21
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo
e sui redditi tassati
separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2
e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), i) e l) del
comma 1 dell'articolo 10 .
3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri
indicati alle lettere a), b), g), h),
h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non
competono .
Capo II - Redditi fondiari
Articolo 22
Redditi fondiari.
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati
nel territorio dello Stato che sono
o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni
o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi
agrari e redditi dei fabbricati.
Articolo 23
Imputazione dei redditi fondiari.
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare
il reddito complessivo
dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale,
salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si
è verificato il possesso. I redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti,
non concorrono a
formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale
di convalida di
sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni
venuti a scadenza e non
percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale
di convalida di
sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari
ammontare .
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale
sull'immobile o di coesistenza di più diritti
reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo
di ciascun soggetto per la
parte corrispondente al suo diritto. [Ciascun contitolare deve indicare nella
dichiarazione dei redditi le
generalità degli altri] .
3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte,
nel corso del periodo di imposta, il
reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto
proporzionalmente alla
durata del suo possesso. [Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel quale è
cessato il possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il titolo del
trasferimento con gli
estremi della trascrizione] .
Articolo 24
Reddito dominicale dei terreni.
1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito
medio ordinario ritraibile dal
terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo
29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono
pertinenze di
fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché
quelli produttivi di reddito di impresa
di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 .
Articolo 25
Determinazione del reddito dominicale .
1. Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo stabilite, secondo le
norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza
per sopravvenute
variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione
o nell'organizzazione e
strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo
parere della Commissione
censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su richiesta
dei comuni interessati, anche per
singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima
di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo
a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in
serra o alla funghicoltura, in
mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale,
è determinato mediante
l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia
.
Articolo 26
Variazioni del reddito dominicale.
1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione
della qualità di coltura
allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione
della qualità di
coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione
della capacità produttiva del
terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche
se non vi è stato
cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti
le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali
o da circostanze
transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento
dei terreni cui si
riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi
già esistenti nel comune o nella
sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare
fra quelle attribuite a terreni
della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie,
purché in condizioni
agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante
estensione o se la loro
redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune
o nella sezione censuaria, si
istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della
legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle
colture e in determinati
comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto
del Ministro delle finanze,
su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni
caso previo parere della
Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi
in sostituzione di quelle esistenti.
Articolo 27
Denuncia e decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo
26 devono essere
denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono
essere indicate la partita
catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano
porzioni di particelle deve
essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a
quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo
26 e hanno effetto da tale anno
.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati
i fatti indicati nel
comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata presentata entro il 31
gennaio dell'anno successivo; se
la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata
presentata .
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo
26 hanno effetto
dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale
.
Articolo 28
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati
come coltivabili a prodotti
annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria
e per cause non
dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si
è chiusa l'annata agraria, si
considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti
articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto
ordinario del fondo
rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale,
per l'anno in cui si è
verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere
denunciato dal possessore
danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero,
se la data non sia esattamente
determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia
deve essere presentata
all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione
del prodotto, sentito
l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle
imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici
tecnici erariali, su richiesta dei
sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori
danneggiati, sentiti gli
ispettorati provinciali della agricoltura, provvedono alla delimitazione delle
zone danneggiate e
all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle
imposte nel cui distretto
sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando
le ditte catastali comprese in
detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da
particelle catastali riportate in
una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento.
La contiguità
non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o
artificiali eventualmente
interposti.
Articolo 29
Reddito agrario.
1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario
dei terreni imputabile al capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità
del terreno, nell'esercizio
di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole :
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura
;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attività
dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o
mobili, anche provvisorie, se la
superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa
insiste ;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici,
ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale
dell'agricoltura secondo la tecnica
che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà
dal terreno e dagli
animali allevati su di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, è
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti
di cui alla lettera b) del
comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle
unità foraggere occorrenti a
seconda della specie allevata .
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma
2 dell'articolo 24.
Articolo 30
Imputazione del reddito agrario.
1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario
concorre a formare il reddito
complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire
dalla data in cui ha effetto il
contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito
agrario concorre a
formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.
Il possessore del
terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto
sottoscritto da tutti gli associati
dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza
del contratto.
Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della
ripartizione del reddito si
presume che questo sia ripartito in parti uguali.
Articolo 31
Determinazione del reddito agrario .
1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo stabilite per ciascuna
qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo
25. Alle revisioni
si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti
del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono
anche per i redditi
agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di
cui all'articolo 27 possono
essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla
funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25 .
Articolo 32
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.
Articolo 33
Reddito dei fabbricati.
1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario
ritraibile da ciascuna unità
immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre
costruzioni stabili o le loro porzioni
suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle
che ne costituiscono
pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione,
le unità immobiliari
destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura,
purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze
. Non si
considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari
per le quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia,
limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale
l'unità immobiliare non è
comunque utilizzata .
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di
cui all'articolo 1117, n. 2,
del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita
o attribuibile un'autonoma rendita
catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non
superiore a lire 50 mila
.
Articolo 34
Determinazione del reddito dei fabbricati .
1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato
mediante l'applicazione delle tariffe
d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria
e classe, ovvero, per i
fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta .
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o
particolare sono sottoposti a
revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere
permanente nella
capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci
anni. La revisione è disposta con
decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria
centrale e può essere
effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i
comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta,
dall'anno in cui è stato
notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione
o notificazione avviene
oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di
imposta, le modificazioni
hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto
è determinato comparativamente a
quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente
del 15 per cento,
sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è
determinato in misura pari a
quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati
siti nella città di Venezia centro
e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata
al 25 per cento
.
4-ter. [Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate
da idonea
documentazione è superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno
medesimo, l'eccedenza può
essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per
ciascun periodo di
imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi
di imposta successivi, ma
non oltre il secondo] .
4-quater. [Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione
principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce,
fino a concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di unmilionecentomila lire rapportato al periodo
dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono
ricomprese tra le
pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7,
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la
persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale e i suoi familiari
dimorano abitualmente] .
Articolo 35
Variazioni del reddito dei fabbricati.
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare
differisce dalla rendita catastale
per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione
dell'ufficio delle imposte
o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso
classamento
dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale
o particolare, della nuova
determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito
dai canoni di locazione risultanti dai
relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente
ai canoni di locazione di unità
immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato
o in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di
una zona censuaria, il Ministro
delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per
l'intera zona la
revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o
particolare.
Articolo 36
Decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma
dell'articolo 35 hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati
i presupposti per la revisione.
Articolo 37
Fabbricati di nuova costruzione.
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito
complessivo dalla data in
cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è
stato comunque utilizzato dal possessore.
Articolo 38
Unità immobiliari non locate.
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta
a quelle adibite ad abitazione
principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali
da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie,
dal possessore o
da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito
è aumentato di un terzo
.
Articolo 39
Costruzioni rurali.
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni
di costruzioni rurali, e
relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni
cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla
custodia dei fondi, del
bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché
dei familiari conviventi a
loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle
esigenze delle attività
esercitate ;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
29 e di quelli occorrenti
per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e
alle attività di manipolazione
e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.
Articolo 40
Immobili non produttivi di reddito fondiario.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi
ad imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del
possessore. Gli immobili
relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili
di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche
se non utilizzati o anche se
dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si
considerano, altresì,
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo
62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato .
Capo III - Redditi di capitale
Articolo 41
Redditi di capitale.
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
degli altri titoli diversi dalle azioni
e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli
1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo
49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati
nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del
comma 2 dell'articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse
patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti
dai relativi
investimenti ;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis)
del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie
aventi funzione
previdenziale ;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi
e negativi in dipendenza
di un evento incerto .
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli
di partecipazione al capitale
di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche; si considerano
similari alle obbligazioni:
a) [i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza non inferiore
a diciotto mesi emessi da
istituti o aziende di credito] ;
b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di
autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'art. 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla L. 19 febbraio
1928, n. 510;
c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare
alla scadenza una somma
non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi
periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta
alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né
di controllo sulla gestione stessa
.
Articolo 42
Determinazione del reddito di capitale.
1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi,
utili o altri proventi percepiti nel
periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere
a), b), f), e g) del comma 1
dell'articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita
o il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata
o affidata in gestione,
ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione.
I proventi di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate,
apportate o affidate in
gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti,
rispettivamente, secondo il