Deliberazione della Giunta Regionale n. 2022 del 02/10/2000

Piano annuale delle politiche attive del lavoro - anno 2000 - art. 3 comma della L.R. 38/98, art. 19 della LR 21/2000 e LR 16/90 - individuazione degli interventi della LR 31/97.

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 38/98, il piano annuale delle politiche attive del lavoro per l'anno 2000, relativamente agli interventi a sostegno dell'occupazione previsti dalla L.R. n. 31/97 allegato "A" alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostenziale;

2. Di stabilire, in esecuzione del disposto dell'art. 19 della L.R. 23 marzo 2000 n. 21 comma 1 e dell'art. 3 - comma 3 - della L.R. n. 38/98, che nel corso dell'anno 2000 verrà data attuazione, fra tutti gli interventi previsti dalla L.R. 31/97, a quelli del ricordato allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di approvare per l'anno 2000, come concertato con le Amministrazioni Provinciali in sede di "Cabina di regia "di cui alla deliberazione n. 360/2000, la ripartizione delle risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui alla L.R. 31/97 e L.R. 16/90 così come indicati nella tabella "B" allegata alla presente deliberazione che è parte integrante e sostanziale; le quote risultanti dalla ripartizione di cui all'allegato B per quanto riguarda la L.R. n. 16/90 sono da intendersi a saldo dell'anno formativo 1999/2000;

4. Di stabilire che, relativamente agli interventi gestiti dalle Amministrazioni Provinciali, la Giunta della Regione Marche è il soggetto che disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione della L.R. n. 31/97, le domande per l'accesso ai benefici dovranno essere presentate alle Province sul cui territorio risiede il soggetto interessato e le singole Amministrazioni Provinciali - cureranno l'istruttoria e formuleranno l'elenco dei beneficiari e l'assegnazione dei relativi contributi;

5. Di consentire, qualora nell'utilizzo delle somme indicate negli allegati "A" e "B" relativi agli stanziamenti per gli interventi della L.R. 31/97 si verificassero delle economie, lo spostamento delle somme, non utilizzate o parzialmente utilizzate, fra le iniziative finanziate con i fondi regionali e, analogamente, fra le iniziative finanziate con i fondi FSE purchè, in questo caso, nell'ambito dello stesso Asse;

6. Di stabilire che l'attuazione degli interventi di cui alla L.R. 16/90 per l'anno 2000 sono definiti al punto D) del documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto.

7. Di dare atto che i criteri utilizzati per la quantificazione delle somme da assegnare alle singole Amministrazioni Provinciali sono quelli riportate nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. Di rinviare a successivi atti della Giunta Regionale le modalità operative degli interventi previsti nell'allegato "A" alla presente deliberazione relativi all'attuazione della L.R. 31/97 anno 2000;

9. Di stabilire che il termine del 30 settembre - fissato dalla L.R. 5 maggio `98 n. 12, art. 27 comma 11 per la presentazione dei progetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 31/97 è prorogato fino al giorno 11 novembre 2000: le relative domande possono essere presentate dalle imprese costituitesi a partire dal 1° ottobre 1999. Dette disposizioni saranno oggetto di recepimento da parte del Consiglio regionale con una specifica norma inserita nella legge di assestamento di bilancio;

10. Di stabilire che, per la valutazione tecnico finanziaria delle domande pervenute ai sensi dell'art. 6 della L.R. 31/97 e delle iniziative "Sostegno alla creazione di impresa" finanziata con le risorse FSE, Assi B ed D, ciascuna Amministrazione Provinciale dovrà costituire il proprio nucleo di valutazione secondo la composizione prevista dall'art. 9 della L.R. 31/97. Per garantire la collaborazione ed il supporto tecnico e la opportuna uniformità di valutazione sull'intero territorio regionale, il nucleo sarà integrato con un funzionario del Servizio Regionale Formazione Professionale e Problemi del Lavoro della Regione Marche con parere consultivo;

11. Di precisare che la competenza ad adottare l'atto di nomina di cui al precedente punto 10 è delle Giunte Provinciali e che i Dirigenti da inserire quali componenti dei singoli nuclei di valutazione sono i Dirigenti dei Servizi provinciali. Le spese necessarie per il funzionamento del nucleo potranno far carico ai fondi erogati ai sensi della L.R. 16/90 per quanto riguarda la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 31/97 ed alle risorse del FSE, con imputazione, per quanto riguarda le domande concernenti il "Sostegno alla creazione di impresa", all'Asse cui si sono riferiti i soggetti presentatori delle domande: nei casi in cui le domande siano state riferite sia all'Asse B che all'Asse D, le spese in questione sono poste a carico dell'Asse B.

12. Di stabilire che tutte le risorse di provenienza regionale assegnate alle Amministrazioni Provinciali relative alla L.R. 31/97 non impegnate entro il 31.12.2000 dovranno essere restituite alla Regione Marche;

13. Di stabilire che le Amministrazioni Provinciali rimborseranno alla Regione Marche le somme da loro impegnate e non erogate o restituite da parte dei beneficiari della L.R. 31/97 per rinuncia, recesso o decadenza;

14. Di stabilire inoltre che le Amministrazioni Provinciali rimborseranno alla Regione Marche le restituzioni dei prestiti di cui all'art. 6 lett. a) della legge medesima al fine di alimentare il fondo di rotazione appositamente costituito;

15. Di stabilire che le somme FSE assegnate alle Amministrazioni provinciali che verranno restituite dai beneficiari a seguito di rinuncia o decadenza e quelle in ordine alle quali interverrà il disimpegno automatico ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1260 del 21/6/1999 verranno portate in detrazione rispetto alle assegnazioni successive negli Assi e misure di riferimento;

16. Di autorizzare il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro a provvedere con proprio decreto a definire le modalità di restituzione delle somme di cui ai precedenti punti 12, 13 e 14;

17. Di pubblicare per estratto, il presente atto, comprensivo degli allegati "A" e "B".

18. Di stabilire che, le risorse previste negli allegati "A" e "B" relative al FSE sono puramente indicative.

 

ALLEGATO A
pag. 1
pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 8

 

ALLEGATO B
pag. 1
pag. 2
pag. 3