ALLEGATO"B.1" ALLA DELIBERAZIONE N. 2410 del 28/09/1999

Legge Regionale 20.05.1997 n° 31 art. 3 comma 3, lett. a)

Ripartizione fondi Art. 3 comma 3 lettera a) L.R. 31/97
Fonte di finanziamento: Fondi Regionali £. 200.000.000
Province N. soggetti coinvolti % Sog. Rip. %   Fondi
An 49 40,16 40,16 *41,88 *73.206.895
Ap 30 24,59 24,59 *25,64 *44.820.688
Ps 5 4,10 4,10   *25.200.000
Mc 38 31,15 31,15 *32,48 *56.772.417

Totali

122 100,00 100,00   200.000.000
* è stata garantita all'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino la possibilità di finanziare almeno 3 unità riducendo proporzionalmente le risorse assegnate alle altre Amministrazioni Provinciali

BANDO DI ACCESSO Al CONTRIBUTI PER L'ANNO 1999

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le imprese individuali, le cooperative, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, aventi sede legale e/o operativa nell'ambito della provincia in cui intendono presentare domanda di ammissione a contributo, avviate da soggetti che hanno partecipato alla realizzazione di progetti di lavori Socialmente Utili - LSU, ai sensi della Legislazione in materia, affini al getto di impresa che si intende realizzare, e che rivestano nell'impresa il ruolo di titolari nel caso impresa individuale, di soci, nel caso di società in nome collettivo, di soci accomandatari nel caso di società accomandita semplice, e di soci lavoratori a tempo pieno, in caso di società cooperative.

2. Requisiti d'ammissione e settori d'intervento

Il requisito primario per accedere al contributo regionale è la composizione della compagine sociale, delle imprese indicate al punto 1), che deve essere formata per almeno un terzo (1/3), ove si tratti di cooperative, per almeno il 50 % negli altri casi, da soggetti che hanno partecipato alla realizzazione di progetti LSU ,aventi i requisiti di "soggetti beneficiari" così come sopra definiti.

La partecipazione alla realizzazione dei progetti LSU deve essere stata espietata per l'intera durata del progetto. I soggetti che danno luogo alla concessione dei contributo debbono partecipare in maniera valente alla realizzazione dell'attività prevista nel progetto di impresa e nel caso di società cooperative, possono essere regolarmente iscritti a libro paga e libro matricola.

L'avvio dell'impresa o della società e la relativa iscrizione alla CCIAA deve avvenire successivamente alla Delusione, da parte dei soggetti che danno luogo alla concessione dei contributo, della realizzazione dei progetti LSU. In luogo dell'iscrizione alla CCIAA, può essere presentata all'atto di presentazione della domanda di contributo, la richiesta di iscrizione alla CCIAA. In tal caso, l'erogazione dei finanziamento sarà subordinata all'effettivo ottenimento della iscrizione stessa.

3. Entità del contributo.

Il contributo all'impresa è pari a £. 6.000.000 per ogni soggetto impiegato che abbia prestato attività lavorativa nei progetti di LSU. Il finanziamento viene elevato a £. 8.400.000 per le donne che abbiano partecipato alla realizzazione di progetti LSU.

Il contributo relativo ai soci lavoratori di cooperative non è cumulabile con quello di cui all'art. 7 comma 2 della L.R. 31/97 in quanto si tratterebbe di una duplicazione.

4. Procedura di presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai benefici di legge (Modello 1, allegato alle presenti disposizioni applicative), redatta in carta bollata, deve essere inviata, entro e non oltre il 31/10/99, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., alle Province nel cui territorio ha sede legale l'impresa avviata, e in particolare ai seguenti indirizzi:

La domanda di contributo, va presentata utilizzando lo schema Modello 1 allegato al presente bando, sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 20 della legge 38 n° 15, e deve essere corredata dei seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:

In alternativa alla firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, è possibile la semplice sottoscrizione dei Modello 1, allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.

5. Concessione dei contributo

Il finanziamento viene concesso (sino ad esaurimento dei fondi), con priorità ai soggetti provenienti da progetti LSU di cui alla L.R. 31/97 art. 3 comma 2, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e dando inoltre priorità alle società cooperative. La priorità è altresì riconosciuta, dopo le cooperative, nell'ordine:

L'ordine cronologico è attestato dal timbro e data apposti sulla domanda dall'Ufficio Postale dalla quale la è stata spedita.

6. Istruttoria

Il Dirigente del Servizio, con proprio decreto, dispone l'approvazione della concessione dei contributo escludendo dallo stesso le domande: l

7. Liquidazione dei Contributo

La liquidazione dei contributo avviene in una unica soluzione contestualmente all'approvazione dell'istanza previa presentazione, da parte dei soggetti ammessi a contributo, di fidejussione. Tale fidejussione potrà essere bancaria, assicurativa, della Società Regionale di Garanzia, e, nei settori non coperti dalla S.R.G. potrà essere rilasciata dalla Confidi.

8. Revoca dei contributo.

Il contributo è revocato qualora nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di inizio della attività, la stessa venga a cessare, ovvero i soggetti a fronte dei quali il contributo è stato concesso abbiano presentato missioni e siano stati licenziati da soci lavoratori, oppure i soci siano receduti o siano stati dichiarati Scaduti dalla compagine sociale. In tal caso il contributo erogato dovrà essere restituito interamente nel caso di cessazione dell'attività, ovvero per le intere quote relative ai soggetti che non rientrano più nella compagine sociale, o non rivestano più il ruolo di socio lavoratore nel caso di cooperativa. L'importo dovrà essere restituito contestualmente all'invio del "Modello 3 alla Amministrazione provinciale che ha erogato il contributo, con le modalità da questa definite.

9. Monitoraggio e Controllo.

Ai fini del monitoraggio fisico e finanziario, entro 30 giorni successivi al compimento del 1° e del 2° anno di attività le imprese beneficiarie, inviano alla Amministrazione provinciale competente la scheda di Monitoraggio "Modello 3" debitamente compilata, sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante dell'impresa. In alternativa alla firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, è possibile la semplice sottoscrizione del 'Modello 3', allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità.