Incentivi per Piccole e Medie Imprese delle Marche

 

ALLEGATO "B.4" ALLA DELIBERAZIONE N. 2410 del 28/09/1999

Legge Regionale 20.05.1997 n° 31 art. 5, comma 3

Ripartizione fondi Art. 5 comma 2 L.R. 31/97
Fonte di finanziamento: Fondi Regionali £. 200.000.000
Province Tassi di disoccupazione Tassi Normaliz. Rip. % Fondi
An 6.68 25.78 25.78 51.560.000
Ap 6.45 24.24 24.24 48.480.000
Ps 6.80 25.93 25.93 51.860.000
Mc 6.40 24.05 24.05 48.100.000

Totali

  100,00 100,00 200.000.000

BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'ANNO 1999

1. Finalità

Le Province di Pesaro-Urbino, Ancona , Macerata e Ascoli Piceno in applicazione della delega a nella L.R. 38/98 art. 20 favoriscono le assunzioni di soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui , all'Art. 5 comma 1 della legge 31/97 mediante la concessione di un contributo.

2. Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare dei contributo tutte le imprese e le società cooperative aventi sede legale e/o operativa nella Regione Marche, che assumono a tempo indeterminato, entro 12 mesi dal termine del tirocinio, che non godono di altri benefici per l'assunzione e che hanno svolto il tirocinio anche presso altre imprese o enti. La domanda va inoltrata alla Provincia nella quale l'azienda ha la sede operativa nella quale viene inserito il tirocinante. Nell'ambito delle società cooperative, i soggetti neo assunti in qualità di soci lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti se iscritti nel libro paga e nel libro matricola.

3. Procedura

La domanda dell'impresa ovvero della società cooperativa di concessione dei contributo regionale, presenta in bollo secondo il fac simile previsto nell'allegato n.1 del presente bando, deve essere inviata a mezzo Raccomandata A/R alla: Provincia di Ancona, Ufficio Formazione Professionale, C.so Stamira 60, 60100 ANCONA, ovvero Provincia di Ascoli Piceno, Settore Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro, via Tibaldeschi, 5 - 63100 ASCOLI PICENO, ovvero Provincia di Macerata, Settore Politiche Formative e del Lavoro, C.so della Repubblica, 28 -62100 MACERATA ovvero Provincia di Pesaro Servizio Formazione Professionale, Via Gramsci, 6 - 61100 PESARO.

A partire dalla data di approvazione della presente bando fino al 31 ottobre 1999, pena l'esclusione. La domanda deve contenere:

Alla domanda deve essere allegato il certificato, in originale, di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in data non anteriore a n° 3 mesi.

La presentazione delle domande dopo il termine predetto ovvero la mancata sottoscrizione della stessa comporta l'esclusione dai contributi.

Eventuali irregolarità rilevabili dalla domanda, quali la incompletezza della stessa, la non idonea collazione dei fogli che la compongono, la sottoscrizione non autenticata, ovvero il tardivo invio dei certificato della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura non comportano la esclusione dal finanziamento bensì l'ammissione ai benefici subordinando la liquidazione degli stessi alla regolarizzazione della documentazione.

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi dei lavoro della provincia di competenza approva la graduatoria , con un unico decreto, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, concede e liquida, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

4. Contributo all'assunzione di tirocinanti

Alle imprese, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di tirocinanti è concesso un contributo una tantum di £. 6.000.000 elevabile a L. 8.400.000 per l'assunzione di donne. Il contributo è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Nel caso di assunzioni part-time, l'aiuto è proporzionalmente ridotto prendendo a base l'orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali i datori di lavoro e quelle dei lavoratori.

Gli aiuti sono concessi e liquidati nel rispetto della regola "de minimis' di cui alla comunicazione della commissione europea 96/C 68/06.

5. Cause di esclusione dal contributo

Sono escluse dal contributo le imprese:

  1. le cui domande siano inviate alla Provincia di competenza - Servizio Formazione Professionale e Problemi del lavoro dopo il 31 ottobre 1999
  2. abbiano effettuato assunzioni senza il rispetto delle vigenti disposizioni di legge , ovvero abbiano assunto il tirocinante a tempo determinato, ovvero abbiano assunto soggetti non residenti nella Regione Marche, ovvero abbiano assunto, nell'ambito di società cooperative, soci lavoratori non iscritti al libro paga ed al libro matricola: l'esclusione è limitata ai soggetti per i quali il contributo non è concedibile;
  3. non rientrano nell'ambito dell'applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/c 68/06;
  4. che non siano in regola con i versamenti contributivi di legge;
  5. che abbiano in corso, o abbiano attivato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
  6. che nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, hanno effettuato riduzioni di personale a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie o di cessazione dei rapporto di lavoro per collocamento a riposo;
  7. non applicano le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

6. Monitoraggio e controllo

Entro i due mesi successivi al compimento del 1° e 2° anno di assunzione le imprese beneficiarie inviano alla Provincia di competenza la scheda di cui all'allegato n. 2 del presente bando.

Nel caso che l'impresa abbia beneficiato di aiuti per l'assunzione di più soggetti, i due mesi decorrono dal compimento dei primo anno di assunzione del soggetto assunto in data più recente.

7. Rinunce revoche e restituzioni

Le imprese che intendono rinunciare al contributo per l'assunzione di tirocinanti, presentano apposita ,comunicazione alla Provincia di competenza, Servizio Formazione professionale e problemi dei lavoro. Nel caso che il contributo sia già stato liquidato, lo stesso è restituito entro i successivi 15 giorni, maggiorato gli interessi legali.

Il licenziamento avvenuto entro i 24 mesi successivi alla assunzione, di uno o più tirocinanti assunti dei quali è stato liquidato il contributo è comunicato dall'impresa beneficiaria alla Provincia di competenza, Servizio formazione professionale e problemi dei lavoro entro i 15 giorni successivi alla data dei finanziamento. Entro lo stesso termine l'impresa restituisce il contributo liquidato relativo al soggetto licenziato, maggiorato degli interessi legali.

Le dimissioni volontarie dei soggetti assunti, a fronte della assunzione dei quali è stato liquidato il contributo, avvenute entro i 12 mesi successivi alla assunzione, sono comunicate dall'impresa alla Provincia di competenza, Servizio Formazione professionale e problemi dei lavoro, entro i 15 giorni successivi alla data le stesse. Entro lo stesso termine l'impresa restituisce, senza la maggiorazione degli interessi legali, la differenza fra il contributo liquidato per il soggetto dimissionario e il contributo maturato per il soggetto desimo. Il contributo maturato è pari, per ciascun mese di permanenza in servizio, ad 1°/12 della somma liquidata. Ai fini dei computo del contributo maturato, la frazioni di mese sono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che riguardino n. 15 giorni oppure un numero maggiore di giorni.

La Provincia di competenza può eseguire ispezioni atte ad accertare le assunzioni a fronte delle quali i contributi sono stati concessi e liquidati disponendo la revoca dei contributi liquidati alle singole imprese qualora siano stati forniti dati non veritieri in ordine alle persone assunte.

La revoca comporta la restituzione di tutti i contributi liquidati all'impresa, entro i 15 giorni successivi alla comunicazione della stessa. maggiorati degli interessi legali.

Gli importi dei contributi da restituire, eventualmente maggiorati degli interessi legali, sono versati alla provincia di competenza.

 

Allegato 1

pag. 40

pag. 41

Allegato 2

pag. 42