Incentivi per Piccole e Medie Imprese delle Marche

 

ALLEGATO "B.5" ALLA DELIBERAZIONE N. 2410 del 28/09/1999

Legge Regionale 20.05.1997 n° 31 art. 6

Ripartizione fondi Art. 6 lettera a) L.R. 31/97
Fonte di finanziamento: Fondi Regionali £. 2.600.000.000
Province Tassi di disoccupazione Tassi Normaliz. Rip. % Fondi
An 6.68 25.78 25.78 670.280.000
Ap 6.45 24.24 24.24 630.240.000
Ps 6.80 25.93 25.93 674.180.000
Mc 6.40 24.05 24.05 625.300.000

Totali

  100,00 100,00 2.600.000.000
Ripartizione fondi Art. 6 lettera a) L.R. 31/97
Fonte di finanziamento: Fondi Regionali £. 2.900.000.000
Province Tassi di disoccupazione Tassi Normaliz. Rip. % Fondi
An 6.68 25.78 25.78 747.620.000
Ap 6.45 24.24 24.24 702.960.000
Ps 6.80 25.93 25.93 751.970.000
Mc 6.40 24.05 24.05 697.450.000

Totali

  100,00 100,00 2.900.000.000

BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'ANNO 1999

Le presenti disposizioni si riferiscono esclusivamente agli aiuti in favore del settore produttivo e di servizi sia alle persone che alle imprese.

Le agevolazioni di cui all'Art. 6 della legge 31/97 e di cui al presente allegato 'B5', non possono essere concesse ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, per investimenti relativi ai settori

  1. soluzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 dei trattato CECA;
  2. Costruzioni e riparazioni navali;
  3. Soluzione di fibre tessili artificiali;
  4. Settore trasporti;
  5. Settore pesca

L'elenco degli interventi da attuarsi nell'anno 1999, ai sensi dell'art.2 comma 2, della L.R. 31/97 e dell'art. 19 della L.R. n° 7 del 11/05/99 sono indicati nell'allegato "A".

Rimane ferma la disciplina contenuta nella legge per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento.

Settori di intervento e requisiti di ammissione

Ai sensi dell' Art. 6 sono ammessi ai benefici della legge , le attività imprenditoriali poste in essere da Società in nome collettivo, società in accomandita semplice , cooperative, la cui iscrizione alla CCIAA sia ,venuta nell'anno solare nel quale la domanda viene presentata.

Le imprese che si sono costituite successivamente al 318/08/98, possono presentare domanda di ammissione benefici di legge entro la scadenza determinata.

Le imprese individuali possono presentare domanda nell'anno solare nel quale hanno richiesto la partita I.V.A.

Sono ammissibili a finanziamento le attività commerciali poste in essere nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricadenti negli altri comuni montani, secondo quanto indicato nell'ultimo censimento.

Per centro abitato si intende quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n° 857 del 20/04/98.

Le imprese devono avere sede legate ed effettiva nella Regione Marche.

Non sono ammissibili a finanziamento:

  1. le società, le cooperative, e di titolari di imprese individuali che abbiano già usufruito dei benefici di cui alle leggi regionali 07/10/1987 n° 35, 31/10/1988 n° 39, 09/09/1993 n° 22 e 12/04/1995 n° 34 e precedenti scadenze della L.R. 20/05/97 n° 31.
  2. Le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino Società o cooperative o persone fisiche che abbiano goduto, in qualità di Soci di società o cooperative o in qualità di imprese individuali, dei benefici previsti dalle leggi Regionali di cui alla precedente lett. a).

I requisiti di cui al presente allegato "B.6", debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Il requisito dell' età si intende posseduto fino al compimento, nelle diverse ipotesi, del trentaduesimo, del quarantesimo e del cinquantacinquesimo anno di età.

LE DOMANDE E GLI ALLEGATI

La domanda di ammissione ai benefici di legge (schema n° 1 riportato in calce alle presenti disposizioni) redatta in carta bollata , deve essere inviata ai Servizi Formazione Professionale della Provincia dove è la sede legale dell'impresa, unicamente con raccomandata A.R. entro il 31/10/1999.

In caso di trasferimento della sede legale (che deve comunque rimanere all'interno dei territorio regionale) durante il triennio di finanziamento progettuale, la competenza amministrativa rimarrà comunque di competenza della provincia dove è stato inizialmente approvato il finanziamento.

Le imprese che si sono costituite successivamente al 31/08/98, possono presentare domanda di Emissione ai benefici della L.R. 31/97 art. 6, entro la scadenza dei 31 ottobre 1 999.

La data di presentazione è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'Ufficio postale dal quale la domanda viene spedita.

Nella domanda, sottoscritta con la forma autenticata ai Sensi dell'art. 20 della Legge 04/01/68 n° 15 , il richiedente (legale rappresentante della società o cooperativa ovvero il titolare dell'impresa individuale) indica le proprie generalità (cognome e nome data e luogo di nascita), i dati relativi all'impresa (denominazione, ragione sociale, data di costituzione) nonché la data di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura ovvero la data di attribuzione della partita I.V.A.

In alternativa all'autentica è possibile la semplice sottoscrizione allegando una fotocopia (non autenticata) un documento personale in corso di validità.

Per le attività commerciali poste in essere nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricadenti negli altri comuni montani;, l'appartenenza del comune o del centro abitato dove avrà sede l'attività nell'elenco di cui alla DGR n° 857 dei 20/04/98.

Per le Società il legale rappresentante indica:

- la data di nascita di tutti i soci e gli eventuali stati personali suoi o dei suddetti soci che consentono il diritto all' elevazione del limite massimo dell'età e le quote del capitale sociale possedute da ciascun socio.

Per le imprese individuali il titolare indica:

- gli eventuali stati personali che consentono il diritto all'elevazione dei limite massimo dell'età.

- Il legale rappresentante per le società ovvero il titolare per le ditte individuali indicano: eventuale richiesta di assistenza tecnica .

Dichiarazione con la quale, il legale rappresentante della società o il titolare dell'impresa individuale dichiara :

- che l'impresa ha beneficiato nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di contributi ai sensi della L.R. 31/97 art. 6, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti de minimis, per un importo di lire ______ 3 e che l'impresa si impegna a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di legge, il limite di cumulo di 100.000 ECU di agevolazioni de minimis complessive (comunicazione della Commissione europea 96/c 68/06)

3 Indicare "zero" in assenza di altre agevolazioni. Con il termine "agevolazioni" si intende qualsiasi beneficio pubblico sia che si tratti di una allocazione positiva di risorse, sia di riduzione di oneri, di varia natura, normalmente gravanti sulla impresa.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione in originale o copia conforme all'originale:

  1. Curriculum vitae di ciascun socio attuatore dei progetto o dei titolare dell'impresa individuale, sottoscritto con firma autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15. In alternativa all'autentica è possibile la semplice sottoscrizione allegando una fotocopia (non autenticata) di un documento personale in corso di validità. Il curriculum deve contenere: - il titolo di studio posseduto con indicazione dei punteggio e dell'anno di conseguimento; - i periodi relativi ad esperienze lavorative, con la specificazione delle mansioni svolte e dei ruoli ricoperti; - la indicazione della durata e dei punteggio conseguito per la partecipazione a corsi di formazione e di specializzazione, con la specificazione all'eventuale obbligo di frequenza;
  2. Curriculum vitae della persona eventualmente incaricata dall'assistenza tecnica.
  3. Progetto d'impresa sottoscritto dalla persona che lo ha redatto. Oltre l'originale è necessario che vengono inviate altre 2 copie.

Al fine di consentire al Nucleo di valutazione, di effettuare la valutazione tecnico-finanziaria, vengono di o elencati gli elementi di cui ogni singolo progetto deve essere composto:

3.1) Introduzione:

- Finalità generali dell'iniziativa;

3.2 ) Progetto:

3.3) Mercato:

3.4) Prodotto e/o servizio e sua commercializzazione

3.5) Prodotti e processo produttivo ovvero servizi e modalità di erogazione degli stessi:

3.6) Personale:

3.7) Struttura finanziaria:

3.8) Bilanci annuali di previsione per i primi tre anni di attività, opportunamente illustrati;

3.9) Elenchi dettagliati delle spese di impianto ed attrezzature, delle scorte e delle spese di gestione dei primi tre anni di attività per le quali si chiede l'intervento regionale; tutte le spese sono indicate al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altro onere accessorio.

Procedura

Il Nucleo di valutazione, previo colloquio con i soggetti proponenti esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione, predispone la graduatoria ed individua le spese, compresi i relativi costi, da ammettere a finanziamento.

I soggetti ammessi a finanziamento hanno l'obbligo di comunicare:

a1) qualsiasi variazione della compagine sociale avvenuta nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui tale variazione investa oltre la metà dei soci, il nucleo di valutazione provvede al riesame dei progetto di impresa;

b1) ogni eventuale variazione al progetto con la documentazione atta a dimostrare che le modifiche non comportano riduzione dell'efficacia del progetto medesimo.

Le spese d'impianto ed attrezzature ammissibili a finanziamento distinte per categorie, sono le seguenti:

  1. Spese notarili (riferite al solo onorario) per la costituzione della società o cooperativa.
  2. Spese per la installazione di impianti sia in immobili in proprietà, sia in immobili in locazione , purché, in questo ultimo caso, il loro costo, comunque, non superi il canone complessivo di locazione relativo al triennio successivo alla data di inizio delle attività riportato a scomputo dei canone di locazione finanziaria previsto con contratto registrato presso l'Ufficio dei Registro.
  3. Spese per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature nonché per l'acquisto di nuovi autoveicoli; gli autoveicoli finanziati sono esclusivamente quelli strumentali al tipo di attività espletata;
  4. Spese per l'acquisto di hardware e di software (informatizzazione e allacciamento a reti informatiche);
  5. Spese per l'acquisto di brevetti o licenze d'uso;
  6. Spese per l'acquisto di scorte di materie prime, per un importo non superiore al 20% dei valore degli investimenti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), ammessi a finanziamento.

Le spese per impianti ed attrezzature sono sostenute entro il triennio che decorre dalla data di inizio delle attività, fatta eccezione per quelle relative alle spese notarili per la costituzione della società o cooperativa.

Le spese di gestione ammissibili a finanziamento, distinte per categorie,. sono le seguenti:

  1. Spese per la predisposizione dei progetto: l'importo massimo ammissibile è pari a L. 3.000.000;
  2. canoni di locazione di macchinari e canoni di locazione di immobili, questi ultimi comunque previsti da contratti registrati presso l'Ufficio del registro;
  3. anticipi e canoni leasing di nuovi macchinari ed attrezzature previsti da contratti di locazione finanziaria; è escluso il leasing immobiliare;
  4. spese per la partecipazione, da parte di addetti alla realizzazione dei progetto rientranti nei limiti di età previsti dalla legge, a corsi di formazione gestiti da istituti specializzati: l'ammontare di tali spese non è superiore, per ogni anno di gestione, a L. 1.500.000 per addetto. La partecipazione ai singoli corsi dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzata dal Servizio formazione professionale e problemi del lavoro;
  5. spese per la manutenzione e la assistenza tecnica di macchine ed attrezzature ammesse a finanziamento;
  6. spese per le assicurazioni collegate alle attività proposta;
  7. spese per la cancelleria, postali e telefoniche;
  8. spese per la cauzione assicurativa o la fidejussione bancaria o di consorzi di garanzia, ancorché non previste nel progetto, fermo rimanendo, in quest'ultimo caso il contributo concesso per i singoli anni di gestione;
  9. spese per le consulenze e per la tenuta dei libri di contabilità;
  10. spese per la promozione e la pubblicità: l'ammontare annuo della spesa ammissibile non deve essere superare al 9% delle spese di gestione preventivate per ogni singolo esercizio ed ammesse a finanziamento;
  11. spese per consumi di energia elettrica, di acqua e di combustibile per riscaldamento;
  12. eventuali altre spese ammissibili alle precedenti di cui sia documentata la necessità ai fini della realizzazione della attività proposta.

Le spese di gestione ammissibili a finanziamento, fatto eccezione per quella relativa alla predisposizione de progetto, sono sostenute entro il triennio che decorre dalla data di inizio delle attività.

Istruttoria

Il Dirigente del Servizio Competente, con proprio decreto, dispone l'esclusione, dall'esame dei Nucleo di valutazione dei progetti:

Priorità

Le priorità di cui al.punto 1 del titolo "Soggetti Beneficiari" di cui al presente allegato "B5", non danno luogo maggior punteggio ma operano a parità di qualificazione tecnica, ove le disponibilità finanziarie risultassero insufficienti.

Le "Priorità" di cui al punto 2 del titolo "Soggetti Beneficiari" di cui al presente allegato "B5', determinano una maggiorazione del 20% del punteggio risultante dalla valutazione dei Nucleo.

Valutazione dei progetti

Nucleo di valutazione, esamina i progetti pervenuti alle scadenze previste secondo i criteri elencati nello schema n° 2, riportato in calce alle presenti disposizioni, trasmessi dall' Ufficio Istruttore e, previo colloquio con il legale rappresentante e con quanti altri, tra i soggetti attuatori, riterrà opportuno, predispone la graduatoria di merito dei progetti.

Saranno ammessi a finanziamento i progetti che avranno ottenuto esclusa la maggiorazione dovuta alla priorità di cui al punto "Priorità" del titolo "Soggetti Beneficiari" di cui al presente allegato "B5", un punteggio non inferiore a punti 6. Il Nucleo, per questi ultimi, quantifica le spese da ammettere a finanziamento.

Il Dirigente del Servizio, tenuto conto dei parere del Nucleo, approva la graduatoria, concede i benefici previsti dalla 31/97 art.6, di cui al presente allegato "B5", sulla base delle spese quantificate dal nucleo di valutazione, che vengono, pertanto, ammesse a finanziamento.

Liquidazione dei benefici concessi

La liquidazione delle agevolazione di legge è subordinata all'acquisizione, agli atti del predetto Servizio Competente, della seguente documentazione in originale o in copia conforme all'originale:

  1. Comunicazione della data di inizio delle attività. Per le imprese iscrittesi alla C.C.I.A.A. nell'anno 1999, e per le imprese costituitesi successivamente al 31/08/98, la data di inizio delle attività deve essere compresa fra la data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e Agricoltura ed il 120° giorno successivo alla comunicazione di ammissione ai benefici di legge;
  2. Certificato di iscrizione, per le cooperative, al registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni;
  3. Atto costitutivo e statuto della società o cooperativa;
  4. Estratto dei libro dei soci per le cooperative;
  5. Documentazione anagrafica o autocertificazione del titolare dell'impresa individuale e di tutti i soci delle società cooperative comprovanti, per le persone medesime, il luogo e la data di nascita;
  6. Documentazione comprovante il diritto all'elevazione di età di cui al titolo "Soggetti Beneficiari" di cui al presente allegato "B5", la quale deve consistere:
  7. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 4 della legge 04/11/1968, n. 15), con le quali i legali rappresentanti delle società, i singoli soci nonché i titolari delle imprese individuali dichiarano che le società rappresentate e loro stessi (in qualità di soci o di titolari di imprese individuali) non hanno goduto dei benefici di cui alle leggi regionali n°. 35 dei 07/10/1987, n°. 39 del 31/10/1988, n°. 22 del 9/9/1993 e n° 34 del 12/04/1995, in alternativa all'autentica è possibile la semplice sottoscrizione allegando una fotocopia ( non autenticata) di un documento personale in corso di validità;
  8. Numero dei codice fiscale e della partita I.V.A. della società o cooperativa o dell'impresa individuale;
  9. Numero dei conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'anticipazione, il prestito e il contributo,
  10. Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  11. Relazioni semestrali sullo stato delle attività progettuali, sottoscritte dal beneficiario.

La documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E) e F) viene prodotta una sola volta, prima liquidazione della anticipazione dei prestito o del prestito sulle spese sostenute per impianti ed attrezzature o dei contributi sulle spese di gestione, fatta eccezione per il permesso di soggiorno il quale viene prodotto ogni qualvolta viene rinnovato;

La documentazione di cui alla lett. J) viene prodotta ogni qualvolta deve essere adottato un atto di liquidazione.

Liquidazione della anticipazione del prestito

I soggetti ammessi a finanziamento possono presentare. ai sensi dei titolo "importo massimo dei benefici ammissibili" di cui al presente allegato "B5", apposita richiesta di liquidazione della anticipazione del prestito spese per impianti ed attrezzature: l'importo di tale anticipazione non può superare il 60% dei prestito concesso.

La richiesta è corredata, oltre che dalla documentazione elencata sotto il titolo "liquidazione dei benefici concessi", delle presenti modalità attuative anche dalla cauzione assicurativa o fidejussione bancaria o consorzi di garanzia, stipulata a favore della Amministrazione provinciale

Il pagamento dell'anticipazione è subordinato alla sottoscrizione di una apposita convenzione tra il soggetto beneficiario e la Amministrazione provinciale

Ai sensi del punto A del titolo "Decadenza delle agevolazioni finanziarie" delle presenti modalità i beneficiari stesse sostengono entro 180 giorni dalla data di erogazione delle stesse, le spese per cui è stato concesso l'anticipo e ne presentano apposita rendicontazione *pena la pronuncia della decadenza dei benefici concessi*

Nel caso in cui il beneficiario non potesse sostenere tali spese, dimostrandone la impossibilità, il Dirigente servizio competente, può concedere, avvalendosi del parere dei Nucleo di Valutazione, una proroga non superiore a 180 giorni, trascorsi i quali, in caso di ulteriore mancanza di sostenimento di tali spese, viene pronunciata la decadenza dei benefici concessi.

La rendicontazione avviene con le stesse modalità indicate nel successivo titolo della presente circolare "Liqudazione dei prestito e dei contributi".

Liquidazione del prestito e dei contributi

Ove i soggetti abbiano beneficiato della anticipazione dei prestito sulle spese di impianto ed attrezzature, la liquidazione del prestito residuo è subordinata alla preventiva rendicontazione delle spese finanziate con la anticipazione.

Ai fini della liquidazione del prestito e dei contributi, oltre la documentazione elencata sotto il precedente "liquidazione dei benefici concessi", i soggetti interessati presentano:

  1. rendiconti contabili, attenendosi alle seguenti disposizioni:
    1. gli acquisti da terzi dovranno essere indicati mediante elenchi di fatture e di altri titoli giustificativi, ovvero mediante elaborati meccanografici di contabilità, contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche;
    2. rendiconti contabili dovranno essere articolati secondo le voci di investimento previste nella domanda; di ciascuna voce dovrà essere indicato il totale parziale ed, a conclusione, il totale generale dell'intero vestimento;
    3. i rendiconti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 04/11/1968, n° 15. in alternativa all'autentica è possibile la semplice sottoscrizione allegando una fotocopia (non autenticata) di un documento personale in corso di validità , dove sì attesti:
      • che le spese riguardano effettivamente ed unicamente progetto ammesso ad agevolazione;
      • che i titoli di spesa indicati nei rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
      • che i beni acquistati (o disponibili sulla base di contratti di locazione finanziaria) sono di nuova fabbricazione;
      • che il progetto approvato non ha subito variazioni ovvero il progetto di investimento ha subito le variazioni che sono state preventivamente approvate ovvero il progetto ha subito variazioni delle quali si chiede la approvazione con le modalità previste nel titolo "variazioni progettuali'-,
  2. relativamente alle spese derivanti da contratti di locazione, da contratti di locazione finanziaria, dovranno essere trasmesse anche le copie conformi agli originali dei rispettivi contratti;
  3. relativamente alle spese sostenute per le prestazioni di assistenza tecnica nella fase di avviamento delle attività, dovranno essere trasmesse anche copia conforme all'originale dei contratto di assistenza tecnica nonché dettagliate relazioni trimestrali, redatte e sottoscritte dall' incaricato dell' assistenza tecnica, relative al servizio erogato e di verifica dell'andamento delle attività previste nel progetto
  4. copia dell'ultimo bilancio di esercizio, depositato presso la CCIAA;
  5. ai fini della liquidazione dei prestito: cauzione assicurativa o fidejussione bancaria o di consorzi di garanzia, stipulata a favore dell'Amministrazione provinciale

Il pagamento del prestito è subordinato alla sottoscrizione di una apposita convenzione fra il soggetto beneficiario e la Amministrazione provinciale fini della verifica della "competenza" delle singole spese, si fa riferimento unicamente alla data di emissione delle fatture e degli altri titoli giustificativi. rendicontazione delle spese di gestione va effettuata alla fine di ogni anno di gestione.

Criteri di variazioni progettuali

Lo svolgimento delle attività e degli investimenti è conforme al progetto originario ammesso ai benefici di legge.

Qualora dovessero risultare motivate e documentate variazioni al progetto queste sono presentate, per la provazione, all'Amministrazione provinciale. Il Dirigente del Servizio competente approva le varianti, previo parere del Nucleo di Valutazione diretto ad accertare che le modificazioni realizzate non comportano abbassamento del punteggio al di sotto della soglia di punti 6.

Fanno eccezione la sostituzione di macchinari ed attrezzature ammessi a finanziamento con macchinari ed attrezzature di analoga funzione e le variazioni fra gli importi preventivati nel progetto per le singole spese e quelli effettivamente sostenuti per le spese stesse: le variazioni predette, comportanti compensazioni degli importi solo all'interno di una medesima categoria di spesa, sono approvate dal Dirigente con proprio decreto senza il supporto tecnico dei Nucleo risultando semplici aggiustamenti operativi dei progetto dai quali non può derivare la riduzione dell'efficacia del progetto medesimo.

Variazioni della compagnie sociale

Qualsiasi variazione nella compagine sociale, viene tempestivamente comunicata e documentata al Servizio competente.

Per gli eventuali nuovi soci vengono inviati:

La variazione della compagine sociale -che investe, anche attraverso più atti, una percentuale pari o inferiore al 50% dei soci, rilevabili dalla domanda, è approvata dal Dirigente del Servizio previo riesame progetto, con i medesimi criteri stabiliti per la prima valutazione del progetto medesimo, da parte del Nucleo di valutazione.

Decadenza delle agevolazioni finanziarie

La decadenza o la decurtazione delle agevolazioni finanziarie viene pronunciata qualora:

  1. i beneficiari dell'anticipazione non sostengano, entro centottanta giorni dalla data di erogazione della stessa, le spese per cui è stato concesso l'anticipo; il Dirigente può concedere motivatamente una proroga non superiore a ulteriori centottanta giorni qualora il beneficiario dimostri la impossibilità, non dipendente dalla propria volontà, a sostenere tali spese;
  2. si verifichi, nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda, una variazione della compagine sociale che faccia venire meno i requisiti di cui al titolo "Soggetti beneficiari" di cui al presente allegato "B5", ovvero investa una percentuale pari o superiore ai due terzi dei soci;
  3. si verifichi l'esito negativo del riesame di cui alla lettera a) dell'allegato "B.5" del precedente titolo "Procedura" ;
  4. la sede legale ed effettiva dell'impresa venga trasferita fuori del territorio regionale;
  5. gli impianti e le attrezzature ammessi a finanziamento vengano alienati o distolti dall'uso previsto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto;
  6. a seguito di ispezioni direttive ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, vengano accertate, anche avvalendosi del parere del nucleo di valutazione gravi inadempienze o quando risulti compromessa l'attuazione dei progetti finanziati.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime.

Schema n. 1

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Schema n. 2

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