Incentivi per Piccole e Medie Imprese delle Marche
ALLEGATO "B.6" ALLA DELIBERAZIONE N. 241 0 del 28/09/1999
Legge Regionale 20.05.1997 n° 31 art.7, comma 2
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Fonte di Finanziamento |
Ancona | Ascoli Piceno | Macerata | Pesaro |
Ob. 3 asse 1 | 292.860.800 | 275.366.400 | 273.208.000 | 294.564.800 |
Ob. 3 asse 3 | 265.914.000 | 220.552.200 | 177.015.300 | 205.518.500 |
Ob. 3 asse 4 | 286.919.500 | 326.952.000 | 282.020.000 | 299.108.500 |
Fondi regionali | 206.240.000 | 193.920.000 | 192.400.000 | 207.440.000 |
Totali |
1.051.934.300 | 1.016.790.600 | 924.643.300 | 1.006.631.800 |
BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'ANNO 1999
1- FINALITA'
Le province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, in applicazione della delega di cui all'art. 20, della L.R. n. 38/98, concedono aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato, anche soggetti in cerca di prima occupazione e disoccupati che incontrano particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato dei lavoro e concede, altresì, contributi per i progetti che o l'inserimento lavorativo dei soggetti medesimi.
2- BENEFICIARI DELL'AIUTO ALLE ASSUNZIONI
Possono beneficiare dell'aiuto tutte le imprese e le società cooperative, loro consorzi, aventi sede legale e/o nelle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, individuati nei progetti predisposti e presentati dai soggetti previsti nel successivo punto 3., le quali abbiano assunto nel periodo 1°/10/1998 - 31/10/1999, a tempo indeterminato, anche part-time, soggetti in cerca di prima occupazione e disoccupati, residenti nei territori delle Province alle quali vengono presentati i progetti predetti, iscritti al momento della assunzione da almeno n. 2 mesi nelle liste di collocamento, sprovvisti, (fatta eccezione per quelli con età superiore ai 40 anni alla data del 31/10/1999) dei requisiti per usufruire di altri benefici nazionali, regionali, per le assunzioni e che ricadano nelle seguenti categorie:
Per i soggetti di cui ai precedenti numeri 1., 2., 3., 4. e 5., il requisito della età superiore ai 32 anni alla data del 31/10/1999, non è richiesto.
I benefici di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono cumulabili con i benefici previsti dalla iniziativa in questione.
Nell'ambito delle società cooperative, i soggetti neo-assunti in qualità di soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti se iscritti nel libro paga e nel libro matricola: l'aiuto relativo a tali soggetti non è cumulabile né con il contributo di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), né con il contributo di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. del 20.05.97 n. 31.
Ai fini della concessione dell'aiuto, sono considerate utili anche le assunzioni di soggetti lavoranti a domicilio.
Non possono beneficiare dell'aiuto le imprese che operano nei settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria automobilistica, delle fibre sintetiche, dei trasporti, della agricoltura (produzione e formazione dei prodotti agricoli, come elencati nell'allegato II del trattato della Unione europea) e della pesca.
A ciascuna impresa, nell'ambito di ogni Provincia, possono essere concessi aiuti per un massimo di complessive n. 10 assunzioni.
3 - BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE
L'Agenzia regionale per l'impiego, gli Enti bilaterali fra le parti sociali (COOP. FORM., E.B.A.M. ed Organismo Bilaterale Marche) nonché le Associazioni di categoria (e loro sedi territoriali nella regione Marche) che rientrano fra le forze sociali presenti nella assemblea dei Consiglio nazionale dell'economia e lavoro possono predisporre e presentare progetti che prevedono la assunzione di nuovi lavoratori dalle delle imprese di cui al precedente n. 2.
4 - PROCEDURA
La domanda di concessione dei contributo per la predisposizione del progetto e per la collaborazione nella fase di gestione dello stesso nel primo anno nonché di concessione dell'aiuto alle assunzioni, in bollo, è presentata, entro il 31/10/1999, secondo il fac-simile di cui al modello n. 1 dei presente bando, con raccomandata A. R., dall'Agenzia regionale per l'impiego, da un Ente bilaterale fra le parti sociali ovvero da una Associazione di categoria, alla Provincia in cui hanno sede legale e/o operativa le imprese di cui al precedente titolo 2 (Provincia di Ancona, Ufficio Formazione professionale, Corso Stamira, 60 - 60100 Ancona ovvero Provincia di Ascoli Piceno, Settore Formazione professionale e Politiche attive del lavoro, Via Tibaldeschi, 5, Ascoli Piceno ovvero Provincia di Macerata, Settore Politiche formative e del lavoro, corso della Repubblica, 28, Macerata ovvero Provincia di Pesaro, Servizio Formazione professionale, Via Gramsci, 6 - Pesaro). La data di presentazione è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio postale ricevente.
Alla domanda è allegato il progetto, sottoscritto dal rappresentante del soggetto che lo ha predisposto. Il progetto consta delle dichiarazioni redatte secondo il fac-simile di cui al modello n. 3 del presente bando, in bollo, dei legali rappresentanti delle imprese che hanno effettuato le assunzioni, corredate da:
La impresa con un'unica sede, operativa può far parte solamente di n. 1 progetto. Le imprese con più unità locali possono far parte di tanti progetti quante sono le unità locali presso le quali le assunzioni sono state effettuate: ai progetti è allegata la dichiarazione di cui al modello n. 3 del presente bando per ciascuna unità locale interessata alle assunzioni.
Per ogni progetto viene presentata apposita e separata domanda. La dichiarazione di cui al modello n. 3 che risulti incompleta può essere regolarizzata (fatta eccezione per la mancanza della sottoscrizione) mediante produzione dei certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o mediante dichiarazione dei legale rappresentante dell'impresa: il predetto certificato e/o la dichiarazione (quest'ultima unicamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante) sono fatti pervenire dall'impresa stessa, anche per via telematica, alla Provincia al quale è stato presentato il progetto entro il 15° giorno successivo alla richiesta effettuata, anche per via telematica, dalla Provincia medesima.
Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui al capoverso precedente è fatta pervenire alla Provincia competente fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al modello n. 3, ove detto documento non risultasse allegato alla dichiarazione medesima.
Con la regolarizzazione non possono essere aggiunti nominativi di dipendenti non compresi nel progetto presentato entro il 31/10/1999.
Nel caso che, a seguito della eventuale concessione dell'aiuto, l'impresa si trovasse in una od in entrambe le seguenti situazioni:
l'impresa, con riferimento alle assunzioni effettuate in tutte le sedi dell'impresa medesima, comprese nei progetti presentati, è invitata dalla Provincia competente ad indicare il nominativo ovvero i nominativi dei dipendenti relativamente alla assunzione dei quali intenda rinunciare all'aiuto al fine di assicurare il rispetto del predetto tetto di 100.000 ECU e/o dei limite di numero 10 assunzioni, tenuto conto, per quanto riguarda il rispetto della regola 'de minimis', della possibilità di concedere e liquidare l'aiuto riferito al singolo dipendente anche in misura parziale rispetto a quello concedibile e liquidabile sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte: la dichiarazione di rinuncia, sottoscritta con le modalità indicate nel 5° capoverso del presente titolo, è fatta pervenire dall'impresa stessa, anche per via telematica alla Provincia competente 15° giorno successivo alla richiesta effettuata, anche per via telematica, dalla provincia medesima.
La Provincia approva la graduatoria di cui al successivo punto 5. del presente bando e con lo stesso atto, seguendo l'ordine della graduatoria medesima, concede e liquida, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie, i contributi per la progettazione nonchè gli aiuti, rispettivamente, ai soggetti promotori ed alle imprese previste nei progetti.
La copertura finanziaria della spesa per l'erogazione dei contributi per la predisposizione dei progetti e degli aiuti per le assunzioni è pari a complessive £. 4.000.000.000 così ripartiti:
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Ancona | Ascoli Piceno | Macerata | Pesaro |
Ob. 3, asse 1 | 292.860.800 | 275.366.400 | 273.208.000 | 294.564.800 |
Ob. 3, asse 3 | 265.914.000 | 220.552.200 | 177.015.300 | 205.518.500 |
Ob. 3, asse 4 | 286.919.500 | 326.952.000 | 282.020.000 | 299.108.500 |
Fondi regionali | 206.240.000 | 193.920 000 | 192.400.000 | 207.440.000 |
Totali |
1.051.934.300 | 1.01 6.790.600 | 924.643.300 | 1.006.631.800 |
Nella eventualità che gli impegni di spesa relativi alle singole assunzioni possano essere riferiti sia ai fondi del Fondo sociale europeo sia ai fondi regionali, gli impegni medesimi sono prioritariamente assunti, nell'ordine, a carico dell'Ob. 3, asse 4, dell'Ob. 3, asse 3, dell'Ob. 3, asse 1 ed, infine, sui fondi regionali.
Ove le risorse non risultassero sufficienti a finanziare completamente un progetto, viene data priorità, all'ordine, alla concessione del contributo per la progettazione ed alla concessione degli aiuti riferiti all'assunzione di soggetti con maggiore età.
5. - GRADUATORIA E PRIORITA'
Per ogni soggetto assunto con orario a tempo pieno è riconosciuto n. 1 punto. Nel caso di assunzione a tempo parziale, il punteggio è proporzionalmente ridotto.
Nel caso di assunzione di soggetti con età superiore a 40 anni alla data dei 31/10/1999 , di donne e di soggetti residenti nelle aree che presentano il maggior squilibrio tra domanda e offerta di lavoro sono Conosciuti, rispettivamente, per ogni soggetto assunto, i seguenti punteggi: 0, 5 - 1,0 - 0,5. I punteggi relativi alle condizioni di priorità sono cumulabili.
Le aree che presentano il maggior squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, riportate nel modello n. 2 del presente bando, sono quelle individuate dalla Commissione regionale per l'impiego con proprie deliberazioni del 21 marzo 1996 e 18 settembre 1997.
La graduatoria è predisposta secondo l'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai singoli progetti. Il punteggio del singolo progetto è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle imprese facenti parte dei progetto medesimo. Il punteggio di ogni singola impresa è dato dalla somma dei punteggi, ivi compresi quelli relativi alle priorità, attribuiti a seguito delle assunzioni effettuate.
6. - AIUTO ALLE ASSUNZIONI
Alle imprese, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato, è concesso un aiuto pari a lire 6.000.000; tale aiuto è elevato a lire 8.400.000 per la assunzione di donne.
Nel caso di assunzione part-time, l'aiuto è proporzionalmente ridotto prendendo a base l'orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.
L'aiuto per la assunzione di soggetti con età superiore ai 40 anni alla data dei 31/10/1999 è cumulabile con eventuali altri eventuali benefici nazionali, regionali o comunitari.
Gli aiuti sono concessi e liquidati nel rispetto della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della commissione europea 96/C 68106.
7. - CONTRIBUTO SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE
All'Agenzia regionale per l'impiego, agli Enti bilaterali fra le parti sociali ed alle Associazioni di categoria (e ,o sedi territoriali), per la predisposizione e la presentazione dei progetti che prevedono la assunzione di nuovi lavoratori da parte delle imprese di cui al precedente punto 2. del presente bando e per la Elaborazione nella fase di gestione dei progetti medesimi nel primo anno di assunzione dei lavoratori è concesso, per ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento e fino ad un massimo di n. 5 progetti, il contributo di lire 1.000.000.
I medesimi soggetti inviano alla Provincia n. 2 relazioni riferite alla situazione occupazionale al 30/4/2000 ed al 31/10/2000 nelle imprese ammesse a beneficiare dell'aiuto, con particolare riferimento ai soggetti a fronte della assunzione dei quali è stato concesso e liquidato l'aiuto.
8. - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO SULLE SPESE Di PROGETTO NONCHE' DALLA GRADUATORIA DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 5. E, QUINDI, DAGLI AIUTI ALLE ASSUNZIONI
Sono escluse dai benefici previsti dalla legge le domande e relativi progetti presentate alla Provincia competente per territorio, secondo quanto previsto nel precedente titolo 2., dopo il 31/10/1999.
Sono, altresì, escluse dalle graduatorie di cui al punto 5. del presente bando e, quindi, dai benefici di legge assunzioni che riguardano imprese le quali:
Le esclusioni di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 riguardano tutte le assunzioni effettuate dalle imprese mentre le esclusioni di cui ai precedenti nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 sono limitate ai soggetti per i quali I'aiuto non è concedibile.
9. - MONITORAGGIO E CONTROLLO
Entro i due mesi successivi al compimento del 1° e del 2° anno di assunzione, le imprese beneficiarie inviano alla Servizio Formazione professionale della Provincia alla quale è stato presentato il progetto la scheda di cui al modello n. 4 del presente bando.
NeI caso che I'impresa abbia beneficiato di aiuti per assunzioni di più soggetti, i due mesi decorrono dal compimento del primo anno di assunzione del soggetto assunto in data più recente.
10. - PRONUNCIA DI DECADENZA, RINUNCE E RESTITUZIONI
Le imprese che intendono rinunciare all'aiuto concesso presentano apposita comunicazione alla Provincia alla quale è stato presentato il progetto, e problemi del lavoro. Nel caso che I'aiuto sia già stato liquidato, lo stesso è restituito entro i successivi 15 giorni, maggiorato degli interessi legali. II licenziamento avvenuto entro i 24 mesi successivi alla assunzione, di uno o più lavoratori a fronte della assunzione dei quali è stato liquidato I'aiuto è comunicato dall'impresa beneficiaria alla Provincia entro i 15 giorni successivi alla data del licenziamento, servendosi del fac-simile di cui al modello n. 4 del presente bando. Entro lo stesso termine I'impresa restituisce I'aiuto liquidato relativo al soggetto licenziato, maggiorato degli interessi legali. Le dimissioni volontarie dei soggetti assunti, a fronte della assunzione dei quali è stato liquidato I'aiuto, avvenute entro i 12 mesi successivi alla assunzione, sono comunicate dall'impresa beneficiaria alla Provincia entro i 15 giorni successivi alla data delle stesse, servendosi del fac-simile di cui al modello n. 4 del presente bando. Entro lo stesso termine I'impresa restituisce la differenza fra I'aiuto liquidato per il soggetto dimissionario e I'aiuto maturato per il soggetto medesimo. L'aiuto maturato è pari, per ciascun mese di permanenza in servizio, ad 1/12° della somma liquidata. Ai fini del computo dell'aiuto maturato, la frazioni di mese sono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che riguardino n. 15 giorni oppure un numero maggiore di giorni. La riduzione dell'orario di lavoro settimanale svolto dai dipendenti assunti, avvenuta entro i 12 mesi successivi alla assunzione, è comunicata alla Provincia dall'impresa beneficiaria entro i 15 giorni successivi alla riduzione medesima servendosi del fac-simile di cui al modello n. 4 del presente bando. Entro lo stesso termine, I'impresa restituisce la differenza fra I'aiuto liquidato e quello risultante dalla somma dell'aiuto maturato (cfr. precedente capoverso) sulla base dell'orario di lavoro previsto all'atto della assunzione e dell'aiuto concedibile per una assunzione a tempo parziale per i restanti mesi del 1 anno di assunzione (gli importi di 6.000.000 ovvero di 8.400,000 sono proporzionalmente ridotti rispetto all'orario a tempo pieno e rapportati ai mesi mancanti al compimento del 1° anno di assunzione). A seguito del mancato invio, nei termini indicati nel precedente punto 9., delle schede di monitoraggio e controllo di cui al modello n. 4 del presente bando, la Provincia invita I'impresa ad adempiere all'obbligazione assunta entro il termine di 15 giorni. La Provincia può eseguire ispezioni atte ad accertare le assunzioni a fronte delle quali gli aiuti sono stati concessi e liquidati e pronuncia la decadenza degli aiuti liquidati alle singole imprese qualora siano stati forniti dati non veritieri in ordine alle persone assunte. La pronuncia di decadenza comporta la restituzione degli gli aiuti liquidati all'impresa, entro i 15 giorni successivi alla comunicazione della stessa, maggiorati degli interessi legali. II mancato rispetto dei termini sopraindicati comporta comunque la corresponsione degli interessi legali ed il recupero coatto delle somme dovute. Nei casi in cui, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, le imprese restituiscono in tutto o in parte gli aiuti alla Provincia, i relativi importi sono determinati sulla base degli aiuti a suo tempo erogati, al lordo della ritenuta del 4% che viene effettuata all'atto della liquidazione degli stessi, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/9/1973, n. 600. Gli importi degli aiuti da restituire, eventualmente maggiorati degli interessi legali, sono versati alla Provincia con le modalità dalla stessa indicate e con I'indicazione della seguente causale di versamento: "LR 31/97 art. 7 - Anno 1999 Settore o Servizio formazione professionale Rinuncia o dimissioni o licenziamento sig. ______________ in data _________, ovvero Riduzione dell'orario di lavoro del Sig. _______________ a partire dal ____________ ovvero, infine, Pronuncia di decadenza".
Modello 1 dell'allegato B.6
Modello 2 dell'allegato B.6
Modello 3 dell'allegato B.6
Modello 4 dell'allegato B.6