Deliberazione della G.R. VP/FLP n. 2410 del 28/09/1999.
L.R. 7/99 art. 19, comma 3 - Individuazione degli interventi e definizione delle modalità operative della L.R. 31/97. Assegnazione agli enti delegati delle risorse di cui alla L.R. 31/97.
 
LA GIUNTA REGIONALE
 
omissis
 
DELIBERA
 
1. Di stabilire, in esecuzione del disposto dell'art. 19 della L.R. 7/99 comma 3 e dell'art. 2 - comma 2 - della L.R. 31/97, che nel corso dell'anno 1999 verrà data attuazione, fra tutti gli interventi previsti dalla L.R. 31/97, a quelli di cui all'art. 3 comma 3 lettera a), all'art. 4 comma 3, all'art. 5 commi 2 e 3, all'art. 6 lett. a) e lett. b), all'art. 7 comma 2 dettagliatamente riportati sull'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di stabilire che, per l'anno 1999, come concertato con i rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali, la Giunta della Regione Marche è il soggetto che disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione della L.R.31/97, le domande per l'accesso ai benefici dovranno essere presentate alla Amministrazione Provinciale sul cui territorio risiede il soggetto interessato; e le singole Amministrazioni Provinciali - con il supporto tecnico del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro della Regione Marche che fornirà il know-how, il software utilizzato e la collaborazione dei propri funzionari - cureranno l'istruttoria e formuleranno l'elenco dei beneficiari e l'assegnazione dei relativi contributi;
3. Di approvare per l'anno 1999 i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R.31/ 97 riportati negli schemi di bando, allegati "B1, B2, B3, B4, B5, B6" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. Di dare atto che i criteri utilizzati per la quantificazione delle somme da assegnare alle singole Amministrazioni Provinciali sono quelli riportati sul documento istruttorio
5. Di assegnare, per l'attuazione degli interventi L.R.31/ 97 individuati con il presente atto, alle Amministrazioni Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino le somme riportate sull'allegato "C" - che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. Di autorizzare Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro, a provvedere con proprio decreto ad impegnare ed erogare alle Amministrazioni Provinciali le risorse di cui al suddetto allegato C
7. Di rinviare con successivi atti della Giunta Regionale le modalità operative degli articoli 8 e 11 della L.R.31/ 97 le cui motivazioni sono riportate nel documento istruttorio;
8. Di stabilire che il termine del 30 di settembre - fissato dall'art. 19 della L.R. 7/99 per la presentazione dei progetti cui all'art.6 della L.r. 31/97 – è prorogato al, giorno 31 ottobre 1999. Detta proroga e oggetto di recepimento da parte del Consiglio regionale con una specifica norma inserita nella legge di assestamento di bilancio;
9. Di stabilire che, per la valutazione tecnico finanziaria delle domande pervenute ai sensi dell'art.6 della L.R.31/ 97, ciascuna Amministrazione Provinciale dovrà costituire il proprio nucleo di valutazione secondo la composizione prevista dall'art.9 della L.R.31/97. Per garantire la collaborazione ed il supporto tecnico e la opportuna uniformità di valutazione sull'intero territorio regionale, il nucleo sarà integrato con un funzionario del Servizio Regionale Formazione Professionale e Problemi dei Lavoro della Regione Marche con parere consultivo;
10. Di precisare che la competenza ad adottare l'atto di nomina di cui al precedente punto 9 e delle Giunte Provinciali e che i Dirigenti da inserire quali componenti dei singoli nuclei di valutazione sono i Dirigenti dei Servizi provinciali. Le spese necessarie per il funzionamento del nucleo potranno far carico ai fondi erogati ai sensi della L.R.16/90;
11. Di stabilire che tutte le risorse assegnate alle Amministrazioni Provinciali relative alla L.R.31/97 non impegnate entro il 31.12.1999 dovranno essere restituite alla Regione Marche;
12. Di stabilire che le Amministrazioni Provinciali rimborseranno alla Regione Marche le somme da loro impegnate e non erogate o reincamerate a seguito di restituzioni da parte dei beneficiari della L.R.31/97 per rinuncia, recesso o decadenza;
13. Di stabilire inoltre che le Amministrazioni Provinciali rimborseranno alla Regione Marche le restituzioni dei prestiti di cui all'art. 6 lett.a) della legge medesima al fine di alimentare il fondo di rotazione appositamente costituito;
14. Di autorizzare il Dirigente dei Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro a provvedere con proprio decreto a definire le modalità di restituzione delle somme di cui ai precedenti punti 11, 12 e 13;
15. Di pubblicare per estratto, il presente atto, comprensivo degli allegati "A", "B1, B2, B3, B4, B5, B6" "C".