Deliberazione della G.R. n. 254 SI/CM del 8/02/2000.
L.R. 21/98- Interventi finanziari per il Commercio -articolo 13- criteri e modalità per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi a modifica delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2334 del 28/09/1998 n. 250 del 28/02/99.
 
ALLEGATO 2
 
CAPO 2 - AREE URBANE E RURALI
(NON RICOPERSE NEI CENTRI STORICI, AREE PEDONALI E ZONE A TRAFFICO LIMITATO)
 
SOGGETTI BENEFICIARI
 
1) piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che operano all'interno delle aree urbane e rurali, non ricomprese nei centri storici, nelle aree pedonalizzate o a traffico limitato;
 
2) i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate
 
3) Il volume di affari delle  piccole e medie imprese di cui al punto 1) non deve essere superiore a:
  -2 miliardi per le piccole e medie imprese commerciali al dettaglio dei prodotti alimentari;
  -1 miliardo per le piccole e medie imprese di somministrazione di alimenti e bevande.
Il volume di affari dei soggetti distributivi di cui al punto 2) non deve essere superiore ai limiti fissati dalla normativa europea di cui all'allegato 2B).
 
Il volume di affari è quello indicato nella dichiarazione IVA dell'anno precedente la data di presentazione della domanda; nel caso di ditta con attività promiscua e con unica partita IVA, il volume d'affari è quello complessivo.
 
4) Non rientrano tra i soggetti beneficiarie imprese commerciali all'ingrosso, le imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui al titolo 10 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, che operano con strutture non stabilmente fissate al suolo. Per strutture fissate al suolo si intendono box o chioschi.
 
TIPO DI INTERVENTO
 
5) Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:
   a) costruzione, acquisto, ristrutturazione e ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci; .
   b) attrezzature fisse e mobili;
   c) arredi.
 
ENTITA' DELL'AIUTO
 
6) Il contributo regionale concesso non può essere superiore al 20% ed inferiore al 15% della spesa riconosciuta ammissibile. L'esatta misura del contributo è determinata dalla ripartizione dello stanziamento previsto in rapporto alle domande ammissibili a contributo.
 
7) I contributi sono concessi anche per investimenti mobiliari e immobiliari, realizzati mediante operazione di locazione finanziaria (leasing).
 
8) In alternativa ai contributi in conto capitale possono essere concessi, per lo stesso importo, contributi una tantum in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento per mutui di durata non superiore a 10 anni stipulati con istituti bancari abilitati all'esercizio del credito commerciale, stipulati cori la Regione Marche;
 
9) Gli interventi finanziari devono essere conformi alla regola del "de minimis".
 
SPESE AMMISSIBILI
 
10)La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a 50 milioni e superiore ai 300 milioni.
 
11 )Rientrano tra le spese ammissibili:
     a) I costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza nella misura massima del 5% del totale dell'investimento ammissibile;
     b) La esecuzione dei lavori in economia ( solo manodopera) nella misura massima del 15% del totale dell'investimento ammissibile, debitamente attestati con          computo metrico del perito.
 
12)Non rientrano tra le spese ammissibili l'acquisto degli autoveicoli e le spese accessorie quali, a titolo di esempio, quelle relative: alla imposta IVA, alla stipula dei        contratti per la fornitura di luce, gas ed acqua, agli oneri di urbanizzazione, alle spese notarili, alla registrazione degli atti.
     Non rientrano inoltre le spese relative alla cessione di azienda, sia per quanto riguarda l'avviamento che la cessione di attrezzature ed arredi.
 
AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI
 
13)Sono ammissibili a finanziamento:
      a) i progetti avviati, i cui lavori -terminati e non -siano iniziati non oltre 1 anno dalla data di presentazione della domanda e i progetti da realizzare.
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE
 
14}Tutti i progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro 6 mesi dalla comunicazione dell'ammissione al contributo, senza alcuna possibilità di             
     proroga, pena la decadenza dal contributo stesso. .
 
MODALITA' DI EROGAZIONE
 
15}Il contributo sarà erogato a lavori ultimati sulle spese effettivamente sostenute e documentate.
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 
16}Ferma restando la scadenza del 3 marzo per l'anno in corso, per le domande relative agli anni 2001 e seguenti i soggetti beneficiari devono presentare o spedire        tramite lettera raccomandata le domande in bollo (utilizzando la scheda allegata} dal 1° gennaio al 28 febbraio, alla Regione Marche -Servizio Commercio -Via      Tiziano n. 44 -60100 Ancona.
    Esse devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 11 della L. 127/97, sostituito dall'art. 2, comma 10, della L. 191/98                     
    (sottoscrizione e presentazione congiunta della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità}
   Le domande presentate o spedite, al di fuori dei termini sopraindicati, non saranno prese in considerazione.
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
 
17}Alla domanda vanno allegate copie dei preventivi dei lavori da eseguire e/o copia delle fatture dei lavori già eseguiti.
 
PRIORITA'
 
18}I  contributi per i beneficiari sono concessi secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art.8, comma 2, della Legge regionale 6 luglio 1998, n. 21 con i seguenti          
      punteggi: :
 
            PUNTI
a) Piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e della                 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.                 6
b) Soggetti distributivi aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese  associate, costituiti in forma cooperativa.                 3
c) Soggetti distributivi aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese  associate, costituiti in altra forma societaria diversa dalla forma cooperativa.                 2
d) Esercizi commerciali di cui alla lettera a), i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni. Per le  società in nome collettivo le società di fatto i titolari sono tutti soci. Per le società in accomandita             semplice il titolare è un socio accomandatario.Per le società a responsabilità limitata e le società per azioni non esistendo la titolarità ma la rappresentanza legale non può essere presa in considerazione l'età del rappresentante legale.                 1
 
A parità di punteggio le domande saranno valutate con le seguenti priorità:
(e) rapporto più alto tra l'entità dell'investimento e il numero degli abitanti del comune sede dell'esercizio oggetto del contributo
(f) maggiore anzianità di attività dell'esercizio;
(g) ordine cronologico di presentazione della domanda.
 
 
UTILIZZO DELLE RISORSE
 
19)Nella ripartizione annuale se il complesso delle somme liquidabili è superiore allo stanziamento di bilancio previsto nell'anno di riferimento, le domande eccedenti       sono d'ufficio riproposte nell'anno successivo in subordine alla nuove domande.
 
20)Le somme impegnate e non erogabili sono trasferite alle altre domande in graduatoria dell'anno di riferimento od alle domande degli anni successivi.
 
21 )Per le operazioni effettuate mediante locazioni finanziarie (leasing), il contributo regionale viene concesso in c/capitale e riferito alle sole spese relative agli           impianti e alle attrezzature, nonché all'acquisto dell'immobile.
 
 
VARIAZIONI
 
22)Gli investimenti devono essere conformi al progetto originario ammesso a contributo. Qualora si dovessero apportare motivate e documentate variazioni al            progetto, queste devono essere preventivamente presentate alla Regione Marche.
 
23)E' tollerata la realizzazione dell'investimento per un importo non inferiore al 70% di quello dichiarato all'atto della domanda o considerato ai fini della formazione della graduatoria, e comunque non inferiore a 50 milioni al netto di IVA.
 
 
REVOCHE
 
24)La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

25)La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

26)La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto di investimento.

 

CERTIFICAZIONE FINALE

27)Perizia giurata da parte di un tecnico abilitato nella quale, oltre ad indicare la data di inizio e fine lavori e l'intervento eseguito, deve essere indicato l'elenco dettagliato delle fatture relative ai lavori e alle acquisizioni di attrezzature, nonché il computo metrico dell'eventuale esecuzione dei lavori in economia (solo manodopera), che comunque non possono superare i15% del totale dell'investimento realizzato.

28)Qualora nella perizia giurata non venga indicata la data di inizio e di fine lavori, questa sarà desunta dalla data delle fatture.

29)La scelta relativa alla forma di erogazione del contributo (conto capitale o conto interessi), comunicata nella domanda, può essere modificata da parte dell'interessato all'atto della presentazione della documentazione finale.

30)Copia dell'autorizzazione amministrativa ovvero comunicazione al Comune di apertura nei casi di esercizio di vicinato.


ALLEGATO 2/B

DEFINIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE UE

(COMUNICAZIONE N. 96/C 213/04 del 23/07/96)

 

Ai fini della LR 21/98  i soggetti distributivi sono assoggettati alla definizione delle PMI adottata dalla Commissione il 31 aprile 1996. Secondo la definizione attualmente in vigore, i cui massimali relativi al fatturato e al totale dello stato patrimoniale possono essere sottoposti a revisione ogni quattro anni in base all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione, le PMI sono imprese:

.Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:

Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

-se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza), sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Il requisito dell'indipendenza, secondo il quale  il 25% o più del capitale della PMI non può essere detenuto da una grande impresa, è derivato dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove tale quota è considerata come la soglia che può dar luogo al controllo. Per selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI   indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è quindi necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

 

 

(*) Il numero dei dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

(**) Per fatturato s'intende ai sensi dell'articolo 28 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14/08/1978, pag.11), modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25/03/1994, pag.33), l'importo netto del volume d'affari che comprende "gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuito degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari".