Allegato 1

MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA L.R30/11/1999 N.32 DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER L'ANNO 1999 FINALIZZATI AD INCENTIVARE IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Art. 1
Finalità

1. Con il presente bando, si dà attuazione all'art. 25 della legge regionale 30/11/1999 n.32 di assestamento del bilancio 1999, favorendo e incentivando il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, in applicazione dell'art.5 della Legge 10/01/91 n.10, in armonia con la politica energetica Nazionale e dell'Unione Europea e nel rispetto degli impegni che il governo italiano ha assunto nell'ambito del protocollo adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997.

2. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale finalizzati a:

  1. contenere i consumi energetici nei settori industriale, artigianale, terziario e agricolo;
  2. incentivare la produzione di energia utilizzando le fonti rinnovabili quali l'acqua, il vento e le biomasse;
  3. incentivare l'utilizzo dell'energia solare termica;
  4. favorire la diffusione della cultura energetica nel territorio regionale.

Art. 2
Destinazione dei finanziamenti

1. Per l'anno 1999, in considerazione della possibilità di riutilizzare fondi residui di assegnazione statale unitamente ai fondi disponibili sul bilancio generale, le assegnazioni per le finalità indicate al precedente art. 1 comma 2, sono così ripartite:

  1. £ 1.325 milioni (derivanti da residui statali) per contenere i consumi energetici nei settori industriale, artigianale, terziario e agricolo;
  2. £ 1.400 milioni per incentivare la produzione da fonti rinnovabili; c) £ 220 milioni per incentivare l'utilizzo dell'energia solare termica; d) £ 30 milioni per la diffusione della cultura energetica.

Capo I
Contributi al contenimento dei consumi energetici nei
settori industriale, artigianale, terziario e agricolo.

Art. 3
Interventi ammessi a contributo

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici sono ammessi a contributo interventi proposti da aziende dei settori industriale, artigianale, terziario e agricolo miranti all'uso razionale di energia, alla riduzione di consumo di energia sia elettrica che termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici.

2. Ogni intervento , dovrà comunque consentire un risparmio complessivo di almeno 1,5 tep per milione di investimento riferito alla vita convenzionale dell'impianto e, relativamente al settore industriale, uri risparmio annuo di almeno 150 tep.

3. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di macchinari, per la relativa posa in opera e trasporto, per modifiche impiantistiche comprese le opere edili strettamente necessarie alla relativa installazione.

4. Le spese per la progettazione e direzione lavori sono ammesse per una quota non superiore al 5% dell'importo globale.,

5. Non sono ammesse spese per l'acquisto di terreni, per occupazione temporanea o per espropri.

Art. 4
Presentazione delle domande e formulazione delle graduatorie

1. Le domande di ammissione a contributo devono essere presentate alla Giunta Regionale - Servizio Artigianato e industria - Ufficio Fonti Energetiche, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

2. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

  1. relazione tecnica, redatta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale, che deve contenere una descrizione dell'intervento, i dati di risparmio energetico da conseguire annualmente e per tutta la durata dell'impianto in raffronto alla situazione preesistente nonché l'indicazione delle singole voci di spesa;
  2. una scheda riassuntiva dei dati di progetto, sottoscritta dalla stesso tecnico (allegato 3.1)

3. Nel caso di più interventi nell'ambito della stessa azienda o nella stessa unità immobiliare può essere presentata un'unica domanda allegando, per ogni intervento, la documentazione di cui al comma 2. 4. Le domande che non rispondono ai requisiti previsti all'art. 3 e non formulate secondo quanto richiesto ai commi 1 e 2 non saranno considerate ammissibili a contributo.

5. Tra tutte le domande ritenute ammissibili sarà formulata una graduatoria, approvata dal dirigente del Servizio Artigianato e Industria, secondo il rapporto tra la quantità di energia risparmiata durante l'intero periodo di vita degli impianti e il costo imputabile all'intervento.

6. Il periodo di vita considerato degli impianti sarà quello indicato nella relazione tecnica che comunque non potrà essere superiore a 8 anni.

Capo B
Contributi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Art. 5
Interventi ammessi a contributo

1. A1 fine di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi a contributo interventi per la realizzazione di nuovi impianti, o per l'ampliamento di quelli esistenti, utilizzanti l'energia idraulica, eolica, da biomasse, da biogas e da fluidi in pressione la cui potenza installata o di ampliamento sia superiore a 200 KW.

2. Gli impianti utilizzanti le biomasse possono essere ammessi a contributo solo nel caso che venga utilizzato anche il calore residuo.

3. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di macchinari, per la relativa posa in opera e trasporto, per modifiche impiantistiche comprese le opere edili strettamente necessarie alla relativa installazione.

4. Le spese per la progettazione e direzione lavori sono ammesse per una quota non superiore al 5% dell'importo globale.

5. Non sono ammesse spese per l'acquisto di terreni, per occupazione temporanea o per espropri.

Art. 6
Presentazione delle domande e formulazione delle graduatorie

7. Le domande di ammissione a contributo devono essere presentate alla Giunta Regionale - Servizio Artigianato e industria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

2. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione

  1. una relazione tecnica, redatta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale, che deve contenere una descrizione dell'intervento, compresa l'ubicazione e le modalità di utilizzo dell'energia prodotta, i dati di progetto e produzione di energia ottenibile annualmente e per tutta la durata dell'impianto nonché l'indicazione delle singole voci di spesa;

  2. una scheda riassuntiva dei dati di progetto, sottoscritta dalla stesso tecnico (allegato 3.2);

3. Tra tutte le domande ritenute ammissibili sarà formulata una graduatoria, approvata dal dirigente del Servizio Artigianato e Industria, secondo il rapporto tra la quantità di energia prodotta durante l'intero periodo di vita degli impianti e il costo imputabile all'intervento.

4. Il periodo di vita considerato degli impianti sarà quello indicato nella relazione tecnica che comunque non potrà essere superiore a 12 anni.

Capo III
Contributi per l'utilizzo dell'energia solare termica

Art. 7
Interventi ammessi a contributo

1. A1 fine di incrementare la produzione di acqua calda o vapore da fonti rinnovabili sono ammessi a contributo interventi per l'installazione di pannelli solari termici aventi una superficie utile, per ogni intervento, di almeno 8 mq per pannelli a lastra piana e di almeno 6 mq per pannelli sottovuoto.

2. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto, il trasporto e l'installazione dei pannelli e relativi accessori con esclusione delle opere edili e di progettazione.

Art. 8
Presentazione delle domande e formulazione delle graduatorie

1. Le domande di ammissione a contributo devono essere presentate alla Giunta Regionale - Servizio Artigianato e industria entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

2. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione, da una relazione tecnica, redatta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale oppure dalla ditta fornitrice, che deve contenere una descrizione dell'intervento, compresa l'ubicazione e le modalità di utilizzo dell'energia prodotta, nonché i dati di progetto e produzione di energia ottenibile annualmente e per tutta la durata dell'impianto.

3. Tra tutte le domande ritenute ammissibili sarà formulata una graduatoria, approvata dal dirigente del Servizio Artigianato e Industria, secondo il rapporto tra la quantità di energia prodotta durante l'intero periodo di vita degli impianti e il costo imputabile all'intervento.

4. Il periodo di vita considerato degli impianti sarà quello indicato nella relazione tecnica che comunque non potrà essere superiore a 12 anni.

Capo IV
Disposizioni comuni e forali

Art. 9
Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, da inoltrare alla giunta regionale Servizio Artigianato e Industria - via Tiziano 44 - 60125 Ancona entro le date di scadenza indicate agli articoli 4, 6 e 8, debbono essere redatte in carta legale su apposito modello di cui all'allegato 2 e devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante. Per il rispetto della scadenza, qualora la domanda venga inoltrata a mezzo lettera raccomandata, fa fedi la data del timbro postale di spedizione.

2. Le domande presentate da Condomini, Comuni, aziende municipalizzate ecc. devono essere altresì corredate da delibere di approvazione della realizzazione dell'opera ove previste dai regolamenti interni.

3. Le domande vanno riferite a progetti i cui lavori siano iniziati a partire dal 1/1/99 ovvero da realizzarsi successivamente alla data di presentazione.

Art. 10
Misura del contributo e sua erogazione

1. Per gli interventi di. cui al presente bando sono concessi contributi in conto capitale, al netto dell'IVA, nelle seguenti percentuali delle spese ritenute ammissibili

  1. interventi di cui all'art. 3 per una quota del 25 %;
  2. interventi di cui all'art. 5 per una quota del 30 %.
  3. interventi di cui all'art. 7 per una quota del 35 %.

2. Il contributo viene erogato con decreto del dirigente del servizio artigianato e industria in unica soluzione a lavori ultimati entro 90 giorni dalla presentazione del verbale di verifica di cui all'art. 14 e dalla presentazione della seguente documentazione finale

  1. fatture originali quietanzate (per l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio) e le relative fotocopie, le quali rimangono conservate agli atti del competente ufficio;
  2. rendicontazione delle spese sostenute (da redigere utilizzando lo schema riportato nell'allegato 4);
  3. dichiarazione di conformità al progetto dell'opera realizzata rilasciata dallo stesso tecnico che ha redatto la relazione o da altro avente la stessa qualifica (da redigere utilizzando lo schema riportato nell'allegato 5);
  4. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che deve attestare l'assenza di procedure concorsuali;
  5. certificazione antimafia qualora il contributo superi i 300 milioni di lire.

Art. 11
Locazione finanziaria

1 contributi di cui agli art. 3 e 5 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria effettuata da società iscritte all'albo istituito presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;

2. Nel caso che il contratto di leasing abbia durata superiore all'intervento sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dell'intervento (data limite per la contabilizzazione dei pagamenti).

Art. 12
Obblighi del beneficiario proroghe e varianti

1. Al beneficiario del contributo è fatto obbligo di

  1. mantenere in esercizio l'impianto per non meno di 5 anni;
  2. comunicare alla Regione, entro 60 giorni, ogni variazione o cambio di destinazione apportata all'impianto;
  3. fornire alla Regione tutti i dati richiesti relativi al risparmio energetico ed all'efficacia dell'intervento;
  4. iniziare i lavori entro 3 mesi dalla notifica della concessione del contributo;
  5. terminare i lavori e consegnare la documentazione finale entro 12 mesi dalla stessa data.

2. Eventuali proroghe per l'inizio dei lavori e la consegna della documentazione finale sono concesse, su motivata richiesta del beneficiario e per il tempo strettamente necessario, con decreto del dirigente del servizio Artigianato e Industria.

3. Nel caso che il beneficiario intenda apportare modifiche al progetto originale, deve essere data comunicazione alla Regione allegando la documentazione tecnica da cui risulti che le modifiche da apportare non peggiorino il rapporto tra energia prodotta o risparmiata e il costo imputabile all'intervento. L'accoglimento della modifica è comunicato con lettera del dirigente del Servizio Artigianato e Industria. La modifica non può comportare in alcun caso un aumento del contributo.

Art. 13
Cumulo e casi di revoca

1. I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altre incentivazioni a carico del bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

2. La revoca del contributo è disposta dal dirigente del servizio Artigianato e Industria nei seguenti casi

  1. quando le opere non siano iniziate entro il termine previsto all'art. 12 comma 1, lett. d), tenuto conto dell'eventuale proroga;
  2. quando la documentazione finale di completamento dell'opera non sia consegnata entro il termine di cui all'art. 12 comma 1, lettera e), tenuto conto dell'eventuale proroga;
  3. quando l'intervento, a seguito di verifica, non ha conseguito le finalità del presente bando.

3. I fondi revocati e le economie accertate in sede di liquidazione sono utilizzati per le iniziative favorevolmente istruite e non finanziate per mancanza di fondi, secondo le graduatorie approvate per ogni settore di intervento per l'anno in corso o per gli anni successivi.

Art. 14
Verifiche

1. Per progetti che comportino un investimento superiore ai 100 mila euro (193,627 milioni di lire), la verifica della rispondenza dell'intervento al progetto presentato, del risparmio o della produzione di energia ottenibile e della spesa effettivamente sostenuta è effettuata da una commissione, nominata dal presidente della giunta, composta dal dirigente dell'Ufficio Industria o da un suo delegato, dal responsabile dell'ufficio Fonti Energetiche e da un funzionario amministrativo indicato dal dirigente del servizio Artigianato e Industria.

2. La commissione, dopo la nomina, procede all'esame della documentazione probante effettuando anche sopralluoghi e verifiche, a spese del beneficiario, per accertare la spesa effettivamente sostenuta e la produzione o il risparmio energetico conseguito; procede quindi alla stesura del verbale da consegnare al servizio Artigianato e Industria entro 90 giorni dall'incarico.

3. Ai componenti della commissione competono le indennità, a carico del beneficiario, previste dalle tabelle allegate al decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20/2/1995 n. 1221. 4. Qualora l'investimento globale risulti inferiore ai 100 mila euro la verifica è disposta d'ufficio restando a carico del beneficiario le spese per eventuali sopralluoghi..

Art. 15
Diffusione della cultura energetica

Al fine di favorire l'uso di risorse locali rinnovabili nonché un risparmio energetico basato sull'uso efficiente dell'energia, la giunta regionale, utilizzando i fondi di cui all'art. 2 comma 2, lettera d), promuove convegni, conferenze e campagne informative generali, anche tramite mezzi di informazione di massa, in modo da coinvolgere sia gli operatori di settore che gli utenti finali.