Legge Regionale n.13 del 23
febbraio 2000
Interventi per lo sviluppo della qualità e dellinnovazione tecnologica nelle
piccole e medie imprese
Art.1
(Finalità)
1. La Regione promuove con la presente legge lo
sviluppo dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale, la qualificazione e
linnovazione tecnologica dei processi produttivi e dei prodotti nelle piccole e
medie imprese mediante la concessione di contributi.
Art.2
(Interventi ammissibili)
1.Gli interventi ammessi al finanziamento
riguardano:
- la certificazione dei sistemi di qualità aziendale conforme
alle norme ISO 9000, a quelle derivate e alle successive modifiche, rilasciata da
organismi nazionali accreditati Sincert o da organismi internazionali accreditati;
- lattestazione delle specifiche tecniche dei prodotti a seguito
di prove svolte presso i competenti laboratori;
- la marcatura CE dei prodotti, ottenuta in seguito ad
autocertificazione o a certificazione "di tipo" rilasciata da organismi
notificati;
- linformatizzazione di processi produttivi, di gestione e di
magazzino;
- e) la certificazione dei sistemi di gestione ambientale conforme alle
norme ISO 14000 e derivate, rilasciata da organismi nazionali accreditati Sincert o da
organismi internazionali accreditati; lecogestione e laudit (EMAS), secondo il
Regolamento Comunitario vigente; lecolabel secondo il regolamento CEE 880/92 e
successive modifiche;
- il trasferimento, nelle strutture produttive, di tecnologie relative
a materiali, ai processi produttivi, ai prodotti, ai collaudi intermedi e finali;
- lacquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla
pratica del commercio elettronico;
- lattività di progettazione, prototipazione rapida e di
produzione di prova;
- laccreditamento di laboratori o di organismi di certificazione
presso enti nazionali, comunitari o internazionali di accreditamento.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
- Possono accedere ai benefici della presente legge le piccole e medie
imprese, singole o associate, come definite dalla Comunicazione n. 96/C 213/04 della
Commissione U.E., operanti nei settori indicati dal Quadro attuativo di cui allart.
8 ed aventi sedi o stabilimenti localizzati nel territorio delle Marche.
Art. 4
(Contributi)
- I contributi per la realizzazione degli interventi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera a), sono concessi secondo i seguenti criteri:
- contributi fissi da un minimo di 8 milioni a un massimo di 80
milioni, in base a scaglioni di spese ammissibili, definiti dal Quadro attuativo;
- in alternativa contributo pari al 30 per cento delle spese
ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 100 milioni di lire.
- I contributi per la realizzazione degli interventi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera b) sono concessi nella misura del 30 per cento delle
spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 30 milioni di lire.
- I contributi per la realizzazione degli interventi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera c) sono concessi nella misura di 3 milioni di
lire per ogni intervento, fino ad un massimo di 12 milioni di lire.
- I contributi per la realizzazione degli interventi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera d) sono concessi nella misura del 30 per cento delle
spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 20 milioni.
- I contributi per la realizzazione degli interventi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera e) sono concessi nella misura del 30 per cento delle
spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 100 milioni.
- I contributi per la realizzazione degli interventi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera f) sono concessi nella misura del 30 per cento delle
spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di lire 100.000.000.
- I contributi per la realizzazione degli interventi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera g) sono concessi nella misura del 30 per cento delle
spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di lire 100.000.000.
- I contributi per la realizzazione degli interventi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera h) sono concessi nella misura del 50 per cento delle
spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di lire 50 milioni.
- I contributi per la realizzazione degli interventi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera i) sono concessi nella misura del 50 per cento delle
spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di lire 30 milioni.
Art. 5
(Presentazione delle domande)
- Le domande sono redatte e presentate secondo le modalità indicate
dal Quadro attuativo di cui allarticolo 8.
Art. 6
(Limiti dei contributi)
- Lentità dei contributi concessi ai sensi della presente legge
non può eccedere, in alcun caso, i limiti previsti dal regime comunitario denominato
"De minimis" (importo massimo di lire 193.627.000 per un periodo di tre anni).
- Ai fini del calcolo dellimporto massimo, tali contributi sono
cumulabili con ogni altra forma di aiuti "De minimis" ricevuti a qualsiasi
titolo dal medesimo beneficiario.
- I contributi concessi ai sensi della presente legge non sono
cumulabili con ogni altra forma di aiuto prevista, per le stesse finalità, dagli Enti
locali.
Art.7
(Rispetto dei contratti di lavoro)
- Le imprese beneficiarie del contributo previsto dalla presente legge
devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti
dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria di
appartenenza.
Art. 8
(Quadro attuativo)
- Il Quadro attuativo della presente legge è approvato dalla Giunta
regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la competente Commissione Consiliare
e il Comitato tecnico-consultivo di cui allarticolo 9. Per gli interventi relativi
allanno 2000 il Quadro attuativo è approvato entro 60 giorni dallentrata in
vigore della presente legge.
- Il Quadro attuativo disciplina i seguenti punti :
- i soggetti beneficiari;
- lentità e le modalità di concessione dei contributi
"fissi" relativi agli interventi di cui allarticolo 4, comma 1), lettera
a);
- le spese ammissibili;
- le modalità di presentazione delle domande;
- i criteri di priorità nella valutazione delle domande e le modalità
di liquidazione dei contributi.
Art. 9
(Comitato tecnico-consultivo)
- E istituito un Comitato tecnico-consultivo, presieduto dal
Dirigente del servizio artigianato-industria o da un suo delegato e composto da tecnici
dotati di idonea competenza professionale dimostrata da apposito curriculum vitae e
designati dalle seguenti associazioni di categoria: due dalle organizzazioni
dellartigianato, due da quelle dellindustria, uno dalla cooperazione, uno
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
- Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale, resta in carica per tre anni.
- Il Comitato esprime parere obbligatorio sul Quadro attuativo di cui
allarticolo 8 e formula proposte integrative per la migliore applicazione della
presente legge.
Art. 10
(Azioni informative)
Per diffondere la cultura della qualità e
dellinnovazione e facilitare laccesso ai benefici previsti dalla presente
legge, la Regione promuove azioni informative tra i piccoli e medi imprenditori e gli
artigiani.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
- Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate: per
lanno 2000 la spesa di lire 4.000 milioni; per lanno 2001 la spesa di lire
4.000 milioni.
- La somma di cui al comma 1, relativa allanno 2000, è stata
così ripartita:
- interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a): lire
1.650.000.000;
- interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b): lire
300.000.000;
- interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c): lire
200.000.000;
- interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera d): lire
850.000.000;
- interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera e): lire
200.000.000;
- interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera f): lire
200.000.000;
- interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera g): lire
200.000.000;
- interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera h): lire
200.000.000;
- interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera i): lire
100.000.000;
- azioni informative di cui allarticolo 10: lire 100.000.000.
- Per gli anni successivi si provvederà alla ripartizione delle somme
per gli interventi previsti dalla presente legge con le leggi di approvazione dei
rispettivi bilanci.
- Alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge si provvede:
- per lonere di lire 4.000 milioni relativo allanno 2000,
mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 10,
dellelenco 1 del bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001;
- per lonere di lire 4.000 milioni relativo allanno 2001
mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 10,
dellelenco 1 del bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001;
- per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito
derivante dai tributi propri della Regione.
- Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla
presente legge sono iscritte a carico di apposti capitoli che la GiuntaRegionale è
autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per
lanno 2000, per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 12
(Riutilizzo dei fondi)
- In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti
previsti per un tipo di intervento compreso tra quelli indicati dalla presente legge, la
Giunta regionale è autorizzata a variare corrispondentemente in aumento i finanziamenti
destinati a uno o più dei restanti tipi di intervento.
Art. 13
(Abrogazione di legge)
- La l.r. 21 novembre 1997, n.66 è abrogata. Sono fatti salvi gli
effetti degli atti emanati in esecuzione della medesima l.r. 66/1997.
Art. 14
(Dichiarazione di urgenza)
- La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.