Legge Regionale n.14 del 23 febbraio 2000
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 maggio 1997, n.33 "Interventi
per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato marchigiano"
Art. 1
(Modifiche allarticolo 5 della L.R. 20 maggio 1997, n.33)
- Il comma 4 dellart.5 della l.r. 20 maggio 1997, n.33 concernente "Interventi
per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato marchigiano" è sostituito
dal seguente: "4. Il contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui alle
lettere c) e d), comma 1, dellarticolo 4, è stabilito nella misura massima del 2
per cento e può essere conferito, secondo le modalità stabilite dal Quadro attuativo di
cui al comma 4 dellarticolo 2, anche a cooperative di garanzia o loro consorzi
".
Art. 2
(Modifiche allarticolo 7 della l.r. 33/1997)
- La lettera c) del comma 3 dellarticolo 7 della l.r. 33/1997 è sostituita dalla
seguente:"c) il contributo regionale in conto interessi non può essere superiore
al 30 per cento del tasso di riferimento Artigianacassa del mese in cui avviene
lerogazione da parte della banca ed è elevabile fino al 50 per cento per i settori
e territori individuati annualmente dalla Giunta regionale con il quadro attuativo sulla
base degli indicatori economici più significativi, in particolare per i Comuni ricadenti
nelle aree dei parchi, delle Comunità montane e delle zone ammissibili allobiettivo
2 ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999".
Art. 3
(Modifiche allarticolo 9 della l.r. 33/1997)
- Nella lettera c) del comma 2 dellarticolo 9 della l.r. 33/1997 le parole
"dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore allimporto versato,
a favore di iniziative di enti pubblici finalizzate allammodernamento delle
produzioni artigiane e alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti"
sono sostituite dalle seguenti "dedotti il capitale versato e rivalutato e i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e/o sviluppo
della cooperazione".
Art. 4
(Abrogazione dellarticolo 10 della l.r. 33/1997)
- Larticolo 10 della l.r. 33/1997 è abrogato.
Art. 5
(Modifiche allarticolo 17 della l.r. 33/1997)
- La lettera b) del comma 2 dellarticolo 17 della l.r. 33/1997 è soppressa.
Art. 6
(Modifiche allarticolo 32 della l.r. 33/1997)
- Nella lettera a) del comma 3 dellarticolo 32 della l.r. 33/1997 sono soppresse le
seguenti parole "con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo i dati
dellultimo censimento della popolazione".
- La lettera b) del comma 3 dellarticolo 32 della l.r. 33/1997 è soppressa
Art. 7
(Modifiche allarticolo 33 della l.r. 33/1997)
- Al comma 1 dellart.33 della l.r. 33/1997 sono soppresse le parole: "con
popolazione superiore ai 15 mila abitanti".
- Il comma 2 dellarticolo 33 della l.r. 33/1997 è sostituito dal seguente:"2.
Al fine di concorrere alle spese per il recupero o la ristrutturazione dei locali di cui
al comma 3, lettera a), punto 2), dellarticolo 32, la Regione concede ai Comuni
contributi fino al 60 per cento delle spese; il contributo è elevato fino all80 per
cento per i Comuni compresi nelle zone ammissibili allobiettivo 2 ai sensi del
regolamento (CE) 1260/1999 e per i Comuni dove sia stato approvato il piano
comunale".
Art. 8
(Modifiche allarticolo 46 della l.r. 33/1997)
- Al comma 3 dellarticolo 46 della l.r. 33/1997 sono aggiunte le seguenti lettere:
"l) la bonifica delle strutture contenenti amianto e/o altri materiali inquinanti;
m) il rinnovo o lacquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici
per attività produttive nel settore del recupero e riciclaggio degli scarti di
lavorazione, degli scarti derivanti dalla raccolta differenziata e degli imballaggi, al
fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo
produttivo."
- Al comma 4 dellarticolo 46 della l.r. 33/1997 le parole "nella misura del 40
per cento" sono sostituite dalle parole "nella misura del 30 per cento".
Art. 9
(Adeguamento della l.r. 33/1997 al regolamento (CE) 1260/1999)
- I riferimenti della l.r. 33/1997, così come modificata dalla presente legge, alle aree
previste nei documenti unici di programmazione, obiettivo 2 e 5b del regolamento CEE
2081/1993 si intendono estesi anche alle aree individuate in base al nuovo obiettivo 2 di
cui al regolamento (CE) 1260/1999, ivi comprese quelle che beneficiano del sostegno
transitorio del FERS per il periodo 2000/2005.
Art. 10
(Modifica della l.r. 12 aprile 1995, n.43)
- La terza ed ultima annualità di contributi, pari a lire 3.000 milioni, prevista
dallarticolo 2 della l.r. 12 aprile 1995, n.43 ed iscritta allarticolo 4, tab.
F, capitolo 3214201, della l.r. 11 maggio 1999, n.7 "Provvedimento generale di
rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)" è trasferita alla Società
"Sviluppo Marche SpA" SVIM SpA e sarà utilizzata per lacquisto di quote
partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche SpA, cedute dai soci
pubblici e privati, i quali ultimi reinvestiranno il netto ricavo nella sottoscrizione e
versamento del capitale sociale della Società regionale di Garanzia Marche, Soc. coop. a
r.l.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
- Per le finalità previste dalla l.r. 33/1997 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di
lire 23.000.000.000; per l'anno 2001 la spesa di lire 23.000.000.000.
- Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di
approvazione dei rispettivi bilanci.
- La somma di lire 23.000.000.000 di cui al comma 1, relativa all'anno 2000, è così
ripartita:
- interventi di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b): lire 450.000.000;
- interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d): lire 250.000.000;
- interventi di cui all'articolo 6: lire 200.000.000;
- interventi di cui all'articolo 7: lire 6.500.000.000;
- interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a): lire 2.000.000.000;
- interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b): lire 2.000.000.000;
- interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e c): lire 4.000.000.000;
- interventi di cui all'articolo 20, lire 3.000.000.000;
- interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a): lire 100.000.000;
- interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b): lire 300.000.000;
- interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c): lire 400.000.000;
- interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera d): lire 100.000.000;
- interventi di cui all'articolo 22, comma 3: lire 400.000.000;
- interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a): lire 100.000.000;
- interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b): lire 900.000.000;
- interventi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a): lire 150.000.000;
- interventi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b): lire 150.000.000;
- interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a1): lire 100.000.000;
- interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a2): lire 150.000.000;
- interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera c): lire 150.000.000;
- interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d): lire 200.000.000;
- interventi di cui all'articolo 36: lire 200.000.000;
- interventi di cui all'articolo 44: lire 100.000.000;
- interventi di cui all'articolo 46, comma 1: lire 1.000.000.000;
- interventi di cui all'articolo 49: lire 100.000.000;
- Per gli anni successivi si provvederà al rifinanziamento della l.r. 33/1997 mediante
ripartizione delle somme stabilite con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
- Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 33/1997
sono previsti tre limiti di impegno di durata settennale di lire 450 milioni annui
decorrenti rispettivamente dal 2000 al 2006, dal 2001 al 2007 e dal 2002 al 2008, recanti
complessivamente un onere di lire 9.450 milioni.
- Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della l.r. 33/1997
sono previsti tre limiti di impegno di durata settennale di lire 250 milioni annui
decorrenti rispettivamente dal 2000 al 2006, dal 2001 al 2007 e dal 2002 al 2008, recanti
complessivamente un onere di lire 5.250 milioni.
- Gli importi di cui ai commi 5 e 6 si intendono comprensivi delle commissioni spettanti
allArtigiancassa SpA per la gestione dei suddetti interventi agevolativi.
- Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per l'onere di lire 23.000.000.000 relativo all'anno 2000, mediante impiego delle somme
iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 9 dell'elenco 1, del bilancio pluriennale
per il triennio 1999/2001;
- per l'onere di lire 23.000.000.000 relativo all'anno 2001, mediante impiego delle somme
iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 9 dell'elenco 1, del bilancio pluriennale
per il triennio 1999/2001;
- per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai
tributi propri della Regione.
- Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono
iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire
nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000; per gli anni
successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 12
(Dichiarazione durgenza)