Legge Regionale n.14 del 23 febbraio 2000
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 maggio 1997, n.33 "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano"

Art. 1
(Modifiche all’articolo 5 della L.R. 20 maggio 1997, n.33)

  1. Il comma 4 dell’art.5 della l.r. 20 maggio 1997, n.33 concernente "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano" è sostituito dal seguente: "4. Il contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui alle lettere c) e d), comma 1, dell’articolo 4, è stabilito nella misura massima del 2 per cento e può essere conferito, secondo le modalità stabilite dal Quadro attuativo di cui al comma 4 dell’articolo 2, anche a cooperative di garanzia o loro consorzi ".

Art. 2
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 33/1997)

  1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:"c) il contributo regionale in conto interessi non può essere superiore al 30 per cento del tasso di riferimento Artigianacassa del mese in cui avviene l’erogazione da parte della banca ed è elevabile fino al 50 per cento per i settori e territori individuati annualmente dalla Giunta regionale con il quadro attuativo sulla base degli indicatori economici più significativi, in particolare per i Comuni ricadenti nelle aree dei parchi, delle Comunità montane e delle zone ammissibili all’obiettivo 2 ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999".

Art. 3
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 33/1997)

  1. Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 33/1997 le parole "dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all’importo versato, a favore di iniziative di enti pubblici finalizzate all’ammodernamento delle produzioni artigiane e alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti" sono sostituite dalle seguenti "dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e/o sviluppo della cooperazione".

Art. 4
(Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 33/1997)

  1. L’articolo 10 della l.r. 33/1997 è abrogato.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 17 della l.r. 33/1997)

  1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 33/1997 è soppressa.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 32 della l.r. 33/1997)

  1. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 33/1997 sono soppresse le seguenti parole "con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo i dati dell’ultimo censimento della popolazione".
  2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 33/1997 è soppressa

Art. 7
(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 33/1997)

  1. Al comma 1 dell’art.33 della l.r. 33/1997 sono soppresse le parole: "con popolazione superiore ai 15 mila abitanti".
  2. Il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 33/1997 è sostituito dal seguente:"2. Al fine di concorrere alle spese per il recupero o la ristrutturazione dei locali di cui al comma 3, lettera a), punto 2), dell’articolo 32, la Regione concede ai Comuni contributi fino al 60 per cento delle spese; il contributo è elevato fino all’80 per cento per i Comuni compresi nelle zone ammissibili all’obiettivo 2 ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999 e per i Comuni dove sia stato approvato il piano comunale".

Art. 8
(Modifiche all’articolo 46 della l.r. 33/1997)

  1. Al comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 33/1997 sono aggiunte le seguenti lettere:
  2. "l) la bonifica delle strutture contenenti amianto e/o altri materiali inquinanti;

    m) il rinnovo o l’acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore del recupero e riciclaggio degli scarti di lavorazione, degli scarti derivanti dalla raccolta differenziata e degli imballaggi, al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo."

  3. Al comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 33/1997 le parole "nella misura del 40 per cento" sono sostituite dalle parole "nella misura del 30 per cento".

Art. 9
(Adeguamento della l.r. 33/1997 al regolamento (CE) 1260/1999)

  1. I riferimenti della l.r. 33/1997, così come modificata dalla presente legge, alle aree previste nei documenti unici di programmazione, obiettivo 2 e 5b del regolamento CEE 2081/1993 si intendono estesi anche alle aree individuate in base al nuovo obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) 1260/1999, ivi comprese quelle che beneficiano del sostegno transitorio del FERS per il periodo 2000/2005.

Art. 10
(Modifica della l.r. 12 aprile 1995, n.43)

  1. La terza ed ultima annualità di contributi, pari a lire 3.000 milioni, prevista dall’articolo 2 della l.r. 12 aprile 1995, n.43 ed iscritta all’articolo 4, tab. F, capitolo 3214201, della l.r. 11 maggio 1999, n.7 "Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)" è trasferita alla Società "Sviluppo Marche SpA" SVIM SpA e sarà utilizzata per l’acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche SpA, cedute dai soci pubblici e privati, i quali ultimi reinvestiranno il netto ricavo nella sottoscrizione e versamento del capitale sociale della Società regionale di Garanzia Marche, Soc. coop. a r.l.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per le finalità previste dalla l.r. 33/1997 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 23.000.000.000; per l'anno 2001 la spesa di lire 23.000.000.000.
  2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
  3. La somma di lire 23.000.000.000 di cui al comma 1, relativa all'anno 2000, è così ripartita:
    1. interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b): lire 450.000.000;
    2. interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d): lire 250.000.000;
    3. interventi di cui all'articolo 6: lire 200.000.000;
    4. interventi di cui all'articolo 7: lire 6.500.000.000;
    5. interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a): lire 2.000.000.000;
    6. interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b): lire 2.000.000.000;
    7. interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e c): lire 4.000.000.000;
    8. interventi di cui all'articolo 20, lire 3.000.000.000;
    9. interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a): lire 100.000.000;
    10. interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b): lire 300.000.000;
    11. interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c): lire 400.000.000;
    12. interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera d): lire 100.000.000;
    13. interventi di cui all'articolo 22, comma 3: lire 400.000.000;
    14. interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a): lire 100.000.000;
    15. interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b): lire 900.000.000;
    16. interventi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a): lire 150.000.000;
    17. interventi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b): lire 150.000.000;
    18. interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a1): lire 100.000.000;
    19. interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a2): lire 150.000.000;
    20. interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera c): lire 150.000.000;
    21. interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d): lire 200.000.000;
    22. interventi di cui all'articolo 36: lire 200.000.000;
    23. interventi di cui all'articolo 44: lire 100.000.000;
    24. interventi di cui all'articolo 46, comma 1: lire 1.000.000.000;
    25. interventi di cui all'articolo 49: lire 100.000.000;
  1. Per gli anni successivi si provvederà al rifinanziamento della l.r. 33/1997 mediante ripartizione delle somme stabilite con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
  2. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 33/1997 sono previsti tre limiti di impegno di durata settennale di lire 450 milioni annui decorrenti rispettivamente dal 2000 al 2006, dal 2001 al 2007 e dal 2002 al 2008, recanti complessivamente un onere di lire 9.450 milioni.
  3. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della l.r. 33/1997 sono previsti tre limiti di impegno di durata settennale di lire 250 milioni annui decorrenti rispettivamente dal 2000 al 2006, dal 2001 al 2007 e dal 2002 al 2008, recanti complessivamente un onere di lire 5.250 milioni.
  4. Gli importi di cui ai commi 5 e 6 si intendono comprensivi delle commissioni spettanti all’Artigiancassa SpA per la gestione dei suddetti interventi agevolativi.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
    1. per l'onere di lire 23.000.000.000 relativo all'anno 2000, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 9 dell'elenco 1, del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001;
    2. per l'onere di lire 23.000.000.000 relativo all'anno 2001, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 9 dell'elenco 1, del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001;
    3. per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
  1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 12
(Dichiarazione d’urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.