Legge Regionale 20 maggio 1997, n. 33.
Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano
(Bollettino Ufficiale n.46 del 29/07/97)

TESTO COORDINATO con le modifiche apportate dalla Legge regionale 23 febbraio 2000, n.14

Il Consiglio regionale ha approvato:

il Commissario del Governo ha apposto il visto:

il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

INDICE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

Art. 2

(Piano regionale per l'artigianato)

CAPO II

Agevolazioni per l'accesso al credito

Art. 3

(Strumenti di intervento)

Art. 4

(Contributi all'Artigiancassa)

Art. 5

(Modalità di liquidazione dei finanziamenti da parte dell'Artigiancassa)

Art. 6

(Contributi per le operazioni di locazione finanziaria eccedenti i limiti

operativi dell'Artigiancassa)

Art. 7

(Contributi per la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti garantiti

dalle cooperative artigiane di garanzia)

Art. 8

(Procedura per la concessione dei contributi in conto interessi)

Art. 9

(Requisiti delle cooperative artigiane di garanzia)

Art. 10

(Società regionale di garanzia)

CAPO III

Contributi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di aree

attrezzate e di fabbricati da destinare alle attività artigiane

Art. 11

(Contributi in conto capitale)

Art. 12

(Presentazione delle domande)

Art. 13

(Concessione dei contributi)

Art. 14

(Liquidazione dei contributi)

Art. 15

(Vincolo di destinazione)

Art. 16

(Termine di validità della documentazione di spesa)

CAPO IV

Sostegno degli investimenti innovativi

Art. 17

(Tipologia degli interventi)

Art. 18

(Obblighi dei beneficiari)

Art. 19

(Criteri di priorità)

CAPO V

Programma di promozione commerciale ed economica

Art. 20

(Iniziative di promozione commerciale ed economica)

Art. 21

(Modalità di organizzazione delle iniziative)

CAPO VI

Incentivi all'associazionismo

Art. 22

(Progetti ammissibili)

Art. 23

(Spese ammissibili)

Art. 24

(Modalità di presentazione delle domande e di liquidazione dei contributi)

CAPO VII

Tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità

Art. 25

(Contributi regionali ai Comuni e alle imprese artigiane singole o associate)

Art. 26

(Modalità di presentazione delle domande)

Art. 27

(Concessione e liquidazione del contributo)

Art. 28

(Altri contributi regionali)

Art. 29

(Procedure per la concessione dei contributi)

Art. 30

(Importo dei contributi)

Art. 31

(Formazione professionale ed istruzione artigiana nei settori dell'artigianato

artistico, tradizionale e tipico di qualità)

CAPO VIII

Interventi per l'artigianato dei servizi

Art. 32

(Tipologia di attività delle imprese dei servizi)

Art. 33

(Importo dei contributi)

CAPO IX

Contributi per azioni di informazione e di animazione economica

Art. 34

(Tipologia di azioni)

Art. 35

(Beneficiari)

Art. 36

(Progetti ammissibili)

Art. 37

(Criteri di priorità)

Art. 38

(Importo del contributo)

CAPO X

Interventi a tutela della professionalità degli artigiani

Art. 39

(Interventi a tutela della professionalità degli artigiani)

CAPO XI

Commissione tecnica e Osservatorio regionale per l'artigianato

Art. 40

(Commissione tecnica per l'artigianato)

Art. 41

(Osservatorio regionale per l'artigianato)

Art. 42

(Obiettivi dell'Osservatorio)

Art. 43

(Attività dell'Osservatorio)

Art. 44

(Programma annuale di attività)

CAPO XII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 45

(Alibi delle imprese)

Art. 46

(Contributi alle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese per la tutela

della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, la prevenzione e

riduzione dell'impatto ambientale)

Art. 47

(Limiti massimi degli aiuti)

Art. 48

(Applicazione dei contratti collettivi di lavoro)

Art. 49

(Spese per la Commissione regionale per l'artigianato)

Art. 50

(Disposizioni finanziarie)

Art. 51

(Riutilizzo di fondi)

Art. 52

(Norme transitorie)

Art. 53

(Abrogazione di norme)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.

2. In attuazione di principi stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, dalla legge 17 marzo 1997, n. 59 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, ottavo comma, dello Statuto, la Regione con la presente legge disciplina:

a) le agevolazioni per l'accesso al credito;

b) i contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, il riuso e la costruzione di aree e di fabbricati;

c) il sostegno degli investimenti innovativi;

d) il programma di promozione commerciale ed economica;

e) gli incentivi all'associazionismo e alla cooperazione tra imprese artigiane;

f) la tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità;

g) gli interventi per l'artigianato dei servizi;

h) i contributi per azioni di informazione e di animazione economica;

i) la tutela della professionalità degli artigiani a garanzia degli utenti;

l) la commissione tecnica e l'osservatorio regionale per l'artigianato.

Art. 2

(Piano regionale per l'artigianato)

1. La Giunta regionale, sentiti la conferenza regionale delle autonomie, il comitato economico e sociale e le associazioni di categoria, trasmette al Consiglio regionale che l'approva nei successivi sessanta giorni, la proposta di piano regionale triennale per l'artigianato.

2. I pareri richiesti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 devono essere espressi entro venti giorni dalla trasmissione della proposta di piano, altrimenti la Giunta ha facoltà di prescinderne.

3. Il piano indica:

a) gli obiettivi e le priorità da perseguire e i risultati attesi in relazione ai settori specifici di cui agli articoli successivi;

b) la disciplina delle attività pubbliche e private inerenti al settore e l'uso delle relative risorse;

c) i modi ed i tempi degli interventi ed i criteri per la loro localizzazione, nonché la durata del piano stesso;

d) i criteri e le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi, l'entità ed i limiti della quota di finanziamento assistita dal contributo regionale, nonché la misura dei contributi in conto interessi e in conto canoni in conformità a quanto consentito dalla vigente normativa statale;

e) le strutture responsabili dell'istruttoria delle domande, dell'attuazione degli interventi e della gestione, nonché le procedure di vigilanza e di controllo, sostitutive e di revoca in ordine alle misure disposte dalla presente legge;

f) le convenzioni da stipulare con i soggetti di cui alla lettera e);

g) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione per tipo di costo e per durata, con la valutazione degli investimenti in termini di analisi di costi-benefici;

h) l'eventuale articolazione del piano stesso in programmi e progetti specifici.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce il quadro attuativo della legge e del piano per l'anno successivo, precisando gli interventi prioritari e le altre modalità applicativa. Il quadro attuativo contiene anche lo schema tipo di domanda, di relazione sintetica sull'intervento da realizzare e di rendiconto a cui i soggetti interessati si devono attenere.

CAPO IIAgevolazioni per l'accesso al credito

Art. 3

(Strumenti di intervento)

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato agevolando l'accesso al credito delle imprese artigiane. A questo fine gli strumenti di intervento della Regione comprendono:

a) contributi alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa);

b) contributi per le operazioni di locazione finanziaria eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa;

c) contributi per la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti della durata massima di quarantotto mesi coperti da garanzie delle cooperative di garanzia;

d) contributi, concessi ai sensi delle l.r. 3 gennaio 1994, n. 1 e 12 aprile 1995, n. 43, per finanziamenti a medio-lungo termine.

Art. 4

(Contributi all'Artigiancassa)

1. Il piano regionale, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane e di aumentare l'occupazione nel settore, sostiene i nuovi investimenti delle imprese assegnando conferimenti all’Artigiancassa da utilizzare per:

a) la riduzione dei tassi di interesse nella parte di finanziamento eccedente quella agevolabile con i contributi statali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la sostituzione dei contributi statali eventualmente

esauriti nei limiti degli stanziamenti annuali della Regione;

b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria, previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, nella parte di finanziamento eccedente quella agevolabile con i contributi statali;

c) la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti concernenti la trasformazione dei debiti da breve a medio termine e i crediti all'esportazione;d) la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti volti a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire e a ridurre l'impatto ambientale.

2. I finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sui quali interviene il contributo regionale, concernono:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori;

b) l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti a trasporto merci.

3. Non sono ammissibili al contributo regionale i finanziamenti per costituzione

di scorte.

4. L'entità delle quote di finanziamento assistite dal contributo regionale e la misura delle riduzioni dei tassi di interesse sono quelle consentite dalla normativa statale vigente.

Art. 5

(Modalità di liquidazione dei finanziamenti da parte dell'Artigiancassa)

1. Le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4 vanno presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge 949/1952 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 240/1981, all'Artigiancassa, che provvede altresì all'istruttoria delle richieste. L'approvazione delle stesse avviene ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685 da parte del comitato tecnico regionale nominato ai sensi dell'articolo 37 della legge 949/1952 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La misura del contributo in conto canoni è determinata ai sensi del capo VI della legge 949/1952 e successive modificazioni e ai sensi della legge 240/1981.

3. Il contributo in conto canoni è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi della legge 949/1952 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.Il contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui alle lettere c) e d), comma 1, dell’articolo 4, è stabilito nella misura massima del 2 per cento e può essere conferito, secondo le modalità stabilite dal quadro attuativo di cui al comma 4 dell’articolo 2, anche a cooperative di garanzia o loro consorzi.

5. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati con apposita convenzione che prevede, fra l'altro, le modalità dell'erogazione dei conferimenti regionali e la presentazione di apposito rendiconto delle erogazioni effettuate in ogni esercizio.

6. Le somme conferite e gli interessi maturati non impegnati dall'Artigiancassa nell'esercizio di competenza possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6

(Contributi per le operazioni di locazione finanziaria eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa)

1. La Regione, al fine di ampliare le capacità produttive, di favorire l'aggiornamento tecnologico delle imprese singole ed associate, nonché lo sviluppo dell'occupazione, concede contributi una tantum per le operazioni di locazione finanziaria relative all'acquisto di laboratori, impianti, macchine, attrezzature e automezzi, escluse le autovetture per trasporto di persone.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito ad operazioni ad operazioni di locazione finanziaria per importi eccedenti, sono ad in massimo di lire 120 milioni, i limiti operativi dell'Artigiancassa, come integrati ai sensi

dell'articolo 4.

3. Il contributo regionale è pari al 10 per cento della differenza tra il valore del bene locato e l'importo delle operazioni agevolate.

4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo devono pervenire al servizio competente non oltre novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Artigiancassa.

Art. 7

(Contributi per la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia)

1. La Regione interviene per la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti accordati agli artigiani e ai loto consorzi e cooperative, che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane.

2. Il contributo regionale è concesso solo per finanziamenti garantiti da cooperative di garanzia.

3. La Regione concorre al pagamento degli interessi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente e annualmente a lire 50 milioni, anche si ottenuto con più operazioni bancarie; detto importo è elevato a lire 100 milioni per i consorzi e le cooperative;

b) la durata del prestito non può essere superiore a quarantotto mesi;

c) il contributo regionale in conto interessi non può essere superiore al 30 per cento del tasso di riferimento Artigiancassa del mese in cui avviene l’erogazione da parte della banca ed è elevabile fino al 50 per cento per i settori e territori individuati annualmente dalla Giunta regionale con il quadro attuativo sulla base degli indicatori economici più significativi, in particolare per i Comuni ricadenti nelle aree dei parchi, delle Comunità montane e delle zone ammissibili all’obiettivo 2 ai sensi del regolamento CEE 1260/1999.

4. La Giunta regionale con il quadro attuativo stabilisce annualmente le misure dei contributi in conto interessi e i criteri per il calcolo degli interessi a carico della Regione.

5. La Giunta regionale entro il mesi di gennaio di ogni anno definisce e, previo ricevimento di specifica fidejussione, accredita ad ogni cooperativa il contributo annuale, in relazione al numero di imprese iscritte all'albo degli artigiani di ogni singola provincia, all'importo effettivo delle garanzie rilasciate a fronte delle operazioni di credito perfezionate da ciascuna nell'anno precedente e al numero di soci, risultante dal libro dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Gli eventuali interessi maturati sugli stanziamenti accreditati dalla Regione sono destinati per finalità della presente legge.

7. Sono escluse dai contributi del presente articolo le operazioni che godono di altri benefici.

 

Art. 8

(Procedura per la concessione dei contributi in conto interessi)

1. Le domande delle imprese artigiane per la concessione dei contributi in conto interessi devono essere presentate alle cooperative di garanzia.

2. Le cooperative di garanzia, effettuata la valutazione delle domande, deliberano la concessione dei contributi e trasmettono al servizio regionale competente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giungo, 30 settembre e 30 novembre, copia dell'estratto del verbale del proprio consiglio di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria e il conteggio degli interessi predisposto dagli istituti di credito presso i quali l'operazione viene svolta e l'elenco dei soci aggiornato alla data di trasmissione.

3. La liquidazione dei contributi da parte delle cooperative di garanzia alle banche avviene entro trenta giorni dalla delibera di concessione.

4. Per la liquidazione delle risorse relative a ciascun trimestre le cooperative devono dichiarare di aver esaurito le disponibilità relative a quello precedente.

Art. 9

(Requisiti delle cooperative artigiane di garanzia)

1. I contributi di cui all'articolo 7 sono concessi alle cooperative costituite da almeno 300 soci o da almeno 1.200 soci se operanti nell'ambito dell'intero territorio regionale. Possono essere ammesse a farà parte della cooperativa, purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento né siano fallite e purché il titolare non abbia riportato condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici:

a) le imprese artigiane sia individuali che in forma societaria iscritte all'albo provinciale di cui all'articolo 5 della legge 443/1985;

b) le piccole imprese così come definite del d.m. 1° giugno 1993 e come classificate dal CIPI nella percentuale massima stabilita dall'articolo 6, terzo comma, della legge 443/1985;

c) le forme associate e consortili costituite dalle imprese di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Gli statuti delle cooperative di cui al comma 1 sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.m. 12 febbraio 1959 e successive modificazioni e dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59; gli stessi devono prevedere che:

a) del consiglio di amministrazione fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio regionale;

b) il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale;

c) in caso di scioglimento della società i fondi che risultino disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività, sono devoluti, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e/o sviluppo della cooperazione; la Giunta regionale, alla quale i liquidatori notificano le cause dello scioglimento, dispone la destinazione delle eventuali somme residuali.

3. Eventuali difformità dallo statuto-tipo devono essere approvate dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

4. La Giunta regionale può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria a verificare i requisiti richiesti per la concessione del contributo.

 

Art. 10

(Società regionale di garanzia)

(Abrogato).

 

CAPO III

Contributi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di aree

attrezzate e di fabbricati da destinare alle attività artigiane

 

Art. 11

(Contributi in conto capitale)

1. La Regione concede contributi in conto capitale:

a) ai Comuni ed ai consorzi di imprese per l'acquisizione e/o l'apprestamento di nuove aree o per il ripristino di aree già urbanizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da riutilizzare per l'insediamento di imprese artigiane. Sono ammissibili le spese per: l'acquisizione dell'area, i servizi, la sorveglianza, il collaudo delle opere e la contabilità;

b) alle imprese artigiane singole o associate per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di fabbricati esistenti da destinare ad attività artigiane.

2. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 sono concessi nella misura massima del 25 per cento per le aree già urbanizzate e del 15 per cento per le nuove aree della spesa ritenuta ammissibile, sino al limite massimo di 500 milioni di lire. Il contributo riferito all'acquisto dell'area non può superare l'importo di lire 4.000 al metro quadrato.

3. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono concessi nella misura del 25 per cento, sino al limite massimo di lire 90 milioni per ogni laboratorio realizzato. Verrà concesso un ulteriore contributo di lire 5 milioni per ciascuna unità attiva, fino all'importo massimo di lire 125 milioni, purché l'azienda non abbia provveduto alla riduzione di personale nell'ultimo anno, salvo che per giusta causa.

 

Art. 12

(Presentazione delle domande)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 i soggetti interessati inoltrano domanda al servizio regionale competente.

2. In allegato alla domanda di contributo per l'apprestamento delle aree di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 devono essere trasmessi:

a) da parte dei Comuni singoli o associati:

1) copia della delibera dalla quale risulti l'approvazione del progetto riferito all'apprestamento o al ripristino dell'area per gli insediamenti produttivi;

2) relazione sintetica sullo stato di attuazione del progetto e delle previsioni di spesa con le indicazioni delle modalità di acquisizione o ripristino dell'area, delle opere di urbanizzazione realizzate, dalla superficie totale interessata, del numero e della superficie dei lotti, del rapporto di copertura e dell'indice di fabbricabilità per le destinazioni produttive, della superficie delle aree per servizi, dei criteri di cessione o concessione delle aree, delle modalità e tempi di attuazione e delle previsioni occupazionali;

b) da parte dei consorzi di imprese artigiane: copia della convenzione fra il consorzio e il Comune riferita all'attuazione del piano di lottizzazione dell'area oggetto dell'intervento e copia della delibera del Comune riferita all'approvazione del progetto di lottizzazione con i dati di cui alla lettera a), punto 2. La convenzione dovrà comunque essere presentata prima dell'assegnazione del contributo.

3. In allegato alla domanda per l'acquisto e la ristrutturazione dei fabbricati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 devono essere trasmessi:

a) da parte dei Comuni singoli o associati: copia della deliberazione con cui viene approvato l'intervento e la relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2;

b) da parte delle imprese artigiane e dei loro consorzi:

1) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o compromesso di vendita;

2) concessione edilizia o idonea dichiarazione del Comune attestante la possibilità di rilascio della concessione medesima o altro titolo giuridicamente valido ovvero denuncia di inizio attività edilizia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 60, punto 7.

La concessione edilizia dovrà comunque essere presentata prima dell'assegnazione del contributo;

3) relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

 

Art. 13

(Concessione dei contributi)

1. La concessione dei contributi viene effettuata entro il 30 giugno di ogni anno per le domande pervenute entro il 31 marzo del medesimo anno.

2. In sede di prima applicazione della legge le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dall'approvazione del quadro attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 e i contributi concessi entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

3. I criteri di priorità da osservare nella valutazione delle domande, oltre al saldo occupazionale attivo, sono:

a) per quelli concernenti le aree, il carattere intercomunale dell'intervento, il non utilizzo di altri contributi regionali per interventi analoghi, l'appartenenza ad una Comunità montana;

b) per quelli concernenti i fabbricati, il carattere consortile e la sua consistenza numerica, l'ammontare dell'investimento.

 

Art. 14

(Liquidazione dei contributi)

1. La liquidazione dei contributi è disposta dal Dirigente del servizio secondo le seguenti modalità:

a) per il 70 per cento del contributo, entro trenta giorni dalla data di presentazione di specifica garanzia fidejussoria a favore della Regione rilasciata da istituti bancari, assicurativi e/o altri istituti autorizzati a garanzia dell'anticipazione, fino alla data d'accettazione della documentazione di cui alla lettera b);

b) il rimanente 30 per cento entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto in base allo schema di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. L'atto di fidejussione di cui alla lettera a) del comma 1 é presentato al servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di notifica della concessione di cui all'articolo 13, pena la decadenza del contributo.

3. La documentazione consuntiva di spesa di cui alla lettera b) del comma 1 è presentata al servizio regionale entro due anni dalla data di erogazione dell'anticipazione del contributo, pena la restituzione dell'anticipazione maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

4. Nel caso di rinuncia all'anticipazione di cui alla lettera a) del comma 1 l'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione non oltre due anni dalla notifica di ammissione e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto.

5. I Comuni beneficiari del contributo detraggono dal prezzo di cessione delle aree o dei fabbricati ristrutturati una quota pari alla percentuale del contributo regionale.

6. Le somme resesi disponibili ai sensi dei commi 2 e 3 sono destinate alle stesse finalità previste dall'articolo 11.

 

Art. 15

(Vincolo di destinazione)

1. Nelle aree attrezzate con i contributi regionali è consentita la costruzione dell'abitazione del custode del titolare dell'impresa, sino ad un massimo di 95 mq. utili di superficie abitativa nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

2. Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di dieci anni le aree di insediamento e i fabbricati ristrutturati o costruiti per i quali hanno usufruito delle agevolazioni regionali se non ad altra impresa artigiana, previa autorizzazione del servizio competente.

3. Il termine di dieci anni di cui al comma 2 decorre dalla data di acquisizione, da parte dell'azienda artigiana, della disponibilità dell'area o del fabbricato ristrutturato o costruito e, nel caso di ristrutturazione di fabbricati effettuata direttamente dalle imprese artigiane, il termine decorre dalla data di liquidazione del saldo di cui all'articolo 14.

 

Art. 16

(Termine di validità della documentazione di spesa)

1. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 sono escluse dai contributi regionali le spese sostenute prima dei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, sono escluse dai contributi regionali le spese sostenute prima dei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda e dei dodici mesi se contestuali all'acquisto dell'area e comunque per il primo anno di attuazione della legge.

CAPO IV

Sostegno degli investimenti innovativi

Art. 17

(Tipologia degli interventi)

1. La Regione promuove la diffusione di innovazioni tecnologiche, gestionali, organizzative e commerciali nelle imprese artigiane mediante la concessione di contributi in conto capitale.

2. I contributi, nella misura del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro un importo massimo di 60 milioni, sono riferiti a:

a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo, nonché acquisto di nuovi veicoli tecnici speciali, appositamente equipaggiati per l'esercizio dell'attività;

b) acquisto di hardware e software;

c) acquisto di brevetti o licenze e creazione o acquisizione di marchi.

3. La Giunta regionale con il quadro attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 2, stabilisce annualmente le tipologie di macchinari, attrezzature e di veicoli tecnici speciali ritenuti prioritari.

Art. 18

(Obblighi dei beneficiari)

1. I macchinari, le attrezzature, i sistemi e le apparecchiature oggetto dei contributi di cui all'articolo 17:

a) devono essere di nuova fabbricazione;

b) devono essere installati in locali del soggetto beneficiario;

c) non possono essere distolti dall'uso previsto né alienati per un periodo di almeno cinque anni, salvo che per rinnovamento tecnologico.

 

Art. 19

(Criteri di priorità)

1. Nella valutazione delle richieste vengono utilizzati i criteri di priorità contenuti nel quadro attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 2. Nello stesso quadro attuativo sono indicati i termini di presentazione delle domande, della concessione e della liquidazione dei contributi nonché la documentazione da produrre.

CAPO V

Programma di promozione commerciale ed economica

Art. 20

(Iniziative di promozione commerciale ed economica)

1. Nell'ambito del programma di promozione commerciale ed economica, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni e allo sviluppo delle relazioni commerciali, la Regione definisce il quadro delle iniziative specifiche per espandere la presenza dell'artigianato sui mercati nazionali ed internazionali, nel rispetto delle indicazioni previste dal piano regionale per l'artigianato di cui all'articolo 2.

2. Tali iniziative possono concernere:

a) la realizzazione di progetti promozionali aventi finalità di supporto allo sviluppo economico regionale sotto il profilo del sostegno delle esportazioni e del processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane;

b) la valorizzazione di particolari comparti produttivi marchigiani, con particolare riferimento alle produzioni di qualità, che la Regione individua annualmente;

c) la partecipazione di imprese artigiane a manifestazioni fieristiche e a rassegne commerciali;

d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale e la partecipazione a missioni esplorative;

e) lo svolgimento di ricerca ed analisi di mercato;

f) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualità e di origine.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno la Regione, sentiti i soggetti, quali le associazioni di categoria, l'Istituto per il commercio con l'estero, le Camere di commercio, la Finanziaria regionale Marche, l'Ente fieristico regionale, i consorzi e le società consortili tra le imprese artigiane, le società pubbliche e private di ricerche e di studi di mercato, le società di import-export, interessati alle iniziative di promozione e valutate le loro proposte, approva il programma dei servizi e delle iniziative di promozione e di sostegno da realizzare nel corso dell'anno successivo.

4. Nella definizione del programma viene data priorità alla partecipazione delle imprese dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico che svolgono le attività previste dall'apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, di cui al comma 1 dell'articolo 25.

Art. 21

(Modalità di organizzazione delle iniziative)

1. Il programma di cui all'articolo 20 contiene:

a) gli interventi che la Regione organizza direttamente;

b) gli interventi che la Regione organizza congiuntamente ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 20.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, la misura del contributo regionale, ispirata al principio della sussidiarietà, è fissata con deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma annuale.

CAPO VI

Incentivi all'associazionismo

Art. 22

(Progetti ammissibili)

1. La Regione, al fine di favorire l'associazionismo, accorda provvidenze ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, nonché alle forme associative così come individuate dall'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 443/1985.

2. Alle forme associative di cui al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione di progetti attinenti alla:

a) prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale;

b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, compresi il collegamento informatico con banche dati per l'acquisizione di informazioni di mercato e la costituzione di borse della subfornitura, del contoterzismo e del façon;

c) realizzazione delle attività produttive, degli acquisti e della distribuzione nei settori della sub-fornitura, del contoterzismo e del façon;

d) costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici.

3. Alle forme associative di cui al comma 1 sono concessi altresì contributi in conto capitale, in relazione al volume documentato degli acquisti di materie prime e di prodotti necessari all'attività delle imprese consociate, nelle seguenti misure massime:

a) 4 per cento sui primi 100 milioni di acquisto;

b) 3 per cento sulle somme eccedenti 100 milioni e fino all'importo di lire 300 milioni;

c) 1 per cento sulle somme eccedenti i 300 milioni; la percentuale dell'1 per cento è elevabile al 2 per cento per i consorzi e le cooperative localizzate nei territori montani e in quelli già interessati dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 e nei comuni ricompresi nelle aree di cui all'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/1993, di cui al nuovo obiettivo 2 del regolamento CE 1260/1999, nonché in quelli che beneficiano del sostegno transitorio del FERS per il periodo 2000/2005.

4. Alla realizzazione dei progetti di cui alla lettera b) del comma 2 sono ammesse anche le associazioni temporanee di imprese e/o le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile purché nel rispetto numerico di cui all'articolo 6 della legge 443/1985.

5. Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a 50 milioni.

Art. 23

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione del contributo regionale sono considerate ammissibili:

a) le spese notarili di costituzione;

b) le spese di predisposizione del progetto, per un importo massimo pari a lire 5.000.000;

c) le spese postali e telefoniche;

d) le spese per l'acquisto di hardware e di software, nonché per impianti, macchinari ed attrezzature per la comunicazione;

e) le spese per la manutenzione e l'assistenza tecnica di macchine ed attrezzature ammesse al finanziamento;

f) le spese per canoni di utilizzo di reti informatiche e di locazione di immobili;

g) le spese per la promozione, fatta eccezione per le spese di rappresentanza;

h) le spese per le consulenze e la tenuta dei libri contabili inerenti alle attività comprese nel progetto;

i) le spese per il personale.

2. Il contributo regionale è pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sino ad un massimo di 100 milioni.

3. Le spese di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 sono riferite al solo primo anno di attività dei nuovi consorzi.

 

Art. 24

(Modalità di presentazione delle domande e di liquidazione dei contributi)

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 22 devono pervenire al servizio regionale competente entro il 30 giugno di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo del consorzio o della società consortile, con l'elenco aggiornato dei soci e l'indicazione del oro numero d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) relazione del consiglio di amministrazione della quale si rilevino l'oggetto, le finalità generali, gli obiettivi attesi e i costi previsti dal progetto di attività;

c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

2. Il Dirigente del servizio competente dispone il concessione del contributo entro il 30 settembre e provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di spesa.

 

CAPO VII

Tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità

Art. 25

(Contributi regionali ai Comuni e alle imprese artigiane singole o associate)

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, la Regione concede contributi in conto capitale ai Comuni e alle imprese artigiane singole o associate che svolgano le attività previste dall'apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, la quale provvede altresì al suo aggiornamento sentita la Commissione regionale per l'artigianato.

2. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati sono finalizzati ai seguenti interventi:

a) redazione dei piani comunali o intercomunali per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità per un importo massimo concedibile pari a lire 15.000.000;

b) recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa disporre per almeno dieci anni, situati nelle aree individuate nei piani comunali, al fine di concederli ad imprese artigiane con contratto di locazione gratuita per i primi tre anni o, in località di rilevante afflusso turistico e in quella ad alta presenza di attività di artigianato artistico, tradizionale e di qualità, al fine di realizzare centri espositivi; il contributo, che non può superare i 200 milioni di lire, è pari al 50 per cento della spesa. In assenza del piano comunale il contributo è pari al 30 per cento della spesa.

3. I contributi alle imprese artigiane sono concessi nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di lire 100.000.000, per interventi localizzati nelle aree individuate dai piani comunali e finalizzati ai seguenti interventi:

a) ristrutturazione di locali di proprietà o in locazione con contratto almeno quinquennale;

b) spese di primo impianto ed avviamento per le nuove imprese costituite con prima dei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

In assenza del piano comunale i contributi sono concessi nella misura del 40 per cento.

Art. 26

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 25 devono essere inviate al servizio regionale competente:

a) entro il 30 giungo di ogni anno, per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e della lettera a) del comma 3;

b) entro un anno dalla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, per i contributi di cui alla lettera b) del comma 3.

2. Le domande vanno corredate della documentazione prevista dal quadro attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 27

(Concessione e liquidazione del contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 25 sono concessi dal Dirigente del servizio competente:

a) entro il 30 settembre, per quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e per quelli di cui alla lettera a) del comma 3;

b) entro novanta giorni dalla presentazione della domanda per quelli di cui alla lettera b) del comma 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono liquidati dal Dirigente del servizio competente entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative domande di erogazione corredate dalla documentazione consuntiva di spesa prevista dal quadro attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. La domanda di erogazione di cui al comma 2 deve pervenire alla Regione entro dieci mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza del contributo.

4. In presenza di domande di contributo eccedenti le disponibilità finanziarie, vengono privilegiate nell'ordine le imprese singole o associate che svolgono la loro attività nei Comuni ricadenti nelle aree di cui ai Docup obiettivi 2 e 5b - regolamento CEE 2081/1993, di cui al nuovo obiettivo 2 del regolamento CE 1260/1999, nonché in quelle che beneficiano del sostegno transitorio del FERS per il periodo 2000/2005..

 

Art. 28

(Altri contributi regionali)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e valorizzazione delle attività dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, previste dall'elenco di cui all'articolo 25 la Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, predispone delle iniziative prioritarie da incentivare.

2. Il programma comprende:

a) progetti per la predisposizione di appositi "disciplinari di produzione", con quali siano descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro concorre a individuare e a qualificare le specifiche lavorazioni;

b) realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico;

c) realizzazione di rassegna ed esposizioni tematiche, manufatti che documentino l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche.

Art. 29

(Procedure per la concessione dei contributi)

1. Sulla base delle specifiche indicazioni del programma annuale di cui all'articolo 28 le imprese artigiane singole o associate, i Comuni, gli enti pubblici e privati le associazioni di categoria possono presentare progetti di sostegno e di valorizzazione delle attività dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico.

Art. 30

(Importo dei contributi)

1. La Regione può contribuire al finanziamento dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 28 nelle seguenti misure:

a) per i progetti di cui alla lettera a): 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 60 milioni;

b) per i progetti di cui alla lettera b): 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 15 milioni;

c) per i progetti di cui alla lettera c): 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 20 milioni.

 

Art. 31

(Formazione professionale ed istruzione artigiana nei settori dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità)

1. Nell'ambito delle competenze loro trasferite dalle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16, 18 marzo 1990, n. 18 e 18 gennaio 1996, n. 2 le Province inseriscono nei piani annuali di formazione professionale progetti di istruzione e di addestramento tecnico-pratico rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche e delle abilità di lavoro manuale connesse ad attività artigianali artistiche, tradizionali e tipiche di qualità.

2. Alla definizione dei progetti concorrono: le imprese artigiane, singole o associate, che hanno avuto dalla commissione provinciale per l'artigianato il riconoscimento di imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche e che sono abilitate a concorrere all'attuazione delle attività di istruzione artigiana; l'ente bilaterale dell'artigianato Marche; la commissione regionale per l'artigianato; le commissioni provinciali per l'artigianato; le associazioni di categoria.

3. Le Province definiscono annualmente, nell'ambito delle indicazioni sulle modalità di svolgimento e sui finanziamenti dei piani di formazione professionale, i corsi realizzabili con il concorso delle imprese e delle loro associazioni.

CAPO VIII

Interventi per l'artigianato dei servizi

Art. 32

(Tipologia di attività delle imprese dei servizi)

1. La Regione promuove lo sviluppo, l'ammodernamento e la qualificazione delle imprese artigiane dei servizi.

2. Per imprese artigiane dei servizi si intendono quelle la cui attività è prevalentemente o totalmente rivolta alla prestazione di servizi di igiene e di pulizia alle persone, di riparazione di impianti o edifici, di trasporto di persone.

3. La Regione concede contributi:

a) ai Comuni per:

1)la redazione di piani comunali per la valorizzazione dell’artigianato dei servizi (PCAS);

2) il recupero e la ristrutturazione di locali di loro proprietà o dei quali possono disporre, da dare in affitto ad imprese artigiane dei servizi che intendono trasferire la propria attività nelle zone indicate dal piano comunale;

b) alle imprese artigiane dei servizi singole o associate, per l'acquisto o la ristrutturazione di locali in cui trasferire la propria attività nelle zone individuate dal piano comunale;

c) alle imprese artigiane dei servizi associate per la realizzazione dei seguenti progetti: promozione, valorizzazione e commercializzazione dei servizi artigiani; realizzazione di centri di pronto intervento per l'utenza che garantiscano la prestazione dei servizi in via continuativa tutti i giorni dell'anno; acquisto e gestione di attrezzature da mettere a disposizione di tutti gli associati e tali da costituire una forte innovazione dei servizi erogati agli utenti.

Art. 33

(Importo dei contributi)

1. Al fine di concorrere alle spese di redazione dei PCAS di cui al comma 3, lettera a), punto 1, dell'articolo 32, la Regione concede ai Comuni:

a) un contributo pari a lire 10 milioni, se il numero delle imprese artigiane iscritte all'albo e operanti nel territorio comunale é pari o inferiore a 1.500;

b) un contributo pari a 15 milioni, se detto numero risulta superiore.

2. Al fine di concorrere alle spese per il recupero o la ristrutturazione dei locali di cui al comma 3, lettera a), punto 2), dell’articolo 32, la Regione concede ai Comuni contributi fino al 60 per cento delle spese; il contributo è elevato fino all’80 per cento per i Comuni compresi nelle zone ammissibili all’obiettivo 2 ai sensi del regolamento (CE) 1260/1999 e per i Comuni dove sia stato approvato il piano comunale.

3. I contributi di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 32 sono in conto capitale e pari al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di lire 30 milioni per le imprese singole.

4. I progetti di innovazione di cui al comma 3, lettera d), dell'articolo 32 sono finanziati nella misura del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni.

5. Le iniziative intercomunali sono riconosciute come prioritarie.

CAPO IX

Contributi per azioni di informazione e di animazione economica

Art. 34

(Tipologia di azioni)

1. La Regione definisce annualmente con il quadro attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 il programma di interventi riferiti alle azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziaria e gli argomenti specifici oggetto delle attività informative da rivolgere agli artigiani per facilitare il loro accesso ai benefici previsti dalla presente legge e da altre normative regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 35

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 34 associazioni di categoria, centri servizi a partecipazione regionale e società private.

Art. 36

(Progetti ammissibili)

1. Sono ammessi a contributo i progetti concernenti:

a) l'organizzazione e lo svolgimento di seminari e conferenze volti ad informare gli artigiani sui contenuti delle normative che li riguardano e sui relativi benefici;

b) la predisposizione e la stampa di pubblicazioni organiche che illustrino i contenuti delle normative e delle misure di sostegno riguardanti le imprese artigiane;

c) la realizzazione di programmi informativi mediante utilizzo di spazi radiotelevisivi, di strumenti audiovisivi o di strumenti informatici;

d) la realizzazione di collegamenti informativi telematizzati permanenti, quali reti fra associazioni, centri servizi, università e pubblica amministrazione, accessibili mediante numero verde.

Art. 37

(Criteri di priorità)

1. Nella valutazione delle richieste la Regione tiene conto dei seguenti criteri di priorità delle azioni proposte:

a) numero di artigiani coinvolti;

b) strumentazione utilizzata;

c) modalità di svolgimento delle iniziative;

d) esperienza acquisita in iniziative di informazione e di divulgazione;

e) aree delle sezioni circoscrizionali per l'impiego a più alta disoccupazione e comunque superiore alla media regionale.

Art. 38

(Importo del contributo)

1. Il contributo regionale per le azioni di cui all'articolo 36, che può coprire fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, non può comunque superare complessivamente per ogni progetto i 100 milioni di lire ed é corrisposto dietro presentazione di un rendiconto contenente un'analitica descrizione dell'azione effettuata, corredato della documentazione di spesa. Tale contributo é elevato al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili e nei limiti massimi di 120 milioni per ogni progetto, per le azioni sviluppate nelle aree di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 37, purché la percentuale di disoccupazione sia superiore di due punti alla media regionale.

CAPO X

Interventi a tutela della professionalità degli artigiani

Art. 39

(Interventi a tutela della professionalità degli artigiani)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute a raccogliere e a verificare le segnalazioni pervenute in ordine all'esercizio di attività artigianali da parte di soggetti privi di iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 della legge 443/1985.

2. Le Commissioni, esaminate le segnalazioni ed acquisiti gli idonei elementi di valutazione, trasmettono la documentazione con una propria relazione sia ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza sugli illeciti e sulla irrogazione delle relative sanzioni, sia alle autorità ed agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.

3. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di soggetti dipendenti dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, copia degli atti é trasmessa anche all'amministrazione di appartenenza del soggetto che esercita forme di lavoro abusivo.

CAPO XI

Commissione tecnica e Osservatorio regionale per l'artigianato

Art. 40

(Commissione tecnica per l'artigianato)

1. E' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Commissione tecnica per l'artigianato, composta da:

a) l'assessore competente, che la presiede;

b) quattro rappresentanti degli artigiani, designati dalle associazioni di categoria rappresentante nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) un funzionario dell'ufficio regionale Artigiancassa;

e) due rappresentanti designati dalla Commissione regionale per l'artigianato (CRA);

f) da un rappresentante dell'Ente bilaterale dell'artigianato Marche (EBAM).

2. La Commissione elegge il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Segretario della Commissione é il dirigente del servizio competente o suo delegato.

4. La Commissione tecnica esprime pareri sul quadro attuativo, di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 41

(Osservatorio regionale per l'artigianato)

1. Allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione ed attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, la Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore.

2. Per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1 la Regione istituisce l'Osservatorio regionale per l'artigianato che opera presso la CRA e che utilizza per la sua attività le banche-dati delle camere di commercio e dell'unioncamere regionale. L'Osservatorio si avvale della Commissione tecnica di cui all'articolo 40, integrata da:

a) il Dirigente del servizio regionale formazione professionale e problemi del lavoro o da un suo delegato;

b) un rappresentante dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;

d) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio.

3. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, università, società pubbliche e private, istituti di ricerca, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali.

Art. 42

(Obiettivi dell'Osservatorio)

1. L'attività dell'Osservatorio concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;

b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;

c) alla diffusione, presso le categorie economiche, le istituzioni e i soggetti interessati, dei dati, delle informazioni, delle elaborazioni e dei rapporti utili alla migliore conoscenza dell'artigianato marchigiano, anche al fine di rafforzare la presenza delle imprese artigiane sui mercati nazionali ed internazionali;

d) alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato.

Art. 43

(Attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio regionale per l'artigianato promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo dell'artigianato e in particolare:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle principali informazioni sul settore;

b) promuove indagini, ricerche e studi in materia di artigianato;

c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini e di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza del settore;

d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio.

Art. 44

(Programma annuale di attività)

1. L'Osservatorio regionale per l'artigianato predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attività da svolgersi entro l'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario dell'importo massimo di lire 100 milioni.

2. Il programma di cui al comma 1 é approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione.

CAPO XII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 45

(Albi delle imprese)

1. Alle associazioni di categoria appartenenti al CNEL sono consegnati gratuitamente gli elenchi, al 31 dicembre di ogni anno, delle imprese iscritte agli albi provinciali dell'artigianato.

Art. 46

(Contributi alle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, la prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale)

1. La Regione concede contributi in conto capitale allo scopo di migliorare le condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti di lavoro, così come previsto dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e di prevenire a ridurre l'impatto ambientale connesso alla produzione di rifiuti, agli scarichi dei reflui ed alle emissioni in atmosfera.

2. Sono ammesse al contributo:

a) le piccole e medie imprese industriali, secondo la definizione dell'UE;

b) le imprese artigiane.

3. L'intervento prevede incentivi diretti agli investimenti della PMI e imprese artigiane per:

a) l'introduzione di tecnologie pulite tramite componenti, attrezzature o sistemi volti alla riduzione della quantità/pericolosità dei rifiuti prodotti;

b) l'adozione di impianti di riciclo o riuso di acque reflue provenienti dal ciclo produttivo;

c) le iniziative volte al recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione ai fini produttivi e/o energetici;

d) gli interventi volti a ridurre le emissioni in atmosfera sia attraverso l’installazione di componenti impianti o sistemi che producono effetti sia all'interno che all'esterno del ciclo produttivo (quali ad esempio filtri a manica, a tasca, a tessuto, post-combustori catalitici o termici, filtri a carboni attivi, sistemi di abbattimento, a umido o misti, sistemi e assorbimento catalizzatori per polveri);

e) gli interventi sul ciclo produttivo e/o su singoli beni strumentali per ridurre l'inquinamento acustico sia all'interno dell'insediamento produttivo che all'esterno (quali ad esempio barriere antirumore, interventi di

insonorizzazione delle singole macchine operative nell'ambito dello stabilimento);

f) la realizzazione di impianti di autosmaltimento nei luoghi stessi di produzione;

g) gli interventi rilevanti sul ciclo produttivo per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro: impianti di aspirazione, impianti antincendio, adeguamento degli impianti elettrici alla normativa antincendio ed altri interventi necessari all'adeguamento previsto dal d.lgs. 626/1994;

h) l'introduzione di impianti volti a ridurre in misura consistente il fabbisogno energetico;

i) il rinnovo o acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore dei macinati edili al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo;

l) la bonifica delle strutture contenenti amianto e/o altri materiali inquinanti;

m) il rinnovo o l’acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore del recupero e riciclaggio degli scarti di lavorazione, degli scarti derivanti dalla raccolta differenziata e degli imballaggi, al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo.

Relativamente a tale categoria sono ammissibili anche le spese inerenti opere ed impianti fissi fino ad un massimo del 20 per cento dell'investimento complessivo.

4. I contributi sono concessi nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo di lire 100 milioni. Per gli interventi di cui alle lettere e), g), i) e m) del comma 3 la misura del contributo é del 20 per cento della spesa ammissibile per le aziende artigiane e per le piccole aziende e del 15 per cento per le medie imprese, fino ad un massimo di lire 50 milioni.

5. Le domande di ammissione ai contributi sono redatte in base allo schema tipo contenuto nel quadro attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 47

(Limiti massimi degli aiuti)

1. L'entità degli aiuti concessi ai sensi della presente legge non può eccedere, in alcun caso, i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti a favore delle piccole e medie imprese.

Art. 48

(Applicazione dei contratti collettivi di lavoro)

1. Le imprese beneficiarie degli interventi finanziari previsti dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali sindacali più rappresentative nella categoria di appartenenza.

Art. 49

(Spese per la Commissione regionale per l'artigianato)

1. Per l'attività della Commissione regionale per l'artigianato concernente studi, rilevazioni statistiche e documentazioni sull'artigianato é autorizzata la spesa di lire 100.000.000.

Art. 50

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dalla l.r. 33/1997 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 23.000.000.000; per l'anno 2001, la spesa di lire 23.000.000.000.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La somma di lire 23.000.000.000 di cui al comma 1 relativa all'anno 2000 é così ripartita:

a) interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b): lire 450.000.000;

b) interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d): lire 250.000.000;

c) interventi di cui all'articolo 6: lire 200.000.000;

d) interventi di cui all'articolo 7: lire 6.500.000.000;

e) interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a): lire 2.000.000.000;

f) interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b): lire 2.000.000.000;

g) interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e c): lire 4.000.000.000;

h) interventi di cui all'articolo 20, lire 3.000.000.000;

i) interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a): lire 100.000.000;

j) interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b): lire 300.000.000;

k) interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c): lire 400.000.000;

l) interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera d): lire 100.000.000;

m) interventi di cui all'articolo 22, comma 3, lire 400.000.000;

n) interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a): lire 100.000.000;

o) interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b): lire 900.000.000;

p) interventi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a): lire 150.000.000;

q) interventi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b): lire 150.000.000;

r) interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a1): lire 100.000.000;

s) interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a2): lire 150.000.000;

t) interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera c): lire 150.000.000;

u) interventi di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d): lire 200.000.000;

v) interventi di cui all'articolo 36: lire 200.000.000;

w) interventi di cui all'articolo 44: lire 100.000.000;

x) interventi di cui all'articolo 46, comma 1: lire 1.000.000.000;

y) interventi di cui all'articolo 49: lire 100.000.000;

4. Per gli anni successivi si provvederà al rifinanziamento della l.r.33/1997 mediante ripartizione delle somme stabilite con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

5. Per gli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 33/1997 sono previsti tre limiti di impegno di durata settennale di lire 450 milioni annui decorrenti rispettivamente dal 2000 al 2006, dal 2001 al 2007 e dal 2002 al 2008, recanti complessivamente un onere di lire 9.450 milioni.

6. Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 33/1997 sono previsti tre limiti di impegno di durata settennale di lire 250 milioni annui decorrenti rispettivamente dal 2000 al 2006, dal 2001 al 2007 e dal 2002 al 2008, recanti complessivamente un onere di lire 5.250 milioni.

7. Gli importi di cui ai commi 5 e 6 si intendono comprensivi delle commissioni spettanti all’Artigiancassa S.p.A. per la gestione dei suddetti interventi agevolativi.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:

    1. per l’onere di lire 23.000.000.000 relativo all’anno 2000 mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 9 dell’elenco 1, del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001;
    2. per l’onere di 23.000.000.000 relativo all’anno 2001, mediante impiego delle somme a carico del capitolo 5100101, partita 9 dell’elenco 1, del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001;
    3. per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

9. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2000; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

Art. 51

(Riutilizzo di fondi)

1. Le economie realizzate sui contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 46 sono utilizzate al 50 per cento tra le imprese artigiane e le piccole e medie imprese. Le eventuali economie di una delle due categorie di impresa sono riutilizzate per le stesse finalità.

2. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti disposti dal piano regionale per un tipo di intervento compreso fra quelli indicati dalla presente legge, la Giunta regionale é autorizzata a variare corrispondentemente in aumento uno o più dei restanti tipo di intervento di cui alla medesima legge.

 

Art. 52

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione il quadro attuativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 é definito dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 produrranno i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 sono ammissibili a contributo tutte le spese successive alle scadenze per la presentazione delle domande riferite all'anno 1996, previste dalle l.r. 19/1992 e 45/1994.

4. La Commissione tecnica prevista dall'articolo 38 della l.r. 19/1992 svolge le funzioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati ai sensi della legge stessa.

5. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento in base alle norme vigenti al momento del loro avvio, ancorché abrogate dalla presente legge.

Art. 53

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le l.r. 20 novembre 1991, n. 35; 2 giugno 1992, n. 19; 27 dicembre 1993, n. 37 e 14 novembre 1994, n. 45.

 

 

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N.B.