Deliberazione della G.R. n. 990 PR/SSO del 9/05/2000.
L.R. 38/96 - art. 46 - comma 4 - Piano Annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche. Anno accademico 2000/2001.

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

di approvare il piano annuale per l'anno accademico 2000/2001 di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.


Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 9/5/2000

PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - A.A.2000/2001

Art. 1

Gli interventi diretti agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono:

Art. 2

Gli interventi rivolti alla generalità degli studenti sono: servizio ristorazione

Art. 3

Gli obiettivi che la Regione Marche si prefigge di raggiungere con il presente Piano Annuale redatto in attuazione al D.P.C.M. 30 aprile 1997, sono prioritariamente:

Procedure per la selezione dei beneficiari

1) I servizi e gli interventi di cui all'art. 1 sono attribuiti per concorso agli studenti in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito definiti ai successivi artt. 5 e 6, iscritti ai corsi di diploma universitario e di laurea ed alle Scuole dirette a fini speciali delle Università e degli Istituti Universitari, alle Accademie di Belle Arti, all'ISIA ed ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario, aventi sede nella Regione Marche, assoggettati alla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, abilitati al rilascio di titoli aventi valore legale.

2) Tali benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione. Gli studenti che dopo aver conseguito un diploma universitario si iscrivano ad un corso di laurea possono beneficiare dei servizi e degli interventi di cui all'art. 1, per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea più uno e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma.

3) Per gli immatricolati per la prima volta ai corsi di cui al comma 1 del presente articolo, sono attribuiti almeno un quarto dei benefici sulla base di un' unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà o corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'Indicatore della Condizione Economica di cui all'art. 5. I benefici sono revocati agli studenti immatricolati che, entro il 30 novembre successivo, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo anno. In caso di revoca le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti equivalente alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 7, dovranno essere restituiti. Gli Enti per il diritto allo Studio Universitario della Regione Marche, previa convenzione con le rispettive Università, determinano le modalità per il recupero dei benefici erogati.

4) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito, tenendo conto del numero di annualità superate e delle votazioni conseguite. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche. Gli Enti per il diritto allo Studio Universitario determinano il numero minimo di Borse di Studio da erogare nell'a.a. 2000/2001 in rapporto al numero degli iscritti per ciascuna facoltà o corso di studio, alfine di assicurare un'equilibrata distribuzione delle stesse.

5) Gli studenti destinatari degli interventi di cui all'art. 1, sulla base della loro provenienza, sono distinti secondo le seguenti tipologie:

a- studente in sede: colui che risiede nel Comune sede del corso di studio frequentato;
b- studente pendolare: colui che risiede in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato, così come individuato autonomamente dagli ERSU con propri atti, previa concertazione con la rispettiva Università;
c- studente fiori sede: colui che non rientra in alcuna delle due tipologie sopra indicate.

6) Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi di cui all'art. 1, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito , nonché all'alloggio di cui al precedente comma 5 lett. c, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della L. 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i redditi ottenuti e per i patrimoni disponibili all'estero vale quanto previsto nel successivo articolo 5 punto 8.

7) Gli ERSU controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 10% degli studenti beneficiari degli interventi e dei servizi non destinati alla generalità degli studenti, così come previsto dalla L.R. 2.09.96, n. 38 art. 24 comma 3.

8) I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate almeno entro l'inizio dei corsi universitari e comunque non oltre il 31 ottobre 2000 con la pubblicazione di graduatorie provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni e/o documentazioni rese dagli studenti. Entro due mesi dalla pubblicazione, deve essere erogata agli studenti beneficiari delle borse di studio una quota non inferiore alla metà dell'ammontare totale. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie deve essere garantita la disponibilità dei servizi abitativi agli studenti beneficiari. Al fine di assicurare il rispetto di tali termini, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all' erogazioni dei benefici di cui all'art. 1.

9) Gli ERSU possono realizzare, con propri fondi e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle rispettive Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'art. 13 della Legge 2.12.1991,n° 390. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli ERSU attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari, come previsto dalla L.R. 38/96, art. 34.

Art. 5

Criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1) Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare secondo quanto stabilito dal DPCM 30.04.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva possibilità di accesso all'istruzione superiore, per la concessione dei benefici di cui all'art. 1 si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale dello studente, dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale ad esso riferiti.

3) Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quanto stabilito al comma 4 che segue.

4) Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, inoltre:

a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

5) Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle del richiedente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione degli indicatori della Condizione Economica e della Condizione Patrimoniale nella misura del 50%, così come previsto nella tabella n. 1.10 del Decreto del 26.05.1998 del MURST.

6) La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiore ai 25.400.000 con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di tre persone.

7) L'Indicatore della Condizione Economica del nucleo familiare convenzionale è definito come reddito complessivo dei suoi membri, al netto dell'IRPEF, incrementato del 20% del valore dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale. Al fine della determinazione di tali indicatori, il reddito ed il patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura. Tale valutazione è effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con gli indicatori dì reddito normale in relazione alla dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono destinate, secondo le modalità stabilite dalla tabella n° 1 del DPCM del 30.04.1997 avente ad oggetto "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" e successive modificazioni ed integrazioni.

8) I redditi percepiti all'estero nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda sono valutati, secondo le stesse modalità di cui al comma 1, ove applicabili, della tabella 1 del DPCM del 30.04.1997, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con Decreto del Ministro delle Finanze del 02.02.2000 (pubblicato nella G.U. dell'8.02.2000 n. 31), corretto in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto indicato nella tabella n. 3 del DPCM del 30.04.1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio (2° e 3° comma dell'art. 17 della legge 4.1.68, n. 15) o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture (4° comma dell'art. 17 della legge 4.1.68 n. 15) per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana. I patrimoni immobiliari (fabbricati, terreni) disponibili all'estero sono valutati in rapporto al loro valore sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con Decreto del Ministero delle Finanze del 02.02.2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8.02.2000, n. 31) corretto in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto indicato nella tabella n. 3 del DPCM del 30.04.1997. I fabbricati con destinazione ad uso abitativo sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione a metro quadro, la relativa documentazione va legalizzata con le stesse modalità sopra indicate.

9) Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 1 del presente Piano, l'Indicatore della Condizione Patrimoniale del nucleo familiare convenzionale non potrà superare il limite di L. 105.664.000 con riferimento ad un nucleo di 3 persone. Nella determinazione di tale indicatore è esclusa la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9 per le quali si prende in considerazione il 50% del valore dell'imponibile definito ai fini ICI, così come previsto dal punto 3 lettera a/1 della tabella n° 1 del DPCM del 30.4_ 1997, sue successive modificazioni ed integrazioni.
Il valore degli immobili di cui i componenti il nucleo familiare convenzionale dispongono a titolo di nuda proprietà non concorre alla determinazione dell'Indicatore della condizione patrimoniale.
Qualora il nucleo familiare non disponga di una casa di proprietà, il limite precedente è applicato tenendo conto di una franchigia di 100 milioni e comunque secondo quanto previsto dal DPCM del 30.04.97, sue successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Condizione Economica di cui al precedente comma 7, si prende in considerazione il valore patrimoniale che ecceda tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.

10) Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 1 del presente Piano Annuale, l'Indicatore della condizione economica non potrà superare il limite di L. 47.752.000 con riferimento alla famiglia tipo di 3 persone.

11)I limiti stabiliti ai precedenti commi 6, 8 e 9 con riferimento ad un nucleo di 3 persone sono parametrati, per nuclei familiari di diversa composizione sulla base della seguente scala di

equivalenza:

1 componente

0,45

2 componenti

0,75

3 componenti

1,00

4 componenti

1,22

5 componenti

1,43

6 componenti

1,62

7 componenti

1,80

ogni componente in più

+ 0,15

12) Il nucleo familiare convenzionale sarà aumentato di 1 unità, al verificarsi di ognuna delle seguenti condizioni:

a) in presenza di persone non autosufficienti (con invalidità riconosciuta pari al 100%), e comunque secondo quanto previsto dal DPCM del 30.04.97, sue successive modificazioni e integrazioni;
b) nel caso che lo stesso studente sia portatore di handicap (con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%);
c) in presenza di più studenti universitari;
d) in presenza di un solo genitore.

In tutti i casi l'aumento figurativo del nucleo convenzionale familiare è pari ad una sola unità anche nel caso in cui siano presenti più persone non autosufficienti o più studenti universitari.

Art. 6

Criteri per la valutazione del merito

1- Al fine di determinare il diritto all'inserimento nelle graduatorie, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) immatricolati: voto di diploma non inferiore a 42/60 per i diplomati entro l'a.s. 1997/98 e 70/100 per gli anni successivi; per i diplomi conseguiti all'estero, gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario provvedono all'equiparazione del voto;

b) iscritti agli anni successivi al primo: avere superato alla data determinata da ogni singolo ERSU sulla base degli ordinamenti didattici delle rispettive Università e comunque ricompresa tra il 10 agosto e il 30 settembre 2000, il numero medio di annualità conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso i studi, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualità e di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso.

c) qualora il numero medio di annualità in un corso di studi calcolato nel modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui al comma 2, si applicherà come limite quello indicato da quest'ultimo.

Per gli studenti delle Accademie di Belle Arti e dell'ISIA:

d) immatricolati: come nel precedente punto a)

e) iscritti agli anni successivi al primo:

2) In casi eccezionali, nell'impossibilità di adottare il metodo di cui al comma 1. Lett. b), per l'assenza delle relative informazioni, gli ERSU possono utilizzare in alternativa, i seguenti requisiti:

a) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su un singolo periodo didattico: aver superato entro il 10 agosto 2000, almeno una annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano fino a 4 annualità, almeno due annualità negli altri casi;

b) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su due periodi didattici ognuno dei quali si conclude con una prova di esame: aver superato, entro il 10 agosto 2000, almeno due annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualità, almeno tre annualità negli altri casi;

c) iscritti al terzo e al quarto anno di corso, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato, entro il 10 agosto 2000, almeno la metà più uno del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione, previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma arrotondato per difetto;

d) iscritti all'ultimo anno di corso: avere superato, entro il 10 agosto 2000, almeno il sessanta per cento del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello d'iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondato per difetto;

e) iscritti al primo anno fuori corso: avere superato, entro il 10 agosto 2000, almeno il sessantasei per cento del numero complessivo delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondato per difetto.

Art. 7

Borse di studio

1) L'importo delle Borse di studio previste dall'art. 8 della Legge 2.12.1991 n° 390, e dall'art. 1 del DPCM del 30.4.97, è determinato nel modo seguente:

a) studenti fuori sede: L. 6.850.000 (EURO 3.537,7298);
b) studenti pendolari: L. 3.800.000 (EURO 1.962,5362);
c) studenti in sede: L. 2.850.000 (EURO 1.471,9022).

2) Gli ERSU possono integrare le Borse di Studio di una ulteriore quota in denaro, di norma fino ad un massimo di £. 1.000.000 (EURO 516,4569), alfine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, secondo criteri e modalità determinate dai relativi Consigli di Amministrazione.

3) La Borsa di studio è erogata garantendo la corresponsione gratuita dei servizi di vitto ed alloggio e, pertanto, l'importo della borsa è così suddiviso:

studenti fuori sede:

alloggio o vitto (2 pasti giornalieri) + quota in denaro di L. 4.530.000 (Euro 2.339,5497);

" " "

44 alloggio e vitto (2 pasti giornalieri) + L. 2.210.000 (EURO 1.141,3697) 

studenti pendolari:

vitto (1 pasto giornaliero per complessive £. 850.000) + quota in denaro di L.2.950.000 (EURO 1.523,5478);

studenti in sede: vitto (1 pasto giornaliero gratuito valutato in complessive £. 850.000 = EURO  438,9883) + quota in denaro di L. 2.850.000 (EURO 1.471,9021).

Qualora non sia possibile erogare gratuitamente il servizio abitativo a tutti i vincitori di Borse di Studio, gli ERSU erogheranno l'equivalente del beneficio in denaro corrispondente a Lire 2.320.000 (EURO 1.198,1800).
Agli studenti iscritti a corsi attivati in sedi decentrate per i quali non sia possibile garantire gratuitamente il
servizio mensa, gli ERSU corrisponderanno l'equivalente in denaro corrispondente ad un massimo £. 2.320.000 (EURO 1.198,1800).

4) La Borsa di Studio verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Condizione Economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 5, comma 10. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la Borsa viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo. Più precisamente l'importo della Borsa è ridotto in base ai seguenti criteri:

REDDITO

RIDUZ. PERCENT.

Da zero a 16/24 della soglia di riferimento

0

oltre 16/24 fino a 18/24 della soglia di riferimento 12,5%
oltre 18/24 fino a 20/24 della soglia di riferimento 25%
oltre 20/24 fino a 22/24 della soglia di riferimento 37,5%
oltre 22/24 fino alla soglia di riferimento 50%

Per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente i servizi di vitto ed alloggio, la riduzione può essere determinata sino ad un massimo di £. 2.210.000 (EURO 1.141,3697).

Art. 8

Tariffe e servizi mensa e alloggio

1) Le tariffe per l'accesso a mensa sono determinate sulla base di criteri di merito e delle condizioni economiche, a partire dalla tariffa minima determinata sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali. Per l'anno accademico 2000/2001, ai fini del calcolo della tariffa minima per un pasto completo per gli studenti universitari, si assume convenzionalmente un costo medio di riferimento del pasto pari a £. 9.000 (EURO 4,6481), così come aggiornato, ex art. 8 del DPCM 30 aprile 1997, sulla base dell'indice generale ISTAT del 1,6 indicato nel Decreto del 28.2.2000 del MURST e pertanto la tariffa minima per la consumazione di un pasto non può essere inferiore a £. 3.300 (EURO 1,7043).

2) Possono accedere alla tariffa minima di cui al punto 1 gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di merito: (solo per studenti iscritti ad anni successivi al primo) avere sostenuto nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda un numero di 2 esami.

Si deroga al superamento degli esami nel caso:

a) lo studente abbia assolto il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo per almeno 6 mesi nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda;
b) una sola volta nel caso di studenti iscritti nell'a.a. 2000/2001 che abbiano sostenuto da oltre 12 mesi tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi ed in attesa del superamento dell'esame finale di laurea;
c) nel caso di studenti che nell'anno precedente si siano trovati in condizione di fuori corso, fuori corso intermedio o ripetenti in debito di un unico esame e lo abbiano sostenuto;
d) nel caso di studenti portatori di Handicap il Consiglio di Amministrazione valuterà caso per caso possibili deroghe al requisito della continuità scolastica.

Requisiti di reddito: l'Indicatore della condizione economica e patrimoniale deve essere uguale o inferiore alle soglie di riferimento di cui ai commi 6, 8 e 9 dell'art. 5.

3) Gli studenti non in possesso dei requisiti di cui al punto 2 accedono a mensa per la consumazione del pasto alla tariffa di £. 6.600 (EURO 3,4086).

4) Gli studenti idonei per il conseguimento delle Borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito necessari, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati cui si applica l'importo più basso delle tariffe.
Gli studenti immatricolati non in possesso del requisito del merito di 42/60 o 70/100 sono ammessi a fluire del servizio di ristorazione alla tariffa di £. 6.600 (EURO 3,4086).

5) Le tariffe relative al servizio alloggi sono stabilite dagli ERSU in relazione alle diverse tipologie, tenendo conto che la tariffa corrispondente alla tipologia minima deve essere determinata sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali riferita al costo reale del servizio ricavato dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 9

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano Annuale si applicano le disposizioni previste dal DPCM del 30.04.97 - "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari" e successive integrazioni e modificazioni e, per gli studenti stranieri, quanto previsto dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40 ed in particolare le disposizioni degli artt. 1 co. 6 e 37 co.3 lett. d).

Art. 10

Criteri per l'assegnazione dei fondi

Borse di studio

A ciascun ERSU verrà assegnato l'introito della tassa regionale per il diritto allo studio pagata dagli studenti iscritti nella corrispondente Università.

L'ulteriore quota stanziata dalla Regione, finalizzata alle Borse di studio, prestiti d'onore e servizi agli studenti, sarà suddivisa tra gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in base al numero degli studenti iscritti nella corrispondente Università, in regolare corso di studio e 1 ° anno fuori corso, rilevati alla data del 31.12.2000 (per calcolare la quota pro capite spettante per ciascuno studente iscritto in regolare corso di studi e 1° anno fuori corso, si suddivide il fondo per il numero complessivo degli iscritti, ai corsi su menzionati, rilevati sul territorio regionale, si moltiplica poi il

risultato per il numero degli studenti iscritti in regolare corso di studi e 1° anno fuori corso, risultante in ciascuna Università corrispondente, che ha sede nella Regione Marche).

Fondo Integrativo per le Borse di Studio

Il Fondo Integrativo per l'anno 2000 andrà ripartito ed assegnato agli ERSU della Regione Marche sulla base dei criteri contenuti nel D.P.C.M. che andrà ad essere emanato in materia di "Modifiche dei criteri di riparto del Fondo Integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e borse di studio per l'anno 2000".

Ulteriori contributi

1 criteri per l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 lettera a) dell'art., 17 ed al comma 5 dell'art. 18 della L.R. 38/96, come pure di quelli destinati a spese di investimento, saranno individuati con atti separati.

Prescrizioni a carico degli ERSU ai fini dell'assegnazione dei fondi per borse di studiò a a 2000/2001.

1) Gli ERSU sono chiamati a trasmettere al Servizio Servizi Sociali della Regione Marche - Ufficio Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio - entro e non oltre la data del 31.12.2000, gli atti attestanti l'approvazione delle graduatorie, sia provvisorie che definitive, delle borse di studio per 1'a.a. 2000/2001.

Detti atti dovranno essere supportati dalla quantificazione dell'onere finanziario stanziato per l'erogazione delle borse di studio per 1'a.a. 2000/2001, con la ripartizione in quota servizio alloggio, servizio mensa e denaro, evidenziando eventuali aventi diritto in graduatoria, non risultati beneficiari per carenza di fondi.

2) Gli ERSU che, dopo aver garantito la borsa di studio a tutti gli aventi diritto esaurendo le proprie graduatorie, dovessero registrare una economia dello stanziamento con destinazione vincolata a borse di studio, (tassa regionale, fondi regionali, fondo statale integrativo), sono tenuti a destinare tali economie per l'erogazione delle borse di studio per l'Anno Accademico successivo.

3) Gli ERSU sono altresì tenuti a indicare la quota parte della borsa di studio erogata in servizi (mensa ed alloggio) per l'a.a. 2000/2001, non usufruita dai beneficiari di borsa di studio.

Detta quantificazione rilevata da ciascun ERSU alla data del 31 Ottobre 2001, con riferimento all'intero corso dell'a.a. 2000/2001, va comunicata alla Regione Marche - Servizio Servizi Sociali - entro il mese di Novembre 2001, unitamente alla comunicazione dell'ammontare del fondo di cui al punto 2) rimasto inutilizzato.

La Regione Marche, considerato che tali economie derivano da un fondo regionale e/o statale a destinazione vincolata, provvederà ad un riequilibrio degli stanziamenti mediante un ricalcolo del finanziamento agli ERSU per borse di studio, in sede di ripartizione dei fondi a.a. 2001/2002.