Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

LEGGE 7 marzo 1996, n. 109
Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 58 del 9 Marzo 1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli albi degli
avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei
ragionieri del distretto nonche' tra persone che, pur non munite
delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata
competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli
sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in
azienda, l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti
che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per
l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni".

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni
contro la mafia".
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro".
- Il D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, reca:
"Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la
destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2-sexies della citata legge n.
575/1965, e successive modificazioni, cosi' come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale
dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un
amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel
corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo
416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato
alla procedura e dell'amministratore e' disposta dal
presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso
degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione
del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditivita' dei beni.
2. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti della
persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i
provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi
previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a
farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici
o da altre persone retribuite.
3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli
albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori
commercialisti e dei ragionieri del distretto nonche' tra
persone che, pur non munite delle suddette qualifiche
professionali, abbiano comprovata competenza, nell'ammini
strazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando
oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda,
l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti che
hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per
l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e succes-
sive modificazioni.
4. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente
articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure
concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci
miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle
aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine
l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies
della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite
dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali".

Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 223/1991, e
successive modificazioni, cosi' come ulteriormente
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione
salariale e procedure concorsuali). - 1. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale e' concesso, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria,
qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di
integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di
ammissione al concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il
periodo di integrazione salariale fruito ai lavoratori
sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione
di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda
del curatore, del liquidatore o del commissario per un
periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al
comma 1, quando sussistano fondate prospettive di
continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,
anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la
cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
domanda deve essere corredata da una relazione, approvata
dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il
controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione
dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di
sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere
salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il
liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
mobilita', ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo
24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui
all'articolo 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il
contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5,
comma 4, non e' dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia
assunto la gestione, anche parziale, di aziende
appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui
al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione
nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le proce-
dure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda,
l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro
dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui
sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto
deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il
trattamento relativo si applicano anche al personale il cui
rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148,
e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che
sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste
in liquidazione, successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per i lavoratori che si
trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della
pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro
precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della
legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori
licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di procedure di liquidazione, le norme in
materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano
applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto
pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si
trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della
pensione deve intendersi quella del periodo precedente
l'inizio del trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n.
301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del D.L. 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale e di collocamento in mobilita'
prevista dal presente articolo per le ipotesi di
sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si
applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi
annui, previo parere motivato del prefetto fondato su
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori
delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni
nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge
n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite dal
presente articolo al curatore, al liquidatore e al
commissario nominati in relazione alle procedure
concorsuali".

Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-nonies. -
1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento
definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria
dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento,
all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede
nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda
confiscata, nonche' al prefetto e al Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies
svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in
cui risulti la competenza di piu' uffici del territorio, il
controllo e' esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle
finanze. L'amministratore puo' essere revocato in ogni tempo, ai
sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle
operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche', in quanto applicabili, ai
sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese,
nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura
nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le
attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma
4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n.
287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del
Ministero delle finanze puo' avvalersi di apposite aperture di
credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico
capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della
normativa di contabilita' generale dello Stato e del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 2-decies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni
aziendali confiscati e' effettuata con provvedimento del direttore
centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non
vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio,
sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo
ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune
interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo
2-sexies.
2. La proposta di cui al comma 1 e' formulata entro novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1
dell'articolo 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale
del demanio del Ministero delle finanze e' emanato entro trenta
giorni dalla comunicazione della proposta.
3. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore
centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823
del codice civile.
Art. 2-undecies.- 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies
versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate
per la gestione di altri beni confiscati;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa
privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi
quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita
e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente
ufficio dal territorio del Ministero delle finanze e' disposta la
cessione gratuita o la distruzione del bene da parte
dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la
procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti
sulla solvibilita' del debitore svolti dal competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli
organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e'
annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del
territorio del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di
ordine pubblico e di protezione civile;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, per
finalita' istituzionali o sociali. Il comune puo' amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito
a comunita', ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a
comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha
provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un
commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente il
bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a
titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del
medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o enti per il
recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e
destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione
o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, previa
valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero
a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative
di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono
il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono
essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e'
parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della
confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato
adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi
1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello
determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto
richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse
pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del
contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il
diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione
della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per
l'interesse pubblico, con le medesime modalita' di cui alla
lettera b).
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che
puo' affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies,
con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione
del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero
delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla
liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio
del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali
l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza,
specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante
trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere
di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di
lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel
caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e'
richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal
dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del
medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo
2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono
immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo,
disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
Art. 2-duodecies. -
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e
per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario
1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi
1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito
presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti
delle disponibilita', di contributi destinati al finanziamento,
anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini
istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili
confiscati, nonche' relativi a specifiche attivita' di:
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di
emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalita';
d) promozione di cultura imprenditoriale e di attivita'
imprenditoriale per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo
di cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunita', gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le
comunita' terapeutiche e i centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attivita'
propria nei due anni precedenti la richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e
l'assessore regionale competente, previo parere di apposito
comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di
contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
norme regolamentari sulle modalita' di gestione del fondo di cui
al comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa,
sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la
raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei
dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e
la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo
trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i
dati suddetti.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di
regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo'
comunque essere adottato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies,
2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i
quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non
sia stato emenato il provvedimento di cui al comma 1 del citato
articolo 2-decies".
3. I decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2-duodecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dal comma 2 del presente
articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

Note all'art. 3:
- Per l'argomento del citato D.L. n. 230/1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282/1989, si
veda in nota al titolo.
- Per l'argomento della citata legge n. 575/1965 si veda
in nota al titolo.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e
1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1778):
Presentato dall'on. DI LELLO FINVOLI ed altri il 15
dicembre 1994.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 22 febbraio 1995, con pareri delle
commissioni I, V, VI, X e XI.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'8
marzo 1995; il 18 e 24 maggio 1995.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 19 luglio 1995.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il
19 luglio 1995 e approvato il 25 luglio 1995.
Senato della Repubblica (atto n. 2022):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 4 agosto 1995, con pareri delle commissioni
1a, 5a, 6a e 11a.
Esaminato dalla 2a commissione il 30 novembre 1995 e
approvato il 28 febbraio 1996.