Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero
alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,
presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal
comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',
l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle
disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3012):
Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (FERRI), dal
Ministro per gli affari sociali (JERVOLINO RUSSO) e dal
Ministro per le aree urbane (TOGNOLI) il 14 luglio 1988.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
legislativa, il 18 luglio 1988, con pareri delle
commissioni I, V, VII e XII.
Esaminato dalla VIII commissione il 26 luglio 1988 e
approvato il 29 luglio 1988 in un testo unificato con atti
n. 248- ter e 2670.
Senato della Repubblica (atto n. 1268):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede
deliberante, il 2 agosto 1988, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a e 6a.
Esaminato dalla 8a commissione il 28 settembre 1988 e
approvato, con modificazioni, il 17 novembre 1988.
Camera dei deputati (atto n. 3012/B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
legislativa, il 20 dicembre 1988, con parere della
commissione V.
Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 21
dicembre 1988.

Art. 2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la
realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi
di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio,
in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste
dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche'
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.

Note all'art. 2, comma 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 27 della legge n.
118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili) e' il seguente:
"Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti
pubblici). - Per facilitare la vita di relazione dei
mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al
pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di
interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere
costruiti in conformita' alla circolare del Ministero dei
lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la
eliminazione delle barriere architettoniche anche
apportando le possibili e conformi varianti agli edifici
appaltati o gia' costruiti all'entrata in vigore della
presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in
particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo
pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso
ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche
manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro
edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio
agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani
terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare
dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che
hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano
richiesta".
- Il testo del primo comma dell'art. 1, del D.P.R. n.
384/1978 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della
legge 30 marzo 1971 n. 118 a favore dei mutilati e
invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e
trasporti pubblici) e' il seguente:
"Art. 1. - Le norme del presente regolamento sono volte
ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti
'barriere architettoniche' che sono di ostacolo alla vita
di relazione dei minorati".
- Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 1136 del
codice civile e' il seguente:
"Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni).
(Omissis).
Sono valide le deliberazioni approvate con numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di
numero l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima, e in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e'
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio".
Nota all'art. 2, comma 2:
Il titolo IX del libro primo del codice civile reca
norme "Della potesta' dei genitori".
Nota all'art. 2, comma 3:
Il testo degli articoli 1120 e 1121 del codice civile e'
il seguente:
"Art. 1120 (Innovazioni). - I condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condominio".
"Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie). -
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportare integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di mantenimento dell'opera".

Art. 3

1. Le opere di cui all'articolo 1 possono essere realizzate in
deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a piu' fabbricati.
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio
o alcuna area di proprieta' o di uso comune.

Nota all'art. 3, comma 2:
Il testo degli articoli 873 e 907 del codice civile e'
il seguente:
"Art. 873 (Distanze nelle costruzioni). - Le costruzioni
su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono
essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei
regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza
maggiore".
"Art. 907 (Distanza delle costruzioni dalle vedute). -
Quando si e' acquistato il diritto di aver vedute dirette
verso il fondo vicino, il proprietario di questo non puo'
fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma
dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la
distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della
finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in
cui sono le dette vedute diretta od oblique, essa deve
arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia".

Art. 4.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia
soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, le regioni, o le autorita' da esse subdelegate, competenti
al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata
legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad
assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta
giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione puo' essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della
natura e della serieta' del pregiudizio, della sua rilevanza in
rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a
tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

Nota all'art. 4, comma 1:
Il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 1497/1939
(Protezione delle bellezze naturali) e' il seguente:
"Art. 1. - Sono soggette alla presente legge a causa del
loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di
bellezza naturale o di singolarita' geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati
dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico
o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri
naturali e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di
quelle bellezze".
"Art. 7. - I proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo dell'immobile, il quale sia stato oggetto
di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei
pubblicati elenchi delle localita', non possono
distruggerlo ne' introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che e' protetto
dalla presente legge.
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori
che vogliono intraprendere alla competente sovrintendenza e
astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano
ottenuta l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al Sovrintendente, di pronunciarsi sui
detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro
presentazione".

Art. 5.
1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica
ai sensi dell'articolo 2 della legge 1› giugno 1939, n. 1089, sulla
domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta
legge la competente soprintendenza e' tenuta a provvedere entro
centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Nota all'art. 5:
Il testo degli articoli 2 e 13 della legge n. 1089/1939
(Tutela delle cose di interesse artistico e storico) e' il
seguente:
"Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente legge
le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la
storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e
della cultura in genere, siano state riconosciute di
interesse particolarmente importante e come tali abbiano
formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa,
del Ministero della pubblica istruzione.
La notifica su richiesta del Ministro, e' trascritta nei
registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore della cosa a qualsiasi titolo".
"Art. 13. - Chi dispone e chi esegue il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed
altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica
vista, deve ottenere l'autorizzazione del Ministro per la
pubblica istruzione, anche se non sia intervenuta la
notifica del loro interesse".

Art. 6.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da
realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione
di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto
alle competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa
legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Nota all'art. 6, commi 1 e 2:
Il testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche) e' il seguente:
"Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame
dei progetti). - Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3
della presente legge chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a
darne preavviso scritto notificato a mezzo del messo
comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio
tecnico della regione o all'ufficio del genio civile
secondo le competenze vigenti, indicando il proprio
domicilio, il nome e la residenza del progettista, del
direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore
dei lavori.
Il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una
relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle
strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e
dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione
sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i
criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le
ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del
complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da
grafici o da documentazione, in quanto necessari.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non e'
tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, sempreche' non trattisi di manufatto per
la cui realizzazione e' richiesto il preventivo rilascio
della licenza edilizia".
"Art. 18 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori). -
Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione
prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle localita'
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita'
all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del
precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico
della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le
competenze vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato non e' richiesta
l'autorizzazione di cui al precedente comma.
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il
rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione e' ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale o al provveditore regionale alle opere
pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze".

Art. 7.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non e'
soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la
realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei
lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26,
l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un
professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o
ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio, si applicano le disposizioni relative
all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 7, comma 1:
Il testo dell'art. 26 della legge n. 47/1985 (Norme in
materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e' il
seguente:
"Art. 26 (Opere interne). - Non sono soggette a
concessione ne' ad autorizzazione le opere interne alle
costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti
edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma ne'
aumento delle superfici utili e del numero delle unita'
immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unita' immobiliari, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto
riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche
costruttive.
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente
all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unita'
immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a
firma di un professionista abilitato alla progettazione,
che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle
leggi 1› giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497,
e successive modificazioni ed integrazioni".
Nota all'art. 7, comma 2:
Il testo dell'art. 48 della legge n. 457/1978 (Norme per
l'edilizia residenziale) e' il seguente:
"Art. 48 (Disciplina degli interventi di manutenzione
straordinaria). - Per gli interventi di manutenzione
straordinaria la concessione prevista dalla legge 28
gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una autorizzazione
del sindaco ad eseguire i lavori.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non
comportano il rilascio dell'immobile da parte del
conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma
precedente si intende accolta qualora il sindaco non si
pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il
richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al
sindaco del loro inizio.
Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore
della presente legge, il termine di cui al precedente comma
decorre da tale data.
La disposizione di cui al precedente secondo comma non
si applica per gli interventi su edifici soggetti ai
vincoli previsti dalle leggi 1› giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n. 1497".

Art. 8.
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, e' allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale
risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonche' le
difficolta' di accesso.

Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme) e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti, stati
o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
modalita' di cui all'art. 20".

Art. 9

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici
gia' esistenti ai sensi della presente legge sono concessi contributi
a fondo perduto con le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi
sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio
o al portatore di handicap.
2. Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa
effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; e'
aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente
sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque
milioni, e altresi' di un ulteriore cinque per cento per costi da
lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli
articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti, ivi compresa la cecita', ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilita', coloro i quali abbiano a carico i
citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i condomini ove
risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole
"mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione", sono
sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione, la
locomozione e il sollevamento". La presente disposizione ha effetto
dal 1 gennaio 1988.

Nota all'art. 9, comma 3:
Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1987
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e'
il seguente:
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al
lavoro, e per quelli d'eta' non superiore a ventisei anni
dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
lire 48 mila per un figlio;
lire 96 mila per due figli;
lire 144 mila per tre figli;
lire 192 mila per quattro figli;
lire 240 mila per cinque figli;
lire 288 mila per sei figli;
lire 336 mila per sette figli;
lire 384 mila per otto figli;
lire 48 mila per ogni altro figlio;
c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate
nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate
alle lettera b), che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b)
del comma 1 spetta in misura doppia:
a) se il contribuente e' coniugato con l'altro
genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera
a) del comma 1;
b) se l'altro genitore manca e il contribuente e'
coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del
contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro
genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro
genitore;
e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro
genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati
del solo contribuente.
3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e'
legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente
separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma
primo si applica per il primo figlio e la somma detraibile
in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi
anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di
lire 96 mila.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono non
abbiano redditi propri per ammontare complessivamente
superiore a 3 milioni di lire, al lordo degli oneri
deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi
o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli
adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve
essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle
lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli
spetta in misura doppia a condizione che il contribuente
attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.
5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si
tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente
superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:
a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi
dallo Stato;
b) delle pensioni sociali;
c) delle pensioni di guerra e relative indennita'
accessorie;
d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal
Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e
agli invalidi civili;
e) dagli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di prima categoria;
f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore
militare".
Nota all'art. 9, comma 4:
Il testo vigente dell'art. 10, comma 1, lettera e) del
D.P.R. n. 917/1987 e' il seguente:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - Dal reddito complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche'
risultino da idonea documentazione allegata alla
dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
(Omissis).
e) le spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in
genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la
locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni
funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare
complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione che eccede il 5 per cento del
reddito complessivo dichiarato.
La deduzione e' ammessa a condizione che il
contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il
domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le
spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur
essendo versati da altri concorrono a formare il suo
reddito;".

Art. 10.
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo
speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri
per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del
tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi
dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate
tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilita' attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce
con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap
riconosciuti invalidi totali con difficolta' di deambulazione dalle
competenti unita' sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto
dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande
non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide
per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Art. 11

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune
in cui e' sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e
della spesa prevista entro il 1› marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1988 la domanda deve essere presentata entro il 31
dicembre 1988.
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo
8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce
il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande
ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e
trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal
comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di
partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 2.

Art. 12.
1. Il Fondo di cui all'articolo 10 e' alimentato con lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello
Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento
delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento
sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FERRI, Ministro dei lavori pubblici
JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli
affari sociali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI