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Legge 2 marzo 1949, n. 143
"Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti"

GU n. 90 del 19-9-1949 - Suppl. Ordinario

Articolo unico

La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1° dicembre 1932
del Ministro per i lavori pubblici e modificata col D.Lgs.P. del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita
dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze
afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora
effettuata.

Allegato

Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto



Capo I - Norme generali

1. La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli
ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395 .


2. Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti
quattro tipi:
a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.
Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per
analogia.
Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa
sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

3. Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente
valutati a percentuale o a quantità.


4. Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni
di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali
non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini
e simili;
b) le competenze per trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i
convegni informativi e simili;
c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a
quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a
circostanze che il professionista non poteva prevedere.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 110.000 per ogni
ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in
ragione di lire 73.500 all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire 55.000
per ogni altro aiuto di concetto .
Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a
percentuale od a quantità, il compenso orario è ridotto alla metà.
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle
24.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati
fino al 50 per cento.

5. Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti
e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:
a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e
di impianti;
b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi di acqua;
c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del
traffico;
d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per
impianti idroelettrici;
e) organizzazione razionale del lavoro;
f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in
tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti,
sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
h) collaudi di strutture complessive in cemento armato;
i) opere di consolidamento restauri architettonici;
l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000;
n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire
1000.
Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del
professionista.

6. Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:
a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo
personale di aiuto, e le spese accessorie;
b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione
di lavori fuori ufficio;
c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e
telefoniche;
d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di
cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;
e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.
Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di
prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore
per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o
automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe
chilometriche.

7. Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno
dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

8. I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al
professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi
da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della
specifica emessa a carico del committente.


9. Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie
in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.
Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla
concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente
tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato
delle presunte spese e competenze .
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa;
dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del
committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia
.


10. La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente
dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente
art. 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la
sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

11. Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per
la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera
dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente
alle leggi.
La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per
brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con
accordi diretti con il cliente.
La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro
sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

Capo II - Costruzioni edilizie - Costruzioni stradali e ferroviarie - Opere idrauliche - Impianti e servizi
industriali - Costruzioni meccaniche - Elettrotecnica

12. Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è
stabilito nel successivo art. 17.
Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del professionista possono
riguardare:
a) la esecuzione di un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei
contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;
b) la stima di un'opera esistente.
Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15
al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli artt. dal 24 al 28.


13. Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento
dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia
di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo
svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso
di cui agli artt. 4, 6 e 17.
Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del
presente articolo, ovvero, d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui
agli artt. 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale.


14. Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere
considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente,
avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al
professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non
globalmente.


+--------------------------------------------------------------+
|Classe|Categ.|                    OGGETTO                     |
|------|------|------------------------------------------------|
|    I |      |    Costruzioni rurali, industriali civili,     |
|      |      |           artistiche e decorative              |
|      |      |                                                |
|      |   a) |Costruzioni informate a  grande semplicità, fab-|
|      |      |  bricati rurali, magazzini, edifici industriali|
|      |      |  semplici e senza  particolari  esigenze tecni-|
|      |      |  che, capannoni, baracche, edifici   provvisori|
|      |      |  senza importanza e simili.                    |
|      |      |Solai in  cemento armato o solettoni in laterizi|
|      |      |  per case di abitazione appoggianti su murature|
|      |      |  ordinarie per portate normali fino a 5 metri. |
|      |   b) |Edifici  industriali  di  importanza costruttiva|
|      |      |  corrente. Edifici rurali di importanza specia-|
|      |      |  le. Scuole, piccoli  ospedali, case  popolari,|
|      |      |  caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati,|
|      |      |  stazioni  e  simili  qualora  siano  di  media|
|      |      |  importanza. Organismi costruttivi in metallo. |
|      |   c) |Gli edifici di cui  alla lettera b) quando siano|
|      |      |  di importanza  maggiore, scuole  importanti ed|
|      |      |  istituti  superiori, bagni  e  costruzioni  di|
|      |      |  carattere   sportivo, edifici   di  abitazione|
|      |      |  civile  e  di  commercio, villini  semplici  e|
|      |      |  simili.                                       |
|      |   d) |Palazzi e case signorili, ville e villini signo-|
|      |      |  rili, giardini, palazzi  pubblici  importanti,|
|      |      |  teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edi-|
|      |      |  fici provvisori di carattere decorativo, serre|
|      |      |  ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di|
|      |      |  rilevante importanza tecnica ed  architettoni-|
|      |      |  ca. Costruzioni industriali  con caratteristi-|
|      |      |  che speciali e di peculiare  importanza tecni-|
|      |      |  ca. Restauri  artistici  e  piani   regolatori|
|      |      |  parziali.                                     |
|      |   e) |Costruzioni di carattere prettamente artistico e|
|      |      |  monumentale. Chioschi,  padiglioni,   fontane,|
|      |      |  altari, monumenti  commemorativi,  costruzioni|
|      |      |  funerarie. Decorazione   esterna  o interna ed|
|      |      |  arredamento  di edifici e di ambienti. Disegno|
|      |      |  di  mobili, opere  artistiche  in  metallo, in|
|      |      |  vetro, ecc.                                   |
|      |   f) |Strutture  o  parti  di  strutture  complesse in|
|      |      |  cemento armato.                               |
|      |   g) |Strutture o parti di strutture in cemento armato|
|      |      |  richiedenti  speciale   studio   tecnico,  ivi|
|      |      |  comprese strutture antisismiche.              |
+--------------------------------------------------------------+
|Classe|Categ.|                    OGGETTO                     |
|------|------|------------------------------------------------|
|   II |      |Impianti industriali completi e cioè:
|      |      | | macchinario,  apparecchi,  servizi generali ed|
|      |      |  annessi     necessari      allo   svolgimento       |
|      |      |     dell'industria e compresi i fabbricati,    |
|      |      |    quando questi siano  parte integrante del   |
|      |      |   macchinario  e dei dispositivi industriali.  |
|      |  a)  |Impianti per  le  industrie molitorie, cartarie,|
|      |      |  alimentari, delle fibre  tessili naturali, del|
|      |      |  legno, del cuoio e simili.                    |
|      |  b)  |Impianti  della  industria  chimica  inorganica,|
|      |      |  della   preparazione   e   distillazione   dei|
|      |      |  combustibili, impianti siderurgici,  officine,|
|      |      |  meccaniche,  cantieri  navali,   fabbriche  di|
|      |      |  cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche|
|      |      |  impianti per le industrie della fermentazione,|
|      |      |  chimico-alimentari e tintorie.                |
|      |  c)  |Impianti della industria chimica organica, della|
|      |      |  piccola  industria  chimica speciale, impianti|
|      |      |  di metallurgia (esclusi  quelli  relativi   al|
|      |      |  ferro), impianti  per  la  preparazione  ed il|
|      |      |  trattamento dei minerali per la sistemazione e|
|      |      |  la e coltivazione delle cave e miniere.       |
+--------------------------------------------------------------+
|Classe|Categ.|                    OGGETTO                     |
|------|------|------------------------------------------------|
|  III |      |Impianti di servizi  generali interni a stabili-|
|      |      |  menti industriali od a costruzioni o gruppi di|
|      |      |  costruzioni civili, e cioè  macchinario, appa-|
|      |      |  recchi ed annessi  non strettamente  legati al|
|      |      |  diagramma tecnico e non facenti parte di opere|
|      |      |  complessivamente considerate  nelle precedenti|
|      |      |  classi.                                       |
|      |  a)  |Impianti per  la  produzione  e la distribuzione|
|      |      |  del vapore,  della  energia  elettrica e della|
|      |      |  forza  motrice  per  l'approvvigionamento,  la|
|      |      |  preparazione e la distribuzione  di acqua nel-|
|      |      |  l'interno di edifici o per  scopi industriali,|
|      |      |  impianti sanitari, impianti di fognatura dome-|
|      |      |  stica  od  industriale  ed  opere  relative al|
|      |      |  trattamento delle acque di rifiuto.           |
|      |  b)  |Impianti per  la produzione  e la  distribuzione|
|      |      |  del freddo,  della aria compressa, del  vuoto,|
|      |      |  impianti di  riscaldamento, di  inumidimento e|
|      |      |  ventilazione, trasporti meccanici.            |
|      |  c)  |Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazio-|
|      |      |  ni, controlli, ecc.                           |
+--------------------------------------------------------------+
|Classe|Categ.|                    OGGETTO                     |
|------|------|------------------------------------------------|
|   IV |      |               Impianti elettrici               |
|      |      |                                                |
|      |  a)  |Impianti  termoelettrici, impianti dell'elettro-|
|      |      |  chimica e dell'elettrometallurgia.            |
|      |  b)  |Centrali  idroelettriche, stazioni di trasforma-|
|      |      |  zione e  di conversione, impianti  di trazione|
|      |      |  elettrica.                                    |
|      |  c)  |Impianti di  linee e reti per trasmissione e di-|
|      |      |  stribuzione  di energia elettrica, telegrafia,|
|      |      |  telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.  |
+--------------------------------------------------------------+
|Classe|Categ.|                    OGGETTO                     |
|------|------|------------------------------------------------|
|    V |      |        Macchine isolate e loro parti.          |
|      |      |                                                |
|   VI |      |             Ferrovie e strade.                 |
|      |      |                                                |
|      |  a)  |Strade ordinarie, linee tramviarie e strade fer-|
|      |      |  rate in pianura  e  collina, escluse  le opere|
|      |      |  d'arte di importanza da compensarsi a parte.  |
|      |  b)  |Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in|
|      |      |  montagna o comunque con particolari difficoltà|
|      |      |  di studio, escluse  le opere  d'arte di impor-|
|      |      |  tanza e le stazioni  di tipi speciali, da com-|
|      |      |  pensarsi a parte. Impianti teleferici  o funi-|
|      |      |  colari.                                       |
+--------------------------------------------------------------+
|Classe|Categ.|                    OGGETTO                     |
|------|------|------------------------------------------------|
|  VII |      |Bonifiche, irrigazioni,  impianti  idraulici per|
|      |      |  produzione di  energia elettrica e  per  forza|
|      |      |  motrice, opere portuali  e  di navigazione in-|
|      |      |  terna, sistemazione di  corsi d'acqua e di ba-|
|      |      |  cini montani, opere analoghe, escluse le opere|
|      |      |  d'arte di importanza da computarsi a parte.   |
|      |  a)  |Bonifiche ed  irrigazioni  e  deflusso naturale,|
|      |      |  sistemazione  di  corsi  d'acqua  e  di bacini|
|      |      |  montani.                                      |
|      |  b)  |Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento mecca-|
|      |      |  nico  di acqua (esclusi i macchinari). - Deri-|
|      |      |  vazioni di acqua  per  forza motrice, e produ-|
|      |      |  zione di energia elettrica.                   |
|      |  c)  |Opere di navigazione interna e portuali.        |
                                                                
+--------------------------------------------------------------+
|Classe|Categ.|                    OGGETTO                     |
|------|------|------------------------------------------------|
| VIII |      |Impianti  per provvista, condotta, distribuzione|
|      |      |                   d'acqua.                     |
|      |      |              Fognature urbane.                 |
|      |      |                                                |
|   IX |      |Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.   |
|      |      |                                                |
|      |  a)  |Ponti di  muratura  o di legname, costruzioni ed|
|      |      |  edifici  per  opere  idrauliche. Strutture  in|
|      |      |  legno o metallo dei tubi ordinari.            |
|      |  b)  |Dighe, conche, elevatori. Ponti  di ferro. Opere|
|      |      |  metalliche di tipo speciale di  notevole impo-|
|      |      |  tanza costruttiva e  richiedenti  calcolazioni|
|      |      |  particolari.                                  |
|      |  c)  |Gallerie, opere sotterranee  o subacquee, fonda-|
|      |      |  zioni speciali.                               |



A) Prestazioni per l'esecuzione di opere .

15. Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista
presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione
dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale
del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera
si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati
al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede
di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei
lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in
sede di conto finale o di collaudo.
L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.
Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso è valutato a
discrezione.

16. Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in
tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche
quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente
eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, sempreché la aliquota o la somma
delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.


17. Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei
lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però
affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di
quest'ultimo.
Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite
massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di
personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori
richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.


18. Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è
detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la
valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella
B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma
dell'art. 10.
Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione
dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per
cento.
Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base
all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo.
Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o
percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata
e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.
In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui
all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.


19. Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del
professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:
a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto,
ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da
individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
b) compilazione del preventivo sommario;
c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per
identificarne tutte le parti;
d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale
compilazione dei relativi capitolati;
g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo
giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle
sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
h) prove d'officina;
i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei
lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere
eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.
A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate
nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate
quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

B) Collaudo di lavori e forniture.

19-a. Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad
accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di
contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e,
infine, il rilascio del certificato di collaudo.

19-b. Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le
competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le
percentuali secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere
sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della
spesa a carico dei vari condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle disposizioni
vigenti.
Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista
direttore dei lavori.
Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la
collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di
collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione
dei lavori.
Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve
discusse, indipendentemente, dal loro accoglimento.

19-c. Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1947,
l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicando per il coefficiente di
adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.

19-d. Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di
eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C
sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

19-e. Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella C
sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

19-f. La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in
ragione dello 0,20 dell'aliquota c della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di
opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato,
ferro e legno verificate.


19-bis. Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel capo II e
relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le
aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria cui si
riferisce l'opera e in rapporto - secondo la tabella B della tariffa - alle prestazioni necessarie di fatto
eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del 25 per cento per incarico parziale.
In particolare:
Il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il
preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche
in forma descrittiva.
Per questi elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella
B, solo in base alle aliquote della lettera d) (preventivo particolareggiato) e della lettera c) (progetto
esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente - a seconda dell'importanza del
lavoro svolto - entro i limiti minimi e massimi seguenti:

+--------------------------------------------------------------+
|              |    Classe dei lavori secondo l'elencazione    |
|  PRESTAZIONE |      dell'articolo 14 della tariffa 1932      |
|   PARZIALE   |-----------------------------------------------|
|              |  I  |  I  |  I  | II  |     |     | VI  |     |
|              | a b |  e  | f g | III |  IV |  V  | VII |  IX |
|              | c d |     |     |     |     |     | VIII|     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|c) progetto   | 0,05| 0,06| 0,06| 0,04| 0,04| 0,06| 0,03| 0,04|
|   esecutivo  | 0,15| 0,17| 0,17| 0,13| 0,11| 0,18| 0,09| 0,12|


Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole
importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle
corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione.
Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f, g, h, i, ed l) della tabella
B, l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni
eseguite.
Vanno applicate - se non sono in contrasto con le attuali - le altre complementari norme di tariffa,
non escluse quelle di cui ai nn. 4 (compensi a vacazione), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le
modifiche contenute in tutte le presenti norme.

20. Quando l'incarico conferito al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete di tipo e
di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di
concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e
che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola
delle opere stesse.


21. Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni
distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche
arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b).
Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando
l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge,
richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale.
Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratti di
lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori
.

22. Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in
corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate
come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla
parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul
costo preventivo dalla parte non eseguita .

23. Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od
al Consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze
del professionista .

D) Misura e contabilità dei lavori.

23-a. La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista
incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei
prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.
Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati
solo per lavori edilizi (classe I).

E) Aggiornamento dei prezzi.

23-b. L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come
appresso:
a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi, con una aliquota pari al 20 per
cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B) con un minimo di
L. 3.703 ;
b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo
particolareggiato (prestazione d della tabella B) con un minimo di L. 7.406 .
Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote
saranno maggiorate del 25 per cento per incarico parziale.

F) Revisione dei prezzi.

23-c. La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40
per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato.
Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto,
l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento.
Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in
epoca anteriore, agli effetti dell'onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi
coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi.
Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero
svolgimento dell'opera, e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per cento.

G) Prestazioni per perizie estimative.

24. Per le perizie estimative particolareggiate oltre i compensi integrativi a vacazioni di cui - oltre i
compensi integrativi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al
professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che
sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.
L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.
Per importi di stima inferiori alle L. 250.000 l'onorario viene stabilito a discrezione.
Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di
relazione motivata, di descrizioni, di computi e ove occorrano, di tipi.
Se la perizia è sommaria - cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come
cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione
giornaliera, ecc. esposto in una breve relazione riassuntiva - le suddette aliquote vengono ridotte alla
metà.

24-a. Se la perizia è analitica - ossia se la perizia particolareggiata è integrata da specifiche e distinte
dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine od
apparecchi costitutivi del complesso periziato - il compenso a percentuale viene determinato
applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

25. Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della
categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione
di cui all'elenco dell'art. 14.

26. Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, ratizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e
simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi, maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai
precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.
Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra
possono essere anche triplicati.

27. Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto,
come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali o simili, l'onorario dovuto è quello competente
al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle
aliquote dei precedenti articoli.

27-a. Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947,
l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda
dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

27-b. Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari,
quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si
trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che
costituiscono la base delle stime.

28. Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in
ragione del
9,19 per cento del fitto annuo sulle prime . . . L. 150.000
6,13 per cento sul fitto eccedente fino a. . . . » 450.000
3,06 per cento sull'eccesso
e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto,
rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacazioni di cui all'art. 4 ed il
rimborso delle spese di cui all'art. 6.

Capo III - Inventari - Consegne

29. Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a norma
dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è
dovuto al professionista un compenso da valutarsi:
1° per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15
applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,26% del canone di
affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
2° per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15,
applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,26% del canone di
affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
3° per i beni rustici posti in condizione ordinarie :
lire 1.666 per ettaro, per fondi di area inferiore
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 20
lire 1.388 per ettaro, sull'area eccedente fino a. » 80
lire 1.166 per ettaro, sull'area eccedente fino a. » 150
lire 999 per ettaro, sull'area eccedente oltre gli » 150
oltre il 4,59 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,06
sul rimanente canone. In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate
sui canoni correnti per beni analoghi.
I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli
impianti industriali, presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la
consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili
dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli
relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.
La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV.
Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto
fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate a promiscue, di
parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.

30. Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna
(sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al
professionista un compenso ad opera come segue:
1° per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito,
applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (art. 24, capoverso 3), oltre il 6,13
per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come, ad
esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;
2° per gli impianti industriali idem;
3° per i beni rustici: i sommari e sommarioni in ragione di lire 388 l'ettaro, fino a 50 ettari e di
lire 277 l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 666 l'ettaro
oltre al 6,13 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla
differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.
I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in
aggiunta ai precedenti coi criteri dell'art. 24 delle perizie estimative.
Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui i precedenti capoversi 1°, 2°, 3°, per
le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).
Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna
necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo
testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in
ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti all'art. 29.

31. Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso
delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso
a quantità commisurato come segue: a) per le scorte rurali :
+--------------------------------------------------------------+
|                                  | Misurazione | Valutazione |
|                                  |-------------|-------------|
| Fieni e stramaglie per mangimi al|             |             |
|  quintale . . . . . . . . . . . .|  L.  18,51  |    18,51    |
| Paglie e lettiere per  mangimi al|             |             |
|  quintale . . . . . . . . . . . .|  »    6,94  |     ---     |
| Legna in cataste al quintale. . .|  »    4,62  |     ---     |

b) per le piantagioni in ragione del 6,13 per cento del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso
può ridursi fino al 3,06 per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità .

Capo IV - Lavori topografici

32. Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia
che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé
stanti.


33. Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacazione a norma
dell'art. 4.

34. Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi
coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili, gli onorari vengono
stabiliti come segue:
a) sino 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazioni;
b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella :

+--------------------------------------------------------------+
|                                  | IN PIANURA  | IN COLLINA  |
|                                  |-------------|-------------|
|                                  |scala |scala |scala |scala |
|                                  |1/1000|1/2000|1/1000|1/2000|
|                                  |------|------|------|------|
|  1. Terreni   nudi    o   poco   |      |      |      |      |
|alberati con scarsi particolari   |      |      |      |      |
|di   strade,   case   e   corsi   |      |      |      |      |
|d'acqua: per ettaro . . . . . . L.| 1.666| 1.388| 2.221| 1.666|
|  2. Terreni   frastagliati  da   |      |      |      |      |
|piantagioni,   strade,    corsi   |      |      |      |      |
|d'acqua e paludosi: per ettaro. » | 2.221| 1.944| 2.777| 2.221|
|  3. Terreni a  boschi, vigneti   |      |      |      |      |
|e frutteti: per ettaro. . . . . » | 2.777| 2.499| 3.332| 2.777|
                                                                
                                                   Segue Tabella
                                                                
       +------------------------------------------------+       
       |                                  | IN MONTAGNA |       
       |                                  |-------------|       
       |                                  |scala |scala |       
       |                                  |1/1000|1/2000|       
       |                                  |------|------|       
       |  1. Terreni   nudi    o   poco   |      |      |       
       |alberati con scarsi particolari   |      |      |       
       |di   strade,   case   e   corsi   |      |      |       
       |d'acqua: per ettaro . . . . . . L.| 2.777| 2.221|       
       |  2. Terreni   frastagliati  da   |      |      |       
       |piantagioni,   strade,    corsi   |      |      |       
       |d'acqua e paludosi: per ettaro. » | 3.332| 2.777|       
       |  3. Terreni a  boschi, vigneti   |      |      |       
       |e frutteti: per ettaro. . . . . » | 3.888| 3.332|       

Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 555 per ogni particella inferiore ai 500 metri quadrati
e di lire 277 se superiore ai 500 metri quadrati, con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.
Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli
onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100 per cento.
In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento
e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al
150 per cento.

35. Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di
strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione
interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:
a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione;
b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente :
+--------------------------------------------------------------+
|                    | IN PIANURA  | IN COLLINA  | IN MONTAGNA |
|                    |-------------|-------------|-------------|
|                    |scala |scala |scala |scala |scala |scala |
|                    |1/1000|1/2000|1/1000|1/2000|1/1000|1/2000|
|                    |------|------|------|------|------|------|
|Per ettaro. . . . L.| 5.554| 4.443| 6.665| 5.554| 8.331| 6.665|


36. Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e
simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in
base ad una larghezza non minore di metri 30.

37. Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1.1000, si applicano gli
onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 aumentati del 20 per cento.
Analogamente, per i tipi in scala minore di 1.2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di
1.2000 diminuiti del 20 per cento.

38. Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti
o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella
dell'art. 34.

39. Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia, gli onorari vengono liquidati
separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'articolo 34.

40. Il computo della superficie è compensato in più con lire 1.110 a 1.666 per ettaro, oltre il
compenso fisso di lire 277 per ogni particella di proprietà o coltura distinta .

41. Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree
viene valutato a vacazioni.

42. Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40 per
cento, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60 per cento, se con curve di livello
equidistanti da 1 a 5 metri.
Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i
compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80 per cento.
Per rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella
dell'art. 34 ridotti al 50 per cento se per punti isolati ed al 70 per cento se con tracciamento delle curve
di livello, equidistanti da 1 a 5 metri.

43. I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e
rappresentata nelle piante come alla tabella seguente, con l'aggiunta di una somma fissa di lire 2.777
.
+--------------------------------------------------------------+
|                            |         Scala del disegno       |
|                            |---------------------------------|
|                            |  1/50  |  1/100 | 1/200 | 1/500 |
|                            |--------|--------|-------|-------|
|a) edifici con pianta di    |        |        |       |       |
|   semplice disposizione    |        |        |       |       |
|   e  con   ambienti  in    |        |        |       |       |
|   prevalenza regolari . L. |da 24,99|da 16,66| 16,66 |  8,44 |
|                            | a 33,32| a 24,99|       |       |
|b) edifici   con  pianta    |        |        |       |       |
|   complicata    e   con    |        |        |       |       |
|   ambienti   di   varia    |        |        |       |       |
|   forma e grandezza . . »  |da 58,32|da 41,65| 41,65 | 24,99 |
|                            | a 83,30| a 66,65|       |       |

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri
piani, gli onorari vengono ridotti del 25 per cento.
Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio, l'onorario viene valutato in ragione
di lire 3,33 a 5,55 per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore
complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti .

44. La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire 2.777, è
retribuita in ragione di lire 33,32 a lire 111,09 per ogni metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà
e la scala del disegno .
Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacazioni.
Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

Capo V - Cave e miniere

45. Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave
ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate
negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacazione per le
prestazioni di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'articolo 6.

46. Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su
topografia al 50.000 e relativa relazione da lire 277 a lire 555 per ogni ettaro, secondo la seguente
tabella :
fino a 50 ettari . . . . . . . . . . . . . . L. 27.772
per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100
ettari . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 444
per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari. . » 277


47. Visita a permessi minerari in prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del
suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore
industriale: la stessa tariffa come all'art. 46 più un compenso fisso di lire 22.218 .
Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge
mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000, la tariffa
indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.

48. Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione
sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili, il compenso è
valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente
tabella :
fino a 1.000 metri cubi. . . . . . . . . . . . . . L. 55,545
per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000 . » 22,21
per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000 . » 16,66
per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000 . » 11,10
per ogni metro cubo oltre i 50.000 . . . . . . . . » 5,55
 

49. Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i
relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al capo II della presente tariffa.

50. Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata
della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti
industriali annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo
di lire 5000 .
Per un valore fino a . . . . . . . . . L. 5.000.000 3,06%
Sul di più fino a. . . . . . . . . . . » 10.000.000 2,45%
» . . . . . . . . . . . » 25.000.000 1,83%
» . . . . . . . . . . . » 50.000.000 1,22%
» . . . . . . . . . . . » 75.000.000 0,61%
» . . . . . . . . . . . » 100.000.000 0,30%
» . . . . . . . . . . . » 500.000.000 0,24%
» . . . . . . . . . . . » 1.000.000.000 0,18%
Sul di più . . . . . . . . . . . . . . » 0,12%
L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del
giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni,
dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.
Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata
od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali
suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e
degli impianti viene liquidato, a parte ed in aggiunta, con le norme di cui al capo II.

51. Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti di divisione, ampliamenti e
fusione di cave e miniere con assegnazione delle quote in base ai titoli di proprietà, l'onorario viene
liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10 per cento.

Capo VI - Ingegneria navale

52. Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la
determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti
particolari modalità.

53. Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero o in navigazione, gli
onorari a vacazione di cui all'art. 4 vengono aumentati del 50 per cento.

54. Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere navale possono
riguardare:
1° nuove costruzioni;
2° lavori di riparazione o trasformazione;
3° liquidazioni;
4° salvataggi e recuperi;
5° perizie per accertamento o valutazione di danni;
6° perizie per valutazioni di navi.
Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si
applicano al 100 per cento la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli
incarichi secondari.
55. TARIFFA I. - Nuove costruzioni .

+--------------------------------------------------------------+
|                                    |          Onorario       |
|           Importo dell'opera       |     per ogni 100 lire   |
|                                    |        dell'importo     |
|------------------------------------|-------------------------|
| Fino a . . . . . . . . . . . . . . | L.     2.000.000  12,26 |
| Sul di più fino a. . . . . . . . . | »      5.000.000   9,19 |
|        »         . . . . . . . . . | »     20.000.000   4,59 |
|        »         . . . . . . . . . | »     50.000.000   2,29 |
|        »         . . . . . . . . . | »    100.000.000   0,91 |
|        »         . . . . . . . . . | »    200.000.000   0,82 |
|        »         . . . . . . . . . | »    300.000.000   0,70 |
|        »         . . . . . . . . . | »    500.000.000   0,61 |
|        »         . . . . . . . . . | »  1.000.000.000   0,49 |
|        »         . . . . . . . . . | »  2.000.000.000   0,36 |
| Sul di più . . . . . . . . . . . . | »                  0,30 |

I-a) - Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo dallo scafo,
dall'allestimento e dall'apparato motore.
Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di
classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per l'approvazione del progetto di una nave, il piano
di costruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti, il piano
generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registri di
classificazione e il preventivo di costo.
Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono
introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione.
È pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente del
contratto col costruttore fino all'inizio dell'opera.
Per piani particolareggiati di parti d'apparato motore, di parti dello scafo e dell'arredamento del
piroscafo il compenso deve convenirsi.
I-b) - Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per cento
della tariffa I.
I-c) - Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica
il 20 per cento della tariffa I.
Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5 per
cento della tariffa I.
I-d) - Per assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa I, oltre le
precedenti competenze.
Note. - A) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato
motore, sistemazioni interne, è da applicare la tariffa I a ciascuna delle parti a seconda del loro
sviluppo relativamente al valore delle parti medesime.
B) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15 al 20 per cento per piroscafi
cisterna o frigoriferi; del 30 per cento per piroscafi passeggeri.
C) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente, l'onorario
risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo l'importanza del lavoro richiesto.
D) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese del
disegnatore.

56. TARIFFA II. - Lavori di riparazione o trasformazioni .

+--------------------------------------------------------------+
|                                    |           Onorario      |
|           Importo dell'opera       |      per ogni 100 lire  |
|                                    |         dell'importo    |
|------------------------------------|-------------------------|
| Fino a . . . . . . . . . . . . . . | L.       500.000  12,26 |
| Sul di più fino a. . . . . . . . . | »      1.000.000  11,65 |
|        »         . . . . . . . . . | »      2.000.000  10,73 |
|        »         . . . . . . . . . | »      3.000.000   9,19 |
|        »         . . . . . . . . . | »      5.000.000   7,66 |
|        »         . . . . . . . . . | »     10.000.000   6,13 |
|        »         . . . . . . . . . | »     25.000.000   3,67 |
|        »         . . . . . . . . . | »     50.000.000   1,83 |
|        »         . . . . . . . . . | »    100.000.000   1,53 |
|        »         . . . . . . . . . | »    200.000.000   1,22 |
|        »         . . . . . . . . . | »    400.000.000   1,07 |
|        »         . . . . . . . . . | »    650.000.000   0,91 |
|        »         . . . . . . . . . | »  1.000.000.000   0,76 |
| Sul di più . . . . . . . . . . . . | »                  0,61 |

II-a) Per progetto dettagliato con specifiche assistenze ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica
la tariffa II al 100 per cento.
II-b) - Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II.
II-c) - Per revisione di progetti altrui e di offerte; per un solo progetto od una sola offerta si
applica il 20 per cento della tariffa II.
Per ogni progetto ed ogni offerta in più il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa II.
II-d) - Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa II.
Note. - A) Onorario complessivo minimo per la tariffa II lire 46.287 .
B) Per le varianti di un progetto già studiato vedi nota C) della tariffa I.
C) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese di
disegnatori.
57. TARIFFA III. - Liquidazioni .

+--------------------------------------------------------------+
|                                    |           Onorario      |
|           Importo fatturato        |      per ogni 100 lire  |
|                                    |         dell'importo    |
|------------------------------------|-------------------------|
| Fino a . . . . . . . . . . . . . . | L.        500.000  3,06 |
| Sul di più fino a. . . . . . . . . | »       1.000.000  2,91 |
|        »         . . . . . . . . . | »       2.000.000  2,75 |
|        »         . . . . . . . . . | »       3.000.000  2,45 |
|        »         . . . . . . . . . | »       5.000.000  2,14 |
|        »         . . . . . . . . . | »      10.000.000  1,53 |
|        »         . . . . . . . . . | »      25.000.000  0,91 |
|        »         . . . . . . . . . | »      50.000.000  0,61 |
|        »         . . . . . . . . . | »     100.000.000  0,55 |
|        »         . . . . . . . . . | »     200.000.000  0,49 |
|        »         . . . . . . . . . | »     400.000.000  0,42 |
|        »         . . . . . . . . . | »     650.000.000  0,36 |
|        »         . . . . . . . . . | »   1.000.000.000  0,30 |
| Sul di più . . . . . . . . . . . . | »                  0,24 |

III-a) - Per liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi
controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100 per cento.
III-b) - Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50 per
cento della tariffa III.
III-c) - Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30 per cento della tariffa
III.
Note. - A) Oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi per visita a bordo come
segue :
1°) diritto fisso per la prima visita a bordo, lire 9.257;
2°) diritto fisso per ogni successiva visita, lire 4.628;
3°) per sopraluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo, gavoni, cisterne, i
precedenti diritti sono aumentati del 50 per cento.
B) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5 per cento del ribasso ottenuto nella
liquidazione, né ad ogni modo, inferiore a lire 9.200.
58. TARIFFA IV. - Salvataggi e recuperi .

  (Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo   
                            e merci).                           
                                                                
+--------------------------------------------------------------+
|                                    |         Onorario        |
|      Importo valori da salvare     |    per ogni 100 lire    |
|                                    |       dell'importo      |
|------------------------------------|-------------------------|
| Fino a . . . . . . . . . . . . . . | L.       500.000  12,26 |
| Sul di più fino a. . . . . . . . . | »      1.000.000  11,65 |
|        »         . . . . . . . . . | »      2.000.000  10,73 |
|        »         . . . . . . . . . | »      3.000.000   9,19 |
|        »         . . . . . . . . . | »      5.000.000   7,66 |
|        »         . . . . . . . . . | »     10.000.000   6,13 |
|        »         . . . . . . . . . | »     25.000.000   3,67 |
|        »         . . . . . . . . . | »     50.000.000   1,83 |
|        »         . . . . . . . . . | »    100.000.000   1,53 |
|        »         . . . . . . . . . | »    200.000.000   1,22 |
|        »         . . . . . . . . . | »    400.000.000   1,07 |
|        »         . . . . . . . . . | »    650.000.000   0,91 |
|        »         . . . . . . . . . | »  1.000.000.000   0,76 |
| Sul di più . . . . . . . . . . . . | »                  0,61 |

IV-a) - Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si
applica la tariffa IV al 100 per cento.
IV-a') - Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30
per cento della tariffa IV.
IV-b) - Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per cento della tariffa IV.
IV-c) - Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.
Note. - A) Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50 per cento.
B) Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70 per cento della tariffa IV.
C) Nel caso di non tentato salvataggio il compenso è stabilito a discrezione secondo il tempo
impiegato e l'importanza dell'opera prestata. Non deve essere però in nessun caso inferiore al 20 per
cento della tariffa IV.
59. TARIFFA V. - Perizie per accertamento e valutazione di danni .

+--------------------------------------------------------------+
|                                     |         Onorario       |
|          Importo del danno          |     per ogni 100 lire  |
|                                     |       dell'importo     |
|-------------------------------------|------------------------|
| Fino a. . . . . . . . . . . . . . . | L.       500.000  6,13 |
| Sul di più fino a . . . . . . . . . | »      1.000.000  5,82 |
|        »          . . . . . . . . . | »      2.000.000  5,36 |
|        »          . . . . . . . . . | »      3.000.000  4,59 |
|        »          . . . . . . . . . | »      5.000.000  3,83 |
|        »          . . . . . . . . . | »     10.000.000  3,06 |
|        »          . . . . . . . . . | »     25.000.000  1,83 |
|        »          . . . . . . . . . | »     50.000.000  0,91 |
|        »          . . . . . . . . . | »    100.000.000  0,82 |
| Sul di più fino a . . . . . . . . . | »    200.000.000  0,73 |
|        »          . . . . . . . . . | »    400.000.000  0,61 |
|        »          . . . . . . . . . | »    650.000.000  0,55 |
|        »          . . . . . . . . . | »  1.000.000.000  0,45 |
| Sul di più. . . . . . . . . . . . . | »                 0,30 |

V-a) - Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l'assicuratore
od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100 per cento.
V-b) - Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per cento della tariffa V.
V-c) - Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi si applica
la tariffa V al 100 per cento.
V-d) - Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica l'80 per cento di quanto è
stabilito nella tariffa V-a), V-b), V-c), ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se è
presentata relazione.
Note - A) L'onorario minimo della tariffa V è di lire 23.143 .
Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai lavori di riparazione
si deve cumulare la tariffa V al 30 per cento con la tariffa II al 100 per cento.

60. TARIFFA VI. - Perizie per valutazione di navi.

(Tariffa base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento) .
VI-a) - Piroscafi e motonavi da carico:
fino a tonnellate di stazza lorda 300, lire 37,03 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 1000, lire 27,77 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 2000, lire 18,51 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 3000, lire 13,88 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 4000, lire 9,25 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 5000, lire 4,62 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 8000, lire 2,77 per tonnellata;
oltre le tonnellate 8000, lire 1,85 per tonnellata.
VI-b) - Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento.
VI-c) - Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per cento.
VI-d) - Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non
minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al 125 per cento.
VI-e) - Velieri:
fino a tonnellate stazza lorda 300, lire 27,77 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 600, lire 22,21 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 900, lire 18,51 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 1200, lire 14,81 per tonnellata;
sul di più fino a tonnellate 1500, lire 11,10 per tonnellata;
oltre le 1500, lire 5,55 per tonnellata.
VI-f) - Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125 per cento.
VI-g) - Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115 per
cento.
VI-h) - Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per cento della tariffa VI.
Note - A) Per perizie in base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di
stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un «certificato di valutazione» a
qualunque scopo inteso si applicano le tariffe base al 100 per cento col minimo di lire 9.257.
B) Per perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione
motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipi, si applica la tariffa base al 150 per cento, col
minimo di lire 27.772.
C) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate integrate da specifiche o distinte dello stato e del
valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al
complesso periziato, nonché in ogni altro caso di particolare complessità e difficoltà, si applica la
corrispondente tariffa base al 250 per cento col minimo di lire 46.287.
D) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso secondo
le norme generali.
E) Per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età come pure
per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al
110 per cento.

61. Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione o riparazione di navi e di
officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme
di cui al capo II della presente tariffa.

62. Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per
collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari i compensi sono da stabilire caso per caso a
discrezione del professionista.
Tabella A 
Onorari a percentuale  dovuti  al  professionista per ogni cento
                  lire di importo dell'opera                    
+--------------------------------------------------------------+
|  CLASSI  E  CATEGORIE  DELLE  OPERE  SECONDO  L'ELENCAZIONE  |
|                        DELL'ART. 14                          |
|--------------------------------------------------------------|
|   IMPORTO   |                                                |
| DELLE OPERE |              Costruzioni edilizie              |
|-------------|------------------------------------------------|
|             |  I-a |  I-b |  I-c |  I-d |  I-e |  I-f |  I-g |
|             |------|------|------|------|------|------|------|
|      250.000|21,462|26,368|30,967|35,566|67,453|24,528|33,420|
|      500.000|19,929|24,988|29,587|33,880|58,255|22,995|32,193|
|    1.000.000|18,396|22,689|27,441|31,733|52,123|22,075|29,741|
|    2.500.000|15,330|18,856|23,608|27,594|44,458|19,929|25,448|
|    5.000.000|13,184|15,330|19,929|24,528|39,859|17,783|21,462|
|   10.000.000|11,037|13,184|17,170|22,075|35,259|15,637|18,396|
|   15.000.000|10,731|13,030|16,863|21,462|32,193|14,563|16,863|
|   20.000.000| 9,964|12,724|16,096|20,696|30,660|13,797|16,096|
|   30.000.000| 9,658|12,264|15,330|19,316|27,594|13,030|15,330|
|   40.000.000| 9,198|11,497|14,563|19,009|26,061|12,264|14,563|
|   50.000.000| 8,891|10,731|13,797|18,396|24,528|11,497|13,797|
|  100.000.000| 7,665| 9,198|12,264|15,330|21,462| 9,964|12,264|
|  150.000.000| 6,745| 7,971|11,037|13,337|19,009| 8,738|11,037|
|  200.000.000| 6,132| 7,358| 9,964|11,804|16,863| 7,818| 9,964|
|  250.000.000| 5,825| 6,745| 9,044|10,577|15,023| 7,205| 9,044|
|  300.000.000| 5,518| 6,438| 8,278| 9,658|13,490| 6,592| 8,278|
|  400.000.000| 5,212| 6,132| 7,205| 8,585|11,651| 5,978| 7,051|
|  500.000.000| 5,059| 5,825| 6,438| 7,971|10,424| 5,518| 6,438|
|  600.000.000| 4,833| 5,799| 6,162| 7,619| 9,964| 5,273| 6,156|
|  700.000.000| 4,664| 5,599| 5,948| 7,362| 9,631| 5,098| 5,948|
|  800.000.000| 4,537| 5,444| 5,768| 7,139| 9,338| 4,945| 5,766|
|  900.000.000| 4,415| 5,297| 5,619| 6,960| 9,099| 4,815| 5,619|
|1.000.000.000| 4,369| 5,243| 5,553| 6,878| 8,994| 4,761| 5,553|
|1.500.000.000| 4,031| 4,837| 5,129| 6,351| 8,309| 4,395| 5,131|
|2.000.000.000| 3,832| 4,599| 4,879| 6,040| 7,899| 4,180| 4,879|
|3.000.000.000| 3,525| 4,231| 4,524| 5,604| 7,327| 3,878| 4,524|
|4.000.000.000| 3,361| 4,036| 4,279| 5,297| 6,931| 3,668| 4,279|
|5.000.000.000| 3,219| 3,863| 4,101| 5,076| 6,640| 3,512| 4,101|
|    oltre i 5|      |      |      |      |      |      |      |
| miliardi    | 2,682| 3,219| 3,418| 4,230| 5,533| 2,927| 3,418|
                                                                
                                                 Segue Tabella A
+--------------------------------------------------------------+
|  CLASSI  E  CATEGORIE  DELLE  OPERE  SECONDO  L'ELENCAZIONE  |
|                        DELL'ART. 14                          |
|--------------------------------------------------------------|
|   IMPORTO   |  Impianti industriali |   Impianti di servizi  |
| DELLE OPERE |        completi       |        generali        |
|-------------|-----------------------|------------------------|
|             | II-a  | II-b  | II-c  | III-a  | III-b | III-c |
|             |-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|      250.000| 38,326| 53,656| 68,986| 53,656 | 57,489| 76,652|
|      500.000| 30,660| 42,925| 55,189| 42,925 | 45,991| 61,321|
|    1.000.000| 26,368| 36,793| 49,057| 36,793 | 39,245| 52,123|
|    2.500.000| 19,929| 27,901| 36,793| 27,901 | 29,894| 40,778|
|    5.000.000| 15,330| 22,075| 29,434| 21,462 | 22,995| 31,887|
|   10.000.000| 12,264| 17,170| 22,689| 17,170 | 18,396| 24,528|
|   15.000.000| 11,497| 16,096| 20,696| 16,096 | 17,323| 23,302|
|   20.000.000| 10,731| 15,023| 19,316| 15,023 | 16,096| 21,462|
|   30.000.000|  9,964| 13,950| 17,936| 13,950 | 15,023| 19,929|
|   40.000.000|  9,198| 12,877| 16,556| 12,877 | 13,797| 18,396|
|   50.000.000|  8,738| 12,264| 15,790| 12,264 | 13,184| 17,476|
|  100.000.000|  7,665|  9,198| 13,797| 10,731 | 11,497| 15,330|
|  150.000.000|  6,745|  7,665| 11,957|  9,351 |  9,964| 13,490|
|  200.000.000|  5,978|  6,438| 10,118|  8,125 |  8,738| 11,957|
|  250.000.000|  5,365|  6,285|  8,585|  7,205 |  7,818| 10,731|
|  300.000.000|  4,905|  5,672|  7,358|  6,592 |  7,205|  9,811|
|  400.000.000|  4,292|  4,905|  6,132|  5,672 |  6,285|  8,585|
|  500.000.000|  3,832|  4,599|  5,212|  5,059 |  5,672|  7,665|
|  600.000.000|  3,663|  4,395|  4,982|  4,833 |  5,422|  7,327|
|  700.000.000|  3,541|  4,248|  4,815|  4,664 |  5,238|  7,082|
|  800.000.000|  3,434|  4,119|  4,669|  4,537 |  5,078|  6,868|
|  900.000.000|  3,344|  4,012|  4,548|  4,415 |  5,951|  6,688|
|1.000.000.000|  3,306|  3,966|  4,496|  4,369 |  4,892|  6,611|
|1.500.000.000|  3,052|  3,663|  4,154|  4,031 |  4,518|  6,105|
|2.000.000.000|  2,901|  3,488|  3,950|  3,832 |  4,296|  5,810|
|3.000.000.000|  2,693|  3,230|  3,663|  3,525 |  3,985|  5,385|
|4.000.000.000|  2,547|  3,055|  3,464|  3,361 |  3,771|  5,094|
|5.000.000.000|  2,439|  2,928|  3,320|  3,219 |  3,611|  4,879|
|    oltre i 5|       |       |       |        |       |       |
| miliardi    |  2,033|  2,440|  2,766|  2,682 |  3,009|  4,066|
                                                                
                                                 Segue Tabella A
+--------------------------------------------------------------+
|  CLASSI  E  CATEGORIE  DELLE  OPERE  SECONDO  L'ELENCAZIONE  |
|                        DELL'ART. 14                          |
|--------------------------------------------------------------|
|   IMPORTO   |       Impianti        |Macchine|   Ferrovie e  |
| DELLE OPERE |       elettrici       |isolate |     strade    |
|-------------|-----------------------|--------|---------------|
|             | IV-a  | IV-b  | IV-c  |   V    | VI-a  | VI-b  |
|             |-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|      250.000| 45,991| 38,326| 30,660| 61,321 | 18,703| 23,608|
|      500.000| 36,793| 30,660| 24,528| 45,991 | 17,629| 22,689|
|    1.000.000| 30,660| 25,755| 20,849| 38,326 | 15,790| 20,696|
|    2.500.000| 23,915| 19,929| 15,943| 30,047 | 12,417| 17,323|
|    5.000.000| 18,396| 15,330| 12,264| 21,155 | 10,271| 14,410|
|   10.000.000| 14,717| 12,264|  9,811| 15,330 |  9,198| 13,337|
|   15.000.000| 13,797| 11,497|  9,198| 12,877 |  8,738| 12,724|
|   20.000.000| 12,877| 10,731|  8,585| 12,264 |  8,431| 12,264|
|   30.000.000| 11,957|  9,964|  7,971| 11,344 |  7,665| 11,651|
|   40.000.000| 11,037|  9,198|  7,358|    -   |  6,898| 11,037|
|   50.000.000| 10,424|  8,738|  7,051|  9,504 |  6,132| 10,424|
|  100.000.000|  9,198|  7,665|  6,132|  6,898 |  4,599|  8,431|
|  150.000.000|  8,431|  6,745|  5,518|    -   |  4,292|  7,665|
|  200.000.000|  7,818|  6,132|  5,059|  4,599 |  4,139|  7,358|
|  250.000.000|  7,358|  5,825|  4,752|    -   |  3,985|  7,051|
|  300.000.000|  7,051|  5,518|  4,445|    -   |  3,832|  6,745|
|  400.000.000|  6,745|  5,212|  4,292|    -   |  3,679|  6,438|
|  500.000.000|  6,438|  4,905|  4,139|    -   |  3,525|  6,132|
|  600.000.000|  6,156|  4,691|  3,955|    -   |  3,484|  5,965|
|  700.000.000|  5,948|  4,531|  3,821|    -   |  3,466|  5,856|
|  800.000.000|  5,766|  4,395|  3,705|    -   |  3,453|  5,744|
|  900.000.000|  5,619|  4,281|  3,611|    -   |  3,414|  5,630|
|1.000.000.000|  5,553|  4,233|  3,571|    -   |  3,398|  5,472|
|1.500.000.000|  5,131|  3,909|  3,298|    -   |  3,230|  4,809|
|2.000.000.000|  4,879|  3,718|  3,136|    -   |  3,116|  4,448|
|3.000.000.000|  4,524|  3,449|  2,908|    -   |  3,081|  4,349|
|4.000.000.000|  4,279|  3,280|  2,748|    -   |  3,004|  4,292|
|5.000.000.000|  4,101|  3,123|  2,636|    -   |  2,947|  4,235|
|    oltre i 5|       |       |       |        |       |       |
| miliardi    |  3,418|  2,602|  2,197|    -   |  2,456|  3,529|
                                                                
                                                 Segue Tabella A
+--------------------------------------------------------------+
|  CLASSI  E  CATEGORIE  DELLE  OPERE  SECONDO  L'ELENCAZIONE  |
|                        DELL'ART. 14                          |
|--------------------------------------------------------------|
|   IMPORTO   |           Opere             |   Acquedotti e   |
| DELLE OPERE |         pubbliche           |    fognature     |
|-------------|-----------------------------|------------------|
|             |  VII-a  |  VII-b  |  VII-c  |       VIII       |
|             |---------|---------|---------|------------------|
|      250.000| 21,462  | 24,528  | 26,368  |      26,368      |
|      500.000| 19,929  | 23,455  | 24,988  |      24,988      |
|    1.000.000| 17,783  | 19,929  | 22,689  |      22,689      |
|    2.500.000| 14,257  | 15,637  | 18,856  |      18,856      |
|    5.000.000| 11,037  | 13,490  | 15,943  |      15,177      |
|   10.000.000|  9,198  | 10,424  | 13,184  |      13,184      |
|   15.000.000|  8,738  |  9,658  | 12,570  |      12,570      |
|   20.000.000|  8,431  |  9,198  | 11,957  |      11,957      |
|   30.000.000|  7,665  |  8,585  | 10,884  |      10,884      |
|   40.000.000|  6,898  |  7,971  |  9,964  |       9,964      |
|   50.000.000|  6,132  |  7,358  |  9,198  |       9,198      |
|  100.000.000|  4,599  |  5,365  |  6,132  |       7,665      |
|  150.000.000|  4,292  |    -    |    -    |       6,438      |
|  200.000.000|  4,139  |    -    |    -    |       6,132      |
|  250.000.000|  3,985  |    -    |    -    |       5,825      |
|  300.000.000|  3,832  |  4,599  |  5,212  |       5,518      |
|  400.000.000|  3,679  |    -    |    -    |       5,212      |
|  500.000.000|  3,525  |  4,445  |  5,059  |       5,059      |
|  600.000.000|  3,434  |  4,384  |  5,008  |       4,833      |
|  700.000.000|  3,403  |  4,323  |  4,940  |       4,671      |
|  800.000.000|  3,250  |  4,261  |  4,868  |       4,533      |
|  900.000.000|  3,219  |  4,200  |  4,800  |       4,417      |
|1.000.000.000|  3,188  |  4,139  |  4,726  |       4,364      |
|1.500.000.000|  3,035  |  4,047  |  4,623  |       4,031      |
|2.000.000.000|  2,882  |  3,924  |  4,480  |       3,832      |
|3.000.000.000|  2,728  |  3,740  |  4,272  |       3,556      |
|4.000.000.000|  2,636  |  3,556  |  4,064  |       3,361      |
|5.000.000.000|  2,514  |  3,372  |  3,850  |       3,221      |
|    oltre i 5|         |         |         |                  |
| miliardi    |  2,095  |  2,810  |  3,208  |       2,684      |
                                                                
                                                 Segue Tabella A
+--------------------------------------------------------------+
|  CLASSI  E  CATEGORIE  DELLE  OPERE  SECONDO  L'ELENCAZIONE  |
|                        DELL'ART. 14                          |
|--------------------------------------------------------------|
|   IMPORTO   |     Ponti, manufatti isolati, strutture        |
| DELLE OPERE |                   speciali                     |
|-------------|------------------------------------------------|
|             |      IX-a      |      IX-b      |     IX-c     |
|             |----------------|----------------|--------------|
|      250.000|     24,528     |     30,967     |    35,750    |
|      500.000|     23,455     |     29,434     |    33,880    |
|    1.000.000|     19,929     |     27,441     |    31,733    |
|    2.500.000|     15,637     |     22,995     |    27,134    |
|    5.000.000|     12,264     |     19,009     |    22,689    |
|   10.000.000|     10,271     |     17,170     |    20,236    |
|   15.000.000|      9,658     |     15,637     |    19,316    |
|   20.000.000|      9,198     |     15,330     |    18,703    |
|   30.000.000|      8,585     |     14,717     |    17,476    |
|   40.000.000|      7,971     |     14,103     |    16,403    |
|   50.000.000|      7,358     |     13,490     |    15,330    |
|  100.000.000|      5,825     |     10,424     |    12,264    |
|  150.000.000|      5,212     |      8,891     |    10,271    |
|  200.000.000|      4,905     |      8,278     |     9,658    |
|  250.000.000|      4,599     |      7,818     |     9,044    |
|  300.000.000|      4,292     |      7,358     |     8,738    |
|  400.000.000|      3,985     |      7,051     |     8,431    |
|  500.000.000|      3,679     |      6,745     |     8,125    |
|  600.000.000|      3,580     |      6,410     |     7,910    |
|  700.000.000|      3,464     |      6,197     |     7,542    |
|  800.000.000|      3,346     |      5,989     |     7,297    |
|  900.000.000|      3,208     |      5,751     |     7,051    |
|1.000.000.000|      3,162     |      5,656     |     6,756    |
|1.500.000.000|      2,776     |      4,971     |     6,657    |
|2.000.000.000|      2,522     |      4,511     |     5,849    |
|3.000.000.000|      2,406     |      4,310     |     5,308    |
|4.000.000.000|      2,393     |      4,292     |     5,063    |
|5.000.000.000|      2,369     |      4,242     |     5,028    |
|    oltre i 5|                |                |              |
| miliardi    |      1,974     |      3,535     |     4,190    |


Tabella B
+----------------------------------------------------------------+
|                        |CLASSI DI LAVORI  SECONDO L'ELENCAZIONE|
|                        |            DELL'ARTICOLO 14           |
|  PRESTAZIONI PARZIALI  |---------------------------------------|
|                        |   I   |   I   |   I   |  II   |  IV   |
|                        |a-b-c-d|   e   |  f-g  |  III  |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a) Progetto di massima | 0,10  | 0,12  | 0,08  | 0,12  | 0,08  |
| b) Preventivo sommario | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,03  | 0,02  |
| c) Progetto esecutivo  | 0,25  | 0,28  | 0,28  | 0,22  | 0,18  |
| d) Preventivo          |       |       |       |       |       |
|    particolareggiato   | 0,10  | 0,08  | 0,08  | 0,10  | 0,07  |
| e) Particolari         |       |       |       |       |       |
|    costruttivi e       |       |       |       |       |       |
|    decorativi          | 0,15  | 0,20  | 0,04  | 0,08  | 0,05  |
| f) Capitolati e        |       |       |       |       |       |
|    contratti           | 0,03  | 0,03  | 0,05  | 0,10  | 0,10  |
| g) Direzione lavori    | 0,25  | 0,20  | 0,35  | 0,15  | 0,20  |
| h) Prove di officina   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |
| i) Assistenza al       |       |       |       |       |       |
|    collaudo            | 0,03  | 0,02  | 0,03  | 0,15  | 0,20  |
| l) Liquidazione        | 0,07  | 0,05  | 0,07  | 0,05  | 0,10  |
                                                                  
                                                   Segue Tabella B
+----------------------------------------------------------------+
|                        |CLASSI DI LAVORI  SECONDO L'ELENCAZIONE|
|                        |            DELL'ARTICOLO 14           |
|  PRESTAZIONI PARZIALI  |---------------------------------------|
|                        |   V  |  VI  |    VII    | VIII |  IX  |
|                        |      |      |           |      |      |
|------------------------|------|------|-----------|------|------|
| a) Progetto di massima | 0,12 | 0,07 | 0,04-0,07 | 0,10 | 0,07 |
| b) Preventivo sommario | 0,03 | 0,03 | 0,01-0,02 | 0,03 | 0,03 |
| c) Progetto esecutivo  | 0,30 | 0,15 | 0,15-0,12 | 0,15 | 0,20 |
| d) Preventivo          |      |      |           |      |      |
|    particolareggiato   | 0,07 | 0,12 | 0,05-0,04 | 0,05 | 0,05 |
| e) Particolari         |      |      |           |      |      |
|    costruttivi e       |      |      |           |      |      |
|    decorativi          | 0,08 | 0,10 |   0,15    | 0,12 | 0,20 |
| f) Capitolati e        |      |      |           |      |      |
|    contratti           |   -  | 0,08 |   0,10    | 0,10 | 0,10 |
| g) Direzione lavori    | 0,15 | 0,25 |   0,30    | 0,25 | 0,20 |
| h) Prove di officina   | 0,12 |   -  |     -     |   -  |   -  |
| i) Assistenza al       |      |      |           |      |      |
|    collaudo            | 0,13 | 0,05 |   0,05    | 0,05 | 0,10 |
| l) Liquidazione        |   -  | 0,15 |   0,15    | 0,15 | 0,05 |


Tabella C 
 +-----------------------------------------------------------+  
 |                             |   Percentuale su ogni cento |  
 |                             | lire di importo delle opere |  
 |      IMPORTO DELLE OPERE    |-----------------------------|  
 |                             |senza reparto| con il reparto|  
 |              Lire           |      a)     |       b)      |  
 |-----------------------------|-------------|---------------|  
 |   1.000.000 . . . . . . . . |    3,066    |     3,958     |  
 |   2.000.000 . . . . . . . . |    2,698    |     3,495     |  
 |   3.000.000 . . . . . . . . |    2,452    |     3,188     |  
 |   5.000.000 . . . . . . . . |    2,146    |     2,790     |  
 |  10.000.000 . . . . . . . . |    1,471    |     1,900     |  
 |  15.000.000 . . . . . . . . |    1,073    |     1,379     |  
 |  20.000.000 . . . . . . . . |    0,889    |     1,165     |  
 |  30.000.000 . . . . . . . . |    0,643    |     0,827     |  
 |  40.000.000 . . . . . . . . |    0,551    |     0,705     |  
 |  50.000.000 . . . . . . . . |    0,475    |     0,613     |  
 |  60.000.000 . . . . . . . . |    0,429    |     0,551     |  
 |  70.000.000 . . . . . . . . |    0,398    |     0,521     |  
 |  80.000.000 . . . . . . . . |    0,383    |     0,490     |  
 |  90.000.000 . . . . . . . . |    0,367    |     0,459     |  
 | 100.000.000 . . . . . . . . |    0,352    |     0,444     |  
 | 150.000.000 . . . . . . . . |    0,279    |     0,361     |  
 | 200.000.000 . . . . . . . . |    0,236    |     0,306     |  
 | 300.000.000 . . . . . . . . |    0,190    |     0,245     |  
 | 500.000.000 . . . . . . . . |    0,150    |     0,196     |  
                                                                
  Per importi maggiori resta fissata  l'applicazione dell'ultima
aliquota.                                                       


Tabella D
                  Coefficienti di adeguamento                   
                                                                
+----------------------------------------------------------+
|                                      |  Coefficiente di  |
|         Anno di aggiudicazione       |  adeguamento al   |
|              dell'appalto            | 1947 dell'importo |
|                                      |    delle opere    |
|--------------------------------------|-------------------|
|             1938 . . . . . . . . . . |        55 --      |
|             1939 . . . . . . . . . . |        47,83      |
|             1940 . . . . . . . . . . |        36,67      |
|             1941 . . . . . . . . . . |        28,95      |
|             1942 . . . . . . . . . . |        23,40      |
|             1943 . . . . . . . . . . |        15,71      |
| 1° semestre 1944 . . . . . . . . . . |         9,17      |
| 2°    »     1944 . . . . . . . . . . |         3,93      |
| 1°    »     1945 . . . . . . . . . . |         2,33      |
| 2°    »     1945 . . . . . . . . . . |         2,02      |
| 1°    »     1946 . . . . . . . . . . |         2,02      |
| 2°    »     1946 . . . . . . . . . . |         1,67      |
|             1947 . . . . . . . . . . |         1 --      |

Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso - ove
occorre, interpolarla - contenuta nella tabella sopra riportata.
Note. - a) L'importo da aggiornarsi:
è quello dato dallo stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione, escluso quindi l'eventuale
maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella
contabilità e non sia perciò sottoposto all'esame del collaudatore;
è quello comprensivo della revisione, nel caso contrario, in questo caso il coefficiente di
adeguamento è quello corrispondente all'anno cui si riferiscono le varie revisioni dei prezzi.
b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora
condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata
tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore ecc.),
va compensato in base alle norme dell'art. 19-c).
c) L'importo lordo dei lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario degli
importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.
d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati
certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun
contratto e certificato di collaudo.
e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli
onorari seguenti:
1°) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopraluoghi fuori sede;
2°) le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l'originale;
3°) gli onorari a vacazione, in ragione di lire 12.000 all'ora limitatamente al tempo impiegato nei
viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi.
f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che
spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.

Tabella E 
         Onorari per la misura e contabilità dei lavori         
                                                                
+--------------------------------------------------------------+
|                                            |  Per ogni cento |
|            Importo dell'opera              |lire dell'importo|
|--------------------------------------------|-----------------|
| Fino a 5 milioni . . . . . . . . . . . . . |    1,8396504    |
| Sul di più fino a 20 milioni . . . . . . . |    1,686346     |
| Sul di più fino a 50 milioni . . . . . . . |    1,533042     |
| Sul di più fino a 100 milioni. . . . . . . |    1,2264336    |
| Oltre 100 milioni e per qualsiasi importo. |    1,0731296    |

Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento.
Gli onorari di cui alla tabella sopra riportata, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino,
trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso:
per riparazioni e trasformazioni del 20 per cento;
per aggiunte e ampliamenti, del 10 per cento;
per ordinaria manutenzione, del 40 per cento.
Tabella F 
    Onorari dovuti al professionista per perizie estimative     
   particolareggiate per ogni mille lire di importo stimato     
                                                                
+--------------------------------------------------------------+
|           CLASSI DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE           |
|                         DELL'ART. 14                         |
|--------------------------------------------------------------|
|     IMPORTO    |Costruzioni| Impianti  | Impianti  |Impianti |
|     STIMATO    | edilizie  |industriali|di servizi |elettrici|
|                |           |  completi | generali  |         |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                |     I     |    II     |    III    |   IV    |
|                |-----------|-----------|-----------|---------|
|      250.000. .|  52,123   |  52,123   |  55,189   | 39,859  |
|      500.000. .|  34,340   |  34,340   |  36,793   | 24,528  |
|    1.000.000. .|  27,594   |  27,594   |  29,434   | 19,622  |
|    2.500.000. .|  22,382   |  22,382   |  23,915   | 15,943  |
|    5.000.000. .|  17,170   |  17,170   |  18,396   | 12,264  |
|   10.000.000. .|  13,797   |  13,797   |  14,717   |  9,811  |
|   15.000.000. .|  12,877   |  12,877   |  13,797   |  9,198  |
|   20.000.000. .|  11,957   |  11,957   |  12,877   |  8,850  |
|   30.000.000. .|  11,037   |  11,037   |  11,957   |  7,971  |
|   40.000.000. .|  10,424   |  10,424   |  11,037   |  7,358  |
|   50.000.000. .|   9,811   |   9,811   |  10,424   |  7,051  |
|  100.000.000. .|   7,358   |   7,358   |   9,198   |  6,132  |
|  200.000.000. .|   4,905   |   4,905   |   7,652   |  5,212  |
|  300.000.000. .|   4,292   |   4,292   |   6,745   |  4,905  |
|  500.000.000. .|   3,679   |   3,679   |   6,132   |  4,292  |
|  600.000.000. .|   3,659   |   3,659   |   5,860   |  4,108  |
|  700.000.000. .|   3,530   |   3,530   |   5,659   |  3,990  |
|  800.000.000. .|   3,429   |   3,429   |   5,492   |  3,863  |
|  900.000.000. .|   3,344   |   3,344   |   5,352   |  3,801  |
|1.000.000.000. .|   3,306   |   3,306   |   5,291   |  3,679  |
|1.500.000.000. .|   3,055   |   3,055   |   4,846   |  3,464  |
|2.000.000.000. .|   2,901   |   2,901   |   4,660   |  3,390  |
|3.000.000.000. .|   2,691   |   2,691   |   4,371   |  3,250  |
|4.000.000.000. .|   2,544   |   2,544   |   4,101   |  3,046  |
|5.000.000.000. .|   2,441   |   2,441   |   3,924   |  2,875  |
|per   la   parte|           |           |           |         |
|  eccedente    i|           |           |           |         |
|  5.000.000.000.|   2,034   |   2,034   |   3,270   |  2,396  |
                                                                
                                                 Segue Tabella F
+--------------------------------------------------------------+
|           CLASSI DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE           |
|                         DELL'ART. 14                         |
|--------------------------------------------------------------|
|             |        |        |          |          | Ponti, |
|             |        |        |          |          |manufat-|
|   IMPORTO   |Macchine|Ferrovie|  Opere   |Acquedotti|   ti   |
|   STIMATO   |isolate |   e    |idrauliche|     e    |isolati,|
|             |        | strade |          | fognature|struttu-|
|             |        |        |          |          |   re   |
|             |        |        |          |          |speciali|
|-------------|--------|--------|----------|----------|--------|
|             |    V   |   VI   |   VII    |   VIII   |   IX   |
|             |--------|--------|----------|----------|--------|
|      250.000| 58,255 | 27,594 |  27,594  |  30,660  | 36,793 |
|      500.000| 36,793 | 18,089 |  18,703  |  19,929  | 23,608 |
|    1.000.000| 30,660 | 16,556 |  15,943  |  18,089  | 22,075 |
|    2.500.000| 23,915 | 13,797 |  12,570  |  15,023  | 18,396 |
|    5.000.000| 16,863 | 11,651 |  10,731  |  12,264  | 15,330 |
|   10.000.000| 12,264 | 10,731 |   8,278  |  10,424  | 13,797 |
|   15.000.000| 10,424 | 10,118 |   7,665  |  10,118  | 12,570 |
|   20.000.000|  9,811 |  9,811 |   7,358  |   9,504  | 12,264 |
|   30.000.000|  9,198 |  9,158 |   6,745  |   8,585  | 11,651 |
|   40.000.000|  7,971 |  8,891 |   6,438  |   7,971  | 11,344 |
|   50.000.000|  7,358 |  8,278 |   5,825  |   7,358  | 10,731 |
|  100.000.000|  6,132 |  6,745 |   4,292  |   6,132  |  9,198 |
|  200.000.000|  4,905 |  5,212 |   3,066  |   4,905  |  7,652 |
|  300.000.000|  4,292 |  4,905 |   2,606  |   4,292  |  6,745 |
|  500.000.000|  3,679 |  4,292 |   2,299  |   3,679  |  6,132 |
|  600.000.000|    -   |  4,108 |   2,069  |   3,659  |  5,978 |
|  700.000.000|    -   |  3,990 |   1,885  |   3,530  |  5,702 |
|  800.000.000|    -   |  3,863 |   1,839  |   3,429  |  5,573 |
|  900.000.000|    -   |  3,801 |   1,747  |   3,344  |  5,512 |
|1.000.000.000|    -   |  3,679 |   1,701  |   3,306  |  5,089 |
|1.500.000.000|    -   |  3,464 |   1,609  |   3,055  |  4,837 |
|2.000.000.000|    -   |  3,390 |   1,379  |   2,901  |  4,487 |
|3.000.000.000|    -   |  3,250 |   1,149  |   2,691  |  4,242 |
|4.000.000.000|    -   |  3,046 |   1,011  |   2,544  |  4,064 |
|5.000.000.000|    -   |  2,875 |   0,919  |   2,441  |  3,924 |
| per la parte|        |        |          |          |        |
| eccedente  i|        |        |          |          |        |
|5.000.000.000|    -   |  2,396 |   0,766  |   2,034  |  3,270 |


Tabella G
+--------------------------------------------------------------+
|     Anno a cui si riferiscono i prezzi    |    Percentuale   |
|        della perizia estimativa           | di maggiorazione |
|                                           |   dell'onorario  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Fino al 31 dicembre 1940. . . . . . . . . |       550%       |
| Fino al 31 dicembre 1941. . . . . . . . . |       450%       |
| Fino al 31 dicembre 1942. . . . . . . . . |       350%       |
| Fino al 31 dicembre 1943. . . . . . . . . |       250%       |
| Fino al 31 dicembre 1944. . . . . . . . . |       100%       |
| Fino al 31 dicembre 1945. . . . . . . . . |        20%       |
| Fino al 31 dicembre 1946. . . . . . . . . |        15%       |