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LEGGE 17 febbraio 1992, n.179
Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

pubblicato sulla G.U. n. 50 del 29-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 45

note:
Entrata in vigore della legge: 15/3/1992

1 - La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393 (in G.U. 1a s.s. 21/10/1992 n. 44), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 16.
- - Il D.L. 8 aprile 1993, n. 101 (in G.U. 8/4/1993 n. 82), non convertito in legge (G.U. 8/6/1993 n. 132) aveva disposto (con l'art. 8) la sostituzione dell'art. 3 commi 7 e 8.
- - Il D.L. 7 giugno 1993, n. 180 (in G.U. 8/6/1993 n. 132), non convertito in legge (G.U. 9/8/1993 n. 185) aveva disposto (con l'art. 8) la sostituzione dei commi 7 e 8 dell'art. 3 .
- - Il D.L. 6 agosto 1993, n. 280 (in G.U. 6/8/1993 n. 183), non convertito in legge (G.U. 5/10/1993 n. 234) aveva disposto (con l'art. 7) la sostituzione dei commi 7 , 8 e 9 dell'art. 3.
5 - Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (in G.U. 5/10/1993 n. 234), nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 4/12/1993, n. 285) ha disposto (con gli artt. 7, 9 e 10) ) la modifica degli artt. 2, 3 e 8.
6 - La L. 28 gennaio 1994, n. 85 (in G.U. 4/2/1994 n. 28) ha modificato (con gli artt. 1, 2 e 4 ) gli artt. 9 comma 1, 2 comma 5, 18 comma 2, lettera b) e 20 comma 1.
7 - Il D.L. 6 maggio 1994, n. 271 (in G.U. 7/5/1994 n. 105), nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 luglio 1994, n. 433, (in G.U. 6/7/1994 n. 156), ha disposto (con l'art. 5) la sostituzione del comma 5 dell'articolo 2 .
8 - La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha modificato (con l'art. 2) gli artt. 2 e 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Capo I
FINALITà E RISORSE

Art. 1.
(Finalità e modalità di programmazione).

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le disponibilità esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono programmate e spese per le finalità e con le modalità e procedure della citata legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

1. Per gli anni 1992, 1993, e 1994, ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: "Rifinanziamento dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67".

2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle disponibilità, ai programmi di cui all'articolo 16.

3. Per l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

4. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

5. Una quota fino a lire 10 miliardi delle risorse di cui al comma 1 è riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457

Art. 3.
(Procedura e termine di avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.- 2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi.

3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2, il comitato del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente.

4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo ella regione nei limiti delle disponibilità finanziarie ad essa attribuite.

5. Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al comma 4 sono revocate di diritto e portate ad incremento delle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, non pervenuti alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro i termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, scaduto il quale il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, nomina un commissario ad acta. Decorso tale termine la nomina del commissario ad acta viene effettuata dal Ministro dei lavori pubblici.

8. I programmi di edilizia agevolata devono pervenire, pena la decadenza dal beneficio, alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione o di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino Ufficiale della regione.

Art. 4.
(Quota di riserva per particolari categorie sociali).

1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuale, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni all'articolo 6.

2. Le regioni, altresi, potranno destinare nell'ambito della riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipndenti, con le procedure attuative di cui all'articolo 55, lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni formulano al Ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economica, utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono provvedere con proprie disponibilità. I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.
(Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni).

1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 è costituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonchè all'acquisto di aree edificate da recuperare.

2. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

b) con le somme provenienti dai fondi già assegnati ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la cui concessione sia dichiarata per la mancata utilizzazione degli stessi, in base a criteri e modalità che sono stabiliti dal CER.

3. Le disponibilità sul fondo sono assegnate ogni anno dal CER alle regioni, le quali, entro i successivi tre mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato quelle eventualmente loro già assegnate, con utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.

4. La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, entro i limiti delle disponibilità assegnate a ciascuna regione, provvede alla concessione dei mutui secondo le modalità e le condizioni stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Sono considerati decaduti i beneficiari che non abbiano prodotto domanda di concessione del muoto entro quattro mesi dal provvedimento regionale di ripartizione. Trascorso un anno dal provvedimento di concessione del mutuo, la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti provvede alla revoca dei beneficiari che non abbiano utilizzato neppure parzialmente il finanziamento, escluse le spese tecniche. Le somme disponibili a seguito dell'avvenuta decadenza e del provvedimento di revoca riaffluiscono nel fondo per successive assegnazioni a cura del CER.

5. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 6.
(Contributi di edilizia agevolata).

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono concessi per interventi di nuova costruzione, di recupero, come definiti dall'articolo 11, e per quelli destinati alla locazione ai sensi degli articoli 8 e 9.

2. I valori dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge.

3. I contributi sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, e coprono parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito dal CER, ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

4. I contributi sono concessi, anche in unica soluzione, a parità di valore attuale in un massimo di diciotto annualità costanti, nei limiti delle disponibilità attribuite alle regioni dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. L'attualizzazione delle annualità è effettuata ad un tasso pari al costo della provvista in vigore al momento del provvedimento regionale di concessione del contributo a favore dell'operatore.

5. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi previsti dal presente articolo finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto pro solvendo all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n.

457, e successive modificazioni.

6. I mutui di cui al comma 5 concessi in pendenza dei procedimenti di espopriazione ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

7. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 6 può essere scontato a richiesta del beneficiario dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio al valore attuale, alle condizioni previste dalla convenzione di cui al comma 9.

8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonchè da altri istituti di credito, in contributo pubblico è erogato anche in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, in misura proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte salve le misure massime complessive stabilite ai sensi del comma 4.

9. I rapporti tra gli istituti e le sezioni di credito fondiaio ed edilizio e le regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai cittadini stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni, che dimostrino un'attività lavorativa stabile e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizia agevolata, finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso decreto definitivo di concessione del contributo.

Art. 7.
(Soggetti operatori e beneficiari).

1. I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, da imprese di costruzione, da privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione nonchè da enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà, dagli IACP e dai loro consorzi, dai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6 debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al momento dell'assegnazione, dell'acquisto o della concessione del contributo. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

3. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere altresì concessi ai soggetti che realizzano interventi ai sensi degli articoli 8, 9 e 16.

CAPO III
LOCAZIONI

Art. 8.
(Abitazioni in locazione o assegnate in godimento).

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, nonchè a enti, privati e società, per la realizzazione e l'acquisto di alloggi per i propri dipendenti.

3. Nel vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione è determinato, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.

4. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, è risolto di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.

6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purchè la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore è comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1.

8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unità immobiliari con prelazione a favore dei conduttori.

9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di registro nella misura del 4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposito atto d'obbligo il cui schema è approvato dal CIPE su proposta del CER da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.

Art. 9.
(Abitazioni in locazione con proprietà differita).

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della prorietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della locazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 8, 9 e 10, si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo.

Art. 10.
(Criterio di priorità).

1. Gli alloggi di cui agli articoli 8 e 9 realizzati da comuni, dagli IACP e da loro consorzi sono destinati prioritariamente ai soggetti da considerare decaduti dall'asseganzione.

CAPO IV
RECUPERO

Art. 11.
(Riserva a favore degli interventi di recupero).

1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate in misura non inferiore al 30 per cento per il recupero ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma primo dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva o di immobili non residenziali funzionali alla residenza, ivi compreso, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare.

Art. 12.
(Risanamento delle parti comuni dei fabbricati).

1. La regione può concedere i contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai condominii o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio eistente. Detti contributi possono essere concessi altresì ad imprese di costruzione, o a cooperative edilizie alle quali i proprietari o i soci abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.

2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici di cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche su proposta di singoli operatori, per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:

a) la dotazione della strumentazione urbanistica;

b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;

c) l'eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.

3. Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari per la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente articolo si prescinde dai requisiti previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 457, del 1978, semprechè l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Il programma è approvato dal consiglio comunale ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13.
(Attuazione dei piani di recupero).

1. I commi quinto, e sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:

" I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonchè dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonchè, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazione;

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualemente incluso".

2. è in facoltà del comune delegare in tutto o in parte con apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo consorzio regionale o a società miste alle quali partecipi anche il comune.

Art. 14.
(Interventi ammessi).

1. I commi quarto e quinto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:

" Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o piu' edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purchè il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".

Art. 15.
(Disposizione per gli edifici condominali).

1. Dopo il comma primo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è inserito il seguente:

"In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immo- bile composto da piu' unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio".

2. Ove il programma di cui all'articolo 12 venga approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.

3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.

CAPO V
PROGRAMMI INTEGRATI

Art. 16.
(Programmi integrati di intervento).

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati.

Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di piu' operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n.

97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purchè non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonchè nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.

6. La realizzazione dei programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10.

7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo.

8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.

9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE A PROPRIETà INDIVISA

Art. 17.
(Decesso del socio assegnatario).

1. Nelle cooperative a proprietà indivisa, anche non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'assegnazione dell'alloggio si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato, al quale, con sentenza del tribunale, sia stato destinato l'alloggio del socio defunto.

2. In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio e agli altri componenti del nucleo familiare, purchè conviventi alla data del decesso e purchè in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi.

3. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.

Art. 18.
(Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa).

1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statuario previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.

2. La regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:

a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale;

b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata dall'assemblea generale ordinaria validamente costituita, con il voto di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa e l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 19, documentando tale disponibilità;

c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:

1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, e per la parte restante in misura pari al valore stesso;

le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;

d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entità del contributo, nonchè il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale;

e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle già erogate;

f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietà indivisa;

g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cessione in proprietà in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo.

3. Per gli alloggi ceduti in proprietà individuale il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprietà individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprietà sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale.

La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo.

Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprietà dell'alloggio sono altresì tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2.

4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprietà individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi.

Art. 19.
(Patrimonio immobiliare di cooperative a proprietà indivisa - Acquisizione da parte degli IACP)

1. Per l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da parte degli istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti degli immobili delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, le regioni sono autorizzate a concedere ai medesimi istituti specifici contributi pluriennali, utilizzando i contributi statali ad esse attribuiti per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e nel rispetto della relativa normativa.

2. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile alle co- operative edilizie a proprietà indivisa o loro sezioni soci per le acquisizioni di cui al comma 1 si applicano massimali periodicamente determinati ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, vigenti al momento dell'atto di trasferimento in proprietà integrata con i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle iniziative in corso.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.
(Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto.

2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.

Art. 21.
(Interpretazione autentica).

1. I limiti di reddito di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative, o della stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi.

2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che devono essere posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978.

Art. 22.
(Disposizioni per l'attuazione dei programmi).

1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e succes- sive modificazioni, in aree deliminate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, relative a zone destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale.

Art. 23.
(Abrogazione e sostituzione di norme).

1. è abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciasettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti".

4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e succes- sive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

5. Il comma secondo dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

"L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti".

6. Il termine previsto dall'articolo 8, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come successivamente prorogato dal decreto- legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge, 29 febbraio 1988, n. 47, è soppresso.

Art. 24.
(Relazione sullo stato di attuazione).

1. Le regioni trasmettono al segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, con particolare riferimento all'utilizzazione dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario generale del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le regioni inadempienti sono escluse dalla ripartizione dei finanziamenti di cui alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 330):

Presentato dall'on. BOTTA ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 18 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 2 marzo 1988; 29 luglio 1988; 11, 23, 30 novembre 1988.
Assegnato nuovamente alla VIII cmmissione, in sede legislativa, il 15 marzo 1989.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 29 marzo 1989; 5, 12 aprile 1990; 4, 11, 19, 25, 31 luglio 1990; 24 gennaio 1991; 13 febbraio 1991; 13, 21 marzo 1991; 7, 16, 22 maggio 1991; 19 giugno 1991; 2 luglio 1991 e approvato il 25 luglio 1991, in un testo modificato con atti numeri 1040 (FERRARINI ed altri), 1041 (FERRARINI ed altri), 1371 (BULLERI ed altri), 1372 (SAPIO ed altri), 2273 (FERRARINI ed altri), 3045 (SALAROLI ed altri) e 3097 (disegno di legge di iniziative del Ministro dei lavori pubblici-FERRI).

Senato della Repubblica (atto n. 2962):

Assegnato all'8a commissione (Lavori pubblici), in sede redigente, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 13a e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dall'8a commissione, in sede redigente, il 3 ottobre 1991; 19, 20 dicembre 1991.
Assegnato nuovamente all'8a commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1991.
Esaminato dall'8a commissione, in sede referente, il 20, 27 dicembre 1991.
Relazione scritta annunciata il 9 gennaio 1992 (atto n. 2962/A relatore sen. ANDò).
Esaminato in aula il 9 gennaio 1992 e approvato, con modificazioni, il 16 gennaio 1992.
Camera dei deputati (atto numeri 330, 1040, 1041, 1371, 1372, 2273, 3045, 3097/B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 21 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 21 gennaio 1992.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato èstato redatto si sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 457/1971 (Norme per l'edilizia rsidenziale) è il seguente:

"Art. 10 (Istitutzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - è istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.

La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.

In particolare, la sezione autonoma provvede a:

a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente art.4;

b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente art. 2;

c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalla leggi alla Cassa depositi e prestiti;

d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.

Sono trasferiti alla predetta sezione:

a) il fondo costituito a norma dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti.

Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente.

Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa.

Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esercitato in via successiva.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse".

Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 13, lettera b) della citata legge n. 457/1978 è il seguente:

"Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalla legge 22 ottobre 1971, n.

865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da:

a) (omissis);

b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.

60, successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente".

- Il testo dell'art. 55, lettera c), della legge n.

865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme nella espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata) e il seguente:

"1. I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 67 sono destinati per:

a) - b) (omissis);

c) - finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi".

- Il testo dell'art. 4, primo comma, lettera e), della citata legge n. 457/1978 è il seguente:

"Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:

a) - d) (omissis);

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici".

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 457/1978 si veda nella nota all'art. 1.

- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 9/1982, (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) è il seguente:

"Art. 3. - Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.

I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes- sive modificazioni ed integrazioni.

Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.

Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei lavori pubblici su proprosta del CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarietà dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.

La disposizione di cui al comma precedente si applica, anche per l'impiego delle disponibilità di cui all'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi. Il potere sostitutivo potrà essere esercitato, comunque, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.

Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al precedente comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire.

Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.

629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes- sive modificazioni.

Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento.

I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonchè con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.

Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62".

- Il testo dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 12/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) è il seguente:

(omissis).

"10. Per le finalità di cui all'art. 3, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250 miliardi nell'anno 1986".

- Il testo dell'art. 45 della legge n. 865/1971 (per il titolo si veda in nota all'art. 4) è il seguente:

"Art. 45. - è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle regioni, le quali provvedono a raccogliere dai comuni interessati ed a coordinarle avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 23".

Note all'art. 6:

- Il testo dellàart. 19 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:

"Art. 19 (Contributo dello Stato). - Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo art. 20, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n.

1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1 Novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuario stesso.

Dopo i primi quattro anni, a decorrere alla data del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo art. 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio. Corrispondentemente, è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura delle differenze tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale l'operazione di mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario.

Per le cooperative a proprietà indivisa la variazione dei tassi secondo le modalità di cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni".

- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera n), della citata legge n. 457/1978 è il seguente:

"Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE:

a) - m) (omissis);

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi".

- Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:

"Art. 17 (Garanzie). - I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 14 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo statale resta valida finchè sussista comunque un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal beneficio del contributo.

La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull'edilizia agevolata, nei termini e con le modalità in esse previste, ed in particolare ai sensi dell'art. 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sostituito dall'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia residenziale.

Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art.

10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale di concessione dei contributi di cui alla lettera l) del precedente art. 4".

- Il testo dell'art. 10-ter del D.L. n. 376/1975 (Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 10-ter (Concessione dei mutui;garanzia).-I mutui di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni, ed al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato art. 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.

Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto- legge 2 maggio 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.

Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

- Per il testo dell'art. 4-bis del D.L. n. 462/1983 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.

637/1983 vedasi nota all'art. 2.

- Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:

"Art. 20 (Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi).-Limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riadattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati;

1) in L. 21.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;

2) in L. 25.000.000 con mutui al tasso dell'8 per cento;

3) in L. 30.000.000 con mutui al tasso del 12 per cento;

b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione in L. 25.000.000, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, in L. 21.000.000.

I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3.

Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:

"Art. 21 (Modalità per la determinazione del reddito).

- Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonchè ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.

Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035".

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della citata legge n. 457/1978 è il seguente:

"Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) - b) (omissis);

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistemativo di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale".

Note all'art. 12:

- Per il testo dell'art. 19 della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 6.

- Per il testo dell'art. 20 della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 6.

- La legge n. 142/1990 reca: "Ordinamento delle autonomie locali".

Nota all'art. 13:

- Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 457/1978, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

"Art. 28 (Piani di recupero del dipartimento edilizio eistente).-I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente art. 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente art. 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto.

In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente art. 27.

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonchè dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonchè, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, pre- via diffida nei contronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero".

Note all'art. 14:

- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 457/1978, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

"Art. 27 (Inviduazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente).-I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risulatano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art.

31 che riguardino globalmente uno o piu' edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purchè il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".

- La legge n. 10/1977 reca norme sulla edificabilità dei suoli.

Note all'art. 15:

Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 457/1978, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

"Art. 30 (Piani di recupero di iniziativa dei privati).-I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'immobile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.

In deroga agli articoli 1120, 1121, e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'art. 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62".

- Si riporta il testo degli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile:

"Art. 1120 (Innovazioni).-I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condominio".

"Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie).-Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera".

"Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), quinto comma.-Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio".

- Gli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, sono così formulati:

Art. 46 (come modificato dall'art. 13 della legge 29 dicembre 1990), n. 408) (Rendite e pensioni).- 1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita;

per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.

2. Il valore della rendita o pensione è costituito:

a) dal decuplo dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo determinato;

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse b), ma in nessun caso superiore al decuplo dell'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del piu' giovane dei beneficiari.

4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario".

"Art. 48 (Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione).- 1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art.

46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse".

Note all'art. 19:

- Il testo della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazione alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) è il seguente:

"Art. 72. - Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooper- ative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per la eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, o l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statuari di cui al presente comma o se privati.

Gli anzidetti mutui a tassi agevolati ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e dalla casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statuarie, fino all'importo massimo del 90% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprietà indivisa che abbiano i requisiti statuari di cui al comma precedente, e fino al 75% negli altri casi.

I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato diventerà operante entro centoventi giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purchè l'istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussitere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.

Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 e valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'art. 67 della presente legge.

Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo".

- Il testo dell'art. 15 della legge n. 166/1975 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione di programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale), come sostituito dall'art. 3 della legge n. 513/1977, è il seguente):

"Art. 15.-I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente dall'art. 13, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dal citato art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonchè per il pagamento degli interessi.

La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purchè l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso, per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile è trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, all'IACP competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operatività della garanzia, secondo modalità stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici.

Il giudice dispone l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l'ammontare non utilizzato.

Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo della concessione in superficie o della cessione in proprietà dell'area ai sensi dell'art.

35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 6.

- Per il testo dell'art. 3, primo comma, lettera n), della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 6.

- Il testo dell'art. 20 della legge n. 392/1978 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) è il seguente:

"Art. 20 (Vetustà). - In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:

a) 1 per cento per i successivi quindici anni;

b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato".

Note all'art. 21:

- Il testo dell'art. 24, comma secondo, della citata legge n. 457/1978 è il seguente: "Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalità di determinazione del reddito previsto dall'art. 21 con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso è applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario".

- Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 457/1978, come modificato dall'art. 23 della legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 18 (Beneficiario dei mutui agevolati).-I mutui previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziali in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5, per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo art. 20 in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti.

I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonchè a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Fino alla data del 31 dicembre 1989 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo comma, il costo dell'arca non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dal 1 gennaio 1990 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10".

Note all'art. 22:

- Il testo dell'art. 51 della citata legge n. 865/1971 (si veda in nota all'art. 19) è il seguente:

"Art. 51.-Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonchè i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure degli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.

La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta comunale comporta l'applicazione delle norme in vigore per la attuazione dei piani di zona".

- La legge n. 167/1962 reca: "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare".

- Il testo dell'art. 7 della legge n. 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) è il seguente:

"Art. 7 (Edilizia convenzionata).-Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente art. 3 è ridotto alla sola quota di cui all'art. 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione- tipoprevista dal successivo art. 8.

Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo art. 8.

Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazioni ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario".

- Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 10/1977 è il seguente:

- "Art. 8 (Convenzione-tipo).-Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente art. 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonchè i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonchè gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonchè delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.

Per un periodo di quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquiennio anteriore alla data della convenzione.

I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente"

Note all'art. 23:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 847/1964 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167) così come sostituito dall'art. 43 della legge n. 865/1971, era il seguente:

"Art. 3.-L'importo dei mutui non può essere superiore al 25 per cento della spesa totale nella relazione finanziaria del piano".

- Il testo dell'art. 35 della citata legge n. 865/1971 (si veda in nota all'art. 19), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

"Art. 35.-Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni e dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra piu' istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a co- operative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettati dagli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

I criteri di cui alla lettera e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assistenza del consorzio e dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà delle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti".

- Il primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia sfratti), per effetto della modifica apportata dalla presente legge, risulta essere il seguente:

"Art. 8.-La domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio".

- Per il testo dell'art. 18 della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 21.

- Il terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 10/1977, per effetto della modifica apportata dalla presente legge, risulta essere il seguente: "Il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquiennio anteriore alla data della convenzione".