GU n. 50 del 29-2-1992
Suppl. Ordinario n.45

LEGGE 17 febbraio 1992, n.179
Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
note:
Entrata in vigore della legge: 15/3/1992

1 - La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393 (in G.U. 1a s.s. 21/10/1992 n. 44), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 16.
- - Il D.L. 8 aprile 1993, n. 101 (in G.U. 8/4/1993 n. 82), non convertito in legge (G.U. 8/6/1993 n. 132) aveva disposto (con l'art. 8) la sostituzione dell'art. 3 commi 7 e 8.
- - Il D.L. 7 giugno 1993, n. 180 (in G.U. 8/6/1993 n. 132), non convertito in legge (G.U. 9/8/1993 n. 185) aveva disposto (con l'art. 8) la sostituzione dei commi 7 e 8 dell'art. 3 .
- - Il D.L. 6 agosto 1993, n. 280 (in G.U. 6/8/1993 n. 183), non convertito in legge (G.U. 5/10/1993 n. 234) aveva disposto (con l'art. 7) la sostituzione dei commi 7 , 8 e 9 dell'art. 3.
5 - Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (in G.U. 5/10/1993 n. 234), nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 4/12/1993, n. 285) ha disposto (con gli artt. 7, 9 e 10) ) la modifica degli artt. 2, 3 e 8.
6 - La L. 28 gennaio 1994, n. 85 (in G.U. 4/2/1994 n. 28) ha modificato (con gli artt. 1, 2 e 4 ) gli artt. 9 comma 1, 2 comma 5, 18 comma 2, lettera b) e 20 comma 1.
7 - Il D.L. 6 maggio 1994, n. 271 (in G.U. 7/5/1994 n. 105), nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 luglio 1994, n. 433, (in G.U. 6/7/1994 n. 156), ha disposto (con l'art. 5) la sostituzione del comma 5 dell'articolo 2 .
8 - La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha modificato (con l'art. 2) gli artt. 2 e 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Capo I
FINALITA' E RISORSE

Art. 1.
(Finalita' e modalita' di programmazione).
1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le
disponibilita' esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 10 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, sono programmate e spese per le
finalita' e con le modalita' e procedure della citata legge n. 457
del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla
presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e'stato redatto si
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.





Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 457/1971 (Norme
per l'edilizia rsidenziale) e' il seguente:
"Art. 10 (Istitutzione e competenze della sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti). - E' istituita
una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con
proprio consiglio di amministrazione e con gestione e
bilancio separati, per il finanziamento della edilizia
residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione
delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi
programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta
al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni
del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del
C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione
delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella
presente legge.
In particolare, la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro
attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal
Comitato per l'edilizia residenziale alla situazione di
cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera
h) del precedente art.4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per
l'attuazione delle determinazioni del Comitato per
l'edilizia residenziale, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, ivi
comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera
e) del precedente art. 2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel
settore dell'edilizia residenziale gia' affidate dalla
leggi alla Cassa depositi e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e
integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed
istituti delegati all'acquisizione delle aree.
Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo costituito a norma dell'art. 45 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti
autonomi per le case popolari o di altri operatori, gia'
affidate alla Cassa depositi e prestiti.
Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e
prestiti e la sezione autonoma e' istituito un apposito
conto corrente.
Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla
sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o
sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e
prestiti e' fissato, con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del consiglio di amministrazione della
sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della
sezione autonoma di cui alla presente legge.
Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
per l'edilizia residenziale ed il consiglio di
amministrazione della sezione autonoma, possono essere
stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione
stessa.
Il controllo della Corte dei conti sugli atti della
sezione autonoma e' esercitato in via successiva.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in
vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni
annesse".

Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. Per gli anni 1992, 1993, e 1994, ferme restando le
disponibilita' derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, il contributo dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in
ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50
miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
utilizzando la voce: "Rifinanziamento dell'articolo 22, comma 3,
della legge 11 marzo 1988, n. 67".
2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale
anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione
dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di
quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati
per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori
pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER),
sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento
delle disponibilita', ai programmi di cui all'articolo 16.
3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2 si
applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.
4. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11
marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei
fondi relativi al biennio 1988-1989.
5. Una quota fino a lire 10 miliardi delle risorse di cui al comma
1 e' riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore
di cooperative di abitazione a proprieta' divisa o indivisa
costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di
polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore
del personale cessato dal servizio.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMA- ZIONE E MODIFICHE ALLA
LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457

Art. 3.
(Procedura e termine di avvio dei pro-
grammi di edilizia residenziale pubblica).
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del
CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge
entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.-
2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i
propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi.
3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2,
il comitato del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa,
invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le
case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro
sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilita' da
realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente.
4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo del
CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non
sia membro con diritto di voto, delibera in luogo ella regione nei
limiti delle disponibilita' finanziarie ad essa attribuite.
5. Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al
comma 4 sono revocate di diritto e portate ad incremento delle
disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresi'
ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non
abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, non pervenuti
alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro i
termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non
superiore a trenta giorni, scaduto il quale il presidente della
giunta regionale, nei successivi trenta giorni, nomina un commissario
ad acta. Decorso tale termine la nomina del commissario ad acta viene
effettuata dal Ministro dei lavori pubblici.
8. I programmi di edilizia agevolata devono pervenire, pena la
decadenza dal beneficio, alla fase di inizio dei lavori entro dieci
mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di
localizzazione o di individuazione dei soggetti attuatori sul
Bollettino Ufficiale della regione.

Art. 4.
(Quota di riserva
per particolari categorie sociali).
1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' loro attribuite,
possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi
di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di
interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali individuale, di volta in volta, dalle
regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed
oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli
previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni all'articolo 6.
2. Le regioni, altresi, potranno destinare nell'ambito della
riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi di cui all'articolo
13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la
realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipndenti, con le
procedure attuative di cui all'articolo 55, lettera c), della legge
22 ottobre 1971, n. 865.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro
dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni formulano
al Ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali
problemi finanziari di cooperative edilizie in difficolta' economica,
utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza
nei suddetti fondi, le regioni possono provvedere con proprie
disponibilita'. I requisiti essenziali per i singoli soci delle
medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio,
rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni e integrazioni.





Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13, lettera b) della citata legge
n. 457/1978 e' il seguente:
"Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
conti correnti istituiti dalla legge 22 ottobre 1971, n.
865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti presso la quale
vengono depositate anche le somme derivanti da:
a) (omissis);
b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro
e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti
disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.
60, successive leggi di proroga dei versamenti dei
contributi stessi, da versare trimestralmente".
- Il testo dell'art. 55, lettera c), della legge n.
865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme nella espropriazione per
pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale
agevolata e convenzionata) e il seguente:
"1. I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo
art. 67 sono destinati per:
a) - b) (omissis);
c) - finanziamenti di cooperative costituite tra
lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione
degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non
superiore al 15 per cento dei fondi stessi".
- Il testo dell'art. 4, primo comma, lettera e), della
citata legge n. 457/1978 e' il seguente:
"Le regioni, per le finalita' di cui all'articolo 1,
provvedono in particolare a:
a) - d) (omissis);
e) esercitare la vigilanza sulla gestione
amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie,
comunque fruenti di contributi pubblici".

Art. 5.
(Fondo speciale di rotazione per acquisi-
zione aree e urbanizzazioni).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 e' costituito presso la sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10
della legge 5 agosto 1978, n. 457, un fondo speciale di rotazione per
la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati
all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso
residenziale, nonche' all'acquisto di aree edificate da recuperare.
2. Al finanziamento del fondo si provvede:
a) con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dell'articolo 3,
comma 10, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
b) con le somme provenienti dai fondi gia' assegnati ai sensi
dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, la cui concessione sia dichiarata per la mancata
utilizzazione degli stessi, in base a criteri e modalita' che sono
stabiliti dal CER.
3. Le disponibilita' sul fondo sono assegnate ogni anno dal CER
alle regioni, le quali, entro i successivi tre mesi, provvedono, a
pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o consorzi di
comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente
impegnato quelle eventualmente loro gia' assegnate, con utilizzo non
inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.
4. La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, entro i
limiti delle disponibilita' assegnate a ciascuna regione, provvede
alla concessione dei mutui secondo le modalita' e le condizioni
stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Sono considerati
decaduti i beneficiari che non abbiano prodotto domanda di
concessione del muoto entro quattro mesi dal provvedimento regionale
di ripartizione. Trascorso un anno dal provvedimento di concessione
del mutuo, la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
provvede alla revoca dei beneficiari che non abbiano utilizzato
neppure parzialmente il finanziamento, escluse le spese tecniche. Le
somme disponibili a seguito dell'avvenuta decadenza e del
provvedimento di revoca riaffluiscono nel fondo per successive
assegnazioni a cura del CER.
5. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, dodicesimo,
tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.





Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 457/1978 si
veda nella nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 9/1982, (Norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti) e' il seguente:
"Art. 3. - Per la realizzazione di un programma di
acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree
edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni con
popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di
provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni
limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le
modalita' ed alle condizioni da stabilire con apposito
decreto del Ministro del tesoro.
I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad
incrementare le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma
del presente articolo sono realizzati i programmi
costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 e 8 della legge
28 gennaio 1977, n. 10.
Per la realizzazione di complessi o quartieri
residenziali i comuni possono affidare in concessione anche
l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree
mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti
ritenuti idonei.
Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo
utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese
tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo
da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei
lavori pubblici su proprosta del CER provvede in via
sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente
mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti
anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei
programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati
rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto
1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarieta' dei mutui e
gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni
destinatari dei finanziamenti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica,
anche per l'impiego delle disponibilita' di cui all'art. 13
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che risultino
inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere
sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici il
termine di un anno decorre dalla data di comunicazione
della delibera di ripartizione dei fondi. Il potere
sostitutivo potra' essere esercitato, comunque, decorsi sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per le finalita' di cui al primo comma del presente
articolo e' autorizzato l'apporto in favore della Cassa
depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio
1982-84. Per il 1982 detto apporto e' determinato in lire
100 miliardi.
Entro l'anno finanziario 1982 il CER e' autorizzato alla
individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli
stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al
precedente comma.
I finanziamenti di cui al presente articolo non possono
essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non
risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con
esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati
dalle regioni sul fondo speciale di cui all'art. 45 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni
ed integrazioni.
A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti
puo' essere autorizzata con la legge finanziaria ad
integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con
mezzi prelevati dalle disponibilita' dei conti correnti
postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del
presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera
di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma,
individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le
aree da acquisire.
Per le aree individuate con le modalita' di cui al nono
comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio
1980, n. 25, e di cui non e' disposta l'acquisizione entro
tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti
dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes-
sive modificazioni.
Nei quindici giorni successivi alla delibera di
individuazione delle aree, il sindaco dispone l'occupazione
d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la
esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza
e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire
l'intervento.
I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma
precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali
delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del
messo comunale, nonche' con affissione dell'avviso stesso
all'albo del comune.
Le delibere comunali previste dal presente articolo sono
soggette soltanto al controllo di legittimita' di cui
all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62".
- Il testo dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 12/1985
(Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abitativa) e' il seguente:
(omissis).
"10. Per le finalita' di cui all'art. 3, primo comma,
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e'
autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e
prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in
ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250
miliardi nell'anno 1986".
- Il testo dell'art. 45 della legge n. 865/1971 (per il
titolo si veda in nota all'art. 4) e' il seguente:
"Art. 45. - E' costituito presso la Cassa depositi e
prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire
300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione
e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonche' per la
realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le
aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di
zona.
Le modalita' e le condizioni per il funzionamento del
fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per
il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare alla
Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo
comma, la somma di lire 300 miliardi.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del
Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.
Le richieste di mutui di cui al primo comma sono
trasmesse al CER dalle regioni, le quali provvedono a
raccogliere dai comuni interessati ed a coordinarle avendo
anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma
del precedente art. 3.
Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER,
trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le
richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando
l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella
concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle
anticipazioni di cui al precedente art. 23".

Art. 6.
(Contributi di edilizia agevolata).
1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, sono concessi per interventi di nuova costruzione, di
recupero, come definiti dall'articolo 11, e per quelli destinati alla
locazione ai sensi degli articoli 8 e 9.
2. I valori dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti ed
aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della
destinazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi della
presente legge.
3. I contributi sono concessi, anche indipendentemente dalla
concessione di mutui fondiari ed edilizi, e coprono parte del costo
convenzionale dell'intervento stabilito dal CER, ai sensi della
lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni.
4. I contributi sono concessi, anche in unica soluzione, a parita'
di valore attuale in un massimo di diciotto annualita' costanti, nei
limiti delle disponibilita' attribuite alle regioni dal CER, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di impegno
autorizzato a carico dello Stato. L'attualizzazione delle annualita'
e' effettuata ad un tasso pari al costo della provvista in vigore al
momento del provvedimento regionale di concessione del contributo a
favore dell'operatore.
5. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono
tenuti a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti
dai contributi previsti dal presente articolo finanziamenti a tasso
sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica,
alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico
concesso ai beneficiari puo' essere ceduto pro solvendo all'ente
mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia
dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni.
6. I mutui di cui al comma 5 concessi in pendenza dei procedimenti
di espopriazione ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria
dello Stato, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 4-bis
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo le
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.
7. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 6 puo'
essere scontato a richiesta del beneficiario dagli istituti e dalle
sezioni di credito fondiario ed edilizio al valore attuale, alle
condizioni previste dalla convenzione di cui al comma 9.
8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti e dalle
sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonche' da altri istituti
di credito, in contributo pubblico e' erogato anche in fase di
preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, in
misura proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte salve le
misure massime complessive stabilite ai sensi del comma 4.
9. I rapporti tra gli istituti e le sezioni di credito fondiaio ed
edilizio e le regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata
sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
10. I contributi di cui al presente articolo possono essere
concessi anche ai cittadini stranieri residenti in Italia da almeno
cinque anni, che dimostrino un'attivita' lavorativa stabile e che
siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizia agevolata, finanziati ai sensi della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e per i quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora
emesso decreto definitivo di concessione del contributo.





Note all'art. 6:
- Il testo della'art. 19 della citata legge n. 457/1978
e' il seguente:
"Art. 19 (Contributo dello Stato). - Al fine di
contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura
indicata nel successivo art. 20, e' corrisposto agli
istituti di credito mutuanti un contributo pari alla
differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi
del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n.
1022, cosi' come convertito, con modificazioni, nella legge
1 Novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e
integrazioni, e l'onere a carico del mutuario stesso.
Dopo i primi quattro anni, a decorrere alla data del
provvedimento regionale di concessione del contributo dello
Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal
successivo art. 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di
ogni biennio, in relazione dell'andamento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi
nel biennio precedente considerato nella misura massima del
75 per cento. I tassi sono applicati al capitale residuo
calcolato all'inizio di ogni biennio. Corrispondentemente,
e' variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni
caso, deve garantire la totale copertura delle differenze
tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al
costo del denaro, al quale l'operazione di mutuo e' stata
definita, e la quota a carico del mutuatario.
Per le cooperative a proprieta' indivisa la variazione
dei tassi secondo le modalita' di cui al comma precedente
decorre dopo i primi sei anni".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera n), della
citata legge n. 457/1978 e' il seguente:
"Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base
degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE:
a) - m) (omissis);
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
regioni devono osservare nella determinazione dei costi
ammissibili per gli interventi".
- Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 457/1978
e' il seguente:
"Art. 17 (Garanzie). - I mutui concessi dagli istituti e
sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del
secondo comma del precedente art. 14 sono garantiti da
ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono
assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il
rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli
oneri accessori.
La garanzia dello Stato si intende prestata con
l'emissione del provvedimento regionale di concessione del
contributo statale resta valida finche' sussista comunque
un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di
erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche
parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal
beneficio del contributo.
La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle
vigenti leggi sull'edilizia agevolata, nei termini e con le
modalita' in esse previste, ed in particolare ai sensi
dell'art. 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sostituito
dall'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti da
contributo dello Stato, potra' procedere all'esecuzione
individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario
sia stato assoggettato a liquidazione coatta
amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3
della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo,
la garanzia dello Stato resta valida per il restante
periodo di ammortamento.
I provvedimenti di concessione del contributo devono
essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per
l'edilizia residenziale.
Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente
legge si applicano le disposizioni contenute nell'art.
10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975,
n. 492, fatto salvo il potere regionale di concessione dei
contributi di cui alla lettera l) del precedente art. 4".
- Il testo dell'art. 10-ter del D.L. n. 376/1975
(Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le
esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche) e' il
seguente:
"Art. 10-ter (Concessione dei mutui;garanzia).-I mutui
di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, all'art. 72
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio,
n. 166, e successive modificazioni e integrazioni, ed al
presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche
quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'art. 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di
proprieta' dei comuni stessi sempreche' sia stata stipulata
la convenzione di cui al sopra richiamato art. 35, sia
stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano
state iniziate le procedure di esproprio.
Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di
cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e'
immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente
mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto-
legge 2 maggio 1974, n. 247, e' elevata fino all'importo
del 100 per cento.
Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati
il contratto condizionato di mutuo entro trenta giorni
dalla ricezione della documentazione necessaria per la
stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei
contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.
- Per il testo dell'art. 4-bis del D.L. n. 462/1983
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.
637/1983 vedasi nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 457/1978
e' il seguente:
"Art. 20 (Limiti di reddito per l'accesso ai mutui
agevolati e relativi tassi).-Limiti massimi di reddito per
l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge,
da destinare all'acquisto, alla costruzione,
all'ampliamento o al riadattamento di un'abitazione e
quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo
agevolato, sono fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti
pubblici e destinate ad essere cedute in proprieta'; per i
soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale o
loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate
da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati;
1) in L. 21.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per
cento;
2) in L. 25.000.000 con mutui al tasso dell'8 per
cento;
3) in L. 30.000.000 con mutui al tasso del 12 per
cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da
comuni o da istituti autonomi per le case popolari,
destinate ad essere date in locazione in L. 25.000.000, e
per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa o
loro consorzi, in L. 21.000.000.
I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a
revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3.
Ai fini della determinazione dell'onere a carico del
mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare
quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima
dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel
caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di
liquidazione finale del mutuo.

Art. 7.
(Soggetti operatori e beneficiari).
1. I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi per gli
interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da
cooperative edilizie a proprieta' individuale od indivisa, da imprese
di costruzione, da privati che intendano costruire o recuperare la
propria abitazione nonche' da enti pubblici che intendano costruire o
recuperare abitazioni da assegnare in proprieta', dagli IACP e dai
loro consorzi, dai comuni che intendano costruire o recuperare
abitazioni da assegnare in locazione.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6
debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al
momento dell'assegnazione, dell'acquisto o della concessione del
contributo. Il reddito e' determinato con le modalita' di cui
all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni.
3. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere altresi'
concessi ai soggetti che realizzano interventi ai sensi degli
articoli 8, 9 e 16.

Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 457/1978
e' il seguente:
"Art. 21 (Modalita' per la determinazione del reddito).
- Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal
presente titolo nonche' ai fini dell'attribuzione di
eventuali punteggi preferenziali per la formazione di
graduatorie degli aventi diritto complessivo del nucleo
familiare e' diminuito di lire un milione per ogni figlio
che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla
formazione del reddito predetto concorrano redditi da
lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota
per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella
misura del 60 per cento.
Per il requisito della residenza si applica quanto
disposto dall'art. 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035".

CAPO III
LOCAZIONI

Art. 8.
(Abitazioni in locazione o assegnate
in godimento).
1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono
essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi
destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle
disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni,
ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprieta'
indivisa.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di
costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti
pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia
pubblica residenziale, nonche' a enti, privati e societa', per la
realizzazione e l'acquisto di alloggi per i propri dipendenti.
3. Nel vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi a carico del
socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il
canone di locazione e' determinato, ai sensi dell'articolo 26 della
medesima legge, in base al piano finanziario relativo ai costi
dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal
comune o stabiliti nella convenzione.
4. Il conduttore non puo' sublocare neppure parzialmente
l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la
durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, e' risolto
di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve
essere lasciato libero dal conduttore.
6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo,
possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e
purche' la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari,
con esclusione delle vendite frazionate.
7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore e'
comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera
durata determinata ai sensi del comma 1.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono
essere ceduti anche per singole unita' immobiliari con prelazione a
favore dei conduttori.
9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle abitazioni
realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di registro nella misura del
4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura
catastale in misura fissa.
10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in
apposito atto d'obbligo il cui schema e' approvato dal CIPE su
proposta del CER da trascriversi alla conservatoria dei registri
immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.

Art. 9.
(Abitazioni in locazione
con proprieta' differita).
1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono
essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di
interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi
destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso
abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo
trasferimento della prorieta' degli stessi ai relativi assegnatari o
conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in
proprieta' o per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico
al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della
locazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 8, 9 e 10,
si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo.


Art. 10.
(Criterio di priorita').
1. Gli alloggi di cui agli articoli 8 e 9 realizzati da comuni,
dagli IACP e da loro consorzi sono destinati prioritariamente ai
soggetti da considerare decaduti dall'asseganzione.

CAPO IV
RECUPERO

Art. 11.
(Riserva a favore degli interventi
di recupero).
1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate
in misura non inferiore al 30 per cento per il recupero ai sensi
delle lettere c), d) ed e) del comma primo dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione
residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile
complessiva o di immobili non residenziali funzionali alla residenza,
ivi compreso, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da
recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilita' per l'edilizia
sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o
l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti
degli immobili da recuperare.

Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e)
della citata legge n. 457/1978 e' il seguente:
"Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente sono cosi' definiti:
a) - b) (omissis);
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un
insieme sistemativo di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-
edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale".

Art. 12.
(Risanamento delle parti comuni
dei fabbricati).
1. La regione puo' concedere i contributi di cui all'articolo 19
della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6
della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere
di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari
singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui
siano soci, ai condominii o loro consorzi e ai consorzi tra i primi
ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del
recupero del patrimonio edilizio eistente. Detti contributi possono
essere concessi altresi' ad imprese di costruzione, o a cooperative
edilizie alle quali i proprietari o i soci abbiano affidato il
mandato di realizzazione delle opere.
2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici di
cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di
intervento, anche su proposta di singoli operatori, per zone del
territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:
a) la dotazione della strumentazione urbanistica;
b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio
edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera
prioritario intervenire;
c) l'eventuale necessita' di alloggi di temporaneo trasferimento
o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.
3. Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari per la
valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.
4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente
articolo si prescinde dai requisiti previsti dall'articolo 20 della
citata legge n. 457, del 1978, sempreche' l'alloggio sia utilizzato
direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso
abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Il programma e' approvato dal consiglio comunale ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge n.
457/1978 si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 20 della citata legge n.
457/1978 si veda in nota all'art. 6.
- La legge n. 142/1990 reca: "Ordinamento delle
autonomie locali".

Art. 13.
(Attuazione dei piani di recupero).
1. I commi quinto, e sesto e settimo dell'articolo 28 della legge
5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:
" I piani di recupero sono attuati:
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle
cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione
o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano
conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii o
loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonche' dagli
IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni
temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni
con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente
per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonche',
limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con
interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazione;
3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria,
espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei
confronti dei proprietari delle unita' minime di intervento, in caso
di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi
di interventi assistiti da contributo. La diffida puo' essere
effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del
programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero
sia stato eventualemente incluso".
2. E' in facolta' del comune delegare in tutto o in parte con
apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'istituto
autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo
consorzio regionale o a societa' miste alle quali partecipi anche il
comune.





Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 457/1978,
come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 28 (Piani di recupero del dipartimento edilizio
eistente).-I piani di recupero prevedono la disciplina per
il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli
isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente
art. 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione
urbanistica, individuando le unita' minime di intervento.
I piani di recupero sono approvati con la deliberazione
del consiglio comunale con la quale vengono decise le
opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal
momento in cui questa abbia riportato il visto di
legittimita' di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio
1953, n. 62.
Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al
comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di
recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al
terzo comma del precedente art. 27, ovvero non sia divenuta
esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta
scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto.
In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi
previsti dal quarto e quinto comma del precedente art. 27.
Per quanto non stabilito dal presente titolo si
applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per
i piani particolareggiati dalla vigente legislazione
regionale e, in mancanza, da quella statale.
I piani di recupero sono attuati:
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o
dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese
di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i
proprietari o i soci abbiano conferito il mandato
all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi,
dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonche' dagli IACP o
loro consorzi, da imprese di costruzione o loro
associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro
consorzi;
b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite
convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei
seguenti casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire
direttamente per il recupero del patrimonio edilizio
esistente nonche', limitatamente agli interventi di
rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3) per gli interventi da attuare mediante cessione
volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, pre-
via diffida nei contronti dei proprietari delle unita'
minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in
sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi
assistiti da contributo. La diffida puo' essere effettuata
anche prima della decorrenza del termine di scadenza del
programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di
recupero sia stato eventualmente incluso.
I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla
esecuzione delle opere previste dal piano di recupero,
anche mediante occupazione temporanea, con diritto di
rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese
sostenute.
I comuni possono affidare la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari
singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi
previsti dal piano di recupero".

Art. 14.
(Interventi ammessi).
1. I commi quarto e quinto dell'articolo 27 della legge 5 agosto
1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:
" Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero
e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi
che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti
urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali
subordino il rilascio della concessione alla formazione degli
strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a
servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in
attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo
31 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Inoltre
sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma
dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o piu' edifici anche
se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti
purche' il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore
del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare,
limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi
di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".





Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 457/1978,
come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 27 (Inviduazione delle zone di recupero del
patrimonio edilizio esistente).-I comuni individuano,
nell'ambito degli strumenti urbanistici generali le zone
ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il
recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
mediante interventi rivolti alla conservazione, al
risanamento, alla ricostruzione e alla migliore
utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono
comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed
aree, nonche' edifici da destinare ad attrezzature.
Le zone sono individuate in sede di formazione dello
strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, ne
sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale
sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al
precedente comma o successivamente con le stesse modalita'
di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i
complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il
rilascio della concessione e' subordinato alla formazione
dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.
Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di
recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli
interventi edilizi che non siano in contrasto con le
previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli
strumenti urbanistici generali subordino il rilascio della
concessione alla formazione degli strumenti attuativi,
ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui
vincoli risulatano scaduti, sono sempre consentiti, in
attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli
interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo
comma dell'art. 31 che riguardino singole unita'
immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli
interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art.
31 che riguardino globalmente uno o piu' edifici anche se
modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti purche' il concessionario si impegni, con atto
trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di
vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".
- La legge n. 10/1977 reca norme sulla edificabilita'
dei suoli.

Art. 15.
(Disposizione per gli edifici condominali).
1. Dopo il comma primo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e' inserito il seguente:
"In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del
codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immo-
bile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la
meta' del valore dell'edificio".
2. Ove il programma di cui all'articolo 12 venga approvato ed
ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a
concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di
proprieta' loro attribuiti.
3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa,
adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle
forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per
l'ottenimento delle somme da recuperare.
4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella
misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli
46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per
la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita
e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse
del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di
usufrutto, uso e abitazione.





Note all'art. 15:
Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 457/1978,
come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 30 (Piani di recupero di iniziativa dei
privati).-I proprietari di immobili e di aree compresi
nelle zone di recupero, rappresentanti, in base
all'immobile catastale, almeno i tre quarti del valore
degli immobili interessati, possono presentare proposte di
piani di recupero.
In deroga agli articoli 1120, 1121, e 1136, quinto
comma, del codice civile gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio.
La proposta di piano e' adottata con deliberazione del
consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente
le previsioni stabilite dall'art. 28, comma quinto, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura
prevista per i piani particolareggiati.
I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano
efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale,
con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il
visto di legittimita' di cui all'art. 59 della legge 10
febbraio 1953, n. 62".
- Si riporta il testo degli articoli 1120, 1121 e 1136,
quinto comma, del codice civile:
"Art. 1120 (Innovazioni).-I condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possono recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condominio".
"Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie).-Qualora
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni
e all'importanza dell'edificio, e consista in opere,
impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera".
"Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni), quinto comma.-Le deliberazioni che
hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell'edificio".
- Gli articoli 46 e 48 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con D.P.R. n. 131/1986, sono cosi' formulati:
Art. 46 (come modificato dall'art. 13 della legge 29
dicembre 1990), n. 408) (Rendite e pensioni).- 1. Per la
costituzione di rendite la base imponibile e' costituita
dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal
beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita;
per la costituzione di pensioni la base imponibile e'
costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) dal decuplo dell'annualita' se si tratta di rendita
perpetua o a tempo determinato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al
saggio legale di interesse b), ma in nessun caso superiore
al decuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o
pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando
l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto
allegato al presente testo unico, applicabile in relazione
all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si
tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita
congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare
con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a
norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta'
del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione
e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con
diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato
tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con
clausola di cessazione per effetto della morte del
beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi
previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non
puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla
successiva lettera c) con riferimento alla durata massima
della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con
riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la
corresponsione della rendita o della pensione se tale
persona e' diversa dal beneficiario".
"Art. 48 (Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione).- 1. Per il trasferimento della
proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o
abitazione la base imponibile e' costituita dalla
differenza tra il valore della piena proprieta' e quello
dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione e' determinato a norma dell'art.
46, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto
moltiplicando il valore della piena proprieta' per il
saggio legale di interesse".

CAPO V
PROGRAMMI INTEGRATI

Art. 16.
(Programmi integrati di intervento).
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed
ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati.
Il programma integrato e' caratterizzato dalla presenza di pluralita'
di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento,
ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da
incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di
piu' operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in
consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune
programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o
da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro
riqualificazione urbana ed ambientale.
3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal
consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge
28 gennaio 1977, n. 10.
4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della
strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio
comunale e' soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di
cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla
data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso
pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative
osservazioni e' trasmesso alla regione entro i successivi dieci
giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di
modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali
si intende approvato.
5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n.
97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica
degli edifici, la densita' fondiaria di questi puo' essere diversa da
quella preesistente purche' non sia superata la densita' complessiva
preesistente dell'intero ambito del programma, nonche' nel rispetto
del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono
computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia
ovvero in difformita' totale dalla stessa o in base a licenza o
concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata
istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, il comune e' obbligato a pronunciarsi
preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.
6. La realizzazione dei programmi non e' subordinata
all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui
all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10.
7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore
dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorita' a quei
comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al
presente articolo.
8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite,
ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi
integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi
integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Art. 17.
(Decesso del socio assegnatario).
1. Nelle cooperative a proprieta' indivisa, anche non fruenti di
contributo erariale, al socio che muoia dopo l'assegnazione
dell'alloggio si sostituiscono, nella qualita' di socio e di
assegnatario, il coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli
minorenni ovvero il coniuge separato, al quale, con sentenza del
tribunale, sia stato destinato l'alloggio del socio defunto.
2. In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto
e' riservato ai conviventi more uxorio e agli altri componenti del
nucleo familiare, purche' conviventi alla data del decesso e purche'
in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi.
3. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da
almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione
anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di
notorieta' da parte della persona convivente con il socio defunto.

Art. 18.
(Autorizzazione alla cessione in proprieta'
del patrimonio realizzato da cooperative a
proprieta' indivisa).
1. Le cooperative a proprieta' indivisa che abbiano usufruito di
agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della
data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di
alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono
chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statuario
previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere
in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai
soci che ne abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi
a condizione che:
a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della
societa', qualora non prevedano la possibilita' di realizzare alloggi
da assegnare anche in proprieta' individuale;
b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta'
individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli
alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di
autorizzazione ed essa sia deliberata dall'assemblea generale
ordinaria validamente costituita, con il voto di almeno il 51 per
cento dei soci iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non
riguardi la totalita' degli alloggi la cooperativa deve assumere
contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli
alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale ovvero deve
indicare alla regione la cooperativa e l'ente che si sono dichiarati
disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste
dal comma 2 dell'articolo 19, documentando tale disponibilita';
c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di
concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in
proprieta' individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non
esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la
determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla
lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale
convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci
sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1
riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo
di cessione ai soci gia' assegnatari in godimento e' costituito dal
valore delle singole unita' immobiliari risultante dall'ultimo
bilancio approvato;
2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della presente
lettera riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della
cooperativa, il prezzo di cessione e' determinato, per la parte di
valore del bilancio finanziata con risorse della medesima
cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo
19, comma 2, e per la parte restante in misura pari al valore stesso;
le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal
programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione
della cooperativa;
d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in
corso di ammortamento, l'entita' del contributo, nonche' il piano di
riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo
individuale;
e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di
eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma
1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette
provvidenze ovvero sul rimborso di quelle gia' erogate;
f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla
eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior
importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della
previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle
cooperative a proprieta' indivisa;
g) per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio
superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il piano di cessione in proprieta' in base alle richieste dei propri
soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano
trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo.
3. Per gli alloggi ceduti in proprieta' individuale il tasso
agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di
finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprieta'
individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. Gli
assegnatari che ottengano delle cessioni in proprieta' sono tenuti a
rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati
fino alla data dell'assegnazione in proprieta' e quelli previsti,
fino alla stessa data, per le cooperative a proprieta' individuale.
La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al
momento dell'atto di assegnazione in proprieta', nella misura del 50
per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su
richiesta dei soci interessati, puo' autorizzare il pagamento
dell'intera somma risultante in dieci annualita' di uguale importo.
Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio
sono altresi' tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla
modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui
alle lettere c) e d) del comma 2.
4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate
alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla
lettera f) del primo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni.
5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in
assegnazione in proprieta' individuale, di cui al presente articolo,
i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi
vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi.

Art. 19.
(Patrimonio immobiliare di cooperative a
proprieta' indivisa - Acquisizione da parte
degli IACP)
1. Per l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 72 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, da ultimo modificato dall'articolo 6-bis del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'articolo 15
della legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall'articolo 3
della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 17 della legge 5
agosto 1978, n. 457, da parte degli istituti autonomi per le case
popolari territorialmente competenti degli immobili delle cooperative
a proprieta' indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, le
regioni sono autorizzate a concedere ai medesimi istituti specifici
contributi pluriennali, utilizzando i contributi statali ad esse
attribuiti per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e
nel rispetto della relativa normativa.
2. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile alle co-
operative edilizie a proprieta' indivisa o loro sezioni soci per le
acquisizioni di cui al comma 1 si applicano massimali periodicamente
determinati ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
vigenti al momento dell'atto di trasferimento in proprieta' integrata
con i coefficienti di vetusta' di cui all'articolo 20 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle
iniziative in corso.





Note all'art. 19:
- Il testo della legge n. 865/1971 (Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed
integrazione alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e'
il seguente:
"Art. 72. - Il Ministero dei lavori pubblici e'
autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli
interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooper-
ative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della
presente legge, le concessioni in superficie delle aree
comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e
popolare.
Tale contributo e' concesso nella misura occorrente
affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi,
diritti e commissioni, anche per la eventuale perdita
relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri
fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore
al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale oltre al rimborso del
capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta'
indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in
proprieta' degli alloggi, o l'obbligo di trasferimento
degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o
di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per
cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso
del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive
dei requisiti statuari di cui al presente comma o se
privati.
Gli anzidetti mutui a tassi agevolati ammortizzabili
entro il termine massimo di 25 anni, possono essere
concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e
dalla casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni
legislative e statuarie, fino all'importo massimo del 90%
della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la
realizzazione delle costruzioni a favore degli enti
pubblici e delle cooperative a proprieta' indivisa che
abbiano i requisiti statuari di cui al comma precedente, e
fino al 75% negli altri casi.
I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado
e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per
il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
La garanzia dello Stato diventera' operante entro
centoventi giorni dalla conclusione dell'esecuzione
immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove
l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo
credito e cio' purche' l'istituto stesso abbia iniziato
l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato
graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio 1971 e successivi.
La garanzia dello Stato continuera' a sussitere qualora,
dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed
essendo intervenute erogazioni da parte dell'istituto
mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti
dalla presente legge.
Per la determinazione e la erogazione dei contributi
statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del
decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella
legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed
integrazioni.
Per la concessione dei contributi statali e' autorizzato
il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di
2 mila milioni per l'anno 1973 e valere sugli stanziamenti
previsti dalla lettera a) dell'art. 67 della presente
legge.
Per gli anni successivi, con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato, sara' fissato annualmente il
limite degli ulteriori impegni da assumere per
l'applicazione del presente articolo".
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 166/1975
(Provvedimenti urgenti per l'accelerazione di programmi in
corso, finanziamento di un programma straordinario e canone
minimo dell'edilizia residenziale), come sostituito
dall'art. 3 della legge n. 513/1977, e' il seguente):
"Art. 15.-I mutui agevolati concessi ai sensi della
presente legge e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista,
rispettivamente dall'art. 13, del decreto-legge 2 maggio
1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27
giugno 1974, n. 247 e dal citato art. 72 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di
quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n.
7, nonche' per il pagamento degli interessi.
La garanzia prevista dal precedente comma diventa
operante entro centoventi giorni dalla data in cui e'
risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta,
purche' l'incanto sia stato fissato per un prezzo base
inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso,
per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP,
l'immobile e' trasferito, con decreto del giudice
dell'esecuzione, all'IACP competente per territorio, il
quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto
per effetto dell'intervenuta operativita' della garanzia,
secondo modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro di
concerto con quello per i lavori pubblici.
Il giudice dispone l'accollo a carico dell'IACP del
residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta
ferma per il restante periodo di ammortamento e per
l'ammontare non utilizzato.
Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano
le norme previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante
per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che
venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del
procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza
per qualsiasi titolo della concessione in superficie o
della cessione in proprieta' dell'area ai sensi dell'art.
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n.
457/1978 si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 3, primo comma, lettera n),
della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 6.
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 392/1978
(Disciplina della locazione degli immobili urbani) e' il
seguente:
"Art. 20 (Vetusta'). - In relazione alla vetusta' si
applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente
dal sesto anno successivo a quello di costruzione
dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
Se si e' proceduto a lavori di integrale
ristrutturazione o di completo restauro dell'unita'
immobiliare, anno di costruzione e' quello della
ultimazione di tali lavori comunque accertato".

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.
(Autorizzazione alla vendita e alla locazione
da parte dell'assegnatario o dell'acquirente
di alloggi).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o
locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi
e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni
dall'assegnazione o dall'acquisto.
2. In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a
condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti
soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.

Art. 21.
(Interpretazione autentica).
1. I limiti di reddito di cui all'articolo 24, comma secondo,
della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo
15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono
quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative,
o della stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa,
negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi.
2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste
dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, che devono essere posseduti dai soci di cooperative
edilizie a proprieta' individuale e indivisa, devono intendersi
riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione
dei programmi finanziati a norma della medesima legge n. 457 del
1978.





Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 24, comma secondo, della citata
legge n. 457/1978 e' il seguente: "Per gli acquirenti e
per gli assegnatari che superano i limiti di reddito
stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalita' di
determinazione del reddito previsto dall'art. 21 con
l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi
limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non
soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso e'
applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza
immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo
individuale da parte dell'acquirente o assegnatario".
- Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 457/1978,
come modificato dall'art. 23 della legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"Art. 18 (Beneficiario dei mutui agevolati).-I mutui
previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di
programmi di edilizia residenziali in aree comprese nei
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni e integrazioni, e sono concessi ad
enti pubblici che intendano costruire abitazioni da
assegnare in proprieta', a cooperative edilizie a
proprieta' individuale, ad imprese di costruzione ed a
privati che intendano costruire la propria abitazione, con
onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5, per cento,
oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del
mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo art. 20 in
misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di
appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi
realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a
proprieta' individuale, dell'acquisto per gli alloggi
realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di
liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da
privati.
L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il
relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di
liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da
privati devono essere effettuati rispettivamente entro due
anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, il contributo sugli interessi di preammortamento
continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai
sensi delle disposizioni vigenti.
I mutui di cui al primo comma possono essere concessi
altresi' a comuni ed a istituti autonomi per le case
popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare
in locazione nonche' a cooperative edilizie a proprieta'
indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari e'
del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
Fino alla data del 31 dicembre 1989 gli interventi
assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente
articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche
fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e
modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi
dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite
le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni
predette.
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma
precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base
a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite
di lire 24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo
comma, il costo dell'arca non potra' essere computato in
misura superiore a quello determinato dai parametri
definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del
medesimo art. 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Dal 1 gennaio 1990 gli interventi di cui al presente
articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei
piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167,
su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai
comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della citata
legge 28 gennaio 1977, n. 10".

Art. 22.
(Disposizioni per l'attuazione
dei programmi).
1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, e' esteso a tutti i comuni. Il termine di cui
all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
e successive modificazioni, e' prorogato fino al 31 dicembre 1995.
2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e succes-
sive modificazioni, in aree deliminate ai sensi dell'articolo 51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,
ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni. In tale
ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri
definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni di cui
agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni, relative a zone destinate dallo strumento urbanistico
vigente all'edificazione a carattere residenziale.





Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 51 della citata legge n. 865/1971
(si veda in nota all'art. 19) e' il seguente:
"Art. 51.-Nei comuni che non dispongono dei piani
previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi
costruttivi sono localizzati su aree indicate con
deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone
residenziali dei piani regolatori e dei programmi di
fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o
adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Con la stessa deliberazione sono precisati, ove
necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai
programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densita',
di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i
rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive a
verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme
di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765.
La deliberazione del consiglio comunale e' adottata
entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione
oppure degli enti costruttori e diventa esecutiva dopo
l'approvazione dell'organo di controllo che deve
pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione
della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio
stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Qualora il consiglio comunale non provveda entro il
termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area e'
effettuata dal presidente della giunta regionale.
La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del
presidente della giunta comunale comporta l'applicazione
delle norme in vigore per la attuazione dei piani di zona".
- La legge n. 167/1962 reca: "Disposizioni per favorire
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia
economica e popolare".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 10/1977 (Norme per
la edificabilita' dei suoli) e' il seguente:
"Art. 7 (Edilizia convenzionata).-Per gli interventi di
edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici
esistenti, il contributo di cui al precedente art. 3 e'
ridotto alla sola quota di cui all'art. 5 qualora il
concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con
il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-
tipoprevista dal successivo art. 8.
Nella convenzione puo' essere prevista la diretta
esecuzione da parte dell'interessato delle opere di
urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui
al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte
le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie
per l'esecuzione delle opere medesime.
Fino all'approvazione da parte della regione della
convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente
articolo sono stipulate in conformita' ad uno schema di
convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale,
contenente gli elementi di cui al successivo art. 8.
Puo' tener luogo della convenzione un atto unilaterale
d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad
osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed
a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa
alle opere di urbanizzazioni ovvero ad eseguire
direttamente le opere stesse.
La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono
trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a
spese del concessionario".
- Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 10/1977 e'
il seguente:
- "Art. 8 (Convenzione-tipo).-Ai fini della concessione
relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al
precedente art. 7, la regione approva una convenzione-tipo,
con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai
quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche'
gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali,
comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la
sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di
costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.
Per un periodo di quindici anni dall'entrata in vigore
della presente legge il concessionario puo' chiedere che il
costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in occasione
di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquiennio
anteriore alla data della convenzione.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non
inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte
eccedente".

Art. 23.
(Abrogazione e sostituzione di norme).
1. E' abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
cosi' come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865.
2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciasettesimo,
diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
3. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia
stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo
da parte dello Stato o delle regioni, puo' essere attribuita
l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di
concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano gia' esauriti".
4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8,
comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, e' soppresso.
5. Il comma secondo dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e' sostituito dal seguente:
"L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo
frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso
di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati
rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di
preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile,
anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi
delle disposizioni vigenti".
6. Il termine previsto dall'articolo 8, comma terzo, della legge
28 gennaio 1977, n. 10, come successivamente prorogato dal decreto-
legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge, 29 febbraio 1988, n. 47, e' soppresso.





Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 847/1964
(Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui
per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18
aprile 1962, n. 167) cosi' come sostituito dall'art. 43
della legge n. 865/1971, era il seguente:
"Art. 3.-L'importo dei mutui non puo' essere superiore
al 25 per cento della spesa totale nella relazione
finanziaria del piano".
- Il testo dell'art. 35 della citata legge n. 865/1971
(si veda in nota all'art. 19), come modificato dal presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 35.-Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18
aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al
presente articolo.
Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge
18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni e dai
loro consorzi.
Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute
in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente
articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile
del comune o del consorzio.
Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto
di superficie per la costruzione di case di tipo economico
o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
La concessione del diritto di superficie ad enti
pubblici per la realizzazione di impianti e servizi
pubblici e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi
ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad
anni 99.
L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al
sindaco o al presidente del consorzio. Tra piu' istanze
concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da
enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore
dell'edilizia economica e popolare e da cooperative
edilizie a proprieta' indivisa.
La concessione e' deliberata dal consiglio comunale o
dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene
determinato il contenuto della convenzione da stipularsi,
per atto pubblico, da trascriversi presso il competente
ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed
il richiedente.
La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione in misura pari
al costo di acquisizione delle aree nonche' al costo delle
relative opere di urbanizzazione se gia' realizzate;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da
realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero
qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del
concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli
elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita'
del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai
consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici
e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione dei
canoni di locazione, nonche' per la determinazione del
prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia
consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per
l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione
ed i casi di maggior gravita' in cui tale osservanza
comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente
estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo
in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non
puo' essere superiore a quella prevista nell'atto
originario.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano
quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla
realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del
quinto comma del presente articolo.
I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione,
stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da
dare in locazione, condizioni particolari per quanto
riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
Le aree di cui al secondo comma del presente articolo,
destinate alla costruzione di case economiche e popolari,
nei limiti di una quota non inferiore al 20 per cento e non
superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di
quelle comprese nei piani, sono cedute in proprieta' a co-
operative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i
proprietari espropriati ai sensi della presente legge,
sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
Il prezzo di cessione delle aree e' determinato in
misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse,
nonche' al costo delle relative opere di urbanizzazione in
proporzione al volume edificabile.
Contestualmente all'atto della cessione della proprieta'
dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario,
viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale
deve prevedere:
a) gli elementi progettati dagli edifici da costruire
e le modalita' del controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi
previsti dalla convenzione comporta la risoluzione
dell'atto di cessione.
I criteri di cui alla lettera e) e g) e le sanzioni di
cui alla lettera f) dell'ottavo comma dovranno essere
preventivamente deliberati dal consiglio comunale o
dall'assistenza del consorzio e dovranno essere
preventivamente deliberati dal consiglio comunale o
dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi
per tutte le convenzioni.
Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti
per l'assegnazione di alloggi economico o popolare abbia
ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa
costruito, non puo' ottenere altro alloggio in proprieta'
delle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente
legge o comunque costruiti con il contributo o con il
concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Qualora per un immobile oggetto di un intervento di
recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro
titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni,
puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero
stesso soltanto se, alla data di concessione di
quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano gia' esauriti".
- Il primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 9/1982 (Norme
per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia
sfratti), per effetto della modifica apportata dalla
presente legge, risulta essere il seguente:
"Art. 8.-La domanda di concessione ad edificare per
interventi di edilizia residenziale diretti alla
costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio
edilizio esistente, si intende accolta qualora entro
novanta giorni dalla presentazione del progetto e della
relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento
motivato con cui viene negato il rilascio".
- Per il testo dell'art. 18 della citata legge n.
457/1978 si veda in nota all'art. 21.
- Il terzo comma dell'art. 8 della citata legge n.
10/1977, per effetto della modifica apportata dalla
presente legge, risulta essere il seguente: "Il
concessionario puo' chiedere che il costo delle aree, ai
fini della convenzione, sia determinato in misura pari al
valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta'
avvenuti nel quinquiennio anteriore alla data della
convenzione".

Art. 24.
(Relazione sullo stato di attuazione).
1. Le regioni trasmettono al segretario generale del CER una
dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di
edilizia residenziale, con particolare riferimento all'utilizzazione
dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario
generale del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le regioni inadempienti
sono escluse dalla ripartizione dei finanziamenti di cui alla
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori
pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 330):
Presentato dall'on. BOTTA ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 18 gennaio 1988, con pareri delle commissioni
I, II, V e VI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 2
marzo 1988; 29 luglio 1988; 11, 23, 30 novembre 1988.
Assegnato nuovamente alla VIII cmmissione, in sede
legislativa, il 15 marzo 1989.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa,
il 29 marzo 1989; 5, 12 aprile 1990; 4, 11, 19, 25, 31
luglio 1990; 24 gennaio 1991; 13 febbraio 1991; 13, 21
marzo 1991; 7, 16, 22 maggio 1991; 19 giugno 1991; 2 luglio
1991 e approvato il 25 luglio 1991, in un testo modificato
con atti numeri 1040 (FERRARINI ed altri), 1041 (FERRARINI
ed altri), 1371 (BULLERI ed altri), 1372 (SAPIO ed altri),
2273 (FERRARINI ed altri), 3045 (SALAROLI ed altri) e 3097
(disegno di legge di iniziative del Ministro dei lavori
pubblici-FERRI).
Senato della Repubblica (atto n. 2962):
Assegnato all'8a commissione (Lavori pubblici), in sede
redigente, il 12 settembre 1991, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 13a e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dall'8a commissione, in sede redigente, il 3
ottobre 1991; 19, 20 dicembre 1991.
Assegnato nuovamente all'8a commissione, in sede
referente, il 20 dicembre 1991.
Esaminato dall'8a commissione, in sede referente, il 20,
27 dicembre 1991.
Relazione scritta annunciata il 9 gennaio 1992 (atto n.
2962/A relatore sen. ANDO').
Esaminato in aula il 9 gennaio 1992 e approvato, con
modificazioni, il 16 gennaio 1992.
Camera dei deputati (atto numeri 330, 1040, 1041, 1371,
1372, 2273, 3045, 3097/B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
legislativa, il 21 gennaio 1992, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 21
gennaio 1992.