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Legge 2 gennaio 1997, n. 2
"Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 1997

Art. 1.
(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica)


1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonchè della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 2.
(Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1)


1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.

6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5.

Art. 3.
(Determinazione ed erogazione delle somme)


1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, risulti espressione di due o più partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)


1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.

Art. 5.
(Erogazioni liberali delle persone fisiche)


1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:


"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali)


1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:


"Art. 91-bis. - (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonchè dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Esclusioni)


1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.

Art. 8.
(Rendiconto dei partiti e movimenti politici)


1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonchè, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonchè delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.

17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.

Art. 9.
(Norma di salvaguardia)


1. L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.

2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l'importo di 50 milardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.

Art. 10.
(Abrogazioni)


1. Sono abrogati i commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 11.
(Copertura finanziaria)


1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.

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Allegati
Allegato [ A ]
MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

STATO PATRIMONIALE


Attività


Immobilizzazioni immateriali nette:


costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;


costi di impianto e di ampliamento.


Immobilizzazioni materiali nette:


terreni e fabbricati;


impianti e attrezzature tecniche;


macchine per ufficio;


mobili e arredi;


automezzi;


altri beni.


Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):


partecipazioni in imprese;


crediti finanziari;


altri titoli.


Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).


Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):


crediti per servizi resi a beni ceduti;


crediti verso locatari;


crediti per contributi elettorali;


crediti per contributi 4 per mille;


crediti verso imprese partecipate;


crediti diversi.


Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:


partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);


altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).


Disponibilità liquida:


depositi bancari e postali;


denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e Risconti attivi.


Passività

Patrimonio netto:


avanzo patrimoniale;


disavanzo patrimoniale;


avanzo dell'esercizio;


disavanzo dell'esercizio.


Fondi per rischi e oneri:


fondi previdenza integrativa e simili;


altri fondi.


Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):


debiti verso banche;


debiti verso altri finanziatori;


debiti verso fornitori;


debiti rappresentati da titoli di credito;


debiti verso imprese partecipate;


debiti tributari;


debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;


altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.


Conti d'ordine:


beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;


contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;


fideiussione a/da terzi;


avalli a/da terzi;


fideiussioni a/da imprese partecipate;


avalli a/da imprese partecipate;


garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA


1) Quote associative annuali.


2) Contributi dello Stato:


a) per rimborso spese elettorali;


b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF;


3) Contributi provenienti dall'estero:


a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;


b) da altri soggetti esteri.


4) Altre contribuzioni:


a) contribuzioni da persone fisiche;


b) contribuzioni da persone giuridiche.


5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.


Totale proventi gestione caratteristica

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA


1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).


2) Per servizi.


3) Per godimento di beni di terzi.


4) Per il personale:


a) stipendi;


b) oneri sociali;


c) trattamento di fine rapporto;


d) trattamento di quiescenza e simili;


e) altri costi.


5) Ammortamenti e svalutazioni.


6) Accantonamenti per rischi.


7) Altri accantonamenti.


8) Oneri diversi di gestione.


9) Contributi ad associazioni.


Totale oneri gestione caratteristica


Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI


1) Proventi da partecipazioni.


2) Altri proventi finanziari.


3) Interessi e altri oneri finanziari.


Totale proventi e oneri finanziari.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE


1) Rivalutazioni:


a) di partecipazioni;


b) di immobilizzazioni finanziarie;


c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.


2) Svalutazioni:


a) di partecipazioni;


b) di immobilizzazioni finanziarie;


c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.


Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI


1) Proventi:


plusvalenza da alienazioni;


varie.


2) Oneri:


minusvalenze da alienazioni;


varie.


Totale delle partite straordinarie


Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)


Allegato [ B]

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:


1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;


2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonchè l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;


3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;


4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonchè della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;


5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;


6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;


7) l'evoluzione prevedibile della gestione.


Allegato [ CB24]

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA


Devono essere indicati:


1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi editoriali, di informazione e comunicazione", nonchè le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.