Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56.
1. Princìpi generali.
1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale
e le pari opportunità per uomini
e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette
a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in
forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità
delle donne
imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione
femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari
da parte delle
donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile nei
comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
2. Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite
in misura non inferiore al 60 per cento
da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino
in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno
i due terzi da donne, nonché
le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria,
dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società
di promozione imprenditoriale
anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini
professionali che
promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di
assistenza tecnica e
manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
3. Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile, di seguito denominato «
Fondo», con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita
in lire trenta miliardi per il
triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
4. Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili
e per l'acquisizione di servizi
reali.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai
soggetti indicati all'articolo 2, comma 1,
lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della
presente legge, possono
essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti
ed attrezzature
sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche
o di attività nel settore
dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché
per i progetti aziendali connessi
all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica
od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione
di servizi destinati
all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento
delle tecnologie, alla
ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione
di nuove tecniche di
produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo
di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori
di cui all'allegato al
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori
italiani colpiti da
fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione
delle Comunità europee
del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. 112 del 25 aprile
1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento
(CEE) n. 2052/88, i
contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente,
fino al 60 ed al
40 per cento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi
fino ad un ammontare pari al
50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), per le attività
ivi previste.
Il Comma 2 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
5. Crediti di imposta.
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo
dei contributi previsti dal
medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti
di imposta ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni di cui
all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono
stabilite le relative modalità di attuazione.
L' Articolo 5 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
6. Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per
la concessione delle agevolazioni
previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono
i soggetti
beneficiari.
L' Articolo 6 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314. La Corte costituzionale, con sentenza 24-26 marzo 1993, n. 109 (Gazz. Uff. 31 marzo 1993, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome.
7. Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori
cui appartengono i
soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti
per la concessione delle
agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione
delle agevolazioni
possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri
benefici previsti dalla presente
legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle
regioni, entro il limite massimo
dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.
L' Articolo 7 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
8. Finanziamenti agevolati.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere
concessi dagli istituti ed
aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
e successive modificazioni,
finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo
non superiore a trecento
milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari
al 50 per cento del tasso di
riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori
di cui all'allegato al
citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni
di declino industriale,
individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989, e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento
(CEE) n. 2052/88, il tasso di
interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)
è autorizzato ad
effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge
30 aprile 1962, n. 265, con
gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo,
allo scopo di porre i predetti
istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti
dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente
al Mediocredito centrale il 10
per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
L' Articolo 8 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
9. Garanzia integrativa.
1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla
garanzia del Fondo di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni,
ovvero, in relazione al
settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo
7 della legge 10
ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068. La garanzia
del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo
di cui all'articolo 7 della
citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli
istituti ed aziende di credito o dei
beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale.
La garanzia del Fondo di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata
con deliberazione del comitato
previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
L' Articolo 9 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
10. Comitato per l'imprenditoria femminile.
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituito il Comitato per
l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato o, per
sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro
del tesoro, o da loro
delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante
per ciascuna delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione,
della piccola
industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e
dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni
membro effettivo viene
nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento
delle proprie
funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione
dai Ministri di cui al comma
1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine
agli interventi previsti
dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione
sull'imprenditorialità
femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce
gli opportuni collegamenti con il
Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo
39, comma 1, lettera a), della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone
aventi specifiche
competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è
autorizzata la spesa annua di lire
cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo
3.
11. Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo
stato di attuazione della
presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.
12. Iniziative delle regioni.
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome
di Trento e di Bolzano, attuano
per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni
di categoria, programmi
che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione
di servizi di consulenza e di
assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività
agevolate dalla presente
legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite
convenzioni con enti
pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata
esperienza in materia e che
siano presenti sull'intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni
possono ottenere
contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per
cento della spesa prevista.
Il Comma 3 è stato abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.
13. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per
l'anno 1992, lire dieci miliardi
per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
«Interventi
vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di
bilancio.