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LEGGE 6 agosto 1990, n. 223
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI
RADIOFONICI E TELEVISIVI

TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI
RADIOFONICI E TELEVISIVI

Art. 1.
(Principi generali)
1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata
con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse
generale.
2. Il pluralismo, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita'
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle
liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano
principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con
il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente
legge.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.
(Servizio pubblico e radiodiffusione)
1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi e'
effettuata dalla societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo. Puo' inoltre essere affidata mediante concessione,
ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 16,
nonche' mediante autorizzazione secondo le modalita' di cui agli
articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e
successive modificazioni.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' affidato mediante
concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione
pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla
concessionaria della qualifica di societa' di interesse nazionale ai
sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o
novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere
di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito
provinciale e locale.
3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la societa' di cui al
comma 2 e' definita "concessionaria pubblica", i titolari di
concessione di cui all'articolo 16, per radiodiffusione sia sonora
che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente
definiti "concessionari privati"; qualora negli stessi titoli ci si
riferisca ad una specifica categoria dei titolari di concessione di
cui all'articolo 16, l'espressione "concessionari privati" e'
completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o
televisiva e all'ambito nazionale o locale.
4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni
"trasmissioni" e "programmi" riportate senza specificazioni si
intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che
televisivi.

Nota dell'art. 2, comma 1:
- Si riporta il testo degli articoli 38, 39 e 43 della
legge n. 103/1975:
"Art. 38. - L'installazione e l'esercizio di impianti
ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla
contemporanea ed integrale diffusione via etere nel
territorio nazionale dei normali programmi sonori e
televisi irradiati dagli organismi esteri esercenti i
servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi,
nonche', dagli altri organismi regolarmente autorizzati in
base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non
risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi
nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di
radiocomunicazione nel rispetto delle esigenze prioritarie
dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in
particolare, l'assegnazione della frequenza di
funzionamento degli impianti.
Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti
del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione
circolare, ne' con gli altri servizi di telecomunicazione.
L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
Gli impianti devono essere conformi alle norme teniche
stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.
Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto
tecnico dell'impianto".
"Art. 39. - L'autorizzazione di cui al precedente articolo
e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti
requisiti:
cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di
persone fisiche;
godimento dei diritti civili e politici da parte del
richiedente;
sede princimale dell'attivita' situata nel territorio
nazionale se si tratta di societa' o persone giuridiche.
appartenenza di Stati membri della Comunita' economica
europea che pratichino il trattamento di reciprocita', se
si tratta di soggetti stranieri;
rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e'
avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano a
quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte
le altre norme di leggi vigenti.
Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza
qualora:
venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio
dell'autorizzazione;
si rende responsabile di gravi e ripetute irregolarita':
non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi
dall'autorita' governativa a norma di legge o ne ostacoli
l'esecuzione;
non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.
Le modalita' teniche per il rilascio dell'autorizzazione
sono determinate nel regolamento di cui all'art. 26".
"Art. 43. - L'installazione e l'esercizio di impianti
ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione
e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei
programmi televisivi della concessionaria del servizio
pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna
le frequenze di funzionamento degli impianti.

Art. 3.
(Pianificazione delle radiofrequenze)
1. La pianificazione delle radiofrequenze e' effettuata mediante il
piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione
secondo le modalita' di cui al presente articolo.
2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze
utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.
3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i
Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina
mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le
concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico
interessate, nonche' il Consiglio superiore tecnico delle poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto
delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di
trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze.
4. Il piano cosi' predisposto viene trasmesso ai Ministeri
dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile
ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione
civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre
motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di
propria competenza.
5. Il piano di ripartizione e' approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Il piano di ripartizione e' aggiornato, con le modalita' previste
nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessita'.
7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la
radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, e'
redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio
degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente
comune degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi,
nonche' la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione
delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire
la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero
possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale
determinazione dovra' considerare la possibilita' di utilizzazione di
tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di
radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione
ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi.
8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in
bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una
pluralita' di aree di servizio e vengono
determinati tenendo conto della entita' numerica della popolazione
servita, della distribuzione della popolazione residente e delle
condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali
della zona.
9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono
consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed
una adeguata pluralita' di emittenti e reti. Essi coincidono, di
regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresi'
comprendenre piu' regioni, parti di esse o parti di regioni diverse
purche' contigue, ove cio' si renda necessario in relazione ai
parametri indicati al comma 8.
10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono
consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti
specificamente nelle zone con maggiore densita' di popolazione. I
bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle
province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere piu'
province, parti di esse o parti di province diverse purche' contigue
ove cio' si renda necessario in relazione alle caratteristiche
sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro
capite degli abitanti.
11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica
le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio
pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a
garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e
locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche
impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I
criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione
nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per
esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete
che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio
nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che
garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del
relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino.
Per ragioni di carattere tecnico e' ammesso che le emittenti o le
reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza
limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento
del territorio di questi ultimi.
12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva
in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei
programmi ricevibili senza disturbi.
13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione
sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione
contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili
senza disturbi.
14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la
concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di
assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei
bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle Regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
15. Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il parere sullo
schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di
bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali,
socio-economiche e culturali. Esse possono, altresi', d'intesa tra
loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza
che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso
favorevole.
16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i
pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione
che e' sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta
giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere,
esso si intende reso in senso favorevole.
17. Il piano di assegnazione e' approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
18. Il piano di assegnazione e' aggiornato ogni cinque anni e
comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione
delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni ne ravvisi la necessita'.
19. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonche' le provincie
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di
coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento
specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la
localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione.
Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per
l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani
territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti
urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta
giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro
detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani
territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante
degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione
regionale preventiva.
20. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli
adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e
trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.
21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le
interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la
modificazione di impianti, purche' non modifichino l'equilibrio delle
strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto
degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni che ne da' comunicazione nella relazione
annuale di cui al comma 20.

Art. 4.
(Norme urbanistiche)
1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o della
concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse
e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie
concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti
nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e
conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.
2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai
concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad
acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano
territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti,
anche se gia' di proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far
parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresi' a
rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura
di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il
diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per
l'installazione degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e'
determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15
gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati
dall'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli
articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il
comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La
concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di
tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per
radiodiffusione sonora e televisiva ovvero delle concessioni per i
servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto
di superficie e' accompagnata da una convenzione tra il comune ed il
concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che e' trascritto
presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione
prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno
definiti nel regolamento di cui all'articolo 36,
nonche' il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di
inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli
impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti
con l'atto di concessione.
3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione
sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della
concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di
superficie, che e' concesso, previa domanda, al concessionario
privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per
la domanda valgono le norme di cui al comma 2.
4. Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie e'
tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri
impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In
entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale
e' stato revocato il diritto di superficie una somma determinata
tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli
impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca
del diritto di superficie, nonche' delle eventuali spese di
rimozione, secondo modalita' che saranno definite dal regolamento di
cui all'articolo 36.
5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su
cui insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle
more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il
periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della
concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria
pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa
concessionaria non ne richieda l'applicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge
14 aprile 1975, n. 103.

Art. 5.
(Collegamenti di telecomunicazione)
1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per
servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti
di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire,
utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge
14 aprile 1975, n. 103.

Nota all'art. 5, comma 2:
- Per il testo degli articoli 38 e 43 della legge n.
103/1975 vedi nota all'art. 2, comma 1.

Art. 6.
(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)
1. E' istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
2. Il Garante e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro
che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale
ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di
sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori
universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od
economiche, nonche' tra esperti di riconosciuta competenza nel
settore delle comunicazioni di massa.
3. Il Garante dura in carica tre anni e non puo' essere confermato
per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico non puo'
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, ne'
essere amministratore di enti pubblici o privati, ne' ricoprire
cariche elettive, ne' avere interessi diretti o indiretti in imprese
operanti nel settore.
4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente
dello Stato, e' collocato fuori ruolo; se professore universitario,
e' collocato in aspettativa.
5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai
giudici della Corte costituzionale.
6. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto di
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante e
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente e'
determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro. Tale decreto e' emanato entro e non oltre novanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al
controllo della Corte dei conti.
8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
del Garante stesso.
9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di
societa' di consulenti.
10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli
dalla presente legge, provvede:
a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di
cui all'articolo 12 della presente legge e il registro nazionale
della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni;
b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei
concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui
all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della
concessionaria pubblica, nonche', ove lo ritenga, bilanci e
documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di
programmi o concessionarie di pubblicita';
c) a compiere l'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi
anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresi' esercitando,
con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12 della presente
legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge
sull'editoria;
d) a svolgere l'attivita' e ad adottare i provvedimenti previsti
dall'articolo 31;
e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di
ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e
private anche avvalendosi di organismi specializzati.
11. Sono trasferite al Garante le funzioni gia' attribuite dalla
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.
Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5
agosto 1981, n. 416.
12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione
della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio
di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale e' soppresso
l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e
dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo
dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attivita'
svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che e'
trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Nota all'art. 6, comma 10, lettera a):
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 416/1981,
e successive modificazioni:
"Art. 11 (Registro nazionale della stampa). - E' istituito
il registro nazionale della stampa, la cui tenuta e'
affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio
dell'editoria.
Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro
nazionale della stampa gli editori di:
1) giornali quotidiani;
2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18;
3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18.
I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della
richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della
stampa, devono depositare:
a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o
del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla
quale risultino il nome o la ragione sociale ed il
domicilio della persona fisica o giuridica che ha la
proprieta' della testata edita, nonche' di chi esercita
l'attivita' editoriale relativa alla pubblicazione di tale
testata;
b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale
dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi
sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria
della testata o l'impresa editrice siano costituite in
forma di societa';
c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate
edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di
pubblicazione.
Sono altresi' soggette all'obbligo di iscrizione al
medesimo registro nazionale della stampa le imprese
concessionarie di pubblicita'. Queste, all'atto della
richiesta dell'iscrizione, devono depositare:
a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale
risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attivita'
imprenditoriale;
b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale
dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi
sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una
societa';
c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate
giornalistiche servite.
Le variazione riguardanti quanto attestato dai documenti di
cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al
servizio dell'editoria entro trenta giorni.
Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non
chiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa,
l'iscrizione stessa e' disposta d'ufficio dal servizio
dell'editoria, che ne da' immediata comunicazione al
Garante.
Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici
di cui al primo comma del presente articolo copia del
registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i
mutamenti di cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio
1948, n. 47.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art.
5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216, gli amministratori che violano le disposizioni del
presente articolo.
Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di
cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda,
certificati comprovanti la posizione delle testate che essi
pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli
obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario
precedente.
L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non
esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla
iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della
sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del
codice civile.
Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti
gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il registro istituito dall'art. 8 della legge 6
giugno 1975, n. 172".
Nota all'art. 6, comma 10, lettera b):
- Per il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 vedi
nota all'art. 2, comma 1.
Nota all'art. 6, comma 10, lettera c):
- Si riporta il testo dell'art. 9, terzo e quarto comma,
della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici
e provvidenze per l'editoria), e successive modificazioni
ed integrazioni:
"Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria,
nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge,
puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le
notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione
patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino
intestatari di azioni o quote di societa' editrici di
quotidiani o periodici.
Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste
o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere
alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante
utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di
accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali
e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza
dei rapporti di carattere finanziario od organizzativo di
cui all'ottavo comma dell'art. 1".
Nota all'art. 6, comma 11:
- Si riporta il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 8
della legge n. 416/1981:
"Il Garante e' scelto, d'intesa fra i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra
coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della
Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano
ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di
cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei
conti.
Il Garante dura in carica un quinquennio e non puo'
esercitare per la durata del suo mandato alcuna attivita'
professionale ne' essere amministratore di enti pubblici e
privati ne' ricoprire cariche elettive. All'atto
dell'accettazione della nomina il Garante, se professore
univertario di ruolo, viene collocato in aspettativa, se
magistrato in attivita' di servizio viene collocato fuori
ruolo. Al Garante e' assegnata una retribuzione pari a
quella spettante ai giudici della Corte costituzionale".
Nota all'art. 6, comma 12:
- Si riporta il testo dei commi quinto, sesto, settimo e
ottavo dell'art. 8, della legge n. 416/1981:
"Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio di
segreteria composto di personale delle pubbliche
amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente
e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto a
controllo della Corte dei conti.
Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato sono
approvate con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme
del Garante stesso.
Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante puo'
avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di
consulenti".

Art. 7.
(Comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi)
1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due
terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di
comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi. Il comitato regionale e' organo di consulenza della
regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto
riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il
comitato altresi' formula proposte al consiglio di amministrazione
della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali
che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale;
regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla
concessionaria pubblica.
2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di
collaborazione con le realta' culturali e informative delle regioni e
fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni
tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i
concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni
e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione.
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi,
in conformita' alle disposizioni del presente articolo.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante
possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali
di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.
6. E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Nota all'art. 7, comma 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 103/1975:
"Art. 5. - Ogni consiglio regionale elegge, con voto
limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un
comitato regionale, per il servizio radiotelevisivo,
composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e
il loro mandato e' gratuito.
La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo
e' incompatibile con quella di consigliere regionale, di
dipendente della societa' concessionaria, nonche' con
l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della
presente legge.
Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione
in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui
programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione
regionale.
Formula altresi' proposte da presentare al consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria in merito a
programmazioni regionali che possono essere trasmesse in
reti nazionali.
Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni
regionali, secondo le norme della Commissione
parlamentare".

Art. 8.
(Disposizioni sulla pubblicita')
1. La pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la
dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di razza,
sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni religiose ed
ideali non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la
salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio
morale o fisico a minorenni, e ne e' vietato l'inserimento nei
programmi di cartoni animati.
2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile
come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici
o acustici di evidente percezione.
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di
messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali e' consentito negli intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per
le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti e'
consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E'
consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata
dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o tempi di
quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre
cinque membri e da lui stesso nominata tra personalita' di
riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico,
nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non
possono subire interruzioni pubblicitarie.
5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali
e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio
decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in
attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio
delle
Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della
concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario
settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora;
un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero
di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale
eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,
deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico
limite e' fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi
dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici
bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione di
contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei
concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di
programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora
nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere
comunitario.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale non puo' eccedere il 20 per cento di ogni ora di
programmazione e il 15 per cento dell'orario giornaliero di
programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2
per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva.
10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari privati per
la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati
per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la
concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari
contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini
serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la
autorizzazione di cui all'articolo 21, possono trasmettere, oltre
alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per
ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo
temporaneamente l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti
di pubblicita' che impongono ai concessionari privati di trasmettere
programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende
ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in
attivita' televisive o radiofoniche o di produzione di opere
audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo
di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue
attivita' o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata
non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in
maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale
dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei
confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi
sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor
all'inizio o alla fine del programma.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o
giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o
vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella
fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o
vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica.
15. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari
nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi
da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero. Il Garan
te, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, propone al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto,
una piu' dettagliata regolamentazione in materia, sia per la
concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni
statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce
il limite massimo degli introtti pubblicitari quale fonte accessoria
di proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire
nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello
stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista
per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove
il gettito pubblicitario previsto di discosti degli introiti
pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento o della
diminuzione verificatisi.
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la
normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15,
hanno validita' fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante
propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6,
in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del
percato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla
suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative
legislative.
18. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.

Nota all'art. 8, comma 3:
- La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3
ottobre 1989 (89/552/CEE), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale -
n. 93 del 27 novembre 1989.
Nota all'art. 8, comma 5:
Vedi nota all'art. 8, comma 3.
Nota all'art. 8, comma 17:
- Si riporta il testo dell'art. 15, della legge n.
103/1975:
"Art. 15. - Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed
economica gestione dei servizi di cui all'art. 1 e' coperto
con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla
televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e
successive modificazioni, nonche' con i proventi derivanti
dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e con le altre
entrate consentite dalla legge.
Il canone di abbonamento e la tassa di concessione
governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o
adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o
televisive via cavo o provenienti dall'estero.
La misura dei cannoni e' determinata secondo le norme
dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 347.
Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei
canoni di abbonamento per autoradio, nonche' la misura dei
canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di
apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi
televisivi a colori e dai detentori di apparecchi
allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di
diffusione via filo o via cavo.
Con effetto dal 1o gennaio 1975 il canone per autoradio
resta fissato nella misura prevista dal decreto
ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974.
Per i canoni eventualmente gia' versati in misura inferiore
non si fa luogo a recupero della differenza".
Nota all'art. 8, comma 18:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 103/1975:
"Art. 21. - La pubblicita' e' ammessa nel servizio
radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa e'
soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali
relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla
Commissione parlamentare ai sensi dell'art. 4 e dalle
esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e
delle comunicazioni di massa.
La durata complessiva dei programmi pubblicitari non puo'
superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia
televisive sia radiofoniche.
Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione
parlamentare sentita la commissione paritetica, istituita
presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e
proprieta' letteraria, artistica e scientifica con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967,
stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari
radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo.
A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla
pubblicita' nazionale sulla stampa e in radiotelevisione
relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in
corso.
Le variazioni percentuali relative a tale andamento
costituiscono la base per definire il limite massimo degli
introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno
successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo
dei due mezzi".

Art. 9
(Destinazione della pubblicita' dello Stato
e degli enti pubblici. Messaggi di utilita'
sociale)
1. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali,
con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare
alla pubblicita' su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale almeno il 25 per cento delle somme stanziate in
bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa. La ripartizione della
pubblicita' tra i concessionari di cui al precedente periodo deve
avvenire senza discriminazione secondo criteri di economicita' ed in
base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36. I criteri e
le norme suddette si applicano anche agli enti pubblici territoriali
che effettuino pubblicita' tramite emittenti e reti televisive e
radiofoniche private.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di
utilita' sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello
Stato che la concessionaria pubblica e' obbligata a trasmettere. Alla
trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente
comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora
di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di
programmazione di ciascuna rete.

Art. 10
(Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi
pubblici)
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6
della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e
dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori
responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da
trasmissioni contrarie a verita', ha diritto di chiedere al
concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle
persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sta
trasmessa apposita rettifica, purche' questa ultima non abbia
contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali.
3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione
della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo
corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla
lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la
rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la
richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a
tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario
privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le
condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il
giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si
pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata
la richiesta di rettifica quest'ultima,preceduta dall'indicazione
della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le
ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti
pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze
di pubblica necessita', nell'ambito interessato da dette esigenze,
possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria
pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti
comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo
comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Nota all'art. 10, comma 6:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 della legge
n. 103/1975:
"La societa' concessionaria e' tenuta a trasmettere i
comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente
della Repubblica, dei Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del
Consiglio di Ministri e del Presidente della Corte
costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo
procedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione
della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni".

Art. 11
(Azioni positive per la pari opportunita')
1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti
a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di
disparita' tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e
distribuzione del lavoro, nonche' di assegnazione di posti di
responsabilita'.
2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a
redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e
femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli e della renumerazione
effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parita' e
la pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla lege 22 giugno
1990, n. 164.

Nota all'art. 11, comma 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 164/1990:
"Art. 1. (Costituzione della Commissione). - 1.
Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del
precetto di cui all'art. 3 della Costituzione, e'
costituita presso la Presidenza del Consilio dei Ministri
la Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna - indicata nella presente
legge con il termine "la Commissione" - con il compito di
promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni
discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle
donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parita' in
conformita' all'art. 3 della Costituzione.
2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel
Comitato consultivo per la parita' di opportunita' presso
la Commissione delle Comunita' europee, secondo le
modalita' di cui all'art. 2, comma 3, lettera m).
3. La Commissione e' la struttura di supporto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle relazioni con
gli altri Paesi per quanto riguarda le tematiche
femminili".

Art. 12
(Registro nazionale)
delle imprese radiotelevisive)
1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive
la cui tenuta e' affidata al Garante.
2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la
concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese
autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile
1975, n. 103, nonche' le imprese di produzione o di distribuzione di
programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli
impianti radiofonici e televisivi.
3. Le modalita' per l'iscrizione nel registro, nonche' le
disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento
previsto dall'articolo 38.
4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i
concessionari privati e le imprese di nazionalita' italiana di
produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di
pubblicita' quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel
registro nazionale.
5. Nei casi in cui e' costituita in forma di societa' per azioni o in
raccomandata per azioni o a responsabilita' limitata, la societa'
soggetta all'obbligo di cui al comma 2 e' tenuta a chiedere
l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei
propri soci, ivi comprese societa' dei soci della societa' atte quali
sono intestate le azioni o quote della societa' che esercita
l'impresa nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano
direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle
azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute. L'obbligo di
iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora
possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della societa'
che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle societa' alle quali
sono intestate azioni o quote della societa' che esercita l'impresa
ovvero delle societa' che comunque la controllano direttamente o
indirettamente.
6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o
concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti
radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al
comma 2 dell'articolo 17.

Nota all'art. 12, comma 2:
- Per il testo degli articoli 38 e 43 della legge n.
103/1975 vedi nota all'art. 2, comma 1.

Art. 13
(Trasferimenti di proprieta' delle imprese
radiotelevisive e relative comunicazioni)
1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini
dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni
trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma
individuale ovvero di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo
dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che interessino piu'
del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi
trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato
tale limite; tale limite e' ridotto al 2 per cento per le societa'
per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con
atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate
entro dieci giorni dal trasferimento.
2. Nella comunicazione, devono essere indicati l'oggetto del
trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale
dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base ai quali
il trasferimento e' effettuato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimento per effetto dei quali un singolo soggetto o piu'
soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore
al 10 per cento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di azioni o quote delle societa' intestatarie di azioni
o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui
all'articolo 12, comma 2.
5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche
tra le parti, e' subordinata alla iscrizione nel registro di cui
all'articolo 12.
6. Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa'
soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2,
anche atti verso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote
per interposta persona, nonche' attraverso societa' direttamente o
indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione
scritta alla societa' controllata ed al Garante entro dieci giorni
dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.
7. Deve essere data altresi' comunicazione scritta, nei termini di
cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra
i soci di societa' operanti nei settori disciplinati dalla presente
legge, nonche' di ogni modificazione intervenuta negli accordi o
patti predetti. Le comunicazione devono essere effettuate da parte di
coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del
sindacato.

Art. 14
(Bilanci dei concessionari)
1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono
presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri
bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il Garante.
2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi
trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di
distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti,
con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di
programmi originali, sono altresi' allegati i dati relativi alla
pubblicita' trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie
e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni nonche' un elenco in
cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori
ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a
favore dei concessionari di cui al comma 1.
3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonche' i
concessionari in ambito locale che realizzano ricavi annui superiori
a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio a societa'
aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Tale obbligo
decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente,
hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra
indicato.
4. Nel caso di falsita' nei bilancio si applica la sanzione di cui
all'articolo 2621 del codice civile.

Art. 15
(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito
dei mezzi di comunicazione di massa
e obblighi dei concessionari
1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei messi di
comunicazione di massa e' fatto divieto di essere titolare:
a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di
quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare
precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali
quotidiani in Italia;
b) di piu' di una concessione per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese
editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della
tiratura complessiva dei giornali d'Italia;.
c) di piu' di due concessioni per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di
quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella
prevista dalla lettera b).
2. Gli atti di cessione, contratti di affitto o affidamento in
gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di
massa, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o
quorte di societa' operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per
loro effetto uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti
controllati o collegati, realizzati piu' del 20 per cento delle
risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu'
del 25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle
comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse
nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore
della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti
complessivi.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del
settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti
dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione
di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o
emittenti radiotelevisive, da pubblicita', da canone e altri
contributi pubblici a carattere continuativo.
4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la
radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad
un medesimo soggetto, a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessione, non possono superare il 25 per cento
del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e
comunque il numero di reti nazionali previste dal piano di
assegnazione e comunque il numero di tre.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita'
della concessione equiparato il controllo o collegamento, ai sensi
dell'articolo 37 della presente legge, con societa' titolari di
concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non
societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate
dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli
contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare
impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri di
cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e
successive modificazioni, equivale a titolarita' di una concessione
per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.
6. Le imprese concessionarie di pubblicita', di produzione o di
distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo,
devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i
propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino
analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati
con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i
titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14
aprile 1975 n. 103. Tale documento e' compilato sulla base di
modelli, approvati con le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 14 e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i
quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di
esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti
eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto
necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle
disposizioni della presente legge.
7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i
titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14
aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di
collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicita',
queste ultime non possono raccogliere pubblcita' per piu' di tre reti
televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una
rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari
i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti
stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicita' di cui al
presente comma devono avere per oggetto pubblicita' da diffondere con
mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura
non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari
complessivo dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano
alle societa' concessionarie di pubblicita' che abbiano il controllo
di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o
televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in
difformita' dalle norme di cui al presente comma sono nulli.
8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti
all'osservanza delle leggei e delle convenzioni internazionali in
materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere
dell'ingegno.
9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere
subliminale.
10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di
violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza sesso, religione o
nazionalita'.
11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato
negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazione in
pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della
legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la
disattivazione dell'impianto.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere
trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e
dopo le ore 7.
14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono
trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli
aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un
termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera
nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla
Comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche
coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno.
15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti
a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il
quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui
all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2,
determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo.
16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le
quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione
antecedentemente al 30 giugno 1990.

Nota all'art. 15, comma 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile; per
l'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.
103/1975, e successive modificazioni, vedi nota all'art. 2,
comma 1:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle
azioni o quote possedute, dispone della maggioranza
richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa
possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le
azioni o quote possedute da societa' controllate da questa.
Sono considerate collegate le societa' nelle quali si
partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale,
ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di
societa' con azioni quotate in borsa".
Nota all'art. 15, comma 6 e 7:
- Per il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 vedi
nota all'art. 2, comma 1.
Nota all'art. 15, comma 12:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 161/1962:
"Art. 15 (Sanzioni e sequestri). - Salve le sanzioni
previste dal codice penale per le rappresentazioni teatrali
o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le
disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con
l'ammenda fino a L. 30.000.
Nei casi di maggiore gravita', o in casi di recidiva nei
reati previsti dall'art. 668 del codice penale o dal
precedente comma, l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare
sentenza di condanna, puo' disporre la chiusura del locale
di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a
trenta giorni. La stessa disposizione si applica nei casi
di maggiore gravita' o recidiva dei reati previsti dagli
articoli 527 e 726 del codice penale commessi nella
rappresentazione dei lavori teatrali.
L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia
all'autorita' giudiziaria per il reato previsto dall'art.
668 del codice penale, puo' sequestrare il film non
sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o
cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la
proiezione in pubblico sino anche l'autorita' giudiziaria
non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica
per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a
nulla osta".

TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo II
Norme per la Radiodiffusione Privata

Art. 16
(Concessione per l'installazione e l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva privata)
1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti
diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di
concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata
anche per l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito
nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole
emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non e'
trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha
la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione
sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati
a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte
dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal
regolamento di cui all'articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per
radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia
nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata
dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e'
caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da
fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano
espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e
religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi
dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale
la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere
culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello
statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2
aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza
obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti
predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali
autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per lameno
il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra
le ore 7 e le ore 21. Non soo considerate programmi originali
autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da
messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa
trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'articolo
36.
6. Non e' consentita la trasformazione della concessione per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per
radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere
commerciale in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale puo' essere rilasciata esclusivamente
a societa' di capitale o cooperative, costituite in Italia o in altri
Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, con capitale
sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la
radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per
oggetto la radiodiffusione sonora.
8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
puo' essere rilasciata esclusivamente a:
a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli altri Stati appartenenti, alla Comunita' economica europea, che
prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni
secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo
36;
b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo
Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunita' economica
europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni
secondo le modalita' stabilte dal regolamento di cui all'articolo 36;
c) societa' costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla
Comunita' economica europea, ad esclusione delle societa' semplici,
con capitale non inferiore a lire 300 milioni.
9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a
carattere commerciale puo' essere rilasciata esclusivamente ai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di
cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
10. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto
della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non
abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva,
editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche
economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad
aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che
abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o
che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni,
o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del
codice penale. La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a
coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per
ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei
confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone
degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle
persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e
10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' dell'articolo 24 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere
comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni
assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze
disponibili.
17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto della potenzialita' economica, della
qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici
e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato
trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul
mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei
programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi
informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti
ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a
quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto
rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle eventuali
sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento
di cui all'articolo 36 sono stabiliti le modalita' ed ogni altro
elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.
18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della
concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare
almeno il 20 per cento della programmazione settimanale
all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque
legati alla realta' locale di carattere non commerciale.
19. La concessione in ambito nazionale e' rilasciata con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio
dei ministri. La concessione in ambito locale e' rilasciata con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non
titolari di impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore
della presente legge stabilisce un termine, non superiore a
centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare
trasmissione di programmi.
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel
caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si
estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla
presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito
locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale
sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo.

Art. 17.
(Disposizioni sulle societa' titolari
di concessione e sui trasferimenti)
1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle societa'
concessionarie private costituite in forma di societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, e comunque un
numero di azioni o quote che consenta il controllo delle societa'
stesse o il loro collegamento, non puo' appartenere o in qualunque
modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, societa', con o
senza personalita' giuridica, di cittadinanza o nazionalita' estera,
ne' a societa' fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o
quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le
societa' concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti
periodi relativamente alle societa' estere non si applicano nei
confronti di societa' costituite in Stati appartenenti alla Comunita'
economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia
un trattamento di reciprocita'. I titolari di quote di partecipazione
a societa' concessionarie private non aventi personalita' giuridica
devono possedere la cittadinanza o la nazionalita' italiana o di uno
degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea.
2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di
societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita'
limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle
quote devono essere intestate a persone fisiche o a societa' in nome
collettivo o in accomandita semplice ovvero a societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata purche' siano
comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano
le azioni aventi diritto di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le societa' con azioni
quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo
dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, o che siano
intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle
societa' che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle
persone fisiche.
4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa'
concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti
dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, e' nullo. E' parimenti
nullo di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di
societa' concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della
proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.
5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote
di societa' concessionarie private che interessino piu' del 10 per
cento del capitale sociale o piu' del 2 per cento se trattasi di
societa' quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale
un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o
di proprieta' superiore al 20 per cento del capitale della societa'
concessionaria privata, la stessa societa' e' tenuta ad inoltrare
domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di
quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel
caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali
era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il
titolare subentrante e' tenuto ad inoltrare domanda di conferma della
concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il
Ministro assente, sentito il Garante.

Art. 18.
(Norme sugli impianti e le radiofrequenze
dei concessionari)
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potra', in
considerazione delle finalita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3
o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o
sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per
l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva, nonche' per la costituzione di consorzi al fine
dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi
impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune
di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia
previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere
caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le
necessarie modifiche, fissando altresi' un termine, non superiore a
sei mesi, entro il quale devono essere apportate.
3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la
protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla
sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110; tali
disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di
frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi
pubblici essenziali.
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non
superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle
poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze
assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate
dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.

Nota all'art. 18 comma 3:
- La legge n. 110/1983 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 12 aprile 1983;

Art. 19.
(Numero massimo di concessioni
consentite per la radiodiffusione sonora
e televisiva privata)
1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero
superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con
riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono
essere contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione
non superiore a 10 milioni di abitanti, e' consentita anche la
programmazione unificata sino all'interno arco della giornata. Entro
tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui puo' essere
esteso fino a quattro nell'area meridionale.
2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale
rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero
superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette
complessivamente anche per bacini contigui, purche' nel loro insieme
comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti;
e' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco
della giornata.
3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di
cui al comma 1 puo' ottenere la concessione per radiodiffusione
sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di
utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia
superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione
chi ha gia' ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne
puo' ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.
4. Non si puo' essere contemporaneamente titolari di concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale e locale.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita'
della concessione e' equiparato il controllo o collegamento, ai sensi
dell'articolo 37 della presente legge, con societa' titolari di
concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non
societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate
dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli
contrattuali ivi previsti.

Nota all'art. 19 comma 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle
azioni o quote possedute, dispone della maggioranza
richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa
possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le
azioni o quote possedute da societa' controllate da questa.
Sono considerate collegate le societa' nelle quali si
partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale,
ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di
societa' con azioni quotate in borsa".

Art. 20.
(Obblighi concernenti la programmazione
dei concessionari)
1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di
otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore
settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di
programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici
ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive
o consistenti in immagini fisse.
4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al
modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono
essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi
trasmessi, nonche' la loro provenienza o la specificazione della loro
autoproduzione.
5. I concessionari privati sono altresi' tenuti a conservare la
registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di
trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere,
quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

Art. 21.
(Autorizzazione per la trasmissione
di programmi in contemporanea)
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di
concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e'
subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive
intese tra i concessionari privati che la richiedano.
L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati
ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal
regolamento di cui all'articolo 36.
2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una
durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di
trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili
secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono
considerate emittenti esercenti reti locali.

Art. 22.
(Canoni e tasse)
1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere
commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono
tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale:
lire cinque milioni;
b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito
locale: lire venti milioni;
c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale:
lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal
piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;
d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva
previsto dal piano di assegnazione;
e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la
trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per
ciascuno dei bacini di utenza serviti;
f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la
trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per
ciascuno dei bacini di utenza serviti.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1
e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento.
3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 e' aggiornato ogni tre
anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione
del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.
4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il
31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata.
5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso
dell'anno il canone dovuto e' determinato in proporzione dei mesi
dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il
canone non e' dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 21
rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non
reiterativo.
6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella
allegata.
7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti
comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

Art. 23.
(Misure di sostegno
della radiodiffusione)
1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per
la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa".
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre
agevolazioni a favore dei concessionari privati per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in
particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione
e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere
commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o
televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che
osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano
quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre
ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di
radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, nonche' ai titolari di concessione per radiodiffusione
sonora a carattere comunitario si applicano i benefici di cui
all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 11, comma 1, lettere a)
e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 24.
(Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese
concessionarie di pubblicita')
1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14
aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria
pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove
richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e
trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicita' che si trovino in
situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica
possono raccogliere pubblicita' anche
per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il
controllo di imprese concessionarie di pubblicita' che raccolgano in
esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno precedente oltre il
50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica
o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della
presente legge, equivalente alla titolarita' della concessione di cui
all'articolo 16.

Nota all'art. 24, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 103/1975:
"Art. 3. - Il Governo puo' provvedere al servizio pubblico
della radio e della televisione con qualsiasi mezzo
tecnico, mediante atto di concessione ad una societa' per
azioni a totale partecipazione pubblica sentita la
Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La concessione importa di diritto l'attribuzione alla
concessionaria della qualita' di societa' di interesse
nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile".

TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo III
NORME PER LA CONCESSIONARIA
DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 25.
(Consiglio di amministrazione
della concessionaria pubblica)
1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica e'
nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione di
questa all'inizio della legislatura.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera durata
della legislatura.
3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n.
807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n.
10, e' abrogato.

Art. 26.
(Riserva a favore
di opere comunitarie e nazionali)
1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la
concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono
riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul
totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film
cinematografici, le seguenti percentuali:
a) non meno del 40 per cento per il primo triennio;
b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi.
2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere
raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non
dovra' comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno
precedente l'entrata in vigore della presente legge.
3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del
50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle
opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film
cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da
opere prodotte negli ultimi cinque anni.
4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali
dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno
Stato della Comunita' economica europea.
5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca,
francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende
altresi' produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera,
dell'Austria e della Jugoslavia.

Nota all'art. 26 comma 1:
- Per quanto concerne la direttiva n. 89/552/CEE vedi nota
all'art. 8, comma 3.

Art. 27.
(Norme sul canone di abbonamento)
1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di
abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o
adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori
previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975,
n. 103.
2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente
la detenzione di uno o piu' apparecchi televisivi ad uso privato da
parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o
dimora.

Nota all'art. 27, comma 1:
- Per il testo dell'art. 15, comma quarto, della legge n.
103/1975, vedi nota all'art. 8, comma 17.

Art. 28.
(Consiglio consultivo degli utenti)
1. E' istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo
degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le
associazioni rappresentative delle categorie di utenti
radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in
materia di difesa degli interessi degli utenti.
2. Il Garante e' tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri
attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al
comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di
funzionamento.

TITOLO III
DIFFUSIONE VIA CAVO

Art. 29.
(Delega)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti aventi valore di legge
ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II
della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di
diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o
pluricanale e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli
obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di
quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;
c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di
telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui
non vi sia disponibilita' dei mezzi pubblici l'installazione e
l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite
concessioni;
d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere
disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di
telecomunicazione, nonche' le modalita' di distribuzione dei
programmi agli utenti;
e) il titolare dell'autorizzazione sara' tenuto al pagamento di un
canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare e'
da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe
concessioni rilasciate per la radiodiffusione.
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle
concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19
della presente legge.

Nota all'art. 29 comma 1:
La legge n. 103/1975 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 17 aprile 1975.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 30.
(Disposizioni penali)
1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano
carattere di oscenita' il concessionario privato o la concessionaria
pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della
trasmissione e' punito con le pene previste dal primo comma
dell'articolo 528 del codice penale.
2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli
articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
3. Salva la responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di
concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di
esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario
ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono
puniti, se nelle trasmissioni in oggetto e' commesso un reato, con la
pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un
terzo.
4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni
consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano
ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8
febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro
competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il
titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per
servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi
le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma
2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano
agli amministratori della societa' titolare di concessione ai sensi
dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non
trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.
7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come
sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 195. - (Installazione ed esercizio di impianti di
telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni) 1.
Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza
aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se
il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena
dell'arresto da tre a sei mesi.
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o
televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La
pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla
concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma
pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti
abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo
accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.
Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle
agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo'
provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o
rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli
apparecchi".

Nota all'art. 30 comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 528 del codice penale:
"Art. 528 (Pubblicazioni e spettacoli osceni). - Chiunque,
allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di
esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio
dello Stato, acquista, dieiene, esporta, ovvero mette in
circolazione scritti, disegni, immagini od altri soggetti
osceni di qualsiasi specie, e' punito con la reclusione da
tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire
quarantamila.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se
clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione
precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire
la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella
prima parte di questo articolo;
2) da' pubblici spettacoli teatrali e cinematografici
ovvero audizioni o recitazioni pubblichen abbiano carattere
di oscenita'.
Nel caso preveduto dal n. 2) la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso nonostante il divieto dell'autorita'".
Nota all'art. 30 comma 2:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della legge n.
47/1948:
"Art. 14 (Pubblicazioni destinate all'infanzia o
all'adolescenza). Le disposizioni dell'art. 528 del codice
penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai
fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilita'
e impressionabilita' ad essi proprie, siano comunque idonee
a offendere il loro sentimento morale od a costituire per
essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio.
Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e
periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione
o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia
fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da
favorire di disfrenarsi di istinti di violenza e di
indisciplina sociale.
"Art. 15 (Pubblicazioni a contenuto impressionante o
raccapricciante). - Le disposizioni dell'art. 528 del
codice penale si applicano anche nel caso di stampati i
quali descrivano o illustrino, con particolari
impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente
verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter
turbre il comune sentimento della morale o l'ordine
familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o
delitti".
Nota all'art. 30 comma 4:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 47/1948:
"Art. 13 (Pene per la diffamazione). - Nel caso di
diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la
pena della reclusione da uno a sei anni e quella della
multa non inferiore a lire centomila".
Nota all'art. 30, comma 5:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 47/1948:
"Art. 21 (Competenza e forme del giudizio). - La cognizione
dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al
tribunale, salvo che non sia competente la corte di assise.
Non e' consentita la rimessione del procedimento al
pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la
sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di
presentazione della querela o della denuncia".
ota all'art. 30 comma 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del D.L. n. 95/1974
aggiunto dall'art. 8 della legge n. 281/1985:
"Art. 5-bis. - L'omissione delle comunicazioni di cui ai
precedenti articoli 4 bis e 5 e' punita con l'arresto fino
a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20
milioni, con la stessa sanzione si applica per le
comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta
giorni, per le comunicazioni eseguite con un ritardo non
superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un
milione a lire 20 milioni, per le comunicazioni contenenti
indicazioni false, se il fatto non costituisce reato piu'
grave si applica l'arresto fino a tre anni.
Per la violazione dell'obbligo di (illeggibile) comma del
precedente art. 5, si applicano le pene stabilite nel
secondo comma dell'art. 2630 del codice civile".
Nota all'art. 30, comma 7:
- Si riporta il testo dell'art. 195 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973
come sostituito dall'art. 45 della legge n. 103/1975;
"Art. 195 (Impianto ed esercizio di telecomunicazioni senza
concessione Sanzioni). Chiunque stabilisce od esercita un
impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la
relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo
comma del precedente art. 194, e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave;
1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto non
si riferisce ad impianti radioelettrici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L.
20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda impianti
radioelettrici.
Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno
dei collegamenti abusivamente realizzati, per il periodo di
esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non
inferiore ad un trimestre.
Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle
agevolazioni previste a favore di determinate categorie di
utenti.
Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione
puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a
suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo a
sequestrare gli apparecchi.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo,
costituiscono impianti radioelettrici anche quelli
trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, per
radioaudizione o televisione, nonche' gli impianti di
distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via
cavo o con qualunque altro mezzo".

Art. 31.
(Sanzioni amministrative di competenza
del Garante e del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni)
1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 8, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e
contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non
superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino
inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal
comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici
giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine
indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva
osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti
di cui ai commi da 8 e 15 dell'articolo 15, il Garante delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi piu' gravi,
la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione
per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano
qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui
al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante
ove ricorrano giustificati motivi.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle
norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non
diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di
trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione
dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo
da undici a trenta giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca
della concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o piu' concessione per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle
condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi
dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma
2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei
propri mezzi, nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il
Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli
atti necessari per ottemerare i divieti entro un termine
contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.
7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del
Garante.
8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5 e 18
ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui
all'articolo 36 e nell'atto di concessione e autorizzazione, dispone
i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le
giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a
cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore
a quindici giorni a tal fine assegnato.
10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonche',
nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione
o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle
norme richiamate nel comma 8, si applicano, le norme contenute nel
capo I, sezioin I e II, della legge 21 novembre 1981, n. 689.
12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi piu' gravi,
la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione
per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della
concessione o autorizzazione.
13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o
dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di
rilascio della concessione o dell'autorizzazione;
b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della
concessione o della autorizzazione;
c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi
riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare
della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il
rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal
verificarsi dell'evento.
15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la
cancellazione del registro di cui all'articolo 12.
16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e
telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni
richiamate dal presente articolo.
17. Le somme versato a titolo di sanzioni amministrative per le
violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente
allo Stato.

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
(Autorizzazione
alla prosecuzione nell'esercizio)
1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge
eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione,
sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a
condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della
concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della
concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e
comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della
presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione
della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa
modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di
cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti
di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle
telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n.
110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita'
elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con
impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di
navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private
gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di
cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri
radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire
nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
comunicazione comtenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle
schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente
articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazioni
dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo,
ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o
segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli
impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri.

Art. 33
(Norme per i soggetti autorizzati)
1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7
dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel
registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14, ai
commi 6 e 8 a 15 dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20
nonche' le connesse disposizioni sanzioni di cui agli articoli 30 e
31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora
e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano
rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge,
reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, cosi' come definite ai
sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21.
2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal
comma 16 dell'articolo 15); 9 ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai
commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo 31, hanno
efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari
privati esercenti attivita' di radiodiffusione sonora in ambito
nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal
settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in
ambito nazionale nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero
emittenti e reti locali, cosi' come definite ai sensi del comma 11
dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre
1992, la percentuale di cui al primo periodo del comma 7
dell'articolo 15 e' fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori
contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche
emittenti televisive locali. 3. In sede di prima applicazione della
presente legge le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, si
applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno
successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non
oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Trascorso tale termine la concessione e'
revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il
titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni
medesime.
4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano gia' conseguito una posizione vietata ai sensi del
comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di
detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In
caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli
impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata
senza l'apporto di reti televisive, la dimissione forzata ovvero
ancora lo scorporo e la vendita forzata di attivita' esercite da
societa' controllate o collegate ai soggetti di cui al presente
comma.

Art. 34
(Disposizioni transitorie)
1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono
elementi per la definizione del piano stesso che e' redatto entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sensita
l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, che puo' avvalersi della collaborazione di enti,
societa' ed esperti scelti con le modalita' ed alle condizioni
previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Fino a quando non sara' emanato il decreto del Presidente della
Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle frequenze
stesse e' regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a
parita' di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della
concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la
radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora
gli esercenti abbiano fatto doamanda e rispettino le condizioni di
cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei
criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Ilm suddetto titolo
preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comm 1
dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se
effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa
qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del
controllo della societa'.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere
assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad
un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora dello
stesso bacino esercisca e abbia esercito continuamente, a partire
dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10,
impianti per i quali e' stata inoltrata nei termini la comunicazione
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n.807,
convertito, con modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985, e
purche' rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente
legge.
5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere
rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in sede di prima
applicazione della presente legge, e' tenuto a rilasciare le
concessionio di cui al presente articolo non oltre novanta giorni
dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36.
7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidente
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nominato per
un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante
per la radiodiffusione e l'editoria. E' esclusa la facolta' di
conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Art. 35
(Emissione radiotelevisiva
da Campione d'Italia
1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva
proveniente da Campione d'Italia sono adottate dl Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, in conformita' alle norme alla presente legge.

Art. 36
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione e' emanato entro novanta giorni
dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonche' le
competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro
quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.

Art. 37
(Norme sulle societa'
Societa' controllate e societa' collegate)
1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e
collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali
nell'articolo 2359 del codice civile, ancorche' tali rapporti siano
realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite societa'
direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione
fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si riteiene esistente,
salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma
dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di
carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola
delle seguenti attivita'.
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con
quella di altre imprese ai fini di limitare la concorrenza tra le
imprese stesse;
c) una distribuzione degli utili o delle diversa, quando ai soggetti
o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti
stessi;
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal
numero delle azioni o delle quote possedute;
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori
e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonche' dei direttori
delle testate trasmesse.
2. Ai fini della presente legge le societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto
da persone fisiche.

Nota all'art. 37, comma 1:
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile vedi nota
all'art. 19. comma 5.

Art. 38
(Equiparazione per la ripetizione
dei canali esteri)
1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge, ai
concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari
di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile
1975, n. 103.

Nota all'art. 38, comma 1:
- Per il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 vedi
nota all'art. 2, comma 1.

Art. 39
(Attuazione di direttiva)
1. Con la presente legge e' data attuazione alla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

Nota all'art. 39, comma 1:
- Per quanto concerne la direttiva n. 89/552/CEE vedi nota
all'art. 8 comma 3.

Art. 40
(Disposizioni transitorie
a favore della radiodiffusione sonora)
1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le
provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Nota all'art. 40 comma 1:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge n.
67/1987 vedi nota all'art. 16 comma 17.

Art. 41
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per
l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992, si
provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori
entrate previste dall'articolo 22.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1138):
Presentato dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni (MAMMI') il 20 giugno 1988.
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede
referente, il 21 giugno 1988, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 7a, 10a, e della giunta per gli
affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione il 3 agosto, 1988, 9, 16,
novembre 1988, 19 gennaio 1989; 15 febbraio 1989, 8 marzo
1989; 4, 5 aprile 1989; 4, 10 maggio 1989, 12, 13, 14, 19
dicembre 1990; 1 2 marzo 1990.
Relazione scritta annunciata il 13 marzo 1990 (atto n.
1138/Az relatore sen. Golfari).
Esaminato in aula il 13, 14, 20, 21 marzo 1990 e approvato
il 22 marzo 1990.
Camera dei deputati (atto n. 4710):
Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede referente
il 30 marzo 1990, con pareri delle commissioni, I, II, III
IV, V, VII, IX, X, XI, e XIII.
Esaminato dalla VII commissione il 18 aprile 1990; 15, 16,
22 maggio 1990; 5, 6, 13, 14, 19, 20, 21, 22 giugno 1990;
3, 4, 6, 10, 11 luglio 1990.
Esaminato in aula il 12, 13, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31
luglio 1990 e approvato, 3, 4, 6, 10 e 11 luglio 1990.
Senato della Repubblica (atto n. 1138/B):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici)( in sede
referente il 1 agosto 1990, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 10a e 13a e della giunta per gli
affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione il 2, 3 agosto 1990.
Esaminato in aula il 3, 4 agosto 1990 e approvato il 5
agosto 1990.

 ALLEGATO
                                                            (articolo 22)
     Numero      Indicatore degli            Ammontare         Modo di
    d'ordine      atti soggetti             della tassa       pagamento
                    a tassa
     128      Concessione del Ministero
               delle poste e delle
               telecomunicazioni avente per
               oggetto la installazione e
               l'esercizio di impianti per
               la diffusione via estere in
               ambito locale:
               1) di programmi televisivi
                 - tassa di rilascio o di
                  rinnovo................        3.000.000    ordinario
                  - tassa annuale (/)....        1.500.000    ordinario
               2) di programmi radiofonici:
                 - tassa di rilascio o di
                 rinnovo................           500.000    ordinario
                 - tassa annuale (/)....           250.000    ordinario
     129      Concessione del Ministero
               delle poste e delle
               telecomunicazioni avente per
               la diffusione via etere su
               tutto il territorio nazionale:
               1) di programmi televisivi
                 - tassa di rilascio o di
                 rinnovo...............         10.000.000    ordinario
                 - tassa annuale (/)...          5.000.000    ordinario
               2) di programmi radiofonici
                 - tassa di rilascio o di
                 rinnovo...............          2.000.000    ordinario
                 - tassa annuale (/)...          1.000.000    ordinario
     130      Autorizzazione del Ministero
               delle poste e delle
               telecomunicazioni avente per
               oggetto la trasmissione di
               programmi televisivi in
               contemporanea:
               - tassa di rilascio o di
               rinnovo..................         4.000.000    ordinario
               - tassa annuale (/)......         2.000.000    ordinario
    (/) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio
    dell'anno cui si riferiscono.