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LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23
Norme per l'edilizia scolastica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e
integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge e'
assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una
collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle
dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
2. La programmazione degli interventi per le finalita' di cui al
comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo
gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare
di quello avente valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilita',
sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della
scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi,
all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema
scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
f) la disponibilita' da parte di ogni scuola di palestre e
impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte
della collettivita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' Stato redatto ai
sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.
Interventi da realizzare
1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:
a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici,
nonche' l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o
da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le
locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica
e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad
adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilita',
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro
tipo di scuola;
d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti,
eventualmente di uso comune a piu' scuole, anche aperti
all'utilizzazione da parte della collettivita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli
edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.
3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la
progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonche' le
eventuali indagini.
4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di
riadattamento e di riconversione sono ammessi a finanziamento, ai
sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi
alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle
biblioteche scolastiche.

Art. 3.
Competenze degli enti locali
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge
8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne,
elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici
e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di
istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e
di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i
comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio
e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e
telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il
riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e
scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e
sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a
dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei
locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole
istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla
manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A
tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie
necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge
8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),
e' il seguente:
"1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative
di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei
seguenti settori:
a)-h) (omissis);
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica ed alla formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale".

Art. 4.
Programmazione, procedure di attuazione
e finanziamento degli interventi
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti territoriali
competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico
dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di
preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al
comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui e'
determinato in lire 225 miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante
piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e
approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali,
sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali
competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo
adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali
e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto,
stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni,
indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per
annualita' e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento
degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base
degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica
di cui all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della
pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti
preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti
territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa
data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In
caso di difformita' rispetto agli indirizzi della programmazione
scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le
regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani
generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle
disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione
dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica
istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei
rispettivi Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale
nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali
competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi
al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione
dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione,
mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di
assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la
concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone
avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei
lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della
concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati
dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione
delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni
si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato
di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non
realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti
in quello successivo; le relative quote di finanziamento non
utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di
riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere
perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli
adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via
sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformita' alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in
caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il
commissario del Governo.

Art. 5.
Norme tecniche
1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per
l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme
tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di
funzionalita' urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei
sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione
esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici
diversificati riferiti alla specificita' dei centri storici e delle
aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme
regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di
riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori
pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.

Nota all'art. 5:
- Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18
dicembre 1975 si veda in nota all'art. 12.

Art. 6.
Osservatorio per l'edilizia scolastica
1. E' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione
l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti
degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia
di edilizia scolastica, nonche' da una rappresentanza del Ministero
per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di
indirizzo e di coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e
normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali
territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del
loro assetto urbanistico, nonche' di supporto dei soggetti
programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente
legge.
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro della pubblica
istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La
partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il
diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del
Ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico
operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di
supporto all'Osservatorio, ai fini delle attivita' di cui al comma 1.
Ai medesimi fini, nonche' ai fini di cui all'articolo 5, comma 1,
opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita
struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio
per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura puo'
essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai
ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque
unita' nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui
all'articolo 5, comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.

Art. 7.
Anagrafe dell'edilizia scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura
l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la
collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe
nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la
consistenza, la situazione e la funzionalita' del patrimonio edilizio
scolastico. Detta anagrafe e' articolata per regioni e costituisce lo
strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di
programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia e le modalita' di rilevazione per la
realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono
determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le
regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati
dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere
la disponibilita' anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui
al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per
l'edilizia scolastica.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a
decorrere dal 1996.

Art. 8.
Trasferimento ed utilizzazione degli immobili
1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le
parti, in proprieta' con vincolo di destinazione ad uso scolastico,
alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' gli oneri dei necessari interventi di
ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I
relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
2. Gli immobili di proprieta' delle istituzioni scolastiche statali
sono trasferiti in proprieta' a titolo non oneroso alle province. Le
province acquisiscono altresi' la proprieta', ove non ancora
attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il
Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da
quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di
destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso
sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati,
conformemente ai principi di cui all'articolo 3.
4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi
di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati
alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a
sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le condizioni, con riferimento alle diverse
fattispecie, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra
province e comuni, aventi ad oggetto i suddetti immobili. Entro tre
mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta
Ufficiale, i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel
quadro delle indicazioni prospettate.
5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di
locazione degli immobili di proprieta' privata, utilizzati dal comune
o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), fatta salva la possibilita' di
risoluzione del contratto.
6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse
storico-artistico utilizzati come sede di istituzione scolastica,
fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del
vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere
soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale
competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando
permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di
entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono
disciplinati mediante convenzione.
7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprieta' pubblica
ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a
soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello
proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo
di destinazione scolastica di un edificio puo' essere revocato
dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente
competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli
studi.
8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito
in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, puo'
essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora
l'ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri
immobili di sua proprieta' con equivalenti caratteristiche.
9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente
articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in
proprieta' all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi
la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui
al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente
originariamente titolare e secondo le modalita' di cui al comma 4.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai comuni qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di
proprieta' della provincia o dello Stato.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
Trasferimento degli oneri
1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla
normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla
fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi
dell'articolo 3, avviene secondo le disposizioni previste dal
presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media
nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di
manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento
degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle
province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri
e delle modalita' di determinazione degli oneri stessi, da effettuare
sentite l'ANCI e l'UPI.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di
manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano
proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il
funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a
provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3.
4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si
provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle
province mediante convenzione tra gli enti interessati.

Art. 10.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1,
pari a lire 37 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli
anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a
lire 20 miliardi per il 1995 e a lire 200 milioni annui a decorrere
dal 1996, si provvede, per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Norme integrative regionali
1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in
materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di
opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della
presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello
Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge in base
allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di
attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici.
3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche
di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:
a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per
metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei
territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di
intervento;
b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di
inadempienza;
c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio
indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a
uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente
articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente
legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti
comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.

Nota all'art. 11:
- Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione
della Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assitenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale,
che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica
alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad
altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

Art. 12.
Norme transitorie e finali
1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro
dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), definisce, con proprio decreto, lo
schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti
sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le autorita'
scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione
prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di
associazioni, enti e privati.
2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici
scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle
medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli
ordinari stanziamenti di bilancio.
3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma
2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate
di personalita' giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno
sede sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di
competenza.
4. Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
abrogati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il
decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2
febbraio 1976.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
istituzioni scolastiche statali nonche' a quelle provinciali e
comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 714):
Presentato dall'on. MASINI ed altri il 17 giugno 1994.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 27 luglio 1994, con pareri delle commissioni
VIII, I, V, VI e XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
14 settembre 1994; il 29 marzo, il 4, 26, 27 aprile, il 9,
10, 16 maggio, il 13, 15 giugno e il 27 luglio 1995.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 1 agosto 1995.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il
2 agosto 1995 e approvato il 3 agosto 1995.
Senato della Repubblica (atto n. 2060):
Assegnato alla 7a commissione (Pubblica istruzione), in
sede deliberante, il 12 settembre 1995, con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a, 8a e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione il 12, 13, 14, 20 e 21
dicembre 1995 e approvato il 22 dicembre 1995.

Note all'art. 12:
- Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, approva il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18
dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, reca: "Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici minimi di funzionalita' didattica,
edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica".