Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

LEGGE 29 luglio 1991, n.236
Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

GU n. 181 del 3-8-1991 - Suppl. Ordinario n.35

note:
Entrata in vigore della legge: 18/8/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e suc- cessive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:

"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princi'pi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".

Art. 2.

1. L'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e suc- cessive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 22. - 1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n.

71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alla prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validita' temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalita' per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validita' dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalita';

c) i criteri e le modalita' per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validita' dei bolli apposti sui misuratori gia' installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione - in base al criterio di reciprocita' - dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 luglio 1991

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2430):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 7 settembre 1990.
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede deliberante, il 27 settembre 1990, con pareri della commissione 2a e della giunta per gli affari delle comunita' europee.
Esaminato dalla 10a commissione il 7 e 13 febbraio 1991 e approvato il 20 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5476):

Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede legislativa, il 19 marzo 1991, con pareri della commissione II e della commissione speciale per le
politiche comunitarie.
Esaminato dalla X commissione il 3 e 9 luglio 1991 e approvato il 17 luglio 1991.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 7088/1890 (Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 13. - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, e' sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princi'pi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".

Nota all'art. 2:

- Per il titolo del R.D. n. 7088/1890 si veda la precedente nota all'art. 1.