pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 Luglio 1997 - Supplemento
ordinario
ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1997 - Supplemento
ordinario
Art. 1.
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
Ministero delle comunicazioni
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero
delle comunicazioni".
Organi dell'Autorita'
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le infrastrutture
e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorita' e
da quattro commissari. Il consiglio e' costituito dal presidente e da tutti
i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro
commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due
nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro
per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni
o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione
di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del
mandato dei componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto
di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n.
481. Il presidente dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con
il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente
dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e
4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Incompatibilita'
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Competenze degli organi dell'Autorita'
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di
protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato
e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni
e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale
dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese
quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda
le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino,
e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero
della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le
bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede
al previo coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione
delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti,
sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della
normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio; 5) cura la tenuta del registro degli operatori
di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge
i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti,
le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici
o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese
di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche'
le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie
di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici
e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro
sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la
tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data
di entrata in vigore della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono
abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive
contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella
legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti
presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe
massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione
secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni
e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti
tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione
e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla
notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di
telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti interessati
possono proporre ricorso all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio,
nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti
e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo
e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalita'
di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali
modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con
quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri
di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione,
equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni
e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica
che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu emissioni elettromagnetiche,
non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria
per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della
sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore
di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa
entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche
delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi e dei
prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione
delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e
per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa
la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite
dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle
norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di
reti fisse e mobili e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi
di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione
delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di
edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto
anche di eventuali diversi accordi tra produttori;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i
regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che
comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle
informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di
tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi
al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di
diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla
pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme in
materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni
e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le
norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa
alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono
stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche.
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema
di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio
pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto
servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi
mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici
di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri
soggetti, effettuando verifiche sulla congruita' delle metodologie utilizzate
e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini;
la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero
tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo
476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di
ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla
popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare
le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990,
numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legislativi, in relazione
alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale,
del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e
alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo
nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato
in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione",
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi
11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il rilascio
delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi,
nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle concessioni
e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei
relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta' dei
soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalita'
stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo
e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi
del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria del
servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede
alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti
dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione,
parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto
parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro,
dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto
attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla
diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla
pluralita' delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni
incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri
mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano l'attivita'
radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre
1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione
per i servizi e i prodotti.
Redistribuzione delle competenze
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento
di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma 9.
Separazione contabile e amministrativa
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti
nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione
dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale
e quella dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata
da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi
incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni
pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo
dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente
comma.
Regolamento organizzativo e codice etico dell'Autorita'
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale
dello Stato, nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale addetto,
sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481,
prevedendo le modalita' di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del
comma 18. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita' operative
e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorita'
attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui
al presente comma sono adottati dall'Autorita' con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Soggetti legittimati a presentare denunzie
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di denunziare violazioni
di norme di competenza dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti.
Tentativo di conciliazione extra giudiziale di controversie. Sospensione termini
processuali
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione
non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti
autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie,
individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio
di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono
sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione.
Tutela dei consumatori e degli utenti
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure relative ai criteri
minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti.
I criteri individuati dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono princi'pi per la definizione delle controversie che le parti concordino
di deferire ad arbitri.
Organi ausiliari. Comitati regionali per le comunicazioni
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli
organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente
avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare
le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione,
sono funzionalmente organi dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni,
che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento,
ai quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati
regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi
e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo
e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni
sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita'
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire
le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali
per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita' puo' richiedere
la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si
coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per
gli aspetti di comune interesse.
Personale dei comitati regionali
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni
avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilita' previste dall'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga
priorita' e' riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste
italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione
organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540,
i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Servizio di polizia delle telecomunicazioni. Attivita' della Guardia di finanza
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il
personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni,
nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno
e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,
rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro
del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia
di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione
e dell'editoria.
Collaborazione con organismi esteri
16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorita'
e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive
funzioni.
Ruolo organico del personale dipendente
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorita' nel
limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita',
in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle
procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente e compatibilmente con
gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
Contratti a tempo determinato
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto
privato, in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita' previste
dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Utilizzazione di dipendenti pubblici
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione
di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa
ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a trenta unita' e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Primo reclutamento di personale
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorita' puo' provvedere
al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento
dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente
alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione
e l'editoria purche' in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
Deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato: estensione ad altre
Autorita'
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.
Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato, nonche' dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano
anche alle altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza
oneri a carico dello Stato.
Abrogazione di norme
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione
previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4,
5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' il secondo
comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data
di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo
sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente
legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti
amministrativi e giurisdizionali e nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi
facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Ristrutturazione degli uffici del Ministero delle comunicazioni
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorita'
con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e
rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti
stessi.
Forum per le comunicazioni
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum permanente
per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero
da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per
le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialita'
e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta
oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
Disposizioni transitorie
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle comunicazioni
svolge le funzioni attribuite all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle
attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di
quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Giurisdizione esclusiva e competenza del giudice amministrativo
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado e' attribuita
in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Procedimento giurisdizionale
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi
sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorita', puo' definire
immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata.
La medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso
di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali
sono ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro
sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di
concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito
della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che
definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle
spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facolta' di proporre
appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale
del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi,
che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
Consiglio nazionale degli utenti
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli utenti, composto
da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie
degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone
particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti
e della dignita' della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.
Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita',
al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno
competenza in materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori su
tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze
dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo
altresi' iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento
del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti,
il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono
alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
Sanzioni
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita' espongono dati
contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non rispondenti
al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
Sanzioni
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti,
alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita'
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
duecento milioni irrogata dalla stessa Autorita'.
Sanzioni
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita',
impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza
riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5
per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
Sanzioni
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di particolare
gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti del titolare di licenza
o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attivita', per un periodo
non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.
Art. 2.
(Divieto di posizioni dominanti)
Divieto di posizioni dominanti
1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive,
realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialita', dell'editoria
anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, e' vietato qualsiasi
atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento
di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso
soggetti controllati e collegati.
Nullita' degli atti
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano
con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
Comunicazioni delle intese e delle operazioni di concentrazione
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare
all'Autorita' e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato le intese
e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle
rispettive competenze.
Vigilanza dell'Autorita' e relazioni al Parlamento
4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi
ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali
al Parlamento i risultati delle analisi effettuate. Regolamento
5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
Limiti alle concessioni ed autorizzazioni
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti
i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni
ne' autorizzazioni che consentano di irradiare piu' del 20 per cento rispettivamente
delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o
radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri,
sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati
nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente
ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorita' puo' stabilire un
periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente
comma. L'Autorita' puo' stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale
una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo
e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto
per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa
il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo
i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente
riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare
la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo
con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti
radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo
dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono
essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I
bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione,
quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini di copertura
del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale
e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree
di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse
minoranze.
Procedimento per eliminare o impedire posizioni dominanti
7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo
riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullita' di
cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il
formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo.
Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio
del contraddittorio, al termine della quale interviene affinche' esse vengano
sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni
idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce
la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga
di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento
stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine
non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni
relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano
in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.
Limiti alla raccolta di risorse economiche
8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorita' applica i seguenti criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche
per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito
nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per
una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo
in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate.
I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento
del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonche' da pubblicita'
nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi
da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento,
al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun
soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento e' considerato
nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale
offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui
al primo periodo della presente lettera non puo' essere superiore al 25 per
cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni
televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato
globale del settore televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono
raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicita'
e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale
delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella
fase iniziale, l'Autorita' puo' stabilire una quota di raccolta delle risorse
economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo
ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento
del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali
via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei
mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorita'
determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti
nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i
limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole
emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei
settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici
possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori
al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicita',
spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti
pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva
a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria
elettronica destinata al consumo delle famiglie; e' fatta salva la disciplina
sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. E' fatto salvo il rispetto
dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;
e) le concessionarie di pubblicita' possono raccogliere nei settori radiofonico
ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere
a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicita', controllata da o collegata
ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva,
puo' raccogliere pubblicita' anche per altri soggetti destinatari di concessione
in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera
ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicita'
per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o e' ad essa collegato.
Accertamento del superamento dei limiti
9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a),
b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorita'
provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma
7. Se i soggetti che esercitano l'attivita' radiotelevisiva superano, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante
lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante
ne' elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorita', con atto motivato
e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della
verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni
e delle autorizzazioni, l'Autorita' invita i soggetti interessati a dimostrare,
entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza
di una posizione dominante vietata perche' la quota raggiunta e' inferiore ai
limiti di cui al comma 8 ovvero perche', pur essendo stati superati i limiti
di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra
l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso
nel mercato di riferimento, della possibilita' di accesso ai fattori di produzione,
delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi,
non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorita'
effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta
situazione in essere.
Deroghe
10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una
concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione
per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi
per l'irradiazione di un solo programma nazionale.
Termini per le verifiche
11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse
economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo
periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.
Relazione al Parlamento
12. L'Autorita', in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche
dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza
dei limiti indicati nel presente articolo.
Trasmissione simultanea
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive,
ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri
e' consentita, previa autorizzazione dell'Autorita', la trasmissione simultanea
su altri mezzi trasmissivi.
Soggetti equiparati ai titolari di concessione od autorizzazione
14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono
pubblicita' per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente,
e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua
forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale
superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento
della fascia di maggiore ascolto, cosi' come definita dall'Autorita', sono equiparati
ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione
non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.
Imputazione dei proventi
15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicita'
che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da
pubblicita', sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto
destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive e' imputato
l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicita', sponsorizzazioni
e spettanze da televendite.
Societa' controllate e collegate. Accordi di voto
16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente
legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque
possedute per il tramite di societa' anche indirettamente controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni
che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano
precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione,
scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti.
Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi,
in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della
societa', diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato,
ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute
dai soci contraenti o da essi controllate.
Rinvio
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile.
Influenza dominante
18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri
soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea
ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo
o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni
o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
Piattaforma unica per trasmissioni digitali
19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto
dal comma 8, lettera c), la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e la societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra
loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni
digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica
su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori
di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque
iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della presente legge. La piattaforma e' aperta alla utilizzazione di chi ne
faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di
concorrenza e di non discriminazione. L'Autorita' vigila sulla costituzione
e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici
provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza
dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti
pubblici e privati, nonche' tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al
presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni
mediante la stessa piattaforma.
Trasmissioni quotidiane
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane
si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni,
con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa,
a centoventi giorni al semestre.
Art. 3.
Norme sull'emittenza radiotelevisiva
Disposizione transitoria
1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio
delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque
non oltre il 30 aprile 1998.
Concessioni radiotelevisive: durata, condizioni, requisiti
2. L'Autorita' approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di
cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e
non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali
concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel
rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorita'
tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative. Le societa'
di cui al presente comma devono essere di nazionalita' italiana ovvero di uno
Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle societa' da parte
di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti all'Unione
europea e' consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti
dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocita', fatte salve le disposizioni
derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle societa' richiedenti
la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva
per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti
a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorita', limitatamente alla radiodiffusione
sonora, e' autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per
quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e
del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessita' del piano
radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque
essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni
dovra' avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga e' consentita
la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma
1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della
domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.
Disciplina regolamentare
3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di
cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale
dei titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano
la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo
2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base
al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate
a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota
rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente
programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani
di investimento coordinati con il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilita' sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicita' pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilita' sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalla norme vigenti.
Riassetto piano nazionale delle frequenze
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari della concessione
comunitaria.
Copertura del territorio. Riserva di frequenze
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale
devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti
nell'articolo 2 comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica
che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono
consentire l'irradiazione del segnale in un area geografica che comprenda almeno
il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili
all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili
all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione
delle frequenze e' prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.
Obbligo di trasmettere via cavo o via satellite
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino
i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria,
successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti
gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali
televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano
effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo
e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via
satellite.
Obbligo di trasmettere via cavo o via satellite
7. L'Autorita', in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei
programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro
il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere
trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.
Assegnazione di frequenze ritenute non indispensabili
8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorita' dispone la cessazione
dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai
soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area
di servizio e del bacino. L'Autorita' assegna, anche in via provvisoria, tali
frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in
ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione
inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce
la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque
e' attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con
la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata.
Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione
dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni.
Ristrutturazione del servizio pubblico radiotelevisivo
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche
di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa
data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuta a presentare
all'Autorita' un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito
dell'unitarieta' del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive
in una emittente che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano
presentato all'Autorita' si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano
d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle
minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente
di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2,
commi 6 e 8. L'Autorita', valutato il piano di ristrutturazione, sentita la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente
di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui
al comma 7.
Diffusione via satellite
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale,
compresa quella in forma codificata, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata
dall'Autorita' ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni,
sulla base di un apposito regolamento.
Concessioni televisive in forma codificata
11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una concessione televisiva
su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi
in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata
in vigore della presente legge piu' reti televisive in ambito nazionale in forma
codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate
da una delle loro reti. Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due
reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo
la rete eccedente puo' essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni
e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito regolamento
che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto,
nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di
tale tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento del funzionamento
dell'Autorita' stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria,
prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su
satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati
in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma
8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta,
sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per
la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.
Validita' effetti previgente disciplina sanzionatoria
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente disciplina,
in particolare per cio' che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle
violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
Antenne collettive satellitari
13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da piu' unita' abitative
di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne
collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle
singole unita' le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano
un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia
degli aspetti paesaggistici.
Agevolazioni tributarie e modifica della legge n. 481/1995
14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione
di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici
e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite,
sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica
agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata
in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonche' ai relativi
decodificatori di utenti.
Agevolazioni tributarie e modifica della legge n. 481/1995
15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse
le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio
del credito,".
Impianti ripetitori di enti locali
16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' inserito il seguente:
"Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna".
Collegamenti particolari
17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale
possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport, attualita'.
Acquisizione di concessionarie
18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie
svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo
1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in societa' cooperative a responsabilita'
limitata.
Trasferimento impianti o rami di aziende
19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono
consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra
concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli
articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalita'
di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Decorrenza canone di concessione
20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in
ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione
da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno
il canone e' dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno
stesso.
Limiti alla cessione di azioni o quote di societa' concessionarie private
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti
di azioni o di quote di societa' concessionarie private sono consentiti a condizione
che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel
comma 2 del presente articolo.
Norme urbanistiche
22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano,
a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche
in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive
e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si fara' riferimento
alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti
dalle imprese radiotelevisive.
Differimento termini
23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente:
"45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997".
Esonero temporaneo dal pagamento canone
24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale
terrestre non e' dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.
Art. 4.
(Reti e servizi di telecomunicazioni)
Licenze ed autorizzazioni per le telecomunicazioni
1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo
o che utilizzano frequenze terrestri e' subordinata, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorita'.
A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e
la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di
licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorita'. L'installazione di stazioni
terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure
previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, e' soggetta ad autorizzazione
rilasciata dall'Autorita'.
Licenze ed autorizzazioni per le telecomunicazioni
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base
delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Utilizzazione del suolo pubblico e privato
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici
e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte
dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti.
In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A
tal fine l'Autorita' emana un regolamento che disciplina in linea generale le
modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la
cui validita' si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate,
su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, cosi'
come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta
esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti
di cui al presente comma, nonche' le concessioni di radiodiffusione previste
nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a
far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri,
autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria
e' indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli
articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni
legali della proprieta' e al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve
le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale
e - pag. 26 - delle province autonome.
Separazione contabile
4. Le societa' che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli
operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati,
nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, a tenere separata contabilita' delle attivita' riguardanti rispettivamente
l'installazione e l'esercizio delle reti nonche' delle attivita' riguardanti
la fornitura dei servizi. Le societa' titolari di licenze di telecomunicazioni
sono altresi' obbligate a tenere separata contabilita' delle attivita' svolte
in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilita' tenuta ai
sensi del presente comma e' soggetta a controllo da parte di una societa' di
revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare
di fatturato determinato dall'Autorita', alla quale compete anche di definire
i criteri per la separazione contabile dell'attivita' entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Servizi di telecomunicazioni svolti con impianti radiotelevisivi
5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati
anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari
di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attivita'
radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre
i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire
societa' separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al
presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve
avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
Costituzione di societa' separate
6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato,
per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire
societa' separata per lo svolgimento di qualunque attivita' nel settore delle
telecomunicazioni. La societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
non puo' assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso societa' controllate
o controllanti, ovvero collegate, nelle societa' titolari di servizi di pubblica
utilita' che hanno realizzato le predette reti, ne' acquisire diritti reali
o di obbligazione sulle stesse reti.
Conferma delle vigenti concessioni ad uso pubblico
7. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo
e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione
delle infrastrutture a larga banda da parte della societa' concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni e' soggetta alla concessione di cui al
comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonche' la fornitura
dei servizi di - pag. 27 - telecomunicazioni da parte delle societa' di cui
ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo, nonche' al rispetto dei principi di obiettivita',
trasparenza e non discriminazione.
Disposizioni particolari per le concessionarie del servizio pubblico di telecomunicazioni
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di
telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico
di telecomunicazioni conserva l'esclusivita' per l'offerta di telefonia vocale,
fatta salva comunque la possibilita' di sperimentazione da parte dei soggetti
che ne abbiano fatto richiesta all'Autorita', ottenendone autorizzazione. Fino
alla stessa data le societa' destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni
non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni non puo' essere destinataria direttamente o indirettamente
di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro ne' fornire
programmi o servizi ne' raccogliere pubblicita' per i concessionari radiotelevisivi
nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.
Sorveglianza sui prezzi praticati
9. L'offerta del servizio di telefonia vocale e' soggetta dal 1 gennaio 1998
a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni,
per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario.
Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge
14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento
ai costi. L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta
i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.
Art. 5.
(Interconnessione accesso e servizio universale)
Interconnessione e accesso
1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle
reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonche' i soggetti
titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione
e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorita'
e dei seguenti principi:
a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali,
nazionali e dell'Unione europea;
c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili,
di non discriminazione e di proporzionalita' di obblighi e di diritti tra gli
operatori ed i fornitori.
Disciplina del servizio universale: rinvio
2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale e' disciplinata in
base ai princi'pi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
Limiti al diritto di accesso
3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi
dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso puo' essere limitato
dall'Autorita' per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrita' della rete;
c) interoperabilita' dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse
generale di natura non economica.
Limiti al diritto di accesso
4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza
delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso
puo' essere limitato dal Garante per la protezione di dati personali, di intesa
con l'Autorita'.
Obblighi di fornitura del servizio universale
5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti
la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di
pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione
civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da
parte dell'Autorita' dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo
i criteri stabiliti dall'Unione europea.
Delegificazione
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente
articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni,
secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite l'Autorita' e le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire
52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie
gia' destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione
e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalita' puo' essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attivita', un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorita' in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.