pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare
una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari,
con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del
giudice unico;
b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice
al tribunale;
c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni
della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il
numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione
personali e reali nonchè sui seguenti reati:
1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale;
2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice penale e 2621
del codice civile;
3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a
venti anni;
4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro
II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo 329, al primo comma
dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;
5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; dall'articolo 2 della
legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13
settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1; dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205;
7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale
o rilevanti difficoltà di accertamento;
d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione
monocratica;
e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione
collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi
al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali
vigenti per il procedimento innanzi al pretore;
f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale
o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né
al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;
g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere,
e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione
ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa
manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;
h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice
dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni
dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali,
istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di
procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo
criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio
e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso
sia civile che penale;
l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo,
istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni
distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti
originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;
m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone
le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;
n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale,
con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei
numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente,
per il predetto numero 7), ai giudizi di responsabilità in esso previsti;
individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle
materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi
in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il
resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;
o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente
affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione;
attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative
attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;
p) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice
di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente
il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate
della corte d'appello allorchè in primo grado siano previste sezioni
specializzate;
q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato;
r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al
presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.