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LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Finalita'
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento
e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la
dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione
dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle
aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca
finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla
riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da
amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti
contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini
previsti per la cessazione della produzione e della
commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

ART. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato
in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di
prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di
amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attivita'
estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che
utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di
decoibentazione nonche' qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto
contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa
disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori
a quelle ammesse dall'articolo 3.

Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 277/1991 (Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 212) e' il seguente:
"Art. 23 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente decreto
il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
amosite (n. CAS 12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS 77536-68-6)".

ART. 3.
Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di
lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei
luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita'
produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti
autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento
dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare
i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione
dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti
liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo
la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine
per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della
predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29
dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della
commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e' abrogato.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 31 del D.Lgs. n. 277/1991, cosi' come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 31 (Superamento dei valori limite di esposizione). -
1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto
nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del
tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:
a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre
varieta' di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi
comprese le miscele contenenti crisotilo.
2. (Abrogato).
3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili
variazioni della concentrazione della polvere di amianto
nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso super-
are il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per
misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di
esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro
identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto
prima misure appropriate.
5. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se
sono state prese le misure adeguate per la protezione dei
lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui
al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per
motivi tecnici, il lavoro puo' proseguire nella zona
interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure
per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente,
tenuto conto del parere del medico competente.
6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma
4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione
della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non
appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei
quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi
medesimi.
7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori
interessati non puo' venire ridotta con altri mezzi e si
rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione,
tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per
ogni lavoratore, e' limitata al minimo strettamente
necessario.
8. L'organo di vigilanza e' informato tempestivamente e
comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni
effettuate e delle misure adottate o che si intendono
adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del
superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro
puo' proseguire nella zona interessata soltanto se
l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore
ai suddetti valori limite.
9. Il datore di lavoro informa al piu' presto i lavoratori
interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle
cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende
adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di
particolare urgenza, che richiedono interventi immediati,
li informa al piu' presto delle misure gia' adottate".
- Il testo degli articoli 1 e 67 della legge n. 428/1990,
recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive della
Comunita' economica europea comprese nell'elenco di cui
all'allegato A della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri
preposti alle altre amministrazioni interessate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
della presente legge sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della
trasmissione, il parere delle commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere".
"Art. 67 (Criteri di delega in materia di inquinamento
atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi
nell'ambiente di sostanze pericolose). - 1. L'attuazione
delle direttive in materia di inquinamento atmosferico,
acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di
sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui
all'allegato A della presente legge, dovra' osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) per il recupero e la conservazione delle condizioni
ambientali in difesa degli interessi fondamentali della
collettivita' e della qualita' della vita, della
conservazione e valorizzazione delle risorse e del
patrimonio naturale saranno previste:
1) misure rivolte alla protezione della salute e alla
tutela dell'ambiente;
2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno
ambientale;
4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il
riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e
inquinanti;
b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle
sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno
disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute
umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la
necessaria informazione dei consumatori.
2. I decreti legislativi prevederanno altresi' che le suc-
cessive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da
introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle
direttive recepite, potranno essere adottate, ove non
ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti
amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti
di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi di
settore".

CAPO II
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE

ART. 4.
Istituzione della commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto,
di seguito denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione
nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita';
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza
delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali
e artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della
sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1986
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale) e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento".

ART. 5.
Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanita' e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per
la formazione professionale del personale del Servizio sanitario
nazionale addetto al controllo dell'attivita' di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il
trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul
trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi
nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni
e integrazioni;
a) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in
relazione alle necessita' d'uso ed a rischi sanitari ed ambientali,
avvalendosi anche dei laboratori delle universita' o del CNR o di
enti operanti nel settore del controllo della qualita' e della
sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla
denominazione di qualita' dei prodotti costituiti da materiali
sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la
commissione puo' avvalersi della collaborazione di istituti ed enti
di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di
attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che
trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al Ministro della sanita', al Ministro
dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Nota all'art. 5:
- Il D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle direttive
CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".

ART. 6.
Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', puo' integrare con proprio
decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la
lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanita', stabilisce con proprio
decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui
all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i
requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto
e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per
i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio
decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie
tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma
1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle
attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro della sanita', il Ministro dell'ambiente, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta
annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui
all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di
fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore
ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 277/1991 si veda
in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri:
a)-c) (omissis);
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di
sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e
dagli statuti regionali e delle province autonome di Trento
e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali
per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".

ART. 7.
Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della
commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla
sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali,
nonche' dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con
la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale
di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge,
delle universita' e dei centri ed istituti di ricerca.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 gia' citata
e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra
circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno,
tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico
non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e'
composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione
nel contingente della segreteria di personale delle regioni
o delle province autonome, il cui trattamento economico
resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla
commissione parlamentare per le questioni regionali sulle
attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla
richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a
provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti
sia da legge che da provvedimenti amministrativi in modo da
trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle
commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla
base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la
pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale
per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni
e province autonome, determinando le modalita' per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione
possono votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome. (Con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, il
Governo ha provveduto a riordinare le funzioni della
Conferenza e degli organismi a composizione mista Stato-
regioni n.d.r.)".
- Per il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1986 si veda
in nota all'art. 4.

CAPO III
TUTELA DELL'AMBIENTE
E DELLA SALUTE

ART. 8.
Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e
dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

Note all'art. 8:
- La legge n. 256/1974 reca: "Classificazione e disciplina
dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi".
- Il D.P.R. n. 215/1988 reca: "Attuazione delle direttive
CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la
quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE
n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi,
ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".

ART. 9.
Controllo sulle dispersioni causate dai
processi di lavorazione e sulle operazioni
di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente,
nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di
bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle prov-
ince autonome di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali
nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si
svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di
amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica;
b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro
attivita' e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati
sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di
concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono
relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che
trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano ed al Ministero della sanita'.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al
comma 1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte
nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.

ART. 10.
Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5,
piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione
dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato
amianto nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese
che operano nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita'
estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per
l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di
sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione
delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti
dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale
e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle
attivita' di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica
delle areee interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali
corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie
locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo
svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla presente
legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con
priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o
di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano
non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente,
entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1.

Nota all'art. 10:
- Per il titolo del D.P.R. n. 915/1982 si veda in nota
all'art. 5.

ART. 11.
Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo
di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministero della sanita', con la regione
Piemonte, con la comunita' montana di Valle di Lanzo e con il Comune
di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi
esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1
e' autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire
30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15
miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15
miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993)".

ART. 12.
Rimozione dell'amianto
e tutela dell'ambiente
1. Le unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento
degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l),
avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli
uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai
rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonche'
alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di
rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire
nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei
casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano
necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia
floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di
rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione
dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono
iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i requisiti, i termini, le modalita' e i
diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono
tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gia' addetto
alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo
10, coma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel
quale e' indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in
matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili
devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati relativi alla
presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese
incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono
tenute ad acquisire, presso le unita' sanitarie locali, le
informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli
addetti. Le unita' sanitarie locali comunicano alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini
del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali,
tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle
caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosita', come la
friabilita' e la densita'.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 10 del D.L. 361/1987 (Disposizioni
urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) e' il
seguente:
"Art. 10. - 1. E' istituito con sede in Roma, presso il
Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie
fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a
qualsiasi titolo, intendono svolgere una o piu' attivita'
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale e'
articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura del
capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle
domande di iscrizione delle imprese interessate e alla
trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti, della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le
modalita' e i diritti di iscrizione.
2. A partire dalla data di effettiva operativita'
dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente,
l'iscrizione allo stesso e' condizione necessaria per il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attivita' di
trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce
l'autorizzazionedi cui al citato art. 6, lettera d). Le
relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello
Stato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente.
3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unita' di
personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti
pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si
provvede mediante riduzione del cap. 1142 dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e
dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 gia' citato
e' il seguente:
Art. 2 (Classificazione rifiuti). - Per rifiuto si intende
qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umane
o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati
in: urbani, speciali, tossici e nocivi.
Sono rifiuti urbani:
1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o
da altri insediamenti civili in genere;
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli,
di arredamento, di impiego domestico, di uso comune,
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in
genere;
3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree pri-
vate, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
Sono rifiuti speciali:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli
derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e
di servizi che, per quantita' o qualita', non siano
dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed
affini, non assimilabili a quelli urbani;
3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e
scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti;
5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e
quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono
contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al
presente decreto, inclusi i policlorodifenili e
policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' e/o in
concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute
e l'ambiente.
Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni e relative
prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina
dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo
dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e),
punti 2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e
nocivi ai sensi del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione,
trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo
sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie
fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attivita'
agricola;
d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976,
n. 319, e successive modificazioni;
e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di
cui alla legge 13 giugno 1966, n. 615, ed ai regolamenti di
esecuzione;
f) agli esplosivi".

CAPO IV
MISURE DI SOSTEGNO
PER I LAVORATORI

ART. 13.
Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a pro-
cedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli
effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma,
lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facolta' di richiedere la concessione di un
trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo
articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e
contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del
requisito dei trantacinque anni prescritto dalle disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra
la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di
sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese
di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unita', il
numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti
nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, presentano programmi di
ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e
l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
5. La facolta' di pensionamento anticipato puo' essere esercitata da
un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze
accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare
all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio
della facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta
giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese
degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla
maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al medesimo comma 2,
se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del
termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo
comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in
base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa
effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero
di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai
periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per il coefficiente di
1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che
abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione
all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di
prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione
all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i
periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita
dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il
coefficiente di 1,5.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle
imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o
sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere
i medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva previsti dal
comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto medesimo, a
domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui
all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianita'
contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto
assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data
di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di
sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun
mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla
richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento
anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri
complessivi di cui la presente comma, con facolta' di optare per il
pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella
misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate
mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di
anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni, nonche' nelle zone industriali in declino, individuate
dalla decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21
marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del
presente articolo e' ridotto al venti per cento. La medesima
percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti delle imprese
assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica
l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con
il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44
miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il
1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti
anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in
aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

CAPO V
SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ART. 14.
Agevolazioni per l'innovazione
e la riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e
quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono
accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per
l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla
riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e
alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attivita' di
innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di
amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica
delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al
finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale per la riconversione
delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di
cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande
di finanziamento.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla
concessione di contributi in conto capitale alle imprese che
utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che
prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della
manodopera, ovvero per la cessazione dell'attivita' sulla base di
programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentantive.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' e
i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per
la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 puo' essere
elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore
delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso
alla cassa integrazione guadagni.
8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento
al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione
di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15
mliliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione
delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' riconoscere carattere di priorita' ai
programmi di cui ai commi 1 e 2.

CAPO VI
SANZIONI

ART. 15.
Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto
dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del
divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda
da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle
misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa
da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attivita' di smaltimento, rimozione e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12,
comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a
lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti
dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone
la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono
concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo
modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione
dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno
1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa
medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che
rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica
delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza
di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40
miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A
tal fine e' autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3
miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e
1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle
produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite
di impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1411):
Presentato dal sen. BOATO ed altri il 16 novembre 1988.
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede
referente, il 21 febbraio 1990, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 13a e della giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 10a commissione, in sede referente, il 13,
28, 29 marzo 1990; 4, 5 aprile 1990.
Assegnato nuovamente alla 10a commissione, in sede
deliberante, l'8 maggio 1990.
Esaminato dalla 10a commissione, in sede deliberante, il
10, 16, 23 maggio 1990 e approvato il 24 maggio 1990, in un
testo unificato, con atti numeri 1837 (MANCIA ed altri),
1855 (CUMINETTI ed altri), 2027 (LIBERTINI ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 4858):
Assegnato alle commissioni riunite X (Attivita' produttive)
e XII (Affari sociali), in sede legislativa, il 13 giugno
1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII e
XI.
Esaminato dalle commissioni riunite X e XII il 5 dicembre
1990, 23 gennaio 1991, 15 maggio 1991, 14, 21 novembre 1991
e approvato il 18 dicembre 1991, in un testo unificato, con
atti numeri 2291 (ORCIARI ed altri), 2427 (BOATO ed altri),
2760 (CERUTI ed altri), 4014 (BUFFONI ed altri), 4368
(STRADA ed altri) e 5016 (GUIDETTI SERRA ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 1411-1837-1855-2027/B):
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede
deliberante, il 10 gennaio 1992, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 11a, 12a e 13a.
Esaminato dalla 10a commissione il 15 gennaio 1992 e
approvato il 22 gennaio 1992.
Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della
Costituzione, con messaggio motivato in data 18 febbraio
1992 ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei
riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi
dell'art. 136 del "Regolamento del Senato" e dell'art. 71
del "Regolamento della Camera" ha iniziato il proprio iter
al
Senato della Repubblica (atto n.
1411-1837-1855-2027/B-bis):
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede
referente, il 28 febbraio 1992, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 11a, 12a e 13a, della giunta
per gli affari delle Comunita' europee e della commissione
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10a commissione il 4 marzo 1992.
Esaminato in aula e approvato il 4 marzo 1992.
Camera di deputati (atto n.
4858-2291-2427-2760-4014-4368-5016/B):
Assegnato alle commissioni riunite X (Attivita' produttive)
e XII (Affari sociali), in sede referente, il 4 marzo 1992,
con parere della commissione V.
Esaminato dalle commissioni riunite X e XII il 5 marzo
1992.
Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1992.

TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 2).
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo
stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli
ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari
caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi
sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di
bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di
bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge).