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Legge 7 agosto 1997, n. 266
"Interventi urgenti per l'economia"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997

Art. 1
Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente articolo.

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.


Art. 2
Finalita' della legge
1. Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresi' al principio della programmazione, della trasparenza e della redditivita' delle iniziative.


Art. 3
Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317
1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresi' assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge e' disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.

5. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.

6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento e' elevata al 70 per cento. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.

7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse societa' consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.

8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di servizi";
b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi".

9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza".

10. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.


Art. 4
Programmi del settore aeronautico
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. E' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonche', in particolare, per sviluppare le capacita' di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.

3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le quote di competenza italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in conformita' alle indicazioni del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministero della Difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.


Art. 5
Interventi nel settore della ricerca scientifica
1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonche' di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, e' autorizzato, in favore dell'istituto nazionale per la fisica della materia (Infm), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalita' straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato.

3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide e' autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione al ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, e le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalita' di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma.

4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attivita' del medesimo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche', quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, cosi' come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Asi e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti".

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata.


Art. 6
Imprenditoria femminile
1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.

2. Il ministro per le pari opportunita' o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.


Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.


Art. 8
Incentivi automatici
1. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'intensita' dell'aiuto concedibile e' ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;
b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;
c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unita' e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonche' dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;
d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti e' elevato fino a un massimo di trenta mesi;
e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibile tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.

3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alla agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del ministro delle Finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.

4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite le seguenti: ", dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (Cee) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni".


Art. 9
Metanizzazione del Mezzogiorno
1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e' autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine e' autorizzata la concessione, ai Comuni e loro consorzi, che non abbiano ancora beneficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Il contributo viene erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunta un'entita' non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo.

2. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita':
a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del Cipe dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del Cipe dell'11 febbraio 1988 anche per i Comuni appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.

3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il Cipe da' preferenza ai Comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso.

4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino a un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto.

5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concesso dal Cipe nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.


Art. 10
Interventi per le zone terremotate
1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.
2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione".

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del citato Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per cento.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' abrogato.

5. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e' sostituito dal seguente:
"1. Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi".

6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.


Art. 11
Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990
1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o piu' rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, puo' essere concesso di accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.


Art. 12
Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementato di lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa Spa, per le necessita' di cui al predetto fondo.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' emanato dal ministro del Tesoro, di concerto con il ministro del Commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.

6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.

7. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.

Art. 13
Unita' operative dell'Ice all'estero
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera".


Art. 14
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano
1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali.

2. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il ministro per la Solidarieta' sociale, sono determinati i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma e' trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' previste dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

5. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

6. Alla regione Friuli Venezia Giulia e' trasferita la potesta' di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.


Art. 15
Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia
1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ministro del Tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato".

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il ministro del Tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.

6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".


Art. 16
Interventi per il settore del commercio e del turismo
1. E' istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con la dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonche' i criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale.

2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e' incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalita' di concessione dei predetti contributi.

3. Le somme gia' assegnate dal ministro del Bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative e ai consorzi che hanno operato con regolarita' documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

5. All'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni;" sono aggiunte le seguenti: "delle lavanderie industriali;".

6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (Welmec) e' autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri.

7. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La cubatura minima delle stanze d'albergo e' determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non puo' essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;".


Art. 17
Prosecuzione di interventi a favore delle attivita' produttive
1. All'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole da: "Previa ripartizione" fino a: "legge 19 dicembre 1992, n. 488,"; e le parole da: "Le somme non impegnate" fino a: "deliberazione del Cipe" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: "e 6" sono soppresse; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo".

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, sono dettate norme con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che e' abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.

4. Le economie derivanti sulle somme assegnate al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali con deliberazione del Cipe del 13 marzo 1996, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 119 del 23 maggio 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne gia' delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attivita' di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonche' ad attivita' di promozione per la diffusione in Italia e all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonche' le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al Cipe per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al ministero per le Politiche agricole e al ministero del Bilancio e della programmazione economica.


Art. 18
Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994
1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, puo' esser concesso, a valere sulle disponibilita' dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di interesse agevolato.

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o piu' rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, puo' essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento.

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.


Art. 19
Disposizione sulla Svimez
1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez) e' confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.


Art. 20
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa
1. Sulla base delle direttive del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilita' dalle stesse costituito, di attivita' utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, e' concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 puo' essere modificata, in relazione alle disponibilita' finanziarie e in coerenza con le finalita' promozionali del presente articolo, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

6. II ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.


Art. 21
Piccola societa' cooperativa
1. La piccola societa' cooperativa, quale forma semplificata di societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola societa' cooperativa". Tale indicazione non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme relative alle societa' cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Nella piccola societa' cooperativa, se il potere di amministrazione e' attribuito all'assemblea, e' necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.

5. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la societa' a responsabilita' limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del Codice civile.

6. Nella piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola societa' cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in societa' cooperativa. La piccola societa' cooperativa puo' trasformarsi esclusivamente in societa' cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola societa' cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del Codice civile.


Art. 22
Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica
1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1 gennaio 1989, e' riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc: e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:
a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.

6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).

7. Fatta salva ogni altra responsabilita' derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.

9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8.


Art. 23
Norme concernenti la Ribs Spa
1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la Ribs Spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal Cipe e nel rispetto delle direttive impartite dal ministro per le Politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi e i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.

2. Il ministro per le Politiche agricole sottopone all'approvazione del Cipe una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalita' di intervento della Ribs Spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.

3. Il ministero per le Politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla Ribs Spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi, una volta decorso tale termine.

4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole "Risanamento agro industriale zuccheri" sono sostituite dalle seguenti: "Interventi a sostegno del settore agro-industriale". Al quarto comma del medesimo articolo 2, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei".

5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


Art. 24
Norme in materia di attivita' di assistenza e consulenza
1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e' abrogato.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanita', fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.


Art. 25
Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo
1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
b) il quarto comma e' abrogato;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, puo' autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi".


Art. 26
Rifinanziamento e chiusura dell'operativita' della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni
1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, e' riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non e' intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.

3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del ministro del Tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.


Art. 27
Disegno e modello industriale
1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' abrogato.

2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo' essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilita' dei disegni e modelli industriali.


Art. 28
Diritto annuale a favore delle Camere di commercio
1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 e iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato pagamento e' ridotta del 60 per cento.


Art. 29
Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e delle societa' cooperative
1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.

2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.


Art. 30
Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588
1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 - 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':
a) assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o da costituire;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a favore delle imprese e degli enti.
3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la societa' potra' altresi' assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonche' la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la societa' potra' inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.
4. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che puo' avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche', in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, societa' private, associazioni o singoli.
5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara' determinato dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore a otto.
6. Alla regione e' riservata la nomina della meta' degli amministratori e, tra questi, del presidente.
7. Alla regione e' riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.
8. Lo statuto disciplinera' la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.
9. Sono estese alla societa' finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

2. Le disposizioni concernenti gli organi della societa' di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 31
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.


Art. 32
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.