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Legge 10 ottobre 1990, n. 287
"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato."

GU n. 240 del 13-10-1990

note:
Entrata in vigore della legge: 14/10/1990

1 - Il D.L. 20 ottobre 1992, n. 414 (in G.U. 20/10/1992 n. 247), non convertito in legge (comunicato in G.U. 19/12/1992, n. 298), aveva disposto (con l'art. 4) la deroga dell'art. 16.
2 - Il D.Lgs 14 dicembre 1992, n. 481 (in S.O. n. 131 relativo alla G.U. 17/12/1992 n. 131) ha modificato (con gli artt. 16, 17 e 18) gli artt. 27, 28 e 29.
3 - Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 (in G.U. 19/12/1992 n. 298), convertito con L. 17 febbraio 1993, n. 33 (G.U. 17/2/1993, n. 39) ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 16, comma 4 .
4 - Il D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 (in S.O. n. 92 relativo alla G.U. 30/9/1993 n.230) ha abrogato (ma con prosecuzione dell'efficacia fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto) (con l'art. 161) gli artt. 27, 28, 29 e 30 .
5 - La L. 31 luglio 1997, n. 249 (in S.O. n. 154/L relativo alla G.U. 31/7/1997 n. 177) ha abrogato (con l'art. 1) l'art. 20, comma 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

TITOLO I
NORME SULLE INTESE,SULL'ABUSO DIPOSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.

Art. 1.
Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.

3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

Art. 2.
Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonchè le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3.
Abuso di posizione dominante

1. è vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 4.
Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma nè può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 5.
Operazioni di concentrazione

1. L'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o piu' imprese procedono a fusione;

b) quando uno o piu' soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o piu' imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o piu' imprese;

c) quando due o piu' imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.

2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

Art. 6.
Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonchè dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze

Art. 7.
Controllo

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

Art. 8.
Imprese pubbliche e in monopolio legale

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

Art. 9.
Autoproduzione

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonchè la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonchè, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo I
ISTITUZIONE DELL'AUTORITA'

Art. 10.
Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. è istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

Art. 11.
Personale della Autorità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità.

Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo II
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTà DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.

Art. 12.
Poteri di indagine

1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

Art. 13.
Comunicazione delle intese

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

Art. 14.
Istruttoria

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria;

disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 15.
Diffide e sanzioni

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo III
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 16.
Comunicazione delle concentrazioni

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo III
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 17.
Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

Art. 18.
Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.

3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

Art. 19.
Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.

TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20.
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

1. Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'autorità garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione e dell'editoria.

2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza.

3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.

4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza.

5. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

Detta autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.

6. L'Autorità di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3.

7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorchè l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.

8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.

9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

TITOLO III
POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITA'

Art. 21.
Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo

1. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

Art. 22.
Attività consultiva

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;

c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Art. 23.
Relazione annuale

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Art. 24.
Relazione al Governo su alcuni settori

1. L'Autorità, sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

TITOLO IV
NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 25.
Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, semprechè esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.

Art. 26.
Pubblicità delle decisioni

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

TITOLO V
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Art. 27.
Partecipazioni al capitale di enti creditizi

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite.

2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o piu' soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante - possiedono piu' di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero piu' di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, semprechè non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.

3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione non superiore al cinque per cento ma superiore all'uno per cento del capitale nonchè le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione della partecipazione superiore all'uno per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.

4. Quando la partecipazione ha superato il cinque per cento del capitale dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per sè o unitamente a variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al due per cento del capitale dell'ente creditizio.

5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro quindici giorni.

Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari, nonchè le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne sono controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al quindici per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso.

Tuttavia nell'ipotesi di controllo attraverso la partecipazione a sindacati di voto, di cui al comma 2, l'autorizzazione può essere concessa se la partecipazione al sindacato del soggeto richiedente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute e sindacate, non è determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.

7. Le partecipazioni superiori all'uno per cento del capitale di enti creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al cinque per cento e quelle che comportano il controllo sull'ente creditizio si considerano autorizzate se la Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine di centottanta giorni dalla data di spedizione della comunicazione.

Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6 autorizzate ai sensi del presente comma. Le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possedute da enti pubblici anche economici si intendono autorizzate indipendentemente dalla comunicazione.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quelle del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione entro un mese dalla comunicazione.

Art. 28.
Autorizzazioni e comunicazioni

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla autorizzazione.

3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle società che hanno chiesto o ottenuto la autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonchè ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti, con riferimento alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio inoltre stabilisce, su proposta della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti al capitale con partecipazioni che comportano l'obbligo di richiesta di autorizzazione debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione o all'incremento delle partecipazioni. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce in via generale, su proposta della Banca d'Italia, limiti massimi, criteri, modalità e vincoli relativamente alla fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con la medesima delibera, su proposta della Banca d'Italia, può emanare disposizioni in applicazione della presente legge per gli enti creditizi in materia di definizione di influenza dominante e di configurazione del socio rilevante. La Banca d'Italia può altresì impartire istruzioni per la salvaguardia della neutralità allocativa degli enti creditizi. Le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. I modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, nonchè i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 27, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 29.
Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali

1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione nè quando questa non sia stata richiesta nè dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, nè prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28.

In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote possedute da un soggetto di cui al comma 6 dell'articolo 27 che eccedono il quindici per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, gli amministratori e i direttori generali delle società o dell'ente nonchè i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare o sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato di voto, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28.

Art. 30.
Conflitti di interesse

1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito.

3. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana direttive in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

Art. 31.
Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato".

Art. 33.
Competenza giurisdizionale

1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.

Art. 34.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1990

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1240):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 26 luglio 1988.
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede referente, il 29 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 8a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 10a commissione, in sede referente, il 28 settembre 1988, il 4 ottobre 1988, 15 febbraio 1989.
Assegnato nuovamente alla 10a commissione, in sede redigente, il 18 febbraio 1989.
Esaminato dalla 10a commissione, in sede redigente, il 1›, 8, 15 marzo 1989.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 16 marzo 1989 (atto n. 1240/ A - relatore on. CASSOLA).
Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3755):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 30 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 19, 25, 26 ottobre 1989; 8, 9 novembre 1989; 15 dicembre 1989; 1›, 14 febbraio 1990; 29 marzo 1990; 3, 4 aprile 1990.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 14 aprile 1990.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 16, 23 maggio 1990; 6, 20 giugno 1990; 4, 11, 17, 18, 24, 25 luglio 1990 e approvato il 27 luglio 1990, con
modificazioni.

Senato della Repubblica (atto n. 1240/ B):

Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede deliberante, il 31 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a e 8a.
Esaminato dalla 10a commissione il 26 settembre 1990 e approvato il 27 settembre 1990.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 41 della Costituzione è il seguente:

"Art. 41. - L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

- Si riporta il testo degli articoli 65 e 66 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che è stato ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 17 luglio 1952:

"Art. 65. - 1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes dècisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertèes qui tendraient, sur le marchè commun, directement ou indirectement, à empècher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier:

a) à fixer ou determiner les prix;

b) à restreindre ou à controler la production, le developpement technique ou les investissements;

c) à repartir les marches, produits, clients ou sources d'approvisionnement.

2. Toutefois, la Haute Autoritè autorise, pour des produits determines, des accords de specialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnait:

a) que cette specialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amelioration notable dans la production ou la distribution des produits vises;

b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans quil soit d'un caractere plus restrictif que ne l'exige son objet, et c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises interessees le pouvoir de determiner les prix, controler ou limiter la production ou les debouches, d'une partie substantielle des produits en cause dans le marchè commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marchè commun.

Si la Haute Autoritè reconnait que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords vises cidessus, compte tenu notamment de l'application du present paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise egalement lorsqu'elle reconnait qu'ils satisfont aux memes conditions.

Les autorisations peuvent etre accordees à des conditions determinees et pour une periode limitee. Dans ce cas, la Haute Autoritè renouvelle l'autorisation une ou plusieurs fois si elle constate qu'au moment du renouvellement, les conditions prevues aux alineas a) à c) cidessus continuent d'etre remplies.

La Haute Autoritè revoque l'autorisation ou en modifie les termes si elle reconnait que, par l'effet d'un changement dans les circonstances, l'accord ne repond plus aux conditions prevues cidessus, ou que les consequences effectives de cet accord ou de son application sont contraires aux conditions requises pour son approbation.

Les decision comportant octroi, renouvellement, modification, refus ou revocation d'autorisation, ainsi que leurs motifs doivent etre publies, sans que les limitations edictees par l'article 47, deuxieme alinea, soient applicables en pareil cas.

3. la Haute Autoritè peut obtenir conformement aux dispositions de l'article 47, toutes informations necessaires à l'application du present article, soit par demande speciale adressee aux interesses, soit par un reglement definissant la nature des accords, decisions ou pratiques qui ont à lui etre communiques.

4. Les accords ou decisions interdits en vertu du paragraphe 1 du present article sont nuls de plein droit et ne peuvent etre invoques devant aucune juridiction des Etats membres.

La Haute Autoritè a competence exclusive, sous reserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformitè avec les dispositions du present article desdits accords ou decisions.

5. La Haute Autoritè peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliquè ou tentè d'appliquer, par voie d'arbitrage, dedit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une decision nuls de plein droit ou un accord dont l'approbation a etè refusee ou revoquee, ou qui obtiendraient le benefice d'une autorisation au moyen d'informations sciemment fausses ou deformees, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum egales au double du chiffre d'affaires realisè sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la decision ou de la pratique contraires aux dispositions du present article, sans prejudice, si cet objet est de restreindre la production, le developpement technique ou les investissements, d'un relevement du maximum ainsi determinè à concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaire annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.

"Art. 66. - 1. Est soumise à autorisation prealable de la Haute Autoritè sous reserve des dispositions du paragraphe 3, toute operation ayant par elle meme pour effet direct ou indirect, à l'interieur des territoires vises à l'alinea 1 de l'article 79, et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins releve de l'application de l'article 80, que l'operation soit relative à un meme produit ou à des produits differents, qu'elle soit effectuèe par fusion, acquisition d'actions ou d'elements d'actifs, pret, contrat, ou tout autre moyen de controle. Pour l'application des dispositions cidessus, la Haute Autoritè definit par un reglement, etabli apres consultation du Conseil, les elements qui constituent le controle d'une entreprise.

2. La Haute Autoritè accorde l'autorisation visee au paragraphe precedent, si elle reconnait que l'operation envisagee ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises interessees, en ce qui concerne celui ou ceux des produits en cause qui relevent de sa juridiction, le pouvoir:

de determiner les prix, controler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marchè desdits produits;

ou d'echapper, notamment en etablissant une position artificiellement privilegiee et comportant un avantage substantiel dans l'acces aux approvisionnements ou aux debouches, aux regles de concurrence resultant de l'application du Traitè.

Dans cette appreciation, et conformement au principe de non discrimination enoncè à l'article 4, alinea b), la Haute Autoritè tient compte de l'importance des entreprises de meme nature existant dans la Communautè, dans la mesure qu'elle estime justifièe pour eviter ou corriger les desavantages resultant d'une inegalitè dans les conditions de concurrence.

La Haute Autoritè peut subordonner l'autorisation à toutes conditions qu'elle estime appropriees aux fins du present paragraphe:

Avant de se prononcer sur une operation affectant des entreprises dont l'une au moins echappe à l'application de l'article 80, la Haute Autoritè recueille les observations du gouvernement intèressè.

3. La Haute Autoritè exempte de l'obligation d'autorisation prealable les categories d'operations dont elle reconnait que par l'importance des actifs ou entreprises qu'elles affectent, consideree e liaison avec la nature de la concentration qu'elles realisent, elles doivent etre reputees conformes aux conditions requises par le paragraphe 2. Le reglement, etabli à cet effet apres avis conforme du Conseil, fixe egalement les conditions auxquelles cette exemption est soumise.

4. Sans prejudice de l'application de l'article 47 à l'egard des entreprises relevant de sa juridiction, la Haute Autoritè peut, soit par un reglement etabli apres consultation du Conseil et definissant la nature des operations qui ont à lui etre communiquees, soit par demande speciale adressee aux interesses dans le cadre de ce reglement, obtenir des personnes physiques ou morales ayant acquis ou regroupè, ou devant acquerir ou regrouper les droits ou actifs en cause, toutes informations necessaires à l'application du present article sur les operations susceptibles de produire l'effet visè au paragraphe 1.

5. Si une concentration vient à etre realisee, dont la Haute Autoritè reconnait qu'elle a etè effectuee en infraction aux dispositions du paragraphe 1 et satisfait neanmoins aux conditions prevues par le paragraphe 2, elle subordonne l'approbation de cette concentration au versement, par les personnes ayant acquis ou regroupè les droits ou actifs en cause, de l'amende prevue au paragraphe 6, deuxième alinea, sans que le montant puisse etre inferieur à la moitiè du maximum prevu audit alinea dans les cas ou' il apparait clairement que l'autorisation devait etre demandee. A defaut de ce versement, la Haute Autoritè applique les mesures prevues ciapres en ce qui concerne les concentrations reconnues illicites.

Si une concentration vient à etre realisee, dont la Haute Autoritè reconnait qu'elle ne peut satisfaire aux conditions generales ou particulieres auxquelles une autorisation au titre du paragraphe 2 serait subordonnè, elle constate par decision motivee le caractere illicite de cette concentration et, apres avoir mis les interesses en mesure de presenter leurs observations, ordonne la separation des entreprises ou des actifs indument reunis ou la cessation du controle commun, et toute autre action qu'elle estime appropriee pour retablir l'exploitation independante des entreprises ou des actifs en cause et restaurer des conditions normales de concurrence. Toute personne directement interessee peut former contre ces decisions un recours dans les conditions prevues à l'article 33. Par derogation audit article, la Cour a pleine competence pour apprecier si l'operation realisee a le caractere d'une concentration au sens du paragraphe 1 du present article et des reglements pris en application du meme paragraphe. Ce recours est suspensif. Il ne peut etre formè qu'une fois ordonnees les mesures cidessus prevues, sauf accord donnè par la Haute Autoritè à l'introduction d'un recours distinct contre la decision declarant l'operation illicite.

La Haute Autoritè peut, à tout moment, et sauf application eventuelle des dispositions de l'article 39, alinea 3, prendre ou provoquer les mesures conservatoires qu'elle estime necessaires pour sauvegarder les interets des entreprises concurrentes et des tiers, et à prevenir toute action susceptible de faire obstacle à l'execution de ses decisions. Sauf decision contraire de la Cour, les recours ne suspendent pas l'application des mesures conservatoires ainsi arretees.

La Haute Autoritè accorde aux interesses pour executer ses decisions, un delai raisonnable au delà duquel elle peut imposer de astreintes journalieres à concurrence de un pour mille de la valeur des droits ou actifs en cause.

En outre, à defaut par les interesses de remplir leurs obligations, la Haute Autoritè prend elle meme des mesures d'execution et peut notamment suspendre l'exercice, dans les entreprises relevant de sa juridiction, des droits attaches aux actifs irregulierement acquis, provoquer la nomination par autoritè de justice d'un administrateur sequestre pour ces actifs, en organiser la vente forcee dans des conditions preservant les interets legitimes de leurs proprietaires, annuler, à l'egard des personnes physiques ou morales ayant acquis, par l'effet de l'operation illicite, les droits ou actifs en cause, les actes, decisions, resolutions ou deliberations des organes dirigeants des entreprises soumises à un controle irregulierement etabli.

La Haute Autoritè est, en outre, habilitee à adresser aux Etats membres interesses les recommandations necessaires pour obtenir, dans le cadre des legislations nationales, l'execution des mesures prevues aux alineas precedents.

Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autoritè tient compte des droits des tiers acquis de bonne foi.

6. La Haute Autoritè peut imposer des amendes à concurrence de:

3 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes, ou devant etre acquis ou regroupes, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations prevues par le paragraphe 4;

10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations prevues par le paragraphe 1, ce maximum etant relevè, au delà du douzieme mois qui suit la realisation de l'operation, d'un vingtquatrieme par mois supplementaire ecoulè jusquà la constatation de l'infraction par la Haute Autoritè;

10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes, ou devant etre acquis ou regroupes, aux personnes physiques ou morales qui auraient obtenu ou tentè d'obtenir le benefice des dispositions prevues au paragraphe 2 au moyen d'informations fausses ou' deformees;

15 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes, aux entreprises relevant de sa juridiction qui auraient participè ou se seraient pretees à la realisation d'operations contraires aux dispositions du present article.

Un recours est ouvert devant la Cour, dans les conditions de l'article 36, au profit des personnes qui sont l'objet des sanctions prevues au present paragraphe.

7. Si la Haute Autoritè reconnait que des entreprises publiques ou privees qui, en droit ou en fait, ont ou acquierent, sur le marchè d'un des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importance du marchè commun, utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs du present Traitè, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisee à ces fins. A defaut d'execution satisfaisante desdites recommandations dans un delai raisonnable, la Haute Autoritè, par decisions prises en consultation avec le gouvernement interessè, et sous les sanctions prevues respectivement aux articles 58, 59 e 64, fixe les prix et conditions de vente à appliquer par l'entreprise en cause, ou etablit des programmes de fabrication ou des programmes de livraison à executer par elle".

- Si riporta il testo degli articoli 85 e 86 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957:

"Art. 85. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare le produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese;

a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

"Art. 86. - è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".

Nota all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

"Art. 2359 (Società controllate e società collegate).

- Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa".

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 7, comma 13, del D.L. 15 settembre 1990, n. 259, in corso di conversione in legge, è il seguente:

"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonchè le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonchè i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".

Nota all'art. 27:

- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda la nota all'art. 7.

Nota all'art. 29:

- Si riporta il testo dell'art. 2377 del codice civile.

"Art. 2377 (Invalidità delle deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo".

Nota all'art. 31:

- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". Il capo I della citata legge concerne le sanzioni amministrative; le sezioni I e II riguardano rispettivamente: "Principi generali" e "Applicazione".