(pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970)
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1. (LIBERTA' DI OPINIONE)
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2. (GUARDIE GIURATE)
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3. (PERSONALE DI VIGILANZA)
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4. (IMPIANTI AUDIOVISIVI)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e
le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli
impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'ispettorato
del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità
di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo
e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o,
in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. (ACCERTAMENTI SANITARI)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. (VISITE PERSONALI DI CONTROLLO)
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché
nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale,
in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime
o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che
avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono
essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni
di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono
essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo,
su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. (SANZIONI DISCIPLINARI)
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto
in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito
e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere
da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti
disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del
fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un
terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal
direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio
di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore
di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. (DIVIETO DI INDAGINI SULLE OPINIONI)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
ART. 9. (TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA)
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. (LAVORATORI STUDENTI)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. (ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E ASSISTENZIALI)
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
ART. 12. (ISTITUTI DI PATRONATO)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno della azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. (MANSIONI DEL LAVORATORE)
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta, e l'assegnazione categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori
il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta,
e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi, egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un'altra se non per comprovare ragioni tecniche, organizzate e
produttive. Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. (DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE)
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi della libertà sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. (ATTI DISCRIMINATORI)
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindaca le ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche
o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero
della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente
si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione
politica o religiosa.
ART. 16. (TRATTAMENTI ECONOMICI COLLETTIVI DISCRIMINATORI)
E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata
la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali
alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore
di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma
pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. (SINDACATI DI COMODO)
E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. (REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO)
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato stessa,
ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento
di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del
comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà
essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo
i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è o l'invalidità
a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà
essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo
i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre
a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del
rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione
se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore
di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi del licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato,
il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore
di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza
di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata,
è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del
fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. (COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni,
che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di azienda con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
ART. 20. (ASSEMBLEA)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui
prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario
di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta
la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21. (REFERENDUM)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,
su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti
i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. (TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI)
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri
di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quattro, quinto, sesto
e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo
a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati
nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo
a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. (PERMESSI RETRIBUITI)
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno
diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui
è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla
precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente;
nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere
inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. (PERMESSI NON RETRIBUITI)
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25 (DIRITTO DI AFFISSIONE)
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. (CONTRIBUTI SINDACALI)
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro
versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che
garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti
collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo
sindacale all'associazione da lui indicata.
ART. 27 (LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI)
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti
pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali,
per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della
unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di
un locale idoneo per le loro riunioni.
ART. 28. (REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE)
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire
o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale
nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo
ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente
la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo
e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza
con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide
con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo
650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
ART. 29. (FUSIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI)
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano
costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere
a) e b) del primo comma del l'articolo predetto, nonché nella ipotesi
di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna articolo 19
si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella
ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici
stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna
delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità
produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo
19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma,
ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
ART. 30. (PERMESSI PER I DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI)
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 (ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI)
I lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono,
a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili,
a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale
obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni
per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta,
o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva
il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione
delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento
di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante
il periodo di aspettativa.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 32. (PERMESSI AI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE)
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che
non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati
ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di
presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche
a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. (COLLOCAMENTO)
La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29
aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni
zonali, comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori
più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione
dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado
di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un
termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di
cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo
il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento,
nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria
di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione
medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste
numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento
al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro
tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di
collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma
del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro
per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale
in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dello ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta
deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono
inoltrare ricorso al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il quale
decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo
25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati
dalla sezione.
Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti
di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni
di legge. Contro le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
è ammesso ricorso al ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale e occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici
di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della
presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in
quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. (RICHIESTE NOMINATIVE DI MANODOPERA)
A decorrere dal novantesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n.264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. (CAMPO DI APPLICAZIONE)
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'articolo 18
e del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente
legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni
si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti
ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più
di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14,15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART. 36. (OBBLIGHI DEI TITOLARI DI BENEFICI ACCORDATI DALLO STATO E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE)
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dallo stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo stato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo
che sia accertata dall'ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente
ai ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino
alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque
anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti
di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni
per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. (APPLICAZIONE AI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI)
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti degli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. (DISPOSIZIONI PENALI)
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda
da lire 100000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei
casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo
comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice
ha la facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo
36 del codice penale.
ART. 39. (VERSAMENTO DELLE AMMENDE AL FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI)
L'importo delle ammende è versato al fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. (ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRASTANTI)
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge
è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali
più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41. (ESENZIONI FISCALI)
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge
e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti
dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi
altra specie e da tasse.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
stato.
data a Roma, addì 20 maggio 1970
Saragat
Rumor - Donat-cattin - Reale
visto, il guardasigilli: Reale